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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 823/2024
promossa da
Parte_1
ATTORE/I
contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al dott. Francesca Arusa, nessuno compare trat-
tandosi di udienza cartolare ex art. 127 ter cpc.:
Per , l'avv. D'AGOSTINO GIANFRANCO e Parte_1
l'avv. , oggi sostituito dall'avv. *
Per Controparte_1
l'avv. SIGNORE GIOVANNA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. *
Il Giudice
decide come da sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa iscritta al n. r.g. 823/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I
contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Parte attrice conclude come da citazione in atti.
Parte convenuta conclude come da comparsa di costituzione: affinché, all'esi-
to del mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., il Giudice adito rigetti la
domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese
e di compensi. Con riserva di separata azione per il risarcimento dei danni
subiti e subendi a causa degli allagamenti del capannone,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il più recente orientamento della Corte di legittimità, “in tema di lo-
cazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento
ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare
la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adem-
pimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, pur-
ché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giusti-
ficata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con
riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbli-
go di comportarsi secondo buona fede ” (vedi sent. Cass. 25.6.2019 n. 16918;
analogamente sent. Cass. 26.7.2019 n. 20322; ord. Cass. 29.1.2021 n. 2154;
ord. Cass. 28.5.2021 n. 14986; sent. Cass. 28.12.2023 n.36295.
2 Dalle risultanze istruttorie è emerso che : il capannone oggetto di contratto, è
risultato interessato da copiose infiltrazioni tali da impedirne l'utilizzo conve-
nuto, ( vedasi i docc.ti 5,15,16,17,18; filmati e fotografie della pioggia e delle
pozzanghere all'interno del capannone).
Dal doc. 3 (fotografie dello stato dei luoghi dopo il distacco), è appurabile che i vizi e i difetti presenti nell'immobile, quali ad esempio infiltrazioni, cre-
pe, inidoneità degli impianti, rendono conclamata una diminuzione del valore dell'immobile locato, tale da incidere notevolmente sull'inidoneità
dell'immobile all'uso convenuto, ovvero appartamento abitabile.
Si è anche appurato che il conduttore ha segnalato la problematica al locatore con missive successivamente all'agosto 2022, evidenziando la necessità di in-
tervenire in punto di manutenzione dell'immobile per le infiltrazioni verifica-
tesi;
Ex multis: per giurisprudenza (es. Cass. 11514/2008; Cass. 6580/2013; Cass.
24459/2011; Cass. 11353/2014) i vizi in questione consisterebbero in quei di-
fetti che riguardano “la struttura materiale della cosa, alternandone la integrità
in modo tale da impedirne notevolmente il godimento, secondo la destinazio-
ne contrattuale, anche se eliminabili e manifestatisi successivamente alla con-
clusione del contratto di locazione, fra essi non sono compresi i guasti o dete-
rioramenti dovuti alla naturale usura, nel qual caso diviene operante l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ex art. 1576 CC, la cui inosservanza determina inadempimento contrattuale”. La domanda deve esse-
re rigettata, le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
sta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provve-
de:
1) Rigetta la domanda
2) condanna locatrice a rimborsare a parte conduttrice le spese processuali,
che liquida in € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 1700,00 per la fase decisoria, oltre 15%
spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno.
IL GIUDICE
dott. Francesca Arusa
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