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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 173/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. CATALANO Parte_1
FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.10.2020, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CATALANO FABRIZIO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/1/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione CP_1
del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, che parte ricorrente depositava ritualmente;
indi, esaminati gli atti e i documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione. Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento dal mese di aprile 2024, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data determinavano il difetto di autonomia della parte ricorrente, che abbisognava, altresì, di un intervento assistenziale continuativo, globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione.
A parere del CTU: “Nella storia clinico-anamnestica inizio sintomatologico nel 2004 con un quadro psicopatologico caratterizzato da umore deflesso, apatia, anedonia, riduzione delle spinte volitive che hanno reso necessario un ricovero in ambiente psichiatrico. Da allora si sono verificati diversi episodi di scompenso, legati anche alla scarsa compliance farmacologica con umore contro polare. Da alcuni mesi progressivo peggioramento del quadro clinico che ha evidenziato un iniziale decadimento cognitivo ed un peggioramento del quadro depressivo accompagnato da comportamenti di tipo psicotico e con grave capacità a relazionarsi”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale. Non può invece condividersi, alla luce dello stesso accertamento del CTU, la decorrenza riconosciuta, dovendosi riconoscere la stessa sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ed invero, alla luce di quanto sopra accertato, ritiene questa giudice che i presupposti per il riconoscimento del beneficio, così come indicato anche nella
CTP a firma del dott. , risalgono alla data di presentazione della domanda Per_1
amministrativa e non soltanto dal mese di aprile 2024 come indicato dal CTU.
Il CTP ha evidenziato, del resto, che la patologia psichiatrica – presente da vent'anni e che ha spesso necessitato il ricovero in ambiente psichiatrico - impedisce da molto tempo alla ricorrente la gestione terapeutica e farmacologica, sia della medesima patologia, come evidenziato anche dal C.T.U. (vedi sopra), sia delle altre numerose patologie da cui è affetta, come dimostrato, ad esempio, dalle complicanze del diabete dovute allo scompenso cagionato dalla mancata o non corretta assunzione delle terapie (producendo anche la comparsa di ulcere e piede diabetico).
Il disturbo schizoaffettivo è, infatti, una condizione di salute mentale cronica che combina i sintomi della psicosi (che può causare allucinazioni e deliri) con quelli dei disturbi dell'umore (come la depressione) che determina l'impossibilità ad attendere ai comuni atti della vita quotidiana. Questa condizione era presente da tempo anche al momento della presentazione della domanda amministrativa, determinando già sin da quella data le condizioni sanitarie richieste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, senza che su questo fatto possa incidere l'ulteriore peggioramento del quadro clinico alcuni mesi prima della visita del C.T.U.. Questo, infatti, di per sé non esclude affatto che già in precedenza la ricorrente necessitasse di assistenza, ma, al contrario costituisce dimostrazione della mancanza di autonomia della ricorrente nell'attendere alla cura della propria persona - in particolare all'esecuzione delle terapie e all'assunzione dei farmaci -, la cui mancata o erronea assunzione ha verosimilmente procurato i continui episodi di scompenso con ricoveri in ambiente psichiatrico di cui ha parlato il
CTU.
Più volte la Giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cass. Sez. Lav. ordinanza del 10 maggio 2017) ha affermato che “con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. n. 18 del 1980 nel caso di malattie psichiche, questa Corte ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri….Così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sé e per altri (Cass. 21 aprile 1993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale
e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza
l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667);”…, sicché, “questi principi devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che, per incidere notevolmente sulle capacità intellettive ed, in genere, cognitive, trovano nella famiglia, per i suoi naturali vincoli solidaristici, l'ambiente più favorevole ad alleviare le sofferenze di quanti sono da esse colpiti.
E' pertanto configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano una consistente degenerazione del sistema nervoso ed una limitazione delle facoltà cognitive …… o che cagionano infermità mentali con limitazioni dell'intelligenza….”.
Risulta quindi accertato che, a prescindere dal dedotto ulteriore peggioramento delle condizioni della ricorrente, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento del diritto, risalivano certamente almeno alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della precedente fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell e si liquidano e distraggono in parte CP_1
dispositiva.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 20/012025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 173/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. CATALANO Parte_1
FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.10.2020, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CATALANO FABRIZIO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/1/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione CP_1
del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, che parte ricorrente depositava ritualmente;
indi, esaminati gli atti e i documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione. Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento dal mese di aprile 2024, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data determinavano il difetto di autonomia della parte ricorrente, che abbisognava, altresì, di un intervento assistenziale continuativo, globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione.
A parere del CTU: “Nella storia clinico-anamnestica inizio sintomatologico nel 2004 con un quadro psicopatologico caratterizzato da umore deflesso, apatia, anedonia, riduzione delle spinte volitive che hanno reso necessario un ricovero in ambiente psichiatrico. Da allora si sono verificati diversi episodi di scompenso, legati anche alla scarsa compliance farmacologica con umore contro polare. Da alcuni mesi progressivo peggioramento del quadro clinico che ha evidenziato un iniziale decadimento cognitivo ed un peggioramento del quadro depressivo accompagnato da comportamenti di tipo psicotico e con grave capacità a relazionarsi”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale. Non può invece condividersi, alla luce dello stesso accertamento del CTU, la decorrenza riconosciuta, dovendosi riconoscere la stessa sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ed invero, alla luce di quanto sopra accertato, ritiene questa giudice che i presupposti per il riconoscimento del beneficio, così come indicato anche nella
CTP a firma del dott. , risalgono alla data di presentazione della domanda Per_1
amministrativa e non soltanto dal mese di aprile 2024 come indicato dal CTU.
Il CTP ha evidenziato, del resto, che la patologia psichiatrica – presente da vent'anni e che ha spesso necessitato il ricovero in ambiente psichiatrico - impedisce da molto tempo alla ricorrente la gestione terapeutica e farmacologica, sia della medesima patologia, come evidenziato anche dal C.T.U. (vedi sopra), sia delle altre numerose patologie da cui è affetta, come dimostrato, ad esempio, dalle complicanze del diabete dovute allo scompenso cagionato dalla mancata o non corretta assunzione delle terapie (producendo anche la comparsa di ulcere e piede diabetico).
Il disturbo schizoaffettivo è, infatti, una condizione di salute mentale cronica che combina i sintomi della psicosi (che può causare allucinazioni e deliri) con quelli dei disturbi dell'umore (come la depressione) che determina l'impossibilità ad attendere ai comuni atti della vita quotidiana. Questa condizione era presente da tempo anche al momento della presentazione della domanda amministrativa, determinando già sin da quella data le condizioni sanitarie richieste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, senza che su questo fatto possa incidere l'ulteriore peggioramento del quadro clinico alcuni mesi prima della visita del C.T.U.. Questo, infatti, di per sé non esclude affatto che già in precedenza la ricorrente necessitasse di assistenza, ma, al contrario costituisce dimostrazione della mancanza di autonomia della ricorrente nell'attendere alla cura della propria persona - in particolare all'esecuzione delle terapie e all'assunzione dei farmaci -, la cui mancata o erronea assunzione ha verosimilmente procurato i continui episodi di scompenso con ricoveri in ambiente psichiatrico di cui ha parlato il
CTU.
Più volte la Giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cass. Sez. Lav. ordinanza del 10 maggio 2017) ha affermato che “con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. n. 18 del 1980 nel caso di malattie psichiche, questa Corte ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri….Così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sé e per altri (Cass. 21 aprile 1993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale
e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza
l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667);”…, sicché, “questi principi devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che, per incidere notevolmente sulle capacità intellettive ed, in genere, cognitive, trovano nella famiglia, per i suoi naturali vincoli solidaristici, l'ambiente più favorevole ad alleviare le sofferenze di quanti sono da esse colpiti.
E' pertanto configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano una consistente degenerazione del sistema nervoso ed una limitazione delle facoltà cognitive …… o che cagionano infermità mentali con limitazioni dell'intelligenza….”.
Risulta quindi accertato che, a prescindere dal dedotto ulteriore peggioramento delle condizioni della ricorrente, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento del diritto, risalivano certamente almeno alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della precedente fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell e si liquidano e distraggono in parte CP_1
dispositiva.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 20/012025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024.
La Giudice
Paola Marino