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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del
21-05-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8761/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Mauro Dello Iacono, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Valentino Torio
(SA), Corso Umberto I, n. 5;
- Opponente–
CONTRO
per essa già Controparte_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Pesenti, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo
Email_1 - Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11.09.2019, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1830/2019 con cui il
Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla , CP_1
la condannava al pagamento di euro 6.454,19, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n.
10033496076457 del 04.02.2006, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: l'assoluta carenza di legittimazione attiva della società opposta;
invalidità del contratto di cessione del credito del 16.04.2013; prescrizione del credito azionato;
inesistenza del diritto di credito azionato con contestazione dei fatti dedotti dalla convenuta;
disconoscimento della conformità delle copie ai rispettivi originali ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Concludeva chiedendo accertare l'infondatezza del credito azionato dalla controparte nel procedimento monitorio opposto, per inesistenza dei fatti costitutivi del credito e/o dei presupposti previsti e disciplinati dalla legge e/o dal contratto e/o rilevare la sua genericità e erroneità totale o parziale ed anche per intervenuta prescrizione decennale del credito;
il tutto con vittoria di competenze e spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 20.01.2021 si costituiva in giudizio la CP_1
la quale chiedeva in via preliminare previa concessione della provvisoria
[...]
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1830/2019, assegnarsi termine per l'avvio della procedura obbligatoria di mediazione;
nel merito e in via principale confermare la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, per l'effetto: respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e meramente pretestuosa;
confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione avversaria e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata la responsabilità della IG.ra
, condannare la stessa al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 6.454,19, o di quelle diverse somme, maggiori o
[...]
minori, ritenute di giustizia;
con vittoria di spese e compenso professionale.
Deduceva: che l'asserita mancata comunicazione delle cessioni intervenute non pregiudicava in alcun modo la legittimità della pretesa creditoria monitoriamente azionata, in ogni caso la stessa risultava provata con raccomandata depositata agli atti;
che l'odierna convenuta opposta sia venuta in possesso del credito per cui è causa a seguito dell'atto di scorporo in forza del quale la società Banca Ifis ha ceduto il proprio ramo d'azienda relativo ai crediti deteriorati alla neo costituita;
la pretestuosità della doglianza relativa CP_1
alla invalidità del contratto di cessione del 16.04.2013; che il credito per cui è
causa non si è prescritto;
che la documentazione dimessa dalla convenuta a sostegno dell'ingiunzione rappresentava idonea prova della pretesa azionata;
la genericità dell'eccepito disconoscimento delle copie ai rispettivi originali ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Istaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c., la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del
19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e
comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni
normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il
contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in
forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in
presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che
possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla
rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una
intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata
sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a
valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo
svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune
anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190
c.p.c..
Sulla carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 Parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della
[...]
lamentando la mancata notifica della cessione ai sensi dell'art. Controparte_1
1264 c.c..
L'eccezione è infondata.
Come è agevole rilevare dalla produzione documentale di parte opposta Parte_1
ha sottoscritto con ST Banca Spa una linea di credito ad uso
[...]
rotativo in data 04.02.2006 recante il n. 10033496076457 (produzione monitoria,
con allegate condizioni contrattuali); il credito vantato dalla finanziaria è stato ceduto dapprima alla poi da questa alla e da CP_3 Controparte_4
quest'ultima alla come si evince dai contratti di cessione Controparte_1
allegati, dalla Gazzetta Ufficiale e dalla cessione del ramo di azienda (allegata alla produzione monitoria).
In merito alla mancata comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto si osserva, come evidenziato da parte opposta, che la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria. Tale istituto è infatti previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'eIGenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Tale conoscenza in virtù del principio di libertà delle forme, implicitamente fatto proprio dalla disposizione in commento, può ritenersi avvenuta anche senza notificazione o accettazione. Quindi la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto,
prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purche' idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarita' attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, puo' essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.". Nel caso in esame, si ritiene idoneo a rendere noto il mutamento dell'identità del creditore anche la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Sull'invalidità del contratto di cessione di credito del 16.04.2013
Parte opponente eccepisce l'invalidità del contratto di cessione intercorso tra la
ST Banca Spa e la del 16.04.2013 per aver disatteso il divieto CP_3
previsto dall'art. 12 dello stesso, il quale testualmente recita: “Si conviene, salvo
diversa specifica autorizzazione preventiva scritta da parte di ST, i Crediti
ceduti a non saranno oggetto di alcuna cessione o trasferimento da parte di CP_3 CP_3
a favore di terzi a qualsiasi titolo, per un periodo di cinque anni dalla conclusione del
presente Contratto. […] Restano espressamente escluse da tale divieto le cessioni a società
facenti parte del Gruppo del quale faccia parte , ovvero quelle a società rilevanti CP_3
nell'ambito di rapporti di partenariato costituito, ai fini della conclusione del presente
contratto, tra e Seer Capital Management LP, comprese eventuali SPV costituite CP_3
nel rispetto della normativa vigente. […]”.
L' eccezione è infondata.
Dalla lettura dell'articolo testé indicato si evince chiaramente la previsione di una deroga al generale divieto di cessioni, nel caso in cui siano intervenute con società
facenti parte del Gruppo del quale faccia parte la (eventuale cedente), CP_3
ovvero con società rilevanti nell'ambito di rapporti di partenariato costituito, ai fini della conclusione del contratto incriminato, tra e Seer Capital CP_3
Management LP, comprese eventuali SPV come nel caso di specie.
Per cui deve ritenersi legittima la cessione intervenuta tra la e la CP_3 [...]
con contratto del 14.06.2016. Controparte_4
Ne consegue che il contratto di cessione del credito del 16.04.2013 intercorso tra la ST Banca Spa e la è pienamente valido. CP_3 Deve pertanto ritenersi munita di legittimazione attiva la parte opposta.
Il merito
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez.
II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In tal senso,
conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del
30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
L'opponente si è limitato a contestazioni generiche non supportate in alcun modo sotto il profilo probatorio. Vi è da considerare che parte opponente non ha mai contestato la sottoscrizione del contratto.
L' eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata da parte opponente è
infondata, in quanto la decorrenza del termine di prescrizione, per consolidata giurisprudenza, decorre dalla scadenza dell'ultimo pagamento.
Considerato che
il contratto è stato sottoscritto il 4.2.2006 prevedendo il pagamento di n. 9 rate.
Pertanto, come risulta dall'estratto conto prodotto agli atti le rate sarebbero scadute a dicembre 2006. Il termine di prescrizione risulta interrotto mediante lettera di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento ricevuta dall'opponente in data 08.08.2016.
Inoltre, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto in data 30.05.2019.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Alla luce di quanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del Decreto Ingiuntivo.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, liquidate nella misura minima dello scaglione di riferimento di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1830/2019, Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di n complessivi € 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Controparte_1 Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria € 840,00, Fase Decisoria € 851,00) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del
21-05-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8761/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Mauro Dello Iacono, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Valentino Torio
(SA), Corso Umberto I, n. 5;
- Opponente–
CONTRO
per essa già Controparte_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Pesenti, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo
Email_1 - Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11.09.2019, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1830/2019 con cui il
Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla , CP_1
la condannava al pagamento di euro 6.454,19, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n.
10033496076457 del 04.02.2006, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: l'assoluta carenza di legittimazione attiva della società opposta;
invalidità del contratto di cessione del credito del 16.04.2013; prescrizione del credito azionato;
inesistenza del diritto di credito azionato con contestazione dei fatti dedotti dalla convenuta;
disconoscimento della conformità delle copie ai rispettivi originali ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Concludeva chiedendo accertare l'infondatezza del credito azionato dalla controparte nel procedimento monitorio opposto, per inesistenza dei fatti costitutivi del credito e/o dei presupposti previsti e disciplinati dalla legge e/o dal contratto e/o rilevare la sua genericità e erroneità totale o parziale ed anche per intervenuta prescrizione decennale del credito;
il tutto con vittoria di competenze e spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 20.01.2021 si costituiva in giudizio la CP_1
la quale chiedeva in via preliminare previa concessione della provvisoria
[...]
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1830/2019, assegnarsi termine per l'avvio della procedura obbligatoria di mediazione;
nel merito e in via principale confermare la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, per l'effetto: respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e meramente pretestuosa;
confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione avversaria e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata la responsabilità della IG.ra
, condannare la stessa al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 6.454,19, o di quelle diverse somme, maggiori o
[...]
minori, ritenute di giustizia;
con vittoria di spese e compenso professionale.
Deduceva: che l'asserita mancata comunicazione delle cessioni intervenute non pregiudicava in alcun modo la legittimità della pretesa creditoria monitoriamente azionata, in ogni caso la stessa risultava provata con raccomandata depositata agli atti;
che l'odierna convenuta opposta sia venuta in possesso del credito per cui è causa a seguito dell'atto di scorporo in forza del quale la società Banca Ifis ha ceduto il proprio ramo d'azienda relativo ai crediti deteriorati alla neo costituita;
la pretestuosità della doglianza relativa CP_1
alla invalidità del contratto di cessione del 16.04.2013; che il credito per cui è
causa non si è prescritto;
che la documentazione dimessa dalla convenuta a sostegno dell'ingiunzione rappresentava idonea prova della pretesa azionata;
la genericità dell'eccepito disconoscimento delle copie ai rispettivi originali ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Istaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c., la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del
19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e
comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni
normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il
contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in
forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in
presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che
possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla
rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una
intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata
sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a
valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo
svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune
anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190
c.p.c..
Sulla carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 Parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della
[...]
lamentando la mancata notifica della cessione ai sensi dell'art. Controparte_1
1264 c.c..
L'eccezione è infondata.
Come è agevole rilevare dalla produzione documentale di parte opposta Parte_1
ha sottoscritto con ST Banca Spa una linea di credito ad uso
[...]
rotativo in data 04.02.2006 recante il n. 10033496076457 (produzione monitoria,
con allegate condizioni contrattuali); il credito vantato dalla finanziaria è stato ceduto dapprima alla poi da questa alla e da CP_3 Controparte_4
quest'ultima alla come si evince dai contratti di cessione Controparte_1
allegati, dalla Gazzetta Ufficiale e dalla cessione del ramo di azienda (allegata alla produzione monitoria).
In merito alla mancata comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto si osserva, come evidenziato da parte opposta, che la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria. Tale istituto è infatti previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'eIGenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Tale conoscenza in virtù del principio di libertà delle forme, implicitamente fatto proprio dalla disposizione in commento, può ritenersi avvenuta anche senza notificazione o accettazione. Quindi la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto,
prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purche' idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarita' attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, puo' essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.". Nel caso in esame, si ritiene idoneo a rendere noto il mutamento dell'identità del creditore anche la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Sull'invalidità del contratto di cessione di credito del 16.04.2013
Parte opponente eccepisce l'invalidità del contratto di cessione intercorso tra la
ST Banca Spa e la del 16.04.2013 per aver disatteso il divieto CP_3
previsto dall'art. 12 dello stesso, il quale testualmente recita: “Si conviene, salvo
diversa specifica autorizzazione preventiva scritta da parte di ST, i Crediti
ceduti a non saranno oggetto di alcuna cessione o trasferimento da parte di CP_3 CP_3
a favore di terzi a qualsiasi titolo, per un periodo di cinque anni dalla conclusione del
presente Contratto. […] Restano espressamente escluse da tale divieto le cessioni a società
facenti parte del Gruppo del quale faccia parte , ovvero quelle a società rilevanti CP_3
nell'ambito di rapporti di partenariato costituito, ai fini della conclusione del presente
contratto, tra e Seer Capital Management LP, comprese eventuali SPV costituite CP_3
nel rispetto della normativa vigente. […]”.
L' eccezione è infondata.
Dalla lettura dell'articolo testé indicato si evince chiaramente la previsione di una deroga al generale divieto di cessioni, nel caso in cui siano intervenute con società
facenti parte del Gruppo del quale faccia parte la (eventuale cedente), CP_3
ovvero con società rilevanti nell'ambito di rapporti di partenariato costituito, ai fini della conclusione del contratto incriminato, tra e Seer Capital CP_3
Management LP, comprese eventuali SPV come nel caso di specie.
Per cui deve ritenersi legittima la cessione intervenuta tra la e la CP_3 [...]
con contratto del 14.06.2016. Controparte_4
Ne consegue che il contratto di cessione del credito del 16.04.2013 intercorso tra la ST Banca Spa e la è pienamente valido. CP_3 Deve pertanto ritenersi munita di legittimazione attiva la parte opposta.
Il merito
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez.
II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In tal senso,
conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del
30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
L'opponente si è limitato a contestazioni generiche non supportate in alcun modo sotto il profilo probatorio. Vi è da considerare che parte opponente non ha mai contestato la sottoscrizione del contratto.
L' eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata da parte opponente è
infondata, in quanto la decorrenza del termine di prescrizione, per consolidata giurisprudenza, decorre dalla scadenza dell'ultimo pagamento.
Considerato che
il contratto è stato sottoscritto il 4.2.2006 prevedendo il pagamento di n. 9 rate.
Pertanto, come risulta dall'estratto conto prodotto agli atti le rate sarebbero scadute a dicembre 2006. Il termine di prescrizione risulta interrotto mediante lettera di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento ricevuta dall'opponente in data 08.08.2016.
Inoltre, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto in data 30.05.2019.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Alla luce di quanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del Decreto Ingiuntivo.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, liquidate nella misura minima dello scaglione di riferimento di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1830/2019, Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di n complessivi € 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Controparte_1 Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria € 840,00, Fase Decisoria € 851,00) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara