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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 57698/2023
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì venerdì 10 gennaio 2025, ore 9.30, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 57698 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023.
Sono presenti:
- per la parte opponente, , l'Avv. Veronica NT;
Pt_1 Pt_2
- per la parte opposta, , l'Avv. Carlo Di Silvestro. Controparte_1
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale, alle ore 10.00, si ritira in camera di consiglio.
Anzi alle ore 10.30 viene interrotta la camera di consiglio per consentire a questo di Giudice di celebrare le udienze fissate sul ruolo.
La camera di consiglio riprende alle ore 13.15.
Alle ore 17.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 57698 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_3 C.F._1
Archimede, n. 44, presso lo studio dell'Avv. Veronica NT del Foro di Roma (C.F.
- PEC ) che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende unitamente all'Avv. Francesca Graniti del foro di Velletri (C.F. - C.F._3
PEC per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione. Email_2
Parte Opponente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Controparte_1 C.F._4
Angelico n. 92, presso lo studio dell'Avv. Carlo Azzoni (C.F. – PEC C.F._5
) che lo rappresenta e difende, congiuntamente e Email_3 disgiuntamente all'Avv. Carlo Di Silvestro (C.F. – PEC C.F._6
2 ), giusta procura in calce, su foglio separato, alla Email_4
comparsa di costituzione e risposta.
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 12.12.2023, il sig. proponeva Parte_3 opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 11.11.2023, ad istanza del sig. con il quale gli veniva intimato il Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 51.509,89, oltre alle spese di notifica del precetto, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché alle spese, le competenze, e gli onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo, in forza della sentenza n. 11501/2023, pubblicata il
13.7.2023, con il quale il Tribunale Ordinario di Roma, a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 11368/2020 (R.G.n. 3056/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data
23.7.2020, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava parte opponente a rimborsare a le spese processuali da quest'ultima anticipate nel giudizio di opposizione, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 3.809,00 per spettanze, oltre spese generali come da tariffa forense,
C.A.P. e I.V.A. se dovuta.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva ed eccepiva: 1) la nullità dell'atto di precetto per error in procedendo del Giudice di prime cure per omessa pronuncia su una domanda come formulata dalla difesa del NT nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
2) la nullità dell'atto di precetto per insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati con il precetto opposto dovendosi ritenere prescritta l'obbligazione cambiaria del sig. per intervenuta prescrizione dell'azione cartolare esercitata e posta alla base del Parte_3
provvedimento monitorio confermato con la sentenza del Tribunale di Roma costituente il titolo esecutivo;
3) la nullità dell'atto di precetto per erronea e comunque generica quantificazione nell'atto di precetto delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione.
L'opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via preliminare sospendere l'azione esecutiva intrapresa ex adverso anche inaudita altera parte e comunque sospendere anche gli atti esecutivi nelle more
3 eventualmente intrapresi ex adverso ed i loro effetti con conseguenze restituzione e/o svincolo delle somme eventualmente pignorate a carico del sig. nel merito accertare e Parte_3 dichiarare la nullità dell'atto di precetto per tutte le ragioni sopra esposte e, di conseguenza, sospendere tutti gli atti esecutivi nelle more eventualmente intrapresi ex adverso ed i loro effetti con conseguenze restituzione e/o svincolo delle somme eventualmente pignorate a carico del sig.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio nonché rimborso Parte_3 forfettario di spese generali.“.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 57698/2023, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 6.2.2024 si costituiva in giudizio la parte opposta contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - rigettare l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio di opposizione in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari;”
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 29.3.2024, il Giudice respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
31.5.2024
All'udienza di prima comparizione, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.
Quanto al merito l'opposizione è inammissibile ed in quanto tale deve essere rigettata.
L'odierna opposizione, infatti, verte tutta su fatti e circostanze antecedenti la formazione del titolo - costituito dalla sentenza n. 11501/2023, pubblicata il 13.7.2023, resa dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al RG n. 59381/2020 - quali la
4 dedotta illegittimità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda come formulata dalla difesa del NT nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché per il mancato riconoscimento della dedotta estinzione del diritto di credito a titolo di garanzia rivendicato dal sig.
nei confronti del sig. NT per intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria, che CP_1
l'opponente ha già correttamente fatto valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito.
Anche la dedotta nullità dell'atto di precetto per erronea e comunque generica quantificazione nell'atto di precetto delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione risulta inammissibile, posto che la quantificazione degli interessi nel precetto opposto è conforme al dispositivo del decreto ingiuntivo n. 11368/2020 (R.G.n. 3056/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data
23.07.2020 e confermato nel procedimento di opposizione dalla sentenza in forza della quale è stata minacciata l'esecuzione.
In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito che invece devono essere proposte, se non precluse, nella competente sede di cognizione.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione posso-no essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277).
Ed ancora, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
5 Più di recente, la S.C. di Cassazione si è così espressa: “in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale è possibile dedurre esclusivamente questioni inerenti a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. sent.
22090/2021; cfr. ex multis Cass. sent. 14636/2017; Cass. sent. 17903/2012).
Stante i detti incontrovertibili principi, tutte le doglianze fatte valere con l'odierna opposizione in alcun modo possono essere in questa sede esaminati.
Quanto alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo reiterata da parte opponente nelle note conclusive depositate si osserva che, in merito, questo giudice si è già pronunciato con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 29.3.2024, respingendola.
Va comunque rilevato che la circostanza che avverso la sentenza che costituisce il titolo della minacciata esecuzione sia stato proposto appello non consente a questo giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, provvisoriamente esecutivo, né tanto più di accogliere l'opposizione, fintanto che lo stesso non venga revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_3
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente, , al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_3 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore degli
Avvocati Carlo Azzoni e Carlo Di Silvestro per dichiarata antistatarietà.
Così deciso in Roma all'udienza del 10 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
6
7
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì venerdì 10 gennaio 2025, ore 9.30, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 57698 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023.
Sono presenti:
- per la parte opponente, , l'Avv. Veronica NT;
Pt_1 Pt_2
- per la parte opposta, , l'Avv. Carlo Di Silvestro. Controparte_1
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale, alle ore 10.00, si ritira in camera di consiglio.
Anzi alle ore 10.30 viene interrotta la camera di consiglio per consentire a questo di Giudice di celebrare le udienze fissate sul ruolo.
La camera di consiglio riprende alle ore 13.15.
Alle ore 17.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 57698 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_3 C.F._1
Archimede, n. 44, presso lo studio dell'Avv. Veronica NT del Foro di Roma (C.F.
- PEC ) che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende unitamente all'Avv. Francesca Graniti del foro di Velletri (C.F. - C.F._3
PEC per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione. Email_2
Parte Opponente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Controparte_1 C.F._4
Angelico n. 92, presso lo studio dell'Avv. Carlo Azzoni (C.F. – PEC C.F._5
) che lo rappresenta e difende, congiuntamente e Email_3 disgiuntamente all'Avv. Carlo Di Silvestro (C.F. – PEC C.F._6
2 ), giusta procura in calce, su foglio separato, alla Email_4
comparsa di costituzione e risposta.
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 12.12.2023, il sig. proponeva Parte_3 opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 11.11.2023, ad istanza del sig. con il quale gli veniva intimato il Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 51.509,89, oltre alle spese di notifica del precetto, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché alle spese, le competenze, e gli onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo, in forza della sentenza n. 11501/2023, pubblicata il
13.7.2023, con il quale il Tribunale Ordinario di Roma, a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 11368/2020 (R.G.n. 3056/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data
23.7.2020, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava parte opponente a rimborsare a le spese processuali da quest'ultima anticipate nel giudizio di opposizione, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 3.809,00 per spettanze, oltre spese generali come da tariffa forense,
C.A.P. e I.V.A. se dovuta.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva ed eccepiva: 1) la nullità dell'atto di precetto per error in procedendo del Giudice di prime cure per omessa pronuncia su una domanda come formulata dalla difesa del NT nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
2) la nullità dell'atto di precetto per insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati con il precetto opposto dovendosi ritenere prescritta l'obbligazione cambiaria del sig. per intervenuta prescrizione dell'azione cartolare esercitata e posta alla base del Parte_3
provvedimento monitorio confermato con la sentenza del Tribunale di Roma costituente il titolo esecutivo;
3) la nullità dell'atto di precetto per erronea e comunque generica quantificazione nell'atto di precetto delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione.
L'opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via preliminare sospendere l'azione esecutiva intrapresa ex adverso anche inaudita altera parte e comunque sospendere anche gli atti esecutivi nelle more
3 eventualmente intrapresi ex adverso ed i loro effetti con conseguenze restituzione e/o svincolo delle somme eventualmente pignorate a carico del sig. nel merito accertare e Parte_3 dichiarare la nullità dell'atto di precetto per tutte le ragioni sopra esposte e, di conseguenza, sospendere tutti gli atti esecutivi nelle more eventualmente intrapresi ex adverso ed i loro effetti con conseguenze restituzione e/o svincolo delle somme eventualmente pignorate a carico del sig.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio nonché rimborso Parte_3 forfettario di spese generali.“.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 57698/2023, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 6.2.2024 si costituiva in giudizio la parte opposta contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - rigettare l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio di opposizione in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari;”
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 29.3.2024, il Giudice respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
31.5.2024
All'udienza di prima comparizione, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.
Quanto al merito l'opposizione è inammissibile ed in quanto tale deve essere rigettata.
L'odierna opposizione, infatti, verte tutta su fatti e circostanze antecedenti la formazione del titolo - costituito dalla sentenza n. 11501/2023, pubblicata il 13.7.2023, resa dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al RG n. 59381/2020 - quali la
4 dedotta illegittimità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda come formulata dalla difesa del NT nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché per il mancato riconoscimento della dedotta estinzione del diritto di credito a titolo di garanzia rivendicato dal sig.
nei confronti del sig. NT per intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria, che CP_1
l'opponente ha già correttamente fatto valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito.
Anche la dedotta nullità dell'atto di precetto per erronea e comunque generica quantificazione nell'atto di precetto delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione risulta inammissibile, posto che la quantificazione degli interessi nel precetto opposto è conforme al dispositivo del decreto ingiuntivo n. 11368/2020 (R.G.n. 3056/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data
23.07.2020 e confermato nel procedimento di opposizione dalla sentenza in forza della quale è stata minacciata l'esecuzione.
In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito che invece devono essere proposte, se non precluse, nella competente sede di cognizione.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione posso-no essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277).
Ed ancora, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
5 Più di recente, la S.C. di Cassazione si è così espressa: “in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale è possibile dedurre esclusivamente questioni inerenti a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. sent.
22090/2021; cfr. ex multis Cass. sent. 14636/2017; Cass. sent. 17903/2012).
Stante i detti incontrovertibili principi, tutte le doglianze fatte valere con l'odierna opposizione in alcun modo possono essere in questa sede esaminati.
Quanto alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo reiterata da parte opponente nelle note conclusive depositate si osserva che, in merito, questo giudice si è già pronunciato con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 29.3.2024, respingendola.
Va comunque rilevato che la circostanza che avverso la sentenza che costituisce il titolo della minacciata esecuzione sia stato proposto appello non consente a questo giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, provvisoriamente esecutivo, né tanto più di accogliere l'opposizione, fintanto che lo stesso non venga revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_3
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente, , al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_3 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore degli
Avvocati Carlo Azzoni e Carlo Di Silvestro per dichiarata antistatarietà.
Così deciso in Roma all'udienza del 10 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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