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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12119 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 25 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 22725/2024, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bartolo Parte_1 Parte_2
MA e IU Di UA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in
Roma, Piazzale Clodio, n. 12
Ricorrenti
E in persona dell'Amministratore Delegato e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_2
Avv.ti Cristina Mazzamauro e Marco Monaco Sorge ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Via Principessa Clotilde 7, in virtù di procura depositata telematicamente congiuntamente al presente atto;
Resistente
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, Sig. con sede in Roma, Via Controparte_5
Andrea Noale, 344, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n. 5
Resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
dott. con sede in Milano, Viale Monte Grappa, n. 3/5, rappresentata e CP_7
difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Vittorio Moresco, Fabrizio Grillo, Elena EL e DA RI CA e presso lo studio dei primi tre elettivamente domiciliata in Roma, Via Marche 1/3;
Resistente
Conclusioni: come da ricorso e da memorie di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13 giugno 2024 e Parte_1 [...]
hanno adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, Parte_2
esponendo che:
dal 2015 al 30 giugno 2022, ha svolto in regime di appalto i Controparte_1
servizi di vigilanza e fiduciari presso i siti di Controparte_8 [...]
e fra i quali anche i magazzini di Controparte_9 Controparte_6
smistamento denominati DLZ1 Roma (sito in Roma, zona Tiburtina, Via Giacomo
Peroni, da n. 5 a n. 8) e DLZ3 Roma (sito in Roma, zona Magliana, Via della
Magliana, n. 375) ove essi hanno prestato servizio;
-entrambi sono stati assunti da dal 15 novembre 2019 al 30 Controparte_1
giugno 2022, con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 15 novembre
2019, prorogato sino al 31 ottobre 2020 e poi trasformato a tempo indeterminato dall'1 novembre 2020, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operai, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari, presso il “sito di Roma”; CP_6
-a decorrere dal 1° luglio 2022, all'esito della procedura di cambio di appalto, i lavoratori assunti da ed impiegati presso i siti loro Controparte_1 CP_6
inclusi, sono stati assunti da la quale a far data dal 1° Controparte_4
maggio 2023 ha mutato denominazione sociale in Controparte_3
(già svolge dal 1° luglio 2022, in Controparte_3 Controparte_4
regime di appalto, i servizi di vigilanza e fiduciari presso i siti di
[...]
e fra i Controparte_8 Controparte_9 Controparte_6 quali anche i magazzini di smistamento denominati DLZ1 Roma e DLZ3 Roma, ove essi hanno prestato e prestano tuttora servizio;
-entrambi sono dipendenti di (già Controparte_3 Controparte_4
dal 1° luglio 2022, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operai, mansioni di custode, addetto ai servizi di vigilanza non armati ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari, presso lo “stabilimento della committente sito in CP_6
Roma, Via Giacomo Peroni n. 508”;
-entrambi, dunque, sono stati inquadrati, per tutta la durata dei rapporti di lavoro intercorsi con e con nel livello D del CCNL Controparte_1 Controparte_3
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, con orario di lavoro a tempo pieno;
-entrambi svolgono, sin dal novembre 2019, le mansioni di e CP_10
svolge dall'aprile 2024 anche mansioni di portierato presso un altro Parte_2
magazzino HLZ1 (sito in via Corcolle, 4).
Tanto premesso, sulla mancanza di potere organizzativo e direttivo da parte delle società appaltatrici e sulla carenza in capo ad esse del correlato rischio d'impresa, hanno dedotto che:
- i mezzi strumentali a loro assegnati, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, erano di proprietà di Controparte_6
-le mansioni da loro svolte, per tutta la durata dei relativi contratti, sono state dirette da programmi informatici non solo di proprietà, ma anche gestiti da ovvero, CP_6
per le poche attività non interessate dalle procedure di direzione informatizzata del lavoro, direttamente dal personale dipendente di (Shift Controparte_6
Manager, OPS e talvolta DS Manager);
-per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, nessun rappresentante di
[...]
e di (già era presente CP_1 Controparte_3 Controparte_4
presso i magazzini in cui hanno prestato e continuano a prestare attività CP_6
lavorativa; -nel sito collocato in portineria vi è un addetto delle convenute che si limita a gestire la turnazione, eventualmente a comunicare decisioni assunte da e a CP_6
svolgere mansioni di portineria;
-entrambi, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, sono stati tenuti a registrare le operazioni compiute sugli apparati informatici della committente in modo che tali registrazioni attestavano anche la frequenza e l'oggetto dei singoli atti lavorativi compiuti e consentivano un controllo diretto da parte di sul loro operato. CP_6
Inoltre, sulla violazione dell'art. 36 Cost., hanno rappresentato che:
-i lavoratori diretti della committente presso i siti in cui essi hanno operato ed operano sono dipendenti di ed ai loro rapporti di lavoro Controparte_6
è applicato il CCNL per i dipendenti della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, nel cui 4° livello è ricompreso il “personale di custodia che svolge controlli, sorveglianza e verifica delle merci”;
e applicando il CCNL Vigilanza Privata e Controparte_1 Controparte_3
Servizi Fiduciari, hanno loro corrisposto le seguenti retribuzioni mensili lorde:
a) dal settembre 2017 all'agosto 2020: retribuzione mensile lorda di euro
950,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,49
(divisore orario 173);
b) dal settembre 2020 all'aprile 2021: retribuzione mensile lorda di euro
965,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,57
(divisore orario 173);
c) dal maggio 2021 al gennaio 2022: retribuzione mensile lorda di euro
1.025,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,92
(divisore orario 173);
d) dal febbraio 2022 al giugno 2022 e nel dicembre 2022: retribuzione mensile lorda di euro 1.165,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 6,73 (divisore orario 173); e) dal luglio 2022 al novembre 2022: retribuzione mensile lorda di euro
1.150,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 6,64
(divisore orario 173);
f) dal gennaio 2023 al dicembre 2023: retribuzione mensile lorda di euro
1.215,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 7,02
(divisore orario 173);
g) dal gennaio 2024 al marzo 2024: retribuzione mensile lorda di euro
1.265,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 7,31
(divisore orario 173);
-la retribuzione netta (detraendo l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del
23%) da loro percepita è stata:
a) dal novembre 2019 all'agosto 2020: euro 664,27 mensili ed euro 3,83 orari;
b) dal settembre 2020 all'aprile 2021: euro 674,76 mensili ed euro 3,90 orari;
c) dal maggio 2021 al gennaio 2022: euro 716,71 mensili ed euro 4,14 orari;
d) dal febbraio 2022 al giugno 2022 e nel dicembre 2022: euro 814,61 mensili ed euro 4,70 orari;
e) dal gennaio 2023 al dicembre 2023: euro 849,57 mensili ed euro 4,90 orari;
f) dal gennaio 2024 al marzo 2024: euro 884,53 mensili ed euro 5,11 orari;
-invece la retribuzione base mensile lorda prevista dal 4° livello del CCNL Logistica,
Trasposto Merci e Spedizione risulta:
a) dal novembre 2019 all'agosto 2021 pari ad euro 1.643,49 cui corrisponde una retribuzione oraria di euro 9,78 (divisore orario 168);
b) dal settembre 2021 al settembre 2023 pari ad euro 1.680,58 cui corrisponde una retribuzione oraria di euro 10,00 (divisore orario 168); c) dall'ottobre 2023 al dicembre 2023 pari ad euro 1.698,93 cui corrisponde una retribuzione oraria di euro 10,11 (divisore orario 168);
d) dal gennaio 2024 al marzo 2024 pari ad euro 1722,17 cui corrisponde una retribuzione oraria di euro 10,25 (divisore orario 168) (Cfr. docc. nn. 10, 11 e
22 e buste paga dei ricorrenti);
-la retribuzione percepita dai ricorrenti è inferiore ai limiti previsti dall'art. 36 Cost. in quanto “non sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, non potendo con la retribuzione percepita svolgere quelle attività che la recente giurisprudenza di legittimità ritiene sufficienti per un'esistenza libera e dignitosa.
-pertanto, la retribuzione da loro percepita, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, è insufficiente, anche prendendo come termine di riferimento i minimi tabellari previsti dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, quale CCNL similare ed applicato dalla committente ai dipendenti diretti e tra le cui esemplificazioni di mansioni per la classificazione del personale vi sarebbero anche quelle da loro svolte;
-la retribuzione da loro percepita, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, risulta inferiore anche:
a) ai massimali per l'indennità di disoccupazione NA pari ad euro 1.300,00 per il 2015,
2016 e 2017, ad euro 1.314,30 per il 2018, ad euro 1.328,76 per il 2019, ad euro
1.335,40 per il 2020 e il 2021, ad euro 1.360,77 per il 2022, ad euro 1.470,99 per il
2023, ad euro 1.550,42 per il 2024;
b) ai redditi imponibili minimi annui da prendere in considerazione ai fini del CP_1 calcolo dei contributi previdenziali (“IVS”) per gli anni 2015, 2016 e
2017 era pari ad euro 15.548,00, per l'anno 2018 era pari ad euro 15.710,00, per l'anno 2019 era pari ad euro 15.878,00, per gli anni 2020 e 2021 era pari ad euro 15.953,00, per l'anno 2022 era pari ad euro 17.504,00, per l'anno 2023 era pari ad euro 17.504, per l'anno 2024 è pari ad euro 18.415,00; c) al limite di reddito per la pensione di inabilità: per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari ad euro 16.532,10 annui (corrispondenti ad euro 1.271,7 mensili); per il
2018 pari ad euro 16.664,36 (corrispondenti ad euro 1.281,87 mensili); per il
2019 pari ad euro 16.814,34 annui (corrispondenti ad euro 1.293,41 mensili) per il 2020 pari ad euro 16.982,49 annui (corrispondenti ad euro 1.306,34 mensili) per il 2021 pari ad euro 17.050,42 annui (corrispondenti ad euro
1.311,00 mensili); per il 2022 pari ad euro 19.461,12 annui (corrispondenti ad euro 1.497,00 mensili); per il 2023 pari ad euro 17.920,00 annui
(corrispondenti ad euro 1.378,46 mensili); per il 2023 pari ad euro 19.461,12 annui (corrispondenti ad euro 1.497,00 mensili).
-inoltre, la retribuzione complessiva netta mensile da loro percepita, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, risulta inferiore o appena superiore rispetto alla soglia di povertà accertata da un ente pubblico non economico come l'ISTAT;
-entrambi sono stati, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, dipendenti a tempo pieno, senza ragionevole possibilità di integrare il proprio reddito svolgendo altre attività lavorative;
-applicando ai loro rapporti di lavoro i minimi tabellari previsti per il IV livello del
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione ed inserendo quale percepito quanto risulta dalle buste paga, essi hanno diritto al pagamento da parte della convenuta delle seguenti somme a titolo di differenze retributive per paga base, mensilità supplementari e tfr:
a) il Sig. ha diritto al pagamento di euro 25.476,71 a titolo di Parte_1
differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.995,05 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro
27.471,76 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 ed al pagamento di euro 13.534,72 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo 2024;
b) il Sig. ha diritto al pagamento di euro 25.513,25 a titolo Parte_2
di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.937,59 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro
27.450,84 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 ed al pagamento di euro 13.499,68 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo 2024.
1.1. Si è costituita nel presente giudizio che, in via preliminare, Controparte_1
ha eccepito la nullità o, comunque, l'infondatezza del ricorso per la totale genericità dei fatti posti a fondamento delle avverse pretese. Nel merito, in primo luogo ha contestato la fondatezza della domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di illiceità del contratto di appalto stipulato con Controparte_6
deducendo “l'esistenza e legittimità degli appalti stipulati tra e la
[...] CP_1
committente ; l'esistenza ed effettività del servizio di vigilanza e CP_6
custodia, ovvero del risultato produttivo e dell'assunzione del rischio da parte dell'impresa appaltatrice l'autonoma organizzazione da parte di dei CP_1 CP_1
mezzi necessari all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto in esame e la gestione
a proprio rischio;
l'esercizio in via esclusiva da parte di in qualità di datore di CP_1
lavoro dei ricorrenti nel periodo dal novembre 2019 a giugno 2022, del potere organizzativo e direttivo, nonché di controllo e disciplinare”. Inoltre, sulla presunta violazione dell'art. 36 Cost., ha sostenuto che per tutta la durata dei rapporti di lavoro alle sue dipendenze i ricorrenti hanno percepito una retribuzione congrua e conforme ai parametri costituzionali di proporzionalità e di sufficienza in quanto prevista dal
CCNL Servizi Fiduciari, applicabile nel caso in esame date le mansioni svolte dai ricorrenti. Infatti, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale Controparte_1
secondo cui devono ritenersi “conformi ai requisiti dell'art. 36 Cost. le retribuzioni concordate nei contratti collettivi firmati dalle associazioni comparativamente più rappresentative”. Infine, dopo aver ribadito che i ricorrenti hanno percepito un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha contestato i conteggi contenuti nel ricorso “poiché errati ed inattendibili, non essendo neppure indicati i criteri utilizzati per il calcolo delle pretese differenze retributive”. 1.2. Si è costituita in giudizio anche (già Controparte_3 [...]
), la quale ha premesso di far parte della Holding - che CP_4 CP_12
annovera, tra le altre, la società legata ad da contratto di Controparte_4 CP_6
appalto – e di offrire ad servizi di custodia e Controparte_6
guardiania in regime di sub appalto. Ha, altresì, esposto che i ricorrenti svolgono attività lavorativa alle sue dipendenze dal 1° luglio 2022 con contratto di lavoro full time ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata e i servizi fiduciari, con qualifica di operaio e con mansioni di addetto al piantonamento e controllo degli ingressi (c.d. “ , presso lo stabilimento CP_10
della committente sito in Roma alla via Giacomo Peroni n. 508 (sito CP_6
contraddistinto dalla sigla DLZ1 ROMA). In particolare, ha precisato che il sig.
è stato allocato dal 29 marzo 2024 presso lo stabilimento sito Parte_2 CP_6
in Roma alla via Corcolle, 4 (sito contraddistinto dalla sigla HLZ1), ove svolge anche il ruolo di addetto alla reception (“Shift leader”). Tanto premesso in fatto, preliminarmente ha chiesto il rigetto nel merito del CP_3 Controparte_3
ricorso, deducendo il difetto e, comunque, la genericità delle allegazioni di parte ricorrente con riferimento alla richiesta di accertamento dell'illiceità dell'appalto. In particolare, ha sostenuto che “i lavoratori si limitano, infatti, a dedurre di svolgere la propria prestazione lavorativa presso di lavorare unitamente a dipendenti CP_6
; di essere stati inseriti nel complessivo organigramma , di essere CP_6 CP_6
diretti e coordinati dai dipendenti oltre che dai sistemi informativi”. CP_6
Inoltre, quanto al carattere genuino del contratto di appalto, Controparte_3
ha rappresentato di avere un'adeguata organizzazione d'impresa, una propria
[...]
sede operativa, una centrale operativa, un apparato amministrativo e i mezzi necessari per svolgere l'attività oggetto dell'appalto (ovvero esperienza nel settore, personale tecnicamente preparato, autoveicoli, furgoni, divise, dotazioni di sicurezza). Ha, peraltro, precisato di assumere su di sé il rischio economico del lavoro commissionato, così che il mancato raggiungimento del risultato atteso o il verificarsi di danni determinano la sua diretta responsabilità patrimoniale. Infine, ha chiarito che i ricorrenti, al pari di tutti gli altri lavoratori che prestano attività lavorativa nell'ambito dell'appalto sono sottoposti al suo potere gerarchico, direttivo e CP_6
disciplinare, nella persona del Sig. Supervisore Area Manager Testimone_1
dell'appalto con riferimento ai siti ove lavorano i ricorrenti. CP_6
Infine, con riguardo all'asserita violazione dell'art. 36 Cost., la società resistente ha affermato di aver sempre applicato e di continuare ad applicare ai propri dipendenti il
CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, poiché trattasi di contratto specifico del suo settore di appartenenza, nonché sottoscritto dalle sigle sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Pertanto, si è opposta alla richiesta di applicazione del CCNL Logistica e
Trasporti, sia in quanto afferente ad un diverso settore produttivo sia in quanto i ricorrenti non hanno mai svolto alle sue dipendenze attività di spedizione, autotrasporto di merci, trasporto combinato e simili. Di conseguenza, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda di liquidazione di differenze retributive relative a periodi passati, ha contestato la richiesta di applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL Logistica e Trasporti per i dipendenti inquadrati nel 4° Livello e i conteggi allegati al ricorso e, in subordine, ha chiesto l'applicazione del CCNL Multiservizi per i dipendenti appartenenti al 2° Livello.
1.3. Si è, altresì, costituita in giudizio la Controparte_6
quale ha, in primo luogo, precisato di far parte del gruppo e di occuparsi CP_6
specificatamente della gestione di magazzini/centri di smistamento (c.d. Delivery
Station) dei pacchi (già confezionati ed assemblati da altre società del gruppo) da spedire agli utenti finali, appaltando i servizi di guardiania, vigilanza, portierato e supporto nella prevenzione di attività in danno del patrimonio aziendale a società di primario livello, tra cui in passato e, ad oggi, Controparte_1 Controparte_3
Ancora ha chiarito che gli odierni ricorrenti “al pari di tutti i loro colleghi, sono stati
– tempo per tempo - gestiti, coordinati e diretti esclusivamente da personale e, CP_1
successivamente, da personale e, in particolare, dai rispettivi CP_3
supervisori e capi turno i quali - in base alle interlocuzioni con i referenti – CP_6 assegnavano e assegnano tutt'oggi le varie mansioni, gestendone e organizzandone autonomamente tempi e modi”.
Tanto chiarito in fatto, con riguardo alla legittimità dei contratti di appalto, in via preliminare ha contestato il difetto di prova e di allegazione da parte dei CP_6
ricorrenti circa la sussistenza del loro rapporto di lavoro subordinato con la società committente. Inoltre, ha ribadito che prima e poi hanno assunto uno CP_1 CP_3
specifico rischio d'impresa, hanno svolto in favore della committente un servizio distinto e autonomo rispetto all'attività produttiva propria di quest'ultima e hanno esercitato i tipici poteri datoriali nei confronti dei loro dipendenti impiegati presso i siti oggetto dei rispettivi contratti di appalto. CP_6
Infine, sulla presunta violazione dell'art. 36 Cost. e sulla richiesta di pagamento di differenze retributive, ha contestato la sussistenza di una sua responsabilità CP_6
solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 sulle pretese creditorie avanzate dai ricorrenti, l'inadeguatezza della retribuzione percepita dai lavoratori in quanto prevista dal CCNL Servizi Fiduciari e i conteggi allegati al ricorso.
1.4. Acquisite note autorizzate e ritenuto di non dover accogliere le istanze istruttorie formulate dai ricorrenti in quanto superflue ai fini della decisione del presente giudizio, all'udienza del 25 novembre 2025 la causa, all'esito della discussione orale,
è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
2. L'eccezione di nullità, sollevata dalla società resistente è Controparte_1
infondata.
In particolare, ha sostenuto la nullità del ricorso per la totale Controparte_1
genericità dei fatti posti a fondamento delle pretese dei ricorrenti, deducendo – tra l'altro - la mancanza della precisa descrizione delle mansioni svolte dai ricorrenti, di quelle afferenti al 4° livello del CCNL Logistica e Trasporti applicato ai dipendenti diretti di e dell'orario di lavoro da questi osservato. CP_6
Ed invero, “nel rito del lavoro, qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art.
414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti
a base della domanda, la conseguenza è la nullità del ricorso, che ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, n.3816).
Inoltre, con riferimento ai ricorsi aventi ad oggetto il pagamento di differenze retributive, la Cassazione ha affermato, tra l'altro, il seguente principio: “nel rito del lavoro la mancata determinazione dell'oggetto della domanda è da escludere nell'ipotesi in cui nel ricorso introduttivo vengano richieste spettanze retributive con indicazione del periodo di attività lavorativa, dell'orario di lavoro, dell'inquadramento di competenza nonché con l'indicazione dell'importo complessivo di quanto globalmente richiesto, la deduzione delle diverse causali e il riferimento ad un conteggio allegato” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/10/2012, n.16649).
Ebbene, nel ricorso è possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla Suprema
Corte nella pronuncia succitata. Infatti, i ricorrenti hanno esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 15 novembre 2019 al 30 Controparte_1
giugno 2022, a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari. Peraltro, sulla base di specifici conteggi allegati al ricorso, avrebbe diritto al pagamento di euro 25.476,71 a titolo di Pt_1
differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.995,05 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.471,76 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 ed al pagamento di euro 13.534,72
a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dall'1 luglio 2022 al 30 marzo 2024; invece avrebbe diritto al Parte_2
pagamento di euro 25.513,25 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.937,59 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.450,84 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno
2022 ed al pagamento di euro 13.499,68 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dall'1 luglio 2022 al 30 marzo 2024. Per le ragioni suesposte, l'eccezione di nullità deve essere integralmente rigettata.
3. La domanda volta ad accertare e dichiarare l'interposizione fittizia di manodopera/l'illiceità dell'appalto intercorso tra e Controparte_1 Controparte_3
da una parte, e è infondata.
[...] Controparte_6
Al riguardo, occorre brevemente ricostruire l'istituto del contratto di appalto, al fine di individuarne i tratti distintivi rispetto all'ipotesi vietata di interposizione illecita di manodopera.
Sul piano normativo, l'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 dispone che "ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
E' evidente, dunque, che la suddetta disposizione individua i due elementi principali del genuino contratto d'appalto in conformità, del resto, a quanto previsto dall'art. 1655 c.c., ovvero l'organizzazione di mezzi necessari da parte dell'appaltatore e la gestione a proprio rischio.
Alla luce di quanto appena esposto, l'appalto può avere ad oggetto anche prestazioni lavorative, purché l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.
“In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera
(cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (cfr. Cass., Sez. 6, ord. 12551/2020). In mancanza dei suddetti requisiti, dunque, ricorrono gli estremi di una fornitura di prestazioni lavorative illecita (cfr. Tribunale Roma sez. lav., n.7962/2023).
Pertanto, ai sensi dell'art. 29 cit., elemento necessario e sufficiente affinché possa configurarsi un genuino contratto di appalto di servizi è l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, la quale in relazione agli appalti c.d. “leggeri” si concreta nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori;
mentre negli appalti cd. “pesanti” si esplica nell'esercizio del potere organizzativo anche dei mezzi materiali e immateriali utilizzati nell'appalto.
Inoltre, se è vero che per aversi un genuino contratto di appalto l'appaltatore deve avere un'autonoma organizzazione dei mezzi necessari e deve assumere su di sé il correlato rischio d'impresa, è altrettanto vero che al committente non può essere precluso l'esercizio del potere di controllo sull'esecuzione della prestazione medesima, a condizione che ciò non si risolva nell'esercizio di diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. ord. n. 15557/2019;
Cass. n. 25053/2020). Peraltro, è compatibile con un regolare contratto di appalto non solo l'esercizio da parte del committente del potere di controllo sull'esecuzione del servizio o dell'opera oggetto di appalto, ma anche la predeterminazione delle modalità temporali e tecniche di esecuzione delle attività appaltate che dovranno, dunque, essere rispettate dall'appaltatore (v., tra le altre, Cass. n. 15615/2011 e Cass.
n. 12201/2001).
Tanto chiarito a livello normativo e giurisprudenziale in tema di appalto genuino, nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto la mancata gestione da parte delle società appaltatrici di un servizio distinto rispetto al ciclo produttivo del committente, sostenendo di aver svolto e di svolgere solo in minima parte attività di vigilanza e, per il resto, di aver partecipato e di partecipare all'attività propria della committente.
Inoltre, i ricorrenti hanno eccepito la carenza in capo alle società appaltatrici del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei dipendenti in servizio presso i siti deducendo che questi ultimi sono diretti da mediante sistemi CP_6 CP_6
informativi di sua proprietà ovvero sulla base di disposizioni ricevute da suoi dipendenti diretti. Infine, i ricorrenti hanno contestato la carenza del rischio di impresa in capo alle società appaltatrici, sostenendo che le stesse si limitano a ricevere un compenso costante per l'attività svolta, oggetto del contratto di appalto.
Le suddette doglianze non possono essere accolte, in quanto le società appaltatrici hanno fornito sufficienti elementi probatori da cui poter desumere la sussistenza nel caso in esame di una regolare e valida dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa resa dai ricorrenti. Infatti, nella sentenza n. 29889/2019, la Corte di cassazione ha chiarito che “il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. È onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera
(che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”.
Nel caso di specie, le società appaltatrici hanno prodotto i contratti di appalto originariamente stipulati con da e da Controparte_13 Controparte_14
nella cui esecuzione le stesse sono successivamente subentrate, Controparte_4
come risulta dal documento di organizzazione del contratto afferente al CP_6
periodo 2015-2022 e dall'ordine di lavoro principale depositati in atti da
[...]
e dalla lettera di incarico datata 1° luglio 2022 prodotta da CP_1 [...]
Da tutta la predetta documentazione emerge la tipologia di servizio Controparte_3
oggetto dei contratti di appalto, ovvero servizi di vigilanza, che si distingue nettamente dalle attività che costituiscono il core business della committente. A supporto di quanto appena esposto, si noti che l'Addendum B all'accordo quadro sui servizi, rubricato “Accordo sul trattamento dei dati”, specifica che il Responsabile del Trattamento, rispettivamente e “ha Controparte_14 Controparte_4
accettato di fornire ad servizi di vigilanza con personale” (c.d. guarding CP_6
services). Inoltre, l'Addendum D e l'Annex A sul livello dei servizi chiariscono le prestazioni che il fornitore si impegna a svolgere nei confronti di ovvero – CP_6
per quanto di interesse in questa sede - “servizio di sorveglianza presidiato 24 ore su
24 e 7 giorni su 7, compresi i compiti di portineria”, “controllare i visitatori che accedono all'edificio”, “controllo dell'accesso limitato all'edificio al di fuori del normale orario di lavoro”, “monitorare la rimozione degli articoli dal sito”.
Quanto all'assunzione da parte delle società appaltatrici di uno specifico rischio d'impresa, è opportuno premettere che trattasi di un rischio di natura economica, consistente nell'eventualità che l'appaltatore non riesca a coprire, con il corrispettivo pattuito, tutti i costi dei macchinari, dei materiali e della manodopera impiegata. Al riguardo, si osservi che nei citati contratti di appalto al punto 2.1. “prezzo” si legge che “il FO sarà l'unico responsabile di tutte le spese sostenute in relazione alle sue prestazioni ai sensi del presente Contratto”. Inoltre, sotto la voce 2.2. “quantità; stime non vincolanti” si fa riferimento al fatto che “l'Acquirente non fa alcuna dichiarazione o promessa in merito alla quantità di affari che il FO può aspettarsi in qualsiasi momento ai sensi del presente Contratto”. Si precisa, altresì, che nell'Addendum D sul livello dei servizi sono stabiliti degli indicatori per la misurazione della performance del fornitore e sulla base delle relative risultanze è prevista l'applicazione di penali da parte del committente. Pertanto, nel caso in esame
è a carico del fornitore il rischio economico consistente nella possibilità di ottenere un determinato profitto dal servizio prestato al committente e di far fronte con esso ai relativi costi sostenuti.
Da ultimo, in merito all'esercizio da parte delle società appaltatrici dei poteri propri del datore di lavoro, nei diversi sottoparagrafi del punto 11 dei contratti di appalto emerge, quanto ai diritti e doveri del fornitore in relazione ai dipendenti in servizio presso i siti che: “Il FO manterrà: (a) il pieno controllo sulle CP_6
modalità di esecuzione di tutti i Servizi forniti all'Acquirente; (b) il controllo esclusivo sui propri dipendenti, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori e agenti
("Personale"); (c) il controllo esclusivo sui rapporti di lavoro e sui dipendenti e sulle politiche relative a salari, orari, condizioni di lavoro e altre condizioni di impiego;
e
(d) il diritto esclusivo di assumere, trasferire, sospendere, licenziare, richiamare, promuovere, disciplinare, licenziare e risolvere le controversie con il proprio
Personale”; “Il FO manterrà in ogni momento il controllo del proprio
Personale e sarà responsabile di tutti gli atti o le omissioni del proprio Personale”;
“Il FO sarà l'unico responsabile del pagamento dello stipendio del suo
Personale, nonché di qualsiasi altra responsabilità a lui attribuibile in quanto datore di lavoro del Personale”. Nei suddetti contratti si precisa ulteriormente che “Il
FO si assicurerà che tutto il Personale assegnato ai Servizi ai sensi del presente Contratto abbia competenze e capacità sufficienti ed esegua i Servizi secondo gli standard concordati con l'Acquirente”. Ancora, in relazione ai servizi forniti presso i locali della committente, si specifica che “Il FO sarà responsabile dell'avvio, del mantenimento e della supervisione di tutte le precauzioni
e i programmi di sicurezza per assicurare la fornitura o l'esecuzione sicura dei
Servizi e controllerà, supervisionerà e dirigerà il proprio Personale e i mezzi, i metodi, le tecniche, le sequenze e le procedure utilizzate”. A riprova dell'esercizio dei tipici poteri datoriali sui dipendenti impiegati presso i siti CP_6 CP_1
ha prodotto numerosi attestati di partecipazione dei ricorrenti a corsi di
[...]
formazione da essa organizzati e vari schemi di articolazione dei turni di lavoro dei propri dipendenti. Dall'altro lato, ha depositato gli estratti dei Controparte_3
cartellini dei ricorrenti;
la documentazione relativa a n. 2 procedimenti disciplinari avviati nei confronti del sig. e la lettera con cui la società ha Parte_2
comunicato al sig. lo svolgimento delle attività accessorie previste per Parte_2
la figura di “Shift Leader” a decorrere dal 1° aprile2024. Infine, ad ulteriore conferma che gli stessi ricorrenti hanno sempre riconosciuto come unico e sostanziale datore di lavoro la società appaltatrice, è possibile richiamare la lettera di diffida e messa in mora del 23 novembre 2023. Infatti, con tale lettera – nel richiedere il pagamento delle differenze retributive loro spettanti ai sensi dell'art. 36 Cost. a CP_1
– i ricorrenti hanno fatto espressa riserva di rivolgersi anche ad per la
[...] CP_6
corresponsione delle predette somme, stante la sua responsabilità solidale in qualità di committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Peraltro, con specifico riguardo alla posizione di è presente in Controparte_1
atti il verbale della Guardia di Finanza di Roma del 30 ottobre 2024, nella cui sezione b) risulta che: “ ha svolto prestazioni di servizi di sicurezza per Controparte_1
nei siti italiani del citato cliente. La prestazione eseguita è stata quella di CP_6
fornire personale qualificato, gestito direttamente dalla stessa allo Controparte_1
scopo di garantire il servizio di vigilanza presso i siti oggetto del contratto CP_6
era, tra l'altro, quello di garantire la protezione degli occupanti, delle proprietà e dei beni nei siti […]”. Nella sezione c) del suddetto verbale, inoltre, emerge che CP_6
“le prestazioni di servizi rese dalla sono regolate da apposito Controparte_1
contratto di appalto con il cliente dal quale emerge con chiarezza la CP_6
tipologia di servizio reso (servizi di sicurezza); la disamina dei rapporti intercorsi tra la e il proprio cliente non ha evidenziato criticità in ordine alla reale Controparte_1
prestazione fornita nell'ambito del contratto di appalto stipulato; […] non sono emerse criticità in ordine alla genuinità del ruolo della nell'ambito Controparte_1
del contratto d'appalto in argomento. In definitiva, l'attività ispettiva ha evidenziato un ruolo centrale della società sottoposta a verifica in quanto la stessa, oltre a essersi assunto il rischio d'impresa per la prestazione fornita per la cui esecuzione utilizzava mezzi propri, aveva un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro nonché esercitava un potere direttivo e di controllo sul personale impiegato presso il committente”. Sull'indiscusso valore probatorio delle predette risultanze contenute nel processo verbale di constatazione, si rammenti che “a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi esso fa fede fino a prova contraria;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi” (Cass. ordinanza n. 21053/2022; Cass. n.
28060/2017; Cass. n. 24461/2018).
Per le ragioni suesposte, deve affermarsi la natura genuina dei contratti di appalto intercorsi tra e da una parte, e Controparte_1 Controparte_3 [...]
con conseguente rigetto dell'ulteriore domanda dei ricorrenti Controparte_6
finalizzata all'accertamento di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorsi tra essi e a far data dal 15 novembre 2019. CP_6
4. La domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l'accertamento della violazione da parte delle società appaltatrici dell'art. 36 Cost. per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, con conseguente applicazione della retribuzione prevista dal
CCNL Logistica e Trasporti per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello e condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive, è fondata.
Nel caso di specie, dunque, i ricorrenti hanno ritenuto che la retribuzione loro corrisposta dalle società appaltatrici nel corso dei relativi rapporti di lavoro, come prevista dal CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari loro applicato, sia difforme rispetto al dettato costituzionale di cui all'art. 36 Cost.
Dall'altro lato, le società resistenti si sono opposte alla pretesa dei ricorrenti di pagamento delle differenze retributive richieste, sul presupposto che è sempre stato loro corrisposto il trattamento economico previsto dal CCNL Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e disciplinante le mansioni in concreto da loro svolte. Inoltre, hanno contestato i conteggi allegati al ricorso per due ordini di ragioni: 1. è stato utilizzato come parametro di raffronto il trattamento retributivo previsto dal CCNL Logistica e
Trasporti per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello, pur se i ricorrenti hanno svolto e svolgono mansioni non riconducibili al suddetto inquadramento professionale;
2. le somme rivendicate sono state ricavate dalla differenza tra la retribuzione lorda prevista dal CCNL Logistica e Trasporti per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello e la retribuzione netta percepita dai ricorrenti. Ed invero, con riguardo a quest'ultimo aspetto, all'udienza del 18 dicembre 2024 i difensori di parte ricorrente hanno dato atto che, per mero errore materiale, nei conteggi allegati al ricorso l'importo percepito è indicato al netto, mentre è al lordo: tale circostanza risulta pacificamente dalle buste paga in atti.
4.1. In primo luogo, occorre premettere che, a sensi dell'art. 36, comma 1, Cost., ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione che sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, al contempo, sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
I suddetti requisiti della proporzionalità e sufficienza, dunque, costituiscono criteri indefettibili per determinare la misura della retribuzione minima conforme alla
Costituzione.
La Carta costituzionale “ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi. I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva. Pur con tutta la prudenza necessaria nel trattare la materia retributiva e con il rispetto della competenza attribuita normalmente alla contrattazione collettiva, autorità salariale massima, non può che ribadirsi perciò come i criteri di sufficienza
e proporzionalità stabiliti nella Costituzione siano gerarchicamente sovraordinati alla legge e alla stessa contrattazione collettiva ed abbiano contenuti (anche attinenti alla dignità della persona) che preesistono e si impongono dall'esterno nella determinazione del salario” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 28323/2023) Pertanto, la portata precettiva dell'art. 36 Cost. non può essere limitata soltanto ai rapporti di lavoro non regolati dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che il giudice debba intervenire a correggere - con valutazione prudente e rigorosa, ma discrezionale - il trattamento economico previsto dalle parti sociali, quando lo stesso risulti inferiore a determinati standards reddituali individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e, dunque, difforme rispetto ai parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza. Infatti, il trattamento salariale previsto dalla contrattazione collettiva è assistito da una presunzione iuris tantum di conformità al dettato costituzionale, in quanto non si può escludere che lo stesso venga disapplicato all'esito di un controllo negativo di adeguatezza ai parametri di cui all'art. 36 Cost.
“La stessa Corte costituzionale, nella notissima sentenza n. 106 del 1962, […] aveva già affermato che nell'attuale ordinamento costituzionale (ed a maggior ragione in una situazione di mancata attuazione dell'art. 39 Cost.) non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 28323/2023).
Tanto chiarito, la circostanza che le società appaltatrici abbiano corrisposto ai propri dipendenti la retribuzione stabilita dal CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari non esime questo Tribunale dal verificarne la conformità ai parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza, sulla base della denuncia di inadeguatezza dei ricorrenti e alla luce dei parametri di confronto da questi invocati.
4.2. Al riguardo, rispetto alla verifica di conformità costituzionale del trattamento salariale corrisposto dalle società appaltatrici, è prioritario individuare le mansioni in concreto svolte dai ricorrenti e stabilire se le stesse siano o meno sovrapponibili a quelle proprie del profilo professionale dei lavoratori inquadrati nel 4° Livello del
CCNL Logistica e Trasporti, la cui retribuzione è invocata in ricorso quale principale parametro di raffronto.
Ebbene, si rappresenta che e sono stati assunti dalle società Pt_1 Parte_2
appaltatrici con qualifica di operaio, mansioni di custode, addetto ai servizi di vigilanza non armati ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari. Rientrano nel suddetto livello D, tra gli altri, gli addetti all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
gli addetti all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci e gli addetti alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili.
In particolare, come chiarito dai ricorrenti e confermato dalle società resistenti, gli stessi svolgono fin dal novembre 2019 presso la stazione di consegna di CP_15
sita in Roma, zona Tiburtina, Via Giacomo Peroni, da n. 5 a n. 8 le funzioni di
[...]
Site Observer (SO) e, in aggiunta a tali mansioni, il sig. svolge anche Parte_2
attività di portierato dall'aprile 2024 presso il sito sito in via CP_16
Corcolle, 4.
Si è precisato che i svolgono le seguenti mansioni: CP_10
1. check-in e check-out trucks, ossia attività di controllo dei camion in entrata e in uscita dal magazzino e verifica del corretto posizionamento degli stessi all'interno delle baie, ossia delle banchine di carico e scarico;
2. c.d. Not on Van, ossia attività relative al controllo di eventuali ammanchi rispetto a quanto caricato sui furgoni ad inizio turno;
3. sortation quality audit, ossia attività di conta degli oggetti, con finalità di prevenzione di eventuali furti;
4. c.d. Scan Log 1.0, ossia attività di controllo merci, anch'esse finalizzate a prevenire possibili ammanchi;
5. c.d. scan log 2.0, ossia ulteriore attività di controllo di merci di valore;
6. attività di pattugliamento all'interno del sito.
Tuttavia, i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione del trattamento salariale stabilito per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello del CCNL Logistica e Trasporti, sul presupposto della sovrapponibilità delle mansioni in concreto svolte con quelle rientranti nel predetto Livello. Ed invero, rientrano nel 4° Livello nel profilo di
“operaio”, tra gli altri, gli operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal
(carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); gli operatori di terminal contenitori che segnalano i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
addetti alla custodia che svolgono controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti. Si noti come nel Livello citato sono ricompresi, al contempo, profili sia di “operaio” che di “impiegato” e come all'interno del medesimo profilo di
“operaio” è possibile individuare sia mansioni che richiedono una specifica preparazione tecnica in quanto comportano lo svolgimento di operazioni complesse
(si pensi, a titolo esemplificativo, al facchino specializzato;
agli operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
ai manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali) sia mansioni più semplici che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale (si pensi, ad esempio, al personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti).
Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, si può concludere nel senso che le mansioni in concreto svolte dai ricorrenti sono sovrapponibili a quelle rientranti nel
4° Livello del CCNL Logistica e Trasporti, di cui è richiesta l'applicazione a fini retributivi.
4.3. Tanto chiarito sulla riconducibilità delle mansioni in concreto svolte dai ricorrenti a quelle proprie del 4° Livello del CCNL Logistica e Trasporti, è necessario verificare l'adeguatezza o meno della retribuzione corrisposta dalle società appaltatrici ai parametri di cui all'art. 36 Cost., sulla base degli indici di raffronto indicati in ricorso.
4.3.1. Si noti, infatti, che quando è richiesta “la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore
è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore” (Cass. nn. 11881/1990, 163/1986, 4096/1986, 7563/1987). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno chiesto l'utilizzo in via parametrica del CCNL
Logistica e Trasporti con riferimento alla retribuzione applicata ai lavoratori inquadrati nel 4° Livello, in quanto trattasi di un CCNL regolante un settore merceologico analogo a quello oggetto di causa, sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicato dalla committente ai propri dipendenti diretti. Inoltre, al fine di dimostrare l'avvenuta violazione dell'art. 36 Cost. da parte delle società appaltatrici, gli odierni ricorrenti hanno precisato che la retribuzione da loro percepita, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, è stata inferiore anche: a) ai massimali per l'indennità di disoccupazione NA;
b) ai redditi imponibili minimi annui da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei CP_1 contributi previdenziali (“IVS”); c) al limite di reddito per la pensione di inabilità; d) alla soglia di povertà accertata dall'ISTAT; e) al limite di reddito ISEE richiesto dall'art. 2 D.L. n. 4/2019 per l'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.
Sulla base di tutti i parametri sopra richiamati, che questo Tribunale intende porre a fondamento delle proprie valutazioni, è evidente come la retribuzione corrisposta ai ricorrenti, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, sia stata inadeguata ai parametri costituzionali di sufficienza e proporzionalità di cui all'art. 36 Cost. e, pertanto, deve essere opportunamente rideterminata.
4.3.2. Quanto proprio alla determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., si osserva che il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità ai sensi dell'art. 2099 c.c., “potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio
e parametri differenti da quelli collettivi (sia in concorso, sia in sostituzione), con
l'unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell'art. 36
Cost. Pertanto, l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito (v. fra le altre Cass. n. 20216/2021, Cass. n.
19467/2007; Cass. n. 16866/2008; Cass. 14/6/1985 n. 3586, Cass. 24/6/1983 n. 4326,
Cass. 12/3/1981 n. 1428, Cass. 3/4/1979 n. 1926) e la sua determinazione, se effettuata nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost., e con adeguata motivazione, in ordine agli elementi utilizzati, non è censurabile neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva
(Cass. nn. 19467/2007, n. 2791/1987, Cass. n. 2193/1985). Resta, peraltro, sempre valido il monito formulato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre,
Cass.01/02/2006, n. 2245, Cass. 14.1.2021 n. 546) con cui si invita il giudice che si discosti da quanto previsto dai contratti collettivi ad usare la massima prudenza e adeguata motivazione "giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali" (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 27769/2023).
Inoltre, nell'individuare il quantum della giusta retribuzione costituzionale, “la stessa giurisprudenza di merito, oltre alla soglia di povertà calcolata dall'Istat, ha utilizzato come parametri di riferimento l'importo della NA o della CIG, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza;
tutte forme di sostegno al reddito che fanno però riferimento a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza ma non idonei a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione” (cfr. Cass.
Civ. sez. lav. n. 27769/2023).
Peraltro, “in virtù dell'integrazione del nostro ordinamento a livello Europeo ed internazionale, l'attuazione del precetto del giusto salario costituzionale è divenuta un'operazione che il giudice deve effettuare considerando anche le indicazioni sovranazionali e quelle provenienti dall'Unione Europea e dall'ordinamento internazionale. La recente Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 "relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine" […] convalida in più di una disposizione il riferimento in questa materia agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali. Nel considerando n. 28 la direttiva afferma che allo scopo "un paniere di beni e servizi a prezzi retali stabilito a livello nazionale può essere utile per determinare il costo della vita al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso"; aggiungendo - quanto al livello di vita da conseguire attraverso un salario minimo adeguato - che " oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali". […] Nella ricerca demandata al giudice interno dall'art. 36 Cost. possono aiutare, inoltre, i criteri menzionati nel considerando n. 28
(e richiamati anche nell'art. 5 della Direttiva), a proposito degli indicatori e valori di riferimento associati per orientare la valutazione degli Stati circa l'adeguatezza dei salari minimi legali: "Gli Stati membri potrebbero scegliere tra gli indicatori comunemente impiegati a livello internazionale e/o gli indicatori utilizzati a livello nazionale. La valutazione potrebbe basarsi su valori di riferimento comunemente impiegati a livello internazionale, quali il rapporto tra il salario minimo lordo e il
60% del salario lordo mediano e il rapporto tra il salario minimo lordo e il 50% del salario lordo medio, valori che attualmente non sono soddisfatti da tutti gli Stati membri, o il rapporto tra il salario minimo netto e il 50% o il 60% del salario netto medio". […] Come già rilevato, utile allo scopo si rivela l'individuazione percentuale del salario medio e/o mediano, che nel nostro Paese può essere individuato anche attraverso i dati Uniemens censiti dall […] suggerimento che il giudice interno CP_11
può dunque valorizzare ai fini della complessiva valutazione di conformità nei termini equitativi richiesti da questa giurisprudenza ex art. 36 Cost., anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 27769/2023).
4.3.3. Pertanto, nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di determinazione del quantum della giusta retribuzione spettante ai lavoratori, si ritiene di poter condividere i conteggi allegati al ricorso, con cui i ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle somme loro spettanti a titolo di differenze retributive.
Infatti, i suddetti conteggi riflettono i corretti parametri menzionati nel ricorso e sono stati redatti secondo giusti criteri di calcolo, ossia confrontando la retribuzione lorda percepita dai ricorrenti e indicata in busta paga con la retribuzione lorda prevista dal
CCNL Logistica e Trasporti per i lavoratori del 4° Livello che svolgono mansioni equivalenti a quelle in concreto svolte dai ricorrenti. Peraltro, i conteggi allegati al ricorso sono stati oggetto di contestazioni generiche, oltre che infondate, formulate dalle società appaltatrici nelle rispettive memorie di costituzione. Quanto alla genericità delle citate contestazioni, si segnala che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce
l'effetto della relevatio ab onere probandi e, dunque, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (cfr. Cass. Civ. sez. lav., n. 25114/2025). Quanto all'infondatezza delle predette contestazioni, si fa riferimento, in particolare, all'eccezione formulata da secondo cui i conteggi elaborati da parte ricorrente sarebbero Controparte_3
erronei in quanto in essi non sono state ricomprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Ed invero, correttamente i ricorrenti non hanno considerato nei loro conteggi le maggiorazioni per lavoro straordinario, in quanto è priva di fondamento la tesi “secondo cui ai fini dell'art. 36 Cost. bisogna prendere a riferimento il trattamento complessivo della retribuzione comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario, in quanto riconosciuto dalla Corte Cost. n. 470/2002 e dalla sentenza di questa Corte n. 5934/2004. In realtà la sentenza della Corte Cost. n. 470/2002 si è occupata del diverso problema del quantum della singola componente retributiva: e cioè della questione se, ai sensi dell'art. 36 Cost., il lavoro straordinario debba essere necessariamente compensato con una maggiorazione di paga, per la penosità del lavoro svolto oltre l'orario normale di lavoro. In questo specifico contesto, nel negare tale copertura costituzionale, la Corte Cost. 470/2002 ha riaffermato il principio secondo cui per giudicare della legittimità costituzionale della retribuzione bisogna fare riferimento al trattamento complessivamente percepito e non soffermarsi sull'entità del singolo emolumento;
ma la stessa Corte Cost. non ha mai affermato che per giudicare della compatibilità all'art. 36 Cost. del trattamento complessivo percepito dal lavoratore bisogna tener conto anche del lavoro straordinario. Il che andrebbe escluso in termini generali, sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto;
sia perché sarebbe incongruo affermarlo quante volte il lavoratore, proprio in ragione della esiguità di base del salario percepito, fosse costretto a svolgere molte ore di lavoro straordinario per raggiungere la soglia minima di conformità richiesta dalla Costituzione” (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. n. 27769/2023). Inoltre, si è opposta ai Controparte_3
conteggi allegati al ricorso, eccependo che l'adeguamento retributivo richiesto dai ricorrenti non possa operare per il passato se non al costo di ledere l'affidamento da essa riposto sulla piena legittimità dei parametri salariali previsti dal CCNL Servizi
Fiduciari e Vigilanza Privata, sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Anche tale contestazione è infondata per due ordini di ragioni. In primo luogo, tutte le decisioni giudiziali operano per il passato poiché intervengono con funzione correttiva a porre riparo a violazioni di leggi e/o a comportamenti illegittimi, così da garantire una tutela ripristinatoria o risarcitoria. In secondo luogo, un problema di tutela dell'affidamento sorge solo rispetto a condotte incolpevoli, ovvero legittime al momento in cui sono state poste in essere (si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi delle leggi retroattive). Nel caso di specie, non emerge la necessità di tutelare un affidamento incolpevole, in quanto una retribuzione contraria all'art. 36 Cost. non è mai legittima, anche se conforme alle prescrizioni contenute in un contratto collettivo. Ed invero, la contrarietà della retribuzione all'art. 36 Cost. poteva essere agevolmente verificata dal confronto con le retribuzioni per mansioni analoghe previste da altri contratti applicabili nel settore.
4.3.4. Per tutte le ragioni suesposte, questo Tribunale ritiene che:
-è stata accertata la non conformità ai parametri costituzionali di cui all'art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta ai ricorrenti, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, sulla base di quanto previsto dal CCNL Servizi Fiduciari e Vigilanza Privata per i lavoratori inquadrati nel Livello D;
-è stata accertata la sovrapponibilità tra le mansioni in concreto svolte dai ricorrenti, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro alle dipendenze delle società appaltatrici, e quelle previste dal CCNL Logistica e Trasporti per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello;
-deve essere applicata ai ricorrenti, come da loro richiesto, fin dal momento della loro prima assunzione, la retribuzione prevista dal CCNL Logistica e Trasporti per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello, in quanto è rispettosa dei parametri costituzionali di cui all'art. 36 Cost.;
-applicando i minimi tabellari previsti per il 4° livello del CCNL Logistica e
Trasporti, il sig. ha diritto al pagamento da parte di Parte_1 CP_1
di euro 25.476,71 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità
[...]
supplementari) ed euro 1.995,05 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.471,76 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno
2022 ed al pagamento da parte di di euro 13.534,72 a titolo di Controparte_3
differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo 2024;
-applicando i minimi tabellari previsti per il 4° livello del CCNL Logistica e
Trasporti, il sig. ha diritto al pagamento da parte di Parte_2 [...]
di euro 25.513,25 a titolo di differenze retributive (paga base e CP_1
mensilità supplementari) ed euro 1.937,59 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.450,84 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 ed al pagamento da parte di di euro 13.499,68 a Controparte_3
titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal
1° luglio 2022 al 30 marzo 2024.
5. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, dunque, deve pronunciarsi la condanna di: al pagamento in favore del sig. della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 25.476,71 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.995,05 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.471,76 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 e in favore del sig. della somma di euro 25.513,25 a titolo di differenze Parte_2
retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.937,59 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.450,84 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022; al pagamento in favore del sig. della somma Controparte_3 Parte_1
di euro 13.534,72 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo 2024 e in favore del sig.
della somma di euro 13.499,68 a titolo di differenze retributive Parte_2
(paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo
2024.
6. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui ai DD.MM. nn. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza, previa loro compensazione nella misura della metà, in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna: al pagamento in favore del sig. della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 25.476,71 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.995,05 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.471,76 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 e in favore del sig. della somma di euro 25.513,25 a titolo di differenze Parte_2
retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.937,59 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.450,84 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022; al pagamento in favore del sig. della somma Controparte_3 Parte_1
di euro 13.534,72 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo 2024 e in favore del sig.
della somma di euro 13.499,68 a titolo di differenze retributive Parte_2
(paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo
2024. -condanna le società resistenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
4.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge, previa loro compensazione nella misura della metà.
Roma, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa
RI RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 25 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 22725/2024, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bartolo Parte_1 Parte_2
MA e IU Di UA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in
Roma, Piazzale Clodio, n. 12
Ricorrenti
E in persona dell'Amministratore Delegato e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_2
Avv.ti Cristina Mazzamauro e Marco Monaco Sorge ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Via Principessa Clotilde 7, in virtù di procura depositata telematicamente congiuntamente al presente atto;
Resistente
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, Sig. con sede in Roma, Via Controparte_5
Andrea Noale, 344, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n. 5
Resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
dott. con sede in Milano, Viale Monte Grappa, n. 3/5, rappresentata e CP_7
difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Vittorio Moresco, Fabrizio Grillo, Elena EL e DA RI CA e presso lo studio dei primi tre elettivamente domiciliata in Roma, Via Marche 1/3;
Resistente
Conclusioni: come da ricorso e da memorie di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13 giugno 2024 e Parte_1 [...]
hanno adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, Parte_2
esponendo che:
dal 2015 al 30 giugno 2022, ha svolto in regime di appalto i Controparte_1
servizi di vigilanza e fiduciari presso i siti di Controparte_8 [...]
e fra i quali anche i magazzini di Controparte_9 Controparte_6
smistamento denominati DLZ1 Roma (sito in Roma, zona Tiburtina, Via Giacomo
Peroni, da n. 5 a n. 8) e DLZ3 Roma (sito in Roma, zona Magliana, Via della
Magliana, n. 375) ove essi hanno prestato servizio;
-entrambi sono stati assunti da dal 15 novembre 2019 al 30 Controparte_1
giugno 2022, con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 15 novembre
2019, prorogato sino al 31 ottobre 2020 e poi trasformato a tempo indeterminato dall'1 novembre 2020, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operai, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari, presso il “sito di Roma”; CP_6
-a decorrere dal 1° luglio 2022, all'esito della procedura di cambio di appalto, i lavoratori assunti da ed impiegati presso i siti loro Controparte_1 CP_6
inclusi, sono stati assunti da la quale a far data dal 1° Controparte_4
maggio 2023 ha mutato denominazione sociale in Controparte_3
(già svolge dal 1° luglio 2022, in Controparte_3 Controparte_4
regime di appalto, i servizi di vigilanza e fiduciari presso i siti di
[...]
e fra i Controparte_8 Controparte_9 Controparte_6 quali anche i magazzini di smistamento denominati DLZ1 Roma e DLZ3 Roma, ove essi hanno prestato e prestano tuttora servizio;
-entrambi sono dipendenti di (già Controparte_3 Controparte_4
dal 1° luglio 2022, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operai, mansioni di custode, addetto ai servizi di vigilanza non armati ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari, presso lo “stabilimento della committente sito in CP_6
Roma, Via Giacomo Peroni n. 508”;
-entrambi, dunque, sono stati inquadrati, per tutta la durata dei rapporti di lavoro intercorsi con e con nel livello D del CCNL Controparte_1 Controparte_3
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, con orario di lavoro a tempo pieno;
-entrambi svolgono, sin dal novembre 2019, le mansioni di e CP_10
svolge dall'aprile 2024 anche mansioni di portierato presso un altro Parte_2
magazzino HLZ1 (sito in via Corcolle, 4).
Tanto premesso, sulla mancanza di potere organizzativo e direttivo da parte delle società appaltatrici e sulla carenza in capo ad esse del correlato rischio d'impresa, hanno dedotto che:
- i mezzi strumentali a loro assegnati, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, erano di proprietà di Controparte_6
-le mansioni da loro svolte, per tutta la durata dei relativi contratti, sono state dirette da programmi informatici non solo di proprietà, ma anche gestiti da ovvero, CP_6
per le poche attività non interessate dalle procedure di direzione informatizzata del lavoro, direttamente dal personale dipendente di (Shift Controparte_6
Manager, OPS e talvolta DS Manager);
-per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, nessun rappresentante di
[...]
e di (già era presente CP_1 Controparte_3 Controparte_4
presso i magazzini in cui hanno prestato e continuano a prestare attività CP_6
lavorativa; -nel sito collocato in portineria vi è un addetto delle convenute che si limita a gestire la turnazione, eventualmente a comunicare decisioni assunte da e a CP_6
svolgere mansioni di portineria;
-entrambi, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, sono stati tenuti a registrare le operazioni compiute sugli apparati informatici della committente in modo che tali registrazioni attestavano anche la frequenza e l'oggetto dei singoli atti lavorativi compiuti e consentivano un controllo diretto da parte di sul loro operato. CP_6
Inoltre, sulla violazione dell'art. 36 Cost., hanno rappresentato che:
-i lavoratori diretti della committente presso i siti in cui essi hanno operato ed operano sono dipendenti di ed ai loro rapporti di lavoro Controparte_6
è applicato il CCNL per i dipendenti della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, nel cui 4° livello è ricompreso il “personale di custodia che svolge controlli, sorveglianza e verifica delle merci”;
e applicando il CCNL Vigilanza Privata e Controparte_1 Controparte_3
Servizi Fiduciari, hanno loro corrisposto le seguenti retribuzioni mensili lorde:
a) dal settembre 2017 all'agosto 2020: retribuzione mensile lorda di euro
950,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,49
(divisore orario 173);
b) dal settembre 2020 all'aprile 2021: retribuzione mensile lorda di euro
965,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,57
(divisore orario 173);
c) dal maggio 2021 al gennaio 2022: retribuzione mensile lorda di euro
1.025,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,92
(divisore orario 173);
d) dal febbraio 2022 al giugno 2022 e nel dicembre 2022: retribuzione mensile lorda di euro 1.165,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 6,73 (divisore orario 173); e) dal luglio 2022 al novembre 2022: retribuzione mensile lorda di euro
1.150,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 6,64
(divisore orario 173);
f) dal gennaio 2023 al dicembre 2023: retribuzione mensile lorda di euro
1.215,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 7,02
(divisore orario 173);
g) dal gennaio 2024 al marzo 2024: retribuzione mensile lorda di euro
1.265,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 7,31
(divisore orario 173);
-la retribuzione netta (detraendo l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del
23%) da loro percepita è stata:
a) dal novembre 2019 all'agosto 2020: euro 664,27 mensili ed euro 3,83 orari;
b) dal settembre 2020 all'aprile 2021: euro 674,76 mensili ed euro 3,90 orari;
c) dal maggio 2021 al gennaio 2022: euro 716,71 mensili ed euro 4,14 orari;
d) dal febbraio 2022 al giugno 2022 e nel dicembre 2022: euro 814,61 mensili ed euro 4,70 orari;
e) dal gennaio 2023 al dicembre 2023: euro 849,57 mensili ed euro 4,90 orari;
f) dal gennaio 2024 al marzo 2024: euro 884,53 mensili ed euro 5,11 orari;
-invece la retribuzione base mensile lorda prevista dal 4° livello del CCNL Logistica,
Trasposto Merci e Spedizione risulta:
a) dal novembre 2019 all'agosto 2021 pari ad euro 1.643,49 cui corrisponde una retribuzione oraria di euro 9,78 (divisore orario 168);
b) dal settembre 2021 al settembre 2023 pari ad euro 1.680,58 cui corrisponde una retribuzione oraria di euro 10,00 (divisore orario 168); c) dall'ottobre 2023 al dicembre 2023 pari ad euro 1.698,93 cui corrisponde una retribuzione oraria di euro 10,11 (divisore orario 168);
d) dal gennaio 2024 al marzo 2024 pari ad euro 1722,17 cui corrisponde una retribuzione oraria di euro 10,25 (divisore orario 168) (Cfr. docc. nn. 10, 11 e
22 e buste paga dei ricorrenti);
-la retribuzione percepita dai ricorrenti è inferiore ai limiti previsti dall'art. 36 Cost. in quanto “non sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, non potendo con la retribuzione percepita svolgere quelle attività che la recente giurisprudenza di legittimità ritiene sufficienti per un'esistenza libera e dignitosa.
-pertanto, la retribuzione da loro percepita, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, è insufficiente, anche prendendo come termine di riferimento i minimi tabellari previsti dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, quale CCNL similare ed applicato dalla committente ai dipendenti diretti e tra le cui esemplificazioni di mansioni per la classificazione del personale vi sarebbero anche quelle da loro svolte;
-la retribuzione da loro percepita, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, risulta inferiore anche:
a) ai massimali per l'indennità di disoccupazione NA pari ad euro 1.300,00 per il 2015,
2016 e 2017, ad euro 1.314,30 per il 2018, ad euro 1.328,76 per il 2019, ad euro
1.335,40 per il 2020 e il 2021, ad euro 1.360,77 per il 2022, ad euro 1.470,99 per il
2023, ad euro 1.550,42 per il 2024;
b) ai redditi imponibili minimi annui da prendere in considerazione ai fini del CP_1 calcolo dei contributi previdenziali (“IVS”) per gli anni 2015, 2016 e
2017 era pari ad euro 15.548,00, per l'anno 2018 era pari ad euro 15.710,00, per l'anno 2019 era pari ad euro 15.878,00, per gli anni 2020 e 2021 era pari ad euro 15.953,00, per l'anno 2022 era pari ad euro 17.504,00, per l'anno 2023 era pari ad euro 17.504, per l'anno 2024 è pari ad euro 18.415,00; c) al limite di reddito per la pensione di inabilità: per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari ad euro 16.532,10 annui (corrispondenti ad euro 1.271,7 mensili); per il
2018 pari ad euro 16.664,36 (corrispondenti ad euro 1.281,87 mensili); per il
2019 pari ad euro 16.814,34 annui (corrispondenti ad euro 1.293,41 mensili) per il 2020 pari ad euro 16.982,49 annui (corrispondenti ad euro 1.306,34 mensili) per il 2021 pari ad euro 17.050,42 annui (corrispondenti ad euro
1.311,00 mensili); per il 2022 pari ad euro 19.461,12 annui (corrispondenti ad euro 1.497,00 mensili); per il 2023 pari ad euro 17.920,00 annui
(corrispondenti ad euro 1.378,46 mensili); per il 2023 pari ad euro 19.461,12 annui (corrispondenti ad euro 1.497,00 mensili).
-inoltre, la retribuzione complessiva netta mensile da loro percepita, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, risulta inferiore o appena superiore rispetto alla soglia di povertà accertata da un ente pubblico non economico come l'ISTAT;
-entrambi sono stati, per tutta la durata dei rapporti di lavoro, dipendenti a tempo pieno, senza ragionevole possibilità di integrare il proprio reddito svolgendo altre attività lavorative;
-applicando ai loro rapporti di lavoro i minimi tabellari previsti per il IV livello del
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione ed inserendo quale percepito quanto risulta dalle buste paga, essi hanno diritto al pagamento da parte della convenuta delle seguenti somme a titolo di differenze retributive per paga base, mensilità supplementari e tfr:
a) il Sig. ha diritto al pagamento di euro 25.476,71 a titolo di Parte_1
differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.995,05 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro
27.471,76 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 ed al pagamento di euro 13.534,72 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo 2024;
b) il Sig. ha diritto al pagamento di euro 25.513,25 a titolo Parte_2
di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.937,59 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro
27.450,84 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 ed al pagamento di euro 13.499,68 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo 2024.
1.1. Si è costituita nel presente giudizio che, in via preliminare, Controparte_1
ha eccepito la nullità o, comunque, l'infondatezza del ricorso per la totale genericità dei fatti posti a fondamento delle avverse pretese. Nel merito, in primo luogo ha contestato la fondatezza della domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di illiceità del contratto di appalto stipulato con Controparte_6
deducendo “l'esistenza e legittimità degli appalti stipulati tra e la
[...] CP_1
committente ; l'esistenza ed effettività del servizio di vigilanza e CP_6
custodia, ovvero del risultato produttivo e dell'assunzione del rischio da parte dell'impresa appaltatrice l'autonoma organizzazione da parte di dei CP_1 CP_1
mezzi necessari all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto in esame e la gestione
a proprio rischio;
l'esercizio in via esclusiva da parte di in qualità di datore di CP_1
lavoro dei ricorrenti nel periodo dal novembre 2019 a giugno 2022, del potere organizzativo e direttivo, nonché di controllo e disciplinare”. Inoltre, sulla presunta violazione dell'art. 36 Cost., ha sostenuto che per tutta la durata dei rapporti di lavoro alle sue dipendenze i ricorrenti hanno percepito una retribuzione congrua e conforme ai parametri costituzionali di proporzionalità e di sufficienza in quanto prevista dal
CCNL Servizi Fiduciari, applicabile nel caso in esame date le mansioni svolte dai ricorrenti. Infatti, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale Controparte_1
secondo cui devono ritenersi “conformi ai requisiti dell'art. 36 Cost. le retribuzioni concordate nei contratti collettivi firmati dalle associazioni comparativamente più rappresentative”. Infine, dopo aver ribadito che i ricorrenti hanno percepito un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha contestato i conteggi contenuti nel ricorso “poiché errati ed inattendibili, non essendo neppure indicati i criteri utilizzati per il calcolo delle pretese differenze retributive”. 1.2. Si è costituita in giudizio anche (già Controparte_3 [...]
), la quale ha premesso di far parte della Holding - che CP_4 CP_12
annovera, tra le altre, la società legata ad da contratto di Controparte_4 CP_6
appalto – e di offrire ad servizi di custodia e Controparte_6
guardiania in regime di sub appalto. Ha, altresì, esposto che i ricorrenti svolgono attività lavorativa alle sue dipendenze dal 1° luglio 2022 con contratto di lavoro full time ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata e i servizi fiduciari, con qualifica di operaio e con mansioni di addetto al piantonamento e controllo degli ingressi (c.d. “ , presso lo stabilimento CP_10
della committente sito in Roma alla via Giacomo Peroni n. 508 (sito CP_6
contraddistinto dalla sigla DLZ1 ROMA). In particolare, ha precisato che il sig.
è stato allocato dal 29 marzo 2024 presso lo stabilimento sito Parte_2 CP_6
in Roma alla via Corcolle, 4 (sito contraddistinto dalla sigla HLZ1), ove svolge anche il ruolo di addetto alla reception (“Shift leader”). Tanto premesso in fatto, preliminarmente ha chiesto il rigetto nel merito del CP_3 Controparte_3
ricorso, deducendo il difetto e, comunque, la genericità delle allegazioni di parte ricorrente con riferimento alla richiesta di accertamento dell'illiceità dell'appalto. In particolare, ha sostenuto che “i lavoratori si limitano, infatti, a dedurre di svolgere la propria prestazione lavorativa presso di lavorare unitamente a dipendenti CP_6
; di essere stati inseriti nel complessivo organigramma , di essere CP_6 CP_6
diretti e coordinati dai dipendenti oltre che dai sistemi informativi”. CP_6
Inoltre, quanto al carattere genuino del contratto di appalto, Controparte_3
ha rappresentato di avere un'adeguata organizzazione d'impresa, una propria
[...]
sede operativa, una centrale operativa, un apparato amministrativo e i mezzi necessari per svolgere l'attività oggetto dell'appalto (ovvero esperienza nel settore, personale tecnicamente preparato, autoveicoli, furgoni, divise, dotazioni di sicurezza). Ha, peraltro, precisato di assumere su di sé il rischio economico del lavoro commissionato, così che il mancato raggiungimento del risultato atteso o il verificarsi di danni determinano la sua diretta responsabilità patrimoniale. Infine, ha chiarito che i ricorrenti, al pari di tutti gli altri lavoratori che prestano attività lavorativa nell'ambito dell'appalto sono sottoposti al suo potere gerarchico, direttivo e CP_6
disciplinare, nella persona del Sig. Supervisore Area Manager Testimone_1
dell'appalto con riferimento ai siti ove lavorano i ricorrenti. CP_6
Infine, con riguardo all'asserita violazione dell'art. 36 Cost., la società resistente ha affermato di aver sempre applicato e di continuare ad applicare ai propri dipendenti il
CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, poiché trattasi di contratto specifico del suo settore di appartenenza, nonché sottoscritto dalle sigle sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Pertanto, si è opposta alla richiesta di applicazione del CCNL Logistica e
Trasporti, sia in quanto afferente ad un diverso settore produttivo sia in quanto i ricorrenti non hanno mai svolto alle sue dipendenze attività di spedizione, autotrasporto di merci, trasporto combinato e simili. Di conseguenza, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda di liquidazione di differenze retributive relative a periodi passati, ha contestato la richiesta di applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL Logistica e Trasporti per i dipendenti inquadrati nel 4° Livello e i conteggi allegati al ricorso e, in subordine, ha chiesto l'applicazione del CCNL Multiservizi per i dipendenti appartenenti al 2° Livello.
1.3. Si è, altresì, costituita in giudizio la Controparte_6
quale ha, in primo luogo, precisato di far parte del gruppo e di occuparsi CP_6
specificatamente della gestione di magazzini/centri di smistamento (c.d. Delivery
Station) dei pacchi (già confezionati ed assemblati da altre società del gruppo) da spedire agli utenti finali, appaltando i servizi di guardiania, vigilanza, portierato e supporto nella prevenzione di attività in danno del patrimonio aziendale a società di primario livello, tra cui in passato e, ad oggi, Controparte_1 Controparte_3
Ancora ha chiarito che gli odierni ricorrenti “al pari di tutti i loro colleghi, sono stati
– tempo per tempo - gestiti, coordinati e diretti esclusivamente da personale e, CP_1
successivamente, da personale e, in particolare, dai rispettivi CP_3
supervisori e capi turno i quali - in base alle interlocuzioni con i referenti – CP_6 assegnavano e assegnano tutt'oggi le varie mansioni, gestendone e organizzandone autonomamente tempi e modi”.
Tanto chiarito in fatto, con riguardo alla legittimità dei contratti di appalto, in via preliminare ha contestato il difetto di prova e di allegazione da parte dei CP_6
ricorrenti circa la sussistenza del loro rapporto di lavoro subordinato con la società committente. Inoltre, ha ribadito che prima e poi hanno assunto uno CP_1 CP_3
specifico rischio d'impresa, hanno svolto in favore della committente un servizio distinto e autonomo rispetto all'attività produttiva propria di quest'ultima e hanno esercitato i tipici poteri datoriali nei confronti dei loro dipendenti impiegati presso i siti oggetto dei rispettivi contratti di appalto. CP_6
Infine, sulla presunta violazione dell'art. 36 Cost. e sulla richiesta di pagamento di differenze retributive, ha contestato la sussistenza di una sua responsabilità CP_6
solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 sulle pretese creditorie avanzate dai ricorrenti, l'inadeguatezza della retribuzione percepita dai lavoratori in quanto prevista dal CCNL Servizi Fiduciari e i conteggi allegati al ricorso.
1.4. Acquisite note autorizzate e ritenuto di non dover accogliere le istanze istruttorie formulate dai ricorrenti in quanto superflue ai fini della decisione del presente giudizio, all'udienza del 25 novembre 2025 la causa, all'esito della discussione orale,
è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
2. L'eccezione di nullità, sollevata dalla società resistente è Controparte_1
infondata.
In particolare, ha sostenuto la nullità del ricorso per la totale Controparte_1
genericità dei fatti posti a fondamento delle pretese dei ricorrenti, deducendo – tra l'altro - la mancanza della precisa descrizione delle mansioni svolte dai ricorrenti, di quelle afferenti al 4° livello del CCNL Logistica e Trasporti applicato ai dipendenti diretti di e dell'orario di lavoro da questi osservato. CP_6
Ed invero, “nel rito del lavoro, qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art.
414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti
a base della domanda, la conseguenza è la nullità del ricorso, che ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, n.3816).
Inoltre, con riferimento ai ricorsi aventi ad oggetto il pagamento di differenze retributive, la Cassazione ha affermato, tra l'altro, il seguente principio: “nel rito del lavoro la mancata determinazione dell'oggetto della domanda è da escludere nell'ipotesi in cui nel ricorso introduttivo vengano richieste spettanze retributive con indicazione del periodo di attività lavorativa, dell'orario di lavoro, dell'inquadramento di competenza nonché con l'indicazione dell'importo complessivo di quanto globalmente richiesto, la deduzione delle diverse causali e il riferimento ad un conteggio allegato” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/10/2012, n.16649).
Ebbene, nel ricorso è possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla Suprema
Corte nella pronuncia succitata. Infatti, i ricorrenti hanno esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 15 novembre 2019 al 30 Controparte_1
giugno 2022, a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari. Peraltro, sulla base di specifici conteggi allegati al ricorso, avrebbe diritto al pagamento di euro 25.476,71 a titolo di Pt_1
differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.995,05 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.471,76 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 ed al pagamento di euro 13.534,72
a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dall'1 luglio 2022 al 30 marzo 2024; invece avrebbe diritto al Parte_2
pagamento di euro 25.513,25 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.937,59 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.450,84 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno
2022 ed al pagamento di euro 13.499,68 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dall'1 luglio 2022 al 30 marzo 2024. Per le ragioni suesposte, l'eccezione di nullità deve essere integralmente rigettata.
3. La domanda volta ad accertare e dichiarare l'interposizione fittizia di manodopera/l'illiceità dell'appalto intercorso tra e Controparte_1 Controparte_3
da una parte, e è infondata.
[...] Controparte_6
Al riguardo, occorre brevemente ricostruire l'istituto del contratto di appalto, al fine di individuarne i tratti distintivi rispetto all'ipotesi vietata di interposizione illecita di manodopera.
Sul piano normativo, l'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 dispone che "ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
E' evidente, dunque, che la suddetta disposizione individua i due elementi principali del genuino contratto d'appalto in conformità, del resto, a quanto previsto dall'art. 1655 c.c., ovvero l'organizzazione di mezzi necessari da parte dell'appaltatore e la gestione a proprio rischio.
Alla luce di quanto appena esposto, l'appalto può avere ad oggetto anche prestazioni lavorative, purché l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.
“In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera
(cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (cfr. Cass., Sez. 6, ord. 12551/2020). In mancanza dei suddetti requisiti, dunque, ricorrono gli estremi di una fornitura di prestazioni lavorative illecita (cfr. Tribunale Roma sez. lav., n.7962/2023).
Pertanto, ai sensi dell'art. 29 cit., elemento necessario e sufficiente affinché possa configurarsi un genuino contratto di appalto di servizi è l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, la quale in relazione agli appalti c.d. “leggeri” si concreta nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori;
mentre negli appalti cd. “pesanti” si esplica nell'esercizio del potere organizzativo anche dei mezzi materiali e immateriali utilizzati nell'appalto.
Inoltre, se è vero che per aversi un genuino contratto di appalto l'appaltatore deve avere un'autonoma organizzazione dei mezzi necessari e deve assumere su di sé il correlato rischio d'impresa, è altrettanto vero che al committente non può essere precluso l'esercizio del potere di controllo sull'esecuzione della prestazione medesima, a condizione che ciò non si risolva nell'esercizio di diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. ord. n. 15557/2019;
Cass. n. 25053/2020). Peraltro, è compatibile con un regolare contratto di appalto non solo l'esercizio da parte del committente del potere di controllo sull'esecuzione del servizio o dell'opera oggetto di appalto, ma anche la predeterminazione delle modalità temporali e tecniche di esecuzione delle attività appaltate che dovranno, dunque, essere rispettate dall'appaltatore (v., tra le altre, Cass. n. 15615/2011 e Cass.
n. 12201/2001).
Tanto chiarito a livello normativo e giurisprudenziale in tema di appalto genuino, nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto la mancata gestione da parte delle società appaltatrici di un servizio distinto rispetto al ciclo produttivo del committente, sostenendo di aver svolto e di svolgere solo in minima parte attività di vigilanza e, per il resto, di aver partecipato e di partecipare all'attività propria della committente.
Inoltre, i ricorrenti hanno eccepito la carenza in capo alle società appaltatrici del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei dipendenti in servizio presso i siti deducendo che questi ultimi sono diretti da mediante sistemi CP_6 CP_6
informativi di sua proprietà ovvero sulla base di disposizioni ricevute da suoi dipendenti diretti. Infine, i ricorrenti hanno contestato la carenza del rischio di impresa in capo alle società appaltatrici, sostenendo che le stesse si limitano a ricevere un compenso costante per l'attività svolta, oggetto del contratto di appalto.
Le suddette doglianze non possono essere accolte, in quanto le società appaltatrici hanno fornito sufficienti elementi probatori da cui poter desumere la sussistenza nel caso in esame di una regolare e valida dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa resa dai ricorrenti. Infatti, nella sentenza n. 29889/2019, la Corte di cassazione ha chiarito che “il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. È onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera
(che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”.
Nel caso di specie, le società appaltatrici hanno prodotto i contratti di appalto originariamente stipulati con da e da Controparte_13 Controparte_14
nella cui esecuzione le stesse sono successivamente subentrate, Controparte_4
come risulta dal documento di organizzazione del contratto afferente al CP_6
periodo 2015-2022 e dall'ordine di lavoro principale depositati in atti da
[...]
e dalla lettera di incarico datata 1° luglio 2022 prodotta da CP_1 [...]
Da tutta la predetta documentazione emerge la tipologia di servizio Controparte_3
oggetto dei contratti di appalto, ovvero servizi di vigilanza, che si distingue nettamente dalle attività che costituiscono il core business della committente. A supporto di quanto appena esposto, si noti che l'Addendum B all'accordo quadro sui servizi, rubricato “Accordo sul trattamento dei dati”, specifica che il Responsabile del Trattamento, rispettivamente e “ha Controparte_14 Controparte_4
accettato di fornire ad servizi di vigilanza con personale” (c.d. guarding CP_6
services). Inoltre, l'Addendum D e l'Annex A sul livello dei servizi chiariscono le prestazioni che il fornitore si impegna a svolgere nei confronti di ovvero – CP_6
per quanto di interesse in questa sede - “servizio di sorveglianza presidiato 24 ore su
24 e 7 giorni su 7, compresi i compiti di portineria”, “controllare i visitatori che accedono all'edificio”, “controllo dell'accesso limitato all'edificio al di fuori del normale orario di lavoro”, “monitorare la rimozione degli articoli dal sito”.
Quanto all'assunzione da parte delle società appaltatrici di uno specifico rischio d'impresa, è opportuno premettere che trattasi di un rischio di natura economica, consistente nell'eventualità che l'appaltatore non riesca a coprire, con il corrispettivo pattuito, tutti i costi dei macchinari, dei materiali e della manodopera impiegata. Al riguardo, si osservi che nei citati contratti di appalto al punto 2.1. “prezzo” si legge che “il FO sarà l'unico responsabile di tutte le spese sostenute in relazione alle sue prestazioni ai sensi del presente Contratto”. Inoltre, sotto la voce 2.2. “quantità; stime non vincolanti” si fa riferimento al fatto che “l'Acquirente non fa alcuna dichiarazione o promessa in merito alla quantità di affari che il FO può aspettarsi in qualsiasi momento ai sensi del presente Contratto”. Si precisa, altresì, che nell'Addendum D sul livello dei servizi sono stabiliti degli indicatori per la misurazione della performance del fornitore e sulla base delle relative risultanze è prevista l'applicazione di penali da parte del committente. Pertanto, nel caso in esame
è a carico del fornitore il rischio economico consistente nella possibilità di ottenere un determinato profitto dal servizio prestato al committente e di far fronte con esso ai relativi costi sostenuti.
Da ultimo, in merito all'esercizio da parte delle società appaltatrici dei poteri propri del datore di lavoro, nei diversi sottoparagrafi del punto 11 dei contratti di appalto emerge, quanto ai diritti e doveri del fornitore in relazione ai dipendenti in servizio presso i siti che: “Il FO manterrà: (a) il pieno controllo sulle CP_6
modalità di esecuzione di tutti i Servizi forniti all'Acquirente; (b) il controllo esclusivo sui propri dipendenti, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori e agenti
("Personale"); (c) il controllo esclusivo sui rapporti di lavoro e sui dipendenti e sulle politiche relative a salari, orari, condizioni di lavoro e altre condizioni di impiego;
e
(d) il diritto esclusivo di assumere, trasferire, sospendere, licenziare, richiamare, promuovere, disciplinare, licenziare e risolvere le controversie con il proprio
Personale”; “Il FO manterrà in ogni momento il controllo del proprio
Personale e sarà responsabile di tutti gli atti o le omissioni del proprio Personale”;
“Il FO sarà l'unico responsabile del pagamento dello stipendio del suo
Personale, nonché di qualsiasi altra responsabilità a lui attribuibile in quanto datore di lavoro del Personale”. Nei suddetti contratti si precisa ulteriormente che “Il
FO si assicurerà che tutto il Personale assegnato ai Servizi ai sensi del presente Contratto abbia competenze e capacità sufficienti ed esegua i Servizi secondo gli standard concordati con l'Acquirente”. Ancora, in relazione ai servizi forniti presso i locali della committente, si specifica che “Il FO sarà responsabile dell'avvio, del mantenimento e della supervisione di tutte le precauzioni
e i programmi di sicurezza per assicurare la fornitura o l'esecuzione sicura dei
Servizi e controllerà, supervisionerà e dirigerà il proprio Personale e i mezzi, i metodi, le tecniche, le sequenze e le procedure utilizzate”. A riprova dell'esercizio dei tipici poteri datoriali sui dipendenti impiegati presso i siti CP_6 CP_1
ha prodotto numerosi attestati di partecipazione dei ricorrenti a corsi di
[...]
formazione da essa organizzati e vari schemi di articolazione dei turni di lavoro dei propri dipendenti. Dall'altro lato, ha depositato gli estratti dei Controparte_3
cartellini dei ricorrenti;
la documentazione relativa a n. 2 procedimenti disciplinari avviati nei confronti del sig. e la lettera con cui la società ha Parte_2
comunicato al sig. lo svolgimento delle attività accessorie previste per Parte_2
la figura di “Shift Leader” a decorrere dal 1° aprile2024. Infine, ad ulteriore conferma che gli stessi ricorrenti hanno sempre riconosciuto come unico e sostanziale datore di lavoro la società appaltatrice, è possibile richiamare la lettera di diffida e messa in mora del 23 novembre 2023. Infatti, con tale lettera – nel richiedere il pagamento delle differenze retributive loro spettanti ai sensi dell'art. 36 Cost. a CP_1
– i ricorrenti hanno fatto espressa riserva di rivolgersi anche ad per la
[...] CP_6
corresponsione delle predette somme, stante la sua responsabilità solidale in qualità di committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Peraltro, con specifico riguardo alla posizione di è presente in Controparte_1
atti il verbale della Guardia di Finanza di Roma del 30 ottobre 2024, nella cui sezione b) risulta che: “ ha svolto prestazioni di servizi di sicurezza per Controparte_1
nei siti italiani del citato cliente. La prestazione eseguita è stata quella di CP_6
fornire personale qualificato, gestito direttamente dalla stessa allo Controparte_1
scopo di garantire il servizio di vigilanza presso i siti oggetto del contratto CP_6
era, tra l'altro, quello di garantire la protezione degli occupanti, delle proprietà e dei beni nei siti […]”. Nella sezione c) del suddetto verbale, inoltre, emerge che CP_6
“le prestazioni di servizi rese dalla sono regolate da apposito Controparte_1
contratto di appalto con il cliente dal quale emerge con chiarezza la CP_6
tipologia di servizio reso (servizi di sicurezza); la disamina dei rapporti intercorsi tra la e il proprio cliente non ha evidenziato criticità in ordine alla reale Controparte_1
prestazione fornita nell'ambito del contratto di appalto stipulato; […] non sono emerse criticità in ordine alla genuinità del ruolo della nell'ambito Controparte_1
del contratto d'appalto in argomento. In definitiva, l'attività ispettiva ha evidenziato un ruolo centrale della società sottoposta a verifica in quanto la stessa, oltre a essersi assunto il rischio d'impresa per la prestazione fornita per la cui esecuzione utilizzava mezzi propri, aveva un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro nonché esercitava un potere direttivo e di controllo sul personale impiegato presso il committente”. Sull'indiscusso valore probatorio delle predette risultanze contenute nel processo verbale di constatazione, si rammenti che “a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi esso fa fede fino a prova contraria;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi” (Cass. ordinanza n. 21053/2022; Cass. n.
28060/2017; Cass. n. 24461/2018).
Per le ragioni suesposte, deve affermarsi la natura genuina dei contratti di appalto intercorsi tra e da una parte, e Controparte_1 Controparte_3 [...]
con conseguente rigetto dell'ulteriore domanda dei ricorrenti Controparte_6
finalizzata all'accertamento di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorsi tra essi e a far data dal 15 novembre 2019. CP_6
4. La domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l'accertamento della violazione da parte delle società appaltatrici dell'art. 36 Cost. per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, con conseguente applicazione della retribuzione prevista dal
CCNL Logistica e Trasporti per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello e condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive, è fondata.
Nel caso di specie, dunque, i ricorrenti hanno ritenuto che la retribuzione loro corrisposta dalle società appaltatrici nel corso dei relativi rapporti di lavoro, come prevista dal CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari loro applicato, sia difforme rispetto al dettato costituzionale di cui all'art. 36 Cost.
Dall'altro lato, le società resistenti si sono opposte alla pretesa dei ricorrenti di pagamento delle differenze retributive richieste, sul presupposto che è sempre stato loro corrisposto il trattamento economico previsto dal CCNL Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e disciplinante le mansioni in concreto da loro svolte. Inoltre, hanno contestato i conteggi allegati al ricorso per due ordini di ragioni: 1. è stato utilizzato come parametro di raffronto il trattamento retributivo previsto dal CCNL Logistica e
Trasporti per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello, pur se i ricorrenti hanno svolto e svolgono mansioni non riconducibili al suddetto inquadramento professionale;
2. le somme rivendicate sono state ricavate dalla differenza tra la retribuzione lorda prevista dal CCNL Logistica e Trasporti per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello e la retribuzione netta percepita dai ricorrenti. Ed invero, con riguardo a quest'ultimo aspetto, all'udienza del 18 dicembre 2024 i difensori di parte ricorrente hanno dato atto che, per mero errore materiale, nei conteggi allegati al ricorso l'importo percepito è indicato al netto, mentre è al lordo: tale circostanza risulta pacificamente dalle buste paga in atti.
4.1. In primo luogo, occorre premettere che, a sensi dell'art. 36, comma 1, Cost., ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione che sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, al contempo, sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
I suddetti requisiti della proporzionalità e sufficienza, dunque, costituiscono criteri indefettibili per determinare la misura della retribuzione minima conforme alla
Costituzione.
La Carta costituzionale “ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi. I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva. Pur con tutta la prudenza necessaria nel trattare la materia retributiva e con il rispetto della competenza attribuita normalmente alla contrattazione collettiva, autorità salariale massima, non può che ribadirsi perciò come i criteri di sufficienza
e proporzionalità stabiliti nella Costituzione siano gerarchicamente sovraordinati alla legge e alla stessa contrattazione collettiva ed abbiano contenuti (anche attinenti alla dignità della persona) che preesistono e si impongono dall'esterno nella determinazione del salario” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 28323/2023) Pertanto, la portata precettiva dell'art. 36 Cost. non può essere limitata soltanto ai rapporti di lavoro non regolati dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che il giudice debba intervenire a correggere - con valutazione prudente e rigorosa, ma discrezionale - il trattamento economico previsto dalle parti sociali, quando lo stesso risulti inferiore a determinati standards reddituali individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e, dunque, difforme rispetto ai parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza. Infatti, il trattamento salariale previsto dalla contrattazione collettiva è assistito da una presunzione iuris tantum di conformità al dettato costituzionale, in quanto non si può escludere che lo stesso venga disapplicato all'esito di un controllo negativo di adeguatezza ai parametri di cui all'art. 36 Cost.
“La stessa Corte costituzionale, nella notissima sentenza n. 106 del 1962, […] aveva già affermato che nell'attuale ordinamento costituzionale (ed a maggior ragione in una situazione di mancata attuazione dell'art. 39 Cost.) non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 28323/2023).
Tanto chiarito, la circostanza che le società appaltatrici abbiano corrisposto ai propri dipendenti la retribuzione stabilita dal CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari non esime questo Tribunale dal verificarne la conformità ai parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza, sulla base della denuncia di inadeguatezza dei ricorrenti e alla luce dei parametri di confronto da questi invocati.
4.2. Al riguardo, rispetto alla verifica di conformità costituzionale del trattamento salariale corrisposto dalle società appaltatrici, è prioritario individuare le mansioni in concreto svolte dai ricorrenti e stabilire se le stesse siano o meno sovrapponibili a quelle proprie del profilo professionale dei lavoratori inquadrati nel 4° Livello del
CCNL Logistica e Trasporti, la cui retribuzione è invocata in ricorso quale principale parametro di raffronto.
Ebbene, si rappresenta che e sono stati assunti dalle società Pt_1 Parte_2
appaltatrici con qualifica di operaio, mansioni di custode, addetto ai servizi di vigilanza non armati ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari. Rientrano nel suddetto livello D, tra gli altri, gli addetti all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
gli addetti all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci e gli addetti alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili.
In particolare, come chiarito dai ricorrenti e confermato dalle società resistenti, gli stessi svolgono fin dal novembre 2019 presso la stazione di consegna di CP_15
sita in Roma, zona Tiburtina, Via Giacomo Peroni, da n. 5 a n. 8 le funzioni di
[...]
Site Observer (SO) e, in aggiunta a tali mansioni, il sig. svolge anche Parte_2
attività di portierato dall'aprile 2024 presso il sito sito in via CP_16
Corcolle, 4.
Si è precisato che i svolgono le seguenti mansioni: CP_10
1. check-in e check-out trucks, ossia attività di controllo dei camion in entrata e in uscita dal magazzino e verifica del corretto posizionamento degli stessi all'interno delle baie, ossia delle banchine di carico e scarico;
2. c.d. Not on Van, ossia attività relative al controllo di eventuali ammanchi rispetto a quanto caricato sui furgoni ad inizio turno;
3. sortation quality audit, ossia attività di conta degli oggetti, con finalità di prevenzione di eventuali furti;
4. c.d. Scan Log 1.0, ossia attività di controllo merci, anch'esse finalizzate a prevenire possibili ammanchi;
5. c.d. scan log 2.0, ossia ulteriore attività di controllo di merci di valore;
6. attività di pattugliamento all'interno del sito.
Tuttavia, i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione del trattamento salariale stabilito per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello del CCNL Logistica e Trasporti, sul presupposto della sovrapponibilità delle mansioni in concreto svolte con quelle rientranti nel predetto Livello. Ed invero, rientrano nel 4° Livello nel profilo di
“operaio”, tra gli altri, gli operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal
(carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); gli operatori di terminal contenitori che segnalano i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
addetti alla custodia che svolgono controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti. Si noti come nel Livello citato sono ricompresi, al contempo, profili sia di “operaio” che di “impiegato” e come all'interno del medesimo profilo di
“operaio” è possibile individuare sia mansioni che richiedono una specifica preparazione tecnica in quanto comportano lo svolgimento di operazioni complesse
(si pensi, a titolo esemplificativo, al facchino specializzato;
agli operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
ai manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali) sia mansioni più semplici che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale (si pensi, ad esempio, al personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti).
Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, si può concludere nel senso che le mansioni in concreto svolte dai ricorrenti sono sovrapponibili a quelle rientranti nel
4° Livello del CCNL Logistica e Trasporti, di cui è richiesta l'applicazione a fini retributivi.
4.3. Tanto chiarito sulla riconducibilità delle mansioni in concreto svolte dai ricorrenti a quelle proprie del 4° Livello del CCNL Logistica e Trasporti, è necessario verificare l'adeguatezza o meno della retribuzione corrisposta dalle società appaltatrici ai parametri di cui all'art. 36 Cost., sulla base degli indici di raffronto indicati in ricorso.
4.3.1. Si noti, infatti, che quando è richiesta “la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore
è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore” (Cass. nn. 11881/1990, 163/1986, 4096/1986, 7563/1987). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno chiesto l'utilizzo in via parametrica del CCNL
Logistica e Trasporti con riferimento alla retribuzione applicata ai lavoratori inquadrati nel 4° Livello, in quanto trattasi di un CCNL regolante un settore merceologico analogo a quello oggetto di causa, sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicato dalla committente ai propri dipendenti diretti. Inoltre, al fine di dimostrare l'avvenuta violazione dell'art. 36 Cost. da parte delle società appaltatrici, gli odierni ricorrenti hanno precisato che la retribuzione da loro percepita, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, è stata inferiore anche: a) ai massimali per l'indennità di disoccupazione NA;
b) ai redditi imponibili minimi annui da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei CP_1 contributi previdenziali (“IVS”); c) al limite di reddito per la pensione di inabilità; d) alla soglia di povertà accertata dall'ISTAT; e) al limite di reddito ISEE richiesto dall'art. 2 D.L. n. 4/2019 per l'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.
Sulla base di tutti i parametri sopra richiamati, che questo Tribunale intende porre a fondamento delle proprie valutazioni, è evidente come la retribuzione corrisposta ai ricorrenti, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, sia stata inadeguata ai parametri costituzionali di sufficienza e proporzionalità di cui all'art. 36 Cost. e, pertanto, deve essere opportunamente rideterminata.
4.3.2. Quanto proprio alla determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., si osserva che il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità ai sensi dell'art. 2099 c.c., “potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio
e parametri differenti da quelli collettivi (sia in concorso, sia in sostituzione), con
l'unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell'art. 36
Cost. Pertanto, l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito (v. fra le altre Cass. n. 20216/2021, Cass. n.
19467/2007; Cass. n. 16866/2008; Cass. 14/6/1985 n. 3586, Cass. 24/6/1983 n. 4326,
Cass. 12/3/1981 n. 1428, Cass. 3/4/1979 n. 1926) e la sua determinazione, se effettuata nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost., e con adeguata motivazione, in ordine agli elementi utilizzati, non è censurabile neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva
(Cass. nn. 19467/2007, n. 2791/1987, Cass. n. 2193/1985). Resta, peraltro, sempre valido il monito formulato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre,
Cass.01/02/2006, n. 2245, Cass. 14.1.2021 n. 546) con cui si invita il giudice che si discosti da quanto previsto dai contratti collettivi ad usare la massima prudenza e adeguata motivazione "giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali" (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 27769/2023).
Inoltre, nell'individuare il quantum della giusta retribuzione costituzionale, “la stessa giurisprudenza di merito, oltre alla soglia di povertà calcolata dall'Istat, ha utilizzato come parametri di riferimento l'importo della NA o della CIG, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza;
tutte forme di sostegno al reddito che fanno però riferimento a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza ma non idonei a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione” (cfr. Cass.
Civ. sez. lav. n. 27769/2023).
Peraltro, “in virtù dell'integrazione del nostro ordinamento a livello Europeo ed internazionale, l'attuazione del precetto del giusto salario costituzionale è divenuta un'operazione che il giudice deve effettuare considerando anche le indicazioni sovranazionali e quelle provenienti dall'Unione Europea e dall'ordinamento internazionale. La recente Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 "relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine" […] convalida in più di una disposizione il riferimento in questa materia agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali. Nel considerando n. 28 la direttiva afferma che allo scopo "un paniere di beni e servizi a prezzi retali stabilito a livello nazionale può essere utile per determinare il costo della vita al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso"; aggiungendo - quanto al livello di vita da conseguire attraverso un salario minimo adeguato - che " oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali". […] Nella ricerca demandata al giudice interno dall'art. 36 Cost. possono aiutare, inoltre, i criteri menzionati nel considerando n. 28
(e richiamati anche nell'art. 5 della Direttiva), a proposito degli indicatori e valori di riferimento associati per orientare la valutazione degli Stati circa l'adeguatezza dei salari minimi legali: "Gli Stati membri potrebbero scegliere tra gli indicatori comunemente impiegati a livello internazionale e/o gli indicatori utilizzati a livello nazionale. La valutazione potrebbe basarsi su valori di riferimento comunemente impiegati a livello internazionale, quali il rapporto tra il salario minimo lordo e il
60% del salario lordo mediano e il rapporto tra il salario minimo lordo e il 50% del salario lordo medio, valori che attualmente non sono soddisfatti da tutti gli Stati membri, o il rapporto tra il salario minimo netto e il 50% o il 60% del salario netto medio". […] Come già rilevato, utile allo scopo si rivela l'individuazione percentuale del salario medio e/o mediano, che nel nostro Paese può essere individuato anche attraverso i dati Uniemens censiti dall […] suggerimento che il giudice interno CP_11
può dunque valorizzare ai fini della complessiva valutazione di conformità nei termini equitativi richiesti da questa giurisprudenza ex art. 36 Cost., anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 27769/2023).
4.3.3. Pertanto, nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di determinazione del quantum della giusta retribuzione spettante ai lavoratori, si ritiene di poter condividere i conteggi allegati al ricorso, con cui i ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle somme loro spettanti a titolo di differenze retributive.
Infatti, i suddetti conteggi riflettono i corretti parametri menzionati nel ricorso e sono stati redatti secondo giusti criteri di calcolo, ossia confrontando la retribuzione lorda percepita dai ricorrenti e indicata in busta paga con la retribuzione lorda prevista dal
CCNL Logistica e Trasporti per i lavoratori del 4° Livello che svolgono mansioni equivalenti a quelle in concreto svolte dai ricorrenti. Peraltro, i conteggi allegati al ricorso sono stati oggetto di contestazioni generiche, oltre che infondate, formulate dalle società appaltatrici nelle rispettive memorie di costituzione. Quanto alla genericità delle citate contestazioni, si segnala che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce
l'effetto della relevatio ab onere probandi e, dunque, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (cfr. Cass. Civ. sez. lav., n. 25114/2025). Quanto all'infondatezza delle predette contestazioni, si fa riferimento, in particolare, all'eccezione formulata da secondo cui i conteggi elaborati da parte ricorrente sarebbero Controparte_3
erronei in quanto in essi non sono state ricomprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Ed invero, correttamente i ricorrenti non hanno considerato nei loro conteggi le maggiorazioni per lavoro straordinario, in quanto è priva di fondamento la tesi “secondo cui ai fini dell'art. 36 Cost. bisogna prendere a riferimento il trattamento complessivo della retribuzione comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario, in quanto riconosciuto dalla Corte Cost. n. 470/2002 e dalla sentenza di questa Corte n. 5934/2004. In realtà la sentenza della Corte Cost. n. 470/2002 si è occupata del diverso problema del quantum della singola componente retributiva: e cioè della questione se, ai sensi dell'art. 36 Cost., il lavoro straordinario debba essere necessariamente compensato con una maggiorazione di paga, per la penosità del lavoro svolto oltre l'orario normale di lavoro. In questo specifico contesto, nel negare tale copertura costituzionale, la Corte Cost. 470/2002 ha riaffermato il principio secondo cui per giudicare della legittimità costituzionale della retribuzione bisogna fare riferimento al trattamento complessivamente percepito e non soffermarsi sull'entità del singolo emolumento;
ma la stessa Corte Cost. non ha mai affermato che per giudicare della compatibilità all'art. 36 Cost. del trattamento complessivo percepito dal lavoratore bisogna tener conto anche del lavoro straordinario. Il che andrebbe escluso in termini generali, sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto;
sia perché sarebbe incongruo affermarlo quante volte il lavoratore, proprio in ragione della esiguità di base del salario percepito, fosse costretto a svolgere molte ore di lavoro straordinario per raggiungere la soglia minima di conformità richiesta dalla Costituzione” (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. n. 27769/2023). Inoltre, si è opposta ai Controparte_3
conteggi allegati al ricorso, eccependo che l'adeguamento retributivo richiesto dai ricorrenti non possa operare per il passato se non al costo di ledere l'affidamento da essa riposto sulla piena legittimità dei parametri salariali previsti dal CCNL Servizi
Fiduciari e Vigilanza Privata, sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Anche tale contestazione è infondata per due ordini di ragioni. In primo luogo, tutte le decisioni giudiziali operano per il passato poiché intervengono con funzione correttiva a porre riparo a violazioni di leggi e/o a comportamenti illegittimi, così da garantire una tutela ripristinatoria o risarcitoria. In secondo luogo, un problema di tutela dell'affidamento sorge solo rispetto a condotte incolpevoli, ovvero legittime al momento in cui sono state poste in essere (si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi delle leggi retroattive). Nel caso di specie, non emerge la necessità di tutelare un affidamento incolpevole, in quanto una retribuzione contraria all'art. 36 Cost. non è mai legittima, anche se conforme alle prescrizioni contenute in un contratto collettivo. Ed invero, la contrarietà della retribuzione all'art. 36 Cost. poteva essere agevolmente verificata dal confronto con le retribuzioni per mansioni analoghe previste da altri contratti applicabili nel settore.
4.3.4. Per tutte le ragioni suesposte, questo Tribunale ritiene che:
-è stata accertata la non conformità ai parametri costituzionali di cui all'art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta ai ricorrenti, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, sulla base di quanto previsto dal CCNL Servizi Fiduciari e Vigilanza Privata per i lavoratori inquadrati nel Livello D;
-è stata accertata la sovrapponibilità tra le mansioni in concreto svolte dai ricorrenti, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro alle dipendenze delle società appaltatrici, e quelle previste dal CCNL Logistica e Trasporti per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello;
-deve essere applicata ai ricorrenti, come da loro richiesto, fin dal momento della loro prima assunzione, la retribuzione prevista dal CCNL Logistica e Trasporti per i lavoratori inquadrati nel 4° Livello, in quanto è rispettosa dei parametri costituzionali di cui all'art. 36 Cost.;
-applicando i minimi tabellari previsti per il 4° livello del CCNL Logistica e
Trasporti, il sig. ha diritto al pagamento da parte di Parte_1 CP_1
di euro 25.476,71 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità
[...]
supplementari) ed euro 1.995,05 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.471,76 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno
2022 ed al pagamento da parte di di euro 13.534,72 a titolo di Controparte_3
differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo 2024;
-applicando i minimi tabellari previsti per il 4° livello del CCNL Logistica e
Trasporti, il sig. ha diritto al pagamento da parte di Parte_2 [...]
di euro 25.513,25 a titolo di differenze retributive (paga base e CP_1
mensilità supplementari) ed euro 1.937,59 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.450,84 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 ed al pagamento da parte di di euro 13.499,68 a Controparte_3
titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal
1° luglio 2022 al 30 marzo 2024.
5. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, dunque, deve pronunciarsi la condanna di: al pagamento in favore del sig. della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 25.476,71 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.995,05 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.471,76 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 e in favore del sig. della somma di euro 25.513,25 a titolo di differenze Parte_2
retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.937,59 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.450,84 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022; al pagamento in favore del sig. della somma Controparte_3 Parte_1
di euro 13.534,72 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo 2024 e in favore del sig.
della somma di euro 13.499,68 a titolo di differenze retributive Parte_2
(paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo
2024.
6. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui ai DD.MM. nn. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza, previa loro compensazione nella misura della metà, in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna: al pagamento in favore del sig. della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 25.476,71 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.995,05 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.471,76 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022 e in favore del sig. della somma di euro 25.513,25 a titolo di differenze Parte_2
retributive (paga base e mensilità supplementari) ed euro 1.937,59 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 27.450,84 per il periodo dal 15 novembre 2019 al 30 giugno 2022; al pagamento in favore del sig. della somma Controparte_3 Parte_1
di euro 13.534,72 a titolo di differenze retributive (paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo 2024 e in favore del sig.
della somma di euro 13.499,68 a titolo di differenze retributive Parte_2
(paga base e mensilità supplementari) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 marzo
2024. -condanna le società resistenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
4.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge, previa loro compensazione nella misura della metà.
Roma, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa
RI RA