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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1168/2025 V.G., avente ad oggetto “Divorzio
congiunto” e promossa
DA
, C.F.: , nata ad [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE RISI LOREDANA e da , Parte_2
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso/ dall'Avv. C.F._2
EL BE VA
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025. In data 31.07.2025 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 8.6.2025, e Parte_1
proponevano domanda diretta ad ottenere la cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio da essi contratto in Napoli il 21.10.2022. All'uopo, i ricorrenti esponevano che:
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- con sentenza n 262/2024 del 14.11.2024 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale di essi coniugi;
- dalla data della separazione, la convivenza era cessata senza mai riprendere e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti, essendo venuta meno ogni comunione sia materiale sia spirituale. La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con sentenza del Tribunale di Avellino n. 262/2024 del 14.11.2024. Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio. Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 13.9.2024 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate in ricorso, come precisate nelle note di trattazione scritta depositate il 9.9.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Tali condizioni, invero, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e possono essere poste a base della presente decisione. La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi. Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: 1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 21.10.2022 da
e da (Registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Napoli anno 2022 atto n. 47- parte II- Serie C), alle condizioni concordate dalle parti;
2.- compensa le spese di lite tra le parti;
3.- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano