CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Domenico Bonaretti Presidente dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Giuseppe Nuzzaci Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 831/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
-come da procura in atti- dall'Avv. MOCCHETTI ILIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa -come da procura in atti- dall'Avv.
DELL'AGLIO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
APPELLATA
avente ad oggetto: Titoli di credito sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante:
“In via principale, nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio n. 2305/2022 del 12.09.2022, pubblicata in data 12.09.2022 nell'ambito del giudizio R.G. 2075/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) Accertato e dichiarato che il Buono Postale Fruttifero a Termine serie AA1 di € 5000.00 emesso da Cassa Depositi e Prestiti a favore di nato il 04/06/78 in data [...] deve essere Parte_1 rimborsato per le motivazioni meglio indicate nelle premesse più sopra riportate;
2) Accertato e dichiarato che il Buono Postale Fruttifero a Termine serie AA1 per
€ 5000.00 emesso da a favore di nato il Parte_2 Parte_1
04/06/78 in data 14.02.2001 ha maturato gli interessi di legge a decorrere dalla sua data di emissione secondo gli indicatori di cui al foglio informativo di
[...]
3) Condannare a pagare a titolo di rimborso Parte_2 Controparte_1 al sig. l'importo capitale di € 5000.00 di cui al Buono Postale Parte_1
Fruttifero a Termine serie AA1 di € 5000.00 emesso in data 14.02.2001 da Cassa
Depositi e Prestiti a favore di nato il [...]; 4) Condannare Parte_1
a pagare al sig. gli interessi maturati Controparte_1 Parte_1 sull'importo capitale di € 5000.00 di cui al Buono Postale Fruttifero a Termine di
€ 5000.00 emesso in data 14.02.2001 da a favore di Parte_2
nato il [...] secondo nel rispetto delle indicazioni di cui al Parte_1 foglio informativo di Cassa Depositi e Prestiti nella complessiva somma di € 5413.00 o in quella diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta da parte del
Tribunale. 5) Condannare in ogni modo al risarcimento del Controparte_1 danno a favore di in quella misura che sarà ritenuta di giustizia. Parte_1
Conseguentemente disattendere tutte le domande e le eccezioni sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di causa ed oneri fiscali come per legge di entrambi i giudizi con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Ilio Mocchetti.”
*****
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare il passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 12 settembre 2022 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa nel procedimento RG n. 2075/2022, stante il decorso del termine di 30 gg. per la sua impugnazione come previsto dall'art. 702 quater c.p.c. (ratione temporis
pag. 2/6 vigente) e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o in ogni caso respingerlo;
- IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, confermare (anche con diversa motivazione) l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 12 settembre 2022 del
Tribunale di Busto Arsizio, emessa nel procedimento RG n. 2075/2022;
- IN OGNI CASO, alla luce delle motivazioni sopra svolte, respingere tutte le domande avanzate dalla parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'odierno appellante adiva il Tribunale di
Busto Arsizio per ottenere la condanna di a Controparte_1 corrispondergli la somma di €.5.000,00, oltre interessi maturati, a titolo di rimborso del buono postale fruttifero (BPF) a termine “serie AA1” emesso il
14.2.2001 dalla Cassa Depositi e Prestiti, che asseriva essergli stato illegittimamente negato da sul presupposto dell'intervenuta CP_1
prescrizione del diritto, da egli fermamente contestata, richiedendo poi altresì anche il risarcimento del danno subito.
2) Costituendosi regolarmente in giudizio contestava la fondatezza CP_1
delle domande attoree, insisteva per la declaratoria di intervenuta prescrizione
-ex art. 8 D.M. 19.12.2000- del buono fruttifero postale a termine de quo e, conseguentemente, insisteva per il rigetto di tutte le domande, chiedendo comunque al Tribunale di accertare l'indisponibilità delle somme richieste in capo ad essa convenuta, in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343
e 345, L. 23.12.2005 n. 266- essendo state nel frattempo versate nel fondo per finanziare i risparmiatori che, investendo nei mercati finanziari, siano rimasti vittime di frodi.
3) Con l'Ordinanza ex art.702ter c.p.c. qui impugnata il Tribunale, sul ritenuto presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto al preteso rimborso, e sul presupposto del mancato assolvimento all'onere probatorio in relazione alla domanda di risarcimento del danno, rigettava integralmente le domande pag. 3/6 attoree con compensazione delle spese di lite per la novità della questione trattata.
4) Avverso tale decisione il ha interposto appello con cui censura la Pt_1
decisione impugnata per l'asserita “Erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto;
erronea individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione. Erronea valutazione interpretazione della legge (D.M.
19.12.2000)”, e a tale gravame resiste l'appellata chiedendone la declaratoria di inammissibilità per tardività e/o comunque il rigetto per infondatezza.
5) All'udienza dell'8.1.2025, tenutasi con trattazione scritta, sono state nuovamente precisate le conclusioni innanzi al Consigliere Istruttore designato e la causa, rimessa al Collegio in decisione immediata, è stata poi decisa nella camera di consiglio del 9.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come fondatamente eccepito da parte appellata, è inammissibile per la sua tardività.
Sulla decorrenza del termine per appellare un'ordinanza emessa ex art.702ter
c.p.c. (nella formulazione vigente ed applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023, quale quello che ci occupa) giova qui richiamare il consolidato principio affermato dalla Corte di legittimità, in funzione nomofilattica, secondo cui: “Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione”. (cfr. Cass. SS.UU. Sent.
05/10/2022 n. 28975).
Orbene, nel caso in esame, è certo che l'Ordinanza ex art. 702ter c.p.c. oggetto di pag. 4/6 impugnazione venne integralmente comunicata dalla Cancelleria del Tribunale di
Busto Arsizio alle parti costituite in data 12.9.2022 (circostanza verificabile anche d'ufficio mediante accesso al fascicolo telematico di primo grado), sicché
è certamente questo il dies a quo per la decorrenza del termine di 30 giorni per la proposizione dell'appello, atteso che il corretto espletamento della suddetta formalità da parte della Cancelleria preclude certamente la possibilità di avvalersi del c.d. “termine lungo” ex art.327 c.p.c. ai fini dell'impugnazione.
Da ciò scaturisce quindi la certa inammissibilità dell'impugnazione in esame che, in quanto poi proposta in data 13.3.2023, si appalesa ictu oculi fuori termine e tardiva.
A tale decisione consegue la declaratoria di sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/02.
Le spese del presente grado di giudizio seguono poi la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e parametri previsti dal D.M.
n.55/14, come integrato dal D.M. n.147/22, tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso Parte_1
l'Ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 12 settembre 2022, resa nel procedimento
R.G. n. 2075/2022 dal Tribunale di Busto Arsizio;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in €.2.000,00= per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
pag. 5/6 Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 9.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giuseppe Nuzzaci Domenico Bonaretti
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Domenico Bonaretti Presidente dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Giuseppe Nuzzaci Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 831/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
-come da procura in atti- dall'Avv. MOCCHETTI ILIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa -come da procura in atti- dall'Avv.
DELL'AGLIO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
APPELLATA
avente ad oggetto: Titoli di credito sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante:
“In via principale, nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio n. 2305/2022 del 12.09.2022, pubblicata in data 12.09.2022 nell'ambito del giudizio R.G. 2075/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) Accertato e dichiarato che il Buono Postale Fruttifero a Termine serie AA1 di € 5000.00 emesso da Cassa Depositi e Prestiti a favore di nato il 04/06/78 in data [...] deve essere Parte_1 rimborsato per le motivazioni meglio indicate nelle premesse più sopra riportate;
2) Accertato e dichiarato che il Buono Postale Fruttifero a Termine serie AA1 per
€ 5000.00 emesso da a favore di nato il Parte_2 Parte_1
04/06/78 in data 14.02.2001 ha maturato gli interessi di legge a decorrere dalla sua data di emissione secondo gli indicatori di cui al foglio informativo di
[...]
3) Condannare a pagare a titolo di rimborso Parte_2 Controparte_1 al sig. l'importo capitale di € 5000.00 di cui al Buono Postale Parte_1
Fruttifero a Termine serie AA1 di € 5000.00 emesso in data 14.02.2001 da Cassa
Depositi e Prestiti a favore di nato il [...]; 4) Condannare Parte_1
a pagare al sig. gli interessi maturati Controparte_1 Parte_1 sull'importo capitale di € 5000.00 di cui al Buono Postale Fruttifero a Termine di
€ 5000.00 emesso in data 14.02.2001 da a favore di Parte_2
nato il [...] secondo nel rispetto delle indicazioni di cui al Parte_1 foglio informativo di Cassa Depositi e Prestiti nella complessiva somma di € 5413.00 o in quella diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta da parte del
Tribunale. 5) Condannare in ogni modo al risarcimento del Controparte_1 danno a favore di in quella misura che sarà ritenuta di giustizia. Parte_1
Conseguentemente disattendere tutte le domande e le eccezioni sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di causa ed oneri fiscali come per legge di entrambi i giudizi con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Ilio Mocchetti.”
*****
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare il passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 12 settembre 2022 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa nel procedimento RG n. 2075/2022, stante il decorso del termine di 30 gg. per la sua impugnazione come previsto dall'art. 702 quater c.p.c. (ratione temporis
pag. 2/6 vigente) e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o in ogni caso respingerlo;
- IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, confermare (anche con diversa motivazione) l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 12 settembre 2022 del
Tribunale di Busto Arsizio, emessa nel procedimento RG n. 2075/2022;
- IN OGNI CASO, alla luce delle motivazioni sopra svolte, respingere tutte le domande avanzate dalla parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'odierno appellante adiva il Tribunale di
Busto Arsizio per ottenere la condanna di a Controparte_1 corrispondergli la somma di €.5.000,00, oltre interessi maturati, a titolo di rimborso del buono postale fruttifero (BPF) a termine “serie AA1” emesso il
14.2.2001 dalla Cassa Depositi e Prestiti, che asseriva essergli stato illegittimamente negato da sul presupposto dell'intervenuta CP_1
prescrizione del diritto, da egli fermamente contestata, richiedendo poi altresì anche il risarcimento del danno subito.
2) Costituendosi regolarmente in giudizio contestava la fondatezza CP_1
delle domande attoree, insisteva per la declaratoria di intervenuta prescrizione
-ex art. 8 D.M. 19.12.2000- del buono fruttifero postale a termine de quo e, conseguentemente, insisteva per il rigetto di tutte le domande, chiedendo comunque al Tribunale di accertare l'indisponibilità delle somme richieste in capo ad essa convenuta, in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343
e 345, L. 23.12.2005 n. 266- essendo state nel frattempo versate nel fondo per finanziare i risparmiatori che, investendo nei mercati finanziari, siano rimasti vittime di frodi.
3) Con l'Ordinanza ex art.702ter c.p.c. qui impugnata il Tribunale, sul ritenuto presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto al preteso rimborso, e sul presupposto del mancato assolvimento all'onere probatorio in relazione alla domanda di risarcimento del danno, rigettava integralmente le domande pag. 3/6 attoree con compensazione delle spese di lite per la novità della questione trattata.
4) Avverso tale decisione il ha interposto appello con cui censura la Pt_1
decisione impugnata per l'asserita “Erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto;
erronea individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione. Erronea valutazione interpretazione della legge (D.M.
19.12.2000)”, e a tale gravame resiste l'appellata chiedendone la declaratoria di inammissibilità per tardività e/o comunque il rigetto per infondatezza.
5) All'udienza dell'8.1.2025, tenutasi con trattazione scritta, sono state nuovamente precisate le conclusioni innanzi al Consigliere Istruttore designato e la causa, rimessa al Collegio in decisione immediata, è stata poi decisa nella camera di consiglio del 9.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come fondatamente eccepito da parte appellata, è inammissibile per la sua tardività.
Sulla decorrenza del termine per appellare un'ordinanza emessa ex art.702ter
c.p.c. (nella formulazione vigente ed applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023, quale quello che ci occupa) giova qui richiamare il consolidato principio affermato dalla Corte di legittimità, in funzione nomofilattica, secondo cui: “Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione”. (cfr. Cass. SS.UU. Sent.
05/10/2022 n. 28975).
Orbene, nel caso in esame, è certo che l'Ordinanza ex art. 702ter c.p.c. oggetto di pag. 4/6 impugnazione venne integralmente comunicata dalla Cancelleria del Tribunale di
Busto Arsizio alle parti costituite in data 12.9.2022 (circostanza verificabile anche d'ufficio mediante accesso al fascicolo telematico di primo grado), sicché
è certamente questo il dies a quo per la decorrenza del termine di 30 giorni per la proposizione dell'appello, atteso che il corretto espletamento della suddetta formalità da parte della Cancelleria preclude certamente la possibilità di avvalersi del c.d. “termine lungo” ex art.327 c.p.c. ai fini dell'impugnazione.
Da ciò scaturisce quindi la certa inammissibilità dell'impugnazione in esame che, in quanto poi proposta in data 13.3.2023, si appalesa ictu oculi fuori termine e tardiva.
A tale decisione consegue la declaratoria di sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/02.
Le spese del presente grado di giudizio seguono poi la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e parametri previsti dal D.M.
n.55/14, come integrato dal D.M. n.147/22, tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso Parte_1
l'Ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 12 settembre 2022, resa nel procedimento
R.G. n. 2075/2022 dal Tribunale di Busto Arsizio;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in €.2.000,00= per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
pag. 5/6 Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 9.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giuseppe Nuzzaci Domenico Bonaretti
pag. 6/6