Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 2282/2022
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, Giudice Unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2282/2022 dell'anno 2022 del Ruolo degli
Affari Contenziosi, vertente tra
amministrativa, rappresentato Parte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC:
; Email_1
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Maltese, Controparte_1
giusta procura allegata all'atto di citazione nel primo grado di giudizio (PEC:
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APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 87/2022 del Giudice di Pace di Castelvetrano del 15.07.2022
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/11/2024
* * * * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio verte sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 87/2022 con cui il Giudice di Pace di
[...]
Castelvetrano ha definito il giudizio R. G. N. 519/2021, con l'accoglimento della
1
16081292 del 16.12.2019 relativa al contratto di fornitura e dichiarata prescritta la corrispondente pretesa creditizia di con conseguente condanna della Controparte_2
parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha dedotto che la sentenza gravata appare palesemente illegittima per avere il Giudice di Pace di Castelvetrano ritenuto applicabile, al caso di specie, il regime di prescrizione biennale introdotto dal legislatore con la Legge di Stabilità
205/2017 che, in materia di prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per l'erogazione della fornitura idrica, ha ridotto il termine da cinque a due anni, disponendo che la nuova disciplina si applica alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020.
L'Appellante ha infatti dedotto che, pur riportando la fattura n. 16081292 una scadenza di pagamento al 15.03.2020 – prevista con il solo scopo di agevolare gli utenti nel pagamento - essa non può rientrare nei casi di fatturazione idrica soggetta a prescrizione biennale in base ai dettami della legge di bilancio 2018, dovendo al contrario al credito applicarsi il regime di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 comma 4, c.c. vigente nel momento in cui è sorto.
Secondo la prospettazione fornita dall'appellante, poiché la norma contenuta nella
Legge di Stabilità n. 205/2017 introduce un termine “ridotto” senza individuare il momento a partire dal quale lo stesso comincia a decorrere, detto termine deve computarsi in base ai principi generali che regolano la prescrizione, ovvero dal momento in cui tale diritto può essere esercitato.
Ha inoltre richiamato la delibera ARERA n. 186 del 26/05/2020 che stabilisce che “le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia con riferimento alle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo” e che pertanto, essendo il primo ciclo di fatturazione successivo alla legge 205/2017 senza dubbio l'annualità 2018, alle fatture relative ai consumi idrici 2016 e 2017 si applica il regime prescrizionale dell'art. 2948, numero 4,
c.c.
Parte
2. Con il secondo motivo di appello l ha lamentato la mancata pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, sulla domanda riconvenzionale proposta da esso
2 Ente con la quale si chiedeva di dichiarare l'inadempimento dell'attrice di ulteriori due fatture, e precisamente la fattura n. 17137560 del 23.03.2020 (dell'importo di €
4.045,82) per consumi idrici 2017, e la fattura n. 18140943 del 23.03.2020 di ulteriori
€ 2.965,68, relativa a consumi idrici dell'anno 2018.
L'Appellante ha concluso chiedendo:
- di accogliere l'appello e annullare o riformare la sentenza n. 87/2022 dichiarando la sussistenza del credito oggetto della fattura n. 16081292;
- di dichiarare l'inadempimento della parte attrice con condanna della stessa al pagamento delle fatture n. 17137560 e n. 18140942 in quanto insolute.
3. Si è costituita l'appellata con comparsa, contestando quanto dedotto ed eccepito da parte dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato, non essendo stata posta in essere nessuna violazione della Legge di Stabilità 2018.
Ha dedotto che, contrariamente all'appellante, tutti i gestori di luce e gas, medio tempore, hanno regolarmente applicato la nuova disciplina, “avvertendo” l'utente finale della fatturazione a conguaglio oltre il termine di due anni e della possibilità di eccepire la prescrizione dei consumi fatturati oltre tale termine, a tal fine allegando il
Parte modulo da compilare ed inviare, come la legge dispone e che di contro non ha mai riconosciuto tale possibilità, né ha mai avvisato gli utenti di tale novità normativa e della facoltà di eccepire la prescrizione, subendo per tale ragione una sanzione pecuniaria dell'importo di € 500.000,00 irrogata dall'AGCM.
Ha altresì dedotto che l'emissione di bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce una pratica commerciale contraria ai principi da osservare nella fase di esecuzione del contratto, perché presuppone un ritardo che non può essere in alcun modo attribuito al consumatore, ma solo all'operatore, che non può venire meno al proprio dovere di correttezza facendo ricadere sull'utente la gravosità di un onere derivante da un proprio errore.
Ha evidenziato che si tratta di un meccanismo posto a tutela del consumatore volto a garantire una corretta imputazione dei consumi energetici al cliente finale nell'ottica di realizzare i principi di trasparenza e chiarezza nel sistema di fatturazione degli addebiti del servizio idrico (a partire da gennaio 2020).
Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello.
3 4. Ciò posto l'appello è fondato.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15102 del 29/05/2024 pronunciata in un giudizio in cui è parte lo stesso , nel ricercare la disciplina Parte_1
transitoria sulla cui base individuare i casi in cui continua ad applicarsi la prescrizione quinquennale e quelli da sottoporre al nuovo regime di prescrizione biennale, ha in premessa affermato che “l'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che «nei contratti di fornitura di energia elettrica
e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore.
Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto
4 dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio».
Il comma 10 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, prevede poi una precisa norma transitoria – che, come si vedrà, non è risolutiva di per sé per l'esito della controversia - per la quale: «Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
Nella su citata ordinanza si legge anche che:
- il nuovo termine biennale di prescrizione (ridotto da cinque a due anni) si deve
applicare, anche con riferimento a consumi relativi agli anni precedenti
(precedenti al 1° gennaio 2020), quando la scadenza di pagamento indicata nelle fatture sia successiva al 1° gennaio 2020;
- con specifico riguardo alla decorrenza del termine prescrizionale ridotto, per i consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020, ma con emissione di fatture recanti scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2020, deve essere tenuto presente che nei contratti di somministrazione di acqua, il prezzo, “che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella
previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale; ed inoltre che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure «la data di emissione della fattura in cui il credito relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento”;
- sotto il profilo degli ostacoli che il titolare del diritto di credito potrebbe incontrare al suo esercizio, “condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la
possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla
5 legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito”;
- ma che “tali principi – e quindi il riferimento alla «scadenza del periodo di consumo» quale dies a quo per il computo della prescrizione - risultano pienamente condivisibili nell'ambito di un rapporto di somministrazione, in cui non vi siano mutamenti legislativi in corso d'opera in ordine alla riduzione del termine di prescrizione”, mentre “tutto cambia, ove intervenga una novella che riduca drasticamente il periodo di prescrizione, portandolo da cinque a due anni, con
l'evidente intento di restringere i tempi di incertezza nel rapporto tra ente acquedottistico e utente.
Se si optasse per il mantenimento dell'indirizzo tradizionale è chiaro che l'ente gestore subirebbe, senza alcuna possibilità di reazione, l'intervenuta riduzione della prescrizione”.
Pertanto, a “conclusione di tale ragionamento, deve dunque ritenersi che il termine biennale di prescrizione (ridotto ex lege) non può decorrere (e quindi il dies a quo della prescrizione non si può computare) a partire dalla scadenza dei periodi di consumo, e quindi dagli anni 2016 e 2017, con fatture emesse dopo il 1° gennaio
2020, ma a partire dalla data di scadenza di pagamento delle fatture successive al
1° gennaio 2020”; va però precisato che “nel caso in cui il termine biennale di prescrizione inizi a decorrere dalla data di scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura, il Gestore del servizio potrebbe – in taluni casi, in cui sono più
remote le prestazioni - beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei cinque anni di cui alla vecchia normativa”; “pertanto, il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1 ° gennaio 2020”.
In particolare, con riferimento ai consumi idrici avvenuti nell'anno 2016 (per i Parte quali in quella fattispecie l ha emesso una fattura con scadenza di pagamento al 17/3/2020), la stessa ordinanza, seppur con riferimento a quella fattispecie ma con espressione estensibile ai casi identici (come il presente, nel quale la fattura per
6 cui è causa reca la data di scadenza del 15/3/2020), afferma l'applicabilità del regime prescrizionale ridotto (pag. 7 della citata ordinanza n. 15102/2024).
Il principio di diritto ivi enunciato è il seguente: «In tema di prescrizione breve,
l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020), laddove prevede che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio
2020”, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al
1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non
rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.».
Nel caso di specie, la fattura – del cui importo l'attrice aveva chiesto accertarsi e dichiararsi la non debenza – si riferisce a consumi idrici dell'anno 2016, reca scadenza di pagamento successiva all'1.1.2020 ed è pervenuta all'utente a settembre dell'anno 2020, come dalla stessa riconosciuto nelle proprie difese. A tale riconoscimento - al pari della nota racc. a/r Prot. 5495 del 04/10/2021, prodotta da parte appellante in allegato all'atto di citazione in appello - può attribuirsi anche effetto interruttivo del corso della prescrizione, con la conseguenza che esso, ove fosse stata applicabile la prescrizione quinquennale operativa per i casi non rientranti nella nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio, avrebbe comunque avuto nuovo decorso a partire (in mancanza di più precise indicazioni delle parti) dal mese di ottobre 2020.
Pertanto, la domanda proposta da accolta dal Giudice di Controparte_1
Pace di Castelvetrano, deve essere dichiarata infondata e la sentenza impugnata annullata dovendosi applicare la prescrizione breve biennale ma con decorrenza dalla data di scadenza indicata nella fattura per come stabilito dalla Suprema Corte
nella sentenza citata, atteso che il diverso e più lungo termine quinquennale, pur
7 non operante nella specie, sarebbe stato interrotto dall'invio e dalla ricezione della fattura da parte dell'appellata nel settembre 2020.
5. Deve trovare poi accoglimento il secondo motivo di gravame proposto da Pt_1
[.
LCA, con cui l'Ente ha censurato la decisone di primo grado che non ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale con cui esso appellante aveva richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento degli importi di €
4.045,82, portato dalla fattura n. 17137560 del 23.03.2020, relativa a consumi dell'anno 2017, e la fattura n. 18140943 del 23.03.2020 di ulteriori € 2.965,68, relativa a consumi idrici dell'anno 2018.
Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado, prodotti da parte appellante in allegato all'atto di impugnazione, emerge in effetti che la domanda riconvenzionale
è stata proposta e ad essa l'attrice ha replicato con propria memoria ex art. 320
c.p.c., chiedendone il rigetto e rilevando che le due fatture erano state consegnate per posta ordinaria solo pochi giorni dopo la notifica della citazione, in tal modo rimanendo preclusa al cittadino la possibilità di valutare la fondatezza della richiesta di pagamento e non potendo pertanto essere condannata al pagamento;
ha in ogni caso eccepito il superamento del limite di valore posto alla competenza del giudice adito.
La sentenza, che quel grado ha definito, non ha statuito alcunché sulla domanda riconvenzionale, né sull'eccezione di incompetenza per valore.
È vero anche che, seppur con riferimento limitato ai soli consumi dell'anno 2016, la ne aveva contestato la misura, ritenendoli eccessivi ed articolando CP_1
richieste istruttorie finalizzate all'accertamento degli effettivi consumi, dei quali aveva dedotto esser certamente inferiori.
Posto peraltro che detta contestazione attinente al quantum, vista la natura di accertamento negativo del credito della domanda proposta in primo grado dall'appellata, ha la sostanza dell'eccezione e che comunque essa non sarebbe estensibile agli importi richiesti dall'Ente in via riconvenzionale per i consumi relativi ad anni differenti da quello (2016) cui si riferiva l'attrice, va osservato che
8 essa non è stata riproposta nel presente grado di appello, al pari dell'eccezione di incompetenza per valore.
Ciò integra, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'abbandono delle eccezioni stesse.
Ne consegue l'accoglimento della domanda proposta in primo grado in via Parte riconvenzionale da in LCA, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento degli import richiesti.
6. Vista l'incerta interpretazione della normativa applicabile in punto di durata della prescrizione, risolta solo da Cass. 15102/2024, intervenuta dopo l'inizio del processo, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da L.C.A. avverso la sentenza n. 87/2022 del Giudice di Pace di Pt_1
Castelvetrano, depositata in Cancelleria il 15 luglio 2022, così provvede:
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da e dichiara Controparte_1
sussistente il credito di euro 4.025,59 oggetto della fattura 16081292 del
16.12.2019; Parte
- accoglie la domanda riconvenzionale di in L.C.A avanzata in primo grado e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante degli importi di euro 4.045,82 per la Fattura n. 17137560 del
23.03.2020 ed euro 2.965,68 per la Fattura n. 18140943 del 23.03.2020;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Marsala il 7 aprile 2025
Il giudice
Francescamaria Piruzza
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