TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2025 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Ciabatti, presso il C.F._2
cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: Voglia omologare la separazione legale dei coniugi SI.ra Parte_1
e SI. alle condizioni che di seguito si precisano: 1) Dichiarare la separazione Parte_2
pagina 1 di 4 personale dei coniugi SI.ra e SI. autorizzando gli stessi a Parte_1 Parte_2 vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Riconoscere l'obbligo del SI. Pt_2
per le ragioni di cui al ricorso, a trasferire a favore della SI.ra , che
[...] Parte_1
si obbliga ad accettare, la propria quota della nuda comproprietà pari a 1/2 dei seguenti beni:
a) unità immobiliare ad uso civile abitazione, porzione di fabbricato di maggiore consistenza;
detta unità immobiliare è composta al Piano Terra da passaggio, ingresso e scala esclusiva;
da quattro vani, oltre cucinotto, servizi ed accessori e tre terrazzi al Piano Primo;
da due vani oltre servizi, accessori e due terrazzi al Piano Secondo;
il tutto collegato tramite scala interna.
b) vano ad uso autorimessa, della superficie catastale di mq. 38, posto al Piano Seminterrato.
a) al Catasto Fabbricati del Comune di Prato l'abitazione in oggetto è individuata e censita sul Foglio di Mappa 23 dalla Particella 3110 sub.8 (Categoria A/2; Classe 5; Consistenza vani 8,5; Rendita Euro 1141,37); b) al Catasto Fabbricati del Comune di Prato l'autorimessa in oggetto è individuata e censita sul Foglio di Mappa 23 dalla Particella 3110 sub.14
(Categoria C/6; Classe 5; Consistenza mq.38; Rendita Euro 247,28). Beni Comuni Non
Censibili: Foglio 23 Particella 3110 sub.24 (vano macchine ascensore al Piano Seminterrato)
a comune dei sub.6-7-9-10; Foglio 23 Particella 3110 sub. 25 (rampa e il passaggio al Piano
Seminterrato) a comune dei sub.6-7-9-10-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-27; Foglio 23
Particella 3110 sub.26 (ingresso al Piano Terreno e il vano scale al Piano Primo, Secondo e
Seminterrato) a comune dei sub.6-7- 9-10-24; Foglio 23 Particella 3110 sub.27 (vano autoclave al Piano Seminterrato) a comune dei sub.5-6-7-9-10. Inoltre Foglio 23 Particella
3109 (passaggio pedonale e carrabile al Piano Terreno) a comune dei sub. da 1 a 14; detto passaggio, strada privata interna, hanno diritto di passo e transito tutti i condomini dei fabbricati per l'accesso alle rispettive proprietà. 3) Riconoscimento da parte di entrambe i coniugi ricorrenti, fatto salvo quanto espresso nel ricorso per separazione e l'obbligo all'adempimento degli obblighi ivi previsti, della reciproca autosufficienza economica.
Il Pubblico Ministero: visto del 05.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato, il 25.06.1983, con rito pagina 2 di 4 concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 14.05.2025 autorizzate dal Presidente del
Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Presidente del Collegio, avendo le parti in particolare richiesto l'assegnazione di immobili non costituenti la casa coniugale ed in mancanza di prole minore, ed avendo altresì domandato al Tribunale di valutare, ai fini della definizione dei reciproci rapporti, le pattuizioni raggiunte anche riguardo l'impegno di trasferimenti immobiliari e mobiliari, ha rilevato che tali condizioni non sono omologabili ed ha invitato le parti a riformulare le conclusioni.
I coniugi, all'udienza del 28.05.2025, hanno modificato le condizioni della separazione precisando le conclusioni di cui alle note integrative depositate in data 27.05.2025 riportate in epigrafe e confermato di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Non essendo state proposte domande accessorie, null'altro vi è da provvedere, così come sulle spese, che restano a carico delle parti richiedenti.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi ed Parte_1 Pt_2
sposati a Prato il 25.06.1983 con atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 205, parte 2, Serie A, anno 1983, ed autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra riportate ai nn. 2 e
3;
pagina 3 di 4 3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.05.2025 su relazione del Presidente, dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2025 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Ciabatti, presso il C.F._2
cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: Voglia omologare la separazione legale dei coniugi SI.ra Parte_1
e SI. alle condizioni che di seguito si precisano: 1) Dichiarare la separazione Parte_2
pagina 1 di 4 personale dei coniugi SI.ra e SI. autorizzando gli stessi a Parte_1 Parte_2 vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Riconoscere l'obbligo del SI. Pt_2
per le ragioni di cui al ricorso, a trasferire a favore della SI.ra , che
[...] Parte_1
si obbliga ad accettare, la propria quota della nuda comproprietà pari a 1/2 dei seguenti beni:
a) unità immobiliare ad uso civile abitazione, porzione di fabbricato di maggiore consistenza;
detta unità immobiliare è composta al Piano Terra da passaggio, ingresso e scala esclusiva;
da quattro vani, oltre cucinotto, servizi ed accessori e tre terrazzi al Piano Primo;
da due vani oltre servizi, accessori e due terrazzi al Piano Secondo;
il tutto collegato tramite scala interna.
b) vano ad uso autorimessa, della superficie catastale di mq. 38, posto al Piano Seminterrato.
a) al Catasto Fabbricati del Comune di Prato l'abitazione in oggetto è individuata e censita sul Foglio di Mappa 23 dalla Particella 3110 sub.8 (Categoria A/2; Classe 5; Consistenza vani 8,5; Rendita Euro 1141,37); b) al Catasto Fabbricati del Comune di Prato l'autorimessa in oggetto è individuata e censita sul Foglio di Mappa 23 dalla Particella 3110 sub.14
(Categoria C/6; Classe 5; Consistenza mq.38; Rendita Euro 247,28). Beni Comuni Non
Censibili: Foglio 23 Particella 3110 sub.24 (vano macchine ascensore al Piano Seminterrato)
a comune dei sub.6-7-9-10; Foglio 23 Particella 3110 sub. 25 (rampa e il passaggio al Piano
Seminterrato) a comune dei sub.6-7-9-10-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-27; Foglio 23
Particella 3110 sub.26 (ingresso al Piano Terreno e il vano scale al Piano Primo, Secondo e
Seminterrato) a comune dei sub.6-7- 9-10-24; Foglio 23 Particella 3110 sub.27 (vano autoclave al Piano Seminterrato) a comune dei sub.5-6-7-9-10. Inoltre Foglio 23 Particella
3109 (passaggio pedonale e carrabile al Piano Terreno) a comune dei sub. da 1 a 14; detto passaggio, strada privata interna, hanno diritto di passo e transito tutti i condomini dei fabbricati per l'accesso alle rispettive proprietà. 3) Riconoscimento da parte di entrambe i coniugi ricorrenti, fatto salvo quanto espresso nel ricorso per separazione e l'obbligo all'adempimento degli obblighi ivi previsti, della reciproca autosufficienza economica.
Il Pubblico Ministero: visto del 05.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato, il 25.06.1983, con rito pagina 2 di 4 concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 14.05.2025 autorizzate dal Presidente del
Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Presidente del Collegio, avendo le parti in particolare richiesto l'assegnazione di immobili non costituenti la casa coniugale ed in mancanza di prole minore, ed avendo altresì domandato al Tribunale di valutare, ai fini della definizione dei reciproci rapporti, le pattuizioni raggiunte anche riguardo l'impegno di trasferimenti immobiliari e mobiliari, ha rilevato che tali condizioni non sono omologabili ed ha invitato le parti a riformulare le conclusioni.
I coniugi, all'udienza del 28.05.2025, hanno modificato le condizioni della separazione precisando le conclusioni di cui alle note integrative depositate in data 27.05.2025 riportate in epigrafe e confermato di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Non essendo state proposte domande accessorie, null'altro vi è da provvedere, così come sulle spese, che restano a carico delle parti richiedenti.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi ed Parte_1 Pt_2
sposati a Prato il 25.06.1983 con atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 205, parte 2, Serie A, anno 1983, ed autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra riportate ai nn. 2 e
3;
pagina 3 di 4 3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.05.2025 su relazione del Presidente, dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4