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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
DA, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti l'11
Novembre 2025 e il 18 Dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 19 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 563 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa
DA
la signora , nata il [...] ad [...] e ivi residente, nel Viale Parte_1
DO CI n. 31, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Canicattì (AG), nel Corso Umberto I n. 100, presso lo studio dell'Avv.
GI IA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso con istanza urgente di sospensione depositato il 17/02/2025,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'ufficio legale della propria sede provinciale sito ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Oggetto: Opposizione avverso invito alla regolarizzazione contributiva.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 17 Febbraio 2025, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 18 Marzo 2025, la signora
[...]
[..
[...] proponeva impugnazione avverso l'invito a regolarizzare del 28 Gennaio 2025, Parte_2
notificatole a mezzo pec trasmessa nel medesimo giorno. Esponendo che, con quest'ultimo l le aveva comunicato l'irregolarità contributiva relativa agli anni 2014, 2015, 2023 e CP_2
2024 per l'importo complessivo di € 34.716,69. All'uopo la ricorrente formulava una serie di motivi per prendere posizione avverso il citato invito, in forza dei quali chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, preliminarmente, di sospenderne l'efficacia esecutiva. Nel merito, di dichiarare la nullità, ovvero l'inesistenza della pretesa contributiva vantata dal prefato Istituto. Per l'effetto, di revocare, e/o di dichiarare nulli, o annullare gli avvisi di addebito presupposti dal suddetto invito, o di disporne la definitiva archiviazione.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando l'11 Novembre 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava le deduzioni della istante, domandando all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di interesse ad agire istante con riguardo al provvedimento in questione. Nel merito, di rigettare il cennato ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti l'11 Novembre 2025
e il 18 Dicembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato è necessario rilevare alcuni aspetti. Invero, in linea generale, per agire in giudizio non solo si deve essere effettivamente titolari di un interesse sostanziale;
ma, inoltre, tale interesse deve anche avere subito una lesione da parte dell'atto impugnato concreta ed attuale, che deve sussistere tanto al momento della proposizione del ricorso, che in quello della decisione. La lesione in dibattito, quindi, deve colpire direttamente l'interesse sostanziale a protezione del quale si agisce, e non in maniera mediata dalla lesione di un altro interesse.
Ciò posto, nel caso di specie si palesa suscettibile di accoglimento l'eccezione di carenza di interesse ad agire della signora , sollevata dall' nella rispettiva Parte_1 CP_2 memoria di costituzione e risposta, non avendo l'invio alla regolarizzazione contributiva del 28
Gennaio 2025, oggetto del contendere, leso alcuna posizione giuridicamente tutelabile facente capo alla stessa.
2 A ben guardare, quest'ultimo non è un atto impugnabile, poiché non ha alcuna efficacia di titolo esecutivo, potendo essere assimilato per analogia all'estratto di ruolo contenente
“indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo” (ex art. 4, I comma, del D.M. del 30 Gennaio 2015), ossia gli elementi del ruolo afferenti alle cartelle di pagamento o agli avvisi di addebito. In particolare, così come specificato nella richiamata normativa, tale invito non può essere considerato un atto prodromico all'esecuzione, dato che si inserisce nella sequenza procedimentale funzionale al rilascio del DURC. Dunque, esso ha come suo unico scopo quello di invitare il soggetto interessato al pagamento delle irregolarità, onde evitare il rilascio di un DURC non regolare, in conseguenza della risultanza negativa della verifica della regolarità contributiva.
Nell'ipotesi che ci occupa, la domanda formulata dalla ricorrente non risulta sorretta da altro adeguato interesse come qualificato e tipizzato dall'art 12, comma 4-bis, del DPR n.
602/1973. In effetti, la istante non ha allegato, né, tanto meno, dimostrato in giudizio che
“dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (…) oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (…)
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Ebbene, in assenza di prova della sussistenza di un atto impugnato in quanto lesivo di un proprio interesse sostanziale, concreto e attuale, la signora non risulta portatrice di Parte_1 nessun interesse giuridicamente rilevante diretto a ottenere un provvedimento giudiziale di tutela, quale condizione necessaria e fondamentale per promuovere l'azione giudiziale.
Pertanto, la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente determina il rigetto della domanda che ha spiegato instaurando la controversia in esame, nonché preclude la disamina delle varie questioni che sono state prospettate nel menzionato ricorso. Di conseguenza, quest'ultimo va dichiarato inammissibile.
3.- Infine, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare interamente e integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, inammissibile il ricorso introduttivo del procedimento de quo;
3 - infine, compensa interamente e integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 19 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara DA
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