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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 356 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Roberta Ruta, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata all'atto di appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 28/10/2024
appellante
contro
, elettivamente domiciliata in Selargius, presso lo studio dell'avv. Simone Controparte_1
Fiorito, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, voglia:
per le motivazioni meglio espresse nella parte espositiva, riformare la sentenza n. 2078/2024
pubblicata dal Tribunale Ordinario di Cagliari il 26 settembre 2024, nella parte in cui pronuncia l'addebito della separazione a carico del sig. e lo condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite alla signora CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nell'interesse dell'appellata: l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia: 1)
Rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.10.2014 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari, Parte_1
, premesso di essersi coniugato con in data 04.09.2003 e che dalla loro
[...] Controparte_1
unione, in data 21.10.2010, era nato dedusse che il loro rapporto era entrato in crisi a Per_1
seguito della nascita del figlio, per avere costruito, la moglie, un rapporto esclusivo con il bambino,
e di essersi allontanato dal domicilio coniugale a seguito dell'ennesima discussione. Affermò,
altresì, che la si era trasferita insieme al figlio presso l'abitazione dei genitori e che, da quel CP_1
momento, aveva potuto incontrare il bambino solo in presenza della madre e per poche ore alla settimana.
Chiese, pertanto, venisse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, con l'assegnazione della casa coniugale alla e la determinazione di un contributo mensile a proprio carico, per il CP_1
mantenimento del figlio, in misura pari ad euro 300,00, nonché la regolamentazione del diritto di visita.
Con separato ricorso del 10.11.2014, chiese venisse pronunciata la separazione dei Controparte_1
coniugi con addebito al per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e che Pt_1
venissero, altresì, disposti l'assegnazione dell'abitazione coniugale a sé, per continuare ad abitarvi con il figlio l'affidamento del minore in via esclusiva, con la previsione di modalità di Per_1
visita per il padre sotto la supervisione dei servizi sociali, la contribuzione a titolo di mantenimento economico di sé e del minore mediante il versamento di almeno 700,00 euro mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del minore nella misura del 60%.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2015, la si costituì nel CP_1
giudizio instaurato dal con parziale modifica delle conclusioni rassegnate nel ricorso del Pt_1
10.11.2014, reiterando le domande di separazione dei coniugi con addebito al e di Pt_1 affidamento del minore a sé in via esclusiva, di regolamentazione delle visite tra padre e figlio e domandando, in variazione, l'assegnazione della casa coniugale al , nonché la contribuzione, Pt_1
da parte di quest'ultimo, a titolo di mantenimento economico per sé e del minore, nella misura di almeno 900,00 euro mensili, in considerazione della necessità della stessa di reperire un idoneo alloggio in cui abitare con il figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultimo nella misura del 50%.
Espose che il rapporto coniugale, rivelatosi complicato sin dall'inizio a causa del carattere e delle modalità comportamentali del marito, era entrato in crisi nel corso della gravidanza, verso cui il aveva, fin da subito, mostrato insofferenza, poi manifestata anche nei confronti del figlio, Pt_1
mediante scatti d'ira, atteggiamenti denigratori e aggressivi, tali da ingenerare in quest'ultimo, negli anni, un rifiuto della figura paterna. Affermò che il aveva tenuto gli stessi comportamenti Pt_1
anche verso di lei.
Dichiarò, altresì, che il ricorrente aveva iniziato a condurre una vita sregolata, tornando a casa a tarda notte in stato di ebbrezza e che, per tali motivi, era stata costretta ad allontanarsi dal domicilio coniugale, unitamente al minore, pur sempre assicurando e favorendo gli incontri tra il padre e il bambino.
A seguito della riunione dei due procedimenti, il Presidente f.f., sentiti i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, stabilì, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento condiviso del figlio con esercizio separato della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
regolamentò il diritto di visita del padre e pose in capo a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere la somma di euro 300,00 per il mantenimento del minore.
In considerazione delle criticità emerse nella gestione del figlio e del rifiuto di quest'ultimo ad incontrare il padre, il giudice dispose consulenza tecnica al fine di accertare le condizioni del nucleo familiare e individuare quale genitore fosse maggiormente in grado di assicurare l'accesso all'altro,
sulla base della preferenza eventualmente espressa dal minore.
Con successivo provvedimento del 23.05.2016, il giudice conferì incarico al servizio di neuropsichiatria infantile di via Romagna per la presa in carico del minore e, successivamente, ai servizi sociali di Selargius per la definizione di un progetto di sostegno alla capacità genitoriale. Istruita la causa con produzioni documentali, consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale, con sentenza n. 2078/2024, il Tribunale di Cagliari pronunciò la separazione personale dei coniugi,
accolse la domanda formulata dalla in ordine all'addebito della separazione al marito, CP_1
nonché le domande relative al figlio minore proposte da quest'ultima, ponendo a carico del ricorrente, risultato soccombente, le spese di lite.
Con riguardo alla pronuncia di addebito, il Tribunale, premesso che le previsioni sull'onere della prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza trovano una deroga in caso di atti di violenza perpetrati da un coniuge ai danni dell'altro, rilevò che dall'istruttoria era emerso che il ricorrente, durante la convivenza, aveva reiteratamente violato l'obbligo di rispetto per la persona del coniuge.
Il primo collegio ritenne, infatti, che quanto dichiarato dalla convenuta circa le condotte aggressive del marito aveva trovato conferma sia nelle testimonianze assunte – in particolare, nelle dichiarazioni rese dai testi e , genitori della Testimone_1 Testimone_2
resistente, i quali avevano assistito personalmente ai fatti descritti – sia nella documentazione relativa al procedimento penale conclusosi con sentenza n. 3374/2022, con la quale il Tribunale di
Cagliari aveva condannato il per il reato di maltrattamenti, consistiti nell'aver commesso Pt_1
con abitualità, nel corso della convivenza familiare, atti di lesivi dell'integrità fisica e morale della moglie e del figlio.
In particolare, il Tribunale richiamò la motivazione della sentenza penale, nella quale sono descritte le condotte imputate al , consistite sia nello scuotere violentemente la moglie in occasione di Pt_1
molteplici aggressioni verbali, ma anche nel far assistere il figlio minore a liti e discussioni accese con la coniuge e nel pretendere che questi adeguasse il suo comportamento alla realizzazione dei propri desideri, maltrattandolo altresì verbalmente al fine di ridurre e ledere la sua autostima.
Il Tribunale, rilevata l'efficacia di giudicato della sentenza penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p., e comunque attribuita espressamente alla stessa valore di elemento di valutazione, ritenne che le condotte lesive tenute dal ricorrente, nei termini ivi descritti, integrassero una violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio tanto grave da giustificare la pronuncia di addebito a carico del . Pt_1
Con riferimento alla posizione del figlio il giudice, alla luce della relazione dei servizi Per_1
sociali, della consulenza tecnica d'ufficio e dell'andamento dei rapporti familiari in corso di lite,
dispose l'affidamento esclusivo alla madre, considerando tale regime maggiormente rispondente agli interessi del minore, all'epoca quattordicenne. Dagli accertamenti espletati, infatti, erano emersi elementi di criticità in relazione sia al rapporto tra i genitori, sia a quello tra padre e figlio,
quest'ultimo caratterizzato dal mancato riconoscimento della figura paterna e dal conseguente rifiuto di frequentarla. Per tale ragione, il Tribunale ritenne insussistenti i presupposti per procedere alla regolamentazione degli incontri tra il padre e il figlio, rimettendo qualsiasi decisione in merito alla volontà di quest'ultimo.
Infine, quanto alla definizione degli aspetti economici connessi alla separazione, il primo giudice nulla dispose in relazione alla casa coniugale, ritenendo rinunciata la domanda formulata dalla resistente in sede di costituzione in giudizio e non riproposta con la comparsa conclusionale;
in considerazione della capacità economica e reddituale delle parti e delle esigenze di vita del minore collocato presso la madre, pose a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del Pt_1
figlio mediante il versamento della somma di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso tale decisione ha proposto appello, cui ha resistito Parte_1 Controparte_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di gravame l'appellante, premessa l'erroneità della ricostruzione dei rapporti familiari fornita dal figlio poiché elaborata sulla base di ricordi relativi a fatti accaduti Per_1
quando questi aveva un'età inferiore a quattro anni e, inoltre, frutto di una inesorabile alienazione parentale, ha censurato la sentenza relativamente alla pronuncia di addebito della separazione a proprio carico, in quanto fondata esclusivamente sul contenuto della sentenza penale e sulle dichiarazioni rese dai genitori e dalla zia della resistente;
tutti elementi, secondo la propria tesi, cui il giudice aveva erroneamente attribuito valore di prova incontrastata delle condotte denunciate dalla moglie, ritenendo, conseguentemente, di non dover procedere alla comparazione delle ulteriori prove fornite dalle parti.
In particolare, con riferimento alla sentenza penale, l'appellante ha eccepito l'erronea applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 651 c.p.p., sostenendo che le previsioni inerenti alla incontestabilità dei fatti accertati in sede penale sono riferibili ed applicabili esclusivamente al giudizio di risarcimento del danno e non anche ai procedimenti di separazione. Sul punto, ha dedotto
che, nonostante il giudice avesse espressamente qualificato la sentenza e gli altri atti del processo penale come meri elementi di valutazione, li aveva, di fatto, trattati alla stregua di prova incontrastata delle condotte denunciate dalla moglie. Ha sollevato la medesima censura con riferimento all'attribuzione, da parte del Tribunale, di piena efficacia probatoria alle dichiarazioni rese dai genitori e dalla zia della resistente.
Sulla base di tale erronea valutazione, il giudice aveva omesso ogni valutazione delle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, terzi all'ambiente familiare e privi di interesse rispetto all'esito del giudizio, ossia quelle del vicino di casa e zio della del pediatra del figlio e del collega di CP_1
lavoro di entrambi, dalle quali non era emerso alcun riferimento a comportamenti impropri tenuti dallo stesso nei confronti della moglie e del figlio. Con riferimento a tali testi, ha sostenuto che, se costoro fossero stati sentiti nell'ambito del giudizio penale, non ci sarebbe stata alcuna condanna ingiusta, fondata sulle sole dichiarazioni dei familiari della resistente.
L'appellante ha, infine, lamentato l'omessa valutazione della documentazione relativa al procedimento r.g. 9513/2014, instaurato dalla per l'ottenimento dei provvedimenti di cui CP_1
agli – ormai abrogati – artt. 342 c.c. e ss., conclusosi con il rigetto dell'istanza, sulla scorta dell'accertata carenza di prove circa i maltrattamenti e le vessazioni oggetto di denuncia. Al
riguardo ha precisato che detto provvedimento, al pari della richiamata sentenza penale, ha efficacia di giudicato tra le parti e che, come tale, avrebbe dovuto costituire elemento di valutazione ai fini della decisione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'attribuzione a proprio carico delle spese di lite. In particolare, ha dedotto che la condanna alle spese era da ritenersi ingiusta per due ordini di ragioni: in primo luogo, poiché il primo giudice si era pronunciato ultra petita, non avendo la resistente chiesto che le spese, i diritti e gli onorari fossero posti a carico della controparte e, in secondo luogo, poiché fondata esclusivamente su una pronuncia di addebito frutto dell'erroneo convincimento del giudice di non dover provvedere alla comparazione delle prove, stante il giudicato penale di condanna.
I motivi non meritano accoglimento, in quanto infondati.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 11208 del 2024, “la dichiarazione di addebito implica
l'esistenza di comportamenti “oggettivamente” contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella “soggettiva” opinione del coniuge agente siano conformi alla
“propria” personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi”, e richiede che la violazione dei doveri sanciti dall'art. 143 c.c., lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale.
Di regola, il giudice, nella valutazione della condotta asseritamente violativa di un coniuge, deve tenere conto, comparandola, della condotta dell'altro e deve individuare il momento preciso in cui la condotta è stata posta in essere, al fine di valutare se questa sia causa o manifestazione della crisi medesima.
Tuttavia, l'orientamento uniformemente condiviso dalla giurisprudenza, richiamato dalla pronuncia sopra citata, riconosce una specifica eccezione alla regola della comparazione delle prove ogniqualvolta sia accertato un caso di violenza, fisica o morale, perpetrata da uno dei coniugi ai danni dell'altro, in quanto dette condotte “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale […] ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse” e che, pertanto, “il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dover procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative
pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in
razione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”.
Nel caso di specie, deve rilevarsi la corretta applicazione, da parte del Tribunale, dei suesposti principi giurisprudenziali, avendo lo stesso accertato, mediante lo svolgimento di un'istruttoria approfondita, la fondatezza delle denunce della riguardanti le condotte violente e CP_1
maltrattanti del , attuate con abitualità nei confronti della stessa e del figlio e ritenute causa Pt_1
scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale. Altrettanto corretta risulta la statuizione del primo collegio relativa alla idoneità dei predetti accertamenti ad esonerarlo sia dal dovere di comparare le condotte del TZ al comportamento della coniuge, vittima di violenza, sia dalla valutazione dei fatti alla luce del criterio temporale.
La pronuncia di addebito si fonda, infatti, sulla documentazione prodotta e sugli elementi emersi nel corso del giudizio e, in particolare, sulla sentenza penale n. 33747/022 del Tribunale di Cagliari,
con la quale il è stato condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p., con applicazione Pt_1
dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 quinquies c.p., commesso ai danni della moglie e del figlio,
nonché sulle dichiarazioni dei testi escussi e sulle risultanze della consulenza tecnica.
La sentenza penale, unitamente agli atti assunti nel relativo processo, è stata espressamente qualificata dal giudice di prime cure – come riconosciuto anche dall'appellante – come idoneo elemento di valutazione ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti della separazione.
In materia, costituisce un'acquisizione ormai consolidata della giurisprudenza della Corte di
Cassazione l'ammissibilità, nel processo civile, della c.d. prova atipica, costituita da tutti quegli elementi in esso introdotti – tra cui rientrano le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali, anche non aventi forza di giudicato tra le parti in causa, gli scritti di terzi, etc. – che pur non essendo riconducibili a nessuno dei mezzi di prova espressamente previsti dalla legge, né
vincolando il giudice alla decisione finale, restano dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili quali elementi di prova.
In particolare, la stessa Suprema Corte, con la recente sentenza n. 15296 del 2024, ha affermato che la circostanza che il giudice tragga il proprio giudizio dalle risultanze del processo penale, “non
rende illegittimo il giudizio medesimo, giacché il giudice civile, nell'esercizio del potere
discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento
istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche”.
In considerazione di quanto sopra, risultano prive di fondamento le censure svolte dall'appellante in relazione all'asserito erroneo valore probatorio attribuito dal primo giudice alla sentenza penale,
essendo stata, al contrario, correttamente apprezzata come uno degli elementi di prova rilevanti ai fini della individuazione dei presupposti della separazione e dell'addebito, nel contesto degli ulteriori accertamenti svolti in fase istruttoria.
Il Tribunale, invero, quali ulteriori elementi di prova, ha richiamato le dichiarazioni rese dai testi e , genitori della ricorrente, escussi nel corso del giudizio, rispetto alle quali, si CP_1 Tes_3
rammenta, vale il principio sancito dall'art. 116 c.p.c., che riconosce al giudice il potere di procedere alla valutazione della prova testimoniale secondo il suo prudente apprezzamento.
Sul punto si rileva l'infondatezza delle contestazioni svolte dall'appellante in ordine all'erroneo valore probatorio attribuito alle testimonianze dei genitori e della zia della resistente e alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi.
Nel caso in esame, infatti, il primo collegio, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha rilevato che le testimonianze assunte, in particolare quelle rese dai genitori della i quali CP_1
avevano dichiarato di aver assistito personalmente ai fatti descritti, hanno offerto conferma e prova delle condotte aggressive tenute dal;
in materia di prova testimoniale, infatti, non esiste Pt_1
alcun principio che sancisce la necessaria inattendibilità dei testi in caso di sussistenza di vincoli familiari con le parti, essendo, invece, il giudice, chiamato a valutare in concreto l'attendibilità e la credibilità della testimonianza sulla base delle circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche, nonché del confronto con le altre risultanze probatorie.
È, inoltre, indubbio che, nella generalità dei casi, i fatti attinenti alla vita familiare siano noti, in maniera diretta, ai congiunti più prossimi. Tale assunto trova conferma, nel caso di specie, nella relazione redatta dall'assistente sociale del Comune di Selargius e depositata nell'ambito del giudizio di primo grado, laddove, nel raccontare quanto avvenuto durante un incontro con il minore,
ha dichiarato che “il bambino ha risposto singhiozzando: AP è cattivo …. quando siamo soli è
cattivo, quando ci sono le persone fa il bravo”.
Le dichiarazioni del minore risultano essere, a loro volta, conferenti e in linea con quanto è emerso dalle testimonianze rese dagli altri testi escussi nell'ambito del procedimento di separazione, da considerarsi maggiormente distanti dalla coppia rispetto ai genitori della i quali hanno CP_1
dichiarato di non aver mai assistito ad episodi simili a quelli descritti.
Altrettanto non condivisibile appare la censura con cui l'appellante ha asserito che anche la sentenza penale si fondava sulle sole dichiarazioni rese dai genitori della e che non ci CP_1
sarebbe stata alcuna condanna ingiusta se gli stessi testimoni – terzi all'ambiente familiare – fossero stati escussi in sede penale. Invero, la sentenza penale riporta in maniera espressa ed esaustiva le dichiarazioni degli altri testi escussi, terzi rispetto alla famiglia, tra cui quelle di , Persona_2
amica della famiglia , conoscente della famiglia Tes_2 Persona_3 CP_1 Per_4
vicina di casa della coppia, le s.i.t. rese ai Carabinieri di Quartu Sant'Elena, da
[...] Per_5
poi deceduta, in qualità di vicina di casa della coppia, amico del ,
[...] Persona_6 Pt_1
nonché delle professioniste e , entrambe psicologhe e Controparte_2 Persona_7
psicoterapeute, pediatra del figlio insegnante presso Controparte_3 Per_1 Persona_8
la scuola dell'infanzia in cui era stato iscritto , maresciallo in Per_1 Persona_9
servizio presso la stazione dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena, intervenuto su richiesta della assistente sociale del Comune di Selargius. CP_1 Per_10
Tra l'altro l'appellante sostiene che la sentenza penale fosse ingiusta, ma dimentica di esporre che egli aveva proposto impugnazione e che, tuttavia, il giudizio di appello si era concluso con sentenza n. 1340/23 con la quale la Corte d'Appello aveva accolto il concordato concluso tra il Procuratore
Generale e la difesa dell'imputato, relativo alla riduzione della pena, con rinuncia agli altri motivi di gravame, relativi alla affermazione della penale responsabilità del per il reato di Pt_1
maltrattamenti.
Tra gli elementi di valutazione, inoltre, va richiamata la consulenza tecnica svolta dalla dott.ssa
, incaricata, nell'ambito del giudizio di separazione, di valutare le condizioni del Persona_7
minore e i rapporti dello stesso con i genitori;
ebbene, dagli accertamenti svolti sono emersi elementi di criticità relativamente sia al rapporto tra i genitori, caratterizzato da un alto livello di conflittualità, sia tra il figlio e il padre. A quest'ultimo riguardo, la consulente ha rilevato che il padre rappresentava per il figlio una figura cui erano associati un senso di profonda Per_1 insicurezza, impotenza e paura e che il rifiuto manifestato nei confronti della figura paterna era riconducibile, tra le tante cause, alla mancanza di uno spazio relazionale tra i due, tanto che le uniche esperienze raccontate erano connotate negativamente e riferite ai comportamenti subiti dalla madre da parte del padre.
Da ultimo, il predetto quadro probatorio non trova smentita nell'ordinanza del 21.11.2014, con la quale il Tribunale aveva rigettato l'istanza di ordine di protezione proposta dalla la CP_1
pronuncia di addebito, infatti, è fondata su una sentenza penale del 2022, su una compiuta istruttoria ben successiva, e quindi su elementi di valutazione, approfonditi e successivi al provvedimento richiamato dall'appellante.
Quanto al secondo motivo di gravame, relativo all'asserita illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite sul presupposto della mancata proposizione, da parte della di CP_1
alcuna corrispondente domanda, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia “esclude la necessità di un'espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso delle spese di lite,
rappresentando, tale condanna, la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della
decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'articolo 91
c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa” (Cass. n. 30729/2022,
Cass. n. 16386/2018). Deve escludersi, pertanto, la sussistenza del vizio di ultrapetizione eccepito dal ricorrente.
L'ulteriore censura con cui il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'attribuzione delle spese in quanto fondata su una pronuncia di addebito asseritamente erronea, deve ritenersi assorbita da quanto sopra detto in relazione alla fondatezza delle statuizioni del Tribunale sul punto.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado per effetto della soccombenza, che si liquidano secondo lo scaglione di cause di valore indeterminabile, complessità media, e secondo i valori medi.
In considerazione dell'evidente infondatezza e pretestuosità delle censure mosse rispetto alla decisione del primo giudice, imputabile, sotto il profilo soggettivo, ad un atteggiamento quantomeno di colpa grave e integrante un caso di abuso del processo, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, che si stima equo quantificare in euro 2.800,00 (circa un terzo delle spese processuali).
Invero, va rilevata la inconcludenza dei motivi di impugnazione in relazione alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, la insistenza colpevole in tesi già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Deve essere altresì disposto il pagamento, da parte dell'appellante in favore della CP_4
ed in applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro 1.000,00.
[...]
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2078/2024 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della delle spese del presente grado, che CP_1
liquida in € 8.470,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. Condanna il al pagamento, in favore della della somma di € 2.800,00 ai sensi Pt_1 CP_1
dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4. Condanna il al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € Pt_1
1.000,00.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 356 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Roberta Ruta, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata all'atto di appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 28/10/2024
appellante
contro
, elettivamente domiciliata in Selargius, presso lo studio dell'avv. Simone Controparte_1
Fiorito, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, voglia:
per le motivazioni meglio espresse nella parte espositiva, riformare la sentenza n. 2078/2024
pubblicata dal Tribunale Ordinario di Cagliari il 26 settembre 2024, nella parte in cui pronuncia l'addebito della separazione a carico del sig. e lo condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite alla signora CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nell'interesse dell'appellata: l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia: 1)
Rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.10.2014 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari, Parte_1
, premesso di essersi coniugato con in data 04.09.2003 e che dalla loro
[...] Controparte_1
unione, in data 21.10.2010, era nato dedusse che il loro rapporto era entrato in crisi a Per_1
seguito della nascita del figlio, per avere costruito, la moglie, un rapporto esclusivo con il bambino,
e di essersi allontanato dal domicilio coniugale a seguito dell'ennesima discussione. Affermò,
altresì, che la si era trasferita insieme al figlio presso l'abitazione dei genitori e che, da quel CP_1
momento, aveva potuto incontrare il bambino solo in presenza della madre e per poche ore alla settimana.
Chiese, pertanto, venisse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, con l'assegnazione della casa coniugale alla e la determinazione di un contributo mensile a proprio carico, per il CP_1
mantenimento del figlio, in misura pari ad euro 300,00, nonché la regolamentazione del diritto di visita.
Con separato ricorso del 10.11.2014, chiese venisse pronunciata la separazione dei Controparte_1
coniugi con addebito al per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e che Pt_1
venissero, altresì, disposti l'assegnazione dell'abitazione coniugale a sé, per continuare ad abitarvi con il figlio l'affidamento del minore in via esclusiva, con la previsione di modalità di Per_1
visita per il padre sotto la supervisione dei servizi sociali, la contribuzione a titolo di mantenimento economico di sé e del minore mediante il versamento di almeno 700,00 euro mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del minore nella misura del 60%.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2015, la si costituì nel CP_1
giudizio instaurato dal con parziale modifica delle conclusioni rassegnate nel ricorso del Pt_1
10.11.2014, reiterando le domande di separazione dei coniugi con addebito al e di Pt_1 affidamento del minore a sé in via esclusiva, di regolamentazione delle visite tra padre e figlio e domandando, in variazione, l'assegnazione della casa coniugale al , nonché la contribuzione, Pt_1
da parte di quest'ultimo, a titolo di mantenimento economico per sé e del minore, nella misura di almeno 900,00 euro mensili, in considerazione della necessità della stessa di reperire un idoneo alloggio in cui abitare con il figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultimo nella misura del 50%.
Espose che il rapporto coniugale, rivelatosi complicato sin dall'inizio a causa del carattere e delle modalità comportamentali del marito, era entrato in crisi nel corso della gravidanza, verso cui il aveva, fin da subito, mostrato insofferenza, poi manifestata anche nei confronti del figlio, Pt_1
mediante scatti d'ira, atteggiamenti denigratori e aggressivi, tali da ingenerare in quest'ultimo, negli anni, un rifiuto della figura paterna. Affermò che il aveva tenuto gli stessi comportamenti Pt_1
anche verso di lei.
Dichiarò, altresì, che il ricorrente aveva iniziato a condurre una vita sregolata, tornando a casa a tarda notte in stato di ebbrezza e che, per tali motivi, era stata costretta ad allontanarsi dal domicilio coniugale, unitamente al minore, pur sempre assicurando e favorendo gli incontri tra il padre e il bambino.
A seguito della riunione dei due procedimenti, il Presidente f.f., sentiti i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, stabilì, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento condiviso del figlio con esercizio separato della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
regolamentò il diritto di visita del padre e pose in capo a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere la somma di euro 300,00 per il mantenimento del minore.
In considerazione delle criticità emerse nella gestione del figlio e del rifiuto di quest'ultimo ad incontrare il padre, il giudice dispose consulenza tecnica al fine di accertare le condizioni del nucleo familiare e individuare quale genitore fosse maggiormente in grado di assicurare l'accesso all'altro,
sulla base della preferenza eventualmente espressa dal minore.
Con successivo provvedimento del 23.05.2016, il giudice conferì incarico al servizio di neuropsichiatria infantile di via Romagna per la presa in carico del minore e, successivamente, ai servizi sociali di Selargius per la definizione di un progetto di sostegno alla capacità genitoriale. Istruita la causa con produzioni documentali, consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale, con sentenza n. 2078/2024, il Tribunale di Cagliari pronunciò la separazione personale dei coniugi,
accolse la domanda formulata dalla in ordine all'addebito della separazione al marito, CP_1
nonché le domande relative al figlio minore proposte da quest'ultima, ponendo a carico del ricorrente, risultato soccombente, le spese di lite.
Con riguardo alla pronuncia di addebito, il Tribunale, premesso che le previsioni sull'onere della prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza trovano una deroga in caso di atti di violenza perpetrati da un coniuge ai danni dell'altro, rilevò che dall'istruttoria era emerso che il ricorrente, durante la convivenza, aveva reiteratamente violato l'obbligo di rispetto per la persona del coniuge.
Il primo collegio ritenne, infatti, che quanto dichiarato dalla convenuta circa le condotte aggressive del marito aveva trovato conferma sia nelle testimonianze assunte – in particolare, nelle dichiarazioni rese dai testi e , genitori della Testimone_1 Testimone_2
resistente, i quali avevano assistito personalmente ai fatti descritti – sia nella documentazione relativa al procedimento penale conclusosi con sentenza n. 3374/2022, con la quale il Tribunale di
Cagliari aveva condannato il per il reato di maltrattamenti, consistiti nell'aver commesso Pt_1
con abitualità, nel corso della convivenza familiare, atti di lesivi dell'integrità fisica e morale della moglie e del figlio.
In particolare, il Tribunale richiamò la motivazione della sentenza penale, nella quale sono descritte le condotte imputate al , consistite sia nello scuotere violentemente la moglie in occasione di Pt_1
molteplici aggressioni verbali, ma anche nel far assistere il figlio minore a liti e discussioni accese con la coniuge e nel pretendere che questi adeguasse il suo comportamento alla realizzazione dei propri desideri, maltrattandolo altresì verbalmente al fine di ridurre e ledere la sua autostima.
Il Tribunale, rilevata l'efficacia di giudicato della sentenza penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p., e comunque attribuita espressamente alla stessa valore di elemento di valutazione, ritenne che le condotte lesive tenute dal ricorrente, nei termini ivi descritti, integrassero una violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio tanto grave da giustificare la pronuncia di addebito a carico del . Pt_1
Con riferimento alla posizione del figlio il giudice, alla luce della relazione dei servizi Per_1
sociali, della consulenza tecnica d'ufficio e dell'andamento dei rapporti familiari in corso di lite,
dispose l'affidamento esclusivo alla madre, considerando tale regime maggiormente rispondente agli interessi del minore, all'epoca quattordicenne. Dagli accertamenti espletati, infatti, erano emersi elementi di criticità in relazione sia al rapporto tra i genitori, sia a quello tra padre e figlio,
quest'ultimo caratterizzato dal mancato riconoscimento della figura paterna e dal conseguente rifiuto di frequentarla. Per tale ragione, il Tribunale ritenne insussistenti i presupposti per procedere alla regolamentazione degli incontri tra il padre e il figlio, rimettendo qualsiasi decisione in merito alla volontà di quest'ultimo.
Infine, quanto alla definizione degli aspetti economici connessi alla separazione, il primo giudice nulla dispose in relazione alla casa coniugale, ritenendo rinunciata la domanda formulata dalla resistente in sede di costituzione in giudizio e non riproposta con la comparsa conclusionale;
in considerazione della capacità economica e reddituale delle parti e delle esigenze di vita del minore collocato presso la madre, pose a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del Pt_1
figlio mediante il versamento della somma di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso tale decisione ha proposto appello, cui ha resistito Parte_1 Controparte_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di gravame l'appellante, premessa l'erroneità della ricostruzione dei rapporti familiari fornita dal figlio poiché elaborata sulla base di ricordi relativi a fatti accaduti Per_1
quando questi aveva un'età inferiore a quattro anni e, inoltre, frutto di una inesorabile alienazione parentale, ha censurato la sentenza relativamente alla pronuncia di addebito della separazione a proprio carico, in quanto fondata esclusivamente sul contenuto della sentenza penale e sulle dichiarazioni rese dai genitori e dalla zia della resistente;
tutti elementi, secondo la propria tesi, cui il giudice aveva erroneamente attribuito valore di prova incontrastata delle condotte denunciate dalla moglie, ritenendo, conseguentemente, di non dover procedere alla comparazione delle ulteriori prove fornite dalle parti.
In particolare, con riferimento alla sentenza penale, l'appellante ha eccepito l'erronea applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 651 c.p.p., sostenendo che le previsioni inerenti alla incontestabilità dei fatti accertati in sede penale sono riferibili ed applicabili esclusivamente al giudizio di risarcimento del danno e non anche ai procedimenti di separazione. Sul punto, ha dedotto
che, nonostante il giudice avesse espressamente qualificato la sentenza e gli altri atti del processo penale come meri elementi di valutazione, li aveva, di fatto, trattati alla stregua di prova incontrastata delle condotte denunciate dalla moglie. Ha sollevato la medesima censura con riferimento all'attribuzione, da parte del Tribunale, di piena efficacia probatoria alle dichiarazioni rese dai genitori e dalla zia della resistente.
Sulla base di tale erronea valutazione, il giudice aveva omesso ogni valutazione delle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, terzi all'ambiente familiare e privi di interesse rispetto all'esito del giudizio, ossia quelle del vicino di casa e zio della del pediatra del figlio e del collega di CP_1
lavoro di entrambi, dalle quali non era emerso alcun riferimento a comportamenti impropri tenuti dallo stesso nei confronti della moglie e del figlio. Con riferimento a tali testi, ha sostenuto che, se costoro fossero stati sentiti nell'ambito del giudizio penale, non ci sarebbe stata alcuna condanna ingiusta, fondata sulle sole dichiarazioni dei familiari della resistente.
L'appellante ha, infine, lamentato l'omessa valutazione della documentazione relativa al procedimento r.g. 9513/2014, instaurato dalla per l'ottenimento dei provvedimenti di cui CP_1
agli – ormai abrogati – artt. 342 c.c. e ss., conclusosi con il rigetto dell'istanza, sulla scorta dell'accertata carenza di prove circa i maltrattamenti e le vessazioni oggetto di denuncia. Al
riguardo ha precisato che detto provvedimento, al pari della richiamata sentenza penale, ha efficacia di giudicato tra le parti e che, come tale, avrebbe dovuto costituire elemento di valutazione ai fini della decisione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'attribuzione a proprio carico delle spese di lite. In particolare, ha dedotto che la condanna alle spese era da ritenersi ingiusta per due ordini di ragioni: in primo luogo, poiché il primo giudice si era pronunciato ultra petita, non avendo la resistente chiesto che le spese, i diritti e gli onorari fossero posti a carico della controparte e, in secondo luogo, poiché fondata esclusivamente su una pronuncia di addebito frutto dell'erroneo convincimento del giudice di non dover provvedere alla comparazione delle prove, stante il giudicato penale di condanna.
I motivi non meritano accoglimento, in quanto infondati.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 11208 del 2024, “la dichiarazione di addebito implica
l'esistenza di comportamenti “oggettivamente” contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella “soggettiva” opinione del coniuge agente siano conformi alla
“propria” personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi”, e richiede che la violazione dei doveri sanciti dall'art. 143 c.c., lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale.
Di regola, il giudice, nella valutazione della condotta asseritamente violativa di un coniuge, deve tenere conto, comparandola, della condotta dell'altro e deve individuare il momento preciso in cui la condotta è stata posta in essere, al fine di valutare se questa sia causa o manifestazione della crisi medesima.
Tuttavia, l'orientamento uniformemente condiviso dalla giurisprudenza, richiamato dalla pronuncia sopra citata, riconosce una specifica eccezione alla regola della comparazione delle prove ogniqualvolta sia accertato un caso di violenza, fisica o morale, perpetrata da uno dei coniugi ai danni dell'altro, in quanto dette condotte “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale […] ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse” e che, pertanto, “il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dover procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative
pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in
razione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”.
Nel caso di specie, deve rilevarsi la corretta applicazione, da parte del Tribunale, dei suesposti principi giurisprudenziali, avendo lo stesso accertato, mediante lo svolgimento di un'istruttoria approfondita, la fondatezza delle denunce della riguardanti le condotte violente e CP_1
maltrattanti del , attuate con abitualità nei confronti della stessa e del figlio e ritenute causa Pt_1
scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale. Altrettanto corretta risulta la statuizione del primo collegio relativa alla idoneità dei predetti accertamenti ad esonerarlo sia dal dovere di comparare le condotte del TZ al comportamento della coniuge, vittima di violenza, sia dalla valutazione dei fatti alla luce del criterio temporale.
La pronuncia di addebito si fonda, infatti, sulla documentazione prodotta e sugli elementi emersi nel corso del giudizio e, in particolare, sulla sentenza penale n. 33747/022 del Tribunale di Cagliari,
con la quale il è stato condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p., con applicazione Pt_1
dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 quinquies c.p., commesso ai danni della moglie e del figlio,
nonché sulle dichiarazioni dei testi escussi e sulle risultanze della consulenza tecnica.
La sentenza penale, unitamente agli atti assunti nel relativo processo, è stata espressamente qualificata dal giudice di prime cure – come riconosciuto anche dall'appellante – come idoneo elemento di valutazione ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti della separazione.
In materia, costituisce un'acquisizione ormai consolidata della giurisprudenza della Corte di
Cassazione l'ammissibilità, nel processo civile, della c.d. prova atipica, costituita da tutti quegli elementi in esso introdotti – tra cui rientrano le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali, anche non aventi forza di giudicato tra le parti in causa, gli scritti di terzi, etc. – che pur non essendo riconducibili a nessuno dei mezzi di prova espressamente previsti dalla legge, né
vincolando il giudice alla decisione finale, restano dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili quali elementi di prova.
In particolare, la stessa Suprema Corte, con la recente sentenza n. 15296 del 2024, ha affermato che la circostanza che il giudice tragga il proprio giudizio dalle risultanze del processo penale, “non
rende illegittimo il giudizio medesimo, giacché il giudice civile, nell'esercizio del potere
discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento
istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche”.
In considerazione di quanto sopra, risultano prive di fondamento le censure svolte dall'appellante in relazione all'asserito erroneo valore probatorio attribuito dal primo giudice alla sentenza penale,
essendo stata, al contrario, correttamente apprezzata come uno degli elementi di prova rilevanti ai fini della individuazione dei presupposti della separazione e dell'addebito, nel contesto degli ulteriori accertamenti svolti in fase istruttoria.
Il Tribunale, invero, quali ulteriori elementi di prova, ha richiamato le dichiarazioni rese dai testi e , genitori della ricorrente, escussi nel corso del giudizio, rispetto alle quali, si CP_1 Tes_3
rammenta, vale il principio sancito dall'art. 116 c.p.c., che riconosce al giudice il potere di procedere alla valutazione della prova testimoniale secondo il suo prudente apprezzamento.
Sul punto si rileva l'infondatezza delle contestazioni svolte dall'appellante in ordine all'erroneo valore probatorio attribuito alle testimonianze dei genitori e della zia della resistente e alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi.
Nel caso in esame, infatti, il primo collegio, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha rilevato che le testimonianze assunte, in particolare quelle rese dai genitori della i quali CP_1
avevano dichiarato di aver assistito personalmente ai fatti descritti, hanno offerto conferma e prova delle condotte aggressive tenute dal;
in materia di prova testimoniale, infatti, non esiste Pt_1
alcun principio che sancisce la necessaria inattendibilità dei testi in caso di sussistenza di vincoli familiari con le parti, essendo, invece, il giudice, chiamato a valutare in concreto l'attendibilità e la credibilità della testimonianza sulla base delle circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche, nonché del confronto con le altre risultanze probatorie.
È, inoltre, indubbio che, nella generalità dei casi, i fatti attinenti alla vita familiare siano noti, in maniera diretta, ai congiunti più prossimi. Tale assunto trova conferma, nel caso di specie, nella relazione redatta dall'assistente sociale del Comune di Selargius e depositata nell'ambito del giudizio di primo grado, laddove, nel raccontare quanto avvenuto durante un incontro con il minore,
ha dichiarato che “il bambino ha risposto singhiozzando: AP è cattivo …. quando siamo soli è
cattivo, quando ci sono le persone fa il bravo”.
Le dichiarazioni del minore risultano essere, a loro volta, conferenti e in linea con quanto è emerso dalle testimonianze rese dagli altri testi escussi nell'ambito del procedimento di separazione, da considerarsi maggiormente distanti dalla coppia rispetto ai genitori della i quali hanno CP_1
dichiarato di non aver mai assistito ad episodi simili a quelli descritti.
Altrettanto non condivisibile appare la censura con cui l'appellante ha asserito che anche la sentenza penale si fondava sulle sole dichiarazioni rese dai genitori della e che non ci CP_1
sarebbe stata alcuna condanna ingiusta se gli stessi testimoni – terzi all'ambiente familiare – fossero stati escussi in sede penale. Invero, la sentenza penale riporta in maniera espressa ed esaustiva le dichiarazioni degli altri testi escussi, terzi rispetto alla famiglia, tra cui quelle di , Persona_2
amica della famiglia , conoscente della famiglia Tes_2 Persona_3 CP_1 Per_4
vicina di casa della coppia, le s.i.t. rese ai Carabinieri di Quartu Sant'Elena, da
[...] Per_5
poi deceduta, in qualità di vicina di casa della coppia, amico del ,
[...] Persona_6 Pt_1
nonché delle professioniste e , entrambe psicologhe e Controparte_2 Persona_7
psicoterapeute, pediatra del figlio insegnante presso Controparte_3 Per_1 Persona_8
la scuola dell'infanzia in cui era stato iscritto , maresciallo in Per_1 Persona_9
servizio presso la stazione dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena, intervenuto su richiesta della assistente sociale del Comune di Selargius. CP_1 Per_10
Tra l'altro l'appellante sostiene che la sentenza penale fosse ingiusta, ma dimentica di esporre che egli aveva proposto impugnazione e che, tuttavia, il giudizio di appello si era concluso con sentenza n. 1340/23 con la quale la Corte d'Appello aveva accolto il concordato concluso tra il Procuratore
Generale e la difesa dell'imputato, relativo alla riduzione della pena, con rinuncia agli altri motivi di gravame, relativi alla affermazione della penale responsabilità del per il reato di Pt_1
maltrattamenti.
Tra gli elementi di valutazione, inoltre, va richiamata la consulenza tecnica svolta dalla dott.ssa
, incaricata, nell'ambito del giudizio di separazione, di valutare le condizioni del Persona_7
minore e i rapporti dello stesso con i genitori;
ebbene, dagli accertamenti svolti sono emersi elementi di criticità relativamente sia al rapporto tra i genitori, caratterizzato da un alto livello di conflittualità, sia tra il figlio e il padre. A quest'ultimo riguardo, la consulente ha rilevato che il padre rappresentava per il figlio una figura cui erano associati un senso di profonda Per_1 insicurezza, impotenza e paura e che il rifiuto manifestato nei confronti della figura paterna era riconducibile, tra le tante cause, alla mancanza di uno spazio relazionale tra i due, tanto che le uniche esperienze raccontate erano connotate negativamente e riferite ai comportamenti subiti dalla madre da parte del padre.
Da ultimo, il predetto quadro probatorio non trova smentita nell'ordinanza del 21.11.2014, con la quale il Tribunale aveva rigettato l'istanza di ordine di protezione proposta dalla la CP_1
pronuncia di addebito, infatti, è fondata su una sentenza penale del 2022, su una compiuta istruttoria ben successiva, e quindi su elementi di valutazione, approfonditi e successivi al provvedimento richiamato dall'appellante.
Quanto al secondo motivo di gravame, relativo all'asserita illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite sul presupposto della mancata proposizione, da parte della di CP_1
alcuna corrispondente domanda, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia “esclude la necessità di un'espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso delle spese di lite,
rappresentando, tale condanna, la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della
decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'articolo 91
c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa” (Cass. n. 30729/2022,
Cass. n. 16386/2018). Deve escludersi, pertanto, la sussistenza del vizio di ultrapetizione eccepito dal ricorrente.
L'ulteriore censura con cui il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'attribuzione delle spese in quanto fondata su una pronuncia di addebito asseritamente erronea, deve ritenersi assorbita da quanto sopra detto in relazione alla fondatezza delle statuizioni del Tribunale sul punto.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado per effetto della soccombenza, che si liquidano secondo lo scaglione di cause di valore indeterminabile, complessità media, e secondo i valori medi.
In considerazione dell'evidente infondatezza e pretestuosità delle censure mosse rispetto alla decisione del primo giudice, imputabile, sotto il profilo soggettivo, ad un atteggiamento quantomeno di colpa grave e integrante un caso di abuso del processo, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, che si stima equo quantificare in euro 2.800,00 (circa un terzo delle spese processuali).
Invero, va rilevata la inconcludenza dei motivi di impugnazione in relazione alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, la insistenza colpevole in tesi già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Deve essere altresì disposto il pagamento, da parte dell'appellante in favore della CP_4
ed in applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro 1.000,00.
[...]
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2078/2024 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della delle spese del presente grado, che CP_1
liquida in € 8.470,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. Condanna il al pagamento, in favore della della somma di € 2.800,00 ai sensi Pt_1 CP_1
dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4. Condanna il al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € Pt_1
1.000,00.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu