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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9329/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott Cinzia Balletti presidente dott. Chiara Ilaria Bitozzi giudice rel.
dott. Alina Rossato giudice
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa sopradetta promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Grendene Patrick, Parte_1 Parte_2
come da procura in atti
-attori-
contro
, con l'avv. Fabiani Valeria, come da procura in atti Controparte_1
, con l'avv. Tecchio Carlo Giovanni, come da procura in atti Controparte_2
con l'avv. Arcaro Debora, come da procura in atti Controparte_3
-convenuti-
OP
-convenuto contumace-
pagina 1 di 33 Conclusioni
Per gli attori e come da precisazione delle conclusioni Parte_1 Parte_2
depositata in data 1.10.2024:
“NEL MERITO
Quanto alla successione della SI.ra CP_5 Persona_1
1) sia dichiarata la nullità delle disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28.03.2011 ed
euro 30.000,00 del 04.04.2011, con beneficiaria la SI.ra , in quanto Controparte_2
prive del requisito di forma ad substantiam ex art. 782 c.c. e, per l'effetto, sia condannata la SI.ra a restituire il complessivo importo di euro 40.000,00 nell'asse Controparte_2
ereditario della SI.ra , maggiorato degli interessi legali da calcolarsi dalla Controparte_6
data di indebito accredito;
2) in subordine, le disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28.03.2011 ed euro 30.000,00
del 04.04.2011, con beneficiaria la SI.ra , siano considerate ai fini della Controparte_2
collazione in fase di divisione ereditaria con gli altri coeredi;
3) sia in ogni caso devoluta per legge l'eredità della SI.ra ai sensi dell'art. 566 Controparte_6
c.c. nella misura di 1/6 dell'eredità per ognuno dei sei figli;
4) sia deliberata e attuata la divisione ereditaria del patrimonio della SI.ra tra Controparte_6
i suoi sei figli coeredi;
Quanto alla successione del SI. Persona_2
5) sia dichiarato nullo o annullato il testamento pubblico reso il 12.11.2009 dal SI.
[...]
avanti al notaio dott. , notaio in EN CC (VI), Persona_2 Persona_3
pubblicato e registrato al repertorio n. 16278, raccolta n. 9617, agenzia delle entrate ufficio di
Valdagno il 19.07.2017 al n. 6232 serie 1T per carenza di capacità di intende e volere del de cuius
al momento della redazione ex art. 581 c.c.;
6) in subordine, siano dichiarate nulle o annullate le disposizioni testamentarie con cui il de cuius
ha nominato la figlia sua erede universale, estromettendo di fatto gli altri suoi _2
pagina 2 di 33 cinque figli, e con cui si è dichiarato debitore della figlia per complessivi 150.000,00 euro, in
quanto effetto di errore, dolo e/o violenza ex art. 624 c.c.;
7) sia in ogni caso accertata l'invalidità della ricognizione di debito manifestata dal de cuius a favore della SI.ra data l'inesistenza di un rapporto fondamentale che la Controparte_2
giustifichi;
8) sia ricostruito il patrimonio ereditario del SI. e quantificata la quota Persona_2
legittima riservata ai sei figli legittimari ( , , , Pt_1 CP_3 CP_4 Parte_2 _2
e ), siano ridotte le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono i diritti dei CP_1
legittimari al fine di reintegrare la quota legittima e per l'effetto siano condannati rispettivamente
la beneficiaria della disposizione testamentaria ridotta e i beneficiari delle donazioni
proporzionalmente ridotte a restituire i beni che ne sono oggetto ex art. 561 c.c.;
9) sia deliberata e attuata la divisione ereditaria del patrimonio del SI. tra Persona_2
i suoi sei figli coeredi, tenuto conto delle eventuali donazioni ricevute in vita dagli stessi;
10) Sia ordinato alla SI.ra di lasciare libero l'immobile sito in Controparte_2
AR di EN (PD), Via Spessa n. 52 (catastalmente censito al catasto fabbricati foglio 7,
mappale 292 (ex 97 e 195) del Comune medesimo), da lei occupato in via esclusiva in quanto parte
del compendio ereditario da dividere tra i coeredi, restituendo il relativo possesso agli attori;
11) Sia condannata la SI.ra a corrispondere agli attori la somma di euro Controparte_2
4.250,00 ciascuno (pari a 250,00 euro per ogni mese di occupazione dell'immobile) a titolo di
indennità di occupazione dell'immobile dal 05.07.2017, data di richiesta di rilascio del bene
occupato (cfr. all.ti 3 e 4), alla restituzione effettiva, oltre ad interessi;
Quanto alla domanda
riconvenzionale proposta dalla convenuta _2 _2
12) Si rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in Controparte_2
quanto infondata in fatto e in diritto;
13) con vittoria di spese e competenze di causa”
Per la convenuta , come da comparsa conclusionale depositata in data 1.10.2024: Controparte_1
“NEL MERITO
pagina 3 di 33 Quanto alla successione della SI.ra : Controparte_6
- sia dichiarata la nullità delle disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28/03/2011 ed euro
30.000,00 del 04/04/2011, con beneficiari la SI.ra , in quanto prive del Controparte_2
requisito di forma ad substantiam ex art 782 c.c. e, per l'effetto, sia condannata la SI.ra
[...]
a restituire il complessivo importo di euro 40.000,00 nell'asse ereditario della SI.ra _2
; Controparte_6
- in subordine, le disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28/03/2011 ed euro 30.000,00 del
04/04/2011, con beneficiaria la SI.ra , siano considerate ai fini della Controparte_2
collazione in fase di divisione ereditaria con gli altri coeredi;
- sia in ogni caso devoluta per legge l'eredità della SI.ra ai sensi dell'art. 566 c.c. Controparte_6
nella misura di 1/6 dell'eredità per ognuno dei sei figli;
- sia deliberata e attuata la divisione ereditaria del patrimonio della SInora tra i Controparte_6
suoi sei figli coeredi.
Quanto alla successione del SI. : Persona_2
- sia dichiarato nullo o annullato il testamento pubblico reso il 12/11/2009 dal SI. Persona_2
avanti al notaio dott. , Notaio in EN CC (VI), pubblicato e
[...] Persona_3
registrato al repertorio n. 16278, raccolta n. 9617, agenzia delle entrate ufficio di Valdagno il
19/07/2017 al n. 6232 serie 1T per carenza di capacità di intendere e volere del de cuius al momento
della redazione e conseguentemente sia disposta la divisione ereditaria, previa collazione delle
donazioni, secondo il disposto del precedente testamento del 1998, se rinvenuto, o in parti uguali tra i
figli;
- in subordine, siano dichiarate nulle o annullate le disposizioni testamentarie con cui il de cuius ha
nominato la figlia sua erede universale, estromettendo di fatto gli altri suoi cinque _2
figli, e con cui si è dichiarato debitore della figlia per complessivi €150.000,00 in quanto effetto di
errore, dolo e/o violenza ex art. 624 c.c. e conseguentemente sia disposta la divisione della massa
ereditaria, previa collazione delle donazioni, in parti uguali tra i figli;
pagina 4 di 33 - sia in ogni caso accertata l'invalidità della ricognizione di debito manifestata dal de cuius a favore
della SI.ra data l'inesistenza di un rapporto fondamentale che la giustifichi;
Controparte_2
- sia in ogni caso ricostruito il patrimonio ereditario del SI. e quantificata la Persona_2
quota legittima riservata ai sei figli legittimari ( , , , , Pt_1 CP_3 CP_4 Parte_2 [...]
e ), siano ridotte le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono i diritti dei _2 CP_1
legittimari al fine di reintegrare la quota legittima e, per l'effetto, siano condannati rispettivamente la
beneficiaria della disposizione testamentaria ridotta e i beneficiari delle donazioni proporzionalmente
ridotte a restituire i beni che ne sono oggetto ex art. 561 c.c.;
- sia deliberata e attuata la divisione ereditaria del patrimonio del SI. secondo Persona_2
le disposizioni testamentarie indicate nel testamento del 1998, se rinvenuto, o tra i sei figli coeredi in
parti uguali o secondo le quote di legittima, tenuto conto delle eventuali donazioni ricevute in vita
dagli stessi;
- sia ordinato alla SI.ra di lasciare libero l'immobile sito in AR di Controparte_2
EN (PD), via Spessa 52, (catastalmente censito al catasto fabbricati foglio 7, mappale 292 (ex 97 e
195) del Comune medesimo), da lei occupato in via esclusiva in quanto parte del compendio ereditario
da dividere tra i coeredi restituendo il relativo possesso a tutti i fratelli/sorelle;
- sia condannata la SI.ra a corrispondere alla SI.ra la Controparte_2 Controparte_1
somma di euro 4.250,00 (euro 250,00 mensili) o la diversa somma che risulterà dall'istruttoria della causa o ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile dall'agosto 2017, data
di richiesta di rilascio del bene occupato, alla domanda giudiziale oltre ad interessi.
- sia condannata la SI.ra a corrispondere alla SI.ra Controparte_2 Controparte_1
l'indennità di occupazione dell'immobile secondo la quantificazione che risulterà in corso di causa e/o
i relativi frutti dal giorno della domanda giudiziale.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla SI.ra : Controparte_2
- dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza dell'oggetto e/o dei titoli;
- in via subordinata, rigettare la domanda riconvenzionale formulata in quanto non fondata in fatto e
in diritto.
pagina 5 di 33 In ogni caso:
- Con vittoria di spese competenze di causa.”
Per la convenuta , come da comparsa conclusionale di replica depositata in Controparte_2
data 1.10.24:
“Voglia l' Ecc.mo Tribunale di Padova contrariis reiectis :
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni come contenute nella comparsa di costituzione e
risposta datata 26/ 03/2019 e negli atti successivi da ritenersi estese anche per gli altri convenuti e di
seguito riportate:
NEL MERITO: Respingersi integralmente le domande attoree (e dei convenuti) formulate nei confronti
della SInora in quanto infondate in fatto ed in diritto. Accogliersi quelle Controparte_2
formulate nei confronti del SI. e di divisione della relativa donazione. Controparte_3
IN VIA RICONVENAZIONALE: Condannare gli attori (ed i convenuti) – e gli eventuali ulteriori
chiamati accettanti l'eredità de quibus – ciascuno per le rispettive quote -, al pagamento in favore
della convenuta della somma che risulterà in corso e di causa a titolo di retribuzione, contributi ecc.
per l' assistenza prestata ai genitori nel corso degli anni dall' aprile 2009 al giugno 2017, nonché al risarcimento dei danni fisici patiti dalla convenuta conseguenti all' Controparte_2
aggravamento delle ernie lombari e cervicali dovute agli sforzi fisici affrontati nell' assistenza prestata
ai propri genitori.
Con ogni più ampia riserva all'esito delle istanze istruttorie.”
Per il convenuto , come da comparsa conclusionale depositata in data 1.10.24: Controparte_3
“Nel merito. Quanto alla successione della SInora Controparte_6
1) Dichiarare la nullità delle donazioni di euro 10.000,00 del 28.03.11 e di euro 30.000,00 del
04.04.11 in favore della SInora in quanto prive del requisito della forma ad Controparte_2
substatiam come richiesta dall'articolo 782 del codice civile e, per l'effetto, condannare la SInora
a restituire il complessivo importo di euro 40.000,00 alla massa ereditaria, Controparte_2
maggiorato per rivalutazione ed interessi legali.
pagina 6 di 33 2) In subordine, le disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28.03.11 e di euro 30.000,00 del
04.04.11 in favore della SInora , siano considerate ai fini della collazione in Controparte_2
fase di divisione ereditaria con gli altri coeredi.
3) In ogni caso, dichiarare la devoluzione per legge dell'eredità della SInora ai Controparte_6
sensi dell'articolo 566 del codice civile nella misura di 1/6 per ognuno dei sei figli.
4) Procedere alla divisione ereditaria del matrimonio della SInora in favore dei Controparte_6
sei figli. Quanto alla successione del SInor Persona_2
5) Dichiararsi nullo o annullabile il testamento pubblico reso il 12.11.2009 dal SInor
[...]
avanti al notaio dott. pubblicato e registrato al repertorio n. Persona_2 Persona_3
16278, raccolta n. 9617, agenzia delle entrate ufficio di Valdagno il 19.07.2017 al n. 6232 serie 1 T
per carenza di capacita di intendere e di volere del SInor al momento della Persona_2
redazione ex articolo 591 c.c.
6) In subordine, siano dichiarate nulle o annullate le disposizioni testamentarie del SInor
[...]
contenute nel testamento pubblico reso il 12.11.2009 davanti al notaio dott. Persona_2 [...]
con le quali nominava erede universale la figlia e si dichiarava Persona_3 _2
debitore della medesima per euro 150.000,00, in quanto effetto, tali volontà testamentarie, di errore,
dolo e/o violenza ex articolo 624 del codice civile.
7) Sia in ogni caso accertata l'invalidità/ nullità/ inesistenza della ricognizione di debito contenuta nel testamento del SInor in favore della figlia data l'inesistenza di Persona_2 _2
un rapporto fondamentale che lo giustifichi.
8) Sia accertato e dichiarato che l'immobile edificato nel terreno ricevuto in donazione dal SInor
è stato edificato ad esclusive cure e spese del medesimo ed è pertanto di sua esclusiva Controparte_3
proprietà e che il SInor ha compiuto sul terreno ricevuto in donazione, sempre a sue Controparte_3
esclusive cure e spese, le opere necessarie per consentire l'allaccio ai servizi quali gas, luce, acqua e
fognature.
pagina 7 di 33 9) Sia ricostruito il patrimonio ereditario del SInor e quantificata la quota Persona_2
legittima riservata ai sei figli, , , , e , Pt_1 CP_3 CP_4 Parte_2 _2 CP_1
siano ridotte le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono i diritti dei legittimari
10) Si proceda alla divisione ereditaria del patrimonio del defunto SInor tra i Persona_2
sei figli, tenuto conto delle eventuali donazioni ricevute in vita dagli stessi.
11) Sia ordinato alla SInora di liberare l'immobile sito in AR di Controparte_2
EN (PD) catastalmente censito al catasto fabbricati al foglio 7, mappale 292, per complessivi mq.
2173 occupato in via esclusiva a far data dalla morte del padre in quanto parte del compendio
ereditario da dividere trai i coeredi, con restituzione del possesso al convenuto . Controparte_3
12) Condannare la SInora a corrispondere al convenuto la Controparte_2 Controparte_3
sua quota parte dell'indennità di occupazione che sarà quantificata in corso di causa fino a quando
l'immobile non verrò restituito.
Con vittoria di spese e competenze.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con atto di citazione depositato in data 11.12.2018 e regolarmente notificato e Parte_1
citavano in giudizio i fratelli , Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
e esponendo che insieme ai convenuti, essi erano figli di Controparte_3 OP
, deceduto in 6.6.2017, e deceduta in data 9.11.2013; Persona_2 Controparte_6
- gli attori rappresentavano, altresì, che aveva vissuto fino al giorno della Persona_2
sua morte nell'abitazione di sua proprietà insieme alla figlia nei confronti della _2
quale il padre si trovava in stato di soggezione;
- allegavano che l'eredità della madre non era stata oggetto di divisione, sicché una volta deceduto anche il padre, essi avevano chiesto ai fratelli, con missiva del 5.7.2017, di procedere alla divisione di entrambe le masse ereditarie;
pagina 8 di 33 - esponevano che, sempre in data 5.7.2017, essi avevano intimato alla sorella di _2
lasciare libero l'immobile che occupava in via esclusiva, nonché di restituire alla massa quanto da lei illegittimamente prelevato dai conti dei genitori ed incassato negli anni a danno dei coeredi (doc 9);
- rappresentavano di aver appreso solo dopo la morte del padre che quest'ultimo, con testamento pubblico del 12.11.2009, pubblicato in data 7.7.2017, aveva istituito erede universale la figlia si era dichiarato debitore nei suoi confronti per l'importo di euro 150.000,00, _2
dispensandola espressamente dal provare il rapporto fondamentale di detto credito, e aveva istituito la moglie, nel frattempo premorta in data 9.11.13, legataria del diritto di usufrutto sui beni mobili e immobili (doc 7);
- allegavano di aver essi promosso procedura di mediazione obbligatoria n. 59MED2018 a cui avevano aderito tutti i fratelli che si era conclusa in data 24.4.2018 con esito negativo;
_2
- esponevano che, nel mese di aprile 2011, la madre aveva venduto un bene Controparte_6
immobile di proprietà esclusiva di , munita di apposita procura speciale, Persona_2
per euro 40.000,00 e i relativi assegni, provento della vendita, anziché nel conto cointestato al marito, li faceva accreditare sul conto corrente personale di (doc 10); Controparte_2
- allegavano che pochi mesi prima della redazione del testamento pubblico, il padre era stato ricoverato per una violenta caduta e da quel momento in poi questi alternava momenti di lucidità a momenti di evidente confusione e agitazione (doc 11);
- infine, evidenziavano che il de cuius aveva donato in data 12.10.94 la piena proprietà del terreno catastalmente censito al Comune di AR di EN, foglio 7, mappale 129/b, a
(doc 15); Controparte_3
- in data 22.03.2019, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale per la condanna degli attori e degli altri eredi, ognuno per la rispettiva quota, al pagamento in favore della convenuta della somma a titolo di retribuzione e contributi, per l'assistenza prestata ai genitori nel corso degli anni pagina 9 di 33 nonché al risarcimento dei danni fisici conseguenti all'aggravamento delle ernie lombari e cervicali dovute agli sforzi fisici affrontati nell'assistenza;
- in data 26.3.2019, si costituiva in giudizio affermando di aderire integralmente Controparte_1
alle domande di parte attrice;
- in data 27.3.2019, si costituiva in giudizio il quale aderiva alle domande attoree Controparte_3
chiedendo però l'accertamento che sul terreno ricevuto in donazione dal padre egli aveva edificato a spese proprie;
- , invece, non si costituiva e nel corso della prima udienza, tenutasi in data OP
17.4.2019, il giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, ne dichiarava la contumacia e assegnava termini per le memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c.;
- in seguito allo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice, con ordinanza del
12.10.2020, scioglieva la riserva sulle istanze istruttorie e ordinava l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
di tutti gli estratti conto del conto corrente cointestato a e Persona_2 CP_6
e di quello intestato a e conferiva l'incarico per l'espletamento di
[...] Controparte_2
CTU estimativa all'arch in ordine al valore dell'immobile sito in AR di Per_4
EN via Spessa n. 52 al momento dell'apertura della successione, dell'indennità di occupazione dello stesso e del terreno donato a dal padre in data 12.10.94; Controparte_3
- all'udienza del 4.3.2021 e a quella del 11.1.2022 venivano assunte le prove testimoniali sui capitoli di prova nn. 26 e 27 formulati da con memoria n. 2 ex art 183, comma Controparte_1
6, c.p.c.;
- con decreto del 22.10.2022, il giudice ammetteva la CTU contabile conferita al dott ai Per_5
fini della ricostruzione dei movimenti tra il conto corrente cointestato ai genitori n. 0690445 ed il conto corrente n. 0654601 intestato a della quantificazione Controparte_2
dell'ammontare delle somme fuoriuscite mediante assegni, bonifici o contanti dal conto dei primi e le corrispondenti entrate nel conto della seconda, nonché ai fini della quantificazione dell'ammontare dei bonifici effettuati da nel conto di;
Parte_3 Controparte_2
pagina 10 di 33 - terminata la fase istruttoria, il GI rinviava per pc all'udienza del 2.10.2024 con trattazione scritta, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio e assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulle domande riconvenzionali Controparte_2
Innanzitutto, è necessario analizzare le domande proposte in via riconvenzionale da _2
con le quali la stessa chiedeva la condanna degli attori al pagamento in suo favore della somma
[...]
a titolo di retribuzione e contributi, per l'assistenza prestata ai genitori dall'aprile del 2009 al giugno del 2017, nonché al risarcimento dei danni fisici da lei patiti conseguenti all'aggravamento delle ernie lombari e cervicali dovute agli sforzi fisici affrontati nell'assistenza prestata ai propri genitori.
Sul punto, si rileva che detta assistenza nei confronti dei genitori, contestata da tutte le altre parti processuali, in assenza di un contratto di lavoro di cui non vi è prova negli atti di causa, debba essere qualificata come obbligazione naturale ex art 2034 c.c., prestata dal figlio nei confronti dei genitori conviventi la quale, in quanto tale, è irripetibile. Pertanto, in assenza di prova a fondamento della sussistenza di un rapporto di lavoro, la domanda deve essere respinta in quanto infondata.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, si rileva che si è Controparte_2
limitata a proporre genericamente la domanda senza esporre in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, oltre a non aver dato prova degli elementi di cui all'art. 2043 c.c.; in particolare, non ha neppure allegato in modo specifico lo stato di salute nel 2009 e nel 2017 (alla morte del padre), da cui desumere l'asserito aggravamento delle ernie lombari e cervicali
(presunto danno), né il nesso di causa tra il dedotto aggravamento e l'attività di assistenza prestata ai genitori.
Tanto premesso, si rileva la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c..
In merito a ciò, la giurisprudenza di legittimità afferma che “la nullità dell'atto di citazione per
"petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.,
postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo
dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di
consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle
pagina 11 di 33 relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte “(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015)
e ancora “In tema di domanda riconvenzionale, il difetto della determinazione della cosa oggetto
della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione determina nullità della domanda, sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c.(..)” (cfr. Cass. civ., sez.
2, ordinanza 16517/2023).
Da ciò discende che dei crediti asseritamente vantati da a titolo di risarcimento Controparte_2
del danno e di corrispettivo derivante dall'attività lavorativa nei confronti dei genitori non deve tenersi conto in sede di divisione dell'eredità di e di . Controparte_6 Persona_2
2. Sull'eredità di Controparte_6
2.01Masse plurime
Il presente giudizio ha ad oggetto la divisione ereditaria di plurime masse poiché i titoli di provenienza dei beni in comunione fra le parti sono due: la successione di apertasi in data Controparte_6
9.11.2013, e quella di , apertasi in data 6.6.2017, come allegato dalle parti (cfr. Persona_2
certificato di morte all. 1 fascicolo di parte attrice).
Giova, pertanto, precisare che secondo consolidato principio giurisprudenziale le quote di comunione divenute oggetto di altra comunione non si dividono automaticamente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, di regola, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, diretta alla formazione di un'unica massa, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni.
Alla pluralità dei titoli corrisponde, pertanto, una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante.
Di conseguenza, in caso di divisione del complesso si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 18910 del 11.9.2020; Cass. civ. n. 27645 del 30.10.2018; Cass., sez. 2, ordinanza n. 3014
del 8.5.1981)
pagina 12 di 33 Ebbene, nel caso di specie nessuna delle parti ha manifestato la volontà di procedersi alla divisione unitaria delle masse né questa è emersa in corso di causa.
Deve, dunque, procedersi, alla preventiva divisione della massa ereditaria di Controparte_6
tenendo conto anche della quota del marito, e solo successivamente alla divisione dell'eredità di
[...]
. Persona_2
2.2. Sulla successione legittima di Controparte_6
Come emerge pacificamente dagli atti di causa è deceduta senza lasciare testamento Controparte_6
alcuno, sicché la sua eredità si è aperta in data 9.11.2013 ai sensi degli artt. 565 e s.s. c.c.
Al momento dell'apertura della successione di gli eredi erano il marito, Controparte_6 [...]
, e i sei figli, , e sicché Persona_2 _2 CP_1 CP_4 CP_3 Pt_1 Parte_2
l'eredità deve essere devoluta ai sensi dell'art. 581 c.c., ovvero 1/3 in favore del marito e 2/3
complessivamente in favore dei figli.
Tanto premesso, occorre ora determinare l'ammontare della massa ereditaria della de cuius al momento dell'apertura della successione.
Relictum
Dagli atti di causa emerge che il patrimonio della SI.ra al momento dell'apertura Controparte_6
della successione fosse esclusivamente composto dal conto corrente cointestato con il marito n. 690445
presso Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e che i coniugi fossero in regime di comunione dei _2
beni (cfr. procura speciale conferita dal SI. alla moglie, doc. 14 fascicolo ). _2 Controparte_1
Conseguentemente il relictum è pari a ½ del saldo del conto corrente cointestato al momento dell'apertura della successione (9.11.13).
Dagli estratti del conto corrente cointestato ai coniugi al 31.12.2013 risulta un saldo pari a euro _2
12.818,54 e, poiché i coniugi erano in regime di comunione dei beni, l'importo imputabile alla massa della è pari a ½ ovvero euro 6.409,27. CP_5
Gli attori nell'atto di citazione (pag 7) , nel promuovere l'azione di divisione del patrimonio materno, chiedono l'accertamento della consistenza dell'asse ereditario, e la collazione delle eventuali donazione ricevute in vita dai coeredi. In particolare, evidenziavano che, nel corso degli anni, ha _2
pagina 13 di 33 usufruito ripetutamente di somme di denaro provenienti dal conto corrente cointestato ai genitori, con indebiti prelievi, bonifici o per spese personali.
In ordine a detti rilievi, non ha mosso alcuna contestazione specifica, essendosi Controparte_2
limitata a rilevare che “si è trattato delle movimentazioni di quanto necessario alla gestione delle necessità della vita quotidiana ed alle spese straordinarie sostenute dalla famiglia ” (pag 8 della _2
comparsa costitutiva).
A riguardo è stata disposta CTU contabile al fine di ricostruire le movimentazioni tra il conto cointestato ai genitori (n 0690445 presso la Banca Popolare di Vicenza), sui quali pacificamente
[...]
aveva la delega ad operare, e quello personale di quest'ultima (n. 0645601presso il medesimo _2
istituto di credito).
Con riferimento agli accrediti effettuati dal conto contestato dei genitori al conto di _2 _2
antecedente alla morte di il CTU, analizzata la copiosa documentazione
[...] Controparte_6
prodotta dalle parti e acquisita a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha accertato che: “le
somme fuoriuscite mediante assegni, bonifici o contanti dal conto corrente intestato ai coniugi
[...]
e e le corrispondenti entrate annotate nel conto corrente intestato a Persona_2 Controparte_7
ammontano a complessivi euro 29.612,001” (come risulta dal prospetto a Controparte_2
pagina n. 23) e che: “Nel conto corrente n. 690445 cointestato a e a Persona_2 CP_7
e tenuto presso la Banca Popolare di Vicenza Spa, nel mese di aprile 2013 risultano addebiti
[...]
direttamente riconducibili a per complessivi euro 1.654,50” (trattasi di due Controparte_2
bonifici dell'aprile del 2013 con causale “volo ” come riportato nel prospetto a Controparte_2
pagina n. 26). Anche tali risultanze della CTU, non sono state neppure contestate da _2
ed è evidente che risulta smentita la sua generica affermazione che le somme siano state
[...]
impiegate per i bisogni di vita quotidiana della famiglia, atteso che le somme sono state impiegate o per propri bisogni personali (vedi volo aereo) ovvero per incrementare il suo patrimonio personale.
Diversamente, invece, non risultano evidenze certe della riconducibilità a di ulteriori _2
addebiti annotati sul conto corrente cointestato ai genitori (per prelievi in contanti o altri addebiti per spese per vestiti, biancheria intima, parrucchiere, massaggi, ecc); si veda sul punto le osservazioni della
CTU contabile a pagg 30.
pagina 14 di 33 Circa la natura giuridica delle suddette movimentazioni sul conto corrente dei genitori riconducibili con certezza a , per complessivi euro 31.266,50 e, ripetesi, pacificamente da questa Controparte_2
effettuate (stante la delega ad operare sul conto), esse non possono essere qualificate come donazioni di denaro, né dirette né indirette, in difetto di un atto di disposizione riconducibile ai genitori, ma quali atti di indebito utilizzo del denaro dei genitori in assenza di alcun titolo giustificativo;
conseguentemente tale somma costituisce credito della massa oggetto di un obbligo restitutorio di da _2
imputare al relictum delle successioni dei due genitori, in pari quota, attesa la cointestazione del conto corrente da cui le somme sono indebitamente fuoriuscite.
Si ritiene di dover precisare che la qualificazione delle analizzate operazioni quali somme da computare nel relictum, anziché quali atti donativi, non integra ipotesi di ultrapetizione, trattandosi di mera operazione ermeneutica, basata sui dati fattuali allegati dalle parti e su cui si è instaurato il contradditorio.
Pertanto, la convenuta dovrà restituire alla massa di la metà della _2 Controparte_6
somma di euro 31.266,50, pari a complessivi euro 15.633,25.
[...]
allegava di essere creditrice nei confronti della massa per le spese relative ai Persona_6
servizi di onoranze funebri per la madre, per totali euro 3.282,81 (doc 6 comparsa costitutiva
[...]
. Tuttavia, la convenuta ha depositato solo la fattura senza dar prova di aver pagato la _2
stessa con denaro proprio. Ne consegue che detta spesa non può considerarsi come debito della massa della SI . CP_5
Donatum
Parte attrice chiede che si computi nel donatum dell'asse ereditario materno, previa declaratoria di nullità delle donazioni per difetto di forma ad sustantiam, anche i due assegni incassati tra il marzo e l'aprile 2011 (quindi anteriormente alla morte della de cuius) da per Controparte_2
complessivi euro 40.000, derivati dalla vendita di un terreno di esclusiva proprietà del marito effettuata da munita di procura speciale rilasciata da quest'ultimo (doc 10 fascicolo attoreo); Controparte_7
chiedevano, in principalità, che fosse condannata alla restituzione di detta somma _2
nell'asse ereditario materno e, in subordine, che di tale somma si tenesse conto ai fini della collazione in fase di divisione ereditaria con gli altri coeredi (testualmente: “Quanto alla successione della SI.ra pagina 15 di 33 1) sia dichiarata la nullità delle disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del Controparte_6
28.03.2011 ed euro 30.000,00 del 04.04.2011, con beneficiaria la SI.ra , in Controparte_2
quanto prive del requisito di forma ad substantiam ex art. 782 c.c. e, per l'effetto, sia condannata la
SI.ra a restituire il complessivo importo di euro 40.000,00 nell'asse ereditario Controparte_2
della SI.ra , maggiorato degli interessi legali da calcolarsi dalla data di indebito Controparte_6
accredito; 2) in subordine, le disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28.03.2011 ed euro
30.000,00 del 04.04.2011, con beneficiaria la SI.ra , siano considerate ai fini Controparte_2
della collazione in fase di divisione ereditaria con gli altri coeredi”).
I convenuti e aderivano a detta domanda. Controparte_1 CP_3
La convenuta , inoltre, con memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha depositato la Controparte_1
procura speciale redatta dal Notaio Dr. in data 12.11.2009 con la quale Persona_3 [...]
ha nominato sua moglie procuratrice speciale “affinché la stessa in nome e per conto di Persona_2
esso mandante, venda (…) la piena proprietà (…) relativamente alla seguente porzione di terreno
(…)”; la circostanza che gli assegni in oggetto fossero il provento della vendita del cespite immobiliare paterno, pertanto, deve ritenersi provata.
La convenuta non ha contestato l'incasso dei due assegni nel proprio personale conto _2
corrente né ha dedotto alcunchè in ordine alla causale di tali operazioni. Anche la CTU contabile, infine, ha confermato l'incasso dei due assegni per totali euro 40.000,00 nel conto corrente n. 645601
intestato alla convenuta (versamento assegno bancario intestato a Controparte_2 CP_6
per euro 10.000,00 avvenuto in data 28.3.2011 e versamento assegno circolare intestato a
[...] [...]
per euro 30.000,00 del 4.4.2011, cfr. pagina 27 CTU contabile). CP_6
Tale somma, a parere del Collegio, deve essere restituita dalla convenuta all'asse ereditario del padre per le ragioni che ora si espongono.
La vendita del terreno di proprietà esclusiva del marito (e, quindi, sottratto alla comunione legale) è stata compiuta dalla de cuius in qualità di mandante nell'ambito di un contratto di mandato con rappresentanza ed il denaro da questa incassato per la compravendita, anziché riversarlo al marito (cui l'operazione di compravendita era direttamente riferibile e quindi anche il denaro incassato), lo ha trasferito alla figlia Quindi tale denaro è stato oggetto di un'appropriazione indebita _2
pagina 16 di 33 della SI (che si è tenuta il denaro che avrebbe dovuto consegnare al marito) e di una successiva CP_5
donazione da parte di questa alla sola figlia Tale donazione, va dichiarata nulla per _2
difetto di forma ad substantiam (non potendosi considerare di modico valore); con la conseguenza che la somma di euro 40.000 sarà oggetto di un obbligo restitutorio di alla massa del padre _2
e si dovrà considerare nell'ambito del relictum della successione di questo. Persona_2
2.3. Scioglimento della comunione di
[...]
CP_7
Venendo ora alla divisione e alla assegnazione delle quote ai sensi dell'art. 581 c.c., considerato il saldo del conto corrente n. 0690445 pari ad euro 6.409,27 (12.818,54 diviso due) e la somma di euro
15.633,25 (31.266,50 diviso due) che dovrà restituire, l'asse ereditario della de cuius _2
ammonta ad euro 22.042,52 e di conseguenza:
-la quota di , di cui dovrà tenersi conto in sede di divisione della sua eredità Persona_2
(vedi infra), corrisponde a 1/3 della massa ereditaria e, pertanto, è pari ad euro 7.347,50;
- la quota dei figli (contumace), , e ai CP_4 CP_1 Parte_2 Pt_1 CP_3 _2
sensi dell'art. 581 c.c. corrisponde complessivamente ad 2/3 della massa, pari ad euro 2.449,16 per ciascuno di essi (1/6 di 14.695=2/3 di 22.042,52).
Tuttavia, ai fini dell'assegnazione delle quote tra i coeredi, può ritenersi pacifico che
[...]
, a seguito della morte della moglie, ha trattenuto per se la quota caduta nella Persona_2
successione di questa del saldo del conto corrente cointestato (euro 6.409,27), giacchè ha continuato ad usufruire di detto conto per le sue necessità sino all'estinzione del conto (avvenuta
il 24.12.15 con azzeramento della provvista;
cfr infra), senza riversare ai figli, coeredi legittimi, la
quota di spettanza del saldo. Pertanto, tale saldo di euro 6.409,27 costituisce un debito di Per_2
da imputare alla sua quota ex art 725 cc., con un sopravanzo in suo favore di euro 938,23
[...]
(euro 7347,50 – 6.409,27).
Poiché non vi sono altri beni da prelevare dalla massa ereditaria della , ne consegue che le CP_5
quote dell'eredità di e dei figli e Persona_2 Pt_1 Parte_2 CP_1 CP_3 CP_4
debbono essere tutte soddisfatte mediante l'assegnazione di corrispondenti crediti – di euro
pagina 17 di 33 938,23 il primo e di euro 2.449,16 ciascuno, i secondi - verso in relazione alle _2
somme che questa deve restituire alla massa.
3. Sulla eredità di Persona_2
3.1. Sulla validità del testamento pubblico
Quanto alla validità del testamento pubblico datato 12.11.2009 redatto da avanti Persona_2
al notaio dott. , Notaio in EN CC (VI), pubblicato e registrato al Persona_3
repertorio n. 16278, raccolta n. 9617, è necessario fare chiarezza in ordine all'onere della prova in materia di capacità di intendere e di volere.
In base al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. spetta a chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ovvero, nel caso di specie, dare prova dello stato di incapacità in cui versava il de cuius al momento del compimento dell'atto impugnato. In
particolare, in materia di annullamento del testamento per incapacità, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la
esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de
cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa
perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di
ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo
stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il
testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità
totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3934 del 19.2.2018).
Parte attrice e i convenuti e erano, dunque, tenuti a provare che il testatore CP_1 Controparte_3
fosse al momento della redazione del testamento completamente privo della capacità di autodeterminarsi, a meno che all'esito dell'istruttoria non fosse emerso uno stato di incapacità totale o permanente.
A sostegno della propria pretesa parte attrice aveva sostenuto che al momento della redazione del testamento il de cuius era stato ricoverato per una violenta caudata e che durante tale ricovero il padre pagina 18 di 33 “alternava momenti di lucidità a momenti di evidente confusione e agitazione”, precisando che “anche
a casa (…) ha continuato ad alternare momenti di confusione e agitazione a momenti di lucidità”.
Quanto affermato da parte attrice e sostenuto anche dai convenuti e , ovvero CP_1 Controparte_3
che il de cuius nel periodo di tempo in cui è stato perfezionato il testamento impugnato alternava momenti di lucidità, è sufficiente ad escludere che il testatore versasse in uno stato di incapacità tale da compromettere completamente la sua capacità di autodeterminarsi.
Di talché la domanda di annullamento del testamento per incapacità del testatore ex art. 591 c.c. deve essere rigettata perché infondata.
3.2. Sull'invalidità di singole clausole del testamento pubblico del SI. ai sensi dell'art. 624 c.c. Persona_2
Quanto alla domanda subordinata di parte attrice, condivisa dai convenuti e , CP_1 Controparte_3
di annullamento delle disposizioni testamentarie con le quali il de cuius aveva istituto erede la sorella e aveva riconosciuto nei confronti di questa un debito di 150.000,00 euro per errore, _2
violenza, dolo ex art. 624 c.c., si rappresenta quanto segue.
Parte attrice unitamente ai fratelli e non ha specificato il vizio che affligge le CP_1 CP_3
disposizioni testamentarie contestate, né ha dato prova del dolo, dell'errore o della violenza
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di impugnazione della
disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere
presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e
la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non
potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario (nella specie, figlio del testatore) convivesse col "de cuius"” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 824 del 16/01/2014).
Le parti che hanno chiesto l'annullamento delle disposizioni in parola non hanno dato prova di tale influenza captatoria della sorella sulla volontà del testatore, limitandosi ad allegare lo _2
stato di convivenza di questa con l'anziano genitore e il mero stato di soggezione in cui, a loro dire,
versava il padre nei confronti della prima.va in questa sede ribadito che anche le prove richieste sul punto, come correttamente valutato dal GI (nell'ordinanza del 12.10.20),appaiono del tutto inidionee a pagina 19 di 33 provare l'attività captatoria, in quanto vertenti o su circostanze non contestate, o generiche o suggestive
/valutative o comunque irrilevanti.
Tali circostanze , tuttavia, non appaiono sufficienti a provare l'esistenza di un vizio idoneo ad annullare le disposizioni testamentarie impugnate ai sensi dell'art. 624 c.c., così come di recente affermato dalla
Suprema Corte: “In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di
dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore,
se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova
dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto
riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false
rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 25521 del 31.8.2023).
Va infatti ribadito che anche le prove richieste sul punto, come correttamente valutato dal GI
(nell'ordinanza del 12.10.20), appaiono del tutto inidonee a provare l'asserita attività captatoria, in quanto vertenti o su circostanze non contestate, o generiche o suggestive/valutative o comunque irrilevanti.
Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata perché infondata e l'eredità di Persona_2
deve essere devoluta secondo le regole della successione testamentaria.
3.3. Sulle domande di riduzione
Con testamento pubblico del 12.11.2009 il de cuius ha attribuito a titolo di legato a Controparte_6
il diritto di usufrutto di tutti i beni mobili e immobili, ha istituito la figlia erede _2
universale e riconosciuto nei confronti di quest'ultima il debito di euro 150.000,00.
Dalle disposizioni contenute nella scheda testamentaria emerge l'inequivocabile volontà del de cuius di escludere dalla propria eredità tutti i figli, ad eccezione di mentre il diritto di usufrutto, _2
si è estinto con la premorienza di ex art. 979 c.c.. Controparte_6
Pertanto, accertato che il de cuius ha escluso dalla propria eredità tutti i figli ad eccezione di
[...]
si deve ora analizzare le domande di riduzione spiegate dagli attori e dai convenuti e _2 CP_1
(tutti eredi legittimari). Controparte_3
pagina 20 di 33 Occorre, in primo luogo, determinare l'asse ereditario del de cuius, sul quale calcolare le quota di riserva dei legittimari e la disponibile ex art 556 cc (relictum - debitum + donatum).
CP_8
Al momento dell'apertura della successione il patrimonio del de cuius si componeva:
- dell'eredità di pari ad euro 938,23 (come meglio precisato al punto 2); Controparte_6
- dell'immobile sito in AR di EN, via Spessa n. 52 catastalmente identificata al foglio 7
particella 292 sub 3 di 10,5, unitamente al relativo terreno catastalmente identificato al foglio 7
particella 292 di 2.173 mq, compresa dei relativi arredi;
- del saldo di eventuali conti correnti.
Lo stato e il valore dell'immobile sito in AR di EN, unitamente all'arredo, è stato analizzato con CTU del dr. , le cui conclusioni vengono integralmente recepite da Persona_7
questo Collegio in quanto fondate su accertamenti rigorosi e pienamente condivisibili.
Il valore del fabbricato al 6.6.2017 (momento dell'apertura della successione) è stato stimato dal CTU
in euro 235.000,00 oltre ad euro 110.000,00 relativo al valore di edificabilità residua, per complessivi
euro 345.000,00, oltre ad euro 7.600,00 per gli arredi.
Quanto ad eventuali liquidi, si rileva che a quella data il conto corrente n. 690445 presso la
[...]
, già Banca Popolare di Vicenza S.p.A., cointestato con era già Controparte_9 Controparte_6
stato estinto il 22.09.15, con un saldo risibile di euro 315,98 di cui non può tenersi conto in quanto,
dalla documentazione bancaria acquisita mediante gli ordini ex art 210 cpc, non è stato possibile risalire alla destinazione del saldo (ovvero se fu incassato o versato altrove).
Circa altri conti del de cuius , dall'inventario redatto in data 30.03.16 dall'amministratore di sostegno del de cuius, avv (vedi documento versato in atti da con la memoria di replica), CP_10 Controparte_1
si evince che questi era titolare solo di un libretto postale n 43972305 che a quella data riportava un saldo di euro 167,11, verosimilmente derivati dalla chiusura del conto di cui sopra.
Sempre dall'inventario si evince che il de cuius era titolare di due pensioni INPS, rispettivamente di euro 602,53 e euro 508,55 mensili, accreditate sul predetto libretto postale;
inoltre si evince che egli
Contr era titolare di un ulteriore pensione erogata da 6 di euro 400 mensili di cui da atto che sino a Pt_3
quel momento veniva accreditata sul conto corrente personale di ma che era in fase di _2
pagina 21 di 33 accreditamento sul libretto postale dell'amministrato (circostanza che è pienamente riscontrata dagli accertamenti della CTU contabile dott pag 24 che ha riscontrato gli accrediti di detta Per_8
pensione sul conto di sino al 13.03.15). Purtroppo dal fascicolo della tutela di _2 [...]
(richiesto da al GT il 23.01.19, quindi ben dopo il decesso dello stesso, Persona_2 Controparte_1
versato in atti con la memoria di replica) mancano sia i rendiconti annuali che il rendiconto finale che
Contr negligentemente l' non ha depositato, con la conseguenza che non è dato sapere il saldo del libretto postale alla data della morte del de cuius. Tuttavia, considerato che all'inizio della tutela il saldo era di euro 167,11 e che in detto libretto sono confluiti come entrate solo i ratei delle tre pensioni
(per circa complessivi euro 1500 mensili), si può logicamente dedurre che, al momento della morte dell'amministrato, il saldo del conto postale dovesse riportare una cifra irrisoria, ritenuto che la modesta entrata mensile sia stata impiegata integralmente per i bisogni di vita e di salute dell'amministrato e per le ordinarie spese di casa.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, è da escludere che il de cuius fosse titolare di altri conti correnti (non acquisiti in questo giudizio) atteso che, ripetesi, di detti conti non vi è traccia
Contr nell'inventario dell' non contestato da alcuno dei figli.
Ne consegue che, nel relictum, nulla va computato per sostanze liquide e che, per le ragioni sopra esposte, vanno rigettate le richieste ex art 210 cpc degli attori e dei convenuti e Controparte_1
di integrazione della documentazione bancaria, nonché per l'acquisizione del fascicolo CP_3
completo dell'ADS.
Quanto alla questione dei due assegni, per complessivi euro 40.000, accreditati tra il marzo e l'aprile
2011 nel conto corrente di , relativi alla vendita di un terreno di esclusiva Controparte_2
proprietà di effettuata dalla moglie in qualità di procuratore speciale del primo Persona_2
(vedi pag 27 CTU ), ci si riporta integralmente a quanto motivato sub 2.2., ove si è concluso Per_8
che detta somma, oggetto di un obbligo restitutorio di deve computarsi nel relictum di _2
. Persona_2
Nel relictum della massa di , inoltre, vanno considerati (sempre per quanto Persona_2
esposto sub 2.2) la metà degli accrediti effettuati dal conto contestato dei genitori al conto di
[...]
in epoca antecedente alla morte di per complessivi euro 31.266,50 (euro Controparte_2 Persona_1
pagina 22 di 33 1.654,50 + 29.612,00); dal momento che i coniugi erano in regime di comunione dei beni e che _2
il conto corrente era cointestato, si deve tener conto del 50% di tale importo, ovvero euro 15.633,25.
Debbono, infine, essere computati nel relictum di gli importi bonificati Persona_2
dall'ULSS6 Euganea a tra il 2014 ed il 2015 a titolo di contributo economico in Controparte_2
favore di a titolo di “Impegnativa di cura domiciliare”. A riguardo si osserva Persona_2
che il CTU ha rilevato che: “all'esito della verifica compiuta, è stato riscontrato che, nell'arco
temporale esaminato, risultano effettuati in favore di quattro bonifici da parte Controparte_2
dell'azienda per complessivi euro 9.600,00”(pag 24 CTU) . Parte_3
Si tratta, anche in questo caso, di somme appartenenti al de cuius che la convenuta non ha dato prova di aver riversato al padre o impiegato per le sue necessità; esse, quindi, costituiscono un credito della massa che dovrà restituire al relictum dell'eredità di per totali _2 Persona_2
euro 9.600.
Debitum
Venendo ora ai debiti della massa che devono essere sottratti al relictum, è necessario prendere in esame la questione della ricognizione di debito contenuta nella scheda testamentaria – di cui gli attori ed i convenuti e chiedono dichiararsi l'invalidità -, nella quale così si è espresso il CP_1 CP_3
testatore: “dichiaro, inoltre, che mia figlia mi ha corrisposto nel corso degli ultimi 30 _2
anni, mediante versamenti periodici, mensili, la somma complessiva di euro 150.000,00. Dichiaro,
pertanto, espressamente di essere debitorie nei conforti di mia figlia della somma _2
complessiva di euro 150.000,00. Prendo, inoltre, atto che mia figlia a seguito del predetto riconoscimento è dispensata dall'onere di provare il rapporto fondamentale”.
Sul punto giova precisare che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non
costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente
rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente
processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la
quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto
fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche
nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di
pagina 23 di 33 questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il
conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente
provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una
condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.” (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25.1.2022).
Grava, pertanto, sulle parti interessate ad inficiare il valore probatorio della ricognizione di debito l'onere della prova in merito all'inesistenza del sotteso rapporto fondamentale.
I primi hanno, in particolare, sostenuto essere del tutto inverosimile che la sorella _2
avesse avuto, nei trent'anni anteriori al testamento, disponibilità economiche tali da poter prestare somme considerevoli (in relazione alle proprie sostanze) ai genitori i quali, peraltro, hanno sempre goduto di adeguati redditi propri. Evidenziavano, infatti, che, all'epoca del testamento (2009), la sorella aveva soli 45 anni e che la stessa aveva lavorato per pochi anni come operaia;
_2
conseguentemente secondo il tenore della ricognizione di debito paterna (..”mia figlia _2
mi ha corrisposto nel corso degli ultimi 30 anni, mediante versamenti periodici, mensili, la somma complessiva di euro 150.000,00”) ella – per maturare in trenta anni un credito di complessivi euro
150.000 -, avrebbe dovuto corrispondere dall'età di 15 anni circa euro 5000 annui per 30 anni,
circostanza impossibile per le ragioni anzidette.
contestava di non aver avuto redditi propri, sostenendo nella comparsa costitutiva (pag _2
6): ”Fino all'aprile 1995 (02 copia prospetto tfr 3.04.1995) la SInora ha goduto di _2
una propria stabile e continuativa occupazione e del relativo stipendio, che provvedeva a versare in
famiglia per soddisfarne i bisogni. Successivamente ha svolto altri stabili lavori – l'ultimo cessato nel
marzo 2009 (03 copia busta paga aprile 2009) - dedicandosi però, progressivamente in misura sempre più rilevante, all' assistenza a tempo pieno – dal 2009 appunto - dei genitori (04 copia ricevuta indennità disoccupazione)”.
produceva (sub doc 13) certificazione di Veneto Lavoro da cui si evincono i periodi Controparte_1
lavorativi di in qualità di operaia ovvero: dal 1.01.82 al 7.01.96, dal 9.01.96 al 14.03.97, _2
dal 4.05.98 al 2.03.09.
pagina 24 di 33 La domanda è stata, inoltre, istruita con l'assunzione di prova orale. Il G.I. con ordinanza depositata in data 11.10.2020 aveva, infatti, ammesso i capitoli di prova nn. 26 e 27 formulati da con Controparte_1
la memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero: “vero che i SIg.ri e Persona_2 [...]
dal 1994 al 2017 hanno vissuto con le entrate che percepivano dalle rispettive pensioni?” CP_6
e “Vero che i SIg.ri e hanno condotto la loro vita senza Persona_2 Controparte_6 necessità di contrarre debiti per il loro sostentamento?”.
All'esito dell'assunzione dei testimoni è emerso chiaramente che i coniugi erano in grado di _2
vivere serenamente con le loro entrate ed i loro risparmi, che non avevano problemi economici e che, pertanto, non avevano ragione di chiedere prestiti e di contrarre debiti. Nello specifico, il teste Tes_1
ha precisato che: «I suoceri vivevano della loro pensione. Non mi risulta avessero altre entrate.
[...]
Il suocero aveva venduto un terreno nel 1998 per 150 milioni di vecchie lire, fino al 2009 i conti erano gestiti da mio suocero, successivamente mi risulta fossero gestiti dalla figlia ». Ed ancora: «Non _2
ho mai sentito che abbiano contratto debiti. Avevano di che vivere con le loro pensioni e con i loro soldi messi da parte derivanti dalla vendita del terreno suddetto».
Anche il teste ha sostanzialmente confermato le surriferite circostanze, ribadendo Testimone_2
che: «So che stavano bene non avevano problemi economici poiché conducevano una vita semplice.
Non mi risulta abbiano contratto debiti».
Di contro, nulla hanno saputo riferire i testi citati dalla convenuta . Controparte_2
Attese le sopraesposte risultanze istruttorie, ritiene il Collegio raggiunta la prova contraria (richiesta per superare la presunzione di cui all'art. 1988 c.c.) circa l'esistenza del rapporto fondamentale sotteso alla ricognizione di debito contenuta nel testamento paterno per le seguenti considerazioni riassuntive: i coniugi conducevano una vita modesta, non sostenevano oneri abitativi ed avevano entrate _2 idonee a soddisfare le loro eSIenze di sostentamento;
, nei trent'anni anteriori al Controparte_2
testamento del 2009, ha lavorato per circa 26 anni come mera operaia, ragion per cui appare del tutto inverosimile che, detratto il suo mantenimento, abbia potuto prestare ai genitori somme tali da accumulare un così ingente credito;
ella inoltre ha sempre vissuto con i genitori, ragione per cui è
assolutamente normale che ella abbia eventualmente partecipato alle spese di casa che servivano anche al suo mantenimento.
Quanto all'asserito debito per le spese relative ai servizi di onoranze funebri per il padre (indicato da in complessivi 9.129,81 euro) vale quanto già osservato in ordine alla successione _2
materna. In ordine ai docc 7-9 prodotti da va rilevato come essi non provino che le _2
spese siano state sostenute personalmente dalla stessa (il doc 7 risulta intestato a e non OP
pagina 25 di 33 riporta né data, né numero di fattura;
i docc sub. 8 e 9 riportano, invece, i costi per la posa di una nuova lapide, ma sono del tutto generici) e nessuna delle parti ha provato come sia stato effettuato il pagamento;
ne consegue che difetta la prova dell'esistenza del suddetto debito a carico della massa ereditaria.
Donatum
Dalla documentazione versata in atti, emerge che il de cuius donava in vita con atto pubblico del
12.10.1994 rep. 53406, a cura del Notaio Dr. , il terreno sito in Comune di AR di EN, Per_9
via Spessa, foglio 7 mappale 76 di 337 mq per il valore di lire 27.000.000 al figlio . Controparte_3
Sul punto, si rileva che ha ammesso pacificamente di aver ricevuto tale donazione, Controparte_3
sicché tale circostanza risulta non contestata. Inoltre, egli ha dato prova di aver edificato su detto terreno la propria abitazione con esclusivo denaro proprio (cfr. documentazione versata in atti da parte e non oggetto di specifica contestazione delle altre parti costituite). Controparte_3
Tanto premesso dovrà tenersi conto solo del valore del terreno, comprese le migliorie, secondo la stima contenuta nella CTU arch , ovvero euro 33.700,00, arrotondabili ad euro 35.000,00. Per_4
Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non deve conteggiarsi nel donatum anche il valore dell'abitazione costruita da atteso che detta costruzione è stata pacificamente effettuata CP_3
successivamente alla donazione del terreno da parte del padre con l'impiego di sole sostanze di
; ne consegue che non può trovare applicazione il principio dell'accessione. CP_3
Quanto alla somma di 3.600,00 euro proveniente da un conto del de cuius - diverso da quello cointestato con la moglie e da egli bonificata in data 4.04.14 nel conto di (cfr. Controparte_2
prospetto pag. 26-27 della CTU contabile ove si legge che: “nell'estratto del conto corrente n. 645601
tenuto presso la Banca Popolare di Vicenza Spa, intestato a , in data 23/4/2014 Controparte_2
(pertanto in data successiva all'apertura della successione della Sig.ra , ma in data Controparte_7
anteriore al decesso del Sig. ) è annotato un accredito di euro 3.600,00 per Persona_2
ordine e conto del Sig. , non proveniente dal conto corrente n. 690445 tenuto Persona_2
presso il medesimo istituto di credito e cointestato ai coniugi e Persona_2 CP_7
”), essa integra senza dubbio una donazione nulla per difetto della forma richiesta ab
[...]
substantiam dall'art. 769 c.c. (non potendosi ritenere donazione di modico valore) con la conseguenza che la convenuta dovrà restituire anche detta somma che deve essere imputata al relictum.
pagina 26 di 33 Quindi complessivamente dovrà restituire alla massa ereditaria di Controparte_2 [...]
quale relictum la somma complessiva di euro 68.833,25 (15.633,25+9.600,00+ 40.000 Persona_2
+ 3.600).
Tanto premesso, il valore complessivo della massa ereditaria del de cuius (relictum + donatum) è pari ad euro 457.371,48 di cui:
Quale relictum :
- Euro 938,23 pari all'eredità della moglie (vedi punto 2.3.);
- Euro 15.633,25 credito verso per le operazioni ad ella riconducibili sul conto _2
corrente cointestato ai genitori n. 06900445;
- Euro 345.000,00 pari al valore dell'immobile sito in AR di EN, via Spessa n. 52 al momento dell'apertura della successione;
- Euro 7.600,00 pari al valore degli arredi ivi contenuti;
- Euro 9.600,00 credito verso per i bonifici da ella ricevuti dall' 6 ; _2 Pt_3
- Euro 40.000 credito verso pari all'ammontare dei due assegni per la _2
compravendita del terreno paterno (donazione nulla)
- Euro 3.600 credito verso pari alla somma bonificata dal de cuius al conto di _2
(donazione nulla); _2 Controparte_2
totali euro 422.371,48
Quale donatum:
- Euro 35.000,00 pari al valore del terreno donato dal de cuius a al momento Controparte_3
dell'apertura della successione.
E' necessario ora calcolare l'ammontare della quota disponibile dell'eredità del de cuius nella misura di
1/3 ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c. e la quota di riserva nella misura di 2/3 da dividersi in parti uguali fra tutti i 6 fratelli , ovvero pari a 1/9 ciascuno. _2
Il valore della quota disponibile è pari ad euro 152.457,16; conseguentemente il valore della quota di legittima è di complessivi euro 304.914,32, pari ad euro 50.819,05 per ciascuno dei 6 figli.
Il valore della quota di è pari alla somma fra la quota disponibile e la quota di Controparte_2
riserva ad ella spettante, per complessivi euro 203.276,21 (152.457,16 + 50.819,05).
pagina 27 di 33 Agli odierni attori e nonché a , totalmente lesi nella quota di Pt_1 Parte_2 Controparte_1
legittima loro spettante e non avendo essi ricevuto alcuna donazione, deve essere attribuita la quota di legittima, pari ad euro 50.819,05 ciascuno.
Il valore della quota di legittima spettante in concreto a è, invece, pari al valore della Controparte_3
quota di legittima detratto il valore della donazione ricevuta, per complessivi euro 15.819,05
(50.819,05 – 35.000).
Ne consegue che le quote di legittima degli attori e e dei convenuti e Pt_1 Parte_2 CP_1
pari a complessivi euro 168.276,2 (ovvero 50.819,05 x 3 = 152.457,15 + 15.819,05) può CP_3
essere soddisfatta – stante la capienza - riducendo ex art 558 cc le sole disposizioni testamentarie in favore di (erede universale) per la parte necessaria ad integrare dette quote. _2
Conseguentemente le quote percentuali di riduzione rispetto al relictum sono : il 12,03% ciascuno per
e ed il 3,74% per mentre il rimanente 60,15% (48,12% + Parte_2 CP_1 Pt_1 CP_3
12,03%) del relictum rimane in proprietà di in quanto (cui spetterebbe _2 CP_4
la quota di legittima del 12,03%) non ha agito in riduzione (atteso il carattere personale dell'azione)
La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per procedersi ai progetti di riduzione ed allo scioglimento della comunione, previa stima a valori attuali dell'immobile (unico bene presente fisicamente nel relictm, essendo le altre poste crediti della massa verso e _2
sanatoria dell'abuso edilizio rilevato dal CTU.
3.4. Sull'indennità di occupazione
In merito alla domanda proposta dagli attori, a cui aderivano e , di Controparte_1 Controparte_3
condannare la sorella al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile caduto _2
in successione alla morte di , si rappresenta quanto segue. Persona_2
Innanzitutto, non ha mai contestato di occupare l'immobile sito nel comune di Controparte_2
AR di EN, via Spessa n. 27, ma ritiene di nulla dovere ai fratelli in quanto divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile dall'apertura della successione paterna (essendo stata da questi nominata erede universale di tutte le sue sostanze).
pagina 28 di 33 In secondo luogo, si rileva che gli attori e la sorella hanno provato di aver intimato alla Controparte_1
sorella di lasciare libero l'immobile caduto in successione mediante missiva datata 5.7.2017 (cfr. doc. 7
fascicolo di parte attrice), dando così prova di essersi opposti al godimento esclusivo dello stesso da parte della sorella.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “il comproprietario che durante il periodo di
comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri
partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione
dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai
prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile
che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile” (Cass. civ., sez. II n.
20394/2013; Cass. n. 7881/11 e Cass. n .7716/90) e, altresì, che: “In tema di uso della cosa comune,
sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero
immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale
da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.” (Cass. n. 5156/2012).
L'azione è fondata, stante l'accoglimento dell'azione di riduzione spiegata da , Parte_2 Pt_1
e . CP_1 CP_3
Deve infatti ricordarsi che l'azione di riduzione integra un'azione di “accertamento costitutivo” perché
mediante la stessa è possibile accertare la sussistenza di una lesione della quota di riserva riconosciuta dalla legge ai legittimari;
si tratta inoltre di un'azione di “inefficacia relativa sopravvenuta” poiché, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'atto dispositivo validamente posto in essere dal de cuius (nel caso in esame, la disposizione testamentaria che istituisce erede universale la sola è _2
dichiarato inefficace nei confronti dei legittimari lesi. Pertanto i beni della massa non sono trasferiti dal beneficiario della disposizione lesiva (nel nostro caso a favore dei legittimari, ma _2
rientrano nel patrimonio ereditario (come se il defunto non ne avesse disposto) e vengono conseguentemente devoluti nei confronti dei legittimari stessi che in tal modo acquistano la qualità di erede nella quota di riserva ad essi riconosciuta. Quindi, la riduzione delle disposizioni lesive opera pagina 29 di 33 retroattivamente tra il beneficiario della disposizione lesiva e il legittimario: i beni dell'eredità relitta tornano nel patrimonio ereditario come se il defunto non ne avesse disposto.
Ne consegue che l'immobile in oggetto, che con il testamento è stato attribuito esclusivamente a
[...]
(che lo ha quindi occupato legittimamente dall'apertura della successione paterna), con _2
l'accoglimento dell'azione di riduzione, rientra con efficacia retroattiva nel patrimonio ereditario sin dal momento dell'apertura della successione ed entra in comunione tra i coeredi che hanno agito in riduzione secondo le seguenti quote percentuali: 12,03% ciascuno per e Parte_2 CP_1
3,74% per mentre il 60,15% (48,12% + 12,03%) dell'immobile rimane in Pt_1 CP_3
proprietà a in quanto (cui spetterebbe la quota di comproprietà del _2 CP_4
12,03%) non ha agito in riduzione.
Ciò premesso, la CTU ha quantificato l'indennità di occupazione in euro 500,00 mensili, pari al valore figurativo di un canone locatizio.
Di conseguenza, detratta la percentuale di detto canone spettante, sin dall'apertura della successione, a in ragione della sua quota di comproprietà sull'immobile (60,15%), pari a euro Controparte_2
300,75 di detto canone mensile, ella dovrà corrispondere ai fratelli , e Parte_2 Pt_1
la somma mensile di euro 60,15 ciascuno, in ragione della quota di comproprietà di ciascuno CP_1
di essi (12,03%) e a la somma mensile di euro 18,7 in ragione della quota di Controparte_3
comproprietà di quest'ultimo (3,74%); tali somme sono dovute dal 5.7.2017 (data della richiesta formalmente inviata dai fratelli) sino alla data della presente decisione, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze dei ratei al saldo. Nulla dovrà versare in favore di che non ha agito in CP_4
riduzione e contumace nel presente giudizio.
Nulla sulle spese, trattandosi di pronuncia non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda o eccezione:
1. rigetta le domande riconvenzionali formulate da;
Controparte_2
pagina 30 di 33
2. accerta e dichiara che ha eseguito operazioni indebite come specificate Controparte_2
in motivazione sul conto cointestato n. 0690445 fra e Controparte_6 Persona_2
, per totali € 31.266,50, costituenti crediti delle due masse, e per l'effetto, condanna
[...] [...]
a restituire all'eredità di (relictum) la somma di € 15.633,25 _2 Controparte_6
e all'eredità di (relictum) la somma di € 15.633,25; Persona_2
3. accerta e dichiara che il valore del patrimonio relitto di all'apertura della Controparte_6
sua successione era di complessivi euro 22.042,52 (euro 6.409,27 per la metà del saldo del c/c cointestato al marito ed euro 15.633,52 per la metà della somma che Controparte_2
deve restituire alla massa);
4. accerta e dichiara la nullità delle donazioni di euro 10.000 ed euro 30.000 effettuate da
[...]
in favore di come specificate in motivazione, con condanna CP_7 Controparte_2
di quest'ultima a restituire la somma di euro 40.000 da computarsi nel relictum di
[...]
; Persona_2
5. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra , , Parte_2 Parte_1
e sorta in forza della successione Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
legittima di ai sensi dell'art. 581c.c., e, per l'effetto, assegna: Controparte_6
- a , , , il credito di euro Parte_2 Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
2.449,16 ciascuno nei confronti di;
Controparte_2
- all'eredità di , detratto il suo debito verso la massa di euro 6.409,27, il Persona_2
credito di euro 938,23 nei confronti di che dovrà considerarsi nel Controparte_2
relictum della massa relativa alla sua successione;
6. rigetta le domande sub 5 e 6 degli attori e dei convenuti e e, per CP_1 Controparte_3
l'effetto, dichiara la validità ed efficacia del testamento pubblico di Persona_2
redatto in data 12.11.2009 pubblicato e registrato al repertorio n. 16278, raccolta n. 9617;
7. accerta e dichiara inesistente il debito di cui alla ricognizione di debito in favore di
[...]
contenuta nel citato testamento;
_2
pagina 31 di 33
8. accerta e dichiara che l'immobile edificato sul terreno (sito in Comune di AR di
EN, via Spessa, foglio 7 mappale 76 di 337) ricevuto in donazione dal padre da CP_3
è stato edificato a esclusiva cura e spese di quest'ultimo e che il valore della
[...]
donazione, al momento dell'apertura della successione, era di euro 35.000;
9. accerta e dichiara la nullità per difetto di forma della donazione di denaro effettuata da
[...]
in favore di , con bonifico in data 24.04.14, di euro 3600, Persona_2 Controparte_2
somma che deve restituire al relictum paterno;
Controparte_2
10. accerta e dichiara che deve restituire al relictum paterno anche la Controparte_2
somma di € 9.600,00, pari all'ammontare dei bonifici effettuati dall' 6 sul suo conto Pt_3
corrente per il contributo economico di “Impegnativa di cura domiciliare” in favore di
[...]
; Persona_2
11. accerta e dichiara che il valore del relictum della massa di all'apertura Persona_2
della successione era di euro 422.371,48, mentre il valore del donatum era di euro 35.000 (totali relictum + donatum euro 457.371,48), mentre non vi sono debiti da imputare alla massa;
12. accerta e dichiara che il valore complessivo della disponibile (1/3) è pari ad euro 152.457,16,
mentre la quota di legittima è pari a complessivi euro 304.914,32 e, per l'effetto, accerta e dichiara che:
a , e spetta la quota di legittima in Parte_2 Parte_1 Controparte_1
concreto pari ad un controvalore di euro 50.819,05 ciascuno, pari al 12,03% ciascuno del
relictum;
a spetta la quota di legittima, previa imputazione del valore della Controparte_3
donazione ricevuta, in concreto pari ad euro 15.819,05 (euro 50.819,05 – 35.000), pari al
3,74% del relictum;
conseguentemente dichiara l'inefficacia relativa della disposizione testamentaria contenuta nel testamento di nella parte in cui istituisce erede universale Persona_2 _2
nei limiti del valore pari ad euro 50.819,05 ciascuno necessari ad integrare le quote di
[...]
pagina 32 di 33 legittima di , e e nei limiti del valore pari ad Parte_2 Parte_1 Controparte_1
euro 15.819,05 necessari ad integrare la sua quota di legittima;
13. condanna a pagare la somma mensile di euro 60,15 ciascuno in favore Controparte_2
di , e e di euro 18,7 in favore di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 CP_3
a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Comune di AR, via
[...]
Spessa n. 17, a partire dal 5.7.2017 fino alla data della presente decisione, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze dei ratei al saldo;
14. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
15. spese di lite al definitivo.
Padova, lì 7.05.25 Il Presidente
Dott.ssa Balletti Cinzia
Il giudice rel
Dott Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott Cinzia Balletti presidente dott. Chiara Ilaria Bitozzi giudice rel.
dott. Alina Rossato giudice
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa sopradetta promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Grendene Patrick, Parte_1 Parte_2
come da procura in atti
-attori-
contro
, con l'avv. Fabiani Valeria, come da procura in atti Controparte_1
, con l'avv. Tecchio Carlo Giovanni, come da procura in atti Controparte_2
con l'avv. Arcaro Debora, come da procura in atti Controparte_3
-convenuti-
OP
-convenuto contumace-
pagina 1 di 33 Conclusioni
Per gli attori e come da precisazione delle conclusioni Parte_1 Parte_2
depositata in data 1.10.2024:
“NEL MERITO
Quanto alla successione della SI.ra CP_5 Persona_1
1) sia dichiarata la nullità delle disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28.03.2011 ed
euro 30.000,00 del 04.04.2011, con beneficiaria la SI.ra , in quanto Controparte_2
prive del requisito di forma ad substantiam ex art. 782 c.c. e, per l'effetto, sia condannata la SI.ra a restituire il complessivo importo di euro 40.000,00 nell'asse Controparte_2
ereditario della SI.ra , maggiorato degli interessi legali da calcolarsi dalla Controparte_6
data di indebito accredito;
2) in subordine, le disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28.03.2011 ed euro 30.000,00
del 04.04.2011, con beneficiaria la SI.ra , siano considerate ai fini della Controparte_2
collazione in fase di divisione ereditaria con gli altri coeredi;
3) sia in ogni caso devoluta per legge l'eredità della SI.ra ai sensi dell'art. 566 Controparte_6
c.c. nella misura di 1/6 dell'eredità per ognuno dei sei figli;
4) sia deliberata e attuata la divisione ereditaria del patrimonio della SI.ra tra Controparte_6
i suoi sei figli coeredi;
Quanto alla successione del SI. Persona_2
5) sia dichiarato nullo o annullato il testamento pubblico reso il 12.11.2009 dal SI.
[...]
avanti al notaio dott. , notaio in EN CC (VI), Persona_2 Persona_3
pubblicato e registrato al repertorio n. 16278, raccolta n. 9617, agenzia delle entrate ufficio di
Valdagno il 19.07.2017 al n. 6232 serie 1T per carenza di capacità di intende e volere del de cuius
al momento della redazione ex art. 581 c.c.;
6) in subordine, siano dichiarate nulle o annullate le disposizioni testamentarie con cui il de cuius
ha nominato la figlia sua erede universale, estromettendo di fatto gli altri suoi _2
pagina 2 di 33 cinque figli, e con cui si è dichiarato debitore della figlia per complessivi 150.000,00 euro, in
quanto effetto di errore, dolo e/o violenza ex art. 624 c.c.;
7) sia in ogni caso accertata l'invalidità della ricognizione di debito manifestata dal de cuius a favore della SI.ra data l'inesistenza di un rapporto fondamentale che la Controparte_2
giustifichi;
8) sia ricostruito il patrimonio ereditario del SI. e quantificata la quota Persona_2
legittima riservata ai sei figli legittimari ( , , , Pt_1 CP_3 CP_4 Parte_2 _2
e ), siano ridotte le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono i diritti dei CP_1
legittimari al fine di reintegrare la quota legittima e per l'effetto siano condannati rispettivamente
la beneficiaria della disposizione testamentaria ridotta e i beneficiari delle donazioni
proporzionalmente ridotte a restituire i beni che ne sono oggetto ex art. 561 c.c.;
9) sia deliberata e attuata la divisione ereditaria del patrimonio del SI. tra Persona_2
i suoi sei figli coeredi, tenuto conto delle eventuali donazioni ricevute in vita dagli stessi;
10) Sia ordinato alla SI.ra di lasciare libero l'immobile sito in Controparte_2
AR di EN (PD), Via Spessa n. 52 (catastalmente censito al catasto fabbricati foglio 7,
mappale 292 (ex 97 e 195) del Comune medesimo), da lei occupato in via esclusiva in quanto parte
del compendio ereditario da dividere tra i coeredi, restituendo il relativo possesso agli attori;
11) Sia condannata la SI.ra a corrispondere agli attori la somma di euro Controparte_2
4.250,00 ciascuno (pari a 250,00 euro per ogni mese di occupazione dell'immobile) a titolo di
indennità di occupazione dell'immobile dal 05.07.2017, data di richiesta di rilascio del bene
occupato (cfr. all.ti 3 e 4), alla restituzione effettiva, oltre ad interessi;
Quanto alla domanda
riconvenzionale proposta dalla convenuta _2 _2
12) Si rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in Controparte_2
quanto infondata in fatto e in diritto;
13) con vittoria di spese e competenze di causa”
Per la convenuta , come da comparsa conclusionale depositata in data 1.10.2024: Controparte_1
“NEL MERITO
pagina 3 di 33 Quanto alla successione della SI.ra : Controparte_6
- sia dichiarata la nullità delle disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28/03/2011 ed euro
30.000,00 del 04/04/2011, con beneficiari la SI.ra , in quanto prive del Controparte_2
requisito di forma ad substantiam ex art 782 c.c. e, per l'effetto, sia condannata la SI.ra
[...]
a restituire il complessivo importo di euro 40.000,00 nell'asse ereditario della SI.ra _2
; Controparte_6
- in subordine, le disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28/03/2011 ed euro 30.000,00 del
04/04/2011, con beneficiaria la SI.ra , siano considerate ai fini della Controparte_2
collazione in fase di divisione ereditaria con gli altri coeredi;
- sia in ogni caso devoluta per legge l'eredità della SI.ra ai sensi dell'art. 566 c.c. Controparte_6
nella misura di 1/6 dell'eredità per ognuno dei sei figli;
- sia deliberata e attuata la divisione ereditaria del patrimonio della SInora tra i Controparte_6
suoi sei figli coeredi.
Quanto alla successione del SI. : Persona_2
- sia dichiarato nullo o annullato il testamento pubblico reso il 12/11/2009 dal SI. Persona_2
avanti al notaio dott. , Notaio in EN CC (VI), pubblicato e
[...] Persona_3
registrato al repertorio n. 16278, raccolta n. 9617, agenzia delle entrate ufficio di Valdagno il
19/07/2017 al n. 6232 serie 1T per carenza di capacità di intendere e volere del de cuius al momento
della redazione e conseguentemente sia disposta la divisione ereditaria, previa collazione delle
donazioni, secondo il disposto del precedente testamento del 1998, se rinvenuto, o in parti uguali tra i
figli;
- in subordine, siano dichiarate nulle o annullate le disposizioni testamentarie con cui il de cuius ha
nominato la figlia sua erede universale, estromettendo di fatto gli altri suoi cinque _2
figli, e con cui si è dichiarato debitore della figlia per complessivi €150.000,00 in quanto effetto di
errore, dolo e/o violenza ex art. 624 c.c. e conseguentemente sia disposta la divisione della massa
ereditaria, previa collazione delle donazioni, in parti uguali tra i figli;
pagina 4 di 33 - sia in ogni caso accertata l'invalidità della ricognizione di debito manifestata dal de cuius a favore
della SI.ra data l'inesistenza di un rapporto fondamentale che la giustifichi;
Controparte_2
- sia in ogni caso ricostruito il patrimonio ereditario del SI. e quantificata la Persona_2
quota legittima riservata ai sei figli legittimari ( , , , , Pt_1 CP_3 CP_4 Parte_2 [...]
e ), siano ridotte le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono i diritti dei _2 CP_1
legittimari al fine di reintegrare la quota legittima e, per l'effetto, siano condannati rispettivamente la
beneficiaria della disposizione testamentaria ridotta e i beneficiari delle donazioni proporzionalmente
ridotte a restituire i beni che ne sono oggetto ex art. 561 c.c.;
- sia deliberata e attuata la divisione ereditaria del patrimonio del SI. secondo Persona_2
le disposizioni testamentarie indicate nel testamento del 1998, se rinvenuto, o tra i sei figli coeredi in
parti uguali o secondo le quote di legittima, tenuto conto delle eventuali donazioni ricevute in vita
dagli stessi;
- sia ordinato alla SI.ra di lasciare libero l'immobile sito in AR di Controparte_2
EN (PD), via Spessa 52, (catastalmente censito al catasto fabbricati foglio 7, mappale 292 (ex 97 e
195) del Comune medesimo), da lei occupato in via esclusiva in quanto parte del compendio ereditario
da dividere tra i coeredi restituendo il relativo possesso a tutti i fratelli/sorelle;
- sia condannata la SI.ra a corrispondere alla SI.ra la Controparte_2 Controparte_1
somma di euro 4.250,00 (euro 250,00 mensili) o la diversa somma che risulterà dall'istruttoria della causa o ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile dall'agosto 2017, data
di richiesta di rilascio del bene occupato, alla domanda giudiziale oltre ad interessi.
- sia condannata la SI.ra a corrispondere alla SI.ra Controparte_2 Controparte_1
l'indennità di occupazione dell'immobile secondo la quantificazione che risulterà in corso di causa e/o
i relativi frutti dal giorno della domanda giudiziale.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla SI.ra : Controparte_2
- dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza dell'oggetto e/o dei titoli;
- in via subordinata, rigettare la domanda riconvenzionale formulata in quanto non fondata in fatto e
in diritto.
pagina 5 di 33 In ogni caso:
- Con vittoria di spese competenze di causa.”
Per la convenuta , come da comparsa conclusionale di replica depositata in Controparte_2
data 1.10.24:
“Voglia l' Ecc.mo Tribunale di Padova contrariis reiectis :
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni come contenute nella comparsa di costituzione e
risposta datata 26/ 03/2019 e negli atti successivi da ritenersi estese anche per gli altri convenuti e di
seguito riportate:
NEL MERITO: Respingersi integralmente le domande attoree (e dei convenuti) formulate nei confronti
della SInora in quanto infondate in fatto ed in diritto. Accogliersi quelle Controparte_2
formulate nei confronti del SI. e di divisione della relativa donazione. Controparte_3
IN VIA RICONVENAZIONALE: Condannare gli attori (ed i convenuti) – e gli eventuali ulteriori
chiamati accettanti l'eredità de quibus – ciascuno per le rispettive quote -, al pagamento in favore
della convenuta della somma che risulterà in corso e di causa a titolo di retribuzione, contributi ecc.
per l' assistenza prestata ai genitori nel corso degli anni dall' aprile 2009 al giugno 2017, nonché al risarcimento dei danni fisici patiti dalla convenuta conseguenti all' Controparte_2
aggravamento delle ernie lombari e cervicali dovute agli sforzi fisici affrontati nell' assistenza prestata
ai propri genitori.
Con ogni più ampia riserva all'esito delle istanze istruttorie.”
Per il convenuto , come da comparsa conclusionale depositata in data 1.10.24: Controparte_3
“Nel merito. Quanto alla successione della SInora Controparte_6
1) Dichiarare la nullità delle donazioni di euro 10.000,00 del 28.03.11 e di euro 30.000,00 del
04.04.11 in favore della SInora in quanto prive del requisito della forma ad Controparte_2
substatiam come richiesta dall'articolo 782 del codice civile e, per l'effetto, condannare la SInora
a restituire il complessivo importo di euro 40.000,00 alla massa ereditaria, Controparte_2
maggiorato per rivalutazione ed interessi legali.
pagina 6 di 33 2) In subordine, le disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28.03.11 e di euro 30.000,00 del
04.04.11 in favore della SInora , siano considerate ai fini della collazione in Controparte_2
fase di divisione ereditaria con gli altri coeredi.
3) In ogni caso, dichiarare la devoluzione per legge dell'eredità della SInora ai Controparte_6
sensi dell'articolo 566 del codice civile nella misura di 1/6 per ognuno dei sei figli.
4) Procedere alla divisione ereditaria del matrimonio della SInora in favore dei Controparte_6
sei figli. Quanto alla successione del SInor Persona_2
5) Dichiararsi nullo o annullabile il testamento pubblico reso il 12.11.2009 dal SInor
[...]
avanti al notaio dott. pubblicato e registrato al repertorio n. Persona_2 Persona_3
16278, raccolta n. 9617, agenzia delle entrate ufficio di Valdagno il 19.07.2017 al n. 6232 serie 1 T
per carenza di capacita di intendere e di volere del SInor al momento della Persona_2
redazione ex articolo 591 c.c.
6) In subordine, siano dichiarate nulle o annullate le disposizioni testamentarie del SInor
[...]
contenute nel testamento pubblico reso il 12.11.2009 davanti al notaio dott. Persona_2 [...]
con le quali nominava erede universale la figlia e si dichiarava Persona_3 _2
debitore della medesima per euro 150.000,00, in quanto effetto, tali volontà testamentarie, di errore,
dolo e/o violenza ex articolo 624 del codice civile.
7) Sia in ogni caso accertata l'invalidità/ nullità/ inesistenza della ricognizione di debito contenuta nel testamento del SInor in favore della figlia data l'inesistenza di Persona_2 _2
un rapporto fondamentale che lo giustifichi.
8) Sia accertato e dichiarato che l'immobile edificato nel terreno ricevuto in donazione dal SInor
è stato edificato ad esclusive cure e spese del medesimo ed è pertanto di sua esclusiva Controparte_3
proprietà e che il SInor ha compiuto sul terreno ricevuto in donazione, sempre a sue Controparte_3
esclusive cure e spese, le opere necessarie per consentire l'allaccio ai servizi quali gas, luce, acqua e
fognature.
pagina 7 di 33 9) Sia ricostruito il patrimonio ereditario del SInor e quantificata la quota Persona_2
legittima riservata ai sei figli, , , , e , Pt_1 CP_3 CP_4 Parte_2 _2 CP_1
siano ridotte le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono i diritti dei legittimari
10) Si proceda alla divisione ereditaria del patrimonio del defunto SInor tra i Persona_2
sei figli, tenuto conto delle eventuali donazioni ricevute in vita dagli stessi.
11) Sia ordinato alla SInora di liberare l'immobile sito in AR di Controparte_2
EN (PD) catastalmente censito al catasto fabbricati al foglio 7, mappale 292, per complessivi mq.
2173 occupato in via esclusiva a far data dalla morte del padre in quanto parte del compendio
ereditario da dividere trai i coeredi, con restituzione del possesso al convenuto . Controparte_3
12) Condannare la SInora a corrispondere al convenuto la Controparte_2 Controparte_3
sua quota parte dell'indennità di occupazione che sarà quantificata in corso di causa fino a quando
l'immobile non verrò restituito.
Con vittoria di spese e competenze.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con atto di citazione depositato in data 11.12.2018 e regolarmente notificato e Parte_1
citavano in giudizio i fratelli , Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
e esponendo che insieme ai convenuti, essi erano figli di Controparte_3 OP
, deceduto in 6.6.2017, e deceduta in data 9.11.2013; Persona_2 Controparte_6
- gli attori rappresentavano, altresì, che aveva vissuto fino al giorno della Persona_2
sua morte nell'abitazione di sua proprietà insieme alla figlia nei confronti della _2
quale il padre si trovava in stato di soggezione;
- allegavano che l'eredità della madre non era stata oggetto di divisione, sicché una volta deceduto anche il padre, essi avevano chiesto ai fratelli, con missiva del 5.7.2017, di procedere alla divisione di entrambe le masse ereditarie;
pagina 8 di 33 - esponevano che, sempre in data 5.7.2017, essi avevano intimato alla sorella di _2
lasciare libero l'immobile che occupava in via esclusiva, nonché di restituire alla massa quanto da lei illegittimamente prelevato dai conti dei genitori ed incassato negli anni a danno dei coeredi (doc 9);
- rappresentavano di aver appreso solo dopo la morte del padre che quest'ultimo, con testamento pubblico del 12.11.2009, pubblicato in data 7.7.2017, aveva istituito erede universale la figlia si era dichiarato debitore nei suoi confronti per l'importo di euro 150.000,00, _2
dispensandola espressamente dal provare il rapporto fondamentale di detto credito, e aveva istituito la moglie, nel frattempo premorta in data 9.11.13, legataria del diritto di usufrutto sui beni mobili e immobili (doc 7);
- allegavano di aver essi promosso procedura di mediazione obbligatoria n. 59MED2018 a cui avevano aderito tutti i fratelli che si era conclusa in data 24.4.2018 con esito negativo;
_2
- esponevano che, nel mese di aprile 2011, la madre aveva venduto un bene Controparte_6
immobile di proprietà esclusiva di , munita di apposita procura speciale, Persona_2
per euro 40.000,00 e i relativi assegni, provento della vendita, anziché nel conto cointestato al marito, li faceva accreditare sul conto corrente personale di (doc 10); Controparte_2
- allegavano che pochi mesi prima della redazione del testamento pubblico, il padre era stato ricoverato per una violenta caduta e da quel momento in poi questi alternava momenti di lucidità a momenti di evidente confusione e agitazione (doc 11);
- infine, evidenziavano che il de cuius aveva donato in data 12.10.94 la piena proprietà del terreno catastalmente censito al Comune di AR di EN, foglio 7, mappale 129/b, a
(doc 15); Controparte_3
- in data 22.03.2019, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale per la condanna degli attori e degli altri eredi, ognuno per la rispettiva quota, al pagamento in favore della convenuta della somma a titolo di retribuzione e contributi, per l'assistenza prestata ai genitori nel corso degli anni pagina 9 di 33 nonché al risarcimento dei danni fisici conseguenti all'aggravamento delle ernie lombari e cervicali dovute agli sforzi fisici affrontati nell'assistenza;
- in data 26.3.2019, si costituiva in giudizio affermando di aderire integralmente Controparte_1
alle domande di parte attrice;
- in data 27.3.2019, si costituiva in giudizio il quale aderiva alle domande attoree Controparte_3
chiedendo però l'accertamento che sul terreno ricevuto in donazione dal padre egli aveva edificato a spese proprie;
- , invece, non si costituiva e nel corso della prima udienza, tenutasi in data OP
17.4.2019, il giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, ne dichiarava la contumacia e assegnava termini per le memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c.;
- in seguito allo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice, con ordinanza del
12.10.2020, scioglieva la riserva sulle istanze istruttorie e ordinava l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
di tutti gli estratti conto del conto corrente cointestato a e Persona_2 CP_6
e di quello intestato a e conferiva l'incarico per l'espletamento di
[...] Controparte_2
CTU estimativa all'arch in ordine al valore dell'immobile sito in AR di Per_4
EN via Spessa n. 52 al momento dell'apertura della successione, dell'indennità di occupazione dello stesso e del terreno donato a dal padre in data 12.10.94; Controparte_3
- all'udienza del 4.3.2021 e a quella del 11.1.2022 venivano assunte le prove testimoniali sui capitoli di prova nn. 26 e 27 formulati da con memoria n. 2 ex art 183, comma Controparte_1
6, c.p.c.;
- con decreto del 22.10.2022, il giudice ammetteva la CTU contabile conferita al dott ai Per_5
fini della ricostruzione dei movimenti tra il conto corrente cointestato ai genitori n. 0690445 ed il conto corrente n. 0654601 intestato a della quantificazione Controparte_2
dell'ammontare delle somme fuoriuscite mediante assegni, bonifici o contanti dal conto dei primi e le corrispondenti entrate nel conto della seconda, nonché ai fini della quantificazione dell'ammontare dei bonifici effettuati da nel conto di;
Parte_3 Controparte_2
pagina 10 di 33 - terminata la fase istruttoria, il GI rinviava per pc all'udienza del 2.10.2024 con trattazione scritta, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio e assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulle domande riconvenzionali Controparte_2
Innanzitutto, è necessario analizzare le domande proposte in via riconvenzionale da _2
con le quali la stessa chiedeva la condanna degli attori al pagamento in suo favore della somma
[...]
a titolo di retribuzione e contributi, per l'assistenza prestata ai genitori dall'aprile del 2009 al giugno del 2017, nonché al risarcimento dei danni fisici da lei patiti conseguenti all'aggravamento delle ernie lombari e cervicali dovute agli sforzi fisici affrontati nell'assistenza prestata ai propri genitori.
Sul punto, si rileva che detta assistenza nei confronti dei genitori, contestata da tutte le altre parti processuali, in assenza di un contratto di lavoro di cui non vi è prova negli atti di causa, debba essere qualificata come obbligazione naturale ex art 2034 c.c., prestata dal figlio nei confronti dei genitori conviventi la quale, in quanto tale, è irripetibile. Pertanto, in assenza di prova a fondamento della sussistenza di un rapporto di lavoro, la domanda deve essere respinta in quanto infondata.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, si rileva che si è Controparte_2
limitata a proporre genericamente la domanda senza esporre in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, oltre a non aver dato prova degli elementi di cui all'art. 2043 c.c.; in particolare, non ha neppure allegato in modo specifico lo stato di salute nel 2009 e nel 2017 (alla morte del padre), da cui desumere l'asserito aggravamento delle ernie lombari e cervicali
(presunto danno), né il nesso di causa tra il dedotto aggravamento e l'attività di assistenza prestata ai genitori.
Tanto premesso, si rileva la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c..
In merito a ciò, la giurisprudenza di legittimità afferma che “la nullità dell'atto di citazione per
"petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.,
postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo
dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di
consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle
pagina 11 di 33 relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte “(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015)
e ancora “In tema di domanda riconvenzionale, il difetto della determinazione della cosa oggetto
della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione determina nullità della domanda, sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c.(..)” (cfr. Cass. civ., sez.
2, ordinanza 16517/2023).
Da ciò discende che dei crediti asseritamente vantati da a titolo di risarcimento Controparte_2
del danno e di corrispettivo derivante dall'attività lavorativa nei confronti dei genitori non deve tenersi conto in sede di divisione dell'eredità di e di . Controparte_6 Persona_2
2. Sull'eredità di Controparte_6
2.01Masse plurime
Il presente giudizio ha ad oggetto la divisione ereditaria di plurime masse poiché i titoli di provenienza dei beni in comunione fra le parti sono due: la successione di apertasi in data Controparte_6
9.11.2013, e quella di , apertasi in data 6.6.2017, come allegato dalle parti (cfr. Persona_2
certificato di morte all. 1 fascicolo di parte attrice).
Giova, pertanto, precisare che secondo consolidato principio giurisprudenziale le quote di comunione divenute oggetto di altra comunione non si dividono automaticamente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, di regola, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, diretta alla formazione di un'unica massa, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni.
Alla pluralità dei titoli corrisponde, pertanto, una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante.
Di conseguenza, in caso di divisione del complesso si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 18910 del 11.9.2020; Cass. civ. n. 27645 del 30.10.2018; Cass., sez. 2, ordinanza n. 3014
del 8.5.1981)
pagina 12 di 33 Ebbene, nel caso di specie nessuna delle parti ha manifestato la volontà di procedersi alla divisione unitaria delle masse né questa è emersa in corso di causa.
Deve, dunque, procedersi, alla preventiva divisione della massa ereditaria di Controparte_6
tenendo conto anche della quota del marito, e solo successivamente alla divisione dell'eredità di
[...]
. Persona_2
2.2. Sulla successione legittima di Controparte_6
Come emerge pacificamente dagli atti di causa è deceduta senza lasciare testamento Controparte_6
alcuno, sicché la sua eredità si è aperta in data 9.11.2013 ai sensi degli artt. 565 e s.s. c.c.
Al momento dell'apertura della successione di gli eredi erano il marito, Controparte_6 [...]
, e i sei figli, , e sicché Persona_2 _2 CP_1 CP_4 CP_3 Pt_1 Parte_2
l'eredità deve essere devoluta ai sensi dell'art. 581 c.c., ovvero 1/3 in favore del marito e 2/3
complessivamente in favore dei figli.
Tanto premesso, occorre ora determinare l'ammontare della massa ereditaria della de cuius al momento dell'apertura della successione.
Relictum
Dagli atti di causa emerge che il patrimonio della SI.ra al momento dell'apertura Controparte_6
della successione fosse esclusivamente composto dal conto corrente cointestato con il marito n. 690445
presso Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e che i coniugi fossero in regime di comunione dei _2
beni (cfr. procura speciale conferita dal SI. alla moglie, doc. 14 fascicolo ). _2 Controparte_1
Conseguentemente il relictum è pari a ½ del saldo del conto corrente cointestato al momento dell'apertura della successione (9.11.13).
Dagli estratti del conto corrente cointestato ai coniugi al 31.12.2013 risulta un saldo pari a euro _2
12.818,54 e, poiché i coniugi erano in regime di comunione dei beni, l'importo imputabile alla massa della è pari a ½ ovvero euro 6.409,27. CP_5
Gli attori nell'atto di citazione (pag 7) , nel promuovere l'azione di divisione del patrimonio materno, chiedono l'accertamento della consistenza dell'asse ereditario, e la collazione delle eventuali donazione ricevute in vita dai coeredi. In particolare, evidenziavano che, nel corso degli anni, ha _2
pagina 13 di 33 usufruito ripetutamente di somme di denaro provenienti dal conto corrente cointestato ai genitori, con indebiti prelievi, bonifici o per spese personali.
In ordine a detti rilievi, non ha mosso alcuna contestazione specifica, essendosi Controparte_2
limitata a rilevare che “si è trattato delle movimentazioni di quanto necessario alla gestione delle necessità della vita quotidiana ed alle spese straordinarie sostenute dalla famiglia ” (pag 8 della _2
comparsa costitutiva).
A riguardo è stata disposta CTU contabile al fine di ricostruire le movimentazioni tra il conto cointestato ai genitori (n 0690445 presso la Banca Popolare di Vicenza), sui quali pacificamente
[...]
aveva la delega ad operare, e quello personale di quest'ultima (n. 0645601presso il medesimo _2
istituto di credito).
Con riferimento agli accrediti effettuati dal conto contestato dei genitori al conto di _2 _2
antecedente alla morte di il CTU, analizzata la copiosa documentazione
[...] Controparte_6
prodotta dalle parti e acquisita a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha accertato che: “le
somme fuoriuscite mediante assegni, bonifici o contanti dal conto corrente intestato ai coniugi
[...]
e e le corrispondenti entrate annotate nel conto corrente intestato a Persona_2 Controparte_7
ammontano a complessivi euro 29.612,001” (come risulta dal prospetto a Controparte_2
pagina n. 23) e che: “Nel conto corrente n. 690445 cointestato a e a Persona_2 CP_7
e tenuto presso la Banca Popolare di Vicenza Spa, nel mese di aprile 2013 risultano addebiti
[...]
direttamente riconducibili a per complessivi euro 1.654,50” (trattasi di due Controparte_2
bonifici dell'aprile del 2013 con causale “volo ” come riportato nel prospetto a Controparte_2
pagina n. 26). Anche tali risultanze della CTU, non sono state neppure contestate da _2
ed è evidente che risulta smentita la sua generica affermazione che le somme siano state
[...]
impiegate per i bisogni di vita quotidiana della famiglia, atteso che le somme sono state impiegate o per propri bisogni personali (vedi volo aereo) ovvero per incrementare il suo patrimonio personale.
Diversamente, invece, non risultano evidenze certe della riconducibilità a di ulteriori _2
addebiti annotati sul conto corrente cointestato ai genitori (per prelievi in contanti o altri addebiti per spese per vestiti, biancheria intima, parrucchiere, massaggi, ecc); si veda sul punto le osservazioni della
CTU contabile a pagg 30.
pagina 14 di 33 Circa la natura giuridica delle suddette movimentazioni sul conto corrente dei genitori riconducibili con certezza a , per complessivi euro 31.266,50 e, ripetesi, pacificamente da questa Controparte_2
effettuate (stante la delega ad operare sul conto), esse non possono essere qualificate come donazioni di denaro, né dirette né indirette, in difetto di un atto di disposizione riconducibile ai genitori, ma quali atti di indebito utilizzo del denaro dei genitori in assenza di alcun titolo giustificativo;
conseguentemente tale somma costituisce credito della massa oggetto di un obbligo restitutorio di da _2
imputare al relictum delle successioni dei due genitori, in pari quota, attesa la cointestazione del conto corrente da cui le somme sono indebitamente fuoriuscite.
Si ritiene di dover precisare che la qualificazione delle analizzate operazioni quali somme da computare nel relictum, anziché quali atti donativi, non integra ipotesi di ultrapetizione, trattandosi di mera operazione ermeneutica, basata sui dati fattuali allegati dalle parti e su cui si è instaurato il contradditorio.
Pertanto, la convenuta dovrà restituire alla massa di la metà della _2 Controparte_6
somma di euro 31.266,50, pari a complessivi euro 15.633,25.
[...]
allegava di essere creditrice nei confronti della massa per le spese relative ai Persona_6
servizi di onoranze funebri per la madre, per totali euro 3.282,81 (doc 6 comparsa costitutiva
[...]
. Tuttavia, la convenuta ha depositato solo la fattura senza dar prova di aver pagato la _2
stessa con denaro proprio. Ne consegue che detta spesa non può considerarsi come debito della massa della SI . CP_5
Donatum
Parte attrice chiede che si computi nel donatum dell'asse ereditario materno, previa declaratoria di nullità delle donazioni per difetto di forma ad sustantiam, anche i due assegni incassati tra il marzo e l'aprile 2011 (quindi anteriormente alla morte della de cuius) da per Controparte_2
complessivi euro 40.000, derivati dalla vendita di un terreno di esclusiva proprietà del marito effettuata da munita di procura speciale rilasciata da quest'ultimo (doc 10 fascicolo attoreo); Controparte_7
chiedevano, in principalità, che fosse condannata alla restituzione di detta somma _2
nell'asse ereditario materno e, in subordine, che di tale somma si tenesse conto ai fini della collazione in fase di divisione ereditaria con gli altri coeredi (testualmente: “Quanto alla successione della SI.ra pagina 15 di 33 1) sia dichiarata la nullità delle disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del Controparte_6
28.03.2011 ed euro 30.000,00 del 04.04.2011, con beneficiaria la SI.ra , in Controparte_2
quanto prive del requisito di forma ad substantiam ex art. 782 c.c. e, per l'effetto, sia condannata la
SI.ra a restituire il complessivo importo di euro 40.000,00 nell'asse ereditario Controparte_2
della SI.ra , maggiorato degli interessi legali da calcolarsi dalla data di indebito Controparte_6
accredito; 2) in subordine, le disposizioni di donazione di euro 10.000,00 del 28.03.2011 ed euro
30.000,00 del 04.04.2011, con beneficiaria la SI.ra , siano considerate ai fini Controparte_2
della collazione in fase di divisione ereditaria con gli altri coeredi”).
I convenuti e aderivano a detta domanda. Controparte_1 CP_3
La convenuta , inoltre, con memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha depositato la Controparte_1
procura speciale redatta dal Notaio Dr. in data 12.11.2009 con la quale Persona_3 [...]
ha nominato sua moglie procuratrice speciale “affinché la stessa in nome e per conto di Persona_2
esso mandante, venda (…) la piena proprietà (…) relativamente alla seguente porzione di terreno
(…)”; la circostanza che gli assegni in oggetto fossero il provento della vendita del cespite immobiliare paterno, pertanto, deve ritenersi provata.
La convenuta non ha contestato l'incasso dei due assegni nel proprio personale conto _2
corrente né ha dedotto alcunchè in ordine alla causale di tali operazioni. Anche la CTU contabile, infine, ha confermato l'incasso dei due assegni per totali euro 40.000,00 nel conto corrente n. 645601
intestato alla convenuta (versamento assegno bancario intestato a Controparte_2 CP_6
per euro 10.000,00 avvenuto in data 28.3.2011 e versamento assegno circolare intestato a
[...] [...]
per euro 30.000,00 del 4.4.2011, cfr. pagina 27 CTU contabile). CP_6
Tale somma, a parere del Collegio, deve essere restituita dalla convenuta all'asse ereditario del padre per le ragioni che ora si espongono.
La vendita del terreno di proprietà esclusiva del marito (e, quindi, sottratto alla comunione legale) è stata compiuta dalla de cuius in qualità di mandante nell'ambito di un contratto di mandato con rappresentanza ed il denaro da questa incassato per la compravendita, anziché riversarlo al marito (cui l'operazione di compravendita era direttamente riferibile e quindi anche il denaro incassato), lo ha trasferito alla figlia Quindi tale denaro è stato oggetto di un'appropriazione indebita _2
pagina 16 di 33 della SI (che si è tenuta il denaro che avrebbe dovuto consegnare al marito) e di una successiva CP_5
donazione da parte di questa alla sola figlia Tale donazione, va dichiarata nulla per _2
difetto di forma ad substantiam (non potendosi considerare di modico valore); con la conseguenza che la somma di euro 40.000 sarà oggetto di un obbligo restitutorio di alla massa del padre _2
e si dovrà considerare nell'ambito del relictum della successione di questo. Persona_2
2.3. Scioglimento della comunione di
[...]
CP_7
Venendo ora alla divisione e alla assegnazione delle quote ai sensi dell'art. 581 c.c., considerato il saldo del conto corrente n. 0690445 pari ad euro 6.409,27 (12.818,54 diviso due) e la somma di euro
15.633,25 (31.266,50 diviso due) che dovrà restituire, l'asse ereditario della de cuius _2
ammonta ad euro 22.042,52 e di conseguenza:
-la quota di , di cui dovrà tenersi conto in sede di divisione della sua eredità Persona_2
(vedi infra), corrisponde a 1/3 della massa ereditaria e, pertanto, è pari ad euro 7.347,50;
- la quota dei figli (contumace), , e ai CP_4 CP_1 Parte_2 Pt_1 CP_3 _2
sensi dell'art. 581 c.c. corrisponde complessivamente ad 2/3 della massa, pari ad euro 2.449,16 per ciascuno di essi (1/6 di 14.695=2/3 di 22.042,52).
Tuttavia, ai fini dell'assegnazione delle quote tra i coeredi, può ritenersi pacifico che
[...]
, a seguito della morte della moglie, ha trattenuto per se la quota caduta nella Persona_2
successione di questa del saldo del conto corrente cointestato (euro 6.409,27), giacchè ha continuato ad usufruire di detto conto per le sue necessità sino all'estinzione del conto (avvenuta
il 24.12.15 con azzeramento della provvista;
cfr infra), senza riversare ai figli, coeredi legittimi, la
quota di spettanza del saldo. Pertanto, tale saldo di euro 6.409,27 costituisce un debito di Per_2
da imputare alla sua quota ex art 725 cc., con un sopravanzo in suo favore di euro 938,23
[...]
(euro 7347,50 – 6.409,27).
Poiché non vi sono altri beni da prelevare dalla massa ereditaria della , ne consegue che le CP_5
quote dell'eredità di e dei figli e Persona_2 Pt_1 Parte_2 CP_1 CP_3 CP_4
debbono essere tutte soddisfatte mediante l'assegnazione di corrispondenti crediti – di euro
pagina 17 di 33 938,23 il primo e di euro 2.449,16 ciascuno, i secondi - verso in relazione alle _2
somme che questa deve restituire alla massa.
3. Sulla eredità di Persona_2
3.1. Sulla validità del testamento pubblico
Quanto alla validità del testamento pubblico datato 12.11.2009 redatto da avanti Persona_2
al notaio dott. , Notaio in EN CC (VI), pubblicato e registrato al Persona_3
repertorio n. 16278, raccolta n. 9617, è necessario fare chiarezza in ordine all'onere della prova in materia di capacità di intendere e di volere.
In base al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. spetta a chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ovvero, nel caso di specie, dare prova dello stato di incapacità in cui versava il de cuius al momento del compimento dell'atto impugnato. In
particolare, in materia di annullamento del testamento per incapacità, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la
esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de
cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa
perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di
ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo
stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il
testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità
totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3934 del 19.2.2018).
Parte attrice e i convenuti e erano, dunque, tenuti a provare che il testatore CP_1 Controparte_3
fosse al momento della redazione del testamento completamente privo della capacità di autodeterminarsi, a meno che all'esito dell'istruttoria non fosse emerso uno stato di incapacità totale o permanente.
A sostegno della propria pretesa parte attrice aveva sostenuto che al momento della redazione del testamento il de cuius era stato ricoverato per una violenta caudata e che durante tale ricovero il padre pagina 18 di 33 “alternava momenti di lucidità a momenti di evidente confusione e agitazione”, precisando che “anche
a casa (…) ha continuato ad alternare momenti di confusione e agitazione a momenti di lucidità”.
Quanto affermato da parte attrice e sostenuto anche dai convenuti e , ovvero CP_1 Controparte_3
che il de cuius nel periodo di tempo in cui è stato perfezionato il testamento impugnato alternava momenti di lucidità, è sufficiente ad escludere che il testatore versasse in uno stato di incapacità tale da compromettere completamente la sua capacità di autodeterminarsi.
Di talché la domanda di annullamento del testamento per incapacità del testatore ex art. 591 c.c. deve essere rigettata perché infondata.
3.2. Sull'invalidità di singole clausole del testamento pubblico del SI. ai sensi dell'art. 624 c.c. Persona_2
Quanto alla domanda subordinata di parte attrice, condivisa dai convenuti e , CP_1 Controparte_3
di annullamento delle disposizioni testamentarie con le quali il de cuius aveva istituto erede la sorella e aveva riconosciuto nei confronti di questa un debito di 150.000,00 euro per errore, _2
violenza, dolo ex art. 624 c.c., si rappresenta quanto segue.
Parte attrice unitamente ai fratelli e non ha specificato il vizio che affligge le CP_1 CP_3
disposizioni testamentarie contestate, né ha dato prova del dolo, dell'errore o della violenza
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di impugnazione della
disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere
presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e
la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non
potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario (nella specie, figlio del testatore) convivesse col "de cuius"” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 824 del 16/01/2014).
Le parti che hanno chiesto l'annullamento delle disposizioni in parola non hanno dato prova di tale influenza captatoria della sorella sulla volontà del testatore, limitandosi ad allegare lo _2
stato di convivenza di questa con l'anziano genitore e il mero stato di soggezione in cui, a loro dire,
versava il padre nei confronti della prima.va in questa sede ribadito che anche le prove richieste sul punto, come correttamente valutato dal GI (nell'ordinanza del 12.10.20),appaiono del tutto inidionee a pagina 19 di 33 provare l'attività captatoria, in quanto vertenti o su circostanze non contestate, o generiche o suggestive
/valutative o comunque irrilevanti.
Tali circostanze , tuttavia, non appaiono sufficienti a provare l'esistenza di un vizio idoneo ad annullare le disposizioni testamentarie impugnate ai sensi dell'art. 624 c.c., così come di recente affermato dalla
Suprema Corte: “In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di
dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore,
se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova
dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto
riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false
rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 25521 del 31.8.2023).
Va infatti ribadito che anche le prove richieste sul punto, come correttamente valutato dal GI
(nell'ordinanza del 12.10.20), appaiono del tutto inidonee a provare l'asserita attività captatoria, in quanto vertenti o su circostanze non contestate, o generiche o suggestive/valutative o comunque irrilevanti.
Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata perché infondata e l'eredità di Persona_2
deve essere devoluta secondo le regole della successione testamentaria.
3.3. Sulle domande di riduzione
Con testamento pubblico del 12.11.2009 il de cuius ha attribuito a titolo di legato a Controparte_6
il diritto di usufrutto di tutti i beni mobili e immobili, ha istituito la figlia erede _2
universale e riconosciuto nei confronti di quest'ultima il debito di euro 150.000,00.
Dalle disposizioni contenute nella scheda testamentaria emerge l'inequivocabile volontà del de cuius di escludere dalla propria eredità tutti i figli, ad eccezione di mentre il diritto di usufrutto, _2
si è estinto con la premorienza di ex art. 979 c.c.. Controparte_6
Pertanto, accertato che il de cuius ha escluso dalla propria eredità tutti i figli ad eccezione di
[...]
si deve ora analizzare le domande di riduzione spiegate dagli attori e dai convenuti e _2 CP_1
(tutti eredi legittimari). Controparte_3
pagina 20 di 33 Occorre, in primo luogo, determinare l'asse ereditario del de cuius, sul quale calcolare le quota di riserva dei legittimari e la disponibile ex art 556 cc (relictum - debitum + donatum).
CP_8
Al momento dell'apertura della successione il patrimonio del de cuius si componeva:
- dell'eredità di pari ad euro 938,23 (come meglio precisato al punto 2); Controparte_6
- dell'immobile sito in AR di EN, via Spessa n. 52 catastalmente identificata al foglio 7
particella 292 sub 3 di 10,5, unitamente al relativo terreno catastalmente identificato al foglio 7
particella 292 di 2.173 mq, compresa dei relativi arredi;
- del saldo di eventuali conti correnti.
Lo stato e il valore dell'immobile sito in AR di EN, unitamente all'arredo, è stato analizzato con CTU del dr. , le cui conclusioni vengono integralmente recepite da Persona_7
questo Collegio in quanto fondate su accertamenti rigorosi e pienamente condivisibili.
Il valore del fabbricato al 6.6.2017 (momento dell'apertura della successione) è stato stimato dal CTU
in euro 235.000,00 oltre ad euro 110.000,00 relativo al valore di edificabilità residua, per complessivi
euro 345.000,00, oltre ad euro 7.600,00 per gli arredi.
Quanto ad eventuali liquidi, si rileva che a quella data il conto corrente n. 690445 presso la
[...]
, già Banca Popolare di Vicenza S.p.A., cointestato con era già Controparte_9 Controparte_6
stato estinto il 22.09.15, con un saldo risibile di euro 315,98 di cui non può tenersi conto in quanto,
dalla documentazione bancaria acquisita mediante gli ordini ex art 210 cpc, non è stato possibile risalire alla destinazione del saldo (ovvero se fu incassato o versato altrove).
Circa altri conti del de cuius , dall'inventario redatto in data 30.03.16 dall'amministratore di sostegno del de cuius, avv (vedi documento versato in atti da con la memoria di replica), CP_10 Controparte_1
si evince che questi era titolare solo di un libretto postale n 43972305 che a quella data riportava un saldo di euro 167,11, verosimilmente derivati dalla chiusura del conto di cui sopra.
Sempre dall'inventario si evince che il de cuius era titolare di due pensioni INPS, rispettivamente di euro 602,53 e euro 508,55 mensili, accreditate sul predetto libretto postale;
inoltre si evince che egli
Contr era titolare di un ulteriore pensione erogata da 6 di euro 400 mensili di cui da atto che sino a Pt_3
quel momento veniva accreditata sul conto corrente personale di ma che era in fase di _2
pagina 21 di 33 accreditamento sul libretto postale dell'amministrato (circostanza che è pienamente riscontrata dagli accertamenti della CTU contabile dott pag 24 che ha riscontrato gli accrediti di detta Per_8
pensione sul conto di sino al 13.03.15). Purtroppo dal fascicolo della tutela di _2 [...]
(richiesto da al GT il 23.01.19, quindi ben dopo il decesso dello stesso, Persona_2 Controparte_1
versato in atti con la memoria di replica) mancano sia i rendiconti annuali che il rendiconto finale che
Contr negligentemente l' non ha depositato, con la conseguenza che non è dato sapere il saldo del libretto postale alla data della morte del de cuius. Tuttavia, considerato che all'inizio della tutela il saldo era di euro 167,11 e che in detto libretto sono confluiti come entrate solo i ratei delle tre pensioni
(per circa complessivi euro 1500 mensili), si può logicamente dedurre che, al momento della morte dell'amministrato, il saldo del conto postale dovesse riportare una cifra irrisoria, ritenuto che la modesta entrata mensile sia stata impiegata integralmente per i bisogni di vita e di salute dell'amministrato e per le ordinarie spese di casa.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, è da escludere che il de cuius fosse titolare di altri conti correnti (non acquisiti in questo giudizio) atteso che, ripetesi, di detti conti non vi è traccia
Contr nell'inventario dell' non contestato da alcuno dei figli.
Ne consegue che, nel relictum, nulla va computato per sostanze liquide e che, per le ragioni sopra esposte, vanno rigettate le richieste ex art 210 cpc degli attori e dei convenuti e Controparte_1
di integrazione della documentazione bancaria, nonché per l'acquisizione del fascicolo CP_3
completo dell'ADS.
Quanto alla questione dei due assegni, per complessivi euro 40.000, accreditati tra il marzo e l'aprile
2011 nel conto corrente di , relativi alla vendita di un terreno di esclusiva Controparte_2
proprietà di effettuata dalla moglie in qualità di procuratore speciale del primo Persona_2
(vedi pag 27 CTU ), ci si riporta integralmente a quanto motivato sub 2.2., ove si è concluso Per_8
che detta somma, oggetto di un obbligo restitutorio di deve computarsi nel relictum di _2
. Persona_2
Nel relictum della massa di , inoltre, vanno considerati (sempre per quanto Persona_2
esposto sub 2.2) la metà degli accrediti effettuati dal conto contestato dei genitori al conto di
[...]
in epoca antecedente alla morte di per complessivi euro 31.266,50 (euro Controparte_2 Persona_1
pagina 22 di 33 1.654,50 + 29.612,00); dal momento che i coniugi erano in regime di comunione dei beni e che _2
il conto corrente era cointestato, si deve tener conto del 50% di tale importo, ovvero euro 15.633,25.
Debbono, infine, essere computati nel relictum di gli importi bonificati Persona_2
dall'ULSS6 Euganea a tra il 2014 ed il 2015 a titolo di contributo economico in Controparte_2
favore di a titolo di “Impegnativa di cura domiciliare”. A riguardo si osserva Persona_2
che il CTU ha rilevato che: “all'esito della verifica compiuta, è stato riscontrato che, nell'arco
temporale esaminato, risultano effettuati in favore di quattro bonifici da parte Controparte_2
dell'azienda per complessivi euro 9.600,00”(pag 24 CTU) . Parte_3
Si tratta, anche in questo caso, di somme appartenenti al de cuius che la convenuta non ha dato prova di aver riversato al padre o impiegato per le sue necessità; esse, quindi, costituiscono un credito della massa che dovrà restituire al relictum dell'eredità di per totali _2 Persona_2
euro 9.600.
Debitum
Venendo ora ai debiti della massa che devono essere sottratti al relictum, è necessario prendere in esame la questione della ricognizione di debito contenuta nella scheda testamentaria – di cui gli attori ed i convenuti e chiedono dichiararsi l'invalidità -, nella quale così si è espresso il CP_1 CP_3
testatore: “dichiaro, inoltre, che mia figlia mi ha corrisposto nel corso degli ultimi 30 _2
anni, mediante versamenti periodici, mensili, la somma complessiva di euro 150.000,00. Dichiaro,
pertanto, espressamente di essere debitorie nei conforti di mia figlia della somma _2
complessiva di euro 150.000,00. Prendo, inoltre, atto che mia figlia a seguito del predetto riconoscimento è dispensata dall'onere di provare il rapporto fondamentale”.
Sul punto giova precisare che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non
costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente
rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente
processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la
quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto
fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche
nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di
pagina 23 di 33 questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il
conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente
provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una
condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.” (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25.1.2022).
Grava, pertanto, sulle parti interessate ad inficiare il valore probatorio della ricognizione di debito l'onere della prova in merito all'inesistenza del sotteso rapporto fondamentale.
I primi hanno, in particolare, sostenuto essere del tutto inverosimile che la sorella _2
avesse avuto, nei trent'anni anteriori al testamento, disponibilità economiche tali da poter prestare somme considerevoli (in relazione alle proprie sostanze) ai genitori i quali, peraltro, hanno sempre goduto di adeguati redditi propri. Evidenziavano, infatti, che, all'epoca del testamento (2009), la sorella aveva soli 45 anni e che la stessa aveva lavorato per pochi anni come operaia;
_2
conseguentemente secondo il tenore della ricognizione di debito paterna (..”mia figlia _2
mi ha corrisposto nel corso degli ultimi 30 anni, mediante versamenti periodici, mensili, la somma complessiva di euro 150.000,00”) ella – per maturare in trenta anni un credito di complessivi euro
150.000 -, avrebbe dovuto corrispondere dall'età di 15 anni circa euro 5000 annui per 30 anni,
circostanza impossibile per le ragioni anzidette.
contestava di non aver avuto redditi propri, sostenendo nella comparsa costitutiva (pag _2
6): ”Fino all'aprile 1995 (02 copia prospetto tfr 3.04.1995) la SInora ha goduto di _2
una propria stabile e continuativa occupazione e del relativo stipendio, che provvedeva a versare in
famiglia per soddisfarne i bisogni. Successivamente ha svolto altri stabili lavori – l'ultimo cessato nel
marzo 2009 (03 copia busta paga aprile 2009) - dedicandosi però, progressivamente in misura sempre più rilevante, all' assistenza a tempo pieno – dal 2009 appunto - dei genitori (04 copia ricevuta indennità disoccupazione)”.
produceva (sub doc 13) certificazione di Veneto Lavoro da cui si evincono i periodi Controparte_1
lavorativi di in qualità di operaia ovvero: dal 1.01.82 al 7.01.96, dal 9.01.96 al 14.03.97, _2
dal 4.05.98 al 2.03.09.
pagina 24 di 33 La domanda è stata, inoltre, istruita con l'assunzione di prova orale. Il G.I. con ordinanza depositata in data 11.10.2020 aveva, infatti, ammesso i capitoli di prova nn. 26 e 27 formulati da con Controparte_1
la memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero: “vero che i SIg.ri e Persona_2 [...]
dal 1994 al 2017 hanno vissuto con le entrate che percepivano dalle rispettive pensioni?” CP_6
e “Vero che i SIg.ri e hanno condotto la loro vita senza Persona_2 Controparte_6 necessità di contrarre debiti per il loro sostentamento?”.
All'esito dell'assunzione dei testimoni è emerso chiaramente che i coniugi erano in grado di _2
vivere serenamente con le loro entrate ed i loro risparmi, che non avevano problemi economici e che, pertanto, non avevano ragione di chiedere prestiti e di contrarre debiti. Nello specifico, il teste Tes_1
ha precisato che: «I suoceri vivevano della loro pensione. Non mi risulta avessero altre entrate.
[...]
Il suocero aveva venduto un terreno nel 1998 per 150 milioni di vecchie lire, fino al 2009 i conti erano gestiti da mio suocero, successivamente mi risulta fossero gestiti dalla figlia ». Ed ancora: «Non _2
ho mai sentito che abbiano contratto debiti. Avevano di che vivere con le loro pensioni e con i loro soldi messi da parte derivanti dalla vendita del terreno suddetto».
Anche il teste ha sostanzialmente confermato le surriferite circostanze, ribadendo Testimone_2
che: «So che stavano bene non avevano problemi economici poiché conducevano una vita semplice.
Non mi risulta abbiano contratto debiti».
Di contro, nulla hanno saputo riferire i testi citati dalla convenuta . Controparte_2
Attese le sopraesposte risultanze istruttorie, ritiene il Collegio raggiunta la prova contraria (richiesta per superare la presunzione di cui all'art. 1988 c.c.) circa l'esistenza del rapporto fondamentale sotteso alla ricognizione di debito contenuta nel testamento paterno per le seguenti considerazioni riassuntive: i coniugi conducevano una vita modesta, non sostenevano oneri abitativi ed avevano entrate _2 idonee a soddisfare le loro eSIenze di sostentamento;
, nei trent'anni anteriori al Controparte_2
testamento del 2009, ha lavorato per circa 26 anni come mera operaia, ragion per cui appare del tutto inverosimile che, detratto il suo mantenimento, abbia potuto prestare ai genitori somme tali da accumulare un così ingente credito;
ella inoltre ha sempre vissuto con i genitori, ragione per cui è
assolutamente normale che ella abbia eventualmente partecipato alle spese di casa che servivano anche al suo mantenimento.
Quanto all'asserito debito per le spese relative ai servizi di onoranze funebri per il padre (indicato da in complessivi 9.129,81 euro) vale quanto già osservato in ordine alla successione _2
materna. In ordine ai docc 7-9 prodotti da va rilevato come essi non provino che le _2
spese siano state sostenute personalmente dalla stessa (il doc 7 risulta intestato a e non OP
pagina 25 di 33 riporta né data, né numero di fattura;
i docc sub. 8 e 9 riportano, invece, i costi per la posa di una nuova lapide, ma sono del tutto generici) e nessuna delle parti ha provato come sia stato effettuato il pagamento;
ne consegue che difetta la prova dell'esistenza del suddetto debito a carico della massa ereditaria.
Donatum
Dalla documentazione versata in atti, emerge che il de cuius donava in vita con atto pubblico del
12.10.1994 rep. 53406, a cura del Notaio Dr. , il terreno sito in Comune di AR di EN, Per_9
via Spessa, foglio 7 mappale 76 di 337 mq per il valore di lire 27.000.000 al figlio . Controparte_3
Sul punto, si rileva che ha ammesso pacificamente di aver ricevuto tale donazione, Controparte_3
sicché tale circostanza risulta non contestata. Inoltre, egli ha dato prova di aver edificato su detto terreno la propria abitazione con esclusivo denaro proprio (cfr. documentazione versata in atti da parte e non oggetto di specifica contestazione delle altre parti costituite). Controparte_3
Tanto premesso dovrà tenersi conto solo del valore del terreno, comprese le migliorie, secondo la stima contenuta nella CTU arch , ovvero euro 33.700,00, arrotondabili ad euro 35.000,00. Per_4
Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non deve conteggiarsi nel donatum anche il valore dell'abitazione costruita da atteso che detta costruzione è stata pacificamente effettuata CP_3
successivamente alla donazione del terreno da parte del padre con l'impiego di sole sostanze di
; ne consegue che non può trovare applicazione il principio dell'accessione. CP_3
Quanto alla somma di 3.600,00 euro proveniente da un conto del de cuius - diverso da quello cointestato con la moglie e da egli bonificata in data 4.04.14 nel conto di (cfr. Controparte_2
prospetto pag. 26-27 della CTU contabile ove si legge che: “nell'estratto del conto corrente n. 645601
tenuto presso la Banca Popolare di Vicenza Spa, intestato a , in data 23/4/2014 Controparte_2
(pertanto in data successiva all'apertura della successione della Sig.ra , ma in data Controparte_7
anteriore al decesso del Sig. ) è annotato un accredito di euro 3.600,00 per Persona_2
ordine e conto del Sig. , non proveniente dal conto corrente n. 690445 tenuto Persona_2
presso il medesimo istituto di credito e cointestato ai coniugi e Persona_2 CP_7
”), essa integra senza dubbio una donazione nulla per difetto della forma richiesta ab
[...]
substantiam dall'art. 769 c.c. (non potendosi ritenere donazione di modico valore) con la conseguenza che la convenuta dovrà restituire anche detta somma che deve essere imputata al relictum.
pagina 26 di 33 Quindi complessivamente dovrà restituire alla massa ereditaria di Controparte_2 [...]
quale relictum la somma complessiva di euro 68.833,25 (15.633,25+9.600,00+ 40.000 Persona_2
+ 3.600).
Tanto premesso, il valore complessivo della massa ereditaria del de cuius (relictum + donatum) è pari ad euro 457.371,48 di cui:
Quale relictum :
- Euro 938,23 pari all'eredità della moglie (vedi punto 2.3.);
- Euro 15.633,25 credito verso per le operazioni ad ella riconducibili sul conto _2
corrente cointestato ai genitori n. 06900445;
- Euro 345.000,00 pari al valore dell'immobile sito in AR di EN, via Spessa n. 52 al momento dell'apertura della successione;
- Euro 7.600,00 pari al valore degli arredi ivi contenuti;
- Euro 9.600,00 credito verso per i bonifici da ella ricevuti dall' 6 ; _2 Pt_3
- Euro 40.000 credito verso pari all'ammontare dei due assegni per la _2
compravendita del terreno paterno (donazione nulla)
- Euro 3.600 credito verso pari alla somma bonificata dal de cuius al conto di _2
(donazione nulla); _2 Controparte_2
totali euro 422.371,48
Quale donatum:
- Euro 35.000,00 pari al valore del terreno donato dal de cuius a al momento Controparte_3
dell'apertura della successione.
E' necessario ora calcolare l'ammontare della quota disponibile dell'eredità del de cuius nella misura di
1/3 ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c. e la quota di riserva nella misura di 2/3 da dividersi in parti uguali fra tutti i 6 fratelli , ovvero pari a 1/9 ciascuno. _2
Il valore della quota disponibile è pari ad euro 152.457,16; conseguentemente il valore della quota di legittima è di complessivi euro 304.914,32, pari ad euro 50.819,05 per ciascuno dei 6 figli.
Il valore della quota di è pari alla somma fra la quota disponibile e la quota di Controparte_2
riserva ad ella spettante, per complessivi euro 203.276,21 (152.457,16 + 50.819,05).
pagina 27 di 33 Agli odierni attori e nonché a , totalmente lesi nella quota di Pt_1 Parte_2 Controparte_1
legittima loro spettante e non avendo essi ricevuto alcuna donazione, deve essere attribuita la quota di legittima, pari ad euro 50.819,05 ciascuno.
Il valore della quota di legittima spettante in concreto a è, invece, pari al valore della Controparte_3
quota di legittima detratto il valore della donazione ricevuta, per complessivi euro 15.819,05
(50.819,05 – 35.000).
Ne consegue che le quote di legittima degli attori e e dei convenuti e Pt_1 Parte_2 CP_1
pari a complessivi euro 168.276,2 (ovvero 50.819,05 x 3 = 152.457,15 + 15.819,05) può CP_3
essere soddisfatta – stante la capienza - riducendo ex art 558 cc le sole disposizioni testamentarie in favore di (erede universale) per la parte necessaria ad integrare dette quote. _2
Conseguentemente le quote percentuali di riduzione rispetto al relictum sono : il 12,03% ciascuno per
e ed il 3,74% per mentre il rimanente 60,15% (48,12% + Parte_2 CP_1 Pt_1 CP_3
12,03%) del relictum rimane in proprietà di in quanto (cui spetterebbe _2 CP_4
la quota di legittima del 12,03%) non ha agito in riduzione (atteso il carattere personale dell'azione)
La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per procedersi ai progetti di riduzione ed allo scioglimento della comunione, previa stima a valori attuali dell'immobile (unico bene presente fisicamente nel relictm, essendo le altre poste crediti della massa verso e _2
sanatoria dell'abuso edilizio rilevato dal CTU.
3.4. Sull'indennità di occupazione
In merito alla domanda proposta dagli attori, a cui aderivano e , di Controparte_1 Controparte_3
condannare la sorella al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile caduto _2
in successione alla morte di , si rappresenta quanto segue. Persona_2
Innanzitutto, non ha mai contestato di occupare l'immobile sito nel comune di Controparte_2
AR di EN, via Spessa n. 27, ma ritiene di nulla dovere ai fratelli in quanto divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile dall'apertura della successione paterna (essendo stata da questi nominata erede universale di tutte le sue sostanze).
pagina 28 di 33 In secondo luogo, si rileva che gli attori e la sorella hanno provato di aver intimato alla Controparte_1
sorella di lasciare libero l'immobile caduto in successione mediante missiva datata 5.7.2017 (cfr. doc. 7
fascicolo di parte attrice), dando così prova di essersi opposti al godimento esclusivo dello stesso da parte della sorella.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “il comproprietario che durante il periodo di
comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri
partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione
dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai
prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile
che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile” (Cass. civ., sez. II n.
20394/2013; Cass. n. 7881/11 e Cass. n .7716/90) e, altresì, che: “In tema di uso della cosa comune,
sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero
immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale
da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.” (Cass. n. 5156/2012).
L'azione è fondata, stante l'accoglimento dell'azione di riduzione spiegata da , Parte_2 Pt_1
e . CP_1 CP_3
Deve infatti ricordarsi che l'azione di riduzione integra un'azione di “accertamento costitutivo” perché
mediante la stessa è possibile accertare la sussistenza di una lesione della quota di riserva riconosciuta dalla legge ai legittimari;
si tratta inoltre di un'azione di “inefficacia relativa sopravvenuta” poiché, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'atto dispositivo validamente posto in essere dal de cuius (nel caso in esame, la disposizione testamentaria che istituisce erede universale la sola è _2
dichiarato inefficace nei confronti dei legittimari lesi. Pertanto i beni della massa non sono trasferiti dal beneficiario della disposizione lesiva (nel nostro caso a favore dei legittimari, ma _2
rientrano nel patrimonio ereditario (come se il defunto non ne avesse disposto) e vengono conseguentemente devoluti nei confronti dei legittimari stessi che in tal modo acquistano la qualità di erede nella quota di riserva ad essi riconosciuta. Quindi, la riduzione delle disposizioni lesive opera pagina 29 di 33 retroattivamente tra il beneficiario della disposizione lesiva e il legittimario: i beni dell'eredità relitta tornano nel patrimonio ereditario come se il defunto non ne avesse disposto.
Ne consegue che l'immobile in oggetto, che con il testamento è stato attribuito esclusivamente a
[...]
(che lo ha quindi occupato legittimamente dall'apertura della successione paterna), con _2
l'accoglimento dell'azione di riduzione, rientra con efficacia retroattiva nel patrimonio ereditario sin dal momento dell'apertura della successione ed entra in comunione tra i coeredi che hanno agito in riduzione secondo le seguenti quote percentuali: 12,03% ciascuno per e Parte_2 CP_1
3,74% per mentre il 60,15% (48,12% + 12,03%) dell'immobile rimane in Pt_1 CP_3
proprietà a in quanto (cui spetterebbe la quota di comproprietà del _2 CP_4
12,03%) non ha agito in riduzione.
Ciò premesso, la CTU ha quantificato l'indennità di occupazione in euro 500,00 mensili, pari al valore figurativo di un canone locatizio.
Di conseguenza, detratta la percentuale di detto canone spettante, sin dall'apertura della successione, a in ragione della sua quota di comproprietà sull'immobile (60,15%), pari a euro Controparte_2
300,75 di detto canone mensile, ella dovrà corrispondere ai fratelli , e Parte_2 Pt_1
la somma mensile di euro 60,15 ciascuno, in ragione della quota di comproprietà di ciascuno CP_1
di essi (12,03%) e a la somma mensile di euro 18,7 in ragione della quota di Controparte_3
comproprietà di quest'ultimo (3,74%); tali somme sono dovute dal 5.7.2017 (data della richiesta formalmente inviata dai fratelli) sino alla data della presente decisione, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze dei ratei al saldo. Nulla dovrà versare in favore di che non ha agito in CP_4
riduzione e contumace nel presente giudizio.
Nulla sulle spese, trattandosi di pronuncia non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda o eccezione:
1. rigetta le domande riconvenzionali formulate da;
Controparte_2
pagina 30 di 33
2. accerta e dichiara che ha eseguito operazioni indebite come specificate Controparte_2
in motivazione sul conto cointestato n. 0690445 fra e Controparte_6 Persona_2
, per totali € 31.266,50, costituenti crediti delle due masse, e per l'effetto, condanna
[...] [...]
a restituire all'eredità di (relictum) la somma di € 15.633,25 _2 Controparte_6
e all'eredità di (relictum) la somma di € 15.633,25; Persona_2
3. accerta e dichiara che il valore del patrimonio relitto di all'apertura della Controparte_6
sua successione era di complessivi euro 22.042,52 (euro 6.409,27 per la metà del saldo del c/c cointestato al marito ed euro 15.633,52 per la metà della somma che Controparte_2
deve restituire alla massa);
4. accerta e dichiara la nullità delle donazioni di euro 10.000 ed euro 30.000 effettuate da
[...]
in favore di come specificate in motivazione, con condanna CP_7 Controparte_2
di quest'ultima a restituire la somma di euro 40.000 da computarsi nel relictum di
[...]
; Persona_2
5. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra , , Parte_2 Parte_1
e sorta in forza della successione Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
legittima di ai sensi dell'art. 581c.c., e, per l'effetto, assegna: Controparte_6
- a , , , il credito di euro Parte_2 Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
2.449,16 ciascuno nei confronti di;
Controparte_2
- all'eredità di , detratto il suo debito verso la massa di euro 6.409,27, il Persona_2
credito di euro 938,23 nei confronti di che dovrà considerarsi nel Controparte_2
relictum della massa relativa alla sua successione;
6. rigetta le domande sub 5 e 6 degli attori e dei convenuti e e, per CP_1 Controparte_3
l'effetto, dichiara la validità ed efficacia del testamento pubblico di Persona_2
redatto in data 12.11.2009 pubblicato e registrato al repertorio n. 16278, raccolta n. 9617;
7. accerta e dichiara inesistente il debito di cui alla ricognizione di debito in favore di
[...]
contenuta nel citato testamento;
_2
pagina 31 di 33
8. accerta e dichiara che l'immobile edificato sul terreno (sito in Comune di AR di
EN, via Spessa, foglio 7 mappale 76 di 337) ricevuto in donazione dal padre da CP_3
è stato edificato a esclusiva cura e spese di quest'ultimo e che il valore della
[...]
donazione, al momento dell'apertura della successione, era di euro 35.000;
9. accerta e dichiara la nullità per difetto di forma della donazione di denaro effettuata da
[...]
in favore di , con bonifico in data 24.04.14, di euro 3600, Persona_2 Controparte_2
somma che deve restituire al relictum paterno;
Controparte_2
10. accerta e dichiara che deve restituire al relictum paterno anche la Controparte_2
somma di € 9.600,00, pari all'ammontare dei bonifici effettuati dall' 6 sul suo conto Pt_3
corrente per il contributo economico di “Impegnativa di cura domiciliare” in favore di
[...]
; Persona_2
11. accerta e dichiara che il valore del relictum della massa di all'apertura Persona_2
della successione era di euro 422.371,48, mentre il valore del donatum era di euro 35.000 (totali relictum + donatum euro 457.371,48), mentre non vi sono debiti da imputare alla massa;
12. accerta e dichiara che il valore complessivo della disponibile (1/3) è pari ad euro 152.457,16,
mentre la quota di legittima è pari a complessivi euro 304.914,32 e, per l'effetto, accerta e dichiara che:
a , e spetta la quota di legittima in Parte_2 Parte_1 Controparte_1
concreto pari ad un controvalore di euro 50.819,05 ciascuno, pari al 12,03% ciascuno del
relictum;
a spetta la quota di legittima, previa imputazione del valore della Controparte_3
donazione ricevuta, in concreto pari ad euro 15.819,05 (euro 50.819,05 – 35.000), pari al
3,74% del relictum;
conseguentemente dichiara l'inefficacia relativa della disposizione testamentaria contenuta nel testamento di nella parte in cui istituisce erede universale Persona_2 _2
nei limiti del valore pari ad euro 50.819,05 ciascuno necessari ad integrare le quote di
[...]
pagina 32 di 33 legittima di , e e nei limiti del valore pari ad Parte_2 Parte_1 Controparte_1
euro 15.819,05 necessari ad integrare la sua quota di legittima;
13. condanna a pagare la somma mensile di euro 60,15 ciascuno in favore Controparte_2
di , e e di euro 18,7 in favore di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 CP_3
a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Comune di AR, via
[...]
Spessa n. 17, a partire dal 5.7.2017 fino alla data della presente decisione, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze dei ratei al saldo;
14. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
15. spese di lite al definitivo.
Padova, lì 7.05.25 Il Presidente
Dott.ssa Balletti Cinzia
Il giudice rel
Dott Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 33 di 33