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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/07/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
RG VG N 2674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2674/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Elsa Damaso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale in atti
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario nel Comune di Ciriè, in data 11.6.2017.
Pers Dalla unione sono nate le figlie: , nata a [...] il [...] e nata a [...] Per_1
il 10.08.2018. .
Con ricorso iscritto in data 3.12.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. I coniugi concordano che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, rimanga nella sua piena disponibilità, così come tutti gli arredi che la compongono e la moglie non ha nulla a che pretendere sulla stessa a nessun titolo.
3. La moglie, in accordo con il marito, lasciando la casa coniugale, ha già ritirato i propri effetti personali e quelli delle figlie suddividendoli con il padre.
REGIME DI AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Pers
4. Le figlie minori e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con un Per_1
collocamento alternato e con residenza presso il padre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo l'attuale regime di ausilio e attiva partecipazione, nel curare ed accudire le minori, da parte dei nonni.
5. I ricorrenti concordano che le minori trascorrano con i genitori i seguenti giorni, salvo diverso accordo, salvo le esigenze lavorative dei genitori e sempre salve le volontà ed esigenze delle minori: nel periodo scolastico e/o durante i centri estivi:
- a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola, con un genitore piuttosto che con l'altro;
- il lunedì e il giovedì da dopo la scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il giorno successivo sempre con la madre, mentre il martedì e il mercoledì da dopo la scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il giovedì mattina, sempre con il padre;
nel periodo extrascolastico:
- a fine settimana alternati, il padre (o persona delegata) potrà prelevare le minori alle ore 10:00 del venerdì dalla madre e/o dai nonni materni, riaccompagnandole il lunedì mattina a casa della madre e/o dai nonni materni alle ore 10:00;
- il lunedì staranno sempre con la madre con pernottamento, la quale (o persona delegata) le accompagnerà dal padre e/o dai nonni paterni alle ore 10:00 del martedì, così anche il giovedì sul venerdì;
- il martedì e il mercoledì staranno sempre con il padre con pernottamento, il quale (o persona delegata) le accompagnerà dalla madre e/o dai nonni materni alle ore 10:00 del giovedì;
VACANZE NATALIZIE - i ricorrenti concordano di dividere il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre) fino alle ore
11:00 del 25/12, con quello di Natale ad anni alterni. Dal 2024, i ricorrenti concordano che le figlie trascorrano con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno della Vigilia;
- i coniugi concordano che per tutti gli altri giorni delle vacanze natalizie anche festivi, si seguiranno i giorni e gli orari (salvo diverso accordo di orario), sopra dedotti per il periodo extra scolastico;
VACANZE PASQUALI e LE ALTRE FESTIVITA'
I ricorrenti concordano che il giorno di Pasqua venga trascorso con il genitore di competenza di quel fine settimana, mentre il giorno di Pasquetta verrà trascorso ad anni alterni con un genitore piuttosto che con l'altro: quella del 2025 verrà trascorsa con la madre.
I coniugi danno atto che le altre festività annuali (es. 25 Aprile, I° Maggio, 2 giugno, …) seguiranno il calendario ordinario extra – scolastico sopra dedotto.
VACANZE ESTIVE
Le minori trascorreranno con i rispettivi genitori (con sospensione del calendario ordinario infrasettimanale) due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in date da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
In caso di mancato accordo negli anni pari prevarranno le esigenze paterne e negli anni dispari quelle materne.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro la località e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ove andranno con le figlie.
COMPLEANNI DELLE FIGLIE
Le feste di compleanno delle figlie verranno organizzate da entrambi i genitori ed entrambi vi potranno partecipare e i costi verranno suddivisi al 50% tra gli stessi.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE DELLE FIGLIE
MINORI
6. Visto il periodo di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, non viene previsto un contributo al mantenimento ordinario per le minori.
7. I coniugi concordano che tutte le spese ordinarie e straordinarie delle figlie, vengano sostenute al 50% tra gli stessi, all'uopo, gli stessi si impegnano a versare, ognuno, la somma di € 300,00 al mese sul conto corrente cointestato n. 1384385 acceso presso la Banca Mediolanum SpA, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di novembre 2024.
8. Dal conto corrente predetto, entrambi saranno in possesso di un bancomat e da lì verranno prelevati gli importi per le figlie sia per le spese ordinarie che straordinarie, salvo integrazioni necessarie.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque per quanto concerne le spese che necessitano l'accordo dei genitori, verrà applicato il Protocollo di Intesa del 24.06.2016 tra magistrati e avvocati del Tribunale di Ivrea e s.m..
10. I ricorrenti dovranno documentare le spese sostenute per le figlie all'altro genitore e pagate dal conto corrente cointestato;
11. I ricorrenti concordano, allo stato, che l'assegno unico universale per le figlie spetterà integralmente alla sig.ra e tal proposito, il sig. si impegna e si obbliga, in caso di Pt_1 Pt_2
necessità, a semplice richiesta della moglie, a sottoscrivere la documentazione necessaria a tal fine, eventualmente richiesta dalla Pubblica Amministrazione;
12. Le detrazioni fiscali per le figlie saranno fruite in ragione del 50% da ciascun genitore, anche nel caso in cui siano fruibili da un solo genitore al 100%, il quale si impegna fin da ora a restituzione all'altro la quota di sua spettanza.
CONTI CORRENTI E AUTOVETTURE
13. I coniugi dichiarano di possedere ognuno un proprio conto corrente personale e una propria autovettura e di non aver più nulla a che pretendere uno dall'altro per tali ragioni.
DISPOSIZIONI FINALI
14. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, quindi, non vi è previsione di un contributo al mantenimento reciproco.
15. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio di documenti (anche passaporto), personali e delle figlie, validi per l'espatrio, concordando che i viaggi in paesi non facenti parte della comunità
Europea sarà necessario l'assenso di entrambi.
16. I genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma cpc, non ritengono necessario l'ascolto delle minori;
per ogni condizione relativa alle minori si fa riferimento anche al piano genitoriale depositato e sottoscritto dalle parti.
17. Le parti concordano a che le condizioni di cui sopra siano valide, efficaci e vincolanti a far data dal deposito del presente ricorso.
18. Le spese legali sono poste a carico solidale delle parti e saranno versate nella misura del 50%;
Il PM ha concluso, esprimendo parere favorevole.
All'udienza del 25.6.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 26.6.2025.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2674/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Elsa Damaso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale in atti
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario nel Comune di Ciriè, in data 11.6.2017.
Pers Dalla unione sono nate le figlie: , nata a [...] il [...] e nata a [...] Per_1
il 10.08.2018. .
Con ricorso iscritto in data 3.12.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. I coniugi concordano che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, rimanga nella sua piena disponibilità, così come tutti gli arredi che la compongono e la moglie non ha nulla a che pretendere sulla stessa a nessun titolo.
3. La moglie, in accordo con il marito, lasciando la casa coniugale, ha già ritirato i propri effetti personali e quelli delle figlie suddividendoli con il padre.
REGIME DI AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Pers
4. Le figlie minori e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con un Per_1
collocamento alternato e con residenza presso il padre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo l'attuale regime di ausilio e attiva partecipazione, nel curare ed accudire le minori, da parte dei nonni.
5. I ricorrenti concordano che le minori trascorrano con i genitori i seguenti giorni, salvo diverso accordo, salvo le esigenze lavorative dei genitori e sempre salve le volontà ed esigenze delle minori: nel periodo scolastico e/o durante i centri estivi:
- a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola, con un genitore piuttosto che con l'altro;
- il lunedì e il giovedì da dopo la scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il giorno successivo sempre con la madre, mentre il martedì e il mercoledì da dopo la scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il giovedì mattina, sempre con il padre;
nel periodo extrascolastico:
- a fine settimana alternati, il padre (o persona delegata) potrà prelevare le minori alle ore 10:00 del venerdì dalla madre e/o dai nonni materni, riaccompagnandole il lunedì mattina a casa della madre e/o dai nonni materni alle ore 10:00;
- il lunedì staranno sempre con la madre con pernottamento, la quale (o persona delegata) le accompagnerà dal padre e/o dai nonni paterni alle ore 10:00 del martedì, così anche il giovedì sul venerdì;
- il martedì e il mercoledì staranno sempre con il padre con pernottamento, il quale (o persona delegata) le accompagnerà dalla madre e/o dai nonni materni alle ore 10:00 del giovedì;
VACANZE NATALIZIE - i ricorrenti concordano di dividere il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre) fino alle ore
11:00 del 25/12, con quello di Natale ad anni alterni. Dal 2024, i ricorrenti concordano che le figlie trascorrano con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno della Vigilia;
- i coniugi concordano che per tutti gli altri giorni delle vacanze natalizie anche festivi, si seguiranno i giorni e gli orari (salvo diverso accordo di orario), sopra dedotti per il periodo extra scolastico;
VACANZE PASQUALI e LE ALTRE FESTIVITA'
I ricorrenti concordano che il giorno di Pasqua venga trascorso con il genitore di competenza di quel fine settimana, mentre il giorno di Pasquetta verrà trascorso ad anni alterni con un genitore piuttosto che con l'altro: quella del 2025 verrà trascorsa con la madre.
I coniugi danno atto che le altre festività annuali (es. 25 Aprile, I° Maggio, 2 giugno, …) seguiranno il calendario ordinario extra – scolastico sopra dedotto.
VACANZE ESTIVE
Le minori trascorreranno con i rispettivi genitori (con sospensione del calendario ordinario infrasettimanale) due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in date da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
In caso di mancato accordo negli anni pari prevarranno le esigenze paterne e negli anni dispari quelle materne.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro la località e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ove andranno con le figlie.
COMPLEANNI DELLE FIGLIE
Le feste di compleanno delle figlie verranno organizzate da entrambi i genitori ed entrambi vi potranno partecipare e i costi verranno suddivisi al 50% tra gli stessi.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE DELLE FIGLIE
MINORI
6. Visto il periodo di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, non viene previsto un contributo al mantenimento ordinario per le minori.
7. I coniugi concordano che tutte le spese ordinarie e straordinarie delle figlie, vengano sostenute al 50% tra gli stessi, all'uopo, gli stessi si impegnano a versare, ognuno, la somma di € 300,00 al mese sul conto corrente cointestato n. 1384385 acceso presso la Banca Mediolanum SpA, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di novembre 2024.
8. Dal conto corrente predetto, entrambi saranno in possesso di un bancomat e da lì verranno prelevati gli importi per le figlie sia per le spese ordinarie che straordinarie, salvo integrazioni necessarie.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque per quanto concerne le spese che necessitano l'accordo dei genitori, verrà applicato il Protocollo di Intesa del 24.06.2016 tra magistrati e avvocati del Tribunale di Ivrea e s.m..
10. I ricorrenti dovranno documentare le spese sostenute per le figlie all'altro genitore e pagate dal conto corrente cointestato;
11. I ricorrenti concordano, allo stato, che l'assegno unico universale per le figlie spetterà integralmente alla sig.ra e tal proposito, il sig. si impegna e si obbliga, in caso di Pt_1 Pt_2
necessità, a semplice richiesta della moglie, a sottoscrivere la documentazione necessaria a tal fine, eventualmente richiesta dalla Pubblica Amministrazione;
12. Le detrazioni fiscali per le figlie saranno fruite in ragione del 50% da ciascun genitore, anche nel caso in cui siano fruibili da un solo genitore al 100%, il quale si impegna fin da ora a restituzione all'altro la quota di sua spettanza.
CONTI CORRENTI E AUTOVETTURE
13. I coniugi dichiarano di possedere ognuno un proprio conto corrente personale e una propria autovettura e di non aver più nulla a che pretendere uno dall'altro per tali ragioni.
DISPOSIZIONI FINALI
14. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, quindi, non vi è previsione di un contributo al mantenimento reciproco.
15. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio di documenti (anche passaporto), personali e delle figlie, validi per l'espatrio, concordando che i viaggi in paesi non facenti parte della comunità
Europea sarà necessario l'assenso di entrambi.
16. I genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma cpc, non ritengono necessario l'ascolto delle minori;
per ogni condizione relativa alle minori si fa riferimento anche al piano genitoriale depositato e sottoscritto dalle parti.
17. Le parti concordano a che le condizioni di cui sopra siano valide, efficaci e vincolanti a far data dal deposito del presente ricorso.
18. Le spese legali sono poste a carico solidale delle parti e saranno versate nella misura del 50%;
Il PM ha concluso, esprimendo parere favorevole.
All'udienza del 25.6.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 26.6.2025.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba