Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.02.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg. 4979.2022 R.G. Lavoro
TRA
e , in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di eredi del sig. , assistiti e difesi dall'avv. Pasquale Duraccio, Parte_3 come in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.22, le ricorrenti hanno esposto: che il de cuius aveva lavorato alle dipendenze della dal 01/07/1974 al Parte_3 CP_1
31/01/1989 ed aveva prestato la sua attività presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia, con mansioni di impiegato tecnico nonché disegnatore e successivamente di impiegato addetto al magazzino generale;
lo stesso aveva svolto l'attività dettagliatamente descritta in ricorso, essendo costantemente esposto alle fibre di amianto;
l'amianto era liberamente presente nell'ambiente di lavoro;
i lavoratori mai erano stati resi edotti, dal datore di lavoro e/o dal personale proposto, della sua
negli ambienti di lavoro non vi erano adeguati, anzi, mancavano del tutto, presidi di aspirazione, condizionamento o convogliatori a filtro dell'aria né vi erano condotte per assorbire i fumi tossici e le poveri sottili, esalanti dalle lavorazioni espletate, provocandosi così un inquinamento di tal portata da involgere le aree esterne al cantiere;
il ed i suoi colleghi avevano in dotazione dalla resistente società Pt_2 solo delle tute in cotone senza copricapo;
mai gli erano state fornite mascherine idonee, che, quando raramente fornite, erano del tutto inidonee a limitare i quantitativi di fibre tossiche inspirate;
le polveri e fibre di amianto ristagnavano nell'ambiente lavorativo, data l'assenza di sistemi di captazione ed areazione, fino a rendere l'ambiente irrespirabile;
in data 09/11/2020, a causa di dolore lombare il si sottoponeva a tac torace ed all'esito gli veniva riscontrato falda di Pt_2 versamento pleurico destro e nodulo polmonare LSD 15 mm, ispessimento pleurico bilaterale con nodulo LID 8mm; in data 26/11/2020 veniva ricoverato alla Clinica
Stabia di Castellammare di Stabia;
in data 30/11/2020 veniva eseguita broncoscopia più biopsia;
in data 04/12/2020 veniva dimesso ed in data 10/12/2020 perveniva esame istologico che gli riscontrava adenocarcinoma polmonare (vd. Cartella clinica); dopo lunga sofferenza, il sig. decedeva in data 21/03/2021; la Pt_2 patologia tumorale (adenocarcinoma polmonare) che aveva determinato l'exitus del aveva indefettibile nesso eziologico con l'esposizione all'amianto, di cui si Pt_2 era fatto massiccio uso nei cantieri navali;
in punto di causalità generale, la letteratura scientifica in materia, segnalava l'aumentata incidenza di carcinomi polmonari tra persone esposte all'asbesto, tant'è che la oncogenicità dell'amianto era stata più volte ribadita dalla;
l'adenocarcinoma polmonare era compreso nelle malattie Pt_4
“Tabellate”, come tabellate erano le mansioni di impiegato tecnico;
il mai era Pt_2 stato fumatore, per cui era da escludere altra concausa;
altro dipendente, anch'egli addetto al magazzino generale, aveva contratto la medesima Persona_1 patologia tumorale.
Su tali premesse, hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“ 1) Condannarsi la in persona del legale rap.te p.t a risarcire ai Controparte_1 predetti ricorrenti, quali eredi , il danno jure hereditatis come innanzi specificato nella misura di € 125.040,00, ovvero in quella somma maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia dal G.L., oltre interessi dal fatto al soddisfo;
2) Condannarsi la in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire in favore della vedova Controparte_1
– ricorrente , il danno iure proprio, nella misura di € Parte_5
269.200,00, ovvero in quella somma maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi dal fatto al soddisfo;
3) Condannarsi, altresì, la in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. a risarcire in favore della ricorrente figlia
[...]
il danno jure proprio, nella misura di € 191.805,00 ovvero, quella somma Parte_2 maggiore e/o minore da liquidarsi in via equitativa dal G.L., oltre interessi dal fatto al soddisfo, oltre interessi dal fatto;
4) Condannarsi la in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. al pagamento delle competenze, spese, nonché rimborso forfettario ex art. 15, oltre IVA e CPA, con attribuzione ... ”
Si è costituita la società convenuta che resistendo all'avversa domanda, ne ha chiesto il rigetto. Con varie ed articolate motivazioni, ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della responsabilità datoriale.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti esperita consulenza medico-legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le dirimenti motivazioni di seguito esposte.
Invero, con il presente ricorso parte ricorrente, sul presupposto che il de cuius abbia subito un danno all'integrità psicofisica in conseguenza dell'espletamento dell'attività lavorativa, ha chiesto la condanna della società datrice al risarcimento del danno non patrimoniale, agendo iure hereditatis e iure proprio.
Il fondamento giuridico della richiesta risarcitoria iure hereditatis risiede nella disposizione normativa di cui all'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti e di adottare a tal fine tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
In ordine al risarcimento, richiesto iure proprio, dei danni cd. da perdita del rapporto parentale e da lesione del rapporto parentale, la giurisprudenza ha in piu' occasioni definito il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come "quel danno che va al di la' del crudo dolore che la morte in se' di una persona cara, tanto piu' se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere piu' godere della presenza e del rapporto con chi e' venuto meno e percio' nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettivita', sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter piu' fare cio' che per anni si e' fatto, nonche' nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018, Cass 2019, n. 28989). Ciò posto, nella specie, il lavoratore ha dedotto l'esistenza di una malattia professionale (adenocarcinoma polmonare), legata all'esposizione all'amianto e pertanto alla nocività dell'ambiente di lavoro ascrivibile alla condotta illecita datoriale, così come descritto in ricorso.
Va evidenziato che le mansioni svolte dal de cuius nel corso del rapporto di lavoro e l'esposizione al rischio professionale risultano provati dalla documentazione versata in atti, oltre che dalle risultanze della prova orale.
Tuttavia, il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, chiamato a valutare l'efficacia causale o concausale dell'esposizione all'amianto rispetto alla patologia lavorativa accertata, all'esito di approfondite considerazioni medico legali, ha escluso la causalità tra la patologia da cui era affetto il e la nocività dell'ambiente di Pt_2 lavoro.
Nello specifico, ha efferato il consulente:
“.....................Dal punto di vista anatomopatologico va precisato che la patologia polmonare da inalazione di fibre di amianto, ossia l'Asbestosi, è una Interstiziopatia diffusa Fibrosante. Le fibre di asbesto, percorrendo gli interstizi polmonari, spinti dalla dinamica toracopolmonare durante gli atti respiratori, generano la fibrosi polmonare inizialmente periferica sub-pleurica ove possono generare a livello della pleura lesioni benigne quali Ispessimenti pleurici diffusi e/o Placche ialine parietali
(OP ES NA) o lesioni maligne quali il Mesotelioma
Pleurico.La fibrosi polmonare asbestosica è bilateralmente diffusa ai polmoni, con localizzazione periferica, submantellare, particolarmente nelle regioni posteriori;
la stessa localizzazione hanno gli ispessimenti della pleura parietale, diffusi e bilaterali.
Nel caso del sig. , alla TC del torace del 27-11-2020 non si Parte_3 riscontra la fibrosi polmonare diffusa che caratterizza l'Asbestosi polmonare, e l'ispessimento interstiziale diffuso captante alla PET/TC del 19-11-2020 è conseguente alla diffusione di cellule neoplastiche attraverso la via linfatica
(linfangiteneoplastica) ; inoltre le strie fibrodisventilatorie basali bilaterali con rarefazione enfisematosa e bronchioloectasie da trazione, ripiene di muco, sono riferibili alla broncopneumopatia cronica ostruttiva sofferta dal de cuius (come riportato in anamnesi in cartella clinica). Anche gli ispessimenti pleurici, definiti focali tra il lobo superiore ed il lobo medio del polmone destro sono in contiguità con la massa neoplastica;
pertanto non si repertanto, alle immagini TAC/PET, i caratteristici ispessimenti pleurici diffusi, bilaterali interessanti la pleura parietale, che caratterizzano la OP ES NA;
inoltre questi ispessimenti focali localizzati in prossimità della lesione neoplastica sono captanti alla PET/TC del 19-11-2020 a conferma della loro natura neoplastica secondaria. Nella storia clinica del de cuius vi è la diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva, una patologia polmonare infiammatoria cronica caratterizzata dall'ostruzione bronchiale. L'estensione del processo infiammatorio cronico dalle prime vie aeree fino ai bronchioli terminali alveolari è responsabile dell'evoluzione enfisematosa per squilibrio del rapporto proteasi/antiproteasi e frammentazione dei setti interalveolari, a costituire le bolle enfisematose. La broncopneumopatia cronica ha eziopatogenesi multifattoriale, il cui principale fattore di rischio è il fumo di tabacco, ma altre cause della sua insorgenza sono l'inquinamento dell'aria nei paesi ad elevato sviluppo industriale, l'invecchiamento dei polmoni per maggiore longevità, esposizione professionale a polveri nell'industria (miniere, industria tessile, fumi di saldatura per inalazione di ossidi di metalli), fattori genetici (familiarità per BPCO, deficit di alfa1-antitripsina). Studi recenti, negli ultimi 30 anni, hanno dimostrato legami molecolari tra la BPCO ed il cancro del polmone: la BPCO potrebbe essere un fattore trainante nel cancro del polmone, aumentando lo stress ossidativo ed il conseguente danno al DNA e la repressione dei meccanismi di riparazione del DNA,
l'esposizione cronica a citochine pro-infiammatorie, la repressione dell'immunità innata e l'aumento della proliferazione cellullare incontrollata. L'infiammazione cronica, attraverso un processo chiamato transizione epitelio-mesenchimale, indurrebbe un rimodellamento delle vie aeree fino alla trasformazione maligna dell'epitelio bronchiale. Quindi la BPCO, in studi prospettici, è risultata essere un fattore di rischio indipendente per il cancro del polmone conferendo un rischio da tre a dieci volte maggiore di cancro al polmone, rispetto ai fumatori senza BPCO.
Il de cuius non era fumatore di tabacco e presumibilmente egli fu esposto all' inquinamento ambientale nella città di Castellammare di Stabia ove egli ha vissuto e lavorato (emissioni industriali, trasporto veicolare, attività portuali e marittime) oltre a polveri e fumi presenti nell'ambiente di lavoro e provenienti dalle operazioni che si svolgevano all'interno dei capannoni della ad opera di diverse CP_1 figure professionali. Infatti nel più recente aggiornamento dei Criteri di Helsinki del
2014, analizzando i casi di « Ostruzione cronica delle vie aeree », viene ribadito che un danno della funzionalità respiratoria nel senso restrittivo o misto ostruttivo/restrittivo, associato a riduzione della FEV1 al di sotto del limite normale inferiore, può essere considerato causato dall'amianto quando vi sia stata esposizione all'amianto e siano stati rilevati aspetti radiografici pleurici o parenchimali compatibili con l'esposizione al minerale;
invece non può essere considerata causata da amianto una compromissione ventilatoria di tipo ostruttivo in assenza delle alterazioni radiologiche peculiari dell'Asbestosi e/o della OP ES. Nel caso del de cuius alle indagini TC del torace non si repertano imaging caratteristiche dell'Asbestosi e/o della OP benigna e/o maligna
(mesotelioma). Riferendosi ai criteri di Helsinki universalmente accettati per l'affermazione del nesso causale tra esposizione ad amianto e tumore polmonare debbono essere presenti: - una latenza minima di 10 anni tra l'inizio dell'attività lavorativa e la diagnosi di tumore polmonare;
-almeno una di queste ulteriori condizioni :
1. diagnosi di asbestosi;
concentrazione di fibre nel tessuto polmonare pari 5000-15000 corpi dell'asbesto per grammo di tessuto secco oppure 5-15 corpi dell'asbesto per ml di liquido di lavaggio broncoalveolare;
2. Esposizione cumulativa ad amianto pari a 25 fibre/ml-anni. Nei criteri si afferma che in assenza di dati quantitativi di esposizione quest'ultimo requisito può essere ritenuto soddisfatto qualora sia presente una storia di occupazione di almeno 1 anno di esposizione elevata (ad es. lavoratori addetti alla produzione di manufatti in amianto, coibentazione, demolizione di vecchi edifici) o 5-10 anni di esposizione moderata (lavoratori meccanici e tecnici). Nei criteri di Halsinki circa la necessità di riscontro di asbestosi e/o di placche pleuriche per il riconoscimento del nesso causale tra esposizione ad amianto e sviluppo di neoplasia polmonare, viene considerata indicativa di un'esposizione almeno moderata la presenza di ispessimenti diffusi della pleura parietale e/o mediastinica (fibrosi pleurica bilaterale) ; si ribadisce che tali lesioni pleuro-polmonari non sono state riscontrate nelle indagini TC del torace del sig. Nel caso del sig. non vi sono dati Pt_2 Pt_2 certi circa la concentrazione di fibre di amianto presenti negli ambienti di lavoro dove egli soggiornò e svolse la sua attività lavorativa;
la mansione svolta di tecnico disegnatore e contabile amministrativo (come da curriculum professionale) e l'assenza a livello polmonare e pleurico di lesioni riconducibili all'inalazione di fibre di amianto (Asbestosi polmonare e pleurica), fanno escludere il nesso causale con l'adenocarcinoma sofferto.
............................
In realtà non esiste una precisa associazione tra esposizione ad amianto e tipo istologico di tumore;
lo stesso principio vale per il tabagismo ed il tipo istologico di tumore. Pertanto, qualsiasi tipo istologico di tumore polmonare può presentarsi nelle situazioni di esposizione lavorativa all'amianto ed al fumo di tabacco.
Il sig. manifestava un adenocarcinoma che comunque rappresenta Parte_3 il tipo istologico più frequente e per il quale i fattori di rischio sono numerosi (fumo di sigaretta, inquinanti ambientali in città ad elevata densità industriale, smog urbano per elevato traffico veicolare e marittimo, predisposizione genetica).
Particolari condizioni patologiche a carico del polmone possono influenzare l'insorgenza del cancro, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva, il deficit di alfa-1-antitripsina, la fibrosi polmonare, gli esiti di processi tubercolari, agendo tramite mutazioni geniche sia nel favorire la proliferazione cellulare incontrollata
(anomalie nella trasduzione del segnale del recettore per i fattori di crescita) sia nell'inibire i geni ad azione onco-soppressiva.
Pertanto, si ritiene che tutti questi fattori extra-lavorativi abbiano avuto un'azione significativa nell'insorgenza del tumore polmonare nel sig. Pt_2
CONCLUSIONI
Il sig. svolse la sua attività dall'epoca dell'assunzione avvenuta in data 23 Pt_2 maggio 1961 e fino alla data del pre-pensionamento del 31-01-1989, presso la di Castellammare di Stabia per 27 anni. CP_1
Egli fu assunto con la mansione di disegnatore Categoria Sindacale 3a A nell'Ufficio Tecnico della sede di Castellammare di Stabia. Successivamente dal 1 CP_1 agosto 1971 il sig. veniva trasferito dall'Ufficio Tecnico all'Ufficio Pt_2
Contabilità Industriale – Gruppo Costi Diretti (comunicazione interna del 02-08-
1971) con inquadramento nella Seconda categoria impiegatizia, assegnato al
Magazzino Generale, addetto alla ricezione delle merci. In risposta ai quesiti posti al
CTU dal magistrato: Il sig. fu affetto da Adenocarcinoma Parte_3 polmonare metastatico. La sua condizione patologica antecedente all'insorgenza della patologia polmonare era rappresentata da Broncopneumopatia cronica ostruttiva, ipertrofia prostatica, ipertensione arteriosa, Vasculopatia cerebrale cronica (come documentato nella cartella clinica alla raccolta anamnestica al ricovero del 26-11-2020). La Neoplasia Polmonare metastatica è stata diagnosticata alla TC del Torace del 09-11-2020 e PET/TC Total body del 19-11-2020.
L'ingravescenza del quadro clinico e la cachessia neoplastica condussero, in data
21-03-2021, a morte il sig. . La neoplasia polmonare che condusse Parte_3
a morte il sig. non è da ritenersi diretta conseguenza dell'attività lavorativa Pt_2 da egli svolta nella mansione di disegnatore tecnico e successivamente di impiegato amministrativo presso i Magazzini Generali della Società Fincantieri con sede a
Castellammare di Stabia.
Le valutazioni del consulente, esposte nell'elaborato peritale e da intendersi in questa sede integralmente richiamate, in quanto fondate su considerazioni medico- scientifiche compiute all' esito di attento esame della documentazione medica in atti e basate sulla letteratura medica più accreditata, risultano convincenti e condivisibili.
Invero, sul presupposto che le mansioni di impiegato tecnico siano incluse nelle tabelle tra quelle esposte all'amianto e che l'adenocarcinoma sia inserito nella CP_2 tabella tra le malattie correlate all'amianto, la difesa di parte ricorrente contesta CP_2 che il C.T.U., nelle proprie conclusioni, pur richiamando l'inquinamento dell'ambiente lavorativo, irrazionalmente, ne escluda il nesso causale con la neoplasia contratta dal fu dando invece probabile apporto causale Pt_2 all'inquinamento esterno.
Orbene, sig. svolgeva attività lavorativa presso i cantieri di Parte_3 proprietà della società convenuta dal 1961 al 1989, inizialmente come tecnico addetto al magazzino e, a partire dall'agosto 1971, come impiegato presso l'ufficio contabilità; è deceduto in data 21.3.2021 (all'età di 87 anni), per un adenocarcinoma del lobo polmonare superiore sinistro plurimetastatizzato.
E' ragionevole ritenere che l'esposizione del sig. ad agenti inquinanti Pt_2 extralavorativi sia avvenuta anche in epoche relativamente recenti e sia quindi compatibile, più dell'asbesto, come causa del tumore polmonare in esame, se si tiene conto dell'aspetto relativo alla latenza. A ciò si aggiunga che il sig. era affetto Pt_2 anche da BPCO enfisematosa, ossia da una malattia infiammatoria cronica che di per sé costituisce un fattore di rischio per l'insorgenza del tumore.
In conclusione, nella specie, fattori estranei all'attività lavorativa e/o all'ambiente di lavoro (e non l'asbesto) hanno verosimilmente costituito la causa o concausa rilevante della neoplasia polmonare insorta nel sig. Si condividono pertanto Pt_2 le conclusioni del CTU per cui la patologia di adenocarcinoma non può essere causalmente derivata ad una esposizione lavorativa a fibre d'asbesto avvenuta presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia. CP_1
Le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le argomentazioni esposte hanno carattere assorbente e rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto della complessa natura delle questioni trattate, della intrinseca controvertibilità della valutazione medico- legale con specifico riferimento alla peculiarità della patologia in questione, sussistono eccezionali ragioni per compensarle integralmente.
Le spese di CTU sono già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 13.02.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè