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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati: dott. Rodolfo Magrì Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 470/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 11;
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - contro
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Simonetta Salvini (pec: ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Loano (SV), Via Cavour n. 3/3;
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1 Per parte ricorrente in riassunzione:
“Voglia l'ill.mo Tribunale ordinario di Cuneo, contrariis rejectis:
NEL MERITO
1) pronunziare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1 addebito a quest'ultima della responsabilità per il fallimento del matrimonio;
2) escludere il versamento di un assegno di mantenimento a carico del IG. Parte_1 rigettando pertanto ogni avversaria domanda sul punto;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e con aumento del 30% del compenso che sarebbe altrimenti liquidabile a norma del comma 1-bis dell'articolo 4 del
Decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55, stante l'avvenuto utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione degl'atti depositati nell'ambito del processo civile telematico.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria (rilevato quanto disposto dal Tribunale ordinario di Cuneo), io sottoscritto avvocato Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio, nella qualità di difensore del IGnor
[...]
insisto al fine dell'accoglimento di tutte le richieste di prova da me avanzate Pt_1
(nell'ambito del giudizio di cui in epigrafe) con nota riassuntiva dello scorso 30 settembre 2024 con conseguente assunzione delle prova ivi dedotti e non ammesse”.
Per parte resistente in riassunzione:
Nel reiterare tutte le istanze istruttorie articolate in atti e disattese, parte resistente in riassunzione ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza:
• pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito a CP_1 Parte_1 quest'ultimo della responsabilità del fallimento del matrimonio;
• disporre a carico del SI. ed in favore della SI.ra il pagamento, a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al suo mantenimento -entro il giorno 5 di ogni mese- della somma di €
600,00 (somma annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT);
• Con vittoria di spese e competenze di causa, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Per il P.M.:
“Si accolgano le conclusioni di parte ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 I IGnori e ontraevano matrimonio in Loano (SV) in data CP_1 Parte_1
26 settembre 2020 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Loano, atto n. 15 parte I anno 2020).
I coniugi optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio non nascevano figli, avendo entrambi i coniugi propri figli maggiorenni nati dai rispettivi precedenti matrimoni.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Savona del 10 gennaio 2023, – CP_1 sulla premessa che la prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile anche in dipendenza delle lunghe assenze del marito dalla casa coniugale e dell'isolamento cui la stessa aveva dovuto abituarsi – chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito al marito nonché di porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile di euro
1.400,00 a titolo di concorso al proprio mantenimento, con vittoria delle spese di giudizio.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio Parte_1 contestando l'avversa prospettazione ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cuneo in considerazione della circostanza che unica dimora abituale comune dei coniugi era stata fissata da sempre nella casa coniugale sita in Faragliano (CN), Località Pianbosio n. 24. Parte resistente, difesosi nel merito, spiegava domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, chiedendo, altresì, che la separazione venisse pronunciata alle diverse condizioni di cui alla comparsa di costituzione e, dunque, con il rigetto della domanda di contributo al mantenimento e vittoria delle spese di giudizio.
Sentiti personalmente i coniugi all'udienza del 29 marzo 2023, con ordinanza resa in pari data in calce al verbale d'udienza il Presidente del Tribunale di Savona autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “pone a favore di ed a carico di a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 (duecento\00) da corrispondersi entro i primi
10 giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT”, disponendo il passaggio alla fase istruttoria.
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e, all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, invitate le parti a dedurre in
3 ordine all'eccezione preliminare sollevata dal resistente di incompetenza territoriale, la causa era rimessa al Collegio per la relativa decisione.
Con ordinanza depositata in data 1° febbraio 2024, il Tribunale di Savona dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Cuneo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione in riassunzione, notificata alla controparte in data 29 febbraio 2024,
[...]
ribadite tutte le difese già svolte nell'ambito del giudizio di separazione personale Pt_1 instaurato innanzi al Tribunale di Savona, adiva l'intestato Tribunale chiedendo: “NEL MERITO
1. pronunziare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1 addebito a quest'ultima della responsabilità per il fallimento del matrimonio;
2. escludere il versamento di un assegno di mantenimento a carico del IG. Parte_1 rigettando pertanto ogni avversaria domanda sul punto;
ovvero, in subordine, fissare l'assegno di mantenimento in misura non superiore ad euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, salvo compensazione con le somme pagate dal IG. per le utenze domestiche dell'alloggio sito in Loano, Via Pt_1
Aurelia n. 191/4 fino a che perduri la sua occupazione da parte della IG.ra . CP_1
Con vittoria di compensi, spese di causa ed accessori di legge”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_1 evidenziando di essere stata nuovamente assunta come Receptionist alle dipendenze di
Loano 2 Village s.r.l. con contratto a tempo determinato, e, pertanto, riduceva le proprie originarie pretese chiedendo: “NEL MERITO
- pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito a CP_1 Parte_1 quest'ultimo della responsabilità del fallimento del matrimonio;
- disporre a carico del SI. ed in favore della SI.ra il pagamento, a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al suo mantenimento -entro il giorno 5 di ogni mese- della somma di €
600,00 (somma annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT);
- Con vittoria di spese e competenze di causa, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Il Tribunale di Cuneo in composizione collegiale, con ordinanza del 29 agosto 2024, ritenuta sussistere la propria competenza territoriale, rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
4 Ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove articolate dalle parti nelle rispettive memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
10 gennaio 2025 ed all'esito rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per scritti conclusionali e memorie di replica (60+20 giorni).
***
Le richieste istruttorie
Il Collegio condivide la valutazione del Giudice Istruttore in relazione alle richieste istruttorie delle parti, comprese indagini finanziare/tributarie, ordini di esibizione, CTU etc., essendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti. Tutte le richieste istruttorie delle parti devono, pertanto, intendersi definitivamente respinte.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1 c.c.-.
Ed invero, deve ritenersi provata la verificazione di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate è dato evincersi che gli stessi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e la prosecuzione della convivenza nondimeno sarebbe oltremodo tollerabile.
Le reciproche domande di addebito
Le reciproche domande di addebito della separazione vanno rigettate.
Va premesso che, ai fini della addebitabilità della separazione all'altro coniuge, il coniuge richiedente deve provare, da un lato, che sono state tenute dall'altro coniuge condotte contrarie ai doveri matrimoniali e, dall'altro, che tali condotte abbiano avuto un'efficienza causale diretta sull'intollerabilità della convivenza e sulla compromissione definitiva dell'affectio coniugalis.
Tra le tante pronunce in questo senso, già Cassazione n. 2059 del 2012 aveva chiarito come
“Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
5 determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata fedeltà”.
Con la ancora più risalente pronuncia n. 14840 del 2006, la Suprema Corte aveva evidenziato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassa con rinvio, App. Messina, 25 novembre
2004)”.
Tra le pronunce più recenti in materia si ricordano, invece, tra le tante:
- Cassazione civile n. 16691 del 2020, secondo cui “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”;
- Cassazione civile n. 16735 del 2020, secondo cui: “Grava sulla parte che richiede, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (nella specie, l'infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena)”.
Calando i sovraesposti principi nel caso di specie occorre rilevare come la ricorrente-odierna resistente in riassunzione, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha posto a fondamento della propria richiesta di addebito della separazione al marito un generale atteggiamento di
6 quest'ultimo di disinteresse nei suoi confronti, senza, tuttavia, circostanziare nel tempo né provare le condotte assunte come contrarie ai doveri coniugali.
Ed invero, ha sostenuto che il marito “si assentava spesso da casa (una grande CP_1 villa – 5 camere da letto, 4 bagni, un salone, cucina, cantina e locale lavanderia – circondata da vari ettari di terreno) - a suo dire per lavoro - lasciando sola la moglie che, priva di autovettura, trascorreva intere giornate, in aperta campagna, in totale solitudine” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2) e che, a fronte delle proprie rimostranze per lo stato di solitudine forzata al quale era costretta, lo stesso aveva iniziato “ad utilizzare espressioni che mai la ricorrente avrebbe immaginato di sentire dire al marito (quali, a mero titolo di esempio, “se non ci fossi io saresti sotto a un ponte … ti dò da mangiare e un tetto e questo è il ringraziamento … se non ti va quella è la porta”; quest' ultima espressione veniva utilizzata tantissime volte, sapendo quanto ferisse la moglie) che – evidentemente – addolorando profondamente la ricorrente, creando una insanabile frattura tra i coniugi” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3); tali allegazioni, oltre a difettare di specificità – non essendo adeguatamente circostanziate nel tempo e nello spazio – sono rimaste su un piano puramente astratto, non avendo parte ricorrente-odierna resistente in riassunzione assolto al relativo onere probatorio su di essa gravante.
Orbene, i capi di prova dalla stessa articolati sono stati tutti dichiarati inammissibili dal giudice istruttore, con valutazione che il Collegio condivide, essendo totalmente irrilevanti rispetto alla pronuncia di addebito ovvero inidonei ad integrare – quand'anche confermati dai testimoni – la prova necessaria per l'addebitabilità della separazione all'altro coniuge e, più in particolare, inidonei a soddisfare il doppio onere probatorio, da un lato, in ordine alla condotta di violazione dei doveri coniugali e, dall'altro, in ordine al nesso causale tra la condotta e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
La richiesta di addebito della separazione al marito spiegata dalla ricorrente-odierna resistente in riassunzione, pertanto, non merita accoglimento in quanto infondata.
Per le stesse ragioni deve essere rigettata la richiesta di addebito spiegata dal resistente- odierno ricorrente in riassunzione, in quanto anch'essa fondata su fatti non circostanziati nel tempo e non provati, quali le “sempre più pressanti ed esose richieste di aiuto economico per il figlio (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4) e la decisione della IG.ra CP_2
di “limitare volutamente i contatti con il marito e la famiglia a dicembre 2022 con la scusa CP_1 del Covid che li aveva colpiti nonché a dedicarsi, a decorrere dall'anno 2022, quasi
7 esclusivamente al lavoro di marketing via computer per conto della ditta del fratello in Brasile, tralasciando le cure della casa” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pagg.4-5) nonché di
“allontanarsi andandosene nell'appartamento di Loano nel mese di luglio 2022, a suo dire, per una pausa di riflessione, a cui è seguita anche la richiesta di separazione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 5).
Ebbene, anche in questo caso, va in ogni caso evidenziato come l'attività deduttiva svolta dal convenuto/ricorrente in riassunzione sia risultata IGnificativamente carente, atteso che la specifica evidenziazione delle condotte contrarie ai doveri coniugali tenute dalla moglie è apparsa eccessivamente laconica e non circostanziata, così come l'individuazione del nesso causale tra la condotta del coniuge e l'intollerabilità della convivenza.
Peraltro, tali carenze deduttive si sono riverberate sulla genericità dei capitoli di prova articolati dalla parte resistente/ricorrente in riassunzione, che, conseguentemente, sono stati condivisibilmente ritenuti inammissibili dal giudice istruttore.
Ne consegue che anche la domanda del convenuto/odierno ricorrente in riassunzione va pertanto respinta in quanto infondata.
Il contributo al mantenimento della moglie
La ricorrente/odierna resistente in riassunzione ha domandato al Tribunale di disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in suo favore un assegno di mantenimento nella Pt_1 misura di euro 600,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice ISTAT (come ridotta in sede di costituzione nel giudizio riassunto).
Il IG. sul punto, ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, ha Pt_1 domandato disporsi a proprio carico, ed in favore della moglie, quale contributo per mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 200,00 mensili.
La domanda della ricorrente va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui si seguita a dare conto.
Richiamata la nota e risalente giurisprudenza di legittimità sul diritto del coniuge meno abbiente di fruire, in costanza di separazione, di un reddito che gli consenta di mantenere un tenore di vita (che non va necessariamente dimostrato, potendo anche essere quello virtuale,
e cioè quello astrattamente fruibile dal coniuge richiedente sulla base delle sostanze dell'altro
– Cass. n. 3490 del 1998) analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 11523 del 1990; Cass. n. 223/1995; Cass. n. 4720 del 1995; Cass. n. 5916/1996, ex multis), si deve osservare che ancora di recente la Corte Suprema, con sent. n. 12196 del 2017, ha
8 evidenziato che: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza
e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”.
Applicando i principi al caso di specie si deve osservare che, come già condivisibilmente evidenziato dal Presidente del Tribunale di Savona con ordinanza presidenziale emessa in data 29 marzo 2023, nella fattispecie in esame sussiste una “evidente sperequazione” tra la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, che emerge sia dalle dichiarazioni delle parti che dalla documentazione in atti, con situazione di gran lunga deteriore in capo alla moglie.
Ed invero, la IG.ra non ha mai lavorato in costanza di matrimonio (come dichiarato dallo CP_1 stesso IG. nei propri atti) e, negli anni 2024-2025, è stata assunta a tempo determinato Pt_1 con la qualifica di Receptionist alle dipendenze della società Loano 2 Village S.r.l. con una retribuzione mensile lord a pari a euro 1.556,00, non avendo altri redditi né beni di proprietà.
Il marito ha ripetutamente allegato, nel corso del giudizio, di non averle mai fatto mancare nulla nel corso della vita matrimoniale, di aver sempre messo a disposizione le proprie sostanze per le eIGenze familiari, giungendo a mantenere, oltre alla moglie, anche il di lei figlio. Egli, dal canto suo, è proprietario della casa coniugale (che non è stata assegnata alla moglie in difetto di prole), è percettore di un reddito annuo dell'importo di euro 21.240,00 circa (pari ad euro
1.770,00 mensili), è comproprietario di altri beni immobili nonché titolare di quote di partecipazione in società, sebbene gravato delle rate di mutui e della garanzia fideiussoria per il mutuo contratto dal figlio della IG.ra . CP_1
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale stima congruo ed equo, anche in relazione al presumibile tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio ed alla breve durata dello stesso (peraltro contratto in età matura dopo diverse esperienze di vita), confermare il contributo al mantenimento della moglie, a carico del marito, come quantificato in sede presidenziale, ovverosia nella misura di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutati secondo indici Istat.
9 ***
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.;
2) pone a carico del IG. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 in favore della IG.ra , quale contributo al mantenimento del coniuge, un CP_1 assegno pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cuneo, così deciso nella camera di conIGlio del 22/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello dott. Rodolfo Magrì
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati: dott. Rodolfo Magrì Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 470/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 11;
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - contro
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Simonetta Salvini (pec: ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Loano (SV), Via Cavour n. 3/3;
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1 Per parte ricorrente in riassunzione:
“Voglia l'ill.mo Tribunale ordinario di Cuneo, contrariis rejectis:
NEL MERITO
1) pronunziare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1 addebito a quest'ultima della responsabilità per il fallimento del matrimonio;
2) escludere il versamento di un assegno di mantenimento a carico del IG. Parte_1 rigettando pertanto ogni avversaria domanda sul punto;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e con aumento del 30% del compenso che sarebbe altrimenti liquidabile a norma del comma 1-bis dell'articolo 4 del
Decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55, stante l'avvenuto utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione degl'atti depositati nell'ambito del processo civile telematico.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria (rilevato quanto disposto dal Tribunale ordinario di Cuneo), io sottoscritto avvocato Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio, nella qualità di difensore del IGnor
[...]
insisto al fine dell'accoglimento di tutte le richieste di prova da me avanzate Pt_1
(nell'ambito del giudizio di cui in epigrafe) con nota riassuntiva dello scorso 30 settembre 2024 con conseguente assunzione delle prova ivi dedotti e non ammesse”.
Per parte resistente in riassunzione:
Nel reiterare tutte le istanze istruttorie articolate in atti e disattese, parte resistente in riassunzione ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza:
• pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito a CP_1 Parte_1 quest'ultimo della responsabilità del fallimento del matrimonio;
• disporre a carico del SI. ed in favore della SI.ra il pagamento, a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al suo mantenimento -entro il giorno 5 di ogni mese- della somma di €
600,00 (somma annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT);
• Con vittoria di spese e competenze di causa, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Per il P.M.:
“Si accolgano le conclusioni di parte ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 I IGnori e ontraevano matrimonio in Loano (SV) in data CP_1 Parte_1
26 settembre 2020 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Loano, atto n. 15 parte I anno 2020).
I coniugi optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio non nascevano figli, avendo entrambi i coniugi propri figli maggiorenni nati dai rispettivi precedenti matrimoni.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Savona del 10 gennaio 2023, – CP_1 sulla premessa che la prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile anche in dipendenza delle lunghe assenze del marito dalla casa coniugale e dell'isolamento cui la stessa aveva dovuto abituarsi – chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito al marito nonché di porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile di euro
1.400,00 a titolo di concorso al proprio mantenimento, con vittoria delle spese di giudizio.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio Parte_1 contestando l'avversa prospettazione ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cuneo in considerazione della circostanza che unica dimora abituale comune dei coniugi era stata fissata da sempre nella casa coniugale sita in Faragliano (CN), Località Pianbosio n. 24. Parte resistente, difesosi nel merito, spiegava domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, chiedendo, altresì, che la separazione venisse pronunciata alle diverse condizioni di cui alla comparsa di costituzione e, dunque, con il rigetto della domanda di contributo al mantenimento e vittoria delle spese di giudizio.
Sentiti personalmente i coniugi all'udienza del 29 marzo 2023, con ordinanza resa in pari data in calce al verbale d'udienza il Presidente del Tribunale di Savona autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “pone a favore di ed a carico di a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 (duecento\00) da corrispondersi entro i primi
10 giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT”, disponendo il passaggio alla fase istruttoria.
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e, all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, invitate le parti a dedurre in
3 ordine all'eccezione preliminare sollevata dal resistente di incompetenza territoriale, la causa era rimessa al Collegio per la relativa decisione.
Con ordinanza depositata in data 1° febbraio 2024, il Tribunale di Savona dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Cuneo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione in riassunzione, notificata alla controparte in data 29 febbraio 2024,
[...]
ribadite tutte le difese già svolte nell'ambito del giudizio di separazione personale Pt_1 instaurato innanzi al Tribunale di Savona, adiva l'intestato Tribunale chiedendo: “NEL MERITO
1. pronunziare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1 addebito a quest'ultima della responsabilità per il fallimento del matrimonio;
2. escludere il versamento di un assegno di mantenimento a carico del IG. Parte_1 rigettando pertanto ogni avversaria domanda sul punto;
ovvero, in subordine, fissare l'assegno di mantenimento in misura non superiore ad euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, salvo compensazione con le somme pagate dal IG. per le utenze domestiche dell'alloggio sito in Loano, Via Pt_1
Aurelia n. 191/4 fino a che perduri la sua occupazione da parte della IG.ra . CP_1
Con vittoria di compensi, spese di causa ed accessori di legge”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_1 evidenziando di essere stata nuovamente assunta come Receptionist alle dipendenze di
Loano 2 Village s.r.l. con contratto a tempo determinato, e, pertanto, riduceva le proprie originarie pretese chiedendo: “NEL MERITO
- pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito a CP_1 Parte_1 quest'ultimo della responsabilità del fallimento del matrimonio;
- disporre a carico del SI. ed in favore della SI.ra il pagamento, a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al suo mantenimento -entro il giorno 5 di ogni mese- della somma di €
600,00 (somma annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT);
- Con vittoria di spese e competenze di causa, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Il Tribunale di Cuneo in composizione collegiale, con ordinanza del 29 agosto 2024, ritenuta sussistere la propria competenza territoriale, rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
4 Ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove articolate dalle parti nelle rispettive memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
10 gennaio 2025 ed all'esito rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per scritti conclusionali e memorie di replica (60+20 giorni).
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Le richieste istruttorie
Il Collegio condivide la valutazione del Giudice Istruttore in relazione alle richieste istruttorie delle parti, comprese indagini finanziare/tributarie, ordini di esibizione, CTU etc., essendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti. Tutte le richieste istruttorie delle parti devono, pertanto, intendersi definitivamente respinte.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1 c.c.-.
Ed invero, deve ritenersi provata la verificazione di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate è dato evincersi che gli stessi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e la prosecuzione della convivenza nondimeno sarebbe oltremodo tollerabile.
Le reciproche domande di addebito
Le reciproche domande di addebito della separazione vanno rigettate.
Va premesso che, ai fini della addebitabilità della separazione all'altro coniuge, il coniuge richiedente deve provare, da un lato, che sono state tenute dall'altro coniuge condotte contrarie ai doveri matrimoniali e, dall'altro, che tali condotte abbiano avuto un'efficienza causale diretta sull'intollerabilità della convivenza e sulla compromissione definitiva dell'affectio coniugalis.
Tra le tante pronunce in questo senso, già Cassazione n. 2059 del 2012 aveva chiarito come
“Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
5 determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata fedeltà”.
Con la ancora più risalente pronuncia n. 14840 del 2006, la Suprema Corte aveva evidenziato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassa con rinvio, App. Messina, 25 novembre
2004)”.
Tra le pronunce più recenti in materia si ricordano, invece, tra le tante:
- Cassazione civile n. 16691 del 2020, secondo cui “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”;
- Cassazione civile n. 16735 del 2020, secondo cui: “Grava sulla parte che richiede, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (nella specie, l'infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena)”.
Calando i sovraesposti principi nel caso di specie occorre rilevare come la ricorrente-odierna resistente in riassunzione, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha posto a fondamento della propria richiesta di addebito della separazione al marito un generale atteggiamento di
6 quest'ultimo di disinteresse nei suoi confronti, senza, tuttavia, circostanziare nel tempo né provare le condotte assunte come contrarie ai doveri coniugali.
Ed invero, ha sostenuto che il marito “si assentava spesso da casa (una grande CP_1 villa – 5 camere da letto, 4 bagni, un salone, cucina, cantina e locale lavanderia – circondata da vari ettari di terreno) - a suo dire per lavoro - lasciando sola la moglie che, priva di autovettura, trascorreva intere giornate, in aperta campagna, in totale solitudine” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2) e che, a fronte delle proprie rimostranze per lo stato di solitudine forzata al quale era costretta, lo stesso aveva iniziato “ad utilizzare espressioni che mai la ricorrente avrebbe immaginato di sentire dire al marito (quali, a mero titolo di esempio, “se non ci fossi io saresti sotto a un ponte … ti dò da mangiare e un tetto e questo è il ringraziamento … se non ti va quella è la porta”; quest' ultima espressione veniva utilizzata tantissime volte, sapendo quanto ferisse la moglie) che – evidentemente – addolorando profondamente la ricorrente, creando una insanabile frattura tra i coniugi” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3); tali allegazioni, oltre a difettare di specificità – non essendo adeguatamente circostanziate nel tempo e nello spazio – sono rimaste su un piano puramente astratto, non avendo parte ricorrente-odierna resistente in riassunzione assolto al relativo onere probatorio su di essa gravante.
Orbene, i capi di prova dalla stessa articolati sono stati tutti dichiarati inammissibili dal giudice istruttore, con valutazione che il Collegio condivide, essendo totalmente irrilevanti rispetto alla pronuncia di addebito ovvero inidonei ad integrare – quand'anche confermati dai testimoni – la prova necessaria per l'addebitabilità della separazione all'altro coniuge e, più in particolare, inidonei a soddisfare il doppio onere probatorio, da un lato, in ordine alla condotta di violazione dei doveri coniugali e, dall'altro, in ordine al nesso causale tra la condotta e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
La richiesta di addebito della separazione al marito spiegata dalla ricorrente-odierna resistente in riassunzione, pertanto, non merita accoglimento in quanto infondata.
Per le stesse ragioni deve essere rigettata la richiesta di addebito spiegata dal resistente- odierno ricorrente in riassunzione, in quanto anch'essa fondata su fatti non circostanziati nel tempo e non provati, quali le “sempre più pressanti ed esose richieste di aiuto economico per il figlio (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4) e la decisione della IG.ra CP_2
di “limitare volutamente i contatti con il marito e la famiglia a dicembre 2022 con la scusa CP_1 del Covid che li aveva colpiti nonché a dedicarsi, a decorrere dall'anno 2022, quasi
7 esclusivamente al lavoro di marketing via computer per conto della ditta del fratello in Brasile, tralasciando le cure della casa” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pagg.4-5) nonché di
“allontanarsi andandosene nell'appartamento di Loano nel mese di luglio 2022, a suo dire, per una pausa di riflessione, a cui è seguita anche la richiesta di separazione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 5).
Ebbene, anche in questo caso, va in ogni caso evidenziato come l'attività deduttiva svolta dal convenuto/ricorrente in riassunzione sia risultata IGnificativamente carente, atteso che la specifica evidenziazione delle condotte contrarie ai doveri coniugali tenute dalla moglie è apparsa eccessivamente laconica e non circostanziata, così come l'individuazione del nesso causale tra la condotta del coniuge e l'intollerabilità della convivenza.
Peraltro, tali carenze deduttive si sono riverberate sulla genericità dei capitoli di prova articolati dalla parte resistente/ricorrente in riassunzione, che, conseguentemente, sono stati condivisibilmente ritenuti inammissibili dal giudice istruttore.
Ne consegue che anche la domanda del convenuto/odierno ricorrente in riassunzione va pertanto respinta in quanto infondata.
Il contributo al mantenimento della moglie
La ricorrente/odierna resistente in riassunzione ha domandato al Tribunale di disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in suo favore un assegno di mantenimento nella Pt_1 misura di euro 600,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice ISTAT (come ridotta in sede di costituzione nel giudizio riassunto).
Il IG. sul punto, ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, ha Pt_1 domandato disporsi a proprio carico, ed in favore della moglie, quale contributo per mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 200,00 mensili.
La domanda della ricorrente va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui si seguita a dare conto.
Richiamata la nota e risalente giurisprudenza di legittimità sul diritto del coniuge meno abbiente di fruire, in costanza di separazione, di un reddito che gli consenta di mantenere un tenore di vita (che non va necessariamente dimostrato, potendo anche essere quello virtuale,
e cioè quello astrattamente fruibile dal coniuge richiedente sulla base delle sostanze dell'altro
– Cass. n. 3490 del 1998) analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 11523 del 1990; Cass. n. 223/1995; Cass. n. 4720 del 1995; Cass. n. 5916/1996, ex multis), si deve osservare che ancora di recente la Corte Suprema, con sent. n. 12196 del 2017, ha
8 evidenziato che: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza
e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”.
Applicando i principi al caso di specie si deve osservare che, come già condivisibilmente evidenziato dal Presidente del Tribunale di Savona con ordinanza presidenziale emessa in data 29 marzo 2023, nella fattispecie in esame sussiste una “evidente sperequazione” tra la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, che emerge sia dalle dichiarazioni delle parti che dalla documentazione in atti, con situazione di gran lunga deteriore in capo alla moglie.
Ed invero, la IG.ra non ha mai lavorato in costanza di matrimonio (come dichiarato dallo CP_1 stesso IG. nei propri atti) e, negli anni 2024-2025, è stata assunta a tempo determinato Pt_1 con la qualifica di Receptionist alle dipendenze della società Loano 2 Village S.r.l. con una retribuzione mensile lord a pari a euro 1.556,00, non avendo altri redditi né beni di proprietà.
Il marito ha ripetutamente allegato, nel corso del giudizio, di non averle mai fatto mancare nulla nel corso della vita matrimoniale, di aver sempre messo a disposizione le proprie sostanze per le eIGenze familiari, giungendo a mantenere, oltre alla moglie, anche il di lei figlio. Egli, dal canto suo, è proprietario della casa coniugale (che non è stata assegnata alla moglie in difetto di prole), è percettore di un reddito annuo dell'importo di euro 21.240,00 circa (pari ad euro
1.770,00 mensili), è comproprietario di altri beni immobili nonché titolare di quote di partecipazione in società, sebbene gravato delle rate di mutui e della garanzia fideiussoria per il mutuo contratto dal figlio della IG.ra . CP_1
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale stima congruo ed equo, anche in relazione al presumibile tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio ed alla breve durata dello stesso (peraltro contratto in età matura dopo diverse esperienze di vita), confermare il contributo al mantenimento della moglie, a carico del marito, come quantificato in sede presidenziale, ovverosia nella misura di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutati secondo indici Istat.
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Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.;
2) pone a carico del IG. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 in favore della IG.ra , quale contributo al mantenimento del coniuge, un CP_1 assegno pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cuneo, così deciso nella camera di conIGlio del 22/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello dott. Rodolfo Magrì
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