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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 686/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. BERGAMEO DANIELA) Parte_1
Parte opponente contro
(avv. BROZZI FRANCESCO) Controparte_1
Parte opposta ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 30 aprile 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del giudizio.
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso decreto ingiuntivo n. 156/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 11 maggio 2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di Controparte_1
– già dipendente della società dal 12.02.2022 al 31.08.2022 con qualifica di
[...]
Operaio 3° Livello CCNL Pubblici Esercizi e mansione Cuoco - la complessiva somma di
€13.174,38 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di esigibilità dei singoli ratei al saldo, a titolo di spettanze di mensilità di giugno, luglio e agosto 2022 nonché TFR, come da buste paga allegate.
La società opponente ha contestato la fondatezza del credito monitorio, sul presupposto:
- dell'erronea quantificazione dell'importo ingiunto per aver il ricorrente ricevuto il pagamento della mensilità di giugno 2022 in data 12 agosto 2022, tanto che nella convocazione in sede sindacale del novembre successivo ne era stata omessa menzione;
- dell'erronea quantificazione di ogni spettanza al lordo e non al netto, quale sommatoria dei corrispondenti importi indicati nei cedolini paga di giugno, luglio, agosto 2022 e TFR (invece pari, al netto, alla minor somma di €7.318,58), avuto altresì riguardo ai riscontri documentali offerti in ordine al regolare versamento ad dei contributi dovuti quale sostituto di imposta;
CP_2
- in via di eccezione riconvenzionale, al fine di consentire compensazione parziale dei relativi importi, del versamento di € 880,00 in favore di tale , Persona_1
proprietario dell'immobile locato in nome e per conto del lavoratore dei Pt_2
cui canoni mensili effettuava restituzione mediante trattenuta del relativo importo in busta paga ma mai aveva proceduto a restituzione di quanto versato dal datore di lavoro a titolo di deposito cauzionale.
Tanto premesso in fatto, in via principale, la società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata ex adverso, la decurtazione dal credito monitoriamente azionato della somma di € 880,00, con vittoria delle spese di lite ovvero, in via gradata, con compensazione ex art. 92 c.p.c., in ragione dell'erronea quantificazione della somma ingiunta.
2 Ritualmente evocato in giudizio, si è costituito con memoria Controparte_1
depositata il 18 aprile 2025, ribadendo la fondatezza della pretesa monitoria, la correttezza della quantificazione degli importi di spettanza operata nella fase sommaria e, comunque, la puntuale e diligente esecuzione della prestazione lavorativa resa, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, ad udienza odierna, è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta per le motivazioni di seguito brevemente esposte.
Risulta circostanza incontestata che ha svolto attività di Controparte_1
lavoro subordinato alle dipendenze della società opponente fino al mese di aprile 2022, con mansioni e livello di inquadramento corrispondente alle descrizioni operate nella narrativa del ricorso monitorio e nei cedolini paga allegati.
Di fronte alla pacifica esecuzione della prestazione lavorativa nel periodo di interesse, il datore di lavoro si è limitato ad allegare - in funzione modificativo/estintiva della pretesa monitoria (art. 2697 c.c.) - in maniera del tutto generica ed apodittica, di aver corrisposto al dipendente la mensilità di giugno 2022, di aver effettuato regolare pagamento dei contributi dovuti ad sì da dover essere quantificata ogni spettanza al lordo e non al CP_2
netto e di pretendere in restituzione importo di euro 880,00, versati a titolo di deposito cauzionale, per la locazione dell'immobile nella disponibilità del dipendente in costanza di rapporto di lavoro.
Tutte le censure formulate da parte opponente alla pretesa monitoria rimangono prive di pregio, poiché di contenuto del tutto generico ed apodittico già a livello assertivo e non suffragate da alcun idoneo riscontro documentale ovvero da alcuna idonea istanza
3 istruttoria, essendo i capitoli di prova testimoniale dedotti nell'atto introduttivo in contrasto con i limiti posti dal combinato disposto previsto dagli artt. 2721 e 2726 c.c.
Circa le modalità di quantificazione del credito monitoriamente azionato è sufficiente evidenziare che, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato (v. ex multis, Cass. 8017/19:
"L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”.
Deriva da quanto esposto idonea conferma della quantificazione della pretesa monitoria, per importo pari ad € 13.174,38, e non per la minor somma netta (di €7318,58) evidenziandosi, in ogni caso, che i riscontri documentali offerti in ordine all'avvenuto versamento dei contributi dovuti ad (doc. n. 3 fasc. risultano del tutto privi CP_2 Pt_1
di pregio, trattandosi di mera quantificazione del flusso Uniemens effettuato da consulente di fiducia senza attestazione alcuna del concreto ed effettivo pagamento degli importi relativi alla singole mensilità di interesse con specifico riferimento al lavoratore . Controparte_1
4 Analoga valutazione di infondatezza va riservata alle deduzioni relative al pagamento della mensilità di giugno 2022 poiché, a fine di riscontro dell'adempimento – pur non tempestivo poiché in ipotesi risalente al mese di agosto 2022 a fronte del perfezionamento del credito retributivo alla scadenza del mese di giugno precedente - risulta del tutto inidonea la contabile allegata all'atto introduttivo (sub n. 2 fasc. cit.), recante mera descrizione della prenotazione di un'operazione di bonifico ma non dimostrazione dell'effettiva ricezione del versamento da parte del lavoratore destinatario.
Priva di pregio, da ultimo, risulta ogni deduzione circa l'imputabilità della mancata restituzione delle somme versate a tale a titolo di deposito cauzionale per Persona_1
la locazione dell'appartamento nella disponibilità di in costanza di rapporto di Pt_2
lavoro, trattandosi di pattuizione contrattuale implicante riscontro documentale ove stipulata, per un bene immobile, nell'interesse di un terzo (il dipendente) con relativo accollo, da parte di quest'ultimo, di ogni onere connesso alla stipulazione (versamento ed obbligo di restituzione del deposito cauzionale al pari di ogni canone mensile di locazione).
Tanto consente di escludere alcuna alterazione del sinallagma contrattuale ad opera dell'opposto e di confermare la piena sussistenza della pretesa creditoria monitoriamente azionata, meglio descritta nelle buste paga allegate al ricorso ex artt.
633 ss. c.p.c., da confermarsi nell'odierna sede sotto ogni profilo.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta idonea conferma, anche nell'odierna sede, dei fatti costitutivi del diritto retributivo vantato e del tutto carente successiva allegazione e prova, da parte datoriale, di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, secondo il canone generale previsto dall'art. 2967 c.c., della medesima pretesa azionata, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ.ve modif.ni, tenendo conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 653 comma 1° c.p.c. la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna altresì la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate nella complessiva somma di €2.650 per compenso professionale, oltre r.f. 15% ex art. 2 DM 55/2014
e succ.ve mod.ni, IVA e CAP come per legge: somme da distrarsi in favore del difensore dell'opposto avv. Francesco Brozzi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Perugia, 30 aprile 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 686/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. BERGAMEO DANIELA) Parte_1
Parte opponente contro
(avv. BROZZI FRANCESCO) Controparte_1
Parte opposta ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 30 aprile 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del giudizio.
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso decreto ingiuntivo n. 156/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 11 maggio 2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di Controparte_1
– già dipendente della società dal 12.02.2022 al 31.08.2022 con qualifica di
[...]
Operaio 3° Livello CCNL Pubblici Esercizi e mansione Cuoco - la complessiva somma di
€13.174,38 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di esigibilità dei singoli ratei al saldo, a titolo di spettanze di mensilità di giugno, luglio e agosto 2022 nonché TFR, come da buste paga allegate.
La società opponente ha contestato la fondatezza del credito monitorio, sul presupposto:
- dell'erronea quantificazione dell'importo ingiunto per aver il ricorrente ricevuto il pagamento della mensilità di giugno 2022 in data 12 agosto 2022, tanto che nella convocazione in sede sindacale del novembre successivo ne era stata omessa menzione;
- dell'erronea quantificazione di ogni spettanza al lordo e non al netto, quale sommatoria dei corrispondenti importi indicati nei cedolini paga di giugno, luglio, agosto 2022 e TFR (invece pari, al netto, alla minor somma di €7.318,58), avuto altresì riguardo ai riscontri documentali offerti in ordine al regolare versamento ad dei contributi dovuti quale sostituto di imposta;
CP_2
- in via di eccezione riconvenzionale, al fine di consentire compensazione parziale dei relativi importi, del versamento di € 880,00 in favore di tale , Persona_1
proprietario dell'immobile locato in nome e per conto del lavoratore dei Pt_2
cui canoni mensili effettuava restituzione mediante trattenuta del relativo importo in busta paga ma mai aveva proceduto a restituzione di quanto versato dal datore di lavoro a titolo di deposito cauzionale.
Tanto premesso in fatto, in via principale, la società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata ex adverso, la decurtazione dal credito monitoriamente azionato della somma di € 880,00, con vittoria delle spese di lite ovvero, in via gradata, con compensazione ex art. 92 c.p.c., in ragione dell'erronea quantificazione della somma ingiunta.
2 Ritualmente evocato in giudizio, si è costituito con memoria Controparte_1
depositata il 18 aprile 2025, ribadendo la fondatezza della pretesa monitoria, la correttezza della quantificazione degli importi di spettanza operata nella fase sommaria e, comunque, la puntuale e diligente esecuzione della prestazione lavorativa resa, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, ad udienza odierna, è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta per le motivazioni di seguito brevemente esposte.
Risulta circostanza incontestata che ha svolto attività di Controparte_1
lavoro subordinato alle dipendenze della società opponente fino al mese di aprile 2022, con mansioni e livello di inquadramento corrispondente alle descrizioni operate nella narrativa del ricorso monitorio e nei cedolini paga allegati.
Di fronte alla pacifica esecuzione della prestazione lavorativa nel periodo di interesse, il datore di lavoro si è limitato ad allegare - in funzione modificativo/estintiva della pretesa monitoria (art. 2697 c.c.) - in maniera del tutto generica ed apodittica, di aver corrisposto al dipendente la mensilità di giugno 2022, di aver effettuato regolare pagamento dei contributi dovuti ad sì da dover essere quantificata ogni spettanza al lordo e non al CP_2
netto e di pretendere in restituzione importo di euro 880,00, versati a titolo di deposito cauzionale, per la locazione dell'immobile nella disponibilità del dipendente in costanza di rapporto di lavoro.
Tutte le censure formulate da parte opponente alla pretesa monitoria rimangono prive di pregio, poiché di contenuto del tutto generico ed apodittico già a livello assertivo e non suffragate da alcun idoneo riscontro documentale ovvero da alcuna idonea istanza
3 istruttoria, essendo i capitoli di prova testimoniale dedotti nell'atto introduttivo in contrasto con i limiti posti dal combinato disposto previsto dagli artt. 2721 e 2726 c.c.
Circa le modalità di quantificazione del credito monitoriamente azionato è sufficiente evidenziare che, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato (v. ex multis, Cass. 8017/19:
"L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”.
Deriva da quanto esposto idonea conferma della quantificazione della pretesa monitoria, per importo pari ad € 13.174,38, e non per la minor somma netta (di €7318,58) evidenziandosi, in ogni caso, che i riscontri documentali offerti in ordine all'avvenuto versamento dei contributi dovuti ad (doc. n. 3 fasc. risultano del tutto privi CP_2 Pt_1
di pregio, trattandosi di mera quantificazione del flusso Uniemens effettuato da consulente di fiducia senza attestazione alcuna del concreto ed effettivo pagamento degli importi relativi alla singole mensilità di interesse con specifico riferimento al lavoratore . Controparte_1
4 Analoga valutazione di infondatezza va riservata alle deduzioni relative al pagamento della mensilità di giugno 2022 poiché, a fine di riscontro dell'adempimento – pur non tempestivo poiché in ipotesi risalente al mese di agosto 2022 a fronte del perfezionamento del credito retributivo alla scadenza del mese di giugno precedente - risulta del tutto inidonea la contabile allegata all'atto introduttivo (sub n. 2 fasc. cit.), recante mera descrizione della prenotazione di un'operazione di bonifico ma non dimostrazione dell'effettiva ricezione del versamento da parte del lavoratore destinatario.
Priva di pregio, da ultimo, risulta ogni deduzione circa l'imputabilità della mancata restituzione delle somme versate a tale a titolo di deposito cauzionale per Persona_1
la locazione dell'appartamento nella disponibilità di in costanza di rapporto di Pt_2
lavoro, trattandosi di pattuizione contrattuale implicante riscontro documentale ove stipulata, per un bene immobile, nell'interesse di un terzo (il dipendente) con relativo accollo, da parte di quest'ultimo, di ogni onere connesso alla stipulazione (versamento ed obbligo di restituzione del deposito cauzionale al pari di ogni canone mensile di locazione).
Tanto consente di escludere alcuna alterazione del sinallagma contrattuale ad opera dell'opposto e di confermare la piena sussistenza della pretesa creditoria monitoriamente azionata, meglio descritta nelle buste paga allegate al ricorso ex artt.
633 ss. c.p.c., da confermarsi nell'odierna sede sotto ogni profilo.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta idonea conferma, anche nell'odierna sede, dei fatti costitutivi del diritto retributivo vantato e del tutto carente successiva allegazione e prova, da parte datoriale, di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, secondo il canone generale previsto dall'art. 2967 c.c., della medesima pretesa azionata, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ.ve modif.ni, tenendo conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 653 comma 1° c.p.c. la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna altresì la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate nella complessiva somma di €2.650 per compenso professionale, oltre r.f. 15% ex art. 2 DM 55/2014
e succ.ve mod.ni, IVA e CAP come per legge: somme da distrarsi in favore del difensore dell'opposto avv. Francesco Brozzi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Perugia, 30 aprile 2025
Il Giudice
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