TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1302/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1302 del Ruolo Generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione alla udienza del 5/12/2024, scaduti in data 24/2/2025 i termini di cui all' art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. - già (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
- rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi, giusta procura alle liti P.IVA_2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- attore -
CONTRO
(C.F. ), TE P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Santoni, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto -
***
OGGETTO: “azione di restituzione di beni immobili”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 5/12/2024 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per (già ) il difensore “si riporta Controparte_1 Controparte_2 integralmente e testualmente a tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate”; si riportano di seguito le conclusioni di cui alla memoria 183 co.
VI n.1 c.p.c. “IN VIA PRINCIPALE: - accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 930095 per inadempimento dell'utilizzatrice e se necessario previa conferma, dichiarare tenuta
e condannare la società (C.F. e P. IV ), con sede TE P.IVA_3 legale in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Einaudi n. 20, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante (C.F. ), al rilascio immediato del bene CP_4 C.F._1 immobile di cui sopra libero e vacuo da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori.
IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 930095 per inadempimento della società utilizzatrice e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società
[...]
(C.F. e P. IV ), con sede legale in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via TE P.IVA_3
Einaudi n. 20, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante (C.F. CP_4
), al rilascio immediato del bene immobile di cui sopra libero e vacuo da persone e C.F._1 cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori. - IN OGNI CASO E COMUNQUE: rigettare tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente procedimento dalla società in quanto TE generiche, errate in fatto ed in diritto nonché totalmente infondate e, per l'effetto, condannare la medesima al rilascio, a qualunque titolo, del bene immobile di cui sopra libero e vacuo da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per il difensore ha depositato TE note di trattazione scritta riferite ad un differente giudizio, devono pertanto ritenersi richiamate le conclusioni in precedenza rassegnate (cfr. Cass. n. 5018/2014) di seguito trascritte “In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice - ricorrente, a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria come prevista e disciplinata in materia dall'art. 5 D.Lgs 28\2010 modificato dal D.L. 69\2013, con conseguente sospensione del presente
2 giudizio e assegnazione del termine per espletare detta attività; Nel merito e in via principale, dichiarare
l'inammissibilità della domanda di parte attrice-ricorrente così come formulata nel ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. in ragione del fatto, come meglio argomentato in narrativa della carenza di legittimazione passiva della convenuta sulla questione dell'accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 930095 e per tutte le altre ragioni suesposte;
Nel merito e invia subordinata, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese, e compensi di causa”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (ora Controparte_2 Controparte_1
) ha convenuto in giudizio chiedendone la
[...] TE condanna al rilascio dell'immobile sito a Sant'Elpidio a Mare - distinto al NCEU del Comune di Sant'Elpidio a Mare al Foglio 8, particella 570, sub 1 - sul presupposto dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 930095 stipulato in data 30/6/2006 tra e , dante causa della società convenuta. Controparte_5 CP_6
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto che:
− in data 30/6/2006 ha sottoscritto con (quale titolare Controparte_5 CP_6
dell'omonima impresa individuale) il contratto di locazione finanziaria n. 4089
(nell'attualità identificato con il n. 930095) avente ad oggetto “porzione di fabbricato sito in Comune di Sant'Elpidio a Mare, località Bivio Cascinare, Strada Provinciale Fratte snc, costituita da un laboratorio al piano terra con uffici al piano primo, distinto al Catasto Fabbricati al
Foglio 8, mappale 570 subalterno 1, piani T-1, zc U, categoria D/1, rendita catastale euro
1.848,00. Il tutto come meglio descritto nel rogito a firma Notaio di Civitanova Persona_1
Marche”; il prezzo della locazione finanziaria è stato determinato in euro 472.924,70
(da corrispondersi mediante il pagamento della somma inziale di euro 25.775,54 e di
“n. 179 corrispettivi mensili successivi di euro 2.498,04 oltre iva a partire dal giorno 1 del primo mese successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna”);
− in data 26/9/2014 le parti hanno sottoscritto un atto modificativo del predetto contratto di locazione finanziaria, a carattere espressamente non novativo, in cui
3 hanno convenuto la sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni mensili per un periodo di 12 mesi (dal 1/8/2014 al 31/7/2015), con obbligo dell'utilizzatore in tale periodo di corrispondere unicamente la quota interessi;
− l'utilizzatore dal mese di giugno 2016 ha omesso ogni pagamento – sicchè in data
23/3/2017 avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista Controparte_5 nel contratto ha comunicato a mezzo raccomandata la risoluzione del contratto, intimando il rilascio dell'immobile;
− con atto di fusione stipulato in data 26/7/2016 è stata incorporata Controparte_5
in e con successivo atto del 28/8/2017 il ramo Controparte_7
d'azienda ” è stato ceduto a CP_2 Controparte_2
− successivamente, con sentenza n. 39/2017 dell' 11/10/2017 il Tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento dell'imprenditore individuale;
CP_6
− in data 8/1/2018 nel corso della procedura fallimentare ha Controparte_2
presentato istanza di rivendica del bene immobile concesso in leasing – la quale è stata accolta dal giudice delegato;
− solo successivamente ha appreso tramite il curatore fallimentare Controparte_2
dell'occupazione dell'immobile da parte di TE sulla base di accordi con il fallito;
− poiché anche a seguito di diffida non ha TE
provveduto al rilascio del bene, ha avviato il presente giudizio per Controparte_2 ottenerne la restituzione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/12/2019 si è costituita in giudizio chiedendo – previa TE conversione del rito da sommario di cognizione ad ordinario - il rigetto della domanda di parte attrice, deducendo che:
− (utilizzatore dell'immobile oggetto del leasing n. 93095) – non avendo CP_6 dato seguito alla richiesta di restituzione dell'immobile inoltratagli dal concedente
[...]
per avere già versato in adempimento del contratto la somma CP_2 complessiva di euro 283.290,06 - in data 7/10/2017 ha sottoscritto con
[...]
“contratto di noleggio di attrezzature beni mobili per TE
4 laboratorio” siti all'interno dell'immobile oggetto di leasing - registrato in data
9/10/2017 presso Agenzia delle Entrate al n. 1591;
− A seguito della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale CP_6
(pronunciata in data 11/10/2017) il predetto contratto di noleggio di beni
[...] mobili è stato dichiarato risolto, tuttavia i predetti beni sono stati “colpiti da provvedimento cautelare della Procura della Repubblica, all'interno del bene oggetto di causa”;
− ha, quindi, potuto riappropriarsi di detti beni TE
solo a seguito di perdita di efficacia del provvedimento cautelare - nell'ambito della vendita avvenuta in sede endofallimentare;
− ciò considerato la domanda proposta nella presente sede da Ubileasing spa – oltre a risultare improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 – è da ritenere:
• inammissibile, poiché tesa ad accertare la risoluzione del contratto di leasing n.
930095 intercorso tra ed impresa individuale Controparte_5 CP_6
– quest'ultima non parte del presente giudizio;
• infondata poiché da qualificare come azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. – non essendo collegata la pretesa restitutoria al venir meno di un rapporto obbligatorio tra le parti – in relazione alla quale l'attore non ha soddisfatto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
3. All'esito della prima udienza svolta in data 20/12/2019, è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario. Alla successiva udienza del
16/7/2020 sono stati assegnati alle parti i termini per l'avvio della mediazione ex art. 5 d.lgs.
28/2010. All'udienza del 15/9/2022 (verificato l'esito negativo della mediazione) sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. - nel corso dei quali solo parte attrice ha depositato memorie istruttorie che non hanno ampliato il thema disputandum.
In particolare con la propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. – oltre a dare Controparte_2 atto della avvenuta incorporazione in – ha dedotto l'infondatezza delle Controparte_1 eccezioni avversarie poiché: a) la domanda va qualificata come azione personale di restituzione (qualificazione non modificabile in conseguenza delle difese del convenuto) – atteso che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente il rilascio dell'immobile illegittimamente occupato da sul presupposto di un TE
5 contratto di “noleggio di macchinari” (siti all'interno del immobile stesso) stipulato con CP_6
(quale utilizzatore del bene sulla base di contratto di leasing risolto ex art. 1456 c.c.); b)
[...] anche ove la domanda venga qualificata come azione di rivendicazione, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio avendo prodotto sia il contratto di compravendita stipulato in data 30/6/2006 (per atto notarile Rep. 163471, Racc. 17328) tra
IM di RA IZ & C.SA e (da cui emerge che la predetta Controparte_5 impresa edile ha edificato l'immobile sul terreno di proprietà della stessa per poi venderlo a
, sia il contratto di leasing dell'immobile stipulato tra e Controparte_5 Controparte_5
. Alla successiva udienza del 18/5/2023 è stato disposto rinvio per la CP_6 precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono state, quindi, precisate all' udienza del
5/12/2024 (svolta con le modalità della trattazione scritta, in allegato alle cui note parte convenuta ha prodotto la sentenza n. 1632/2024 della Corte d'Appello di Ancona che – accertato l'inadempimento dell'utilizzatore – ha condannato il garante al pagamento dei canoni di leasing insoluti). A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Così ricostruito il thema decidendum e le vicende processuali intercorse, la domanda svolta dall'attore va accolta per i motivi di seguito esposti.
5. Va premesso che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza,
l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposi diversi;
con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatto ne disponga al fine conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore mira ad ottenere non il riconoscimento di tale diritto (del quale, pertanto, non deve fornire la prova) ma solo la riconsegna del bene stesso – essendo a tal fine sufficiente che l'attore fornisca la prova dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno (per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso) del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione del bene (cfr. Cass. SSUU 7305/2014;
Corte appello Napoli sez. VI, 06/12/2019, n.5917; Tribunale, Roma , sez. V , 14/02/2020 ,
n. 3366). Né la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti,
6 in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cass. SSUU
7305/2014; Cass. n. 14325/2014; Cass. 17754/2024 ed altre).
6. Ciò premesso in specie l'azione svolta dall'attore va qualificata come azione personale di restituzione dell'immobile sito a Sant'Elpidio a Mare (distinto al NCEU del
Comune di Sant'Elpidio a Mare al Foglio 8, particella 570, sub 1) - avendo l'attore chiesto la condanna al rilascio del bene da parte dell'occupante TE
, sul presupposto dell'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di leasing
[...] stipulato tra e , posto a base dell'ulteriore contratto stipulato Controparte_5 CP_6 tra quest'ultimo e denominato “noleggio di attrezzature TE beni mobili per laboratorio” collocati nell'immobile (contratto in ragione del quale il ha CP_3 occupato l'immobile).
Al riguardo risulta dimostrata la legittimazione di ad agire per la restituzione, Controparte_2 avendo la stessa documentato la titolarità del bene - producendo sia l'atto notarile d'acquisto della proprietà (Rep. 163471, Racc. 17328), sia il contratto di leasing stipulato con CP_6
, sia la comunicazione di risoluzione del leasing in forza di clausola risolutiva espressa
[...]
(risoluzione confermata anche a seguito del fallimento).
Parte convenuta nel costituirsi in giudizio non ha contestato di avere occupato l'immobile di proprietà di sulla base del contratto di “noleggio di attrezzature beni mobili per Controparte_2 laboratorio” siti all'interno dello stesso – contratto stipulato con (quale CP_6 utilizzatore del bene in forza del contratto di leasing) e risolto a seguito della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo.
Considerato che la risoluzione del contratto, quando si tratti di stabilire se questo esista o non esista nei rapporti con i terzi o quale condicio facti per l'esercizio di un diritto, scioglie il contratto retroattivamente (cfr. in motivazione Cass. 28895/2024 con riguardo alla locazione) - l'avvenuta documentata risoluzione del contratto di leasing ed altresì del contratto di noleggio (contratti sulla base dei quali ha TE occupato l'immobile oggetto del presente giudizio), giustificano l'accoglimento della domanda di parte attrice e la condanna del convenuto alla restituzione del bene libero da persone a cose.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico del convenuto e liquidate in TE
7 favore dell'attore - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014 in considerazione del valore (“indeterminabile complessità bassa”) e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi euro 5.261 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1302/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE la domanda svolta da (già ; Controparte_1 Controparte_2
CONDANNA al rilascio in favore di (già TE Controparte_1 [...]
dell'immobile sito a Sant'Elpidio a Mare - distinto al NCEU del Comune di CP_2
Sant'Elpidio a Mare al Foglio 8, particella 570, sub 1;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di TE
(già delle spese di lite liquidate in complessivi Controparte_1 Controparte_2 euro 5.261,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo il 12/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1302 del Ruolo Generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione alla udienza del 5/12/2024, scaduti in data 24/2/2025 i termini di cui all' art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. - già (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
- rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi, giusta procura alle liti P.IVA_2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- attore -
CONTRO
(C.F. ), TE P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Santoni, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto -
***
OGGETTO: “azione di restituzione di beni immobili”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 5/12/2024 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per (già ) il difensore “si riporta Controparte_1 Controparte_2 integralmente e testualmente a tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate”; si riportano di seguito le conclusioni di cui alla memoria 183 co.
VI n.1 c.p.c. “IN VIA PRINCIPALE: - accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 930095 per inadempimento dell'utilizzatrice e se necessario previa conferma, dichiarare tenuta
e condannare la società (C.F. e P. IV ), con sede TE P.IVA_3 legale in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Einaudi n. 20, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante (C.F. ), al rilascio immediato del bene CP_4 C.F._1 immobile di cui sopra libero e vacuo da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori.
IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 930095 per inadempimento della società utilizzatrice e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società
[...]
(C.F. e P. IV ), con sede legale in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via TE P.IVA_3
Einaudi n. 20, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante (C.F. CP_4
), al rilascio immediato del bene immobile di cui sopra libero e vacuo da persone e C.F._1 cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori. - IN OGNI CASO E COMUNQUE: rigettare tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente procedimento dalla società in quanto TE generiche, errate in fatto ed in diritto nonché totalmente infondate e, per l'effetto, condannare la medesima al rilascio, a qualunque titolo, del bene immobile di cui sopra libero e vacuo da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per il difensore ha depositato TE note di trattazione scritta riferite ad un differente giudizio, devono pertanto ritenersi richiamate le conclusioni in precedenza rassegnate (cfr. Cass. n. 5018/2014) di seguito trascritte “In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice - ricorrente, a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria come prevista e disciplinata in materia dall'art. 5 D.Lgs 28\2010 modificato dal D.L. 69\2013, con conseguente sospensione del presente
2 giudizio e assegnazione del termine per espletare detta attività; Nel merito e in via principale, dichiarare
l'inammissibilità della domanda di parte attrice-ricorrente così come formulata nel ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. in ragione del fatto, come meglio argomentato in narrativa della carenza di legittimazione passiva della convenuta sulla questione dell'accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 930095 e per tutte le altre ragioni suesposte;
Nel merito e invia subordinata, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese, e compensi di causa”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (ora Controparte_2 Controparte_1
) ha convenuto in giudizio chiedendone la
[...] TE condanna al rilascio dell'immobile sito a Sant'Elpidio a Mare - distinto al NCEU del Comune di Sant'Elpidio a Mare al Foglio 8, particella 570, sub 1 - sul presupposto dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 930095 stipulato in data 30/6/2006 tra e , dante causa della società convenuta. Controparte_5 CP_6
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto che:
− in data 30/6/2006 ha sottoscritto con (quale titolare Controparte_5 CP_6
dell'omonima impresa individuale) il contratto di locazione finanziaria n. 4089
(nell'attualità identificato con il n. 930095) avente ad oggetto “porzione di fabbricato sito in Comune di Sant'Elpidio a Mare, località Bivio Cascinare, Strada Provinciale Fratte snc, costituita da un laboratorio al piano terra con uffici al piano primo, distinto al Catasto Fabbricati al
Foglio 8, mappale 570 subalterno 1, piani T-1, zc U, categoria D/1, rendita catastale euro
1.848,00. Il tutto come meglio descritto nel rogito a firma Notaio di Civitanova Persona_1
Marche”; il prezzo della locazione finanziaria è stato determinato in euro 472.924,70
(da corrispondersi mediante il pagamento della somma inziale di euro 25.775,54 e di
“n. 179 corrispettivi mensili successivi di euro 2.498,04 oltre iva a partire dal giorno 1 del primo mese successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna”);
− in data 26/9/2014 le parti hanno sottoscritto un atto modificativo del predetto contratto di locazione finanziaria, a carattere espressamente non novativo, in cui
3 hanno convenuto la sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni mensili per un periodo di 12 mesi (dal 1/8/2014 al 31/7/2015), con obbligo dell'utilizzatore in tale periodo di corrispondere unicamente la quota interessi;
− l'utilizzatore dal mese di giugno 2016 ha omesso ogni pagamento – sicchè in data
23/3/2017 avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista Controparte_5 nel contratto ha comunicato a mezzo raccomandata la risoluzione del contratto, intimando il rilascio dell'immobile;
− con atto di fusione stipulato in data 26/7/2016 è stata incorporata Controparte_5
in e con successivo atto del 28/8/2017 il ramo Controparte_7
d'azienda ” è stato ceduto a CP_2 Controparte_2
− successivamente, con sentenza n. 39/2017 dell' 11/10/2017 il Tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento dell'imprenditore individuale;
CP_6
− in data 8/1/2018 nel corso della procedura fallimentare ha Controparte_2
presentato istanza di rivendica del bene immobile concesso in leasing – la quale è stata accolta dal giudice delegato;
− solo successivamente ha appreso tramite il curatore fallimentare Controparte_2
dell'occupazione dell'immobile da parte di TE sulla base di accordi con il fallito;
− poiché anche a seguito di diffida non ha TE
provveduto al rilascio del bene, ha avviato il presente giudizio per Controparte_2 ottenerne la restituzione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/12/2019 si è costituita in giudizio chiedendo – previa TE conversione del rito da sommario di cognizione ad ordinario - il rigetto della domanda di parte attrice, deducendo che:
− (utilizzatore dell'immobile oggetto del leasing n. 93095) – non avendo CP_6 dato seguito alla richiesta di restituzione dell'immobile inoltratagli dal concedente
[...]
per avere già versato in adempimento del contratto la somma CP_2 complessiva di euro 283.290,06 - in data 7/10/2017 ha sottoscritto con
[...]
“contratto di noleggio di attrezzature beni mobili per TE
4 laboratorio” siti all'interno dell'immobile oggetto di leasing - registrato in data
9/10/2017 presso Agenzia delle Entrate al n. 1591;
− A seguito della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale CP_6
(pronunciata in data 11/10/2017) il predetto contratto di noleggio di beni
[...] mobili è stato dichiarato risolto, tuttavia i predetti beni sono stati “colpiti da provvedimento cautelare della Procura della Repubblica, all'interno del bene oggetto di causa”;
− ha, quindi, potuto riappropriarsi di detti beni TE
solo a seguito di perdita di efficacia del provvedimento cautelare - nell'ambito della vendita avvenuta in sede endofallimentare;
− ciò considerato la domanda proposta nella presente sede da Ubileasing spa – oltre a risultare improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 – è da ritenere:
• inammissibile, poiché tesa ad accertare la risoluzione del contratto di leasing n.
930095 intercorso tra ed impresa individuale Controparte_5 CP_6
– quest'ultima non parte del presente giudizio;
• infondata poiché da qualificare come azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. – non essendo collegata la pretesa restitutoria al venir meno di un rapporto obbligatorio tra le parti – in relazione alla quale l'attore non ha soddisfatto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
3. All'esito della prima udienza svolta in data 20/12/2019, è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario. Alla successiva udienza del
16/7/2020 sono stati assegnati alle parti i termini per l'avvio della mediazione ex art. 5 d.lgs.
28/2010. All'udienza del 15/9/2022 (verificato l'esito negativo della mediazione) sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. - nel corso dei quali solo parte attrice ha depositato memorie istruttorie che non hanno ampliato il thema disputandum.
In particolare con la propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. – oltre a dare Controparte_2 atto della avvenuta incorporazione in – ha dedotto l'infondatezza delle Controparte_1 eccezioni avversarie poiché: a) la domanda va qualificata come azione personale di restituzione (qualificazione non modificabile in conseguenza delle difese del convenuto) – atteso che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente il rilascio dell'immobile illegittimamente occupato da sul presupposto di un TE
5 contratto di “noleggio di macchinari” (siti all'interno del immobile stesso) stipulato con CP_6
(quale utilizzatore del bene sulla base di contratto di leasing risolto ex art. 1456 c.c.); b)
[...] anche ove la domanda venga qualificata come azione di rivendicazione, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio avendo prodotto sia il contratto di compravendita stipulato in data 30/6/2006 (per atto notarile Rep. 163471, Racc. 17328) tra
IM di RA IZ & C.SA e (da cui emerge che la predetta Controparte_5 impresa edile ha edificato l'immobile sul terreno di proprietà della stessa per poi venderlo a
, sia il contratto di leasing dell'immobile stipulato tra e Controparte_5 Controparte_5
. Alla successiva udienza del 18/5/2023 è stato disposto rinvio per la CP_6 precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono state, quindi, precisate all' udienza del
5/12/2024 (svolta con le modalità della trattazione scritta, in allegato alle cui note parte convenuta ha prodotto la sentenza n. 1632/2024 della Corte d'Appello di Ancona che – accertato l'inadempimento dell'utilizzatore – ha condannato il garante al pagamento dei canoni di leasing insoluti). A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Così ricostruito il thema decidendum e le vicende processuali intercorse, la domanda svolta dall'attore va accolta per i motivi di seguito esposti.
5. Va premesso che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza,
l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposi diversi;
con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatto ne disponga al fine conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore mira ad ottenere non il riconoscimento di tale diritto (del quale, pertanto, non deve fornire la prova) ma solo la riconsegna del bene stesso – essendo a tal fine sufficiente che l'attore fornisca la prova dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno (per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso) del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione del bene (cfr. Cass. SSUU 7305/2014;
Corte appello Napoli sez. VI, 06/12/2019, n.5917; Tribunale, Roma , sez. V , 14/02/2020 ,
n. 3366). Né la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti,
6 in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cass. SSUU
7305/2014; Cass. n. 14325/2014; Cass. 17754/2024 ed altre).
6. Ciò premesso in specie l'azione svolta dall'attore va qualificata come azione personale di restituzione dell'immobile sito a Sant'Elpidio a Mare (distinto al NCEU del
Comune di Sant'Elpidio a Mare al Foglio 8, particella 570, sub 1) - avendo l'attore chiesto la condanna al rilascio del bene da parte dell'occupante TE
, sul presupposto dell'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di leasing
[...] stipulato tra e , posto a base dell'ulteriore contratto stipulato Controparte_5 CP_6 tra quest'ultimo e denominato “noleggio di attrezzature TE beni mobili per laboratorio” collocati nell'immobile (contratto in ragione del quale il ha CP_3 occupato l'immobile).
Al riguardo risulta dimostrata la legittimazione di ad agire per la restituzione, Controparte_2 avendo la stessa documentato la titolarità del bene - producendo sia l'atto notarile d'acquisto della proprietà (Rep. 163471, Racc. 17328), sia il contratto di leasing stipulato con CP_6
, sia la comunicazione di risoluzione del leasing in forza di clausola risolutiva espressa
[...]
(risoluzione confermata anche a seguito del fallimento).
Parte convenuta nel costituirsi in giudizio non ha contestato di avere occupato l'immobile di proprietà di sulla base del contratto di “noleggio di attrezzature beni mobili per Controparte_2 laboratorio” siti all'interno dello stesso – contratto stipulato con (quale CP_6 utilizzatore del bene in forza del contratto di leasing) e risolto a seguito della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo.
Considerato che la risoluzione del contratto, quando si tratti di stabilire se questo esista o non esista nei rapporti con i terzi o quale condicio facti per l'esercizio di un diritto, scioglie il contratto retroattivamente (cfr. in motivazione Cass. 28895/2024 con riguardo alla locazione) - l'avvenuta documentata risoluzione del contratto di leasing ed altresì del contratto di noleggio (contratti sulla base dei quali ha TE occupato l'immobile oggetto del presente giudizio), giustificano l'accoglimento della domanda di parte attrice e la condanna del convenuto alla restituzione del bene libero da persone a cose.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico del convenuto e liquidate in TE
7 favore dell'attore - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014 in considerazione del valore (“indeterminabile complessità bassa”) e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi euro 5.261 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1302/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE la domanda svolta da (già ; Controparte_1 Controparte_2
CONDANNA al rilascio in favore di (già TE Controparte_1 [...]
dell'immobile sito a Sant'Elpidio a Mare - distinto al NCEU del Comune di CP_2
Sant'Elpidio a Mare al Foglio 8, particella 570, sub 1;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di TE
(già delle spese di lite liquidate in complessivi Controparte_1 Controparte_2 euro 5.261,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo il 12/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
8