Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2021, proposto da
EP CA, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cruciano Valvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota prot. 46564/2019 del Comune di Termini Imerese trasmessa a mezzo PEC in data 31 ottobre 2019;
- ove occorra della nota prot. 55069 del 9 dicembre 2020 con cui l’amministrazione comunale ha intimato all’odierno ricorrente di pagare la somma di euro 17.986,37, pari a tre rate dell’importo asseritamente dovuto;
- ove occorra della nota prot. 10750 del 12 marzo 2021 del Comune di Termini Imerese;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
nonché per l’accertamento del diritto alla corretta quantificazione dell’importo dovuto a titolo di oneri concessori, ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. n. 4/2003, con riferimento alle istanze di condono edilizio protocollo n. 3607 e 3608, presentate in data 1° marzo 1995 dal sig. CA Carmelo, ai sensi dell’art. 39 della L. n. 724/1994 e successive modifiche ed integrazioni, relative all’immobile sito in contrada Cortevecchia, censito al catasto al foglio 50, part. 1719, sub 2 e 3 (pratiche n. 974 e 973).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Termini Imerese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con istanze n. 3607 e 3608 del 1° marzo 1995 il dante causa dell’odierno ricorrente richiedeva al Comune di Termini Imerese il rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativamente ad alcuni manufatti realizzati a servizio dell’immobile sito alla contrada Cortevecchia.
Le opere senza titolo di cui si chiedeva la sanatoria riguardavano, nel caso dell’istanza n. 3607, “ muri di cinta in c.c.a., pavimentazione area esterna con asfalto bituminoso, impianto di illuminazione ed arredo verde ”; mentre con l’istanza n. 3608, “ una sala trattenimenti, locali di deposito inerenti all’attività turistico ricettiva […] nonché del locale celle frigorifere posto al primo piano sottostrada ”: tutte opere funzionali all’attività della “ Sala Ricevimenti Moby Dick ”.
Alla data di presentazione delle istanze di condono, il dante causa del ricorrente versava a titolo di oblazione la somma di £ 72.977.000, oltre a £ 3.843.560 a titolo di oneri concessori.
All’esito di un travagliato procedimento, per quanto d’interesse per questo processo, con nota del 31 ottobre 2019, l’ente locale ha ricalcolato la somma dovuta a titolo di oneri concessori per l’importo complessivo di € 64.835,87 (di cui € 6.352,68 a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione ed € 58.483,20 come contributo di urbanizzazione).
Con la medesima nota l’amministrazione comunale, preso atto dell’importo già corrisposto dal dante causa pari a € 2.397,92 (rivalutato al mese di aprile 2003), ha richiesto al ricorrente di versare la restante somma di complessivi € 62.437,95.
All’esito di tale richiesta, veniva domandata la rateizzazione dell’importo e successivamente, mancando il versamento dei restanti euro 17.986,37, la rideterminazione di quanto dovuto a titolo di oneri concessori; tale ultima richiesta veniva rigettata dall’ente locale, con provvedimento prot. 10750 del 12 marzo 2021 rappresentando “- che l’intera unità immobiliare è adibita ad attività commerciale, così come risulta da elaborato grafico; certificazione e relativa planimetria catastale (categoria D8), prodotti a corredo della domanda di condono edilizio;
- gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione, relativi alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizi ai sensi dell’art. 39 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del comma 8 dell’art. 17 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, ai fini della detrazione delle somme già versate, queste ultime sono state rese attuali;
- della determina dirigenziale n. 282 del 11/12/2002 con la quale sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione, relativamente alle attività commerciali in € 37,04/mc;
- che il volume del fabbricato è stato calcolato, nei termini previsti dal punto 5 dell’art. 35 del vigente regolamento edilizio, come modificato con D.A. n. 76/DRU del 23/02/2001;
- la superficie utile è pari a mq. 351,75 e per accessori è pari a mq. 374,76 a fronte di quelle dichiarate sull’istanza di condono come sopra indicati ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, CA EP impugnava il menzionato provvedimento di conferma articolando essenzialmente un unico motivo di ricorso con il quale lamenta l’illegittimità dell’atto perché viziato da eccesso di potere per travisamento del fatto in quanto il ricalcolo degli oneri di urbanizzazione sarebbe avvenuto assumendo la destinazione commerciale e non turistico-ricettiva dell’immobile su cui insistono le opere da sanare.
La ricomprensione del manufatto nella categoria delle attività commerciale avrebbe comportato una liquidazione degli oneri molto più esosa, in luogo di quella che si assume corretta di euro 20.973,48 (di cui € 14.620,80 per gli oneri di urbanizzazione ed € 6.352,68 a titolo di costo di costruzione), a cui peraltro sottrarre € 2.397,20 già versati.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, e dal punto di vista astratto, deve intendersi per finalità turistico-ricettiva “ l’attività diretta all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione, dietro corrispettivo, di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi ” (art. 2 L.R. 5 febbraio 2025, n. 6), da distinguere in “ a) strutture turistico-ricettive alberghiere: 1) alberghi; 2) condhotel; 3) residenze turistico-alberghiere; 4) residenze d’epoca alberghiere; 5) villaggi turistici; b) strutture turistico-ricettive extralberghiere: 1) affittacamere; 2) alberghi diffusi; 3) alloggi agrituristici ed alloggi in aziende ittiche; 4) bed & breakfast; 5) campeggi; 6) case e appartamenti per vacanze; 7) case per ferie; 8) ostelli; 9) rifugi escursionistici e rifugi montani; 10) dimore destinate in tutto o in parte a turismo rurale; c) altre strutture turistico-ricettive: 1) marina resort; 2) alloggi nautici diffusi; 3) boat & breakfast; 4) dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche ” (art. 3 L.R. 25 febbraio 2025, n. 6).
Ne consegue che una sala eventi non possa essere ricompresa nella nozione di attività turistico-ricettiva, come invece auspicato dalla difesa.
Ciò non solo per l’insuperabile dato normativo, ma anche per la piana constatazione per cui a una sala eventi, già dal punto di vista nominale, difetta il requisito della ricettività del pubblico, ovverosia l’offerta di un soggiorno: in questo senso, il dato normativo citato, pure sopravvenuto rispetto al deposito di ricorso, è semplicemente ricognitivo di caratteri dell’istituto desumibili null’altro che dall’interpretazione letterale e già pacifici nella giurisprudenza.
Alla luce della mancanza di difesa tecnica da parte del Comune, che si è limitato al deposito di un mero atto di costituzione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO