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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 352 del 5.2.2025
CP_ Oggetto: trattenute fiscali su arretrati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 83/2025 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierlucio Napoli e dall'Avv. Francesca Parte_1
Napoli, in forza di procura in atti, e presso i medesimi elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in CP_1 atti, dall'Avv. Salvatore Graziuso ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Lecce, al viale Marche 14.
APPELLATO
All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.2.22, si rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Lecce, esponendo che, con domanda del 3.8.2018 aveva chiesto all' l'assegno CP_1 ordinario d'invalidità e che a seguito di accertamento tecnico preventivo definito con decreto reso il
06.08.20, l' , con provvedimento del 18.10.2021 aveva liquidato l'assegno cat. IO n. 19502885, CP_1 ed aveva determinato arretrati da gennaio 2019 ad ottobre 2021 per € 30.906,88; tanto premesso il ricorrente impugnava la quantificazione delle “trattenute irpef sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti” e per “trattenute irpef sugli arrestati imponibili corrisposti” determinata dall' CP_1 in complessivi € 7.108,57 e trattenuta in data 25.11.21.
Il produceva l'estratto contributivo per dimostrare di aver cessato nel 2016 la propria attività Pt_1
lavorativa, aggiungeva di non aver posseduto redditi da lavoro dipendente e che la pensione riconosciutagli aveva un importo annuo di € 11.125,27 per il 2019 e di € 11.180,91 per il 2020 e per il 2021, per cui quantificava in complessivi € 5.019,68 le somme trattenute indebitamente dall' CP_1
di cui chiedeva la restituzione.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto CP_1
Con sentenza n. 352 resa all'udienza del 5.2.2025, il Tribunale rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, , con ricorso depositato il 17.2.2025, ha proposto Parte_1
appello.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto che la decisione di primo grado è errata in quanto il Tribunale di Lecce non avrebbe valutato le allegazioni e le prove documentali prodotte che attestano incontrovertibilmente che il a) ha chiesto le detrazioni sin dalla domanda Pt_1 amministrativa;
b) ha dimostrato di averne diritto;
aggiunge poi l'appellante che l' ne ha CP_1
riconosciuto la spettanza nel provvedimento di liquidazione della pensione.
Più nello specifico, l'appellante contesta le affermazioni del primo Giudice secondo cui: l'operato CP_ dell' sarebbe corretto “per 1) l'accertata assenza di comunicazioni da parte dell'assicurato (salvo la produzione in corso di causa di una dichiarazione che sarebbe stata resa in data 3.8.18 - e quindi in relazione a periodo non rilevante nell'economia del presente giudizio in ordine all'applicazione di detrazioni per reddito ..) e 2) il difetto di prova della mancata applicazione di detrazioni pur spettanti perché dichiarate come non fruite”,.
Quanto al primo rilievo, il afferma di aver richiesto le detrazioni utilizzando correttamente la Pt_1 piattaforma informatica dell' [“portale DETRA che contiene le informazioni valide sino a CP_1
successiva modifica (art. 7 DL. n. 70/2011) sulle detrazioni di milioni di lavoratori e pensionati]. Ciò ha fatto contestualmente alla domanda di assegno ordinario d'invalidità del 3.8.18. Aggiunge quindi l'appellante che, poiché solo dopo l'omologa del requisito sanitario è sorto il diritto a pensione, è errata l'affermazione del Tribunale allorché sostiene che la dichiarazione è stata resa quindi in relazione a periodo non rilevante nell'economia del presente giudizio.
Con altro motivo di appello, il sostiene che, diversamente da quanto si legge nella sentenza Pt_1 impugnata, egli “ha provato rigorosamente il diritto alle detrazioni d'imposta dimostrando: 1) di non aver posseduto redditi negli anni di maturazione degli arretrati mercé il deposito dell'estratto contributivo che attesta la cessazione di lavoro nel 2016, l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate che indica l'assenza di redditi diversi da pensione nel periodo 2019-2021, dei dati di calcolo della pensione, indicati nel TP150 che precede il prospetto di liquidazione, e con la prova orale;
2) di aver chiesto la detrazione per redditi da pensione ex art 13 Tuir contestualmente alla domanda di pensione del 3.8.18.
Aggiunge che, in assenza di contestazioni della difesa dell' , la legge obbliga il decidente a CP_2
ritenere che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (Cass. Ordinanza n. 31837
/2021).
Con altro motivo di gravame, l'appellante ribadisce di aver allegato nel corso del giudizio di primo grado che l' , a pag. 2 del modello “te08”, ha riconosciuto esplicitamente il proprio diritto alle CP_1
detrazioni fiscali.
Erra, secondo il il primo Giudice nel ritenere tale riconoscimento come una clausola di stile, Pt_1
in quanto la stessa è resa nel provvedimento di liquidazione della pensione (TE08) in conseguenza dell'elaborazione dei dati immessi nel software di calcolo. La stessa è quindi frutto “delle informazioni acquisite nella domanda amministrativa del 3.8.18 e nell'istruttoria avviata dopo la notifica dell'omologa, riassunte nel modello TP150 che riporta estremi della domanda, redditi familiari, posizione contributiva e detrazioni fiscali spettanti redditi”, da cui è scaturito il prospetto di liquidazione.
Con il quarto motivo di appello, si contesta l'interpretazione delle norme fiscali applicabili al caso di specie, contenuta nella decisione impugnata.
In particolare, l'appellante osserva che “l'obbligo per il sostituto d'imposta di applicare la detrazione Co sugli arretrati di pensione senza domanda è, quindi, riconosciuto dall' e dallo stesso , non CP_2
solo nel messaggio n.5089 del 10.12.17 - Chiarimenti in materia di detrazioni d 'imposta di cui all'articolo 13 del TUIR ), ma anche nei successivi nn. 3404 del 8.10.21, 3783 del 19.10.22, 3607 del 16.10.23 e 3458 del 2024 nei quali l' dichiara sul portale che “Se la comunicazione non viene CP_2 effettuata, l' applica le aliquote per scaglioni di reddito e riconosce le detrazioni d'imposta CP_1
sulla base del reddito erogato. Il rilievo giuridico, anche ai fini dell'affidamento, ingenerato da istruzioni indirizzate alla generalità dei pensionati NON può essere scalfito da quanto ritiene il
Decidente, che avrebbe dovuto uniformarsi, nuovamente, a quanto affermato dall'Agenzia delle
Entrate”.
Inoltre, il sostiene che la stessa Corte di Cassazione nell'ord. 8648/24 afferma che: È il Pt_1
contribuente dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione. Il meccanismo viene mantenuto dall'art.23, co.2, lett. c) d.P.R. n.600/73, che infatti richiama i criteri dell'art.21. La norma citata recita: La ritenuta da operare è determinata: effettuando le detrazioni previste negli articoli
12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto. sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16 effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico. Secondo la lettera della norma solo le detrazioni per familiare richiedono una dichiarazione;
le detrazioni per redditi da pensione non debbono essere richieste;
il contribuente deve dichiarare di avervi diritto”.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ribadisce la correttezza del calcolo eseguito per determinare l'entità delle trattenute indebitamente eseguite dall' . CP_1
Sostiene, infatti, di aver “dimostrato il diritto, la misura ed il riferimento temporale delle detrazioni, il riconoscimento della loro spettanza nei provvedimenti dell' ed, infine, ha quantificato in € CP_1
2.088,9 l'imposta dovuta al netto delle detrazioni ex art. 13. Pertanto l' deve restituire CP_1 all'Appellante € 5.019,68, come indicato nei conteggi riportati negli atti processuali che controparte non ha contestato”.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento integrale della domanda formulata in primo grado e le spese del doppio grado di giudizio con distrazione.
Con memoria del 29.5.2025, si è costituito l' che ha contestato l'appello e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, dopo discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante la loro stratta connessione, sono fondati e devono essere accolti.
Giova richiamare le disposizioni normative che regolano la presente fattispecie, ai sensi delle quali, i titolari di reddito da pensione assoggettati a tassazione separata (ex art. 17 del TUIR) godono di detrazioni per carichi di famiglia (art. 12) e per la pensione (art. 21). L'art. 21 comma 4 del TUIR dispone che "per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono".
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda sul rilievo che l'interessato non avrebbe comunicato all' la richiesta delle detrazioni e comunque lo avrebbe fatto in ritardo soltanto con CP_1
la dichiarazione del 3.8.2018 e che, in ogni caso, non avrebbe dato prova della mancata applicazione di detrazioni.
Orbene, nessuna delle suddette argomentazioni è condivisibile, perché appare di tutta evidenza che la richiesta delle detrazioni non poteva essere formulata prima del 3.8.2018 che è la data della domanda amministrativa di riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, per cui non si comprende la ragione per cui il Tribunale abbia ritenuto che la richiesta riguardasse un periodo non rilevante ai fini del giudizio.
Quanto poi alla prova del diritto alle detrazioni, la documentazione prodotta dall'appellante dimostra che lo stesso non aveva prodotto redditi negli anni di maturazione, come risulta dall'estratto contributivo, che documenta la cessazione di attività lavorativa nel 2016, oltre che dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate che indica l'assenza di redditi diversi da pensione nel periodo 2019-2021.
Ma ancora più decisivo è il rilievo che l' , nella comunicazione di liquidazione del 18 ottobre CP_1
2021, avente ad oggetto i ratei arretrati dell'assegno ordinario, nel paragrafo intitolato "imponibilità fiscale", ha dichiarato che "l'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto: delle detrazioni per redditi da pensione".
Da tale affermazione deve desumersi che l' - quale soggetto erogatore della pensione - fosse a CP_1 conoscenza della sussistenza delle condizioni perché l'appellante potesse beneficiare delle detrazioni per redditi da pensione e, dunque, nella quantificazione degli arretrati pensionistici da erogare. L'Ente medesimo avrebbe dovuto tener conto delle predette detrazioni, che -per come dimostrato dall'appellante e non contestato dall'Istituto- assorbivano l'importo della tassazione separata, a norma del predetto art. 21 TUIR, in presenza di un reddito annuo non superiore a € 15.000,00. In considerazione di tanto, dunque, deve ritenersi che la somma liquidata nel modello TE08 non doveva essere assoggettata ad ulteriori trattenute fiscali, con l'effetto che l' è tenuto a restituire CP_1 all'appellante la somma di € 5.019,68, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al soddisfo, anche perché in relazione all'entità della somma richiesta, la contestazione dell' è stata del tutto generica CP_1
La sentenza impugnata deve essere quindi riformata, con conseguente diritto dell'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado giudizio che vanno quantificate nella misura minima corrispondente al valore della causa (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00), stante la semplicità della questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 17.2.2025 da nei confronti dell' , avverso Parte_1 CP_1
la sentenza del 5.2.2025 n. 352 del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla restituzione della somma Parte_1 di € 5.019,68 trattenuta dall' che condanna alla restituzione di detto importo oltre interessi o CP_1
rivalutazione monetaria.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1.312,00 per il primo grado ed in euro 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge. Con distrazione per gli Avv.ti Pierlucio Napoli e
Francesca Napoli.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce, 11.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 352 del 5.2.2025
CP_ Oggetto: trattenute fiscali su arretrati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 83/2025 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierlucio Napoli e dall'Avv. Francesca Parte_1
Napoli, in forza di procura in atti, e presso i medesimi elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in CP_1 atti, dall'Avv. Salvatore Graziuso ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Lecce, al viale Marche 14.
APPELLATO
All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.2.22, si rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Lecce, esponendo che, con domanda del 3.8.2018 aveva chiesto all' l'assegno CP_1 ordinario d'invalidità e che a seguito di accertamento tecnico preventivo definito con decreto reso il
06.08.20, l' , con provvedimento del 18.10.2021 aveva liquidato l'assegno cat. IO n. 19502885, CP_1 ed aveva determinato arretrati da gennaio 2019 ad ottobre 2021 per € 30.906,88; tanto premesso il ricorrente impugnava la quantificazione delle “trattenute irpef sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti” e per “trattenute irpef sugli arrestati imponibili corrisposti” determinata dall' CP_1 in complessivi € 7.108,57 e trattenuta in data 25.11.21.
Il produceva l'estratto contributivo per dimostrare di aver cessato nel 2016 la propria attività Pt_1
lavorativa, aggiungeva di non aver posseduto redditi da lavoro dipendente e che la pensione riconosciutagli aveva un importo annuo di € 11.125,27 per il 2019 e di € 11.180,91 per il 2020 e per il 2021, per cui quantificava in complessivi € 5.019,68 le somme trattenute indebitamente dall' CP_1
di cui chiedeva la restituzione.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto CP_1
Con sentenza n. 352 resa all'udienza del 5.2.2025, il Tribunale rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, , con ricorso depositato il 17.2.2025, ha proposto Parte_1
appello.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto che la decisione di primo grado è errata in quanto il Tribunale di Lecce non avrebbe valutato le allegazioni e le prove documentali prodotte che attestano incontrovertibilmente che il a) ha chiesto le detrazioni sin dalla domanda Pt_1 amministrativa;
b) ha dimostrato di averne diritto;
aggiunge poi l'appellante che l' ne ha CP_1
riconosciuto la spettanza nel provvedimento di liquidazione della pensione.
Più nello specifico, l'appellante contesta le affermazioni del primo Giudice secondo cui: l'operato CP_ dell' sarebbe corretto “per 1) l'accertata assenza di comunicazioni da parte dell'assicurato (salvo la produzione in corso di causa di una dichiarazione che sarebbe stata resa in data 3.8.18 - e quindi in relazione a periodo non rilevante nell'economia del presente giudizio in ordine all'applicazione di detrazioni per reddito ..) e 2) il difetto di prova della mancata applicazione di detrazioni pur spettanti perché dichiarate come non fruite”,.
Quanto al primo rilievo, il afferma di aver richiesto le detrazioni utilizzando correttamente la Pt_1 piattaforma informatica dell' [“portale DETRA che contiene le informazioni valide sino a CP_1
successiva modifica (art. 7 DL. n. 70/2011) sulle detrazioni di milioni di lavoratori e pensionati]. Ciò ha fatto contestualmente alla domanda di assegno ordinario d'invalidità del 3.8.18. Aggiunge quindi l'appellante che, poiché solo dopo l'omologa del requisito sanitario è sorto il diritto a pensione, è errata l'affermazione del Tribunale allorché sostiene che la dichiarazione è stata resa quindi in relazione a periodo non rilevante nell'economia del presente giudizio.
Con altro motivo di appello, il sostiene che, diversamente da quanto si legge nella sentenza Pt_1 impugnata, egli “ha provato rigorosamente il diritto alle detrazioni d'imposta dimostrando: 1) di non aver posseduto redditi negli anni di maturazione degli arretrati mercé il deposito dell'estratto contributivo che attesta la cessazione di lavoro nel 2016, l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate che indica l'assenza di redditi diversi da pensione nel periodo 2019-2021, dei dati di calcolo della pensione, indicati nel TP150 che precede il prospetto di liquidazione, e con la prova orale;
2) di aver chiesto la detrazione per redditi da pensione ex art 13 Tuir contestualmente alla domanda di pensione del 3.8.18.
Aggiunge che, in assenza di contestazioni della difesa dell' , la legge obbliga il decidente a CP_2
ritenere che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (Cass. Ordinanza n. 31837
/2021).
Con altro motivo di gravame, l'appellante ribadisce di aver allegato nel corso del giudizio di primo grado che l' , a pag. 2 del modello “te08”, ha riconosciuto esplicitamente il proprio diritto alle CP_1
detrazioni fiscali.
Erra, secondo il il primo Giudice nel ritenere tale riconoscimento come una clausola di stile, Pt_1
in quanto la stessa è resa nel provvedimento di liquidazione della pensione (TE08) in conseguenza dell'elaborazione dei dati immessi nel software di calcolo. La stessa è quindi frutto “delle informazioni acquisite nella domanda amministrativa del 3.8.18 e nell'istruttoria avviata dopo la notifica dell'omologa, riassunte nel modello TP150 che riporta estremi della domanda, redditi familiari, posizione contributiva e detrazioni fiscali spettanti redditi”, da cui è scaturito il prospetto di liquidazione.
Con il quarto motivo di appello, si contesta l'interpretazione delle norme fiscali applicabili al caso di specie, contenuta nella decisione impugnata.
In particolare, l'appellante osserva che “l'obbligo per il sostituto d'imposta di applicare la detrazione Co sugli arretrati di pensione senza domanda è, quindi, riconosciuto dall' e dallo stesso , non CP_2
solo nel messaggio n.5089 del 10.12.17 - Chiarimenti in materia di detrazioni d 'imposta di cui all'articolo 13 del TUIR ), ma anche nei successivi nn. 3404 del 8.10.21, 3783 del 19.10.22, 3607 del 16.10.23 e 3458 del 2024 nei quali l' dichiara sul portale che “Se la comunicazione non viene CP_2 effettuata, l' applica le aliquote per scaglioni di reddito e riconosce le detrazioni d'imposta CP_1
sulla base del reddito erogato. Il rilievo giuridico, anche ai fini dell'affidamento, ingenerato da istruzioni indirizzate alla generalità dei pensionati NON può essere scalfito da quanto ritiene il
Decidente, che avrebbe dovuto uniformarsi, nuovamente, a quanto affermato dall'Agenzia delle
Entrate”.
Inoltre, il sostiene che la stessa Corte di Cassazione nell'ord. 8648/24 afferma che: È il Pt_1
contribuente dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione. Il meccanismo viene mantenuto dall'art.23, co.2, lett. c) d.P.R. n.600/73, che infatti richiama i criteri dell'art.21. La norma citata recita: La ritenuta da operare è determinata: effettuando le detrazioni previste negli articoli
12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto. sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16 effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico. Secondo la lettera della norma solo le detrazioni per familiare richiedono una dichiarazione;
le detrazioni per redditi da pensione non debbono essere richieste;
il contribuente deve dichiarare di avervi diritto”.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ribadisce la correttezza del calcolo eseguito per determinare l'entità delle trattenute indebitamente eseguite dall' . CP_1
Sostiene, infatti, di aver “dimostrato il diritto, la misura ed il riferimento temporale delle detrazioni, il riconoscimento della loro spettanza nei provvedimenti dell' ed, infine, ha quantificato in € CP_1
2.088,9 l'imposta dovuta al netto delle detrazioni ex art. 13. Pertanto l' deve restituire CP_1 all'Appellante € 5.019,68, come indicato nei conteggi riportati negli atti processuali che controparte non ha contestato”.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento integrale della domanda formulata in primo grado e le spese del doppio grado di giudizio con distrazione.
Con memoria del 29.5.2025, si è costituito l' che ha contestato l'appello e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, dopo discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante la loro stratta connessione, sono fondati e devono essere accolti.
Giova richiamare le disposizioni normative che regolano la presente fattispecie, ai sensi delle quali, i titolari di reddito da pensione assoggettati a tassazione separata (ex art. 17 del TUIR) godono di detrazioni per carichi di famiglia (art. 12) e per la pensione (art. 21). L'art. 21 comma 4 del TUIR dispone che "per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono".
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda sul rilievo che l'interessato non avrebbe comunicato all' la richiesta delle detrazioni e comunque lo avrebbe fatto in ritardo soltanto con CP_1
la dichiarazione del 3.8.2018 e che, in ogni caso, non avrebbe dato prova della mancata applicazione di detrazioni.
Orbene, nessuna delle suddette argomentazioni è condivisibile, perché appare di tutta evidenza che la richiesta delle detrazioni non poteva essere formulata prima del 3.8.2018 che è la data della domanda amministrativa di riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, per cui non si comprende la ragione per cui il Tribunale abbia ritenuto che la richiesta riguardasse un periodo non rilevante ai fini del giudizio.
Quanto poi alla prova del diritto alle detrazioni, la documentazione prodotta dall'appellante dimostra che lo stesso non aveva prodotto redditi negli anni di maturazione, come risulta dall'estratto contributivo, che documenta la cessazione di attività lavorativa nel 2016, oltre che dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate che indica l'assenza di redditi diversi da pensione nel periodo 2019-2021.
Ma ancora più decisivo è il rilievo che l' , nella comunicazione di liquidazione del 18 ottobre CP_1
2021, avente ad oggetto i ratei arretrati dell'assegno ordinario, nel paragrafo intitolato "imponibilità fiscale", ha dichiarato che "l'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto: delle detrazioni per redditi da pensione".
Da tale affermazione deve desumersi che l' - quale soggetto erogatore della pensione - fosse a CP_1 conoscenza della sussistenza delle condizioni perché l'appellante potesse beneficiare delle detrazioni per redditi da pensione e, dunque, nella quantificazione degli arretrati pensionistici da erogare. L'Ente medesimo avrebbe dovuto tener conto delle predette detrazioni, che -per come dimostrato dall'appellante e non contestato dall'Istituto- assorbivano l'importo della tassazione separata, a norma del predetto art. 21 TUIR, in presenza di un reddito annuo non superiore a € 15.000,00. In considerazione di tanto, dunque, deve ritenersi che la somma liquidata nel modello TE08 non doveva essere assoggettata ad ulteriori trattenute fiscali, con l'effetto che l' è tenuto a restituire CP_1 all'appellante la somma di € 5.019,68, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al soddisfo, anche perché in relazione all'entità della somma richiesta, la contestazione dell' è stata del tutto generica CP_1
La sentenza impugnata deve essere quindi riformata, con conseguente diritto dell'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado giudizio che vanno quantificate nella misura minima corrispondente al valore della causa (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00), stante la semplicità della questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 17.2.2025 da nei confronti dell' , avverso Parte_1 CP_1
la sentenza del 5.2.2025 n. 352 del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla restituzione della somma Parte_1 di € 5.019,68 trattenuta dall' che condanna alla restituzione di detto importo oltre interessi o CP_1
rivalutazione monetaria.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1.312,00 per il primo grado ed in euro 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge. Con distrazione per gli Avv.ti Pierlucio Napoli e
Francesca Napoli.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce, 11.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi