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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico RI OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 3924/2022, 4743/2022 e 4383/2023 r.g. e vertenti
tra
(c.f. ), con sede in Messina, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Villa S. Giovanni (RC) presso lo studio dell'avv. Pasquale Staropoli che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Cammaroto e Michela Foti del ruolo professionale per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione ad avviso di addebito – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con separati ricorsi depositati in data 21 luglio 2022, 9 settembre 2022 e 7 agosto
2023 la società ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito Parte_1
rispettivamente n. 59520220001185542, n. 59520220002260504 e n. 59520230000746405, notificatile dall' il 29 giugno 2022, il 5 agosto 2022 e il 6 luglio 2023, per il pagamento CP_1
della complessiva somma di 2.879.615,58 euro il primo, 69.847,17 euro il secondo e 845.290,11 euro il terzo, tutti a titoli di contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, l. n.
335/1995 dovuti in relazione ai dipendenti , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
per il periodo giugno 2015 - dicembre 2021. Parte_10 Nella resistenza dell' , riunti i procedimenti per ragioni di connessione e sostituita CP_2
l'udienza del 22 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., le cause vengono decise con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La società ha eccepito l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti in ragione dell'avvenuto esercizio da parte dei dipendenti interessati dell'opzione per il sistema contributivo di cui all'art. 23, comma 1, l. n. 335/1995 - a norma del quale ai lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 alle forme di previdenza di cui al comma 6 (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive ed esclusive della stessa) “è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.
Ha prodotto, a tal fine, copia delle istanze inoltrate alla stessa nel periodo 30 dicembre
2011 - 1 maggio 2019, con le quali i dipendenti hanno espresso la “volontà irrevocabile di optare così come previsto dall'art. 1 comma 23 della Legge 335/65 al sistema contributivo avendo i requisiti”, autorizzando “l'azienda ad applicare il massimale contributivo di legge per il versamento dei propri contributi obbligatori”.
La validità di tali domande ai fini della corretta applicazione del regime contributivo in questione è stata, però, contestata dall' , il quale ha eccepito l'arbitrarietà della relativa CP_2
applicazione da parte della società, trattandosi di opzioni mai comunicate all'ente.
Ai fini della decisione della controversia occorre, dunque, anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Con l'entrata in vigore della l. n. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è stato stabilito, “per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, … un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione” (art. 2, comma 18).
Il richiamato comma 23 ha introdotto, infatti, la facoltà di optare per il regime contributivo con conseguente applicazione del massimale, subordinatamente alla sussistenza di requisiti specifici e previo esercizio dell'opzione. Nel dettaglio quest'ultima è concessa ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza generale obbligatoria ovvero in quelle ad essa sostitutive che, alla data del 31 dicembre 1995, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo o, comunque,
2 superiore a diciotto (v. art. 2, comma 1, d.l. n. 355/2001, conv. con modif. dalla l. n. 417/2001, di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 23, secondo periodo, l. n. 335/1995).
Ne consegue, in concreto, che laddove il lavoratore non abbia la predetta anzianità lavorativa e/o non abbia esercitato l'opzione al sistema contributivo, il datore di lavoro dovrà versare all' i contributi previdenziali su tutta retribuzione imponibile e, quindi, anche sulla CP_1
parte eventualmente eccedente il massimale annuo senza valorizzare il campo massimale> nei flussi UNIEMENS mensili. L' ha precisato in memoria che sul piano CP_2
operativo in detti flussi va indicato il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell'elemento , nel quale va segnato il valore “S” se il lavoratore
è soggetto a regime contributivo o il valore “N” se l'ipotesi non ricorre.
Tuttavia, si evidenzia che la norma citata nulla prevede quanto alle specifiche modalità di presentazione della domanda di opzione.
E invero, come chiarito dallo stesso , esse sono state definite dall'ente solo con CP_2
messaggio n. 1982 del 14 maggio 2020 e con successiva circolare n. 54 del 6 aprile 2021, ove
è stato stabilito che “La domanda di opzione al sistema contributivo è presentata dai soggetti interessati in modalità telematica con inserimento di PIN e codice fiscale, SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE
(Carta di identità elettronica 3.0), selezionando l'Area “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica” e il successivo sottomenù
“Certificazioni” > “Diritto a pensione” > “Opzione contributivo”.
Trattasi, però, di indicazioni operative il cui mancato rispetto, anche alla luce della non vincolatività delle circolari richiamate (v. sul punto, tra le altre, Cass. n. 37789/2022 e n.
39398/2021), peraltro emesse in un periodo successivo alla presentazione delle domande da parte dei lavoratori della opponente, non è idoneo di per sé a escludere l'applicabilità del regime contributivo ove, come nella specie, l' abbia avuto comunque conoscenza della scelta CP_2
dagli stessi operata, e ciò tramite i cd. modelli trasmessi dall'azienda, quali abituali CP_3
canali di comunicazione tra datore di lavoro ed ente previdenziale (v. in senso conforme già
Trib. Milano n. 2088/2022 del 19 settembre 2022, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.a.).
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che con le denunce individuali relative ai lavoratori , , e la Pt_6 Pt_4 Pt_3 Pt_8 Pt_2 Pt_7 Pt_5 Pt_10 Pt_9 ha segnalato all' , a seguito dell'opzione per il sistema contributivo effettuata dagli Pt_1 CP_1
interessati con istanze del 30 dicembre 2011 ( , e ), 28 Pt_4 Pt_3 Pt_2 Pt_7 Pt_5
luglio 2017 ( , 21 dicembre 2018 ( , 28 dicembre 2018 ( e 1 maggio Pt_6 Pt_8 Pt_9
3 2019 ( ) dalla stessa ricevute, che il regime dagli stessi prescelto era quello “post 95”, Pt_10
con indicazione della retribuzione corrisposta ed eccedente il massimale.
L' ha, del resto, precisato in memoria di non contestare alla società “di aver CP_2
omesso di indicare nei flussi Eniemens il regime applicato quanto l'arbitraria applicazione del regime contributivo descritto ad insaputa dell' , in assenza di una previa comunicazione CP_1
all'ente da parte dei lavoratori della prevista opzione;
esso non ha poi neppure contestato l'effettivo possesso in capo a costoro dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al sistema contributivo.
Da quanto sopra discende, dunque, che contrariamente a quanto eccepito dall' , in CP_2
assenza di disposizioni di fonte legislativa o amministrativa, l'informazione pacificamente ricevuta dall'ente previdenziale per il tramite dei suddetti modelli Uniemens deve dirsi qualificata e significativa dell'opzione.
Ad orientare in tal senso sono, peraltro, le stesse indicazioni fornite dall' con CP_1
messaggio n. 219/2013 ove si precisa che nel caso di lavoratori che esercitino l'opzione “nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata all'accesso alla pensione, l'opzione diventa irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale, il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso. Di contro, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbia mai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si rende applicabile quanto stabilito al punto 7 della circolare n.108 del 2002”. Da queste specificazioni può trarsi, invero, la conclusione che, in assenza di indicazioni pratiche ulteriori quanto alle modalità di presentazione della domanda
CP_ (come detto, qui ratione temporis neppure applicabili) “per l' il dato che dimostra
l'esercizio dell'opzione e la sua irretrattabilità è un dato ricavabile dalla stessa comunicazione telematica” seppur effettuata da un soggetto diverso, ossia ol datore di lavoro in luogo del lavoratore (v. in termini Trib. Milano cit.).
In definitiva, non essendovi contestazioni in merito al possesso da parte dei dipendenti dei requisiti sostanziali per accedere al regime contributivo, la pretesa dell' risulta CP_2
infondata, con conseguente illegittimità degli avvisi di addebito opposti.
Ogni ulteriore doglianza resta assorbita.
3.- Le ragioni della decisione e la controvertibilità delle questioni trattate giustificano, tuttavia, la compensazione per metà delle spese dei giudizi riuniti, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore (e quindi dell'incremento previsto dall'art. 6 per le controversie di valore
4 superiore a euro 520.000) e dell'attività svolta in ciascun procedimento (per le fasi di studio e introduttiva;
quindi:
5.586 primo + 2126 secondo + 3.822 terzo), applicando i minimi per la durata infratriennale, nonché dell'aumento (previsto dall'art. 4) del 30% dal momento dell'avvenuta riunione (per le fasi istruttoria e decisionale;
quindi unitariamente 9.713,275), in complessivi 22.492 euro, di cui 1.244 euro per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 59520220001185542, n.
59520220002260504 e n. 59520230000746405 e l'inesistenza nei confronti dell' del CP_1
debito contributivo ivi indicato a carico della società Parte_1
2) condanna l' a rimborsare all'opponente metà delle spese dei giudizi riuniti, CP_2
liquidata in 22.492 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratta in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 23.5.2025
Il Giudice del Lavoro
RI OT
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