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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5316/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pavia, piazza della Vittoria 2, presso lo studio dell'avv. Luigi Fuardo che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di volere ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/OPPONENTE contro
(cf. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170 presso lo studio degli avv.ti Raffaele
Zurlo e Andrea Ornati che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di volere ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza di rimessione in decisione del 18.3.2025, richiamandosi ai propri atti e, segnatamente:
pagina 1 di 10 Per parte attrice Piaccia alla Giustizia del Tribunale di Pavia, Parte_1
contrariis reiectis, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 23-24/10/2023, n. 1750/2023 pronunciato dal Tribunale di Pavia e che pertanto nulla è dovuto da a Parte_1
Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi Controparte_1 compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per
I.V.A..
Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, Concedere alla
[...]
il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, Controparte_1
nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1750/2023, R.G. n. 4286/2023, del 24/10/2023 emesso dal Tribunale di Pavia, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1750/2023, R.G. n. 4286/2023, del 24/10/2023 emesso dal Tribunale di Pavia.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si offrono in comunicazione le produzioni del fascicolo monitorio attestando, ai sensi e per gli effetti di legge, la conformità alle rispettive copie informatiche estratte dal relativo fascicolo telematico”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. citava in giudizio Parte_1
(di seguito anche proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo n. 1750/2023 emesso dal Tribunale di Pavia con cui il citato Tribunale, gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell'opposta, la somma di € 18.760,14, oltre interessi e spese pagina 2 di 10 legali quale cessionaria di credito derivante da contratto di finanziamento acceso dall'attore originariamente con la società ES.
L'attore a supporto della propria domanda deduceva che: non vi era prova della cessione del credito a beneficio di il sig. aveva comunque regolarmente pagato CP_1 Pt_1
le rate del finanziamento;
non era stata formulata alcuna istanza stragiudiziale;
alcuni importi non erano dovuti.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il CP_1
credito era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana; era stata prodotta tutta la documentazione necessaria attestante la cessione;
parimenti la società convenuta aveva diffidato il pagamento e comunicato la cessione stessa del credito;
la contabilizzazione del credito era stata effettuata sulla base dell'importo erogato, delle condizioni contrattuali applicate e delle somme effettivamente corrisposte;
il credito era tato attestati;
instava per la procedura di mediazione
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. , erano assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c. stante l'esito negativo della conciliazione, era concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1750/2023 e concesso termine per l'avvio della procedura di mediazione.
Esaurita la fase di mediazione , la causa era rinviata per rimessione in decisione , con assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. le parti precisavano le rispettive conclusioni come sopra riportate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'onere della prova . Profili generali
2.Il rapporto contrattuale originario e il credito come dedotto
3. L'eccezione di difetto di titolarità del credito
pagina 3 di 10
4. Le spese
1.L'onere della prova . Profili generali
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697
c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale
o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ulteriormente, si deve osservare che, secondo la tesi consolidata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis Cass. 31.05.2007 n. 12765).
A quest'ultimo proposito, e proprio con riferimento ai contratti di mutuo Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959).
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver
pagina 4 di 10 ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). “ Cass. 12/06/2024 n. 16332
Alla luce dell'orientamento in tema di onere probatorio e della posizione giuridica sostanziale delle parti nel presente giudizio, gravava quindi su ricorrente e odierna CP_1
opposta, provare in sede di giudizio il contenuto del rapporto negoziale originario instaurato tra la creditrice originaria ES e il sig. (mutuo) nonché Pt_1
l'esecuzione dello stesso e l'erogazione della somma;
al contrario, una volta provato il rapporto era onere della parte attrice dimostrare il fatto estintivo , quale il pagamento
2.Il rapporto contrattuale originario e il credito come dedotto
Questione preliminare sul piano logico e giuridico è l'accertamento della sussistenza del rapporto originario nonché dell'ammontare del credito;
successivamente, viene affrontata la questione dell'attuale titolarità del credito in capo a CP_1
Parte convenuta ha puntualmente dedotto e comprovato, fin dalla fase monitoria , il rapporto contrattuale alla base del credito e, segnatamente, il contratto di prestito personale stipulato dal sig. con ES Banca S.p.A. n. 20168903062913, Parte_1
producendo il relativo atto negoziale sottoscritto in data 16.9.2016 (doc.6 fascicolo monitorio).
L'attore , nel costituirsi in giudizio, non ha formulato disconoscimento del contratto al contrario, che, pertanto, deve intendersi riconosciuto ex art. 215 n.2 c.p.c.
Inoltre, il medesimo attore ha formulato espressamente eccezione di adempimento deducendo come il sig. ha comunque regolarmente pagato le rate del finanziamento Pt_1
(è in attesa di ricevere la relativa documentazione da parte di ES) che ha poi estinto” (sic atto di citazione pag.1, in senso analogo conclusionale pag.1) ; detta eccezione implica un riconoscimento di natura confessoria circa non solo la stipula del contratto ma anche l'avvenuta originaria erogazione del credito da parte di ES nei termini esposti in contratto;
pertanto, risulta accertata, perché documentata e pacifica ex art. 115
pagina 5 di 10 c.p.c. la debenza originaria dell'importo totale dovuto dal cliente come individuato in sede negoziale e pari , a € 61.566,00 (doc. 6 pag.4)
Premessa la prova del rapporto negoziale come dedotto dall'attore, parimenti è stato puntualmente dedotto un credito, originariamente in capo a ES e poi ceduto a
, pari a €18760, 14: tale deduzione è supportata mediante estratto ex art. 50 Tub, CP_1 debitamente sottoscritto da funzionario e relativo all'intera durata del rapporto e non limitato alla fase finale (doc.7 fase monitoria ) ; parimenti comprovata la trasmissione di diffida (cfr. doc. 8)
OR , a riguardo, a fronte della prova univoca del rapporto e dell'erogazione del credito, nonché di tale puntuale deduzione di inadempimento, gravava su parte attrice Pt_1
l'onus probandi circa l'avvenuta estinzione del credito, alla luce della giurisprudenza sopra evidenziata.
A tale proposito, le eccezioni di parte attrice circa il pagamento del mutuo, si palesano generiche e solo parzialmente supportate sul piano documentale: solo in comparsa conclusionale l'attore eccepisce , per la prima volta, un totale di pagamenti non contabilizzati in modo specifico pari a ad € 15.307,63, evidenziando le relative date di pagamento.
Pur volendo ritenere ammissibile tale deduzione (invero il termine ultimo per la
“precisazione” delle deduzioni ed eccezioni è costituito dalla memoria ex art. 171 ter n1.
C.p.c. determinando la precisazione successiva una illegittima compressione del contraddittorio) essa non trova tuttavia riscontro nella documentazione depositata, ovvero negli estratti conto;
anzitutto alcuni estratti conto sono relativi a persona fisica diversa dal debitore;
inoltre, a questo proposito , come puntualmente eccepito dalla convenuta e debitamente comprovato, il sig. aveva comunque acceso ulteriori contratti di Pt_1
finanziamento, anche con la stessa ES ( cfr. ad esempio doc. 15 pag. 4 e pag.8) ; coerentemente, in via generale, i pagamenti indicati, pur riferibili a ES, non sono univocamente riferibili al contratto in questione, in assenza di specifica indicazione di numero.
pagina 6 di 10 A fortiori, si sottolineano tre ulteriori elementi che impediscono una delibazione positiva dell'eccezione.
In primo luogo, alcuni pagamenti elencati in comparsa conclusionale risulterebbero privi di giustificazione causale qualora si considerasse il solo rapporto in esame: ad esempio i pagamenti di gennaio 2017 , pari a €1585,6 risultano eccedenti il quantum dovuto per quella mensilità secondo il contratto oggetto di controversia, pari a € 1026,00 e ciò, malgrado , secondo lo stesso estratto conto, il sig. nel 2017 fosse ancora in regola Pt_1
con i versamenti del citato contratto di finanziamento e non avesse ulteriori arretrati.
In secondo luogo, ulteriori pagamenti dedotti, come quelli eseguiti nel 2023 , recano espressamente in causale l'indicazione di un contratto diverso rispetto a quello in esame, ovvero il n. 844432865/44 e non possono in alcun modo essere ricondotti alla fattispecie in esame (doc. 16)
In terzo luogo, più in generale, la deduzione di pagamento, pur oggetto di precisazione resta comunque generica, atteso che non viene puntualmente allegato il quantum complessivo corrisposto a ES dal ma solo un importo asseritamente Pt_1
aggiuntivo.
In definitiva, dagli estratti conto depositati, come peraltro già espresso in ordinanza all'esito della prima udienza, si evincono pagamenti parziali e limitati nel tempo che, sono inidonei ad attestare l'estinzione integrale del credito risultando viceversa coerenti con un pagamento incompleto e con l'esposizione debitoria residua come dedotta dalla convenuta
(cfr. documentazione allegata alla memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. di parte attrice nn.1 -
16).
3. L'eccezione di difetto di titolarità del credito
Risulta parimenti infondata l'eccezione di difetto di titolarità del credito, all'attualità in capo a tale eccezione risulta anzitutto formulata in modo meramente generico (“ CP_1
Si contesta non solo che abbia acquistato detto credito” sic atto di citazione pag.1) CP_1
In secondo luogo, si evidenzia come risulta altresì puntualmente dedotta e comprovata la cessione del credito mediante contratto di cessione di crediti pecuniari non in blocco sottoscritto il 27 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della pagina 7 di 10 Repubblica Italiana Parte Seconda n. 120 del 13 ottobre 2022 (cfr. doc. n.3 n. 4 fascicolo monitorio, ovvero rispettivamente, estratto di gazzetta Ufficiale e copia del contratto).
A questo proposito, l'inserimento del credito oggetto di causa nell'ambito di quelli ceduti è attestato dall'estratto dei crediti ceduti (doc. 5 fascicolo monitorio); nel presente giudizio di opposizione tale documento è stato integrato dall'intera pagina dei crediti ceduti da cui si evince come il documento già depositato in fase monitoria sia stato correttamente estrapolato dal documento originale (doc. 4 giudizio di opposizione)
Risulta particolarmente significativo che , a seguito di tale integrazione, parte attrice non abbia formulato ulteriori deduzioni sul punto.
Sotto ulteriore e connesso profilo, risulta altresì correttamente trasmessa la notifica di cessione , recante altresì intimazione e diffida (cf doc. 7 fase monitoria ); l'indirizzo di recapito era proprio quello indicato in sede contrattuale, né parte attrice ha dimostrato di aver comunicato la variazione.
In secondo luogo, in punto di diritto, l'eccezione di omessa notifica, pur formulata
(sebbene anch'essa genericamente) è sostanzialmente irrilevante atteso che come precisato da consolidato orientamento giurisprudenziale” la notifica prevista dalla norma dell'art.
1264 c.c. “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale”: fermo l'onere di “dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass., 18 ottobre 2005, n.
20143, ove pure amplissime indicazioni di ulteriori precedenti di questa Corte).” (in termini, con giurisprudenza citata Cass.13.05.2021, n.12734 )
In ragione di quanto esposto e in adesione a tale orientamento era comunque sufficiente la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata pacificamente e ritualmente nei confronti delle due coobbligate, ai fini dell'assolvimento dell'onere di comunicazione ex art. 1264 c.c.
In terzo luogo, in ogni caso, , sul punto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di cessione dei crediti, il cessionario è immediatamente pagina 8 di 10 legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal terzo, mentre la notifica al debitore ceduto, ovvero la sua accettazione, è necessaria ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario (Cass., 21.1.2005, n. 1312;
Cass., 2.2.2001, n. 1510, Trib. Roma 05.01.2018, n.230).
In altri termini, a quest'ultimo proposito , anche a voler accedere alle (infondate) argomentazioni della parte attrice, l'omessa comunicazione non inficia in alcun modo la titolarità del credito.
Risulta pertanto provata in modo univoco l'attuale titolarità del rapporto in capo a e comunque l'eccezione risulta inidonea a destituire di fondamento il diritto di credito CP_1
in capo alla società opposta
La domanda di parte attrice risulta quindi infondata e il decreto ingiuntivo
1750/2023 viene confermato e dichiarato definitivamente esecutivo
4. Le spese
Le spese del giudizio sono addebitate su parte attrice soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014, come modificato da DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €5200 e €26000 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria, di carattere documentale , e minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate risultando quindi astrattamente pari a € 3387 oltre spese generali al 15% iva e cpa
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Respinge perché infondata la domanda dell'attore (c.f. Parte_1
) e, per l'effetto , conferma il decreto ingiuntivo n. 1750/2023 C.F._1
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- II) Condanna altresì l'attore a rimborsare alla parte convenuta Parte_1
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 Controparte_1 P.IVA_1
per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
pagina 9 di 10 Pavia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5316/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pavia, piazza della Vittoria 2, presso lo studio dell'avv. Luigi Fuardo che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di volere ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/OPPONENTE contro
(cf. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170 presso lo studio degli avv.ti Raffaele
Zurlo e Andrea Ornati che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di volere ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza di rimessione in decisione del 18.3.2025, richiamandosi ai propri atti e, segnatamente:
pagina 1 di 10 Per parte attrice Piaccia alla Giustizia del Tribunale di Pavia, Parte_1
contrariis reiectis, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 23-24/10/2023, n. 1750/2023 pronunciato dal Tribunale di Pavia e che pertanto nulla è dovuto da a Parte_1
Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi Controparte_1 compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per
I.V.A..
Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, Concedere alla
[...]
il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, Controparte_1
nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1750/2023, R.G. n. 4286/2023, del 24/10/2023 emesso dal Tribunale di Pavia, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1750/2023, R.G. n. 4286/2023, del 24/10/2023 emesso dal Tribunale di Pavia.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si offrono in comunicazione le produzioni del fascicolo monitorio attestando, ai sensi e per gli effetti di legge, la conformità alle rispettive copie informatiche estratte dal relativo fascicolo telematico”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. citava in giudizio Parte_1
(di seguito anche proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo n. 1750/2023 emesso dal Tribunale di Pavia con cui il citato Tribunale, gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell'opposta, la somma di € 18.760,14, oltre interessi e spese pagina 2 di 10 legali quale cessionaria di credito derivante da contratto di finanziamento acceso dall'attore originariamente con la società ES.
L'attore a supporto della propria domanda deduceva che: non vi era prova della cessione del credito a beneficio di il sig. aveva comunque regolarmente pagato CP_1 Pt_1
le rate del finanziamento;
non era stata formulata alcuna istanza stragiudiziale;
alcuni importi non erano dovuti.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il CP_1
credito era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana; era stata prodotta tutta la documentazione necessaria attestante la cessione;
parimenti la società convenuta aveva diffidato il pagamento e comunicato la cessione stessa del credito;
la contabilizzazione del credito era stata effettuata sulla base dell'importo erogato, delle condizioni contrattuali applicate e delle somme effettivamente corrisposte;
il credito era tato attestati;
instava per la procedura di mediazione
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. , erano assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c. stante l'esito negativo della conciliazione, era concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1750/2023 e concesso termine per l'avvio della procedura di mediazione.
Esaurita la fase di mediazione , la causa era rinviata per rimessione in decisione , con assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. le parti precisavano le rispettive conclusioni come sopra riportate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'onere della prova . Profili generali
2.Il rapporto contrattuale originario e il credito come dedotto
3. L'eccezione di difetto di titolarità del credito
pagina 3 di 10
4. Le spese
1.L'onere della prova . Profili generali
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697
c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale
o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ulteriormente, si deve osservare che, secondo la tesi consolidata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis Cass. 31.05.2007 n. 12765).
A quest'ultimo proposito, e proprio con riferimento ai contratti di mutuo Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959).
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver
pagina 4 di 10 ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). “ Cass. 12/06/2024 n. 16332
Alla luce dell'orientamento in tema di onere probatorio e della posizione giuridica sostanziale delle parti nel presente giudizio, gravava quindi su ricorrente e odierna CP_1
opposta, provare in sede di giudizio il contenuto del rapporto negoziale originario instaurato tra la creditrice originaria ES e il sig. (mutuo) nonché Pt_1
l'esecuzione dello stesso e l'erogazione della somma;
al contrario, una volta provato il rapporto era onere della parte attrice dimostrare il fatto estintivo , quale il pagamento
2.Il rapporto contrattuale originario e il credito come dedotto
Questione preliminare sul piano logico e giuridico è l'accertamento della sussistenza del rapporto originario nonché dell'ammontare del credito;
successivamente, viene affrontata la questione dell'attuale titolarità del credito in capo a CP_1
Parte convenuta ha puntualmente dedotto e comprovato, fin dalla fase monitoria , il rapporto contrattuale alla base del credito e, segnatamente, il contratto di prestito personale stipulato dal sig. con ES Banca S.p.A. n. 20168903062913, Parte_1
producendo il relativo atto negoziale sottoscritto in data 16.9.2016 (doc.6 fascicolo monitorio).
L'attore , nel costituirsi in giudizio, non ha formulato disconoscimento del contratto al contrario, che, pertanto, deve intendersi riconosciuto ex art. 215 n.2 c.p.c.
Inoltre, il medesimo attore ha formulato espressamente eccezione di adempimento deducendo come il sig. ha comunque regolarmente pagato le rate del finanziamento Pt_1
(è in attesa di ricevere la relativa documentazione da parte di ES) che ha poi estinto” (sic atto di citazione pag.1, in senso analogo conclusionale pag.1) ; detta eccezione implica un riconoscimento di natura confessoria circa non solo la stipula del contratto ma anche l'avvenuta originaria erogazione del credito da parte di ES nei termini esposti in contratto;
pertanto, risulta accertata, perché documentata e pacifica ex art. 115
pagina 5 di 10 c.p.c. la debenza originaria dell'importo totale dovuto dal cliente come individuato in sede negoziale e pari , a € 61.566,00 (doc. 6 pag.4)
Premessa la prova del rapporto negoziale come dedotto dall'attore, parimenti è stato puntualmente dedotto un credito, originariamente in capo a ES e poi ceduto a
, pari a €18760, 14: tale deduzione è supportata mediante estratto ex art. 50 Tub, CP_1 debitamente sottoscritto da funzionario e relativo all'intera durata del rapporto e non limitato alla fase finale (doc.7 fase monitoria ) ; parimenti comprovata la trasmissione di diffida (cfr. doc. 8)
OR , a riguardo, a fronte della prova univoca del rapporto e dell'erogazione del credito, nonché di tale puntuale deduzione di inadempimento, gravava su parte attrice Pt_1
l'onus probandi circa l'avvenuta estinzione del credito, alla luce della giurisprudenza sopra evidenziata.
A tale proposito, le eccezioni di parte attrice circa il pagamento del mutuo, si palesano generiche e solo parzialmente supportate sul piano documentale: solo in comparsa conclusionale l'attore eccepisce , per la prima volta, un totale di pagamenti non contabilizzati in modo specifico pari a ad € 15.307,63, evidenziando le relative date di pagamento.
Pur volendo ritenere ammissibile tale deduzione (invero il termine ultimo per la
“precisazione” delle deduzioni ed eccezioni è costituito dalla memoria ex art. 171 ter n1.
C.p.c. determinando la precisazione successiva una illegittima compressione del contraddittorio) essa non trova tuttavia riscontro nella documentazione depositata, ovvero negli estratti conto;
anzitutto alcuni estratti conto sono relativi a persona fisica diversa dal debitore;
inoltre, a questo proposito , come puntualmente eccepito dalla convenuta e debitamente comprovato, il sig. aveva comunque acceso ulteriori contratti di Pt_1
finanziamento, anche con la stessa ES ( cfr. ad esempio doc. 15 pag. 4 e pag.8) ; coerentemente, in via generale, i pagamenti indicati, pur riferibili a ES, non sono univocamente riferibili al contratto in questione, in assenza di specifica indicazione di numero.
pagina 6 di 10 A fortiori, si sottolineano tre ulteriori elementi che impediscono una delibazione positiva dell'eccezione.
In primo luogo, alcuni pagamenti elencati in comparsa conclusionale risulterebbero privi di giustificazione causale qualora si considerasse il solo rapporto in esame: ad esempio i pagamenti di gennaio 2017 , pari a €1585,6 risultano eccedenti il quantum dovuto per quella mensilità secondo il contratto oggetto di controversia, pari a € 1026,00 e ciò, malgrado , secondo lo stesso estratto conto, il sig. nel 2017 fosse ancora in regola Pt_1
con i versamenti del citato contratto di finanziamento e non avesse ulteriori arretrati.
In secondo luogo, ulteriori pagamenti dedotti, come quelli eseguiti nel 2023 , recano espressamente in causale l'indicazione di un contratto diverso rispetto a quello in esame, ovvero il n. 844432865/44 e non possono in alcun modo essere ricondotti alla fattispecie in esame (doc. 16)
In terzo luogo, più in generale, la deduzione di pagamento, pur oggetto di precisazione resta comunque generica, atteso che non viene puntualmente allegato il quantum complessivo corrisposto a ES dal ma solo un importo asseritamente Pt_1
aggiuntivo.
In definitiva, dagli estratti conto depositati, come peraltro già espresso in ordinanza all'esito della prima udienza, si evincono pagamenti parziali e limitati nel tempo che, sono inidonei ad attestare l'estinzione integrale del credito risultando viceversa coerenti con un pagamento incompleto e con l'esposizione debitoria residua come dedotta dalla convenuta
(cfr. documentazione allegata alla memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. di parte attrice nn.1 -
16).
3. L'eccezione di difetto di titolarità del credito
Risulta parimenti infondata l'eccezione di difetto di titolarità del credito, all'attualità in capo a tale eccezione risulta anzitutto formulata in modo meramente generico (“ CP_1
Si contesta non solo che abbia acquistato detto credito” sic atto di citazione pag.1) CP_1
In secondo luogo, si evidenzia come risulta altresì puntualmente dedotta e comprovata la cessione del credito mediante contratto di cessione di crediti pecuniari non in blocco sottoscritto il 27 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della pagina 7 di 10 Repubblica Italiana Parte Seconda n. 120 del 13 ottobre 2022 (cfr. doc. n.3 n. 4 fascicolo monitorio, ovvero rispettivamente, estratto di gazzetta Ufficiale e copia del contratto).
A questo proposito, l'inserimento del credito oggetto di causa nell'ambito di quelli ceduti è attestato dall'estratto dei crediti ceduti (doc. 5 fascicolo monitorio); nel presente giudizio di opposizione tale documento è stato integrato dall'intera pagina dei crediti ceduti da cui si evince come il documento già depositato in fase monitoria sia stato correttamente estrapolato dal documento originale (doc. 4 giudizio di opposizione)
Risulta particolarmente significativo che , a seguito di tale integrazione, parte attrice non abbia formulato ulteriori deduzioni sul punto.
Sotto ulteriore e connesso profilo, risulta altresì correttamente trasmessa la notifica di cessione , recante altresì intimazione e diffida (cf doc. 7 fase monitoria ); l'indirizzo di recapito era proprio quello indicato in sede contrattuale, né parte attrice ha dimostrato di aver comunicato la variazione.
In secondo luogo, in punto di diritto, l'eccezione di omessa notifica, pur formulata
(sebbene anch'essa genericamente) è sostanzialmente irrilevante atteso che come precisato da consolidato orientamento giurisprudenziale” la notifica prevista dalla norma dell'art.
1264 c.c. “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale”: fermo l'onere di “dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass., 18 ottobre 2005, n.
20143, ove pure amplissime indicazioni di ulteriori precedenti di questa Corte).” (in termini, con giurisprudenza citata Cass.13.05.2021, n.12734 )
In ragione di quanto esposto e in adesione a tale orientamento era comunque sufficiente la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata pacificamente e ritualmente nei confronti delle due coobbligate, ai fini dell'assolvimento dell'onere di comunicazione ex art. 1264 c.c.
In terzo luogo, in ogni caso, , sul punto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di cessione dei crediti, il cessionario è immediatamente pagina 8 di 10 legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal terzo, mentre la notifica al debitore ceduto, ovvero la sua accettazione, è necessaria ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario (Cass., 21.1.2005, n. 1312;
Cass., 2.2.2001, n. 1510, Trib. Roma 05.01.2018, n.230).
In altri termini, a quest'ultimo proposito , anche a voler accedere alle (infondate) argomentazioni della parte attrice, l'omessa comunicazione non inficia in alcun modo la titolarità del credito.
Risulta pertanto provata in modo univoco l'attuale titolarità del rapporto in capo a e comunque l'eccezione risulta inidonea a destituire di fondamento il diritto di credito CP_1
in capo alla società opposta
La domanda di parte attrice risulta quindi infondata e il decreto ingiuntivo
1750/2023 viene confermato e dichiarato definitivamente esecutivo
4. Le spese
Le spese del giudizio sono addebitate su parte attrice soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014, come modificato da DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €5200 e €26000 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria, di carattere documentale , e minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate risultando quindi astrattamente pari a € 3387 oltre spese generali al 15% iva e cpa
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Respinge perché infondata la domanda dell'attore (c.f. Parte_1
) e, per l'effetto , conferma il decreto ingiuntivo n. 1750/2023 C.F._1
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- II) Condanna altresì l'attore a rimborsare alla parte convenuta Parte_1
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 Controparte_1 P.IVA_1
per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
pagina 9 di 10 Pavia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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