CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
COSSERIA 2, 00192 ROMA presso lo studio dell'avv. CONFORTI SERAFINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
VARESINA 1, COMO presso lo studio dell'avv. CONDELLO ROCCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 9 APPELLATA
Vendita di beni mobili
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1832/2024 del Tribunale di
Monza pubblicata in data 27/06/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
a) in via preliminare:
sospendere immediatamente la provvisoria esecutorietà attribuita alla sentenza di primo grado, senza attendere l'udienza di comparizione;
b) nel merito:
in totale riforma della sentenza della sentenza n. 1832/2024 resa inter partes dal
Tribunale di Monza, Sezione prima civile 27.6.2024 e depositata in pari data, notificata in data 5 luglio 2024 e per l'effetto accertare e dichiarare nullo e di nessuno effetto Nel merito, in via principale accertare e dichiarare nullo e di nessuno effetto il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo2971/2022 R.G. 6290/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Monza in data 9 settembre 2022 e depositato in data 14.9.2022, notificato in data 25 ottobre 2022 per i motivi indicati nella superiore narrativa;
Con condanna della appellante delle spese del doppio grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Voglia l'adita Corte D'Appello,
In via preliminare e in ogni caso,
pagina 2 di 9 - disattendere e rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti e condizioni di legge;
- disattendere e dichiarare inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale confermando in punto la sentenza di prime cure, ovvero in subordine e nella denegata ipotesi, rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito
Nel merito: rigettare l'appello ex adverso interposto e confermare la sentenza impugnata n. 1832/2023 con cui il Tribunale di Monza ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 2971/2022 – R.G. n. 6290/2022 Trib. di Monza e condannato l'appellante- opponente alle spese e onorari di lite;
in subordine: nella non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata, condannare in ogni caso, per le causali in atti, l'appellante-opponente al pagamento della somma di euro 60.190,70 in favore dell'appellata- opposta ovvero,
a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa ad istruttoria esperita, con interessi ex D.L.vo 231/02 dalla data di emissione delle singole fatture al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In via istruttoria,
Disattendere le richieste ex adverso proposte per tutte le ragioni infra esposte.
Ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che l'estratto conto che mi si rammostra ( doc. 26 fascicolo opposta) riporta la situazione contabile ad oggi della indicante le fatture e le note di credito Parte_1
emesse dalla per vendite effettuate in favore della nonchè i CP_1 Parte_1
pagamenti eseguiti da e le partite debitorie ancora aperte? Parte_1
2) Vero che ha effettuato a favore della le forniture di cui CP_1 Parte_1
alle fatture da doc. 14 a doc. 25 ( fascicolo opposta) che mi si rammostrano ?
3) Vero che ad oggi deve corrispondere a saldo delle fatture di cui ai Parte_1
documenti da n. 14 ) a n. 24) - fascicolo opposta che mi si rammostano- l'importo di
pagina 3 di 9 euro 60.190,72 come risulta dal documento n. 26 fascicolo opposta che mi si rammostra?
Si indicano a testi i signori: , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
c/o . Testimone_4 CP_1
Ammetersi prova contraria con i testi sopra indicati sui capitoli ex adverso articolati ed eventualmente ammessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- dichiarava inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da
(di seguito: la Parte_1 Parte_1
- rigettava la domanda proposta da avente ad oggetto la Parte_1
dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 2971/2022 – R.G. 6290/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 09/09/2022 su ricorso di Controparte_1
(di seguito: la;
per l'effetto, confermava integralmente tale decreto, CP_1
dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c. 1 c.p.c.
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
[...]
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Nel 2022 con ricorso per decreto ingiuntivo, adiva il Tribunale di Monza Controparte_1
affinché ingiungesse a di pagare la somma di euro 60.190,70, dovuta Parte_1
quale prezzo residuo della vendita di una pluralità di elementi specificati dalle seguenti fatture (v. doc. da 1 a 11 del fascicolo monitorio della ricorrente):
1. n. 806 del 28/02/2018 pari a euro 13.809,38
2. n. 823 del 28/02/2018 pari a euro 10.331,29
3. n. 852 del 28/02/2018 pari a euro 4.434,24
pagina 4 di 9 4. n. 922 del 28/02/2018 pari a euro 1.001,63
5. n. 923 del 28/02/2018 pari a euro 6.548,78
6. n. 1433 del 30/03/2018 pari a euro 4.018,68
7. n. 1763 del 27/04/2018 pari a euro 7.736,11
8. n. 52 del 31/01/2019 pari a euro 549,00
9. n. 56 del 31/01/2019 pari a euro 3.572,16
10. n. 1128 del 29/11/2019 pari a euro 305,00
11. n. 869 del 15/12/2020 pari a euro 7.884,43
La a sostegno della sua pretesa creditoria, produceva altresì una ricognizione CP_1
di debito sottoscritta dalla (v. doc. n. 12 del fascicolo monitorio della Parte_1
ricorrente).
In data 9/09/2022 il Tribunale di Monza accoglieva la domanda proposta dalla ricorrente ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 2971/2022, provvisoriamente esecutivo.
La si opponeva a tale decreto. Parte_1
In via preliminare sollevava eccezione di incompetenza territoriale specificando che, in conformità a quanto previsto dagli art. 19 e 20 c.p.c., la competenza avrebbe dovuto essere riconosciuta al Tribunale di Roma posto che la sua sede legale è a Roma e che l'obbligazione dedotta era stata eseguita a Roma.
Nel merito, allegava che il credito azionato dalla si riferiva a merce che essa CP_1
aveva fornito per il punto vendita della di via Reno in Roma e che alla Parte_1
chiusura del medesimo le parti avevano concordato che la avrebbe ritirato la CP_1
merce invenduta.
Tuttavia, la avrebbe preteso il valore deprezzato di tali beni, di ammontare pari CP_1
a 20.000,00 euro, stima che l'opponente asseriva esser stata effettuata in via presuntiva al momento dell'inventario, in assenza di contradditorio e senza tener conto del fatto che pagina 5 di 9 la merce restituita aveva conservato il suo valore, dato che l'attività svolta dalla opponente non era aperta al pubblico. Alla luce di tali circostanze, l'opponente aveva emesso una nota di credito senza iva, ma a parer suo avrebbe dovuto emettere una fattura di rivendita.
In relazione alla ricognizione di debito posta alla base del decreto ingiuntivo, la sosteneva che essa fosse stata estorta dalla e che non Parte_1 CP_1
rappresentasse la situazione di dare e avere intercorrente tra le due.
In aggiunta al quadro fattuale così esposto, l'opponente allegava altresì che nel 2018 aveva perfezionato un contratto di fornitura di arredi, di ammontare pari a euro
500.000,00, per l'imprenditore russo;
a tale affare avrebbe preso parte CP_2
anche la ricevendo un primo acconto di euro 120.000,00, versato direttamente CP_1
dal cliente russo, e una somma ulteriore di euro 80.000,00, versata tramite la Parte_1
L'opponente deduceva altresì di aver diritto a una provvigione del 39% rispetto ai
120.000,00 euro versati alla la quale avrebbe però trattenuto tale somma, e da CP_1
ultimo avrebbe disatteso gli accordi stabiliti tra le due al fine di condurre l'affare direttamente con il cliente russo.
Dunque, la chiedeva al Tribunale di Monza di: Parte_1
- in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza ad emettere il decreto ingiuntivo n. 2971/2022 in favore del Tribunale di Roma, e, per l'effetto, revocare tale decreto;
- nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo;
- condannare la al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
La si costituiva in giudizio, chiedendo al Tribunale il rigetto delle domande CP_1
avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2971/2022, nonché, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento di euro 60.190,70, o alla pagina 6 di 9 maggiore o minor somma dovuta a seguito di istruttoria, unitamente agli interessi ex art.
d.lgs. 231/02 nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Monza con sentenza n. 1832/2024 pubblicata il 27/06/2024, ritenuta inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto incompleta, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo poiché la Parte_1
- non aveva contestato l'esistenza della vendita dei beni, oggetto delle fatture prodotte dalla CP_1
- aveva espressamente confermato di aver ricevuto tali beni (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione)
- aveva riconosciuto il credito vantato dalla opposta (v. ricognizione di debito, doc. n. 12 del fascicolo monitorio dell'opposta).
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello. Parte_1
Gli argomenti dell'appellante possono essere ricondotti a 3 motivi di appello.
1. erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale.
2. erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
3. Mancato esame delle istanze istruttorie.
Si costituisce in appello e contesta tutto quanto dedotto ex adverso. Controparte_1
All'udienza del 05/06/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è senza pregio.
A tal riguardo, il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante, posto che lo stesso non ha contestato compiutamente tutti i criteri di collegamento, ponendosi in contrasto con l'orientamento costante della Cassazione, secondo cui: “nelle cause relative a diritti di
pagina 7 di 9 obbligazione…è il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”(v. Cass.,
Sez. III, sentenza n. 24903 del 25/11/2005).
Neppure il secondo e terzo motivo di appello risultano fondati.
In particolare, l'esistenza del credito vantato dalla fa perno sulla scrittura CP_1
privata sottoscritta dall'appellante in data 26/02/2021 e avente il seguente tenore letterale: “Spett ET SP riconosciamo come corretto, scaduto e dovuto l'importo su indicato di euro 142.190,71” (v. doc. n. 12 fascicolo di primo grado dell'appellata).
La tesi dell'appellante, circa l'asserita estorsione di tale scrittura non risulta dimostrata in alcun modo;
né la lacuna probatoria potrebbe essere colmata tramite le prove testimoniali richieste, giacché le stesse non andrebbero a inficiare il valore probatorio della ricognizione di debito di cui sopra.
Neppure il patto di retrovendita - peraltro dedotto in maniera estremamente generica - così come gli ulteriori accordi intercorsi con la risultano corroborati da CP_1
evidenze documentali o prove dichiarative che non siano meramente riproduttive delle allegazioni esposte dall'appellante.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1832/2024, pubblicata in data
27/06/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a rimborsare a Parte_1 CP_1
, appellata, le spese di lite del grado d'appello, liquidate in euro
[...]
9.991,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR Parte_1
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano in data 11/06/2025
Il Presidente est. rel.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
COSSERIA 2, 00192 ROMA presso lo studio dell'avv. CONFORTI SERAFINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
VARESINA 1, COMO presso lo studio dell'avv. CONDELLO ROCCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 9 APPELLATA
Vendita di beni mobili
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1832/2024 del Tribunale di
Monza pubblicata in data 27/06/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
a) in via preliminare:
sospendere immediatamente la provvisoria esecutorietà attribuita alla sentenza di primo grado, senza attendere l'udienza di comparizione;
b) nel merito:
in totale riforma della sentenza della sentenza n. 1832/2024 resa inter partes dal
Tribunale di Monza, Sezione prima civile 27.6.2024 e depositata in pari data, notificata in data 5 luglio 2024 e per l'effetto accertare e dichiarare nullo e di nessuno effetto Nel merito, in via principale accertare e dichiarare nullo e di nessuno effetto il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo2971/2022 R.G. 6290/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Monza in data 9 settembre 2022 e depositato in data 14.9.2022, notificato in data 25 ottobre 2022 per i motivi indicati nella superiore narrativa;
Con condanna della appellante delle spese del doppio grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Voglia l'adita Corte D'Appello,
In via preliminare e in ogni caso,
pagina 2 di 9 - disattendere e rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti e condizioni di legge;
- disattendere e dichiarare inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale confermando in punto la sentenza di prime cure, ovvero in subordine e nella denegata ipotesi, rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito
Nel merito: rigettare l'appello ex adverso interposto e confermare la sentenza impugnata n. 1832/2023 con cui il Tribunale di Monza ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 2971/2022 – R.G. n. 6290/2022 Trib. di Monza e condannato l'appellante- opponente alle spese e onorari di lite;
in subordine: nella non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata, condannare in ogni caso, per le causali in atti, l'appellante-opponente al pagamento della somma di euro 60.190,70 in favore dell'appellata- opposta ovvero,
a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa ad istruttoria esperita, con interessi ex D.L.vo 231/02 dalla data di emissione delle singole fatture al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In via istruttoria,
Disattendere le richieste ex adverso proposte per tutte le ragioni infra esposte.
Ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che l'estratto conto che mi si rammostra ( doc. 26 fascicolo opposta) riporta la situazione contabile ad oggi della indicante le fatture e le note di credito Parte_1
emesse dalla per vendite effettuate in favore della nonchè i CP_1 Parte_1
pagamenti eseguiti da e le partite debitorie ancora aperte? Parte_1
2) Vero che ha effettuato a favore della le forniture di cui CP_1 Parte_1
alle fatture da doc. 14 a doc. 25 ( fascicolo opposta) che mi si rammostrano ?
3) Vero che ad oggi deve corrispondere a saldo delle fatture di cui ai Parte_1
documenti da n. 14 ) a n. 24) - fascicolo opposta che mi si rammostano- l'importo di
pagina 3 di 9 euro 60.190,72 come risulta dal documento n. 26 fascicolo opposta che mi si rammostra?
Si indicano a testi i signori: , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
c/o . Testimone_4 CP_1
Ammetersi prova contraria con i testi sopra indicati sui capitoli ex adverso articolati ed eventualmente ammessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- dichiarava inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da
(di seguito: la Parte_1 Parte_1
- rigettava la domanda proposta da avente ad oggetto la Parte_1
dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 2971/2022 – R.G. 6290/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 09/09/2022 su ricorso di Controparte_1
(di seguito: la;
per l'effetto, confermava integralmente tale decreto, CP_1
dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c. 1 c.p.c.
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
[...]
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Nel 2022 con ricorso per decreto ingiuntivo, adiva il Tribunale di Monza Controparte_1
affinché ingiungesse a di pagare la somma di euro 60.190,70, dovuta Parte_1
quale prezzo residuo della vendita di una pluralità di elementi specificati dalle seguenti fatture (v. doc. da 1 a 11 del fascicolo monitorio della ricorrente):
1. n. 806 del 28/02/2018 pari a euro 13.809,38
2. n. 823 del 28/02/2018 pari a euro 10.331,29
3. n. 852 del 28/02/2018 pari a euro 4.434,24
pagina 4 di 9 4. n. 922 del 28/02/2018 pari a euro 1.001,63
5. n. 923 del 28/02/2018 pari a euro 6.548,78
6. n. 1433 del 30/03/2018 pari a euro 4.018,68
7. n. 1763 del 27/04/2018 pari a euro 7.736,11
8. n. 52 del 31/01/2019 pari a euro 549,00
9. n. 56 del 31/01/2019 pari a euro 3.572,16
10. n. 1128 del 29/11/2019 pari a euro 305,00
11. n. 869 del 15/12/2020 pari a euro 7.884,43
La a sostegno della sua pretesa creditoria, produceva altresì una ricognizione CP_1
di debito sottoscritta dalla (v. doc. n. 12 del fascicolo monitorio della Parte_1
ricorrente).
In data 9/09/2022 il Tribunale di Monza accoglieva la domanda proposta dalla ricorrente ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 2971/2022, provvisoriamente esecutivo.
La si opponeva a tale decreto. Parte_1
In via preliminare sollevava eccezione di incompetenza territoriale specificando che, in conformità a quanto previsto dagli art. 19 e 20 c.p.c., la competenza avrebbe dovuto essere riconosciuta al Tribunale di Roma posto che la sua sede legale è a Roma e che l'obbligazione dedotta era stata eseguita a Roma.
Nel merito, allegava che il credito azionato dalla si riferiva a merce che essa CP_1
aveva fornito per il punto vendita della di via Reno in Roma e che alla Parte_1
chiusura del medesimo le parti avevano concordato che la avrebbe ritirato la CP_1
merce invenduta.
Tuttavia, la avrebbe preteso il valore deprezzato di tali beni, di ammontare pari CP_1
a 20.000,00 euro, stima che l'opponente asseriva esser stata effettuata in via presuntiva al momento dell'inventario, in assenza di contradditorio e senza tener conto del fatto che pagina 5 di 9 la merce restituita aveva conservato il suo valore, dato che l'attività svolta dalla opponente non era aperta al pubblico. Alla luce di tali circostanze, l'opponente aveva emesso una nota di credito senza iva, ma a parer suo avrebbe dovuto emettere una fattura di rivendita.
In relazione alla ricognizione di debito posta alla base del decreto ingiuntivo, la sosteneva che essa fosse stata estorta dalla e che non Parte_1 CP_1
rappresentasse la situazione di dare e avere intercorrente tra le due.
In aggiunta al quadro fattuale così esposto, l'opponente allegava altresì che nel 2018 aveva perfezionato un contratto di fornitura di arredi, di ammontare pari a euro
500.000,00, per l'imprenditore russo;
a tale affare avrebbe preso parte CP_2
anche la ricevendo un primo acconto di euro 120.000,00, versato direttamente CP_1
dal cliente russo, e una somma ulteriore di euro 80.000,00, versata tramite la Parte_1
L'opponente deduceva altresì di aver diritto a una provvigione del 39% rispetto ai
120.000,00 euro versati alla la quale avrebbe però trattenuto tale somma, e da CP_1
ultimo avrebbe disatteso gli accordi stabiliti tra le due al fine di condurre l'affare direttamente con il cliente russo.
Dunque, la chiedeva al Tribunale di Monza di: Parte_1
- in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza ad emettere il decreto ingiuntivo n. 2971/2022 in favore del Tribunale di Roma, e, per l'effetto, revocare tale decreto;
- nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo;
- condannare la al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
La si costituiva in giudizio, chiedendo al Tribunale il rigetto delle domande CP_1
avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2971/2022, nonché, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento di euro 60.190,70, o alla pagina 6 di 9 maggiore o minor somma dovuta a seguito di istruttoria, unitamente agli interessi ex art.
d.lgs. 231/02 nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Monza con sentenza n. 1832/2024 pubblicata il 27/06/2024, ritenuta inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto incompleta, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo poiché la Parte_1
- non aveva contestato l'esistenza della vendita dei beni, oggetto delle fatture prodotte dalla CP_1
- aveva espressamente confermato di aver ricevuto tali beni (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione)
- aveva riconosciuto il credito vantato dalla opposta (v. ricognizione di debito, doc. n. 12 del fascicolo monitorio dell'opposta).
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello. Parte_1
Gli argomenti dell'appellante possono essere ricondotti a 3 motivi di appello.
1. erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale.
2. erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
3. Mancato esame delle istanze istruttorie.
Si costituisce in appello e contesta tutto quanto dedotto ex adverso. Controparte_1
All'udienza del 05/06/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è senza pregio.
A tal riguardo, il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante, posto che lo stesso non ha contestato compiutamente tutti i criteri di collegamento, ponendosi in contrasto con l'orientamento costante della Cassazione, secondo cui: “nelle cause relative a diritti di
pagina 7 di 9 obbligazione…è il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”(v. Cass.,
Sez. III, sentenza n. 24903 del 25/11/2005).
Neppure il secondo e terzo motivo di appello risultano fondati.
In particolare, l'esistenza del credito vantato dalla fa perno sulla scrittura CP_1
privata sottoscritta dall'appellante in data 26/02/2021 e avente il seguente tenore letterale: “Spett ET SP riconosciamo come corretto, scaduto e dovuto l'importo su indicato di euro 142.190,71” (v. doc. n. 12 fascicolo di primo grado dell'appellata).
La tesi dell'appellante, circa l'asserita estorsione di tale scrittura non risulta dimostrata in alcun modo;
né la lacuna probatoria potrebbe essere colmata tramite le prove testimoniali richieste, giacché le stesse non andrebbero a inficiare il valore probatorio della ricognizione di debito di cui sopra.
Neppure il patto di retrovendita - peraltro dedotto in maniera estremamente generica - così come gli ulteriori accordi intercorsi con la risultano corroborati da CP_1
evidenze documentali o prove dichiarative che non siano meramente riproduttive delle allegazioni esposte dall'appellante.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1832/2024, pubblicata in data
27/06/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a rimborsare a Parte_1 CP_1
, appellata, le spese di lite del grado d'appello, liquidate in euro
[...]
9.991,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR Parte_1
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano in data 11/06/2025
Il Presidente est. rel.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9