Decreto cautelare 19 aprile 2018
Ordinanza cautelare 10 maggio 2018
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01654/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2018, proposto da
C.A.S.U. S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paolo Giungato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Scarciglia in Lecce, via Turati n. 16;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il Comune di Gallipoli;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego domanda di concessione suolo pubblico del 31/01/2018 Ditta LU EZ LA (LA) Ubicazione intervento Riviera Cristoforo Colombo n. 71, notificato il giorno 5 febbraio 2018, e di tutti gli atti presupposti preparatori, connessi e consequenziali compresa la Determinazione n. 131 del 22/01/2018 del Comune di Gallipoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – titolare di un locale adibito a trattoria denominato “LA”, ubicato in Gallipoli, Riviera Cristoforo Colombo n.71 – ha impugnato il provvedimento comunale reso in data 1.2.2018, di diniego della domanda di concessione suolo pubblico.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) ilegittimità derivata dalla determina n. 131 del 22/01/2018, eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 11 delle preleggi al codice civile, violazione art. 23 comma 1, del Regolamento Comunale n. 7/2013; violazione degli artt. 3, 7, 10, 19 e 21 quinquies della Legge n. 241/1990; violazione degli artt. 1, 5, 8, 8 bis e 20 della Legge n. 689/1981; violazione del Decreto Legislativo n. 446/1997, art. 63; violazione dell’art. 20 del Codice della Strada; violazione dell’art. 19 del Regolamento Comunale in materia di utilizzo del suolo pubblico per fini commerciali; eccesso di potere; 3) violazione degli artt. 3, 23, 25, 114 e 117 Cost; violazione degli artt. 7, 7 bis e 42 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL); eccesso di potere; 4) violazione dell’art. 30, comma 3, d.l. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; violazione del d.P.R. n.31/2017, allegato A 17. Violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere; 5) illegittimità derivata; violazione dell’art. 14 Regolamento Occupazione suolo Pubblico, attività Commerciale, n. 7/2013; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Gallipoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 9.5.2018 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 20.10.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti profili di gravame, è infondato, e va dunque rigettato.
3. Vanno preliminarmente evidenziati i seguenti elementi fattuali, in quanto rilevanti ai fini della decisione:
- con verbale di contestazione n. 6132 del 20.06.2017 gli agenti del Comando di P.M. di Gallipoi hanno accertato, a carico della ricorrente, la realizzazione di una occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di titolo autorizzatorio;
- con provvedimento n. 143 del 30/06/2017 è stato conseguentemente ordinato alla ricorrente: “ lo sgombero dell’occupazione posta in essere in zona adiacente (lato monte) rispetto al pubblico esercizio di cui trattasi poiché realizzata in assenza di titolo abilitativo, così come precisato con l’atto del 30.03.2017 prot. n. 0015157 a firma dello scrivente, entro tre giorni dalla notifica del presente atto ”, pena la esecuzione coattiva dell’ordine nella giornata del 7 luglio 2017;
- con verbale P.M. n. 6155 del 01.10.2017 è stato accertato l’ulteriore occupazione, da parte della ricorrente, della strada – lato terra – con pedana, tavoli e sedie, senza alcun titolo autorizzatorio;
- con ordinanza n.261 del 9.10.2017 è stato disposto lo sgombero dell’occupazione realizzata in prossimità del pubblico esercizio in questione (pedana lato monte), in quanto posta in essere in difformità rispetto al titolo autorizzativo inerente il solo lato, con contestuale sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- con SCIA n. 51944 del 20.10.2017 la ricorrente ha reiterato il contenuto della SCIA del 20.03.2017;
- con determinazione n. 2329 del 19.12.2017 è stato avviato nei confronti della ricorrente il procedimento finalizzato alla interdizione di cui all’art. 19 co. 7 Reg.cit;
- con Determinazione n. 131 del 22.01.2018 il procedimento è stato concluso con l’applicazione della sanzione interdittiva, senza che la ricorrente, nei dieci giorni assegnati, avesse presentato scritti/memorie difensive;
- ad onta di tale ultima Determinazione, la società ricorrente in data 31.01.2018 ha ripresentato SCIA finalizzata alla occupazione del suolo pubblico per mq. 54,87 (comprendenti anche il lato terra) per il periodo dal 20.03.2018 al 20.11.2018;
- tale autorizzazione è stata rigettata con l’atto odiernamente impugnato (nota 1.2.2018), motivato con riferimento a: “ l’atto di interdizione per occupazione suolo pubblico n. 131 del 22.1.2018 ”.
4. Orbene, alla luce di tale excursus procedimentale, è evidente la plurima violazione, da parte della ricorrente, della normativa locale vigente in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.
Ne consegue che il rigetto dell’istanza di occupazione di suolo pubblico deve ritenersi del tutto congrua con tali premesse, avendo ingenerato in capo all’Amministrazione il fondato sospetto di abusi da parte della ricorrente.
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO