Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di DR
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 933/2022 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELL'ANDRINO ALICE contro
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. AMBROSINI Controparte_1 P.IVA_1
GI
HI SS (c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MAININI ENZA
e contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
dell'avv. BASSI GIOVANNI
OGGETTO: responsabilita Extracontrattuale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 19 9 22 conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
in persona del sindaco pro tempore, con sede in Civo (SO) Frazione Serone n. 65, c.f.
[...]
e HI SS, nato a [...] il [...], chiedendo: P.IVA_1
accertata la responsabilità dei convenuti in persona del Sindaco p.t. e SI ST, CP_1
condannare gli stessi, in solido o ciascuno per la propria competenza a risarcire all'attore tutti i danni
pagina 1 di 9
Esponeva l'attore:
1) In data 25 giugno 2013 il signor , rinvenuti vicino alla propria abitazione di Parte_1 CP_1
in un prato di sua proprietà (censito a Fg. 40 mapp. 400), dei residui di materiale edile, li
[...]
raccoglieva, li metteva in una busta di plastica e li portava in una ex discarica situata presso la località Balestro, a circa un km di distanza dalle abitazioni, per ivi depositarli;
2) immediatamente interveniva un agente della Polizia Locale del che, fotografato CP_1
il materiale e intimato all'attore di portarlo via, redigeva un verbale, che si rifiutava di far firmare all'asserito trasgressore;
3) il signor in data 25 luglio 2013 presentava denuncia verso ignoti presso i carabinieri di Pt_1
Berbenno di Valtellina in ordine al ritrovamento del materiale nella sua proprietà (DOC. 1);
4) i carabinieri di Traona, dopo aver effettuato un sopralluogo, riferivano al signor che Pt_1
l'operazione di smaltimento sarebbe stata di competenza del proprietario del terreno in cui il rifiuto era stato ritrovato, indipendentemente da chi ivi l'avesse riposto;
5) con verbale n. 6/2013 notificato in data 10 luglio 2013 il contestava al signor CP_1
la violazione dell'art. 192 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “perché Pt_1
abbandonava su area privata rifiuti pericolosi costituiti da eternit in località Balestro a valle della strada comunale all'altezza dell'incrocio “Balestro – Civo Centro – S.Croce”, nonché la violazione degli artt. 9, 11, 12, 14 e 21 del vigente Regolamento Comunale sui rifiuti approvato con .C. CP_4
39/2009 (DOC. 2);
6) il sopracitato verbale definiva “eternit” il materiale rinvenuto nella proprietà del signor Pt_1
senza che sullo stesso fosse effettuata alcuna verifica. Inoltre, imputava al signor l' Pt_1
”abbandono” di rifiuti, nonostante invece su mera richiesta dell'agente della Polizia Locale l'attore avesse immediatamente portato via il materiale. Infine, nel verbale non venivano indicate le dichiarazioni fatte dall'attore all'atto dell'accertamento e venivano inserite invece dichiarazioni dallo stesso mai effettuate;
7) l'odierno attore, dopo aver invano presentato ricorso in autotutela avverso il sopracitato verbale
(DOC. 3 ricorso in autotutela), in data 5 agosto 2013 lo impugnava avanti al Giudice di Pace di
Morbegno, lamentando, unitamente ad altre doglianze, come non sussistesse certezza alcuna in pagina 2 di 9 ordine al tipo di materiale in assenza delle necessarie analisi e valutazione da parte di un tecnico specializzato (DOC. 4 ricorso avanti al GdP di Morbegno);
8) il nel settembre 2013 pubblicava sul proprio sito web istituzionale la delibera CP_1
della Giunta Comunale n. 72 del 12 settembre 2013 avente ad oggetto “ricorso in opposizione a sanzione amministrativa avanti il Giudice di Pace di Morbegno promosso dal sig. Parte_1
contro il Autorizzazione a resistere in giudizio”, nella quale era riportato per CP_1
intero, senza essere oscurato, il nominativo del signor ed era indicato che il verbale di Pt_1
accertamento impugnato era stato redatto “...per aver abbandonato in area privata rifiuti pericolosi costituiti da eternit in località Balestro” (DOC. 5);
9) in data 27 settembre 2013 veniva pubblicato sul quotidiano “La Provincia di DR” un articolo titolato “abbandono di eternit a Contesta multa: va dal giudice” nel quale venivano riportate CP_1
le notizie estratte dal sito web del (oggetto del contenuto della delibera n. 72/2013 CP_1
sopracitata) compresi nome e cognome del ricorrente e le seguenti dichiarazioni rilasciate dall'allora sindaco di Civo SI ST: ”il nostro agente si è imbattuto del tutto casualmente in alcune persone che stavano scaricando in un bosco dei sacchetti contenenti eternit – precisa il sindaco SI ST – il vigile ha provveduto ad elevare il verbale riscontrando la violazione al decreto legislativo del 3 aprile del 2006, ma il cittadino ha ritenuto di opporre un ricorso (DOC. 6);
10) le informazioni scritte nell'articolo sopraindicato non corrispondono alla realtà ed evidentemente hanno carattere denigratorio nei confronti del in quanto fanno riferimento Pt_1
ad abbandono di “eternit”, a più sacchetti (“dei sacchetti”) e a più persone (“alcune persone stavano scaricando”), mentre nella realtà si trattava di una sola busta contenente quattro kg di materiale inerte, trasportato da una sola persona e peraltro nemmeno abbandonato, perché veniva riportato da su invito dell'agente accertatore, in luogo privato sotto la propria custodia;
Pt_1
11) la delibera n. 72/2013 veniva rimossa dal sito web del solo nel settembre del CP_1
2014, oltre un anno dopo la pubblicazione;
12) nelle more del giudizio avanti al Giudice di Pace di Morbegno, in data 5 ottobre 2013, il signor inoltrava richiesta di smaltimento (in ottemperanza alle disposizioni scritte nell'atto di Pt_1
contestazione e come da indicazioni del Carabinieri di Traona) e contestuale analisi del materiale de quo a con sede in Ardenno, via Empio n. 11, specializzata in bonifica e Controparte_5
rimozione amianto, che accertava l'assoluta innocuità del materiale. L'analisi, effettuata dalla
“Vedani Lab”, con sede in Besozzo, via Leonardo da Vinci n. 1, concludeva infatti che “dalle analisi eseguite in laboratorio è stato rilevato che il materiale in questione non contiene amianto e risulta pagina 3 di 9 essere Fibbrocemento ecologico pertanto non è da ritenersi pericoloso” (DOC. 7: richiesta Pt_1
– esito analisi JDImpianti con rapporto Vedani Lab); CP_6
13) il a differenza del signor non provvedeva, né allora né mai, ad CP_1 Pt_1
effettuare analisi sulla tipologia e sulla pericolosità del materiale;
14) il Giudice di Pace di Morbegno dichiarava la propria incompetenza per materia, cosicché il signor riassumeva la causa avanti al Tribunale di DR, che respingeva le domande del Pt_1
ricorrente in quanto la norma contestata vieta il deposito incontrollato di rifiuti a prescindere dalla tipologia del materiale (e quindi anche se lo stesso risulta innocuo, n.d.r.; DOC. 8 sentenza Giudice di Pace di Morbegno;
ricorso per la riassunzione della causa;
sentenza Tribunale di DR);
15) successivamente alla notifica del sopracitato ricorso in riassunzione avanti al Tribunale di
DR (in cui era citato e a cui era allegato l'esito delle analisi sul materiale) il , CP_1
nel settembre 2014, pubblicava sul proprio sito web istituzionale delibera della Giunta Comunale n.
76 del 25 settembre 2014, avente ad oggetto “ricorso in opposizione a sanzione amministrativa avanti il Tribunale di DR promosso dal sig. contro il Parte_1 CP_1
Autorizzazione a resistere in giudizio” (DOC. 9);
16) anche in tale delibera, così come nella precedente, era riportato per intero, senza essere oscurato, il nominativo del signor ed erano indicate le motivazioni del verbale di accertamento Pt_1
impugnato, redatto “...per aver abbandonato in area privata rifiuti pericolosi costituiti da eternit in località Balestro”;
17) nell'ambito della successiva causa promossa dal signor avanti al Giudice di Pace di Pt_1
DR avverso la cartella esattoriale di euro 3.785,42 nel frattempo notificatagli in seguito all'iscrizione a ruolo del tributo (per violazione del D.Lgs 152/2006 e cioè per aver abbandonato rifiuti pericolosi), il dopo la proposizione dell'opposizione, provvedeva in autotutela allo CP_1
sgravio (DOC. 10, provvedimento di annullamento in autotutela) e trasmetteva la documentazione relativa all'accertamento, per le determinazioni di competenza (ex art. 262 D.L. 152/2000), alla
Provincia di DR (DOC. 11, trasmissione documentazione), che non adottava alcun provvedimento sanzionatorio (evidentemente vista la natura non pericolosa dei rifiuti de quibus);
18) il Giudice di Pace di DR, con sentenza n. 86/2015 depositata il 28 maggio 2015 – n. 820/2014
RG, dichiarava cessata la materia del contendere con condanna del alle spese di CP_1
lite, in quanto “il sebbene conoscesse gli atti ancor prima della proposizione CP_1
dell'azione giudiziale, ha provveduto a togliere di mezzo il provvedimento impugnato solo quando la causa era già radicata, obbligando in tal modo il signor a sostenere spese legali altrimenti Pt_1
pagina 4 di 9 evitabili intervenendo con maggiore tempestività” (DOC. 12, ricorso per opposizione a cartella esattoriale e sentenza n. 86/2015 GdP DR);
19) il signor in data 16 febbraio 2015 inviata al Sindaco e ai componenti della Giunta Pt_1
comunale di (oltre che ad altri destinatari) richiesta di immediata rimozione dal Sito CP_1
istituzionale dell'Ente della sopracitata delibera n. 76/2014, evidenziando gravi omissioni ed illegittimità sia nella formazione che nella pubblicazione della delibera, collocata integralmente online e a disposizione dei visitatori per lo scaricamento integrale (DOC. 13);
20) il Sindaco di dott. SI ST, riscontrava tale richiesta dichiarandola non CP_1
accoglibile per aver agito l'Ente comunale “nell'osservanza dei principi di pertinenza, non eccedenza e completezza rispetto alle finalità perseguite dal ed in conformità al vigente CP_1
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 25 novembre 2005” (DOC. 14);
21) il signor in data 27 febbraio 2015 presentava quindi reclamo avanti al Garante per la Pt_1
protezione dei dati personali, contestando che la pubblicazione sull'albo pretorio online della delibera n. 76/2014 configurasse violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) (DOC. 15);
22) il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento prot.U. 0020217 del 13 luglio
2015, riscontrava l'avvenuta violazione della normativa di settore da parte del per CP_1
avere diffuso i dati personali del reclamante contenuti nell'oggetto e nel testo della delibera di giunta oltre il periodo di 15 giorni previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e dunque in assenza di un idoneo presupposto normativo (DOC. 16, provvedimento Garante per la protezioni dei dati personali 13 luglio 2015 e note del signor e del presentate nel corso del procedimento); Pt_1 CP_1
23) la delibera n. 76 / 2014 veniva rimossa dal sito web del solo nell'aprile del 2015; CP_1
24) con missiva datata 27 luglio 2018 inviata a mezzo racc.ta a/r il signor chiedeva al Pt_1
il risarcimento dei danni subiti (DOC. 17); CP_1
25) con missive datate 2 novembre 2018 e 13 dicembre 2018 inviate a mezzo racc.ta a/r al di CP_1
e al signor SI ST il signor trasmetteva invito ad aderire a negoziazione CP_1 Pt_1
assistita. Il signor ST non riscontrava l'invito. Il aderiva all'invito ma, in CP_1
considerazione del successivo commissariamento dell'Ente, la procedura di negoziazione non proseguiva (DOC. 18);
26) Veniva promosso il giudizio di mediazione avanti alla Camera di Commercio di DR, con esito negativo. Nello specifico, il signor SI ST non si presentava all'incontro di pagina 5 di 9 mediazione, mentre le altre parti decidevano di proseguire con la mediazione senza tuttavia addivenire ad un accordo (DOC. 19, lettera di convocazione + verbale di mediazione).
Si costituiva il , chiedendo: CP_1
Nel merito rigettare la domanda svolta dall'attore nei confronti del convenuto in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto, avuto riferimento alla liceità della pubblicazione degli atti di cui si discute, alla natura bagatellare dei danni lamentati ex adverso e ravvisandosi unicamente, per condotte autonome non imputabili al una responsabilità personale e diretta dell'ex sindaco convenuto SI ST;
CP_1
in via subordinata, dichiarare la compensazione, integrale o parziale, delle somme in ipotesi spettanti all'attore nei confronti dell'Amm.ne convenuta all'esito del giudizio con le somme liquidate a favore dell'Amm.ne stessa nelle sentenze intervenute tra le parti n. 456/2015 del Tribunale di DR e n. 378/2018 della Corte d'Appello di Milano, oltre interessi dalle singole pronunce alla sentenza del presente giudizio.
Spese processuali rifuse.
Si costituiva altresì ST SI, così concludendo:
Voglia il Tribunale Ill.mo: Pregiudizialmente: ai sensi dell'art. 167 IV comma c.p.c. e art. 269 c.p.c., fissare altra udienza di comparizione delle parti al fine di consentire la chiamata in causa della società CP_2
Società in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via E. De Amicis n.
[...] CP_3
51, 20123 Milano - C. F. e P.I.: , pec: con fissazione del termine per la P.IVA_2 Email_1
notifica della citazione introduttiva, del presente atto e del relativo decreto di fissazione della udienza, al fine di essere manlevati dal pagamento dei danni nonché delle spese e competenze di giudizio nella denegata ipotesi di condanna;
Preliminarmente: a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ST
SI, in ragione del principio della cd. immedesimazione organica;
b) accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento danni avanzata nei confronti del sig. ST SI;
in ogni caso con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e competenze di giudizio;
Nel merito: respingere la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, con la vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la terza chiamata rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale, per i motivi esposti ed allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, Controparte_2
per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa pagina 6 di 9 SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo per decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952, III° comma, c.c. e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda di manleva e indennizzo formulata nei confronti di con vittoria di spese, diritti e Controparte_2
onorari di causa
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, con conseguente assorbimento della domanda di manleva e indennizzo avanzata dal Dott. SI ST nei confronti di Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. SI ST per
i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, la non operatività della polizza, con conseguente esclusione di qualsivoglia addebito a carico di anche per le spese di Controparte_2
lite e, pertanto, respingere ogni domanda di manleva e indennizzo proposta dal Dott. SI ST nei confronti di quest'ultima
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. SI
ST per i fatti di cui in narrativa, nonché di accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti di condannare quest'ultima a manlevare e tenere indenne il Dott. SI ST di Controparte_2
quanto questo sarà tenuto a pagare, per la sola quota di responsabilità al medesimo attribuibile e della quale si chiede la relativa quantificazione, comunque nei limiti del massimale indicato in polizza, pari ad € 1.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e ad € 3.000.000,00 in aggregato annuo, oltre che della franchigia di €
3.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e con la dovuta riduzione di detto importo, anche per quanto concerne le spese legali, in virtù dell'inadempimento colposo del Dott. SI ST agli obblighi contrattuali e normativi.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale e prova orale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 13 12 24.
La domanda attorea non appare meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Si osserva innanzi tutto che la contestazione della violazione dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006 rivolta all'attore era fondata, posto che lo stesso aveva effettivamente abbandonato rifiuti sul suolo ancorchè privato.
pagina 7 di 9 Come argomentato nella sentenza del Tribunale di DR n. 456/2015, il verbale di accertamento, che fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza, nonché delle dichiarazioni raccolte dalle parti, riporta anche le dichiarazioni del davanti alla Polizia Locale, confessorie dell'intento di Pt_1
abbandonare il rifiuto.
Che si trattasse davvero eternit o altro materiale si rivela circostanza non rilevante ai fini della violazione dell'art. 192 cit..
D'altra parte, sulle prime quel materiale era apparso quale Eternit, onde la delibera assunta dal di autorizzazione a resistere in giudizio non poteva far riferimento se non a quel verbale CP_1
ove il materiale in esame veniva così qualificato.
La pubblicazione e la divulgazione degli atti relativi a tale violazione, nel caso di specie, va ritenuta lecita in quanto prevista da una norma di legge o di regolamento, mentre il termine previsto dall'art. 124 D.lgs 267/2000 (pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi) non può ritenersi di natura perentoria.
In ogni caso, il permanere della notizia oltre il termine di 15 giorni non è dimostrato che abbia di per sé cagionato un danno.
Quanto alla condotta del sindaco di si evidenzia che il ST ha rilasciato sul quotidiano CP_1
“La Provincia di DR” dichiarazioni nelle quali non è palesata l'identità del trasgressore di cui si tratta e comunque si fa riferimento ad un verbale contro il quale è stato proposto ricorso, senza avanzare giudizi di illiceità.
Si ritiene pertanto che non siano state poste in essere condotte indebite che abbiano comportato in sé danni all'immagine o di altra natura.
La domanda attorea viene pertanto respinta, mentre si reputa equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di DR, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 rigetta le domande attoree, compensa le spese.
DR, 3 4 35
Il Giudice
pagina 9 di 9