Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RG 578 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Appalto: altre Sezione Unica ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa l'azione ex
1669cc)
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause riunite iscritte ai nn 578 /2023 e 2064 /2024 vertente tra con sede in Via Piacenza civ. 35 int. 12 – 16138 Genova – C.F. / P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore e presidente del P.IVA_1 Consiglio di amministrazione, signora C.F. , Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gatto del Foro di Genova (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genova, C.F._2 Viale Sauli, 39/4, giusta procura alle liti in calce all'atto di riassunzione;
ATTRICE CONTRO
con sede in Pisa, Via Dalmazia n. 6, P.IVA , in persona del _1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, Dott. C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Gambini del Foro di Pisa, (C.F. C.F._4
), giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
[...] CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Con provvedimento del 07.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis: quanto al giudizio n.r.g. 578/2023: Nel merito, in via principale - in accoglimento delle domande suindicate condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento _1 in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della Parte_1 somma di Euro 59.138,28 oltre interessi dal dovuto al saldo e/o della differente somma che verrà individuata nel corso di causa, entro la competenza del Giudice adito. quanto al giudizio n.r.g. 2064/2024: Nel merito, in via principale - Respingere tutte le domande di parte avversaria in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa
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[...] _1 che residuerà al netto della compensazione tra l'importo di cui alle fatture P.- 2.195 del 01.11.2021 di euro 30.322,25 e la P.-2.379 del 10.12.2021 di euro 28.816,03, e l'importo ancora spettante a titolo di danno subito da stessa. Quanto al _1 decreto ingiuntivo n.651/2023 del Tribunale di Siena accertato il grave inadempimento posto in essere da con riferimento al contratto di subappalto sottoscritto tra Parte_1 le parti in data 27.09.2021, dichiarare la risoluzione di quest'ultimo per fatto e colpa di medesima e, per l'effetto, dichiarare integralmente estinto il credito di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo opposto per compensazione con il credito vantato dalla società _1 a titolo di danno e che, comunque, nulla è dovuto da a nessun titolo o
[...] _1 ragione a in forza del contratto di subappalto sottoscritto. Accertato il diritto Parte_1 di al risarcimento dei danni subiti a causa del grave inadempimento di _1 Parte_1 condannare la società al pagamento a favore di della somma
[...] Parte_1 _1 dovuta a titolo di maggior importo che residuerà al netto della compensazione tra l'integrale credito oggetto di ingiunzione e il credito ancora spettante a titolo di danno subito da stessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi. _1
Fascicolo rimesso in decisione : 27.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Ai fini della corretta ricostruzione e comprensione della vicenda, occorre premettere che le odierne parti in causa hanno sottoscritto, in data 27 settembre 2021, un contratto avente ad oggetto il “servizio di recupero, trasporto e conferimento di rifiuti speciali” e ha affidato alla il servizio di recupero, trasporto e conferimento di rifiuti _1 Pt_1 speciali prodotti dal . Controparte_4 In data 20.04.2022, a richiesta della società , veniva notificato a il decreto Pt_1 _1 ingiuntivo n.1053/2022 (R.G. 3393/2022) emesso dal Tribunale di Genova in data
Pagina 2 20.04.2022, non provvisoriamente esecutivo, con cui veniva ingiunto a di pagare _1 alla , nel termine di quaranta giorni dalla notifica del titolo medesimo, la somma Pt_1 capitale di euro 59.138,28 oltre interessi di mora dalla domanda sino al saldo, nonché le spese come liquidate dal Giudice del monitorio. A sostegno della propria pretesa creditoria, adduceva la condotta inadempiente di Pt_1 al pagamento di due fatture, la P.- 2.195 del 01.11.2021 di euro 30.322,25 e la P.- _1
2.379 del 10.12.2021 di euro 28.816,03, emesse da in riferimento all'attività Pt_1 lavorativa prestata da quest'ultima nei mesi di ottobre e novembre 2021, in forza del contratto di subappalto sottoscritto nel settembre 2021 tra le parti, avente ad oggetto il
“servizio di gestione dei rifiuti speciali ospedalieri e non”. promuoveva opposizione avverso il predetto titolo, spiegando in primis eccezione di _1 incompetenza territoriale avendo le parti designato il Foro di Siena quale Foro di competenza esclusiva. L'eccezione veniva accolta dal Tribunale di Genova, che revocava il decreto ingiuntivo opposto concedendo termine di tre mesi per la riassunzione di autonomo giudizio ordinario per l'accertamento del credito posto a fondamento del procedimento monitorio.
procedeva alla riassunzione del giudizio e notificava il relativo atto. che Pt_1 _1 si costituiva in giudizio contestando la legittimità del credito azionato, nonché sollevando l'excpetio inadimpleti contractus e l'eccezione di compensazione del credito, nonché spiegando domanda riconvenzionale. Nello specifico, affermava che dal 1° gennaio 2022 si era resa gravemente _1 Pt_1 inadempiente ai propri obblighi contrattuali, interrompendo immotivatamente e improvvisamente la propria prestazione contrattuale, così causandole un ingente danno. sosteneva, infatti, di aver dovuto reperire altri soggetti per garantire il servizio preso _1 in appalto (che vedeva come appaltatore il in Controparte_4 una situazione di urgenza e di non aver potuto, pertanto, contrattare il prezzo, cedendo alle condizioni economiche proposte dalle società erogatrici dei servizi ( CP_5
ed Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Eureko s.r.l.) e così concludendo accordi a condizioni economiche peggiorative rispetto all'intesa negoziale raggiunta con Priority. Il danno veniva quantificato in € 78.808,79, somma data dalla differenza tra i costi maturati per pagare gli altri fornitori (euro 155.261,59) e i costi già pianificati (76.452,80). Tale credito – danno veniva posto da in compensazione con il credito _1 vantato da . Pt_1 Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti per fatto e colpa di e che, per l'effetto, venisse dichiarato Parte_1 integralmente estinto il credito vantato da con il credito vantato dalla Parte_1 società a titolo di danno. Chiedeva, inoltre, che la società venisse _1 Parte_1 condannata al pagamento in suo favore della somma dovuta a titolo di maggior importo residuante al netto della compensazione tra l'importo di cui alle fatture P.- 2.195 del 01.11.2021 di euro 30.322,25 e la P.-2.379 del 10.12.2021 di euro 28.816,03 e l'importo ancora spettante a titolo di danno subito da _9
, dal canto suo, sosteneva di aver regolarmente svolto il servizio contrattualmente
[...] previsto nelle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022 (allegando a sostegno di tale circostanza i Formulari di Identificazione Rifiuto) e di aver emesso, all'esito delle prestazioni rese, le fatture n. P-2.195 del 01/11/2021 per €. 30.322,25, n. P-2.379 del 10/12/2021 per €. 28.816,03, n. P-79 del 02/01/2022 per €. 25.742,73 e n. P-490 del 10/12/2022 per €. 871,08 (in riferimento all'attività lavorativa prestata nei mesi di ottobre e novembre 2021), che tuttavia non venivano pagate da . _1 All'udienza del 18.11.2024 è stata disposta dal G.I. la riunione alla presente causa della causa iscritta al numero di registro generale 2064/2023, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 651/2023 emesso dal Tribunale di Siena ad istanza di . Pt_1
Pagina 3 In tale sede giustificava la propria pretesa creditoria con la condotta inadempiente Pt_1 di al pagamento di due fatture, la P.- 79 del 02.01.2022 per euro 25.742,73 e la _1 P.-490 del 10.12.2022 per euro 871,08 emesse in riferimento all'attività lavorativa prestata nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, sulla base del medesimo contratto di subappalto sottoscritto nel settembre 2021 tra le parti. Anche in tale sede, spiegando opposizione, formulava la medesima richiesta di _1 compensazione integrale del credito e conseguente risarcimento dei danni per il residuo spettante. Adduceva, infatti, le medesime argomentazioni sollevate nella causa avente R.G. 578
/2023, ovvero execpetio inadimpleti contractus, eccezione di compensazione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale.
La causa era istruita con escussione testimoniale e quindi rimessa in decisione .
Le ragioni avanzate da non sono provate e non possono che essere rigettate. _1 sostiene che “si è resa gravemente inadempiente ai propri obblighi _1 Pt_1 contrattuali ed ha interrotto – immotivatamente ed arbitrariamente - l'erogazione dei servizi che si era impegnata a garantire con il contratto del settembre 2021”, senza però fornire la prova di tale assunto. A ben vedere, infatti, né la missiva inviata da a in data 24.02.2022 (doc. 10 _1 Pt_1
, né la missiva del 15/03/2022 (doc. 11 sono sufficienti a dimostrare _1 _1 l'inadempimento di , trattandosi di contestazioni piuttosto generiche, tali da non Pt_1 consentire una esatta individuazione delle eventuali omissioni nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le missive, peraltro, non contengono né un invito ad adempiere, né una richiesta di risoluzione del contratto e si concludono con una manifestazione della volontà a trovare una soluzione bonaria della questione. Neppure può dirsi che siano sufficienti a dimostrare l'inadempimento di le fatture Pt_1 allegate da (documenti da 5 a 9): tali documenti dimostrano solo che alcuni _1 operatori, diversi da , hanno eseguito delle prestazioni in favore di ma non Pt_1 _1 sono idonei e sufficienti a dimostrare l'asserita violazione degli obblighi contrattuali da parte di . Pt_1 Certamente l'inadempimento contrattuale non può essere desunto dalla mera circostanza per cui la sia ricorsa , per lo smaltimento dei rifiuti, ad altri intermediari, seppur a _1 condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle concordate nell'intesa negoziale con
. Pt_1 In tale contesto, non particolarmente significativa appare la testimonianza resa dal sig.
, all'udienza del 13/03/2024 (“Ci fu un colloquio fra noi di e Tes_1 _1 Tes_2
, nel corso del quale quest'ultimo ha fatto presente che alla fine dell'anno 2021
[...] non avrebbe più avuto più la possibilità di darci gli accessi presso il termovalorizzatore come stabiliti dal contratto di appalto. Ci fu un momento di panico perché eravamo neofiti in quell'ambito e, quindi, eravamo in difficoltà, tanto da chiedere a di Tes_2 darci una mano per uscire da questo impasse. Ciò è avvenuto anche alla luce del clima distesi che c'era fra le parti”; […]”sicuramente la società , nel mese di gennaio Pt_1 2022, non ha svolto al completo l'attività contrattualmente pattuita. Preciso che ci sono vari codici per designare la tipologia di rifiuti;
il più importante, cioè quello che fa riferimento alla maggior parte dei rifiuti, è il n. 180103. Posso dire che nel mese di gennaio 2022 la Priority non ha svolto l'attività relativa a tale codice. Potrebbe aver svolto quella minoritaria relativa allo smaltimento dei liquidi, in quanto detto smaltimento è più agevole. Ricordo che per lo smaltimento dei rifiuti con codice _1 180103 ha dovuto contattare un consulente che, a sua volta, ha messo in contatto _1 con altre imprese operanti nel settore dei rifiuti. ha dovuto pagare detti _1 operatori.”).
Pagina 4 Altrettanto può dirsi per la testimonianza resa dal sig. escusso Testimone_3 all'udienza del 9/09/2024, il quale ha genericamente riferito “Si, avevano avuto delle difficoltà nei conferimenti con e quindi mi avevano incaricato di ricercare altri Pt_1 provider al fine del servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri”. Peraltro, deve rilevarsi di come non abbia mai contestato l'attività svolta dalla _1
, che è posta alla base delle fatture azionate. Pt_1
Da quanto emerso in corso di causa, appare, invece, verosimile che - a decorrere dal _1 mese di gennaio 2022 – non abbia più richiesto servizi a , servendosi di altri Pt_1 operatori, prendendo atto del fatto che la stessa non fosse più in grado di rendere il servizio oggetto del contratto. Come ha confermato anche il teste di parte odierna convenuta, sig. , escusso Tes_1 all'udienza del 13/03/2024, in tema di accordi tra le parti circa le modalità di accordo per l'espletamento del servizio di recupero, trasporto e smaltimento rifiuti era prassi, per le odierne parti in causa, accordarsi settimanalmente, su iniziativa di evidentemente _1 in base alla quantità e alla tipologia di rifiuti da smaltire (“posso dire che è prassi di avere comunicazioni settimanali fra le parti, su iniziativa di per prendere _1 accordi”). Non vi sono però in atti comunicazioni contenenti alcuna richiesta da parte di _1 dunque, non vi è alcuna prova che vi sia stata un'omissione da parte di , a fronte Pt_1 di una richiesta da parte di _1 Certamente non è idoneo a provare un inadempimento il documento n. 12 di parte odierna convenuta: si tratta, infatti, di una missiva del 18/01/2022 inviata da alla CP_4
in cui si fa semplicemente presente che per la sede di non vi era ancora _1 Pt_3 una data stabilita per il ritiro del materiale e chiede che tale informazione venga fornita, onde comunicarla alla sede in questione. La circostanza che le parti si scambiassero comunicazioni via mail allo scopo di concordare le modalità e i tempi dello smaltimento dei rifiuti appare confermato anche dalla teste impiegata della dal 2005 al 2022, la quale, sebbene abbia Tes_4 Pt_1 dichiarato di non occuparsi in prima persona della corrispondenza, riceveva le direttive in base agli accordi che le parti prendevano ((2) Le attività di recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti venivano concordate tra le parti oggi in causa a seguito di corrispondenza tra le stesse come risulta dalla documentazione allegata in doc.
1.13 al fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste;
Confermo la circostanza. Non mi occupavo io della corrispondenza, ma la mia titolare mi faceva pervenire il programma in modo da sapere quando andava a smaltire al forno, per avere i documenti e _1 registrarli. Io non vedevo la corrispondenza fra le parti, ma ricevevo le direttive che venivano impartite a seguito di tale corrispondenza.). Stante l'infondatezza della pretesa in merito alla pronuncia di inadempimento in danno di
, non può trovare accoglimento neppure la domanda di risarcimento vantata da Pt_1 parte di _1 La domanda riconvenzionale avanzata da dunque, non può che essere rigettata. _1 Le rinnovate richieste istruttorie avanzate da restano assorbite dalla decisione. Parte_1 In considerazione della parziale soccombenza reciproca nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (posto che è risultata soccombente sull'eccezione preliminare di Pt_1 incompetenza territoriale), poi riassunto dinanzi al Tribunale di Siena, le spese processuali possono essere parzialmente compensate in ragione di 1/3 e - liquidate come in dispositivo- in base ai parametri vigenti ratione temporis- sulla base del valore del quantum riconosciuto per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria essere poste per 1/3 a carico della parte convenuta. Le spese dell'altro giudizio seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, in base al valore della domanda e secondo la tariffa applicabile per fase di studio, introduttiva e decisoria, applicando valori medi, sono poste a carico di parte opponente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.Accoglie la domanda avanzata da nel procedimento n. 578/2023 e per Parte_1 l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a _1 pagare in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore la Parte_1 somma di € 59.138,28 di cui alle fatture P.
2.195 del 01.11.2021 di euro 30.322,25 e la P.- 2.379 del 10.12.2021 di euro 28.816,03;
2.Conferma il decreto ingiuntivo n. 651/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 02 agosto 2023 opposto nel giudizio n.RG 2064/2023;
3.Dichiara compensate per un terzo le spese processuali del procedimento n. 578/2023 che liquida in complessivi € 11.000,00 per compenso e € 518,00, per spese oltre il pagamento delle spese forfetarie e iva e c.p.a come per legge.
4.Pone a carico di il pagamento delle spese processuali del procedimento n. _1
2064/2023 liquidate in € 5.500,00 per compenso oltre il 15%per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge. Così deciso in Siena, 05/06/2025
Il giudice Marianna RA NO : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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