Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
, REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4960 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, passata in decisione all'udienza del 05/11/2024, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dagli avv.ti ORLANDO MARIA e GRAVANTE RENATO, presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Crescenzo Pascariello, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 05/11/24
Per parte ricorrente: 1) la declaratoria di insussistenza del diritto della Sig.ra tuttora CP_1 occupata quale docente di scuola media secondaria ed assegnataria della ex casa coniugale, acquistata in comproprietà ma con denaro in misura prevalente versato dal con efficacia ex tunc a Parte_1 percepire l'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti delle indicazioni fornite dalla Cassazione con la nota sentenza S.U.18287/2018, tenendo conto, tra l'altro, che i figli e , CP Per_1 maggiorenni ed universitari, vivono stabilmente con il padre in un appartamento acquistato dallo stesso con la sottoscrizione di mutuo e che negli anni sono accresciute le loro esigenze;
2) l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_2 madre e la calendarizzazione del diritto di visita come in atti;
3) tenendo conto della migliorata condizione economica della ex moglie, ridurre l'ammontare del mantenimento fissato per la figlia seco convivente ed obbligare la a versare la somma di € 700,00 per il Per_2 CP_1 mantenimento dei figli, conviventi con il padre, oltre all'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie.
Per parte resistente: si riporta a tutti gli atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza del
15/04/23 dell'intestato tribunale, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 13/09/2000 in Caserta alle condizioni indicate in ricorso. In particolare, chiedeva disporre l'affido condiviso della minore con residenza Per_2 privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figlia; disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori, sebbene collocato in via privilegiata presso il Per_1 padre, disciplinando in forma libera l'esercizio del diritto di visita della madre;
revocare il diritto in favore della resistente di percepire l'assegno di mantenimento, dichiarando, altresì, l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile per la stessa;
ridurre l'ammontare dell'assegno di mantenimento per
porre a carico della resistente obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, e , con l'assegno mensile non CP Per_1 inferiore a € 700,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
Concludeva come in epigrafe trascritto.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
accertare il diritto all'assegno divorzile per le ragioni indicate e sotto riportate;
determinare l' assegno di mantenimento/divorzile in suo favore nella somma di € 1000,00 mensili e/o in via gradata confermare la somma disposta nel giudizio di separazione personale;
confermare la residenza privilegiata della minore presso la madre, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo Per_2 di corrispondere per il contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 1.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite. Concludeva come trascritto in epigrafe.
Il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore. In particolare, il Presidente riduceva l'assegno di mantenimento in favore della resistente a € 300,00; confermava, in via provvisoria, la restante disciplina della separazione.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Infine, all'udienza del 05.11.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.pc.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal giudice istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti, non contestate o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni). Non sussiste la necessità dell'acquisizione dei documenti ex art. 210 c.p.c., in parte prodotti in giudizio, non risultando contestato il rilevante divario reddituale tra le parti e per le ragioni appresso esposte.
Occorre disciplinare i rapporti economici tra le parti e in favore dei figli.
Va respinta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile spiegata da parte resistente.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio.
L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass. civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018). In tal senso anche la giurisprudenza successiva “…In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente ovvero, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte
e ruoli condivisi, la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio -al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 38362/2021).
In tal senso anche le pronunce successive “In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità”
Cass.32354/2024.
Orbene, nella fattispecie in esame la resistente non ha provato i presupposti per la previsione dell'assegno divorzile in suo favore.
Non vi è dubbio che sussista sproporzione reddituale tra le parti.
Il sig. magistrato, ha documentato il reddito annuo lordo di circa 171.00,00 -C.U 2022- Parte_1 dal quale va detratta l'indennità lorda mensile di € 3275, 62 per le sedi disagiate, ormai scaduta. Il ricorrente ha acquistato un immobile destinandolo alle esigenze abitative proprie e dei figli collocati presso di sé, corrispondendo la rata di mutuo mensile di circa € 1200,00 ed è onerato dalle altre spese indicate – essenzialmente per il mantenimento dei figli-; ha ereditato beni immobili. La resistente, invece, percepisce il reddito connesso alla professione d'insegnante precaria. In particolare, ha documentato il reddito per l'anno 2020 di circa € 16.000,00; dal contratto di lavoro per l'anno 2021, prodotto dal ricorrente, emerge il reddito lordo di circa € 23671,4. La natura precaria del rapporto di lavoro della sig.ra considerato che gli incarichi si sono susseguiti negli anni, consente in CP_1 concreto di prognosticare la stabilità del rinnovo dei contratti;
ella percepisce nei mesi in cui non lavora l'indennità di disoccupazione. E' comproprietaria, inoltre, della casa coniugale, acquistata durante il matrimonio, alla stessa assegnata;
provvede al mantenimento dei figli collocati presso il padre. Il ricorrente ha restituito alla resistente la somma di circa € 39.000,00, che giaceva su un conto cointestato da cui il ricorrente aveva prelevato, prima della separazione, la somma di circa €
79.000,00.
Occorre a tal punto accertare che se lo squilibrio reddituale trovi causa nel matrimonio e nell'organizzazione della vita familiare.
Il ricorrente deduce essenzialmente di svolgere la professione di magistrato, caratterizzata dalla progressione automatica della carriera, sin da prima del matrimonio. La resistente a sostegno della domanda deduce, invece, di aver messo a disposizione della famiglia le somme derivanti dalla sua professione, che confluivano su un conto cointestato a firma disgiunta -compreso il TFR e le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa a suo tempo pagata dal padre-, dal quale venivano prelevate di volta in volta le somme necessarie per sopperire alle spese familiari, mentre i proventi della professione del ricorrente confluivano su un conto a lui intestato e accantonate, in quanto avrebbe iniziato a contribuire alle esigenze familiari solo a partire dal mese di luglio del 2014, ovvero dopo il licenziamento della sig.ra dalla Laboratori Baldacci Spa, facendo confluire CP_1 mensilmente su tale conto circa € 1.250,00. Deduce, inoltre, che lo squilibrio reddituale era divenuto ancora più evidente in prossimità della separazione, in quanto il ricorrente aveva prelevato dal conto cointestato la somma di € 79.000,00, poi parzialmente restituita. Evidenziava, inoltre, che il ricorrente, nel periodo intercorrente tra la presentazione del ricorso per la separazione e la data dell'udienza presidenziale, aveva tramutato l'ingente patrimonio mobiliare accumulato durante gli anni di matrimonio – circa € 300.000,00 - in buoni postali fittiziamente intestati ai figli CP
e , collocati presso di lui, acquistando, poi, un immobile intestato al figlio
[...] Per_1 CP
, studente e senza reddito. Di aver fornito contributo non solo economico ma anche domestico.
[...]
Orbene, le parti hanno contratto matrimonio nell'anno 2000 e si sono separate nell'anno 2018.
Non è contestato che il ricorrente svolge la professione di magistrato sin da prima del matrimonio, né che la resistente ha esercitato durante il matrimonio e sino all'anno 2014 la professione di informatrice scientifica, dedicandosi, dunque, per molti anni all'esercizio della professione. Dall'estratto contributivo emerge che la resistente nel periodo che va dall'anno 2001 all'anno 2004 ha percepito il reddito annuo lordo di circa € 15.000; dal 2005 e sino all'anno 2014, il reddito annuo lordo medio di circa € 25.857,00. Può certamente presumersi che con i proventi della professione abbia contribuito ai bisogni della famiglia oltre che a quelli personali, tuttavia ciò non esclude l'apporto economico del ricorrente. Invero, in mancanza di specifiche allegazioni, può ritenersi che i coniugi e i tre figli abbiano goduto di un tenore di vita adeguato e, soprattutto, le parti hanno acquistato in costanza di matrimonio la casa coniugale. Non pare credibile, pertanto, che ai bisogni familiari abbia provveduto in via principale la resistente con il reddito sopra indicato, non potendosi prescindere dalla valutazione complessiva dell'assetto della famiglia -spese ordinarie, straordinarie, viaggi, acquisto di immobili-. Inoltre, dall'anno 2014, venuto meno il reddito della resistente, il ricorrente ha contribuito in modo certamente prevalente ai bisogni economici della famiglia, mentre la resistente ha provveduto prevalentemente ai bisogni domestici.
Sotto altro profilo, va osservato che dall'estratto contributivo emerge che la resistente nell'anno 2014 fu licenziata dalla società presso la quale lavorava, come allegato dal ricorrente. Non vi è prova dunque e, anzi, appare poco credibile che dopo circa quattordici anni di matrimonio e con i figli ormai in età scolastica o prescolastica, la resistente sia stata indotta a lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. La prova articolata al riguardo, ampiamente valutativa, correttamente non è stata ammessa dal giudice istruttore.
Non vi è prova che la resistente abbia tentato, durante il matrimonio o la separazione, il reinserimento nello specifico settore professionale al quale sarebbero connessi maggiori guadagni. Non sono emersi elementi per ritenere che il ricorrente abbia sottratto beni alla comunione legale.
Egli ha restituito alla resistente la somma prelevata dal conto cointestato.
Non è contestato ed è documentato che il ricorrente poco prima della separazione abbia utilizzato le somme accantonate sul conto corrente allo stesso intestato nell'acquisto di buoni postali fruttiferi intestati ai due figli collocati presso di sé e, poi, nell'acquisto di un immobile intestato al figlio CP
, immobile nel quale si è poi trasferito, insieme ai ragazzi. Al riguardo, tuttavia, va osservato
[...] che i proventi della professione non rientrano nella comunione legale ex art. 177, comma 1, lett. c),
c.c., norma che esclude dalla comunione i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione. Peraltro, nel caso in esame, il ricorrente non ha utilizzato le somme per scopi personali ma ha destinato le risorse ai figli e alle esigenze abitative del nucleo familiare.
Per tutti i motivi esposti, la resistente non ha provato che lo squilibrio economico tra i coniugi sia eziologicamente riconducibile al contributo offerto alla vita matrimoniale, né ha provato il sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia – cfr CASS, SS.UU. 18287/2018; Cass. 38362/2021- e, in ogni caso, è comproprietaria della casa coniugale e gode di un reddito che, alla luce di tutto quanto esposto, pare adeguato al contributo economico e domestico offerto soprattutto negli ultimi anni di matrimonio.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Nelle conclusioni parte ricorrente ha chiesto la declaratoria dell' insussistenza del diritto della sig.ra a percepire l'assegno divorzile con efficacia ex tunc. CP_1
L'art. 4, comma 13, della L 898/1970, ratione temporis applicabile al caso in esame, disponeva che
“ Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone
l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda”. Dunque, la norma si applica nel solo caso in cui sia stato disposto l'assegno divorzile, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.
Essendo divenuto maggiorenne nelle more del procedimento il figlio , il Tribunale CP deve stabilire la forma di affido più conforme agli interessi della figlia ancora minore Non Per_2 essendo emerse controindicazioni, la minore va affidata in forma condivisa a entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre, con la quale convive sin dalla separazione. Il padre potrà esercitare il diritto di visita il mercoledì ed il giovedì con pernotto, nonché a settimane alternate, dal venerdì al lunedì successivo;
vanno confermate, quanto all'esercizio del diritto di visita nelle festività
e durante il periodo feriale, le statuizioni adottate con i provvedimenti presidenziali.
Occorre a tal punto determinare il quantum dell'assegno di mantenimento a carico delle parti per il contributo al mantenimento dei figli.
Per quanto concerne il mantenimento di e , collocati presso il padre, Per_1 CP rispetto ai quali non è stata prospettata la sopraggiunta autosufficienza economica, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337, ter, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, ormai studenti universitari, del reddito delle parti come sopra ricostruito, delle spese e oneri a loro carico, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 600,00 -da dividere in eguale misura tra i figli-. Detta somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-
F.O.I.
Per quanto concerne il mantenimento della minore la domanda di parte ricorrente di Per_2 riduzione dell'importo dell'assegno non può essere accolta, in quanto l'assegno di mantenimento per i figli minorenni va commisurato soprattutto al reddito del coniuge obbligato, pertanto, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337 ter, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione della minore in ragione dell'età -circa 15 anni-, del reddito percepito dalle parti, del contributo domestico della resistente, in considerazione della minore età della ragazza, delle spese e oneri a carico delle parti, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 1.200,00. Detta somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 70%, alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate, secondo le linee guida approvate dal C.N.F..
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
b) affida la figlia minore in forma condivisa ai genitori con collocazione preferenziale presso la madre e disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
c) pone a carico di parte ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 1.200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore . Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo Per_2 gli indici ISTAT-F.O.I.
d) pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, entro il cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e (da dividere in eguale misura). Detta somma sarà annualmente Per_1 CP
e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
e) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 70%, alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate, secondo le linee guida approvate dal C.N.F.; pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 30% alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate, secondo le linee guida approvate dal C.N.F;
f) spese compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 28/03/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso