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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
GRANATA URANIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1443/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO AUTOTUT
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso il rigetto dell'istanza di autotutela del 14.11.2023, comunicato con pec del 24.11.2023. Ha esposto di avere presentato ricorso all'avviso di accertamento 250TDEM00167, irpef 2016 , con effetto di reclamo;
che l'ufficio ha proposto mediazione consistita nel pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte al 35 %; di avere sottoscritto l'atto di accettazione della proposta e di avere ricevuto il modello di pagamento unificato (F24 ) con cui pagare la somma concordata di € 1.711,32; che la Banca di fiducia, altre banche e
Poste Italiane s.p.a. non sono riuscite ad eseguire il versamento in base alla delega di pagamento F24 loro presentata, in quanto rifiutata dal sistema telematico;
che l'Ufficio, informato di ciò, non ha dato alcuna soluzione;
che il 12.9.2023 è scaduto il termine per la costituzione in giudizio e l'avviso di accertamento diventava definitivo;
che a seguito della ricezione in data 7.11.2023 dell'avviso di presa in carico della somma di € 2.876,45 , a fronte di quella di € 1.711,32 ha formulato istanza di autotutela, perché ADE procedesse alla rettifica della somma, secondo concordato;
che l'ufficio ha respinto il ricorso;
che l'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilisce che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede”; di avere tenuto una condotta collaborativa, leale ed onesta, accettando la proposta dello ufficio di pagare il tributo per intero, con riduzione delle sanzioni al 35 %, tempestivamente informando l'Ufficio dell'evento indipendente dalla sua volontà, che ha impedito il pagamento della somma dovuta;
che a tal punto non si è potuta costituire in giudizio, avendo sottoscritto l'accertamento con adesione;
di avere anche accolto il suggerimento di effettuare il pagamento tramite modalità Home Banking, senza alcun esito;
che il mancato versamento della somma concordata costituisce un fatto oggettivamente estraneo alla sua volontà; che l'accoglimento del ricorso in autotutela avrebbe ripristinato la giustizia del caso concreto, attuando ragioni di interesse generale , corrispondenti al principio che l'Amministrazione deve agire secondo i parametri di correttezza e di imparzialità , ex art. 97 Cost.; che il rigetto del ricorso in autotutela costituisce un vulnus al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione.
Ha chiesto, quindi, dichiarare l'illegittimità del rigetto del ricorso in autotutela, perché l'Amministrazione
Finanziaria, conformandosi alla decisione che sarà emanata, possa accogliere l'istanza di autotutela.
ADE ha presentato controdeduzioni e resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 26/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rilevato dalla Suprema Corte "in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. sez. V, 28.3.2018,
n. 7616).
Nel caso in esame, il ricorrente pur avendo censurato profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, qual è l'agire della P.A. contraria a buona fede, tuttavia non ha riscontrato le circostanze che dovrebbero connotare negativamente la condotta tenuta dall'amministrazione.
Egli, infatti, non ha dimostrato che il mancato pagamento fosse dipeso effettivamente dall'inidoneità del modello di pagamento unificato (F24 ), non avendo al riguardo prodotto alcunchè.
Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara le spese integralmente compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
GRANATA URANIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1443/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO AUTOTUT
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso il rigetto dell'istanza di autotutela del 14.11.2023, comunicato con pec del 24.11.2023. Ha esposto di avere presentato ricorso all'avviso di accertamento 250TDEM00167, irpef 2016 , con effetto di reclamo;
che l'ufficio ha proposto mediazione consistita nel pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte al 35 %; di avere sottoscritto l'atto di accettazione della proposta e di avere ricevuto il modello di pagamento unificato (F24 ) con cui pagare la somma concordata di € 1.711,32; che la Banca di fiducia, altre banche e
Poste Italiane s.p.a. non sono riuscite ad eseguire il versamento in base alla delega di pagamento F24 loro presentata, in quanto rifiutata dal sistema telematico;
che l'Ufficio, informato di ciò, non ha dato alcuna soluzione;
che il 12.9.2023 è scaduto il termine per la costituzione in giudizio e l'avviso di accertamento diventava definitivo;
che a seguito della ricezione in data 7.11.2023 dell'avviso di presa in carico della somma di € 2.876,45 , a fronte di quella di € 1.711,32 ha formulato istanza di autotutela, perché ADE procedesse alla rettifica della somma, secondo concordato;
che l'ufficio ha respinto il ricorso;
che l'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilisce che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede”; di avere tenuto una condotta collaborativa, leale ed onesta, accettando la proposta dello ufficio di pagare il tributo per intero, con riduzione delle sanzioni al 35 %, tempestivamente informando l'Ufficio dell'evento indipendente dalla sua volontà, che ha impedito il pagamento della somma dovuta;
che a tal punto non si è potuta costituire in giudizio, avendo sottoscritto l'accertamento con adesione;
di avere anche accolto il suggerimento di effettuare il pagamento tramite modalità Home Banking, senza alcun esito;
che il mancato versamento della somma concordata costituisce un fatto oggettivamente estraneo alla sua volontà; che l'accoglimento del ricorso in autotutela avrebbe ripristinato la giustizia del caso concreto, attuando ragioni di interesse generale , corrispondenti al principio che l'Amministrazione deve agire secondo i parametri di correttezza e di imparzialità , ex art. 97 Cost.; che il rigetto del ricorso in autotutela costituisce un vulnus al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione.
Ha chiesto, quindi, dichiarare l'illegittimità del rigetto del ricorso in autotutela, perché l'Amministrazione
Finanziaria, conformandosi alla decisione che sarà emanata, possa accogliere l'istanza di autotutela.
ADE ha presentato controdeduzioni e resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 26/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rilevato dalla Suprema Corte "in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. sez. V, 28.3.2018,
n. 7616).
Nel caso in esame, il ricorrente pur avendo censurato profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, qual è l'agire della P.A. contraria a buona fede, tuttavia non ha riscontrato le circostanze che dovrebbero connotare negativamente la condotta tenuta dall'amministrazione.
Egli, infatti, non ha dimostrato che il mancato pagamento fosse dipeso effettivamente dall'inidoneità del modello di pagamento unificato (F24 ), non avendo al riguardo prodotto alcunchè.
Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara le spese integralmente compensate.