TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3483 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3483 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CECCHELLA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BOZZI SILVIA e CP_1 C.F._2 dell'AVV. FABRIZIO BARTELLONI
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
14.01.2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 16.01.2021 la sig.ra chiedeva venisse pronunciata, alle Parte_1 condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8.01.2005 con il sig. , dalla cui unione è nato il giorno 17.04.2005 il figlio CP_1 Per_1
e il giorno 25.07.2008 il figlio . Per_2
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del
21.05.2018.
Si costituiva parte resistente in data 08.02.2022, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa. Alla prima udienza del 1.3.2022 il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione all'esito dell'audizione delle parti, si riservava.
Con Ordinanza emessa in pari data, il Presidente provvedendo ai sensi dell'art. 4, comma 8, L.
898/1970, disponeva un aumento dell'assegno divorzile e confermava per il resto le condizioni della separazione. Nominava, infine, se' stesso quale Giudice Istruttore fissando udienza il 12.05.2022. All'esito di tale udienza disposta in trattazione scritta, in accoglimento all'istanza congiunta dei difensori, la causa veniva trattenuta in decisione per la sentenza sullo stato che veniva emessa in data
7.11.2022.
Con Ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande. A tal fine venivano concessi alle parti i termini di all'art 183 VI co. c.p.c. e fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 2.3.2023.
A questo punto la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale, prove testimoniali e in via documentale.
All'udienza del 20.06.2024, esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito dei termini assegnati per il deposito delle note autorizzate veniva, in accoglimento all'istanza congiunta delle parti, concesso un rinvio al 14.01.2025 per la pendenza di trattative.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Ordinanza del 6.02.2025, preso atto dell'accordo e della rinuncia dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
***
Così ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, va preliminarmente rilevato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata accolta e statuita con sentenza sullo stato del 08.11.2022 e che residuavano da scrutinare e decidere in tale sede i soli provvedimenti accessori.
Ebbene con riferimento a quest'ultimi, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.01.2025 reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Si osserva, infatti, che è ancora Per_2 minorenne, mentre sebbene maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Anche il PM, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 09.02.2025 nulla opponeva all'accoglimento della domanda. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DISPONE che i figli e manterranno la propria residenza presso la casa familiare sita Per_2 Per_1 in Pisa, Via Pungilupo, 29 che resta definitivamente assegnata alla sig.ra ; Parte_1
DISPONE che i genitori continueranno ad avere l'affido condiviso del figlio . Le decisioni di Per_2 maggior rilievo saranno assunte dai genitori congiuntamente mentre quelle ordinarie saranno assunte dal genitore presso il quale in quel momento il figlio si trova. In considerazione dell'età di Per_2 sarà questi a organizzare le visite e le vacanze con il padre.
PONE a carico del sig. 'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli la somma mensile di € 543,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione ISTAT con le seguenti modalità: direttamente al figlio , ammesso alla scuola Superiore S. Anna di Pisa;
alla sig.ra Per_1
per il figlio , frequentante il liceo Classico “Galileo Galilei”, in entrambi i casi Parte_1 Per_2 entro il 10 di ciascun mese
PRENDE ATTO che le parti dichiarano che qualora anche il figlio non dovesse più abitare Per_2 anche per ragioni di studio presso i genitori il contributo al mantenimento sarà versato dal sig. CP_1 direttamente al medesimo;
DISPONE che i genitori saranno tenuti a sostenere le spese straordinarie riguardanti i figli, sin quando questi non avranno raggiunto l'autonomia, nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie di entrambi i figli sono da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del Protocollo CNF ovvero:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, rette scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori
SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Nel caso in cui dette spese debbano essere previamente concordate sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica o anche tramite altra messaggistica la previsione del relativo impegno economico, allegando, occorrendo, anche un preventivo, il destinatario entro 10 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre una alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso.
Resta anche inteso che se un genitore vorrà far effettuare ai figli una qualche attività extrascolastica sportiva, culturale, ecc, che comporti impegno per l'altro genitore, per cui potrebbe opporre il suo veto, altro genitore, qualora ovviamente non si tratti di attività pericolosa, potrà, facendosene carico, essere libero nei giorni di sua spettanza, di fargliela fare.
Sul resto dell'accordo prende atto che:
- A titolo di liquidazione una tantum di assegno divorzile le parti concordano che il sig. CP_1
trasferisca la sua quota parte pari ad ½ dell'immobile costituente la casa familiare posto in Pisa
[...] via Pungilupo 29, NCEU del Comune di Pisa al foglio 33 particella 261, 85 Cat. A/2 e al foglio 33 particella 261, sub. 86 Cat. C/6 alla sig.ra entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla Parte_1 sottoscrizione del presente atto, con spese a carico esclusivo della signora Pt_1
- Le parti convengono che eventuali lavori condominiali riguardanti l'immobile di via Pungilupo deliberati successivamente alla sottoscrizione del presente atto competeranno alla sola sig.ra e Pt_1 sarà sempre la sola sig.ra a beneficiare di eventuali futuri vantaggi fiscali. Pt_1
Per i vantaggi fiscali relativi a interventi esauriti alla sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di avere già regolato le loro posizioni e le detrazioni fiscali relative a interventi già eseguiti alla data presente sono mantenute dalla parte venditrice;
- la sig.ra a titolo di corrispettivo a forfait dei beni mobili, degli arredi e quant'altro Parte_1 servito all'abitazione fino al termine del matrimonio si impegna a versare al sig. la CP_1 somma di € 47.900,00, non produttiva di interessi, con le seguenti modalità;
• quanto a € 20.000,00 alla sottoscrizione del presente atto mediante assegno circolare intestato al sig. CP_1
• quanto a € 27.900,00 non oltre la formalizzazione del trasferimento di cui al punto 5) e comunque nel termine di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto e ciò a garanzia delle reciproche posizioni;
- Le parti precisano che le condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 sono essenziali per la risoluzione consensuale della controversia;
- In ogni caso le parti dichiarano che salvo gli adempimenti di cui al presente accordo null'altro hanno da pretendere. DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/04/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3483 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CECCHELLA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BOZZI SILVIA e CP_1 C.F._2 dell'AVV. FABRIZIO BARTELLONI
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
14.01.2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 16.01.2021 la sig.ra chiedeva venisse pronunciata, alle Parte_1 condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8.01.2005 con il sig. , dalla cui unione è nato il giorno 17.04.2005 il figlio CP_1 Per_1
e il giorno 25.07.2008 il figlio . Per_2
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del
21.05.2018.
Si costituiva parte resistente in data 08.02.2022, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa. Alla prima udienza del 1.3.2022 il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione all'esito dell'audizione delle parti, si riservava.
Con Ordinanza emessa in pari data, il Presidente provvedendo ai sensi dell'art. 4, comma 8, L.
898/1970, disponeva un aumento dell'assegno divorzile e confermava per il resto le condizioni della separazione. Nominava, infine, se' stesso quale Giudice Istruttore fissando udienza il 12.05.2022. All'esito di tale udienza disposta in trattazione scritta, in accoglimento all'istanza congiunta dei difensori, la causa veniva trattenuta in decisione per la sentenza sullo stato che veniva emessa in data
7.11.2022.
Con Ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande. A tal fine venivano concessi alle parti i termini di all'art 183 VI co. c.p.c. e fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 2.3.2023.
A questo punto la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale, prove testimoniali e in via documentale.
All'udienza del 20.06.2024, esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito dei termini assegnati per il deposito delle note autorizzate veniva, in accoglimento all'istanza congiunta delle parti, concesso un rinvio al 14.01.2025 per la pendenza di trattative.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Ordinanza del 6.02.2025, preso atto dell'accordo e della rinuncia dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
***
Così ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, va preliminarmente rilevato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata accolta e statuita con sentenza sullo stato del 08.11.2022 e che residuavano da scrutinare e decidere in tale sede i soli provvedimenti accessori.
Ebbene con riferimento a quest'ultimi, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.01.2025 reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Si osserva, infatti, che è ancora Per_2 minorenne, mentre sebbene maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Anche il PM, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 09.02.2025 nulla opponeva all'accoglimento della domanda. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DISPONE che i figli e manterranno la propria residenza presso la casa familiare sita Per_2 Per_1 in Pisa, Via Pungilupo, 29 che resta definitivamente assegnata alla sig.ra ; Parte_1
DISPONE che i genitori continueranno ad avere l'affido condiviso del figlio . Le decisioni di Per_2 maggior rilievo saranno assunte dai genitori congiuntamente mentre quelle ordinarie saranno assunte dal genitore presso il quale in quel momento il figlio si trova. In considerazione dell'età di Per_2 sarà questi a organizzare le visite e le vacanze con il padre.
PONE a carico del sig. 'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli la somma mensile di € 543,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione ISTAT con le seguenti modalità: direttamente al figlio , ammesso alla scuola Superiore S. Anna di Pisa;
alla sig.ra Per_1
per il figlio , frequentante il liceo Classico “Galileo Galilei”, in entrambi i casi Parte_1 Per_2 entro il 10 di ciascun mese
PRENDE ATTO che le parti dichiarano che qualora anche il figlio non dovesse più abitare Per_2 anche per ragioni di studio presso i genitori il contributo al mantenimento sarà versato dal sig. CP_1 direttamente al medesimo;
DISPONE che i genitori saranno tenuti a sostenere le spese straordinarie riguardanti i figli, sin quando questi non avranno raggiunto l'autonomia, nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie di entrambi i figli sono da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del Protocollo CNF ovvero:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, rette scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori
SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Nel caso in cui dette spese debbano essere previamente concordate sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica o anche tramite altra messaggistica la previsione del relativo impegno economico, allegando, occorrendo, anche un preventivo, il destinatario entro 10 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre una alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso.
Resta anche inteso che se un genitore vorrà far effettuare ai figli una qualche attività extrascolastica sportiva, culturale, ecc, che comporti impegno per l'altro genitore, per cui potrebbe opporre il suo veto, altro genitore, qualora ovviamente non si tratti di attività pericolosa, potrà, facendosene carico, essere libero nei giorni di sua spettanza, di fargliela fare.
Sul resto dell'accordo prende atto che:
- A titolo di liquidazione una tantum di assegno divorzile le parti concordano che il sig. CP_1
trasferisca la sua quota parte pari ad ½ dell'immobile costituente la casa familiare posto in Pisa
[...] via Pungilupo 29, NCEU del Comune di Pisa al foglio 33 particella 261, 85 Cat. A/2 e al foglio 33 particella 261, sub. 86 Cat. C/6 alla sig.ra entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla Parte_1 sottoscrizione del presente atto, con spese a carico esclusivo della signora Pt_1
- Le parti convengono che eventuali lavori condominiali riguardanti l'immobile di via Pungilupo deliberati successivamente alla sottoscrizione del presente atto competeranno alla sola sig.ra e Pt_1 sarà sempre la sola sig.ra a beneficiare di eventuali futuri vantaggi fiscali. Pt_1
Per i vantaggi fiscali relativi a interventi esauriti alla sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di avere già regolato le loro posizioni e le detrazioni fiscali relative a interventi già eseguiti alla data presente sono mantenute dalla parte venditrice;
- la sig.ra a titolo di corrispettivo a forfait dei beni mobili, degli arredi e quant'altro Parte_1 servito all'abitazione fino al termine del matrimonio si impegna a versare al sig. la CP_1 somma di € 47.900,00, non produttiva di interessi, con le seguenti modalità;
• quanto a € 20.000,00 alla sottoscrizione del presente atto mediante assegno circolare intestato al sig. CP_1
• quanto a € 27.900,00 non oltre la formalizzazione del trasferimento di cui al punto 5) e comunque nel termine di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto e ciò a garanzia delle reciproche posizioni;
- Le parti precisano che le condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 sono essenziali per la risoluzione consensuale della controversia;
- In ogni caso le parti dichiarano che salvo gli adempimenti di cui al presente accordo null'altro hanno da pretendere. DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/04/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori