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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12196/2022 + N.R.G. 41696/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Margherita Monte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al N.R.G. 12196/2022 e al N.R.G. 41696/2022, promosse da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LIONE ANTONIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE SAN MARTINO IS. 162 98158 MESSINA presso il difensore avv. LIONE ANTONIO
ATTRICE NELLA CAUSA N.R.G. 12196/2022
OPPONENTE NELLA CAUSA N.R.G. 41696/2022 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 BIGLIERI SARA e dell'avv. PUPESCHI ANDREA ( ) PIAZZA DEGLI C.F._1
AFFARI, 1 20123 MILANO;
( ) VIA LAZZARO Parte_2 C.F._2
SPALLANZANI, 22/A 00161 ROMA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEGLI AFFARI, 1
20123 MILANO presso il difensore avv. BIGLIERI SARA
CONVENUTA NELLA CAUSA N.R.G. 12196/2022
OPPOSTA NELLA CAUSA N.R.G. 41696/2022
OGGETTO: Distribuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2022 (di seguito per brevità Parte_1 ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Pt_1 Controparte_2
CP_ (di seguito ), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito: 1.
[...] accertare e dichiarare la piena validità del contratto di distribuzione per la linea Mentor, sottoscritto tra le parti in data 20
pagina 1 di 22 marzo 2013, del contratto di distribuzione per la linea Biosense Webster, sottoscritto tra le parti in data 4 dicembre 2007, in quanto mai risolti per inadempimento della in subordine al punto 1 - nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Pt_1
Tribunale adito dovesse ritenere valida la risoluzione dei contratti di distribuzione de quibus e del piano di rientro sottoscritti Cont tra le parti, dichiarare che i contratti si sono risolti unicamente a causa del comportamento tenuto dalla in aperta Cont malafede e contro qualsivoglia dovere di collaborazione e lealtà e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno patito dalla che si quantifica in € 1.000.000,00; 2. in ogni caso, accertare e dichiarare l'annullamento del piano di Pt_1 rientro sottoscritto tra le parti per dolo e/o violenza;
3. condannare a corrispondere a Controparte_1
Co
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 2.500.000,00 ovvero la diversa somma minore o Controparte_6 maggiore che il Giudice riterrà congrua, giusta e dovuta, o comunque secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo nella misura di legge.
4. accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.; e per l'effetto 5. inibire la convenuta alla continuazione degli atti di cui in narrativa, dichiarandolo e condannandolo al risarcimento dei danni derivanti all'attore nella misura di € 1.000.000,00 6. ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza sui principali quotidiani nazionali e sulle riviste di settore, a spese del convenuto”.
Ai fini della concisa esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione (artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), in sintesi il Giudice osserva che a fondamento delle domande l'attrice ha dedotto che il IG. , già agente per la società , a Parte_3 CP_7 seguito dell'acquisizione della da parte della ha intrapreso CP_7 Controparte_1 una lunga collaborazione con la società convenuta. A tal fine in data 19/02/2007 ha costituito la società volta a fornire, a strutture pubbliche e private, dispositivi medici per l'attività sanitaria;
Parte_1 della società il IG. è amministratore e legale rappresentante “pro tempore”, nonchè socio al Parte_3
95%. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, aveva esteso il suo commercio ad altre due linee della Pt_1
: Mentor e Biosense Webster. Nel 2012 i contratti di agenzia e distribuzione della linea Controparte_1
CP_ Cordis erano cessati e ha continuato ad essere agente e distributore della per le altre due linee. Pt_1
In merito alla “Linea Mentor – dispositivi medici per chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica”- l'attrice ha CP_ dedotto che e avevano sottoscritto in data 8/03/2013 un contratto di agenzia per la Pt_1
CP_ promozione e la conclusione di contratti di vendita dei prodotti di con riferimento all' di CP_8
Catania e in data 20/03/2013 un contratto di distribuzione, nel quale era previsto il pagamento della merce a mezzo bonifico bancario e con scadenza a 90 giorni dalla data di fattura;
nel 2014 i termini di pagamento erano stati addirittura concordati in 180 giorni dalla data della fattura. In merito alla “Linea Biosense
Webster – dispositivi medici per elettrofisiologia-cardiologia”, l'attrice ha allegato che in data 4/12/2007 le parti avevano sottoscritto un contratto di agenzia e in pari data un contratto di distribuzione;
nel contratto ConCon di distribuzione era previsto che volgesse l'attività di acquisto e commercializzazione in nome e per Con conto della servendosi di un'autonoma organizzazione idonea allo scopo;
al punto 3.4 era pattuito che pagina 2 di 22 il pagamento degli ordini avvenisse a mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 90 giorni dalla fattura. Nel CP_ 2009 aveva richiesto a di procedere con l'acquisto di un sistema di mappaggio “Carto” 1, al Pt_1 prezzo di € 117.600,00: l'apparecchiatura era stata poi resa e sostituita con merce;
nel 2010 ra stata Pt_1
CP_
“invitata” da ad acquistare il secondo apparecchio di mappaggio “Carto” 2 per il minor corrispettivo di € 96.000,00 nonostante l'apparecchio fosse il medesimo;
nel 2011 era stato richiesto alla 'acquisto Pt_1 del terzo sistema di mappaggio “Carto” 3, modello base, per il corrispettivo di € 175.450,00. Grazie all'impegno profuso, aveva fatto in modo che il “sistema Carto3” venisse installato presso Pt_1
CP_ l' di ER. In data 21/06/2011 la aveva richiesto a Controparte_9
Pt_1 di acquistare, con un contratto della durata di tre anni, un ulteriore sistema Carto (il quarto) con gli accessori e sistemi connessi, al prezzo di € 150.000,00; avrebbe dovuto corrispondere la somma
Pt_1 mediante quote annuali dell'importo pari a € 50.000,00 ciascuna, fatto salvo il caso in cui fosse stata in grado di raggiungere un fatturato per l'acquisto di dispositivi della sola Linea Biosense Webster pari o superiore a € 240.000,00 annui. L'attrice ha dedotto che nel rapporto fra le parti vi era sempre stata “grande Con collaborazione e massima disponibilità: da un lato forniva a merce con scadenza breve”,
Pt_1 dall'altro l'acquistava al fine di raggiungere i target stabiliti con l'area manager, “con la piena
Pt_1 consapevolezza che la società convenuta avrebbe comunque provveduto al dovuto cambio”; Cont
“inaspettatamente e immotivatamente, dal 2016, a seguito del cambio del capo area per la linea Biosense Webster, iniziava a imporre quantitativi di merce sempre maggiori (fino al 40% in più, doc. 24A) – anche al fine di raggiungere i CP_ quantitativi di vendita imposti dai vertici ai capi delle diverse aree”. Nonostante tali comportamenti aveva C espresso apprezzamenti per l'ottimo lavoro svolto da .Gi e gli obiettivi raggiunti, “benché, contrariamente a Con tutti gli obblighi e principi di buona fede, la perdurasse a inviare merce ai limiti dell'utilizzabilità, giusta l'imminente scadenza, proprio alla luce della consapevolezza che anche grazie all'ottima fama che si era costruita da sola sul Pt_1 territorio siciliano, sarebbe riuscita a rivenderla”. Dal gennaio del 2020 fino a dicembre del 2021 aveva Pt_1 disposto plurimi bonifici, per il complessivo importo di € 1.817.727,07, di cui € 1.086.730,48 a copertura delle fatture scadute, così da rientrare dal debito maturato ed € 730.996,59 quale pagamento per la merce acquistata. Dal luglio 2020, “in violazione di quanto previsto contrattualmente (e quale ultimo tassello di un intricato CP_ disegno di malafede per mettere in ginocchio l'odierna attrice)”, aveva chiesto a di acquistare merce con Pt_1
CP_ pagamento anticipato, da effettuare al momento dell'ordine; in data 24/09/2020 aveva imposto l'acquisto di un software per l'aggiornamento dei sistemi Carto, per il corrispettivo di € 48.800,00 oltre CP_ IVA. In data 8/02/2021 aveva imposto a i acquistare il servizio di manutenzione full risk per Pt_1 il sistema Carto, per il corrispettivo di € 15.000,00 (I.V.A. esclusa), da pagare anticipatamente in un'unica soluzione;
nel contratto, valido dal 1/01/2021 al 31/12/2021, veniva previsto che “tutti gli interventi non coperti dalla garanzia saranno fatturati al Cliente (ndr. So.Gi)”, ai costi indicati. L'attrice ha allegato che in Cont data 12/07/2021, “a seguito della maturazione di un debito da parte della nei confronti della per tutte le Pt_1 pagina 3 di 22 deplorevoli e vessatorie condotte assunte da quest'ultima nei confronti della piccola società, contrarie ai più comuni obblighi di buona fede e leale collaborazione tra le parti, le due società sottoscrivevano un piano di rientro (doc. 33), in cui veniva previsto Con il pagamento dell'importo di € 4.047.762,70 (debito calcolato sulla base di fatture scadute emesse dalla al netto degli interessi di mora maturati e maturandi) con modalità dilazionate e, cioè, con n. 43 rate mensili, a decorrere dal mese di luglio
2021”, con una maxi rata finale dell'importo di € 199.000,00 da corrispondere nel gennaio del 2025.
Riguardo a tale piano di rientro, a affermato: “La creditrice – forte della sua egemone posizione contrattuale e Pt_1 di supremazia, quale multinazionale e azienda leader nella produzione – imponeva, peraltro, che: - solo a seguito dell'integrale
e corretto pagamento delle rate concordate, sarebbero state emesse le note di credito dovute per sostituzione di merce;
- le fatture Cont emessa da a sarebbero continuate a essere soggette a “pagamento anticipato all'ordine”; - il mancato pagamento Pt_1
Cont nei termini previsti, anche di una sola delle rate, avrebbe comportato il blocco automatico delle forniture e la facoltà della di ritenere il piano di rientro “risolto per grave inadempimento, con immediata decadenza del debitore dal beneficio della Cont dilazione di pagamento”, con conseguente possibilità della di esigere “integralmente e immediatamente” il pagamento del Con debito residuo;
- in caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento delle rate pattuite da parte di la avrebbe Pt_1
Cont potuto risolvere il contratto di distribuzione, da dichiarare con una mera comunicazione, salvo in ogni caso il diritto di di Part richiedere il risarcimento dei danni subiti. Tale accordo veniva imposto da “in un momento molto difficile e delicato per la posto che durante tutto il periodo della pandemia la maggior parte degli ospedali non Pt_1 hanno eseguito procedure e, in ogni caso, non provvedevano a saldare i corrispettivi per gli ordini eseguiti”;
“vittima, ormai, di un terso rapporto di sudditanza, e si vedeva costretta a sottoscrivere tale documento, in cui si Pt_1 estrinsecava una ovvia volontà viziata”. In seguito aveva provato a tener fede al pagamento delle rate Pt_1 previste nel piano di rientro, “benché eccessivamente e chiaramente oltremisura onerose per la stessa” e, quindi, aveva corrisposto nell'arco di soli tre mesi e mezzo l'importo di € 185.000,00 ed aveva continuato a CP_ CP_ pagare la merce acquistata dalla anticipatamente o alla consegna. In data 1/09/2021 si era assicurata che partecipasse alla gara indetta per l' di FA e, tuttavia, Pt_1 Parte_5
CP_ poco meno di un mese dopo la stessa aveva risolto il contratto di distribuzione. In data 27/09/2021 il IG. era stato ricoverato in emergenza presso l'Ospedale Villa Sofia di ER sino al Parte_3
2/10/2021; il periodo di malattia si era protratto fino al 23/11/2021. Queste circostanze erano ben note ai CP_ CP_ collaboratori e rappresentanti della e sino alla fine di ottobre 2021 nulla aveva eccepito riguardo ai pagamenti effettuati dalla in forza del piano di rientro, “accettandone, quindi, Pt_1
l'ammontare diverso rispetto a quello pattuito”; ciò aveva ingenerato nella il legittimo affidamento Pt_1 sul fatto che il rapporto fra le parti proseguisse. L'attrice ha allegato che, tuttavia, in data 26/10/2021, “alle ore 19.28 (quindi, dopo l'orario di chiusura degli uffici), incurante dell'assenza del IG. per motivi di salute, la Parte_3
Con inoltrava alla una comunicazione via PEC (posta accessibile unicamente dagli uffici della , in cui Pt_1 Pt_1 dichiarava l'unilaterale risoluzione del piano di rientro e dei contratti di distribuzione in essere tra le parti, nonostante avesse tacitamente accettato le modifiche precedenti”. L'attrice ha dedotto che tale condotta dimostra la malafede pagina 4 di 22 contrattuale della convenuta, la quale “anziché invocare così subitaneamente la risoluzione del vessatorio piano di rientro e dei contratti di distribuzione in essere, avrebbe dovuto quantomeno, alla luce dell'accettazione tacita delle precedenti modifiche e del legittimo affidamento ingenerato, comunicare a l'intenzione potenziale di risolvere il contratto, dando alla stessa un congruo termine per sanare Pt_1
CP_ l'asserito inadempimento”; si era avvalsa, invece, della facoltà di risolvere immediatamente i contratti di distribuzione per entrambe le linee (Mentor e Biosense Webster), dichiarando anche la decadenza della debitrice dal beneficio del termine e fissando in soli 20 giorni il termine per provvedere all'integrale pagamento del debito residuo, comunicando che in difetto di adempimento avrebbe proceduto per il recupero coattivo del credito in sede giudiziale. Alle ore 6.45 del 27/10/2021 “ancora ignara della Pt_1
Con comunicazione ricevuta via PEC dalla durante l'orario di chiusura degli uffici, depositava, tramite il portale dell'ospedale civico -portale raggiungibile anche da casa- la propria offerta (preparata chiaramente tempo addietro) per correttamente partecipare al bando di gara indetto per le forniture a favore dell' di ER quale capofila, essendo una gara di bacino per la Sicilia Occidentale”. A Controparte_9 riprova della malafede della convenuta “e della reale motivazione sottesa alla decisione improvvisa di CP_ risoluzione dei contratti in essere”, la stessa aveva partecipato alla gara, depositando la sua offerta. Con L'attrice ha allegato che tale condotta concretizzava “il grave caso di concorrenza sleale, in cui utilizzava tecniche non conformi ai “principi della correttezza professionale”, idonee, ictu oculi, a Con danneggiare i: infatti, con tutta probabilità, si presume che controparte sia stata in grado di presentare una proposta migliore rispetto a quella presentata dalla odierna attrice, in quanto conosce i prezzi applicati dalla ed è ovviamente in grado di proporli a un prezzo nettamente inferiore”. In data 3/11/2021 Pt_1
CP_
aveva ribadito la risoluzione dei contratti di distribuzione con e, a seguito dell'interruzione Pt_1 delle forniture di materiale sanitario, si dichiarava “esente da qualsiasi responsabilità per la mancata fornitura dei beni richiesti e necessari agli enti ospedalieri pubblici con cui era contrattualmente Pt_1
CP_ obbligata”. In data 10/11/2021 aveva inviato a una contestazione relativa ai comportamenti Pt_1
“deplorevoli, vessatori e financo biasimevoli tenuti dalla multinazionale in aperta violazione ai più comuni e legittimi doveri di CP_ buona fede e leale collaborazione tra le parti”; per non era stato possibile definire con la controversia Pt_1
CP_ in quanto condizione essenziale per il raggiungimento di un accordo era per “il pagamento del debito maturato dalla nei suoi confronti - nella misura incorretta quantificata unilateralmente dalla Pt_1 convenuta -, debito che allo stato, stante anche l'incertezza dell'aggiudicazione della gara relativa all' di ER (si ricorda, quale capofila), non è in grado di onorare, anche e soprattutto a causa CP_9
Con delle vessatorie condotte subite dalla;
tale debito si riferiva al contratto di distribuzione per la Linea
Biosense Webster del 4/12/2007, mentre per la Linea Mentor SOGI non ha contratto debiti. Sulla base di queste premesse l'attrice ha dedotto: - la piena validità dei contratti di distribuzione, in quanto CP_ l'inadempimento rispetto al piano di rientro imputato dalla a è solo parziale e indotto dalla Pt_1 pagina 5 di 22 creditrice stessa, “che illegittimamente ha abusato della sua posizione dominante e di egemonia”; - “il
Tribunale potrà valutare che, anche con riferimento alla stesura del piano di rientro dal debito maturato, Con eseguita unicamente da posto che le contestazioni eseguite da sono state stralciate (cfr. docc. 35 Pt_1
A e B, citt.), la cui volontà appare, a codesta difesa, viziata per violenza e/o dolo, ex art. 1427 c.c., la convenuta ha perdurato nel profittare della sua posizione di supremazia, dominio e forza, in quanto il debito risulta maggiore del dovuto, posto che non sono conteggiate le note di credito (la cui emissione è subordinata all'integrale pagamento del credito), non è mai stata accettata la proposta formulata da Pt_1 di cessione del credito I.V.A. (pari a € 200.000,00, cfr. doc. 34B, cit.) ed è stata inserita la fattura di €
50.000,00 per il pagamento della terza rata del sistema di mappaggio Carto (oggi situato al civico di
ER, in comodato gratuito) e per cui le parti avevano pattuito che nulla sarebbe stato dovuto (cfr. docc.
10, 11, 12 e 23, citt.)”; - non sussiste alcun inadempimento di gravità tale che giustifichi la risoluzione del CP_ contratto di distribuzione comunicata da in data 26/10/2021; - nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere risolto il contratto tra le parti, “la stessa risoluzione dovrà essere imputata unicamente al Con comportamento tenuto dalla in aperta e chiara malafede e comunque in violazione di qualsivoglia dovere di leale collaborazione e correttezza cui le parti in esecuzione a un contratto devono attenersi, ex art. 1375 c.c.”, conseguentemente la convenuta dovrà essere condannata a risarcire tutti i danni, specificati nell'atto di citazione, quantificati nell'importo complessivo di € 2.500.000,00.
La causa è stata iscritta a ruolo col numero R.G. 12196/2022.
Si è costituita la convenuta, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Milano rispetto alle domande di SOGI relative al contratto di distribuzione “Mentor”. Nel merito la convenuta ha replicato, in sintesi, che a pretestuosamente instaurato il presente giudizio, “invocando Pt_1 asserite – ma inesistenti – condotte scorrette o coercitive da parte di , al mero fine di cercare di precostituirsi una difesa CP_3
[anche prima facie del tutto inconsistente] rispetto al credito di circa Euro 4 milioni, pacifico ed espressamente riconosciuto da anche a mezzo di un piano di rientro a suo tempo sottoscritto da a poi non rispettato) vantato da per Pt_1 Pt_1 CP_3
CP_ forniture di prodotti effettuate in favore di ma non pagate da ; ha sempre adempiuto
Pt_1 Pt_1 correttamente le proprie obbligazioni contrattuali “(fornendo puntualmente a i prodotti di volta in volta
Pt_1 ordinati dall'Attrice) e non ha mai posto in essere alcuna fantomatica condotta scorretta, ma anzi si è ripetutamente mostrata disponibile e tollerante nei confronti di tanto è vero che le ha anche consentito di stipulare un piano di rientro (nel
Pt_1 luglio 2021) rateizzando in quasi quattro anni il debito dovuto da per giunta senza applicare alcun interesse, sinché
Pt_1 nel luglio 2022 ha agito in via monitoria per il recupero del proprio credito”. La convenuta ha ottenuto da questo stesso Tribunale il decreto ingiuntivo emesso in data 14 settembre 2022, provvisoriamente esecutivo, per il credito di Euro 2.561.913,85 oltre interessi relativo al contratto di distribuzione Biosense, fermi i crediti CP_ vantati da in relazione agli altri contratti;
l'attuale debito di è pari a complessivi Euro
Pt_1
3.884.709,58, così ripartiti: - Euro 2.561.913,85 derivanti dal Contratto di distribuzione Biosense, - Euro pagina 6 di 22 721.502,75 derivanti dal Contratto di distribuzione Mentor soggetto al Foro esclusivo di Roma, - Euro
601.292,98 quale credito derivante dal Contratto di distribuzione “Altre Linee”. Per il pagamento di tale CP_ ultimo credito ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice. La convenuta ha affermato che ha rivenduto ai clienti la pressoché totalità dei prodotti oggetto delle forniture Pt_1
CP_ acquistate da , come si desume anche dal magazzino di che, per sua stessa dichiarazione, Pt_1 risultava a metà del 2020 “con giacenza fisica quasi pari a zero”, ricavandone il relativo prezzo e conseguente CP_ profitto, senza tuttavia pagare a il prezzo dovutole per quei prodotti, maturando l'enorme debito di circa quattro milioni di Euro. La convenuta ha dedotto che il debito di non dipende da pretese, Pt_1
CP_ inesistenti, condotte abusive di , tutte contestate. In particolare la convenuta ha affermato che tutti gli acquisti di prodotti sono stati effettuati nella sua libertà ed autonomia imprenditoriale, con piena
Pt_1 volontà e consapevolezza;
il piano di rientro in data 12 luglio 2021 conteneva previsioni di miglior favore CP_ per poiché dilazionava in quattro anni il pagamento del debito che avrebbe potuto
Pt_1 pretendere in un'unica soluzione con conseguente risoluzione dei contratti con effetto immediato per giusta causa, in forza delle clausole risolutive espresse;
il piano prevedeva degli sconti sotto forma di note credito in favore di olo in caso di rispetto dei termini di pagamento delle rate di debito;
il piano non
Pt_1 prevedeva interessi a carico di e per il resto confermava le stesse condizioni già contrattualmente
Pt_1 pattuite. La convenuta ha ribadito che il piano di rientro contiene l'espresso riconoscimento del debito da CP_ CP_ parte di che è legittima la risoluzione dei contratti da parte di nell'ottobre 2021; , pur
Pt_1 potendo risolvere con effetto immediato i contratti a fronte dell'enorme debito di ha deciso di non
Pt_1 farlo e, tramite il Piano di Rientro, “ha dato a 'ennesima possibilità di ripianarlo, con pagamento di n. 43 rate
Pt_1 mensili, senza interessi, a decorrere dal mese di luglio 2021 e fino a totale estinzione del debito”. Tuttavia, sin da subito CP_ si rendeva inadempiente anche al Piano di Rientro e, nonostante gli ulteriori solleciti di , non effettuava i
Pt_1 pagamenti dovuti entro i termini essenziali previsti nel Piano”. La convenuta ha contestato sia il preteso stato di CP_ CP_ dipendenza economica di verso , sia l'asserito abuso di detto stato da parte di;
ha
Pt_1 replicato in particolare in merito alla gara indetta da di ER. La convenuta ha CP_9 formulato, quindi, al Tribunale le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale: “(i) Dichiarare
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a conoscere di tutte le domande e le questioni inerenti al Contratto di distribuzione Mentor, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Roma, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
In via preliminare nel merito e senza accettare il contraddittorio: (ii) con riferimento al credito di Controparte_2 oggetto della successiva domanda riconvenzionale sub (iv), emettere ex art. 186 bis c.p.c. ordinanza di pagamento
[...] provvisoriamente esecutiva, ovvero, in subordine, emettere ex art. 186 ter c.p.c. ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, in entrambi i casi per l'importo complessivo di Euro 601.292,98, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nei confronti di e in favore di per le causali Parte_1 Controparte_2 di cui al paragrafo VI.3, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture pagina 7 di 22 all'effettivo saldo;
In via principale e riconvenzionale, nel merito e senza accettare il contraddittorio: (iii) rigettare le domande proposte da nei confronti di in quanto inammissibili e/o Parte_1 Controparte_2 comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, previa eventuale compensazione (a) con il credito vantato da nei confronti di di cui al paragrafo VI.1 per cui
Controparte_2 Parte_1 ha già ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, (b) con il credito vantato
Controparte_2 da nei confronti di di cui al paragrafo VI.3, e (c) in subordine
Controparte_2 Parte_1 rispetto all'eccezione di incompetenza per territorio di cui al punto (i), con il credito vantato da
Controparte_2 nei confronti di di cui al paragrafo VI.2); (iv) accertare e dichiarare tenuta, e per l'effetto
[...] Parte_1 condannare, a pagare a l'importo complessivo di Euro Parte_1 Controparte_2
601.292,98, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex artt. 1226 c.c., per le causali di cui al paragrafo VI.3, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
(v) con vittoria di spese e compensi di lite, anche per difesa tecnica, nonché delle spese della eventuale CTU, oltre ad accessori e spese generali (incluse le spese per contributo unificato)”.
Con ordinanza in data 8 giugno 2023 è stato respinto il ricorso ex art. 700 cpc proposto dall'attrice; con separata ordinanza depositata in pari data sono state respinte le istanze d'ingiunzione di pagamento formulate ex art. 186 bis ed art. 186 ter cpc dalla convenuta per il pagamento della somma oggetto della domanda riconvenzionale e sono stati assegnati i termini per le memorie ex art. 183, VI comma cpc.
Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2022 a proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 15302/2022 (n.r.g. 23214/2022), provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di per la somma di € 2.561.913,85, oltre interessi e spese. Controparte_2
CP_ Nel ricorso monitorio ha allegato che il credito si riferisce al contratto di distribuzione in esclusiva stipulato in data 4.12.2007 per la vendita dei dispositivi medici per elettrofisiologia “Biosense Webster” relativamente alle zone di ER, Trapani, Agrigento, Enna e Caltanissetta;
ha allegato che ha Pt_1 riconosciuto tale credito nel piano rientro in data 12.7.2021.
L'opponente ha allegato le medesime circostanze di fatto relative ai rapporti contrattuali intercorsi Pt_1 fra le parti già esposte nell'atto di citazione col quale ha introdotto la causa RGN12196\2022. In particolare l'opponente ha ribadito che, anche per quanto concerne il rapporto di distribuzione per i dispositivi medici della Linea “Biosense”, sino al 2016 il rapporto era stato “accomodante” e improntato alla massima collaborazione, come dimostrato fra l'altro dallo scambio di email in data 22 gennaio 2015 CP_ intercorso col Capo Area di della linea Biosense Webster: quest'ultimo, stante la circostanza per cui Pt_1 si trovava con i magazzini pieni, suggeriva all'odierna opponente di non eseguire ulteriori ordini e la rassicurava, nonostante non fosse stato chiaramente ancora raggiunto il quantitativo minimo imposto per non pagare l'ultima rata relativa al sistema di mappaggio “Carto”, acquistato dalla nel 2011. Infatti, il Capo Area rassicurava l'opponente con l'intesa che si Pt_1 sarebbe poi trovata una soluzione per risolvere il problema, collimare tutti gli interessi in gioco e non dover corrispondere il pagina 8 di 22 rateo del “Carto”. L'opponente ha ribadito che il rapporto era mutato inaspettatamente e immotivatamente dal 2016, a seguito del cambio del capo area per la linea Biosense Webster: la società multinazionale aveva iniziato ad imporre quantitativi di merce sempre maggiori (fino al 40% in più), “arrivando letteralmente a vessare e angustiare la n caso di ordini inferiori… e, soprattutto, a non effettuare più, senza alcun Pt_1 legittimo motivo, la sostituzione della merce consegnata con scadenza inferiore ai 12 mesi”. L'opponente ha ribadito che dal gennaio 2020 e fino al dicembre 2021 aveva adempiuto tutte le proprie obbligazioni e disposto plurimi bonifici, per il complessivo importo di € 1.817.727,07, a favore della;
dal luglio CP_2
CP_ 2020, in violazione di quanto previsto contrattualmente. aveva imposto a i acquistare merce Pt_1 con pagamento anticipato, da effettuare al momento dell'ordine e di acquistare un software per l'aggiornamento dei sistemi “Carto”. L'opponente ha ribadito che il piano di rientro in data 12.7.2021 era CP_ stato imposto da in contrasto con gli obblighi di buona fede e leale collaborazione e “in un momento molto difficile e delicato per la SO.GI., posto che durante tutto il periodo della pandemia la maggior parte degli ospedali non eseguiva procedure e, in ogni caso, non provvedeva a saldare i corrispettivi per gli ordini eseguiti”; “a nulla valevano le contestazioni che l'opponente cercava di presentare al piano di rientro e al calcolo utilizzato, vittima, ormai, di un terso rapporto di sudditanza. La
i vedeva, quindi, costretta a sottoscrivere tale documento, in cui si estrinsecava una ovvia volontà Pt_1 viziata”. L'opponente ha ribadito le vicende relative alla gara indetta per l'Istituto S. Raffaele G. Giglio di
FA e alla gara per le forniture a favore dell' ed altresì le ulteriori doglianze Controparte_10
CP_ già esposte nel precedente giudizio in merito alla condotta di . Sulla base di queste premesse l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo, per la pendenza della causa R.G. n. 12196/2022, CP_ introdotta da per l'accertamento negativo del medesimo diritto di credito fatto valere da col Pt_1 ricorso monitorio. Nel merito l'opponente ha eccepito la carenza di prova dell'an e del quantum debeatur del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ha allegato l'invalidità dell'accordo avente ad oggetto il piano di rientro accettato da n data 12.7.2021 in quanto, “come esposto anche tramite l'atto introduttivo del Pt_1 giudizio n.r.g. 12196/2022”, l'accordo sul piano di rientro del 12.7.2021 “è invalido ai sensi degli artt. 1427
e ss. c.c. e/o alla luce dell'art. 9 della L. n. 192/1998”; alla luce dell'art. 9 della L. n. 192/1998 ha allegato che devono ritenersi nulli altresì gli accordi raggiunti dal 2016 in poi, “con i quali la ha imposto CP_2 quantitativi di merci sempre maggiori (cfr. doc. nn. 27 a 32), oltreché gli accordi risalenti al mese di luglio del 2020 in virtù dei quali la SO.GI. – tramite una chiara coartazione della volontà – è stata costretta ad acquistare merci da pagare anticipatamente al momento della consegna e gli ulteriori accordi in virtù dei quali – datati rispettivamente 24.9.2020 e
8.2.2021 - la società odierna opponente è stata costretta ad acquistare un software per l'aggiornamento dei sistemi “Carto” e ad acquistare il servizio di manutenzione full risk per il sistema “Carto”, entrambi per una cifra evidentemente molto consistente (cfr. doc. nn. 38 e 39)”. In relazione a tali accordi l'opponente ha dedotto la nullità di clausole Con contrattuali “estremamente onerose e vessatorie, così descritte: 1) SO. i è vista costretta ad acquistare pagina 9 di 22 continuamente merce in eccedenza e riempire il magazzino, senza poterla vendere;
2) Il pagamento della merce doveva essere alla consegna o al momento dell'ordine e non più a 90 o 180 giorni, nonostante l'entità economica degli ordini;
3) Alla SO.GI. è stato imposto “l'acquisto di n. 3 sistemi di mappaggio (cfr. doc. nn. 14 - 17 - da lasciare in comodato d'uso gratuito alle strutture ospedaliere), dei relativi software, degli aggiornamenti (cfr. doc. n. 38) e dei sistemi full-risk (con qualsiasi intervento economico a carico esclusivamente della SO.GI. - cfr. doc. n. 39)”; 4) Oggetto di fornitura è stata spesso anche merce con scadenza inferiore a 12 mesi, non accettata quindi dagli ospedali, e di cui spesso è stata, senza valida ragione, negato il reso, costringendo la a far fronte anche a importanti costi di smaltimento, che Pt_1 hanno inevitabilmente aggravato la situazione della società istante (doc. n. 55); 5) La nel piano di CP_2 rientro ha subordinato l'emissione delle note di credito a favore della al completo pagamento del Pt_1 debito da questa maturato. L'opponente ha quindi concluso che, data l'invalidità dei predetti contratti, non
è possibile configurare alcun diritto di credito certo, liquido ed esigibile “e, men che meno, una forma di riconoscimento del debito da parte della . L'opponente in subordine ha dedotto l'annullabilità degli Pt_1 accordi ex artt. 1427 e ss. c.c., per dolo e per violenza ex artt. 1434 e 1435 c.c. e la rescindibilità ai sensi dell'art. 1448 c.c. L'opponente ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 15302/2022 (n.r.g. 23214/2022), emesso dal
Tribunale di Milano, in virtù di quanto sopra detto, e adottare tutti i conseguenti provvedimenti anche in relazione alla rimessione delle parti di fronte al Giudice al quale è stata assegnata la causa n.r.g. 12196/2022 e/o alla riunione della presente causa con quella avente n.r.g. 12196/2022; - in subordine, accertare e dichiarare, in virtù di quanto sopradetto, la configurabilità dei presupposti per sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
e, per l'effetto, adottare il relativo provvedimento, anche inaudita altera parte;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione, in virtù dei motivi sopraesposti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare comunque non dovuta la somma ingiunta con lo stesso;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o, comunque, l'invalidità, per i motivi sopraesposti, dell'accordo avente ad oggetto il piano di rientro accettato dalla in data 12.7.2021, di tutti gli accordi dal 2016 in poi volti ad imporre quantitativi di merce Pt_1 superiori, dell'accordo del luglio 2020 e di quelli datati 24.9.2020 e 8.2.2021; - in via riconvenzionale: in virtù della dichiarazione di invalidità sopradetta, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., a restituire le somme CP_2 corrisposte in esecuzione dei suddetti accordi o la somma che sarà ritenuta di Giustizia o accertata in corso di causa;
- sempre in via riconvenzionale: in virtù dei motivi sopraesposti, accertare e dichiarare l'obbligo della società opposta di risarcire il danno subito dalla SO.G.I., ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c., 2043 e ss. c.c. e dell'art. 2600 c.c. e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma pari ad € 2.500.000,00, o alla diversa somma CP_2 che sarà accertata in corso di giudizio o che sarà ritenuta di Giustizia, anche ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltreché disporre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 2600 c.c. - Con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche della fase monitoria”. pagina 10 di 22 La causa di opposizione al decreto ingiuntivo è stata iscritta a ruolo col numero R.G. 41696/2022.
Si è costituita l'opposta, replicando che il credito oggetto del decreto ingiuntivo è provato dalle fatture, dai documenti di trasporto “relativi alle forniture di cui è causa debitamente sottoscritti dal debitore a riprova della corretta Cont esecuzione delle obbligazioni di consegna assunte da in relazione alla fornitura de qua”, dal piano di rientro datato
12.7.2021 nel quale ha riconosciuto il debito per complessivi Euro 2.561.913,85 per l'acquisto di Pt_1 dispositivi medici della Linea “Biosense Webster”. L'opposta ha replicato all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo. Nel merito ha rilevato che non ha sollevato alcuna contestazione, neppure Pt_1 nell'atto di citazione, riguardo ai prodotti oggetto delle fatture azionate in via monitoria, alla loro consegna e al prezzo indicato nelle fatture;
ha evidenziato che l'opponente si è limitata a “ricopiare” le considerazioni difensive che ha già posto a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata nella causa RG 12196/2022.
L'opposta ha ribadito, quindi, le medesime allegazioni difensive già formulate in tale precedente giudizio, contestando la domanda risarcitoria. L'opposta ha proposto, infine, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale civile di Milano, ogni contraria domanda, ragione, pretesa o eccezione respinta e disattesa, per tutti i motivi di cui in atti, previa acquisizione del fascicolo della fase monitoria: - in via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo;
- in via preliminare, rigettare l'avversa istanza ex art. 649 c.p.c. e confermare la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. non essendo l'avversaria opposizione fondata né su prova scritta, né su prova di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare, respingere e disattendere tutte le domande di anche in via riconvenzionale, e per l'effetto confermare l'opposta ingiunzione n. 15302/2022 del Parte_1
Tribunale di Milano del 16.9.2022 (R.G. n. 23214/22); - in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti di per l'importo di Euro 2.561.913,85, Controparte_2 Parte_1 relativamente alla fornitura di cui è causa e, conseguentemente, condannare in via definitiva in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento del predetto importo capitale di Euro 2.561.913,85, o a quella diversa somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre gli interessi decorsi dalla data di esigibilità delle singole fatture oggetto di pagamento sino al saldo ai sensi del D.Lgs n. 231/2002, oltre gli importi per spese, diritti e onorari oltre
c.p.a. e IVA già liquidati nell'ingiunzione opposta e comunque dovuti alla conchiudente anche per l'attività successiva e alle relative imposte, per l'importo che sarà all'uopo determinato in corso di causa;
Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nei limiti già specificati nella narrativa del presente atto e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre CPA e IVA, come per legge”.
Con ordinanza in data 12 marzo 2023 la precedente Giudice, dr.ssa Simonetta Scirpo, ha accolto l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. e ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183, VI comma cpc.; dopo il deposito delle memorie, con ordinanza in data 4 ottobre 2023 ha disposto la trasmissione della causa per connessione ex art. 274 c.c. con la causa N. R.G. 12196/2022. pagina 11 di 22 Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma cpc in entrambe le cause, nell'udienza in data 25 ottobre 2023 l'attuale Giudice ha sentito i procuratori delle parti circa l'opportunità di riunire le due cause: i procuratori si sono riportati a quanto già dedotto negli atti, senza insistere per la riunione;
il Giudice non ha ritenuto opportuno disporre la riunione in fase istruttoria, considerato che in entrambe erano già state depositate le memorie ex art. 183, VI comma cpc. Assunte le prove orali ammesse in entrambe le cause, con ordinanza in data 20 giugno 2024 sono stati assegnati i termini ex artt. 281\quinquies I comma- 190 cpc per le comparse conclusionali e le memorie di replica in entrambe le cause.
Con ordinanza in data odierna è stata disposta la riunione delle due cause ai fini della decisione, in applicazione del principio di carattere generale dell'art. 274 cpc (Cass. n. 5267/2000), considerato che a reiterato in entrambe le cause la domanda risarcitoria fondata sulle medesime allegazioni difensive Pt_1
e la domanda di accertamento della nullità del piano di rientro in data 12.7.2021.; su tale piano di rientro CP_
fonda, in particolare, la prova sia del credito relativo a prodotti “Biosense” oggetto del decreto ingiuntivo opposto da nella causa RG 41696/2022, sia il credito relativo a prodotti “Altre Linee” Pt_1
CP_ oggetto della domanda riconvenzionale proposta da nella causa RGN 12196/2022.
Ciò premesso, in via preliminare il Giudice rileva che dev'essere respinta l'eccezione d'incompetenza per CP_ territorio proposta dalla convenuta nella causa RGN 12196/2022 in merito a tutte le domande e le questioni inerenti al Contratto di distribuzione Mentor, con riferimento alla clausola dell'art. 16 del contratto che prevede la competenza in via esclusiva il Tribunale di Roma.
Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale “il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne
l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione” (Cass. Ordinanza n. 26910/2020; Cass., ord.
21/12/2018, n. 33150, Cass., ord., 10/10/2016, n. 20310); nel caso in esame la convenuta non ha assolto l'onere di contestare il criterio di competenza di cui all'art. 19 c.p.c. e, pertanto, la competenza territoriale rimane radicata dinnanzi al Tribunale di Milano.
Va respinta la domanda preliminare di i nullità del decreto ingiuntivo per asserita incompetenza del Pt_1
Tribunale che lo ha emesso, per l'eccepita continenza con la causa RGN 12196/2022 precedentemente proposta da Pt_1
Al riguardo è assorbente rilevare che l'istituto della continenza ex art. 39 cpc, come la litispendenza, opera soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi (Cass. Ordinanza, n. 10183 del 17/04/2023) e nell'ipotesi di connessione fra cause pendenti dinnanzi allo stesso Ufficio Giudiziario- come nel caso in esame- può essere disposta la riunione ex art. 274 c.p.c., non anche la sospensione ex art. 295 c.p.c. (Cass.
Ordinanza n. 18286/2015). pagina 12 di 22 Riguardo al merito della controversia, nelle cause riunite il Giudice osserva quanto segue. CP_ 1)- Dagli atti e documenti risulta che in data 12 luglio 2021 hanno concordato un piano di Pt_1 rientro per il pagamento del debito di complessivi di € 4.047.762,70- calcolato sulla base delle fatture CP_ scadute emesse dalla al netto degli interessi di mora maturati e maturandi- dilazionato in n. 43 rate mensili a partire dal mese di luglio 2021; dal luglio del 2021 fino a dicembre del 2021 avrebbe Pt_1 dovuto corrispondere mensilmente una rata dell'importo di € 143.460,45, dal gennaio del 2022 al dicembre del 2024 avrebbe dovuto corrispondere mensilmente una rata dell'importo di € 83.000,00 ciascuna e nel gennaio del 2025 avrebbe dovuto pagare la maxi rata finale dell'importo di € 199.000,00. CP_ Le fatture elencate nel piano di rientro sono state emesse da in date comprese fra il 28 dicembre
2011 e l'8 luglio 2021 per forniture di dispositivi medici oggetto dei contratti di distribuzione in corso: il contratto relativo ai prodotti Biosense stipulato in data 4 dicembre 2007, il contratto per i prodotti della
Linea Mentor in data 20 marzo 2013 e il contratto di distribuzione “Altre Linee” in data 20 dicembre 2007. CP_
ha precisato e documentato che le fatture elencate nel piano di rientro si riferiscono ai seguenti Part crediti: - Euro 2.561.913,85 derivante dal Contratto di distribuzione Biosense, per il quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo;
- Euro 601.292,98 derivante dal Contratto di distribuzione Altre Linee, in particolare relativo alle linee “Neurovascular", “OBS Endovascular" e "OBS Cardiology”, oggetto della domanda riconvenzionale nella causa RGN 12196/2022; - Euro 721.502,75 derivante dal Contratto di distribuzione CP_ Mentor: per tale credito si è riservata di agire in conformità all'art. 16 del Contratto, che prevede il
Foro esclusivo del Tribunale di Roma.
Nel piano di rientro non sono inserite fatture emesse negli anni 2019 e 2020, in quanto pagate da Pt_1
CP_ dall'elenco delle fatture si desume che sino al 2018 le fatture sono state emesse da con data di scadenza per il pagamento a sei mesi, mentre le fatture del 2021 sono state tutte emesse con pari data di scadenza per il pagamento. CP_ ha dedotto che dal luglio del 2020 aveva chiesto al distributore di acquistare merce con Pt_1 pagamento anticipato al momento dell'ordine; nei contratti di distribuzione i pagamenti erano previsti, invece, a 90 giorni dalla data della fattura per i prodotti Biosense e Mentor, poi prorogati a 180 giorni, per la fornitura dei Sistemi Carto e per i prodotti “Altre Linee” a 180 giorni dalla data della fattura. ha allegato che da gennaio del 2020 fino a dicembre del 2021 ha pagato il debito di complessivi € Pt_1
1.817.727,07 a copertura delle fatture scadute e ha versato complessivi € 730.996,59 per merce acquistata. CP_ ha affermato che, tuttavia, l'ingente debito nei confronti di oggetto del piano di rientro, è Pt_1 maturato “per tutte le deplorevoli e vessatorie condotte assunte da quest'ultima nei confronti della piccola società, contrarie ai più comuni obblighi di buona fede e leale collaborazione tra le parti”, vale a dire: - Con abuso della posizione dominante ed egemone di ai danni di - aggravamento della posizione Pt_1 debitoria in cui si è trovata - sfruttamento della solida nomea della e degli ottimi Pt_1 Parte_1 pagina 13 di 22 legami che il IGnor era stato in grado di instaurare con Enti pubblici e privati a cui venivano Parte_3
Con distribuiti i prodotti della - fornitura di prodotti difficilmente vendibili in quanto avente scadenza compresa tra i 6 e i 12 mesi;
- pagamento della merce anticipato o a vista (nonostante i contratti in essere prevedessero pagamenti a 90 o 180 giorni); - imposizione di acquisto di quantitativi sempre maggiori di merce;
- rifiuto di emettere note di credito a favore della e anzi sottoposizione di Parte_1
Con suddette emissioni all'integrale pagamento del debito maturato con - piano di rientro dal debito che prevedeva la corresponsione da parte di di una rata annua dell'importo di 1 milione di euro;
- resi di Pt_1
ConCon merce con scadenza troppo imminente negati e costrizione della provvedere direttamente allo smaltimento degli stessi;
- imposizione di acquisto di n. 4 sistemi di mappaggio “Carto” e dei relativi aggiornamenti software, nonché contratti full-risk. CP_ a evidenziato che fino al mese di ottobre del 2021 aveva accettato i pagamenti parziali delle Pt_1 rate del piano di rientro senza sollevare contestazioni e che inaspettatamente si è avvalsa della facoltà di risolvere i contratti di distribuzione per entrambe le linee (Mentor e Biosense Webster), dichiarando anche la decadenza della debitrice dal beneficio del termine per il piano di rientro, fissando in soli 20 giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per provvedere all'integrale pagamento del debito residuo. CP_ In entrambe le cause ha allegato, pertanto, la malafede contrattuale con cui ha agito, Pt_1
CP_ affermando che , “anziché invocare così subitaneamente la risoluzione del vessatorio piano di rientro e dei contratti di distribuzione in essere, avrebbe dovuto quantomeno, alla luce dell'accettazione tacita delle precedenti modifiche e del legittimo affidamento ingenerato, comunicare a l'intenzione potenziale di risolvere il contratto, dando alla stessa un congruo Pt_1 termine per sanare l'asserito inadempimento”. CP_ ha allegato, inoltre, che la decisione di di risolvere i contratti di distribuzione è stata Pt_1 comunicata “in un momento di particolare fragilità per l'amministratore di che versava in gravi Pt_1 condizioni di salute, e proprio a ridosso di una gara d'appalto indetta dall' alla quale CP_9 Pt_1 avrebbe certamente partecipato e che le avrebbe consentito di risanare la propria esposizione debitoria”; ha CP_ dedotto che ha partecipato alla gara “proponendo, verosimilmente, condizioni economiche più favorevoli e prezzi inferiori, in un'ottica di concorrenza sleale”.
Con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc nella causa RGN 12196/2022 ha introdotto le Pt_1 seguenti domande: “Accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullamento, anche ai sensi dell'art. 9 della
L. n. 192/1998, del Piano di rientro e dei contratti stipulati dal 2016 in poi, per i motivi indicati nell'atto introduttivo e con la presente memoria”, come già allegato nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Tali domande sono ammissibili anche nel giudizio RGN 12196/2022, alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Cassazione in tema di esercizio dello “ius variandi” nel processo (sentenze N. 12310 del 2015,
N. 22404 del 2018, n. 26727 del 15/10/2024).
pagina 14 di 22 ha replicato alle allegazioni della controparte, deducendo che sin dai primi mesi di vigenza del Parte_6
Piano di Rientro SOGI si è mostrata inadempiente: anziché pagare tre rate mensili di Euro 143.460,45 ciascuna, ha pagato solo l'importo di Euro 40.000,00 il 27 luglio 2021, l'importo di Euro 30.000,00 il 31 agosto 2021, non ha effettuato pagamenti nel mese di settembre e il 25 ottobre 2021 ha effettuato due disposizioni di pagamento per il totale di € 95.000,00, anch'esso parziale rispetto alla rata mensile di ottobre
2021. CP_
ha giustificato la modifica dei termini di pagamento delle fatture, eccependo che nel 2020 Pt_1
CP_ aveva già maturato debiti e, pertanto, aveva richiesto il pagamento anticipato per le forniture di prodotti, pur potendo rifiutare nuove consegne a fronte di tali inadempimenti. CP_
ha fatto valere l'inadempimento del piano di rientro con la lettera in data 26 ottobre 2021 con la quale ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del piano di rientro e dei CP_ contratti di distribuzione in corso. Con la successiva lettera del 3 novembre 2021 ha ribadito la cessazione dei rapporti e il venir meno di ogni suo obbligo di fornitura. CP_ Anche in giudizio ha dedotto che l'art. 11, comma 1, lett. a) di ciascuno dei contratti di distribuzione oggetto delle cause riunite prevede la risoluzione ex art. 1456 c.c. in caso d'inadempimento degli obblighi di pagamento posti a carico del Distributore dall'art.
3.4 del contratto (“Clausola Risolutiva espressa. Si conviene che costituiranno specifiche cause di risoluzione immediata del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di cui potrà avvalersi con effetto a decorrere dal momento in cui il Distributore riceverà la relativa Controparte_2 comunicazione da a) (…) l'inadempimento degli obblighi di pagamento posti a carico del Controparte_2
Distributore dall'art.
3.4 del presente contratto”) e che il piano di rientro prevede la clausola risolutiva espressa
(“il mancato rispetto da parte di dei suddetti termini previsti per il pagamento del presente Paino di Parte_1
Cont Rientro, anche per una sola delle suindicate rate, comporterà il blocco automatico delle forniture e avrà la facoltà di considerare il presente accordo risolto per grave inadempimento da parte di con l'immediata decadenza Parte_1 del debitore dal beneficio della dilazione di pagamento, per cui il vostro debito residuo diventerà integralmente ed immediatamente esigibile con inevitabile affidamento della pratica al nostro Legale”). CP_
ha contestato le asserite condotte vessatorie e i presupposti dell'abuso di dipendenza economica e di posizione dominante;
ha contestato che la partecipazione alla gara dell costituisse una condotta di CP_9 concorrenza sleale;
ha contestato i danni dedotti dall'attrice.
1.2- Il Giudice osserva che, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di abuso di dipendenza economica (Cass. n. 1184/2020), “l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del
1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia pagina 15 di 22 "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);
2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero
l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui”; “L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998” (Cass. n. 1184/2020).
All'esito della fase istruttoria si deve rilevare che non ha provato che gli “accordi/ordinativi dal Pt_1
2016”, l'accordo del luglio 2020 sul pagamento anticipato dei prodotti, la richiesta d'acquisto in data
24/09/2020 di un software per l'aggiornamento dei sistemi Carto e in data 8/02/2021 per il servizio di CP_ manutenzione full risk per il sistema Carto, siano espressione di un'intenzionale vessazione di in danno di tale da concretizzare un “abuso” di dipendenza economica in violazione dell'art. 9 L. n. Pt_1
192\1998 alla stregua dei principi enunciati dalla Suprema Corte.
Dalla corrispondenza email intercorsa dal giugno del 2016 fra e la sig.ra , Capo Pt_1 Persona_1
Area della J&JM per il Sud Italia, prodotta da in entrambe le cause (doc. 24A-28, doc. 64 fasc. RGN Pt_1
12196\2022, doc. n. 27-32 fasc. RGN 41696/2022), si desume che la Capo Area “spingeva” affinché incrementasse gli ordini d'acquisto, ma comunque si rimetteva alla decisione imprenditoriale del Pt_1
Distributore circa l'acquisto (cfr. email 15.6.2016, doc. 24 fasc. RGN 12196\2022, doc. 28 fasc. RGN CP_ 41696/2022). ha prodotto anche scambi di email dai quali non si desume l'imposizione dell'aumento degli acquisti per il distributore, bensì il confronto tra la Capo Area circa i target di acquisto per il Pt_1
2016 e il 2017 (doc. 6 sexies RGN 12196\2022, doc. 12 RGN 41696/2022).
In ogni caso non risulta dimostrato che la “spinta” affinché ncrementasse gli acquisti a decorrere dal Pt_1
CP_ 2016 fosse ispirata dal mero intento vessatorio di verso il distributore, anziché da una strategia CP_ imprenditoriale di finalizzata all'espansione delle vendite dei dispositivi medici nelle strutture sanitarie nell'area di competenza di Pt_1
CP_
ha peraltro documentato che dalla fine del 2018 all'inizio del 2019 ha introdotto una procedura nei rapporti con tutti i distributori, inclusa per controllare le giacenze nei magazzini e, dunque, per Pt_1 prevenire acquisti eccessivi di prodotti da parte dei distributori (doc. 19 RGN 12196/2022, doc. 14 bis
RGN 41696/2022), come confermato dai testi e . Ha documentato, Testimone_1 Persona_1 inoltre, che la stessa on e-mail del 6 luglio 2020 aveva riferito nel corso del rapporto: “abbiamo il Pt_1 magazzino con giacenza fisica quasi pari a zero” (doc. 6 quater R.G. N. 12196/2022, doc. 13 R.G. N.
41696/2022), a dimostrazione dell'esigenza dello stesso distributore d'incrementare gli ordini. pagina 16 di 22 CP_ Per quanto concerne la richiesta di acquisto di quattro apparecchi “Carto” (definiti da “sistemi per il mappaggio elettroanatomico tridimensionale delle cavità cardiache utilizzati per ricostruire l'anatomia delle strutture cardiache e per eseguire sia procedure diagnostiche di mappaggio, sia procedure interventistiche di CP_ rivascolarizzazione tramite impianto di cateteri”), ha replicato che l'art.
3.2 del Contratto di distribuzione Biosense prevedeva l'obbligo del Distributore di acquistare almeno un sistema Carto completo di software al prezzo di Euro 155.000,00 oltre IVA, “che verrà successivamente Parte_7 rivenduto o fornito ad altro titolo dal Distributore ai clienti della Zona”. Ha prodotto, inoltre, scambi di e- CP_ mail (doc. 6 ter e 6 quinquies fasc. RGN 12196/2022), da cui si evince che la stessa ichiedeva Pt_1 la fornitura degli aggiornamenti (cfr. in particolare email del 10 luglio 2020).
Risulta, quindi, che per contratto gli apparecchi Carto, con relativi aggiornamenti del software e del servizio di manutenzione full risk, erano connessi all'acquisto dei cateteri Biosense per le esigenze dei clienti.
In definitiva, all'esito della fase istruttoria, nelle cause riunite si deve concludere che non risultano provate CP_ imposizioni da parte di circa gli acquisti di prodotti e di apparecchi “Carto” tali da concretizzare un abuso di dipendenza economica in danno del distributore Pt_1
Da quanto finora rilevato discende il rigetto della domanda di i nullità degli “accordi/ordinativi dal Pt_1
2016”, dell'accordo del luglio 2020 sul pagamento anticipato dei prodotti, della richiesta d'acquisto in data
24/09/2020 di un software per l'aggiornamento dei sistemi Carto e in data 8/02/2021 per il servizio di manutenzione full risk per il sistema Carto, per asserito “abuso” di dipendenza economica.
Per le medesime considerazioni si deve concludere che non ha dimostrato l'abuso di posizione Pt_1 dominante da parte di , considerato che ha fondato tale allegazione sulle medesime CP_12 Pt_1 circostanze di fatto già valutate riguardo all'asserito abuso di dipendenza economica.
Circa l'abuso di posizione dominante ex art. 3 della legge 287 del 1990, va aggiunto che non ha Pt_1
CP_ neppure dimostrato il presupposto della “posizione dominante” di all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, in quanto “la definizione del mercato rilevante di un prodotto o servizio, quando si tratti di stabilire se una clausola contrattuale sia o meno il frutto di una imposizione abusiva, deve essere condotta avuto riguardo a sei criteri indefettibili: a) l'area geografica di diffusione del prodotto o servizio;
b) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo domanda;
c) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo offre;
d) l'esistenza di pressioni concorrenziali;
e) la possibilità di interferenza con altri mercati;
f) la struttura del mercato” (Cass. Ordinanza n. 3052 del 01/02/2024), mentre CP_ i è limitata a dedurre che è un “colosso” multinazionale. Pt_1
1.2.1. Per quanto concerne l'accordo sul piano di rientro del 12.7.2021, avente ad oggetto il pagamento rateale dell'importo di € 4.047.762,70, il Giudice osserva che nell'accordo sottoscritto dalle parti sono elencate, in allegato, le fatture dell'importo complessivo di € 4.055.834,00 ed è inserita la seguente clausola
“Il debitore accetta e riconosce il suddetto debito”; nel piano di rientro è inoltre pattuito: “Nel caso in cui saranno rispettati i pagamenti previsti dalla tabella qui sopra, per dimostrare e mantenere la forte pagina 17 di 22 collaborazione tra JNJ Medical e in via del tutto eccezionale anche virtù dello sforzo finanziario che Pt_1 state dimostrando, potremmo riconoscervi: una NC di 80.000 da emettere entro dicembre 2021 deducibile dai pagamenti previsti a dicembre 2021, una NC di 80.000 da emettere entro dicembre 2022 deducibile dai pagamenti previsti a dicembre 2022, una NC di 70.000 da emettere entro dicembre 2023 deducibile dai pagamenti previsti a dicembre 2023”.
Il piano di rientro include, quindi, il riconoscimento da parte di del debito per le fatture scadute- Pt_1 dettagliatamente elencate nell'allegato- del complessivo importo di € 4.055.834,00, dal quale è stato detratto nel piano di rientro il pagamento, già anticipato da dell'importo di € 8.071,39 (v. scambio di email Pt_1 prodotte da doc. 35A, 35B RGN 12196\2022, doc. 43 fasc. RGN 41696/2022). Pt_1
All'esito della fase istruttoria nelle cause riunite, il Giudice osserva che non ha dimostrato che il Pt_1 piano di rientro concordato in data 12.7.2021, sia espressione di abuso di dipendenza economica o di CP_ posizione dominante da parte di , né che sia affetto da un vizio genetico. CP_ Al riguardo ha prodotto lo scambio di e-mail inviate a in data 9.6.2021 e 13.7.2021 con i Pt_1 relativi allegati (doc. 35A, 35B RGN 12196\2022, doc. 43 fasc. RGN 41696/2022); tale email hanno preceduto la sottoscrizione del piano di rientro.
Da queste email non emergono contestazioni di irca l'effettiva consegna dei prodotti oggetto delle Pt_1 fatture elencate, né ha documentato di aver contestato le fatture nel corso del rapporto;
dallo Pt_1
CP_ scambio di email neppure se desumono contestazioni circa scorrettezze di , ma solo segnalazioni di forniture di prodotti con “scadenza breve”.
Tale rilievo trova riscontro nelle ulteriori email intercorse fra le parti prima e dopo la sottoscrizione CP_ Con dell'accordo sul piano di rientro, prodotte da con relativi allegati: email da a in data Pt_1
Con Con 23.6.2021, email da a in data 9.7.2021, email da in data 12.7.2021, e-mail in data Pt_1 Pt_1
CP_ 15.7.2021 inviata da (doc. 22-25 fasc. R.G. N. 41696/2022, doc. 26-29 fasc. RGN. 12196/2022). CP_ In particolare, dall'email in data 13 luglio 2021 di dalla risposta di del 15 luglio 2021 si evince Pt_1 che- rispetto al debito totale di € 4.047.762,70- l'unica richiesta di ra quella di conteggiare nel piano Pt_1 di rientro le note di credito di complessivi € 230.000,00 “come da email del 9 luglio”. CP_ Circa tali note di credito, ha precisato che si trattava di sconti ulteriori rispetto agli sconti già applicati nel corso del rapporto sui prezzi di prodotti acquistati da su richiesta della stessa (doc. 10 quater e Pt_1
CP_ 10 quinquies R.G. N. 12196/2022). ha evidenziato che il riconoscimento delle note di credito del complessivo importo di € 230.000,00 era stato subordinato al rispetto dei pagamenti previsti nel Piano di CP_ Rientro (cfr. email 23 giugno 2021), dato che tale piano era già favorevole per in quanto Pt_1 prevedeva il pagamento dell'ingente debito- già scaduto- dilazionato in quattro anni e senza interessi.
Quanto al fatto che nel piano di rientro fossero incluse le fatture emesse nel 2021 con pari data di scadenza CP_ per il pagamento, in deroga alle condizioni previste nei contratti di distribuzione, vale la replica di , la pagina 18 di 22 CP_ quale ha eccepito che nel 2021 veva già maturato debiti per i quali avrebbe potuto rifiutare Pt_1 nuove consegne, ex art. 1460 c.c., se non fosse stato concordato il pagamento dei prodotti all'ordine.
In definitiva, in base agli elementi acquisiti nelle cause riunite non risultano provate circostanze oggettive dalle quali inferire che il piano di rientro fosse espressione di abuso di dipendenza economica o di CP_ posizione dominante da parte di , né che l'accordo del debitore sul piano sia stato estorto con CP_ violenza o carpito con dolo da parte di ex art. 1427 c.c.
Si osserva, infine, che rispetto all'accordo sul piano di rientro non si prospetta neppure il rimedio della rescissione per stato di bisogno, come allegato invece da Pt_1
Al riguardo è assorbente rilevare che l'azione generale di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. presuppone il requisito dell'eccedenza "ultra dimidium" della prestazione rispetto alla controprestazione
(oltre che i requisiti dello stato di bisogno del contraente danneggiato e dell'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente, cfr. Cass. n. 15338/2018), mentre l'accordo sul piano di rientro non prevedeva controprestazioni sinalgmatiche a carico delle parti, rispetto alle quali valutare il presupposto della lesione
“ultra dimidium”.
Devono essere respinte, pertanto, le domande di nullità, annullamento e rescissione dell'accordo sul piano di rientro del 12.7.2021, formulate da elle cause riunite. Pt_1
2)- Il riconoscimento del debito di € 4.047.762,70 sottoscritto da el piano di rientro del 12.7.2021 Pt_1 ha valenza probatoria ex art. 1988 c.c. a carico di Pt_1
Per giurisprudenza costante, “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”,
“ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024; Cass.
n. 20689/2016; Cass. n. 13506/2014).
Nelle cause riunite on ha assolto tale onere probatorio a suo carico rispetto al riconoscimento del Pt_1 debito di € 4.047.762,70, espressamente riferito alle fatture per l'acquisto di prodotti elencate nell'allegato del piano di rientro. CP_ Non è quindi rilevante che i documenti di trasporto relativi alle fatture, prodotti da , non siano sottoscritti, tanto più se si considera che non ha neppure dimostrato di avere contestato nel corso Pt_1 del rapporto pluriennale le fatture, né l'effettiva consegna della merce indicata nelle stesse.
Sulla base della ricognizione del debito di € 4.047.762,70 sottoscritta da si devono confermare, Pt_1
CP_ pertanto, i crediti di per la somma di € 2.561.913,85 oggetto del decreto ingiuntivo e di Euro
601.292,98 oggetto della domanda riconvenzionale proposta nella causa RGN 12196\2022. pagina 19 di 22 3)- Dall'accertamento dei predetti crediti di già scaduti alla data del piano di rientro- consegue il CP_3 rigetto della domanda subordinata di i risoluzione dei contratti di distribuzione per inadempimento Pt_1
CP_ di . CP_ Al riguardo si deve considerare che- come ha evidenziato anche nella comunicazione in data
25.10.2021- i contratti di distribuzione Biosense e Mentor prevedevano all'art. 11 la clausola risolutiva espressa in caso d'inadempimento degli obblighi di pagamento posti a carico del Distributore (dall'art.
3.4. nel contratto Biosense, dall'art. 3 nel contratto Mentor); rispetto al piano di rientro sottoscritto in data 12 luglio 2021 on è stata in grado di pagare le rate mensili di Euro 143.460,45 ciascuna: ha pagato solo Pt_1
l'importo di Euro 40.000,00 il 27 luglio 2021, l'importo di Euro 30.000,00 il 31 agosto 2021, non ha effettuato pagamenti nel mese di settembre e il 25 ottobre 2021 ha effettuato due disposizioni di pagamento per il totale di € 95.000,00, anch'esso parziale rispetto alla rata mensile di ottobre 2021.
Questa situazione di oggettiva incapacità di i rispettare il piano di pagamento dell'ingente debito già Pt_1
CP_ scaduto, a cominciare dalle prime rate, giustificava ex art. 1460 c.c. il rifiuto di di consegnare nuovi CP_ prodotti in forza dei contratti di distribuzione, a prescindere dalla formale comunicazione di di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
E' dunque infondata la pretesa di i attribuire ad inadempimenti della controparte la risoluzione di Pt_1 tali contratti.
4)- Per quanto riguarda la domanda risarcitoria formulata da in entrambe le cause, ad avviso del Pt_1
CP_ Giudice si deve escludere la responsabilità di per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., per avere partecipato alla gara indetta dall' di ER, dopo aver comunicato a a decadenza Controparte_9 Pt_1 dal beneficio del termine per inadempimento del piano di rientro e la risoluzione dei contratti di distribuzione. CP_ Negli atti introduttivi delle cause riunite SOGI ha allegato che “probabilmente, vincerà il bando, posto che la multinazionale, produttrice, è in grado di offrire prodotti richiesti dall'Ente a prezzi concorrenziali, utilizzando impropriamente e slealmente tutta l'attività della SO.GI”.
All'esito del giudizio tale ipotesi risulta smentita dal fatto- riferito da elle comparse conclusionali- Pt_1
CP_ che aggiudicataria della gara è risultata che le è subentrata quale seconda aggiudicataria per la Pt_1 dichiarata impossibilità di i provvedere alle forniture oggetto dell'appalto. Pt_1
Il fatto che non abbia potuto concretizzare l'utile risultato dell'aggiudicazione della gara non è Pt_1
CP_ dipeso, quindi, da concorrenza sleale di . CP_ È fondata, invece, l'allegazione di in merito alla violazione da parte di del canone di buona Pt_1 fede oggettiva ex art. 1375 c.c., per avere comunicato in data 25 ottobre 2021 l'intenzione di risolvere il piano di rientro del 12.7.2021 concedendo solo 20 giorni di tempo per l'integrale pagamento del debito;
e ciò, improvvisamente, dopo aver chiesto solo un mese prima a a conferma della partecipazione alla Pt_1 pagina 20 di 22 procedura di gara indetta dall' di FA (cfr. email 1.9.2021 doc. 37 RGN Parte_5
12196\2022, doc. n. 45 N.R.G. 41696/2022).
Ad avviso del Giudice, secondo la regola di condotta enunciata dall'art. 1375 c.c., nella fase di esecuzione CP_ dell'accordo sul piano di rientro avrebbe dovuto assegnare a un termine più lungo per Pt_1 consentirle di tentare di sanare il ritardo nel pagamento delle prime rate, tanto più in considerazione del CP_ fatto che il tempestivo versamento delle rate avrebbe invece comportato a carico di l'obbligo di accreditare a 'importo di complessivi € 230.000,00 delle “note di credito”. Pt_1
CP_ Può ritenersi, quindi, conseguenza della contrazione del fatturato, dovuta alla repentinità con la quale ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine del piano di rientro, la riduzione delle disponibilità liquide di passate da € 104.979,00 nel 2021 ad Euro 12.563,00 nel 2022, come evidenziato da Pt_1 Pt_1 sulla base dei dati del bilancio al 31.12.2022.
Il risarcimento del danno per tale violazione del canone di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. si liquida, pertanto, in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma di € 100.000,00.
La domanda di i risarcimento di ulteriori danni dev'essere respinta, per mancanza di prova di danni Pt_1
CP_ causalmente riferibili ad inadempimenti o condotte illegittime di .
5)- Per tutto quanto rilevato, dev'essere condannata a pagare: la somma di € 2.461.931,85- così Pt_1 compensato col credito risarcitorio di € 100.000,00 il credito di € 2.561.913,85 oggetto del decreto CP_ ingiuntivo richiesto da col ricorso monitorio in data 14 giugno 2022- e la somma di Euro 601.292,98 CP_ oggetto della domanda riconvenzionale proposta da con la comparsa in data 26 ottobre 2022 nella causa R.G. N. 12196/2022, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
A norma dell'art. 91 cpc, nella causa RGN 12196/2022 (di valore indeterminabile rispetto alla domanda principale) dev'essere condannata a pagare le spese processuali, liquidate nel dispositivo in base al Pt_1
CP_ valore riferito alla somma oggetto di condanna in favore di (art. 5 DM n. 55\2014); tenuto conto dell'esito finale della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, RGN 41696/2022, dev'essere Pt_1 condannata a pagare le spese processuali in base al valore riferito alla somma oggetto di condanna in favore CP_ di e le spese del decreto ingiuntivo revocato rimangono a carico di questa a titolo di parziale compensazione ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo nelle cause riunite RGN 12196/2022 e RGN
41696/2022 in epigrafe indicate, così provvede:
pagina 21 di 22 I- respinta ogni ulteriore domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 nella causa RGN 12196/2022 e nella causa RGN 41696/2022, condanna
[...] [...]
a risarcire il danno che liquida nell'importo di € 100.000,00 (centomila); Controparte_2
II- accerta il credito di pari all'importo di € 2.561.913,85 oggetto del Controparte_2 decreto ingiuntivo richiesto col ricorso in data 14 giugno 2022 e- compensato tale credito col credito risarcitorio sopra liquidato sub I- condanna a pagare a Parte_1 Controparte_2 la somma di € 2.461.931,85 oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle
[...] singole fatture all'effettivo saldo;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 15302/2022 opposto da Pt_1 nella causa RGN 41696/2022;
III- condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_2
601.292,98 oggetto della domanda riconvenzionale proposta con la comparsa in data 26 ottobre 2022 nella causa R.G. N. 12196/2022, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
IV- condanna a pagare le spese processuali che liquida con riferimento alla causa Parte_1
R.G. N. 12196/2022 in € 29.193,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014,
CPA, IVA se dovuta e con riferimento alla causa RGN 41696/2022 in € 49.336,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA, IVA se dovuta, compensate le spese del decreto ingiuntivo.
Milano, in data 5 gennaio 2025.
Giudice
Dr.ssa Margherita Monte
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Margherita Monte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al N.R.G. 12196/2022 e al N.R.G. 41696/2022, promosse da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LIONE ANTONIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE SAN MARTINO IS. 162 98158 MESSINA presso il difensore avv. LIONE ANTONIO
ATTRICE NELLA CAUSA N.R.G. 12196/2022
OPPONENTE NELLA CAUSA N.R.G. 41696/2022 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 BIGLIERI SARA e dell'avv. PUPESCHI ANDREA ( ) PIAZZA DEGLI C.F._1
AFFARI, 1 20123 MILANO;
( ) VIA LAZZARO Parte_2 C.F._2
SPALLANZANI, 22/A 00161 ROMA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEGLI AFFARI, 1
20123 MILANO presso il difensore avv. BIGLIERI SARA
CONVENUTA NELLA CAUSA N.R.G. 12196/2022
OPPOSTA NELLA CAUSA N.R.G. 41696/2022
OGGETTO: Distribuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2022 (di seguito per brevità Parte_1 ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Pt_1 Controparte_2
CP_ (di seguito ), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito: 1.
[...] accertare e dichiarare la piena validità del contratto di distribuzione per la linea Mentor, sottoscritto tra le parti in data 20
pagina 1 di 22 marzo 2013, del contratto di distribuzione per la linea Biosense Webster, sottoscritto tra le parti in data 4 dicembre 2007, in quanto mai risolti per inadempimento della in subordine al punto 1 - nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Pt_1
Tribunale adito dovesse ritenere valida la risoluzione dei contratti di distribuzione de quibus e del piano di rientro sottoscritti Cont tra le parti, dichiarare che i contratti si sono risolti unicamente a causa del comportamento tenuto dalla in aperta Cont malafede e contro qualsivoglia dovere di collaborazione e lealtà e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno patito dalla che si quantifica in € 1.000.000,00; 2. in ogni caso, accertare e dichiarare l'annullamento del piano di Pt_1 rientro sottoscritto tra le parti per dolo e/o violenza;
3. condannare a corrispondere a Controparte_1
Co
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 2.500.000,00 ovvero la diversa somma minore o Controparte_6 maggiore che il Giudice riterrà congrua, giusta e dovuta, o comunque secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo nella misura di legge.
4. accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.; e per l'effetto 5. inibire la convenuta alla continuazione degli atti di cui in narrativa, dichiarandolo e condannandolo al risarcimento dei danni derivanti all'attore nella misura di € 1.000.000,00 6. ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza sui principali quotidiani nazionali e sulle riviste di settore, a spese del convenuto”.
Ai fini della concisa esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione (artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), in sintesi il Giudice osserva che a fondamento delle domande l'attrice ha dedotto che il IG. , già agente per la società , a Parte_3 CP_7 seguito dell'acquisizione della da parte della ha intrapreso CP_7 Controparte_1 una lunga collaborazione con la società convenuta. A tal fine in data 19/02/2007 ha costituito la società volta a fornire, a strutture pubbliche e private, dispositivi medici per l'attività sanitaria;
Parte_1 della società il IG. è amministratore e legale rappresentante “pro tempore”, nonchè socio al Parte_3
95%. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, aveva esteso il suo commercio ad altre due linee della Pt_1
: Mentor e Biosense Webster. Nel 2012 i contratti di agenzia e distribuzione della linea Controparte_1
CP_ Cordis erano cessati e ha continuato ad essere agente e distributore della per le altre due linee. Pt_1
In merito alla “Linea Mentor – dispositivi medici per chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica”- l'attrice ha CP_ dedotto che e avevano sottoscritto in data 8/03/2013 un contratto di agenzia per la Pt_1
CP_ promozione e la conclusione di contratti di vendita dei prodotti di con riferimento all' di CP_8
Catania e in data 20/03/2013 un contratto di distribuzione, nel quale era previsto il pagamento della merce a mezzo bonifico bancario e con scadenza a 90 giorni dalla data di fattura;
nel 2014 i termini di pagamento erano stati addirittura concordati in 180 giorni dalla data della fattura. In merito alla “Linea Biosense
Webster – dispositivi medici per elettrofisiologia-cardiologia”, l'attrice ha allegato che in data 4/12/2007 le parti avevano sottoscritto un contratto di agenzia e in pari data un contratto di distribuzione;
nel contratto ConCon di distribuzione era previsto che volgesse l'attività di acquisto e commercializzazione in nome e per Con conto della servendosi di un'autonoma organizzazione idonea allo scopo;
al punto 3.4 era pattuito che pagina 2 di 22 il pagamento degli ordini avvenisse a mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 90 giorni dalla fattura. Nel CP_ 2009 aveva richiesto a di procedere con l'acquisto di un sistema di mappaggio “Carto” 1, al Pt_1 prezzo di € 117.600,00: l'apparecchiatura era stata poi resa e sostituita con merce;
nel 2010 ra stata Pt_1
CP_
“invitata” da ad acquistare il secondo apparecchio di mappaggio “Carto” 2 per il minor corrispettivo di € 96.000,00 nonostante l'apparecchio fosse il medesimo;
nel 2011 era stato richiesto alla 'acquisto Pt_1 del terzo sistema di mappaggio “Carto” 3, modello base, per il corrispettivo di € 175.450,00. Grazie all'impegno profuso, aveva fatto in modo che il “sistema Carto3” venisse installato presso Pt_1
CP_ l' di ER. In data 21/06/2011 la aveva richiesto a Controparte_9
Pt_1 di acquistare, con un contratto della durata di tre anni, un ulteriore sistema Carto (il quarto) con gli accessori e sistemi connessi, al prezzo di € 150.000,00; avrebbe dovuto corrispondere la somma
Pt_1 mediante quote annuali dell'importo pari a € 50.000,00 ciascuna, fatto salvo il caso in cui fosse stata in grado di raggiungere un fatturato per l'acquisto di dispositivi della sola Linea Biosense Webster pari o superiore a € 240.000,00 annui. L'attrice ha dedotto che nel rapporto fra le parti vi era sempre stata “grande Con collaborazione e massima disponibilità: da un lato forniva a merce con scadenza breve”,
Pt_1 dall'altro l'acquistava al fine di raggiungere i target stabiliti con l'area manager, “con la piena
Pt_1 consapevolezza che la società convenuta avrebbe comunque provveduto al dovuto cambio”; Cont
“inaspettatamente e immotivatamente, dal 2016, a seguito del cambio del capo area per la linea Biosense Webster, iniziava a imporre quantitativi di merce sempre maggiori (fino al 40% in più, doc. 24A) – anche al fine di raggiungere i CP_ quantitativi di vendita imposti dai vertici ai capi delle diverse aree”. Nonostante tali comportamenti aveva C espresso apprezzamenti per l'ottimo lavoro svolto da .Gi e gli obiettivi raggiunti, “benché, contrariamente a Con tutti gli obblighi e principi di buona fede, la perdurasse a inviare merce ai limiti dell'utilizzabilità, giusta l'imminente scadenza, proprio alla luce della consapevolezza che anche grazie all'ottima fama che si era costruita da sola sul Pt_1 territorio siciliano, sarebbe riuscita a rivenderla”. Dal gennaio del 2020 fino a dicembre del 2021 aveva Pt_1 disposto plurimi bonifici, per il complessivo importo di € 1.817.727,07, di cui € 1.086.730,48 a copertura delle fatture scadute, così da rientrare dal debito maturato ed € 730.996,59 quale pagamento per la merce acquistata. Dal luglio 2020, “in violazione di quanto previsto contrattualmente (e quale ultimo tassello di un intricato CP_ disegno di malafede per mettere in ginocchio l'odierna attrice)”, aveva chiesto a di acquistare merce con Pt_1
CP_ pagamento anticipato, da effettuare al momento dell'ordine; in data 24/09/2020 aveva imposto l'acquisto di un software per l'aggiornamento dei sistemi Carto, per il corrispettivo di € 48.800,00 oltre CP_ IVA. In data 8/02/2021 aveva imposto a i acquistare il servizio di manutenzione full risk per Pt_1 il sistema Carto, per il corrispettivo di € 15.000,00 (I.V.A. esclusa), da pagare anticipatamente in un'unica soluzione;
nel contratto, valido dal 1/01/2021 al 31/12/2021, veniva previsto che “tutti gli interventi non coperti dalla garanzia saranno fatturati al Cliente (ndr. So.Gi)”, ai costi indicati. L'attrice ha allegato che in Cont data 12/07/2021, “a seguito della maturazione di un debito da parte della nei confronti della per tutte le Pt_1 pagina 3 di 22 deplorevoli e vessatorie condotte assunte da quest'ultima nei confronti della piccola società, contrarie ai più comuni obblighi di buona fede e leale collaborazione tra le parti, le due società sottoscrivevano un piano di rientro (doc. 33), in cui veniva previsto Con il pagamento dell'importo di € 4.047.762,70 (debito calcolato sulla base di fatture scadute emesse dalla al netto degli interessi di mora maturati e maturandi) con modalità dilazionate e, cioè, con n. 43 rate mensili, a decorrere dal mese di luglio
2021”, con una maxi rata finale dell'importo di € 199.000,00 da corrispondere nel gennaio del 2025.
Riguardo a tale piano di rientro, a affermato: “La creditrice – forte della sua egemone posizione contrattuale e Pt_1 di supremazia, quale multinazionale e azienda leader nella produzione – imponeva, peraltro, che: - solo a seguito dell'integrale
e corretto pagamento delle rate concordate, sarebbero state emesse le note di credito dovute per sostituzione di merce;
- le fatture Cont emessa da a sarebbero continuate a essere soggette a “pagamento anticipato all'ordine”; - il mancato pagamento Pt_1
Cont nei termini previsti, anche di una sola delle rate, avrebbe comportato il blocco automatico delle forniture e la facoltà della di ritenere il piano di rientro “risolto per grave inadempimento, con immediata decadenza del debitore dal beneficio della Cont dilazione di pagamento”, con conseguente possibilità della di esigere “integralmente e immediatamente” il pagamento del Con debito residuo;
- in caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento delle rate pattuite da parte di la avrebbe Pt_1
Cont potuto risolvere il contratto di distribuzione, da dichiarare con una mera comunicazione, salvo in ogni caso il diritto di di Part richiedere il risarcimento dei danni subiti. Tale accordo veniva imposto da “in un momento molto difficile e delicato per la posto che durante tutto il periodo della pandemia la maggior parte degli ospedali non Pt_1 hanno eseguito procedure e, in ogni caso, non provvedevano a saldare i corrispettivi per gli ordini eseguiti”;
“vittima, ormai, di un terso rapporto di sudditanza, e si vedeva costretta a sottoscrivere tale documento, in cui si Pt_1 estrinsecava una ovvia volontà viziata”. In seguito aveva provato a tener fede al pagamento delle rate Pt_1 previste nel piano di rientro, “benché eccessivamente e chiaramente oltremisura onerose per la stessa” e, quindi, aveva corrisposto nell'arco di soli tre mesi e mezzo l'importo di € 185.000,00 ed aveva continuato a CP_ CP_ pagare la merce acquistata dalla anticipatamente o alla consegna. In data 1/09/2021 si era assicurata che partecipasse alla gara indetta per l' di FA e, tuttavia, Pt_1 Parte_5
CP_ poco meno di un mese dopo la stessa aveva risolto il contratto di distribuzione. In data 27/09/2021 il IG. era stato ricoverato in emergenza presso l'Ospedale Villa Sofia di ER sino al Parte_3
2/10/2021; il periodo di malattia si era protratto fino al 23/11/2021. Queste circostanze erano ben note ai CP_ CP_ collaboratori e rappresentanti della e sino alla fine di ottobre 2021 nulla aveva eccepito riguardo ai pagamenti effettuati dalla in forza del piano di rientro, “accettandone, quindi, Pt_1
l'ammontare diverso rispetto a quello pattuito”; ciò aveva ingenerato nella il legittimo affidamento Pt_1 sul fatto che il rapporto fra le parti proseguisse. L'attrice ha allegato che, tuttavia, in data 26/10/2021, “alle ore 19.28 (quindi, dopo l'orario di chiusura degli uffici), incurante dell'assenza del IG. per motivi di salute, la Parte_3
Con inoltrava alla una comunicazione via PEC (posta accessibile unicamente dagli uffici della , in cui Pt_1 Pt_1 dichiarava l'unilaterale risoluzione del piano di rientro e dei contratti di distribuzione in essere tra le parti, nonostante avesse tacitamente accettato le modifiche precedenti”. L'attrice ha dedotto che tale condotta dimostra la malafede pagina 4 di 22 contrattuale della convenuta, la quale “anziché invocare così subitaneamente la risoluzione del vessatorio piano di rientro e dei contratti di distribuzione in essere, avrebbe dovuto quantomeno, alla luce dell'accettazione tacita delle precedenti modifiche e del legittimo affidamento ingenerato, comunicare a l'intenzione potenziale di risolvere il contratto, dando alla stessa un congruo termine per sanare Pt_1
CP_ l'asserito inadempimento”; si era avvalsa, invece, della facoltà di risolvere immediatamente i contratti di distribuzione per entrambe le linee (Mentor e Biosense Webster), dichiarando anche la decadenza della debitrice dal beneficio del termine e fissando in soli 20 giorni il termine per provvedere all'integrale pagamento del debito residuo, comunicando che in difetto di adempimento avrebbe proceduto per il recupero coattivo del credito in sede giudiziale. Alle ore 6.45 del 27/10/2021 “ancora ignara della Pt_1
Con comunicazione ricevuta via PEC dalla durante l'orario di chiusura degli uffici, depositava, tramite il portale dell'ospedale civico -portale raggiungibile anche da casa- la propria offerta (preparata chiaramente tempo addietro) per correttamente partecipare al bando di gara indetto per le forniture a favore dell' di ER quale capofila, essendo una gara di bacino per la Sicilia Occidentale”. A Controparte_9 riprova della malafede della convenuta “e della reale motivazione sottesa alla decisione improvvisa di CP_ risoluzione dei contratti in essere”, la stessa aveva partecipato alla gara, depositando la sua offerta. Con L'attrice ha allegato che tale condotta concretizzava “il grave caso di concorrenza sleale, in cui utilizzava tecniche non conformi ai “principi della correttezza professionale”, idonee, ictu oculi, a Con danneggiare i: infatti, con tutta probabilità, si presume che controparte sia stata in grado di presentare una proposta migliore rispetto a quella presentata dalla odierna attrice, in quanto conosce i prezzi applicati dalla ed è ovviamente in grado di proporli a un prezzo nettamente inferiore”. In data 3/11/2021 Pt_1
CP_
aveva ribadito la risoluzione dei contratti di distribuzione con e, a seguito dell'interruzione Pt_1 delle forniture di materiale sanitario, si dichiarava “esente da qualsiasi responsabilità per la mancata fornitura dei beni richiesti e necessari agli enti ospedalieri pubblici con cui era contrattualmente Pt_1
CP_ obbligata”. In data 10/11/2021 aveva inviato a una contestazione relativa ai comportamenti Pt_1
“deplorevoli, vessatori e financo biasimevoli tenuti dalla multinazionale in aperta violazione ai più comuni e legittimi doveri di CP_ buona fede e leale collaborazione tra le parti”; per non era stato possibile definire con la controversia Pt_1
CP_ in quanto condizione essenziale per il raggiungimento di un accordo era per “il pagamento del debito maturato dalla nei suoi confronti - nella misura incorretta quantificata unilateralmente dalla Pt_1 convenuta -, debito che allo stato, stante anche l'incertezza dell'aggiudicazione della gara relativa all' di ER (si ricorda, quale capofila), non è in grado di onorare, anche e soprattutto a causa CP_9
Con delle vessatorie condotte subite dalla;
tale debito si riferiva al contratto di distribuzione per la Linea
Biosense Webster del 4/12/2007, mentre per la Linea Mentor SOGI non ha contratto debiti. Sulla base di queste premesse l'attrice ha dedotto: - la piena validità dei contratti di distribuzione, in quanto CP_ l'inadempimento rispetto al piano di rientro imputato dalla a è solo parziale e indotto dalla Pt_1 pagina 5 di 22 creditrice stessa, “che illegittimamente ha abusato della sua posizione dominante e di egemonia”; - “il
Tribunale potrà valutare che, anche con riferimento alla stesura del piano di rientro dal debito maturato, Con eseguita unicamente da posto che le contestazioni eseguite da sono state stralciate (cfr. docc. 35 Pt_1
A e B, citt.), la cui volontà appare, a codesta difesa, viziata per violenza e/o dolo, ex art. 1427 c.c., la convenuta ha perdurato nel profittare della sua posizione di supremazia, dominio e forza, in quanto il debito risulta maggiore del dovuto, posto che non sono conteggiate le note di credito (la cui emissione è subordinata all'integrale pagamento del credito), non è mai stata accettata la proposta formulata da Pt_1 di cessione del credito I.V.A. (pari a € 200.000,00, cfr. doc. 34B, cit.) ed è stata inserita la fattura di €
50.000,00 per il pagamento della terza rata del sistema di mappaggio Carto (oggi situato al civico di
ER, in comodato gratuito) e per cui le parti avevano pattuito che nulla sarebbe stato dovuto (cfr. docc.
10, 11, 12 e 23, citt.)”; - non sussiste alcun inadempimento di gravità tale che giustifichi la risoluzione del CP_ contratto di distribuzione comunicata da in data 26/10/2021; - nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere risolto il contratto tra le parti, “la stessa risoluzione dovrà essere imputata unicamente al Con comportamento tenuto dalla in aperta e chiara malafede e comunque in violazione di qualsivoglia dovere di leale collaborazione e correttezza cui le parti in esecuzione a un contratto devono attenersi, ex art. 1375 c.c.”, conseguentemente la convenuta dovrà essere condannata a risarcire tutti i danni, specificati nell'atto di citazione, quantificati nell'importo complessivo di € 2.500.000,00.
La causa è stata iscritta a ruolo col numero R.G. 12196/2022.
Si è costituita la convenuta, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Milano rispetto alle domande di SOGI relative al contratto di distribuzione “Mentor”. Nel merito la convenuta ha replicato, in sintesi, che a pretestuosamente instaurato il presente giudizio, “invocando Pt_1 asserite – ma inesistenti – condotte scorrette o coercitive da parte di , al mero fine di cercare di precostituirsi una difesa CP_3
[anche prima facie del tutto inconsistente] rispetto al credito di circa Euro 4 milioni, pacifico ed espressamente riconosciuto da anche a mezzo di un piano di rientro a suo tempo sottoscritto da a poi non rispettato) vantato da per Pt_1 Pt_1 CP_3
CP_ forniture di prodotti effettuate in favore di ma non pagate da ; ha sempre adempiuto
Pt_1 Pt_1 correttamente le proprie obbligazioni contrattuali “(fornendo puntualmente a i prodotti di volta in volta
Pt_1 ordinati dall'Attrice) e non ha mai posto in essere alcuna fantomatica condotta scorretta, ma anzi si è ripetutamente mostrata disponibile e tollerante nei confronti di tanto è vero che le ha anche consentito di stipulare un piano di rientro (nel
Pt_1 luglio 2021) rateizzando in quasi quattro anni il debito dovuto da per giunta senza applicare alcun interesse, sinché
Pt_1 nel luglio 2022 ha agito in via monitoria per il recupero del proprio credito”. La convenuta ha ottenuto da questo stesso Tribunale il decreto ingiuntivo emesso in data 14 settembre 2022, provvisoriamente esecutivo, per il credito di Euro 2.561.913,85 oltre interessi relativo al contratto di distribuzione Biosense, fermi i crediti CP_ vantati da in relazione agli altri contratti;
l'attuale debito di è pari a complessivi Euro
Pt_1
3.884.709,58, così ripartiti: - Euro 2.561.913,85 derivanti dal Contratto di distribuzione Biosense, - Euro pagina 6 di 22 721.502,75 derivanti dal Contratto di distribuzione Mentor soggetto al Foro esclusivo di Roma, - Euro
601.292,98 quale credito derivante dal Contratto di distribuzione “Altre Linee”. Per il pagamento di tale CP_ ultimo credito ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice. La convenuta ha affermato che ha rivenduto ai clienti la pressoché totalità dei prodotti oggetto delle forniture Pt_1
CP_ acquistate da , come si desume anche dal magazzino di che, per sua stessa dichiarazione, Pt_1 risultava a metà del 2020 “con giacenza fisica quasi pari a zero”, ricavandone il relativo prezzo e conseguente CP_ profitto, senza tuttavia pagare a il prezzo dovutole per quei prodotti, maturando l'enorme debito di circa quattro milioni di Euro. La convenuta ha dedotto che il debito di non dipende da pretese, Pt_1
CP_ inesistenti, condotte abusive di , tutte contestate. In particolare la convenuta ha affermato che tutti gli acquisti di prodotti sono stati effettuati nella sua libertà ed autonomia imprenditoriale, con piena
Pt_1 volontà e consapevolezza;
il piano di rientro in data 12 luglio 2021 conteneva previsioni di miglior favore CP_ per poiché dilazionava in quattro anni il pagamento del debito che avrebbe potuto
Pt_1 pretendere in un'unica soluzione con conseguente risoluzione dei contratti con effetto immediato per giusta causa, in forza delle clausole risolutive espresse;
il piano prevedeva degli sconti sotto forma di note credito in favore di olo in caso di rispetto dei termini di pagamento delle rate di debito;
il piano non
Pt_1 prevedeva interessi a carico di e per il resto confermava le stesse condizioni già contrattualmente
Pt_1 pattuite. La convenuta ha ribadito che il piano di rientro contiene l'espresso riconoscimento del debito da CP_ CP_ parte di che è legittima la risoluzione dei contratti da parte di nell'ottobre 2021; , pur
Pt_1 potendo risolvere con effetto immediato i contratti a fronte dell'enorme debito di ha deciso di non
Pt_1 farlo e, tramite il Piano di Rientro, “ha dato a 'ennesima possibilità di ripianarlo, con pagamento di n. 43 rate
Pt_1 mensili, senza interessi, a decorrere dal mese di luglio 2021 e fino a totale estinzione del debito”. Tuttavia, sin da subito CP_ si rendeva inadempiente anche al Piano di Rientro e, nonostante gli ulteriori solleciti di , non effettuava i
Pt_1 pagamenti dovuti entro i termini essenziali previsti nel Piano”. La convenuta ha contestato sia il preteso stato di CP_ CP_ dipendenza economica di verso , sia l'asserito abuso di detto stato da parte di;
ha
Pt_1 replicato in particolare in merito alla gara indetta da di ER. La convenuta ha CP_9 formulato, quindi, al Tribunale le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale: “(i) Dichiarare
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a conoscere di tutte le domande e le questioni inerenti al Contratto di distribuzione Mentor, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Roma, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
In via preliminare nel merito e senza accettare il contraddittorio: (ii) con riferimento al credito di Controparte_2 oggetto della successiva domanda riconvenzionale sub (iv), emettere ex art. 186 bis c.p.c. ordinanza di pagamento
[...] provvisoriamente esecutiva, ovvero, in subordine, emettere ex art. 186 ter c.p.c. ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, in entrambi i casi per l'importo complessivo di Euro 601.292,98, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nei confronti di e in favore di per le causali Parte_1 Controparte_2 di cui al paragrafo VI.3, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture pagina 7 di 22 all'effettivo saldo;
In via principale e riconvenzionale, nel merito e senza accettare il contraddittorio: (iii) rigettare le domande proposte da nei confronti di in quanto inammissibili e/o Parte_1 Controparte_2 comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, previa eventuale compensazione (a) con il credito vantato da nei confronti di di cui al paragrafo VI.1 per cui
Controparte_2 Parte_1 ha già ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, (b) con il credito vantato
Controparte_2 da nei confronti di di cui al paragrafo VI.3, e (c) in subordine
Controparte_2 Parte_1 rispetto all'eccezione di incompetenza per territorio di cui al punto (i), con il credito vantato da
Controparte_2 nei confronti di di cui al paragrafo VI.2); (iv) accertare e dichiarare tenuta, e per l'effetto
[...] Parte_1 condannare, a pagare a l'importo complessivo di Euro Parte_1 Controparte_2
601.292,98, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex artt. 1226 c.c., per le causali di cui al paragrafo VI.3, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
(v) con vittoria di spese e compensi di lite, anche per difesa tecnica, nonché delle spese della eventuale CTU, oltre ad accessori e spese generali (incluse le spese per contributo unificato)”.
Con ordinanza in data 8 giugno 2023 è stato respinto il ricorso ex art. 700 cpc proposto dall'attrice; con separata ordinanza depositata in pari data sono state respinte le istanze d'ingiunzione di pagamento formulate ex art. 186 bis ed art. 186 ter cpc dalla convenuta per il pagamento della somma oggetto della domanda riconvenzionale e sono stati assegnati i termini per le memorie ex art. 183, VI comma cpc.
Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2022 a proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 15302/2022 (n.r.g. 23214/2022), provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di per la somma di € 2.561.913,85, oltre interessi e spese. Controparte_2
CP_ Nel ricorso monitorio ha allegato che il credito si riferisce al contratto di distribuzione in esclusiva stipulato in data 4.12.2007 per la vendita dei dispositivi medici per elettrofisiologia “Biosense Webster” relativamente alle zone di ER, Trapani, Agrigento, Enna e Caltanissetta;
ha allegato che ha Pt_1 riconosciuto tale credito nel piano rientro in data 12.7.2021.
L'opponente ha allegato le medesime circostanze di fatto relative ai rapporti contrattuali intercorsi Pt_1 fra le parti già esposte nell'atto di citazione col quale ha introdotto la causa RGN12196\2022. In particolare l'opponente ha ribadito che, anche per quanto concerne il rapporto di distribuzione per i dispositivi medici della Linea “Biosense”, sino al 2016 il rapporto era stato “accomodante” e improntato alla massima collaborazione, come dimostrato fra l'altro dallo scambio di email in data 22 gennaio 2015 CP_ intercorso col Capo Area di della linea Biosense Webster: quest'ultimo, stante la circostanza per cui Pt_1 si trovava con i magazzini pieni, suggeriva all'odierna opponente di non eseguire ulteriori ordini e la rassicurava, nonostante non fosse stato chiaramente ancora raggiunto il quantitativo minimo imposto per non pagare l'ultima rata relativa al sistema di mappaggio “Carto”, acquistato dalla nel 2011. Infatti, il Capo Area rassicurava l'opponente con l'intesa che si Pt_1 sarebbe poi trovata una soluzione per risolvere il problema, collimare tutti gli interessi in gioco e non dover corrispondere il pagina 8 di 22 rateo del “Carto”. L'opponente ha ribadito che il rapporto era mutato inaspettatamente e immotivatamente dal 2016, a seguito del cambio del capo area per la linea Biosense Webster: la società multinazionale aveva iniziato ad imporre quantitativi di merce sempre maggiori (fino al 40% in più), “arrivando letteralmente a vessare e angustiare la n caso di ordini inferiori… e, soprattutto, a non effettuare più, senza alcun Pt_1 legittimo motivo, la sostituzione della merce consegnata con scadenza inferiore ai 12 mesi”. L'opponente ha ribadito che dal gennaio 2020 e fino al dicembre 2021 aveva adempiuto tutte le proprie obbligazioni e disposto plurimi bonifici, per il complessivo importo di € 1.817.727,07, a favore della;
dal luglio CP_2
CP_ 2020, in violazione di quanto previsto contrattualmente. aveva imposto a i acquistare merce Pt_1 con pagamento anticipato, da effettuare al momento dell'ordine e di acquistare un software per l'aggiornamento dei sistemi “Carto”. L'opponente ha ribadito che il piano di rientro in data 12.7.2021 era CP_ stato imposto da in contrasto con gli obblighi di buona fede e leale collaborazione e “in un momento molto difficile e delicato per la SO.GI., posto che durante tutto il periodo della pandemia la maggior parte degli ospedali non eseguiva procedure e, in ogni caso, non provvedeva a saldare i corrispettivi per gli ordini eseguiti”; “a nulla valevano le contestazioni che l'opponente cercava di presentare al piano di rientro e al calcolo utilizzato, vittima, ormai, di un terso rapporto di sudditanza. La
i vedeva, quindi, costretta a sottoscrivere tale documento, in cui si estrinsecava una ovvia volontà Pt_1 viziata”. L'opponente ha ribadito le vicende relative alla gara indetta per l'Istituto S. Raffaele G. Giglio di
FA e alla gara per le forniture a favore dell' ed altresì le ulteriori doglianze Controparte_10
CP_ già esposte nel precedente giudizio in merito alla condotta di . Sulla base di queste premesse l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo, per la pendenza della causa R.G. n. 12196/2022, CP_ introdotta da per l'accertamento negativo del medesimo diritto di credito fatto valere da col Pt_1 ricorso monitorio. Nel merito l'opponente ha eccepito la carenza di prova dell'an e del quantum debeatur del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ha allegato l'invalidità dell'accordo avente ad oggetto il piano di rientro accettato da n data 12.7.2021 in quanto, “come esposto anche tramite l'atto introduttivo del Pt_1 giudizio n.r.g. 12196/2022”, l'accordo sul piano di rientro del 12.7.2021 “è invalido ai sensi degli artt. 1427
e ss. c.c. e/o alla luce dell'art. 9 della L. n. 192/1998”; alla luce dell'art. 9 della L. n. 192/1998 ha allegato che devono ritenersi nulli altresì gli accordi raggiunti dal 2016 in poi, “con i quali la ha imposto CP_2 quantitativi di merci sempre maggiori (cfr. doc. nn. 27 a 32), oltreché gli accordi risalenti al mese di luglio del 2020 in virtù dei quali la SO.GI. – tramite una chiara coartazione della volontà – è stata costretta ad acquistare merci da pagare anticipatamente al momento della consegna e gli ulteriori accordi in virtù dei quali – datati rispettivamente 24.9.2020 e
8.2.2021 - la società odierna opponente è stata costretta ad acquistare un software per l'aggiornamento dei sistemi “Carto” e ad acquistare il servizio di manutenzione full risk per il sistema “Carto”, entrambi per una cifra evidentemente molto consistente (cfr. doc. nn. 38 e 39)”. In relazione a tali accordi l'opponente ha dedotto la nullità di clausole Con contrattuali “estremamente onerose e vessatorie, così descritte: 1) SO. i è vista costretta ad acquistare pagina 9 di 22 continuamente merce in eccedenza e riempire il magazzino, senza poterla vendere;
2) Il pagamento della merce doveva essere alla consegna o al momento dell'ordine e non più a 90 o 180 giorni, nonostante l'entità economica degli ordini;
3) Alla SO.GI. è stato imposto “l'acquisto di n. 3 sistemi di mappaggio (cfr. doc. nn. 14 - 17 - da lasciare in comodato d'uso gratuito alle strutture ospedaliere), dei relativi software, degli aggiornamenti (cfr. doc. n. 38) e dei sistemi full-risk (con qualsiasi intervento economico a carico esclusivamente della SO.GI. - cfr. doc. n. 39)”; 4) Oggetto di fornitura è stata spesso anche merce con scadenza inferiore a 12 mesi, non accettata quindi dagli ospedali, e di cui spesso è stata, senza valida ragione, negato il reso, costringendo la a far fronte anche a importanti costi di smaltimento, che Pt_1 hanno inevitabilmente aggravato la situazione della società istante (doc. n. 55); 5) La nel piano di CP_2 rientro ha subordinato l'emissione delle note di credito a favore della al completo pagamento del Pt_1 debito da questa maturato. L'opponente ha quindi concluso che, data l'invalidità dei predetti contratti, non
è possibile configurare alcun diritto di credito certo, liquido ed esigibile “e, men che meno, una forma di riconoscimento del debito da parte della . L'opponente in subordine ha dedotto l'annullabilità degli Pt_1 accordi ex artt. 1427 e ss. c.c., per dolo e per violenza ex artt. 1434 e 1435 c.c. e la rescindibilità ai sensi dell'art. 1448 c.c. L'opponente ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 15302/2022 (n.r.g. 23214/2022), emesso dal
Tribunale di Milano, in virtù di quanto sopra detto, e adottare tutti i conseguenti provvedimenti anche in relazione alla rimessione delle parti di fronte al Giudice al quale è stata assegnata la causa n.r.g. 12196/2022 e/o alla riunione della presente causa con quella avente n.r.g. 12196/2022; - in subordine, accertare e dichiarare, in virtù di quanto sopradetto, la configurabilità dei presupposti per sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
e, per l'effetto, adottare il relativo provvedimento, anche inaudita altera parte;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione, in virtù dei motivi sopraesposti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare comunque non dovuta la somma ingiunta con lo stesso;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o, comunque, l'invalidità, per i motivi sopraesposti, dell'accordo avente ad oggetto il piano di rientro accettato dalla in data 12.7.2021, di tutti gli accordi dal 2016 in poi volti ad imporre quantitativi di merce Pt_1 superiori, dell'accordo del luglio 2020 e di quelli datati 24.9.2020 e 8.2.2021; - in via riconvenzionale: in virtù della dichiarazione di invalidità sopradetta, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., a restituire le somme CP_2 corrisposte in esecuzione dei suddetti accordi o la somma che sarà ritenuta di Giustizia o accertata in corso di causa;
- sempre in via riconvenzionale: in virtù dei motivi sopraesposti, accertare e dichiarare l'obbligo della società opposta di risarcire il danno subito dalla SO.G.I., ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c., 2043 e ss. c.c. e dell'art. 2600 c.c. e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma pari ad € 2.500.000,00, o alla diversa somma CP_2 che sarà accertata in corso di giudizio o che sarà ritenuta di Giustizia, anche ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltreché disporre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 2600 c.c. - Con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche della fase monitoria”. pagina 10 di 22 La causa di opposizione al decreto ingiuntivo è stata iscritta a ruolo col numero R.G. 41696/2022.
Si è costituita l'opposta, replicando che il credito oggetto del decreto ingiuntivo è provato dalle fatture, dai documenti di trasporto “relativi alle forniture di cui è causa debitamente sottoscritti dal debitore a riprova della corretta Cont esecuzione delle obbligazioni di consegna assunte da in relazione alla fornitura de qua”, dal piano di rientro datato
12.7.2021 nel quale ha riconosciuto il debito per complessivi Euro 2.561.913,85 per l'acquisto di Pt_1 dispositivi medici della Linea “Biosense Webster”. L'opposta ha replicato all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo. Nel merito ha rilevato che non ha sollevato alcuna contestazione, neppure Pt_1 nell'atto di citazione, riguardo ai prodotti oggetto delle fatture azionate in via monitoria, alla loro consegna e al prezzo indicato nelle fatture;
ha evidenziato che l'opponente si è limitata a “ricopiare” le considerazioni difensive che ha già posto a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata nella causa RG 12196/2022.
L'opposta ha ribadito, quindi, le medesime allegazioni difensive già formulate in tale precedente giudizio, contestando la domanda risarcitoria. L'opposta ha proposto, infine, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale civile di Milano, ogni contraria domanda, ragione, pretesa o eccezione respinta e disattesa, per tutti i motivi di cui in atti, previa acquisizione del fascicolo della fase monitoria: - in via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo;
- in via preliminare, rigettare l'avversa istanza ex art. 649 c.p.c. e confermare la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. non essendo l'avversaria opposizione fondata né su prova scritta, né su prova di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare, respingere e disattendere tutte le domande di anche in via riconvenzionale, e per l'effetto confermare l'opposta ingiunzione n. 15302/2022 del Parte_1
Tribunale di Milano del 16.9.2022 (R.G. n. 23214/22); - in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti di per l'importo di Euro 2.561.913,85, Controparte_2 Parte_1 relativamente alla fornitura di cui è causa e, conseguentemente, condannare in via definitiva in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento del predetto importo capitale di Euro 2.561.913,85, o a quella diversa somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre gli interessi decorsi dalla data di esigibilità delle singole fatture oggetto di pagamento sino al saldo ai sensi del D.Lgs n. 231/2002, oltre gli importi per spese, diritti e onorari oltre
c.p.a. e IVA già liquidati nell'ingiunzione opposta e comunque dovuti alla conchiudente anche per l'attività successiva e alle relative imposte, per l'importo che sarà all'uopo determinato in corso di causa;
Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nei limiti già specificati nella narrativa del presente atto e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre CPA e IVA, come per legge”.
Con ordinanza in data 12 marzo 2023 la precedente Giudice, dr.ssa Simonetta Scirpo, ha accolto l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. e ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183, VI comma cpc.; dopo il deposito delle memorie, con ordinanza in data 4 ottobre 2023 ha disposto la trasmissione della causa per connessione ex art. 274 c.c. con la causa N. R.G. 12196/2022. pagina 11 di 22 Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma cpc in entrambe le cause, nell'udienza in data 25 ottobre 2023 l'attuale Giudice ha sentito i procuratori delle parti circa l'opportunità di riunire le due cause: i procuratori si sono riportati a quanto già dedotto negli atti, senza insistere per la riunione;
il Giudice non ha ritenuto opportuno disporre la riunione in fase istruttoria, considerato che in entrambe erano già state depositate le memorie ex art. 183, VI comma cpc. Assunte le prove orali ammesse in entrambe le cause, con ordinanza in data 20 giugno 2024 sono stati assegnati i termini ex artt. 281\quinquies I comma- 190 cpc per le comparse conclusionali e le memorie di replica in entrambe le cause.
Con ordinanza in data odierna è stata disposta la riunione delle due cause ai fini della decisione, in applicazione del principio di carattere generale dell'art. 274 cpc (Cass. n. 5267/2000), considerato che a reiterato in entrambe le cause la domanda risarcitoria fondata sulle medesime allegazioni difensive Pt_1
e la domanda di accertamento della nullità del piano di rientro in data 12.7.2021.; su tale piano di rientro CP_
fonda, in particolare, la prova sia del credito relativo a prodotti “Biosense” oggetto del decreto ingiuntivo opposto da nella causa RG 41696/2022, sia il credito relativo a prodotti “Altre Linee” Pt_1
CP_ oggetto della domanda riconvenzionale proposta da nella causa RGN 12196/2022.
Ciò premesso, in via preliminare il Giudice rileva che dev'essere respinta l'eccezione d'incompetenza per CP_ territorio proposta dalla convenuta nella causa RGN 12196/2022 in merito a tutte le domande e le questioni inerenti al Contratto di distribuzione Mentor, con riferimento alla clausola dell'art. 16 del contratto che prevede la competenza in via esclusiva il Tribunale di Roma.
Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale “il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne
l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione” (Cass. Ordinanza n. 26910/2020; Cass., ord.
21/12/2018, n. 33150, Cass., ord., 10/10/2016, n. 20310); nel caso in esame la convenuta non ha assolto l'onere di contestare il criterio di competenza di cui all'art. 19 c.p.c. e, pertanto, la competenza territoriale rimane radicata dinnanzi al Tribunale di Milano.
Va respinta la domanda preliminare di i nullità del decreto ingiuntivo per asserita incompetenza del Pt_1
Tribunale che lo ha emesso, per l'eccepita continenza con la causa RGN 12196/2022 precedentemente proposta da Pt_1
Al riguardo è assorbente rilevare che l'istituto della continenza ex art. 39 cpc, come la litispendenza, opera soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi (Cass. Ordinanza, n. 10183 del 17/04/2023) e nell'ipotesi di connessione fra cause pendenti dinnanzi allo stesso Ufficio Giudiziario- come nel caso in esame- può essere disposta la riunione ex art. 274 c.p.c., non anche la sospensione ex art. 295 c.p.c. (Cass.
Ordinanza n. 18286/2015). pagina 12 di 22 Riguardo al merito della controversia, nelle cause riunite il Giudice osserva quanto segue. CP_ 1)- Dagli atti e documenti risulta che in data 12 luglio 2021 hanno concordato un piano di Pt_1 rientro per il pagamento del debito di complessivi di € 4.047.762,70- calcolato sulla base delle fatture CP_ scadute emesse dalla al netto degli interessi di mora maturati e maturandi- dilazionato in n. 43 rate mensili a partire dal mese di luglio 2021; dal luglio del 2021 fino a dicembre del 2021 avrebbe Pt_1 dovuto corrispondere mensilmente una rata dell'importo di € 143.460,45, dal gennaio del 2022 al dicembre del 2024 avrebbe dovuto corrispondere mensilmente una rata dell'importo di € 83.000,00 ciascuna e nel gennaio del 2025 avrebbe dovuto pagare la maxi rata finale dell'importo di € 199.000,00. CP_ Le fatture elencate nel piano di rientro sono state emesse da in date comprese fra il 28 dicembre
2011 e l'8 luglio 2021 per forniture di dispositivi medici oggetto dei contratti di distribuzione in corso: il contratto relativo ai prodotti Biosense stipulato in data 4 dicembre 2007, il contratto per i prodotti della
Linea Mentor in data 20 marzo 2013 e il contratto di distribuzione “Altre Linee” in data 20 dicembre 2007. CP_
ha precisato e documentato che le fatture elencate nel piano di rientro si riferiscono ai seguenti Part crediti: - Euro 2.561.913,85 derivante dal Contratto di distribuzione Biosense, per il quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo;
- Euro 601.292,98 derivante dal Contratto di distribuzione Altre Linee, in particolare relativo alle linee “Neurovascular", “OBS Endovascular" e "OBS Cardiology”, oggetto della domanda riconvenzionale nella causa RGN 12196/2022; - Euro 721.502,75 derivante dal Contratto di distribuzione CP_ Mentor: per tale credito si è riservata di agire in conformità all'art. 16 del Contratto, che prevede il
Foro esclusivo del Tribunale di Roma.
Nel piano di rientro non sono inserite fatture emesse negli anni 2019 e 2020, in quanto pagate da Pt_1
CP_ dall'elenco delle fatture si desume che sino al 2018 le fatture sono state emesse da con data di scadenza per il pagamento a sei mesi, mentre le fatture del 2021 sono state tutte emesse con pari data di scadenza per il pagamento. CP_ ha dedotto che dal luglio del 2020 aveva chiesto al distributore di acquistare merce con Pt_1 pagamento anticipato al momento dell'ordine; nei contratti di distribuzione i pagamenti erano previsti, invece, a 90 giorni dalla data della fattura per i prodotti Biosense e Mentor, poi prorogati a 180 giorni, per la fornitura dei Sistemi Carto e per i prodotti “Altre Linee” a 180 giorni dalla data della fattura. ha allegato che da gennaio del 2020 fino a dicembre del 2021 ha pagato il debito di complessivi € Pt_1
1.817.727,07 a copertura delle fatture scadute e ha versato complessivi € 730.996,59 per merce acquistata. CP_ ha affermato che, tuttavia, l'ingente debito nei confronti di oggetto del piano di rientro, è Pt_1 maturato “per tutte le deplorevoli e vessatorie condotte assunte da quest'ultima nei confronti della piccola società, contrarie ai più comuni obblighi di buona fede e leale collaborazione tra le parti”, vale a dire: - Con abuso della posizione dominante ed egemone di ai danni di - aggravamento della posizione Pt_1 debitoria in cui si è trovata - sfruttamento della solida nomea della e degli ottimi Pt_1 Parte_1 pagina 13 di 22 legami che il IGnor era stato in grado di instaurare con Enti pubblici e privati a cui venivano Parte_3
Con distribuiti i prodotti della - fornitura di prodotti difficilmente vendibili in quanto avente scadenza compresa tra i 6 e i 12 mesi;
- pagamento della merce anticipato o a vista (nonostante i contratti in essere prevedessero pagamenti a 90 o 180 giorni); - imposizione di acquisto di quantitativi sempre maggiori di merce;
- rifiuto di emettere note di credito a favore della e anzi sottoposizione di Parte_1
Con suddette emissioni all'integrale pagamento del debito maturato con - piano di rientro dal debito che prevedeva la corresponsione da parte di di una rata annua dell'importo di 1 milione di euro;
- resi di Pt_1
ConCon merce con scadenza troppo imminente negati e costrizione della provvedere direttamente allo smaltimento degli stessi;
- imposizione di acquisto di n. 4 sistemi di mappaggio “Carto” e dei relativi aggiornamenti software, nonché contratti full-risk. CP_ a evidenziato che fino al mese di ottobre del 2021 aveva accettato i pagamenti parziali delle Pt_1 rate del piano di rientro senza sollevare contestazioni e che inaspettatamente si è avvalsa della facoltà di risolvere i contratti di distribuzione per entrambe le linee (Mentor e Biosense Webster), dichiarando anche la decadenza della debitrice dal beneficio del termine per il piano di rientro, fissando in soli 20 giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per provvedere all'integrale pagamento del debito residuo. CP_ In entrambe le cause ha allegato, pertanto, la malafede contrattuale con cui ha agito, Pt_1
CP_ affermando che , “anziché invocare così subitaneamente la risoluzione del vessatorio piano di rientro e dei contratti di distribuzione in essere, avrebbe dovuto quantomeno, alla luce dell'accettazione tacita delle precedenti modifiche e del legittimo affidamento ingenerato, comunicare a l'intenzione potenziale di risolvere il contratto, dando alla stessa un congruo Pt_1 termine per sanare l'asserito inadempimento”. CP_ ha allegato, inoltre, che la decisione di di risolvere i contratti di distribuzione è stata Pt_1 comunicata “in un momento di particolare fragilità per l'amministratore di che versava in gravi Pt_1 condizioni di salute, e proprio a ridosso di una gara d'appalto indetta dall' alla quale CP_9 Pt_1 avrebbe certamente partecipato e che le avrebbe consentito di risanare la propria esposizione debitoria”; ha CP_ dedotto che ha partecipato alla gara “proponendo, verosimilmente, condizioni economiche più favorevoli e prezzi inferiori, in un'ottica di concorrenza sleale”.
Con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc nella causa RGN 12196/2022 ha introdotto le Pt_1 seguenti domande: “Accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullamento, anche ai sensi dell'art. 9 della
L. n. 192/1998, del Piano di rientro e dei contratti stipulati dal 2016 in poi, per i motivi indicati nell'atto introduttivo e con la presente memoria”, come già allegato nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Tali domande sono ammissibili anche nel giudizio RGN 12196/2022, alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Cassazione in tema di esercizio dello “ius variandi” nel processo (sentenze N. 12310 del 2015,
N. 22404 del 2018, n. 26727 del 15/10/2024).
pagina 14 di 22 ha replicato alle allegazioni della controparte, deducendo che sin dai primi mesi di vigenza del Parte_6
Piano di Rientro SOGI si è mostrata inadempiente: anziché pagare tre rate mensili di Euro 143.460,45 ciascuna, ha pagato solo l'importo di Euro 40.000,00 il 27 luglio 2021, l'importo di Euro 30.000,00 il 31 agosto 2021, non ha effettuato pagamenti nel mese di settembre e il 25 ottobre 2021 ha effettuato due disposizioni di pagamento per il totale di € 95.000,00, anch'esso parziale rispetto alla rata mensile di ottobre
2021. CP_
ha giustificato la modifica dei termini di pagamento delle fatture, eccependo che nel 2020 Pt_1
CP_ aveva già maturato debiti e, pertanto, aveva richiesto il pagamento anticipato per le forniture di prodotti, pur potendo rifiutare nuove consegne a fronte di tali inadempimenti. CP_
ha fatto valere l'inadempimento del piano di rientro con la lettera in data 26 ottobre 2021 con la quale ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del piano di rientro e dei CP_ contratti di distribuzione in corso. Con la successiva lettera del 3 novembre 2021 ha ribadito la cessazione dei rapporti e il venir meno di ogni suo obbligo di fornitura. CP_ Anche in giudizio ha dedotto che l'art. 11, comma 1, lett. a) di ciascuno dei contratti di distribuzione oggetto delle cause riunite prevede la risoluzione ex art. 1456 c.c. in caso d'inadempimento degli obblighi di pagamento posti a carico del Distributore dall'art.
3.4 del contratto (“Clausola Risolutiva espressa. Si conviene che costituiranno specifiche cause di risoluzione immediata del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di cui potrà avvalersi con effetto a decorrere dal momento in cui il Distributore riceverà la relativa Controparte_2 comunicazione da a) (…) l'inadempimento degli obblighi di pagamento posti a carico del Controparte_2
Distributore dall'art.
3.4 del presente contratto”) e che il piano di rientro prevede la clausola risolutiva espressa
(“il mancato rispetto da parte di dei suddetti termini previsti per il pagamento del presente Paino di Parte_1
Cont Rientro, anche per una sola delle suindicate rate, comporterà il blocco automatico delle forniture e avrà la facoltà di considerare il presente accordo risolto per grave inadempimento da parte di con l'immediata decadenza Parte_1 del debitore dal beneficio della dilazione di pagamento, per cui il vostro debito residuo diventerà integralmente ed immediatamente esigibile con inevitabile affidamento della pratica al nostro Legale”). CP_
ha contestato le asserite condotte vessatorie e i presupposti dell'abuso di dipendenza economica e di posizione dominante;
ha contestato che la partecipazione alla gara dell costituisse una condotta di CP_9 concorrenza sleale;
ha contestato i danni dedotti dall'attrice.
1.2- Il Giudice osserva che, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di abuso di dipendenza economica (Cass. n. 1184/2020), “l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del
1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia pagina 15 di 22 "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);
2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero
l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui”; “L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998” (Cass. n. 1184/2020).
All'esito della fase istruttoria si deve rilevare che non ha provato che gli “accordi/ordinativi dal Pt_1
2016”, l'accordo del luglio 2020 sul pagamento anticipato dei prodotti, la richiesta d'acquisto in data
24/09/2020 di un software per l'aggiornamento dei sistemi Carto e in data 8/02/2021 per il servizio di CP_ manutenzione full risk per il sistema Carto, siano espressione di un'intenzionale vessazione di in danno di tale da concretizzare un “abuso” di dipendenza economica in violazione dell'art. 9 L. n. Pt_1
192\1998 alla stregua dei principi enunciati dalla Suprema Corte.
Dalla corrispondenza email intercorsa dal giugno del 2016 fra e la sig.ra , Capo Pt_1 Persona_1
Area della J&JM per il Sud Italia, prodotta da in entrambe le cause (doc. 24A-28, doc. 64 fasc. RGN Pt_1
12196\2022, doc. n. 27-32 fasc. RGN 41696/2022), si desume che la Capo Area “spingeva” affinché incrementasse gli ordini d'acquisto, ma comunque si rimetteva alla decisione imprenditoriale del Pt_1
Distributore circa l'acquisto (cfr. email 15.6.2016, doc. 24 fasc. RGN 12196\2022, doc. 28 fasc. RGN CP_ 41696/2022). ha prodotto anche scambi di email dai quali non si desume l'imposizione dell'aumento degli acquisti per il distributore, bensì il confronto tra la Capo Area circa i target di acquisto per il Pt_1
2016 e il 2017 (doc. 6 sexies RGN 12196\2022, doc. 12 RGN 41696/2022).
In ogni caso non risulta dimostrato che la “spinta” affinché ncrementasse gli acquisti a decorrere dal Pt_1
CP_ 2016 fosse ispirata dal mero intento vessatorio di verso il distributore, anziché da una strategia CP_ imprenditoriale di finalizzata all'espansione delle vendite dei dispositivi medici nelle strutture sanitarie nell'area di competenza di Pt_1
CP_
ha peraltro documentato che dalla fine del 2018 all'inizio del 2019 ha introdotto una procedura nei rapporti con tutti i distributori, inclusa per controllare le giacenze nei magazzini e, dunque, per Pt_1 prevenire acquisti eccessivi di prodotti da parte dei distributori (doc. 19 RGN 12196/2022, doc. 14 bis
RGN 41696/2022), come confermato dai testi e . Ha documentato, Testimone_1 Persona_1 inoltre, che la stessa on e-mail del 6 luglio 2020 aveva riferito nel corso del rapporto: “abbiamo il Pt_1 magazzino con giacenza fisica quasi pari a zero” (doc. 6 quater R.G. N. 12196/2022, doc. 13 R.G. N.
41696/2022), a dimostrazione dell'esigenza dello stesso distributore d'incrementare gli ordini. pagina 16 di 22 CP_ Per quanto concerne la richiesta di acquisto di quattro apparecchi “Carto” (definiti da “sistemi per il mappaggio elettroanatomico tridimensionale delle cavità cardiache utilizzati per ricostruire l'anatomia delle strutture cardiache e per eseguire sia procedure diagnostiche di mappaggio, sia procedure interventistiche di CP_ rivascolarizzazione tramite impianto di cateteri”), ha replicato che l'art.
3.2 del Contratto di distribuzione Biosense prevedeva l'obbligo del Distributore di acquistare almeno un sistema Carto completo di software al prezzo di Euro 155.000,00 oltre IVA, “che verrà successivamente Parte_7 rivenduto o fornito ad altro titolo dal Distributore ai clienti della Zona”. Ha prodotto, inoltre, scambi di e- CP_ mail (doc. 6 ter e 6 quinquies fasc. RGN 12196/2022), da cui si evince che la stessa ichiedeva Pt_1 la fornitura degli aggiornamenti (cfr. in particolare email del 10 luglio 2020).
Risulta, quindi, che per contratto gli apparecchi Carto, con relativi aggiornamenti del software e del servizio di manutenzione full risk, erano connessi all'acquisto dei cateteri Biosense per le esigenze dei clienti.
In definitiva, all'esito della fase istruttoria, nelle cause riunite si deve concludere che non risultano provate CP_ imposizioni da parte di circa gli acquisti di prodotti e di apparecchi “Carto” tali da concretizzare un abuso di dipendenza economica in danno del distributore Pt_1
Da quanto finora rilevato discende il rigetto della domanda di i nullità degli “accordi/ordinativi dal Pt_1
2016”, dell'accordo del luglio 2020 sul pagamento anticipato dei prodotti, della richiesta d'acquisto in data
24/09/2020 di un software per l'aggiornamento dei sistemi Carto e in data 8/02/2021 per il servizio di manutenzione full risk per il sistema Carto, per asserito “abuso” di dipendenza economica.
Per le medesime considerazioni si deve concludere che non ha dimostrato l'abuso di posizione Pt_1 dominante da parte di , considerato che ha fondato tale allegazione sulle medesime CP_12 Pt_1 circostanze di fatto già valutate riguardo all'asserito abuso di dipendenza economica.
Circa l'abuso di posizione dominante ex art. 3 della legge 287 del 1990, va aggiunto che non ha Pt_1
CP_ neppure dimostrato il presupposto della “posizione dominante” di all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, in quanto “la definizione del mercato rilevante di un prodotto o servizio, quando si tratti di stabilire se una clausola contrattuale sia o meno il frutto di una imposizione abusiva, deve essere condotta avuto riguardo a sei criteri indefettibili: a) l'area geografica di diffusione del prodotto o servizio;
b) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo domanda;
c) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo offre;
d) l'esistenza di pressioni concorrenziali;
e) la possibilità di interferenza con altri mercati;
f) la struttura del mercato” (Cass. Ordinanza n. 3052 del 01/02/2024), mentre CP_ i è limitata a dedurre che è un “colosso” multinazionale. Pt_1
1.2.1. Per quanto concerne l'accordo sul piano di rientro del 12.7.2021, avente ad oggetto il pagamento rateale dell'importo di € 4.047.762,70, il Giudice osserva che nell'accordo sottoscritto dalle parti sono elencate, in allegato, le fatture dell'importo complessivo di € 4.055.834,00 ed è inserita la seguente clausola
“Il debitore accetta e riconosce il suddetto debito”; nel piano di rientro è inoltre pattuito: “Nel caso in cui saranno rispettati i pagamenti previsti dalla tabella qui sopra, per dimostrare e mantenere la forte pagina 17 di 22 collaborazione tra JNJ Medical e in via del tutto eccezionale anche virtù dello sforzo finanziario che Pt_1 state dimostrando, potremmo riconoscervi: una NC di 80.000 da emettere entro dicembre 2021 deducibile dai pagamenti previsti a dicembre 2021, una NC di 80.000 da emettere entro dicembre 2022 deducibile dai pagamenti previsti a dicembre 2022, una NC di 70.000 da emettere entro dicembre 2023 deducibile dai pagamenti previsti a dicembre 2023”.
Il piano di rientro include, quindi, il riconoscimento da parte di del debito per le fatture scadute- Pt_1 dettagliatamente elencate nell'allegato- del complessivo importo di € 4.055.834,00, dal quale è stato detratto nel piano di rientro il pagamento, già anticipato da dell'importo di € 8.071,39 (v. scambio di email Pt_1 prodotte da doc. 35A, 35B RGN 12196\2022, doc. 43 fasc. RGN 41696/2022). Pt_1
All'esito della fase istruttoria nelle cause riunite, il Giudice osserva che non ha dimostrato che il Pt_1 piano di rientro concordato in data 12.7.2021, sia espressione di abuso di dipendenza economica o di CP_ posizione dominante da parte di , né che sia affetto da un vizio genetico. CP_ Al riguardo ha prodotto lo scambio di e-mail inviate a in data 9.6.2021 e 13.7.2021 con i Pt_1 relativi allegati (doc. 35A, 35B RGN 12196\2022, doc. 43 fasc. RGN 41696/2022); tale email hanno preceduto la sottoscrizione del piano di rientro.
Da queste email non emergono contestazioni di irca l'effettiva consegna dei prodotti oggetto delle Pt_1 fatture elencate, né ha documentato di aver contestato le fatture nel corso del rapporto;
dallo Pt_1
CP_ scambio di email neppure se desumono contestazioni circa scorrettezze di , ma solo segnalazioni di forniture di prodotti con “scadenza breve”.
Tale rilievo trova riscontro nelle ulteriori email intercorse fra le parti prima e dopo la sottoscrizione CP_ Con dell'accordo sul piano di rientro, prodotte da con relativi allegati: email da a in data Pt_1
Con Con 23.6.2021, email da a in data 9.7.2021, email da in data 12.7.2021, e-mail in data Pt_1 Pt_1
CP_ 15.7.2021 inviata da (doc. 22-25 fasc. R.G. N. 41696/2022, doc. 26-29 fasc. RGN. 12196/2022). CP_ In particolare, dall'email in data 13 luglio 2021 di dalla risposta di del 15 luglio 2021 si evince Pt_1 che- rispetto al debito totale di € 4.047.762,70- l'unica richiesta di ra quella di conteggiare nel piano Pt_1 di rientro le note di credito di complessivi € 230.000,00 “come da email del 9 luglio”. CP_ Circa tali note di credito, ha precisato che si trattava di sconti ulteriori rispetto agli sconti già applicati nel corso del rapporto sui prezzi di prodotti acquistati da su richiesta della stessa (doc. 10 quater e Pt_1
CP_ 10 quinquies R.G. N. 12196/2022). ha evidenziato che il riconoscimento delle note di credito del complessivo importo di € 230.000,00 era stato subordinato al rispetto dei pagamenti previsti nel Piano di CP_ Rientro (cfr. email 23 giugno 2021), dato che tale piano era già favorevole per in quanto Pt_1 prevedeva il pagamento dell'ingente debito- già scaduto- dilazionato in quattro anni e senza interessi.
Quanto al fatto che nel piano di rientro fossero incluse le fatture emesse nel 2021 con pari data di scadenza CP_ per il pagamento, in deroga alle condizioni previste nei contratti di distribuzione, vale la replica di , la pagina 18 di 22 CP_ quale ha eccepito che nel 2021 veva già maturato debiti per i quali avrebbe potuto rifiutare Pt_1 nuove consegne, ex art. 1460 c.c., se non fosse stato concordato il pagamento dei prodotti all'ordine.
In definitiva, in base agli elementi acquisiti nelle cause riunite non risultano provate circostanze oggettive dalle quali inferire che il piano di rientro fosse espressione di abuso di dipendenza economica o di CP_ posizione dominante da parte di , né che l'accordo del debitore sul piano sia stato estorto con CP_ violenza o carpito con dolo da parte di ex art. 1427 c.c.
Si osserva, infine, che rispetto all'accordo sul piano di rientro non si prospetta neppure il rimedio della rescissione per stato di bisogno, come allegato invece da Pt_1
Al riguardo è assorbente rilevare che l'azione generale di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. presuppone il requisito dell'eccedenza "ultra dimidium" della prestazione rispetto alla controprestazione
(oltre che i requisiti dello stato di bisogno del contraente danneggiato e dell'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente, cfr. Cass. n. 15338/2018), mentre l'accordo sul piano di rientro non prevedeva controprestazioni sinalgmatiche a carico delle parti, rispetto alle quali valutare il presupposto della lesione
“ultra dimidium”.
Devono essere respinte, pertanto, le domande di nullità, annullamento e rescissione dell'accordo sul piano di rientro del 12.7.2021, formulate da elle cause riunite. Pt_1
2)- Il riconoscimento del debito di € 4.047.762,70 sottoscritto da el piano di rientro del 12.7.2021 Pt_1 ha valenza probatoria ex art. 1988 c.c. a carico di Pt_1
Per giurisprudenza costante, “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”,
“ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024; Cass.
n. 20689/2016; Cass. n. 13506/2014).
Nelle cause riunite on ha assolto tale onere probatorio a suo carico rispetto al riconoscimento del Pt_1 debito di € 4.047.762,70, espressamente riferito alle fatture per l'acquisto di prodotti elencate nell'allegato del piano di rientro. CP_ Non è quindi rilevante che i documenti di trasporto relativi alle fatture, prodotti da , non siano sottoscritti, tanto più se si considera che non ha neppure dimostrato di avere contestato nel corso Pt_1 del rapporto pluriennale le fatture, né l'effettiva consegna della merce indicata nelle stesse.
Sulla base della ricognizione del debito di € 4.047.762,70 sottoscritta da si devono confermare, Pt_1
CP_ pertanto, i crediti di per la somma di € 2.561.913,85 oggetto del decreto ingiuntivo e di Euro
601.292,98 oggetto della domanda riconvenzionale proposta nella causa RGN 12196\2022. pagina 19 di 22 3)- Dall'accertamento dei predetti crediti di già scaduti alla data del piano di rientro- consegue il CP_3 rigetto della domanda subordinata di i risoluzione dei contratti di distribuzione per inadempimento Pt_1
CP_ di . CP_ Al riguardo si deve considerare che- come ha evidenziato anche nella comunicazione in data
25.10.2021- i contratti di distribuzione Biosense e Mentor prevedevano all'art. 11 la clausola risolutiva espressa in caso d'inadempimento degli obblighi di pagamento posti a carico del Distributore (dall'art.
3.4. nel contratto Biosense, dall'art. 3 nel contratto Mentor); rispetto al piano di rientro sottoscritto in data 12 luglio 2021 on è stata in grado di pagare le rate mensili di Euro 143.460,45 ciascuna: ha pagato solo Pt_1
l'importo di Euro 40.000,00 il 27 luglio 2021, l'importo di Euro 30.000,00 il 31 agosto 2021, non ha effettuato pagamenti nel mese di settembre e il 25 ottobre 2021 ha effettuato due disposizioni di pagamento per il totale di € 95.000,00, anch'esso parziale rispetto alla rata mensile di ottobre 2021.
Questa situazione di oggettiva incapacità di i rispettare il piano di pagamento dell'ingente debito già Pt_1
CP_ scaduto, a cominciare dalle prime rate, giustificava ex art. 1460 c.c. il rifiuto di di consegnare nuovi CP_ prodotti in forza dei contratti di distribuzione, a prescindere dalla formale comunicazione di di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
E' dunque infondata la pretesa di i attribuire ad inadempimenti della controparte la risoluzione di Pt_1 tali contratti.
4)- Per quanto riguarda la domanda risarcitoria formulata da in entrambe le cause, ad avviso del Pt_1
CP_ Giudice si deve escludere la responsabilità di per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., per avere partecipato alla gara indetta dall' di ER, dopo aver comunicato a a decadenza Controparte_9 Pt_1 dal beneficio del termine per inadempimento del piano di rientro e la risoluzione dei contratti di distribuzione. CP_ Negli atti introduttivi delle cause riunite SOGI ha allegato che “probabilmente, vincerà il bando, posto che la multinazionale, produttrice, è in grado di offrire prodotti richiesti dall'Ente a prezzi concorrenziali, utilizzando impropriamente e slealmente tutta l'attività della SO.GI”.
All'esito del giudizio tale ipotesi risulta smentita dal fatto- riferito da elle comparse conclusionali- Pt_1
CP_ che aggiudicataria della gara è risultata che le è subentrata quale seconda aggiudicataria per la Pt_1 dichiarata impossibilità di i provvedere alle forniture oggetto dell'appalto. Pt_1
Il fatto che non abbia potuto concretizzare l'utile risultato dell'aggiudicazione della gara non è Pt_1
CP_ dipeso, quindi, da concorrenza sleale di . CP_ È fondata, invece, l'allegazione di in merito alla violazione da parte di del canone di buona Pt_1 fede oggettiva ex art. 1375 c.c., per avere comunicato in data 25 ottobre 2021 l'intenzione di risolvere il piano di rientro del 12.7.2021 concedendo solo 20 giorni di tempo per l'integrale pagamento del debito;
e ciò, improvvisamente, dopo aver chiesto solo un mese prima a a conferma della partecipazione alla Pt_1 pagina 20 di 22 procedura di gara indetta dall' di FA (cfr. email 1.9.2021 doc. 37 RGN Parte_5
12196\2022, doc. n. 45 N.R.G. 41696/2022).
Ad avviso del Giudice, secondo la regola di condotta enunciata dall'art. 1375 c.c., nella fase di esecuzione CP_ dell'accordo sul piano di rientro avrebbe dovuto assegnare a un termine più lungo per Pt_1 consentirle di tentare di sanare il ritardo nel pagamento delle prime rate, tanto più in considerazione del CP_ fatto che il tempestivo versamento delle rate avrebbe invece comportato a carico di l'obbligo di accreditare a 'importo di complessivi € 230.000,00 delle “note di credito”. Pt_1
CP_ Può ritenersi, quindi, conseguenza della contrazione del fatturato, dovuta alla repentinità con la quale ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine del piano di rientro, la riduzione delle disponibilità liquide di passate da € 104.979,00 nel 2021 ad Euro 12.563,00 nel 2022, come evidenziato da Pt_1 Pt_1 sulla base dei dati del bilancio al 31.12.2022.
Il risarcimento del danno per tale violazione del canone di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. si liquida, pertanto, in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma di € 100.000,00.
La domanda di i risarcimento di ulteriori danni dev'essere respinta, per mancanza di prova di danni Pt_1
CP_ causalmente riferibili ad inadempimenti o condotte illegittime di .
5)- Per tutto quanto rilevato, dev'essere condannata a pagare: la somma di € 2.461.931,85- così Pt_1 compensato col credito risarcitorio di € 100.000,00 il credito di € 2.561.913,85 oggetto del decreto CP_ ingiuntivo richiesto da col ricorso monitorio in data 14 giugno 2022- e la somma di Euro 601.292,98 CP_ oggetto della domanda riconvenzionale proposta da con la comparsa in data 26 ottobre 2022 nella causa R.G. N. 12196/2022, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
A norma dell'art. 91 cpc, nella causa RGN 12196/2022 (di valore indeterminabile rispetto alla domanda principale) dev'essere condannata a pagare le spese processuali, liquidate nel dispositivo in base al Pt_1
CP_ valore riferito alla somma oggetto di condanna in favore di (art. 5 DM n. 55\2014); tenuto conto dell'esito finale della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, RGN 41696/2022, dev'essere Pt_1 condannata a pagare le spese processuali in base al valore riferito alla somma oggetto di condanna in favore CP_ di e le spese del decreto ingiuntivo revocato rimangono a carico di questa a titolo di parziale compensazione ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo nelle cause riunite RGN 12196/2022 e RGN
41696/2022 in epigrafe indicate, così provvede:
pagina 21 di 22 I- respinta ogni ulteriore domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 nella causa RGN 12196/2022 e nella causa RGN 41696/2022, condanna
[...] [...]
a risarcire il danno che liquida nell'importo di € 100.000,00 (centomila); Controparte_2
II- accerta il credito di pari all'importo di € 2.561.913,85 oggetto del Controparte_2 decreto ingiuntivo richiesto col ricorso in data 14 giugno 2022 e- compensato tale credito col credito risarcitorio sopra liquidato sub I- condanna a pagare a Parte_1 Controparte_2 la somma di € 2.461.931,85 oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle
[...] singole fatture all'effettivo saldo;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 15302/2022 opposto da Pt_1 nella causa RGN 41696/2022;
III- condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_2
601.292,98 oggetto della domanda riconvenzionale proposta con la comparsa in data 26 ottobre 2022 nella causa R.G. N. 12196/2022, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
IV- condanna a pagare le spese processuali che liquida con riferimento alla causa Parte_1
R.G. N. 12196/2022 in € 29.193,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014,
CPA, IVA se dovuta e con riferimento alla causa RGN 41696/2022 in € 49.336,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA, IVA se dovuta, compensate le spese del decreto ingiuntivo.
Milano, in data 5 gennaio 2025.
Giudice
Dr.ssa Margherita Monte
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