Versione
16 aprile 1985
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29 aprile 2006
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Art. 1. (( 1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo. ))
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo. ))
Commentario • 1
- 1. Revisione della parte aeronautica del codice della navigazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2006 · 1.3469123
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2022, n. 34595Provvedimento: […] 24, 25 e 11 Cost e 6 Cedu laddove tale articolo sia interpret4e1 senso di prevedere la competenza del Tribunale collegiale per qualsiasi ipotesi di caduta di aeromobile per il quale sia previsto più di un posto in cabina, ovvero di ritenere possibile l'attribuzione al Tribunale collegiale della decisione di qualsiasi processo nei cui capi di accusa sia indicato il reato di cui l'art. 449 comma 2 cod. pen. in riferimento ai mezzi volanti non classificati ex lege come aeromobili ed anzi a quelli per i quali la legge esplicitamente esclude tale qualificazione come indicato dall'art. 1 della legge 106/1985 istituiva dei mezzi e del volo VDS (Volo da Diporto o Sportivo) . […]Leggi di più...
- fattispecie di cui all’art. 449, comma secondo, cod. pen·
- titolo autonomo di reato·
- reati contro l'incolumita' pubblica·
- di danno o di pericolo·
- delitti·
- delitti colposi