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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9081 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Giuseppe Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15810 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
(c.f. e p.iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di (p.iva Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roma alla P.IVA_2 via Francesco Orestano n. 21, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pontesilli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma alla via Girolamo
Vitelli n. 10, presso lo studio dell'Avv. Fabio De
Matteo che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuto
(c.f. , nato ad Controparte_2 CodiceFiscale_2
El KA (Libano) il 29 dicembre 1974, elettivamente domiciliato in Roma alla via Madonna del Riposo n.
82, presso il suo procuratore generale CP_3 giusta procura del 3 febbraio 2020 convenuto-contumace
OGGETTO: azione di simulazione del contratto di compravendita – azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 28 novembre 2024 le parti hanno così precisato le conclusioni: per Parte_2
“… Il procuratore di parte attrice precisa altresì le conclusioni riportandosi alle proprie note ex art.
183 n.1 c.p.c. e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche”
[“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale accertare e dichiarare accertata
e dichiarata l'avvenuta simulazione (assoluta) del negozio di compravendita/cessione di immobile a rogito Not. rep. 6166 racc. 4580 in Persona_1 data 10/02/2020 trascritto in data 12/02/2020 registro generale 16253 e registro particolare 11688
– Agenzia Territorio Roma 1 e per l'effetto dichiararne la relativa nullità;
- in via subordinata accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art.
2901 C.c. e, per l'effetto, tenuto conto che in sede di trascrizione della domanda giudiziale, dalle visure immobiliari aggiornate, è emerso che
l'appartamento (distinto al foglio 539, particella
28, sub. 25, z.c. 3, categoria A/2, classe 4, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 203 mq., totale escluse aree scoperte 191 mq., rendita catastale euro 2.343,42, Viale Parioli n. 77, piano
5, interno 10), anch'esso oggetto della presente azione revocatoria, è stato successivamente venduto dal convenuto Sig. (in alcuni atti Controparte_2
e documenti indicato anche come , nato ad [...]
El KA (Libano) il 29 dicembre 1974 (C.F.
alla società C.F._3 Controparte_4 società iscritta presso la camera di commercio di
UT (C.F. con atto di deposito a P.IVA_3 rogito Notaio di Roma del 4/11/2020 rep. Persona_2
n. 7145 relativo al contratto di compravendita sottoscritto in data 26.8.2020 innanzi al Notaio
[...]
di UT, legalizzato presso l'Ambasciata Per_3
d'Italia in Libano il 15.9.2020, dichiarare
l'inefficacia nei confronti della Parte_2 dell'atto di trasferimento e precisamente dell'atto di compravendita a rogito rep. Persona_4
6166 racc. 458 0 in data 10/02/2020 trascritto in data
12/02/2020 registro generale 16253 e registro particolare 11688 – Agenzia Territorio Roma 1, limitamente al seguente compendio immobiliare:
- box auto posto al piano terra, distinto con il numero interno 4 (quattro) della consistenza di mq.
17 (diciassette), cui si accede da rampa carrabile su Viale Parioli n. 75, confinante con terrapieno verso Viale Parioli, autorimesse numeri 5 e 3, proprietà condominiale, salvo altri, distinto in catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 539, particella 28, sub. 4, z.c. 3, categoria C/6, classe
9, consistenza 17 mq., superficie catastale totale
17 mq., rendita catastale euro 188,76, Viale Parioli
n. 75, piano T, interno 4, classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art. 1 comma 3 (D.M.
701/94).
Ordinando al Conservatore dei RR. II. di Roma le conseguenti trascrizioni ed annotazioni, esonerandolo da ogni responsabilità. - sempre in via principale, tenuto conto che il convenuto Sig. (in alcuni atti e Controparte_2 documenti indicato anche come , nato ad [...]_2
KA (Libano) il 29 dicembre 1974 (C.F.
codice fiscale generato mediante C.F._3 apposito strumento di calcolo, ha venduto
l'appartamento posto al piano attico (quinto catastale) sito in Viale Parioli n. 77 , distinto con il numero interno 10 (dieci), composto da ingresso, cinque locali oltre i servizi, terrazzo e veranda coperta al prezzo di € 1.050.000,00 con atto di compravendita in data 26.8.2020 innanzi al Notaio di UT, legalizzato presso Persona_3
l'Ambasciata d'Italia in Libano il 15.9.2020, condannare lo stesso convenuto al pagamento della somma di € 1.050.000,00 quale importo del prezzo ricevuto a seguito della compravendita effettuata in frode alla creditrice odierna attrice.”]
per : CP_1 CP_1
“… Il convenuto precisa come segue le proprie conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice nei confronti dei convenuti e comunque la loro carenza di legittimazione passiva essendo l'immobile de quo di proprietà di altro soggetto che lo ha acquistato prima della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dell'attrice nei confronti dei convenuti poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
1. La quale procuratrice e Parte_1 mandataria della - premesso che Parte_2 quest'ultima nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999
n. 130 aveva acquistato alcuni crediti in blocco dalla Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., tra cui il credito, pari ad Euro 4.756.435,35 (alla data dell'8 marzo 2019), vantato dalla suddetta banca nei confronti della società Yef Enterprise S.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario del 22.5.2008 di complessivi euro 5.350.000,00, e del sig.
[...]
quale fideiussore della società CP_1 mutuataria intervenuto nel suddetto contratto - ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma i sigg.ri e per Controparte_1 Controparte_2 ivi sentire a ccertare e dichiarare la simulazione assoluta o, in subordine, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di essa attrice del contratto di compravendita stipulato tra i due convenuti in data 10 febbraio 2020, con il quale aveva venduto a Controparte_1 Controparte_2 per il prezzo di euro 1.000.000,00 le seguenti porzioni immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Roma al viale Parioli n. 77: 1) appartamento posto al pianto attico distinto con il numero interno 10 censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio
539, p.lla 28, sub 25; 2) box auto posto al piano terra distinto con il numero interno 4 censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio 539, p.lla
28, sub 4.
A sostegno delle domande l'attrice ha dedotto che: - con l'alienazione di tale compendio immobiliare il garante/fideiussore aveva CP_1 compromesso ed evidentemente diminuito la garanzia patrimoniale in favore dei creditori, con ciò rendendo estremamente difficoltoso se non vana qualsiasi iniziativa esecutiva finalizzata al recupero del credito;
- nella specie l'atto di trasferimento qui impugnato risultava stipulato e trascritto in epoca immediatamente successiva alla notifica dell'atto di precetto (avvenuta in data 20 -22.01.2020) e, in ogni caso, in data ampiamente successiva al sorgere del rapporto obbligatorio con l'odierna attrice;
- allo stato attuale non vi era alcuna traccia, né prova dell'effettivo passaggio di denaro e del conseguente pagamento del prezzo riportato nell'atto di compravendita;
- il residuo patrimonio del Sig. CP_1 costituito da un solo appartamento sito in Roma Via
Nemorense n. 132, comunque oggetto di esecuzione immobiliare avviata dall'odierna attrice, era evidentemente insufficiente a coprire il debito maturato e indicato nell'atto di precetto.
Con specifico riferimento all'azione di simulazione la (e per essa la sua mandataria) Parte_2 ha indicato quali gravi, precise e concordanti presunzioni dell'accordo simulatorio:
- la mancanza della prova dell'effettivo pagamento del prezzo della compravendita e conseguente effettivo passaggio di proprietà dell'immobile;
- la mancata partecipazione al rogito notarile del presunto acquirente presente solo Controparte_2 per procura;
- il fatto che il presunto venditore anche dopo l'alienazione aveva mantenuto il proprio centro di interesse presso l'immobile compravenduto (in Roma al Viale Parioli 77) ove aveva continuato a ricevere e ritirare comunicazioni e notifiche;
- il dissesto del debitore che aveva stipulato il contratto di compravendita subito dopo la notifica dell'atto di precetto e così si era spogliato di un'unità immobiliare di pregio nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio al ceto dei creditori.
L'attrice ha poi affermato anche la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria ed in particolare: a) la sussistenza di un credito contratto in epoca antecedente all'atto di trasferimento e alla sua trascrizione;
b) l'eventus damni concretizzatosi nella dismissione di una importantissima parte del patrimonio immobiliare del garante/fideiussore, con conseguente irreparabile compromissione delle aspettative dell'attrice in ordine all'effettiva realizzazione della propria pretesa credi toria, anche in considerazione della mancanza di prova circa l'effettivo pagamento del prezzo;
c) la c.d.
“scientia damni” ovvero la consapevolezza di nuocere al creditore ravvisabile non solo nel debitore, ma anche nella connivenza dell'acquirente Sig.
[...]
il quale, anch'esso cittadino Libanese CP_2 come il venditore, mai aveva avuto alcun interesse o affare in Italia e al momento del rogito non era presente personalmente, ma solo per procura.
Con istanza depositata in data 26.7.2021 la società attrice, rilevato che in occasione della trascrizione della domanda giudiziale dalle visure immobiliari aggiornate era emerso che nelle more l'appartamento de quo era stato venduto dal convenuto CP_2
alla società con atto del
[...] Controparte_4
20.11.2020, ha chiesto di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima quale attuale proprietaria del bene.
Alla prima udienza del 4.11.2021, dichiarata la contumacia dei due convenuti, respinta l'istanza di integrazione del contraddittorio, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata in data 2.12.2021 la Parte_2
(e per essa la sua mandataria) ha modificato la domanda revocatoria ordinaria limitandola al solo box auto e, in aggiunta alle domande originariamente proposte, ha chiesto la condanna del convenuto sig. al pagamento della somma di € Controparte_2
1.050.000,00 quale importo del prezzo ricevuto a seguito della compravendita dell'appartamento effettuata in data 20.11.2020 in frode alla creditrice odierna attrice.
2. In data 14.03.2023 si è costituito in giudizio il sig. il quale in via Controparte_1 pregiudiziale ha sollevato l'eccezione di inesistenza e/o di nullità della notificazione dell'atto di citazione, chiedendo di essere rimesso in termini anche al fine di poter depositare le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Sempre in via preliminare il convenuto ha eccepito la carenza di interesse ad agire dell'attrice e la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando che, come rilevato dal Giudice con l'ordinanza del 4.11.2021 con cui era stata respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio, la trascrizione della citazione introduttiva del presente giudizio era assai successiva alla trascrizione dell'acquisto da parte del subacquirente, Controparte_4 Nel merito il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande avversarie deducendo che:
- il sig. , sapendo che il sig. Controparte_1
imprenditore residente in [...]a Controparte_2
UT, era alla ricerca di un immobile in Roma per i suoi figli, gli aveva proposto l'acquisto dell'appartamento di Viale Parioli n. 77, per il prezzo di € 1.000.000,00 che era indubbiamente congruo e conforme al valore di mercato;
- il prezzo della compravendita impugnata dall'attrice era stato regolarmente pagato dall'acquirente a mezzo assegno bancario n. 60094116 che il sig. aveva versato per l'incasso in CP_1 data 12.3.2020 presso la propria banca;
- da quanto appreso dal convenuto, l'acquirente aveva poi rivenduto l'immobile ad un prezzo più alto e si era determinato a farlo sia a causa della crisi economica sopravvenuta in Libano, sia a causa della nota esplosione verificatasi nel porto di UT, presso il quale si trovavano le attività imprenditoriali e gli immobili di proprietà del sig. rimasti danneggiati;
Controparte_2
- il sig. proprietario in Controparte_1
Libano di numerosi immobili ed aziende sia nel settore edile che nel settore agricolo, si era ben guardato dal riferire all'acquirente delle sue problematiche in Italia conseguenti alla fideiussione rilasciata all'istituto mutuante, dante causa dell'attrice, ritenendo che il credito di quest'ultima fosse ampiamente garantito da altri immobili;
- la aveva infatti già aggredito Parte_2 con pignoramento l'immobile di proprietà del convenuto sito in Roma alla via Controparte_1
Nemorense n. 132, il cui valore era stato stimato dal CTU in € 480.000,00 e l'immobile di proprietà della debitrice principale YEF s.r.l., il cui valore era stato già stimato dal CTU in € 3.324.000,00;
- a fronte di beni immobili pignorati per un valore di circa quattro milioni di euro, il convenuto aveva ritenuto che l'attrice fosse già adeguatamente garantita e si era quindi determinato a vendere l'immobile di viale Parioli per poter realizzare denaro contante;
- contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice il convenuto non abitava più nell'immobile per cui è causa.
3. Con ordinanza del 30.05.2023, rilevando che non era stata fornita la prova dell'esito del preventivo tentativo di notificazione ex art. 142 c.p.c., è stata dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti di CP_1
ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e sono stati
[...] assegnati alle parti nuovi termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
In seguito al deposito delle nuove memorie ex art. 183 c.p.c. è stata respinta la richiesta di prova testimoniale avanzata dal convenuto e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28 novembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le due parti costituite mediante il deposito di note scritte hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni
20 per le repliche.
*******
4. Anzitutto va esaminata la questione preliminare sollevata dal convenuto il Controparte_1 quale ha eccepito la carenza di interesse ad agire di e il difetto della propria Parte_2 legittimazione passiva, in ragione del fatto che l'immobile sito in Roma al viale Parioli n. 77 è ormai di proprietà di altro soggetto (la ) CP_4 che lo ha acquistato prima della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio, come peraltro rilevato dall'ordinanza del 4.11.2021 con cui è stata respinta l'istanza avanzata dalla stessa attrice di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo subacquirente CP_4
L'eccezione è infondata.
L'integrazione del contraddittorio non è stata autorizzata per il fatto che il terzo subacquirente non può essere considerato avente causa di
[...] soggetto agli effetti del giudicato di Persona_5 questo procedimento e che, trattandosi di doppia alienazione dello stesso immobile avvenuta prima della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2901 cod. civ., la possibilità per l'attrice di invocare l'inefficacia del doppio trasferimento è legata a presupposti diversi da quelli indicati in citazione, cost ituiti oltre che dai presupposti della revocatoria relativi alla vendita del 10.2.2020 anche dalla prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato dal suddetto atto ai creditori di
[...] da parte della subacquirente CP_1 [...]
non desumibile dall'anteriorità della CP_4 trascrizione della domanda ex art. 2901 cod. civ. rispetto all'acquisto di quest'ultima.
Tuttavia, il fatto che l'eventuale sentenza di accoglimento della domanda di simulazione o della domanda revocatoria qui proposte avverso l'atto di compravendita stipulato in data 10.2.2020 non sia immediatamente opponibile al terzo subacquirente
[...] non esclude l'interesse dell'odierna attrice CP_4 ad ottenere comunque siffatta pronuncia per poi agire in separata sede contro la al fine di CP_4 impugnare anche la successiva compravendita stipulata da quest'ultima con il sig. e di far Persona_5 valere l'ulteriore presupposto previsto dall'art. 2652 nn. 4 e 5 c.c. ovvero la mala fede del subacquirente.
Peraltro con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la ha modificato la Parte_2 domanda revocatoria originariamente proposta limitandola al solo box auto.
Persiste, dunque, l'interesse dell'attrice ad ottenere la declaratoria di inefficacia della compravendita del box auto stipulata in data
10.2.2020, anche in ragione del fatto che tale cespite non è stato rivenduto dal sig. Persona_5
alla con la successiva compravendita
[...] CP_4 del 26 agosto 2020 (prodotta in copia da parte attrice unitamente all'istanza depositata in data 26 luglio
2021) che ha avuto ad oggetto soltanto l'appartamento.
Non sussiste poi alcun dubbio sulla legittimazione passiva di rispetto alle domande Controparte_1 qui proposte dalla che Parte_2 riguardano, appunto, la compravendita stipulata in data 10.2.2020 dai due convenuti e non anche il successivo atto di trasferimento in favore della
[...]
CP_4
Per tali ragioni le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto devono essere respinte.
5. Venendo al merito in primo luogo si deve esaminare la domanda principale formulata dall'attrice, la quale ha denunciato la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 10.02.2020, assumendo che in concreto non vi sia stato un effettivo trasferimento di ricchezza e che, in realtà, le parti non abbiano voluto il negozio apparentemente posto in essere.
L'assunto di base è rimasto indimostrato.
La prova dell'accordo simulatorio (che pure può essere provato dai terzi anche mediante indizi e presunzioni) non può ritenersi definitivamente raggiunta.
Ed invero l'effettivo pagamento del prezzo, messo in discussione dall'attrice, ha trovato adeguato riscontro probatorio nella documentazione prodotta dal convenuto, dalla quale risulta che, in ossequio a quanto pattuito all'art. 6 del contratto di compravendita, il prezzo di euro 1.000.000,00 è stato regolarmente pagato dall'acquirente a mezzo assegno circolare n. 60094116, che il sig. ha versato CP_1 per l'incasso in data 12.3.2020 presso la propria banca. Ciò è provato dalla ricevuta di versamento dell'assegno (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta) e dall'attestazione dell'istituto bancario sulla provenienza del titolo dal conto corrente bancario del sig. (doc. 9 Controparte_2 del fascicolo di parte convenuta).
Gli altri elementi indiziari indicati dall'attrice
– ovvero la mancata partecipazione al rogito notarile dell'acquirente presente solo per Controparte_2 procura, la stipulazione del contratto di compravendita subito dopo la notifica dell'atto di precetto e la persistente disponibilità dell'immobile compravenduto in capo al venditore che ha continuato a ricevere e ritirare comunicazioni e notifiche – pur rilevando ai fini dell'azione revocatoria proposta in via subordinata (come sarà di seguito spiegato), non presentano sufficiente grado di gravità, precisione e concordanza per poter desumere in via presuntiva la sussistenza di un accordo simulatorio finalizzato a creare l'apparenza del trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile oggetto del contratto di compravendita. Del resto in senso contrario alla simulazione vi è la circostanza che l'acquirente
[...]
qui convenuto, ha successivamente CP_2 rivenduto l'appartamento alla con atto CP_4 di compravendita stipulato in data 26 agosto 2020 , di cui non è stata qui dedotta, né tanto meno provata la natura simulata.
Pertanto, va respinta la domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato dai due convenuti.
6. Merita invece accoglimento la domanda revocatoria che l'attrice ha proposto in via subordinata e che ha limitato, con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., al solo box auto.
L'art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Per promuovere l'azione revocatoria occorrono una serie di requisiti, oggettivi e soggettivi.
Quanto ai presupposti oggettivi, è anzitutto necessario che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore un pregiudizio (c.d. eventus damni). Occorre poi che tra l'atto di disposizione e il depauperamento del patrimonio del debitore (ossia il pregiudizio) ci sia un nesso di causalità.
Quanto ai requisiti soggettivi, questi attengono al profilo psicologico sia del debitore che del terzo.
In particolare, per gli atti a titolo oneroso bisogna distinguere: i) se furono compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore
(consilium fraudis) che da parte del terzo partecipatio fraudis); ii) se furono compiuti prima del sorgere del credito, il creditore dovrà provare la dolosa preordinazione sia del debitore (animus nocendi) che del terzo (scientia fraudis) e cioè che al momento in cui fu compiuto l'atto il debitore aveva già previsto il sorgere del credito e la volontà di rimanere inadempiente pregiudicando con l'atto dispositivo le ragioni dei creditori e che di questa intenzione fosse consapevole il terz o.
Circa l'oggetto dell'azione revocatoria, giova a questo punto ricordare che possono essere revocati gli atti di disposizione che a qualsiasi titolo incidono negativamente sul patrimonio del debitore, rendendolo insufficiente alla garanzia patrimoniale nei confronti del creditore.
Tornando alla fattispecie in esame le ragioni di credito che la ha posto a Parte_2 fondamento dell'azione pauliana traggono origine dalla fideiussione rilasciata da Controparte_1 in favore della Cassa di Risparmio di San Miniato
s.p.a. a garanzia del mutuo fondiario di complessivi euro 5.350.000,00 concesso da quest'ultima alla società Yef Enterprise S.r.l. mediante contratto stipulato in data 22.5.2008 (cfr. all. 4 dell'atto di citazione).
Al riguardo è bene precisare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale condiviso da questo
Giudice, “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare … l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (così Cass. 22/3/2016 n. 5619 e
Cass. 9/2/2012 n. 1893). Quindi, ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria non è necessario che il credito sia già certo, determinato nel suo ammontare ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito, anc he eventuale.
Di conseguenza deve ritenersi del tutto irrilevante in questa sede l'eccezione – sollevata dal convenuto peraltro soltanto con la prima Controparte_1 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. - di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990.
Ed invero, in ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione di nullità del titolo, tardivamente ecc epita dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36
c.p.c., ma di pregiudizialità (così Cass. Ordinanza n.
15275 del 30/05/2023).
Dal contratto di mutuo allegato in copia agli atti di causa (all. 4 dell'atto di citazione) è poi agevole riscontrare come il credito affermato dall'attrice, risalente appunto all'anno 2008, sia sorto anteriormente alla stipulazione del contratto di compravendita di cui è stata chiesta la revoca risalente al 10 febbraio 2020.
Ed infatti, l'anteriorità del credito rispetto agli atti impugnati con l'azione revocatoria deve essere affermata in riferimento al credito nella sua essenza, e cioè al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne ha determinato l'effettiva insorgenza, e non anche al relativo accertamento giudiziale, che può essere anche posteriore all'atto di cui viene chiesta l'inefficacia (cfr. Cass. 25 novembre 1985 n. 5824; Cass. 8 maggio 1984 n. 2801;
Cass. 16 luglio 1973 n. 2060).
Una volta acclarata l'esistenza di un credito in favore della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a.
(dante causa dell'odierna attrice) sorto anteriormente al perfezionamento del contratto di compravendita oggetto di impugnazione occorre a questo punto a ccertare:
a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio del debitore convenuto, sì da rendere più difficile e più incerta l'esazione del credito (c.d. eventus damni);
b) se al momento del compimento di tale atto il disponente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (c.d. consilium fraudis: art. 2901, primo comma, n. 1), prima ipotesi, c.c.);
c) se la stessa consapevolezza fosse da imputare al terzo acquirente (c.d. partecipatio fraudis art. 2901, primo comma, n. 2), prima ipotesi, c.c.).
In ordine al primo dei presupposti sopra richiamati
(l'eventus damni) è bene anzitutto precisare che nel caso in cui l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'eventus damni dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti (così Cass. Ordinanza n. 25883 del 05/09/2023). Sul punto la Suprema
Corte ha più volte chiarito che qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. 22/03/2011 n.
6486, Cass. 31/03/2017 n. 8315 e Cass. ordinanza n.
33391 del 11/11/2022).
Di conseguenza il pregiudizio arrecato all'odierna attrice dall'atto di disposizione qui impugnato deve essere valutato prescindendo completamente dal valore del patrimonio della debitrice principale YEF s.r.l. Non essendovi prova che il credito qui vantato dalla sia stato in Parte_2 tutto o in parte già soddisfatto non rileva ai fini della valutazione dell'eventus damni la vendita forzata di alcuni beni della debitrice principale documentata dal decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. prodotto in copia dal convenuto con le note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2024
Prendendo in considerazione il solo patrimonio del condebitore qui convenuto va poi rilevato che, per quanto risulta dall'altro decreto di trasferimento ex art. 586
c.p.c. allegato in copia sempre alle note del 26.11.2024,
l'altro bene di cui è titolare, Controparte_1 sito in Roma alla via Nemorense n. 132, è stato venduto in sede di esecuzione forzata per il prezzo di Euro 525.000,00 del tutto insufficiente a coprire il credito di euro 4.756.975,35 vantato dall'odierna attrice e risultante dall'atto di precetto notificato il 20-22.01.2020 al debitore Controparte_1
(cfr. all. 7 del fascicolo di parte attrice). E', quindi, evidente che la trasformazione monetaria dell'altro cespite immobiliare conseguente all'atto di compravendita è idonea a diminuire, o quantomeno a mettere in pericolo, la garanzia patrimoniale del debitore posto che, come afferma la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ai fini dell'integrazione di tale presupposto oggettivo non
è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato semplicemente una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. 17 ottobre
2001 n. 12678).
Ciò detto, risulta quindi comprovato il requisito dell'eventus damni.
Per quanto concerne il requisito del consilium fraudis, si deve precisare che detto elemento soggettivo, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 18 dicembre 1999 n.
14274), prescinde dalla specifica conoscenza di quel determinato credito per la cui tutela l'azione revocatoria viene proposta (cfr. Cass. 12 febbraio
1990 n. 1007; Cass. 23 novembre 1985 n. 5824; Cass.
21 gennaio 1982 n. 398), essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 23 novembre 1985 n. 5824).
Nel caso in esame la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla può essere Parte_2 agevolmente desunta dal fatto che proprio pochi giorni prima della compravendita qui impugnata ha ricevuto la notifica Controparte_1 dell'atto di precetto da parte della Parte_2
(cfr. all. 7 dell'atto di citazione) ed ha
[...] così preso legale conoscenza dell'ammontare delle proprie passività nei confronti di quest'ultima. Risulta, infine, integrato anche il requisito della c.d. partecipatio fraudis, essendo ragionevole ritenere che il sig. , non solo fosse Controparte_2
a conoscenza della situazione debitoria dell'alienante, ma che abbia consapevolmente partecipato al progetto di dismissione del patrimonio di quest'ultimo, come si può ricavare in via presuntiva dai seguenti elementi indiziari: i due contrenti sono entrambi cittadini libanesi;
l'acquirente non ha avuto alcun interesse o affare in Italia prima della stipula della compravendita qui impugnata;
il rogito notarile è stato stipulato da un procuratore all'uopo nominato dal sig. CP_2
senza attendere che quest'ultimo fosse presente
[...] in Italia per partecipare all'atto; l'intero prezzo pattuito è stato pagato successivamente alla stipula dell'atto di compravendita senza il rilascio di alcuna garanzia da parte dell'acquirente e persino con la rinuncia del venditore all'ipoteca legale;
nel rogito notarile non è stata espressamente prevista la consegna all'acquirente dell'immobile compravenduto che è rimasto nella disponibilità del venditore e della sua famiglia come risulta dalla notifica dell'atto di pignoramento effettuata in data
24 febbraio 2020 (all. 12 dell'atto di citazione) e dal tentativo di notifica dell'atto di citazione effettuato in data 22 gennaio 2021 e non andato a buon fine per rifiuto (a ricevere l'atto giudiziario) del figlio del sig. presente Controparte_1 presso la suddetta abitazione.
Si tratta di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrazione che tra il venditore e l'acquirente vi fosse una effettiva conoscenza tale da far presupporre un vero e proprio accordo in frode ai creditori. Per le ragioni fin qui illustrate la domanda revocatoria proposta dall'attrice merita pieno accoglimento con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto impugnato limitatamente al box auto.
7. Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda c.d. “revocatoria risarcitoria” che la
(e per essa la sua mandataria) Parte_2 ha introdotto soltanto con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata in data 2.12.2021, laddove, in aggiunta alle domande originariamente proposte, ha chiesto la condanna del convenuto sig. al pagamento della somma di € Controparte_2
1.050.000,00 quale importo del prezzo ricevuto a seguito della compravendita del 20.11.2020 effettuata in frode alla creditrice odierna attrice.
Si tratta a ben vedere non già di precisazioni o modificazioni di difese iniziali (cd emendatio libelli), bensì di una vera e propria domanda nuova obiettivamente diversa per causa petendi e per petitum dalle domande originariamente articolate con l'atto introduttivo (mutatio libelli) che comporta inevitabilmente l'allargamento del thema decidendum precluso dalle decadenze processuali stabilite dal codice di rito. Peraltro la nuova domanda non risulta neanche notificata al convenuto rimasto contumace,
che, pertanto, non è legalmente a Controparte_2 conoscenza della nuova pretesa avanzata da part e attrice.
8. In considerazione del rigetto della domanda di simulazione proposta in via principale, le spese di giudizio devono essere compensate per 1/2, riversando il residuo mezzo sui due convenuti da ritenere comunque prevalentemente soccombenti. Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro 4.000.001,00 ed euro 8.000.000,00. Ed infatti il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla , quale mandataria della Parte_1 [...]
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 di ogni diversa istanza disatte sa Controparte_2
e respinta, così provvede:
- respinge la domanda, proposta in via principale dall'attrice, di accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato tra e a rogito Controparte_1 Controparte_2 del Notaio di Roma in data 10 Persona_1 febbraio 2020;
- accoglie la domanda revocatoria proposta in via subordinata dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della del contratto di compravendita Parte_2 stipulato tra e Controparte_1 CP_2
a rogito del Nota io di Roma in
[...] Persona_1 data 10 febbraio 2020 (repertorio n. 6166 e raccolta n. 4580) e trascritto in data 12/02/2020 al n. 16253 del registro generale e al n. 11688 del registro particolare limitatamente alla seguente porzione immobiliare facente parte dell'edificio sito in Roma al viale Parioli n. 77: box auto posto al piano terra distinto con il numero interno 4 censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio 539, p.lla 28, sub 4;
- ordina all'Agenzia del Territorio-Servizio di
Pubblicità Immobiliare territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
- dichiara inammissibile perché tardiva la domanda
“revocatoria risarcitoria” proposta dall'attrice nei confronti di Controparte_2
- compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna i due convenuti, in solido, a rifondere alla parte attrice il restante mezzo liquidato in complessivi euro 18.000,00, per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 16/06/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Giuseppe Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15810 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
(c.f. e p.iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di (p.iva Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roma alla P.IVA_2 via Francesco Orestano n. 21, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pontesilli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma alla via Girolamo
Vitelli n. 10, presso lo studio dell'Avv. Fabio De
Matteo che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuto
(c.f. , nato ad Controparte_2 CodiceFiscale_2
El KA (Libano) il 29 dicembre 1974, elettivamente domiciliato in Roma alla via Madonna del Riposo n.
82, presso il suo procuratore generale CP_3 giusta procura del 3 febbraio 2020 convenuto-contumace
OGGETTO: azione di simulazione del contratto di compravendita – azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 28 novembre 2024 le parti hanno così precisato le conclusioni: per Parte_2
“… Il procuratore di parte attrice precisa altresì le conclusioni riportandosi alle proprie note ex art.
183 n.1 c.p.c. e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche”
[“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale accertare e dichiarare accertata
e dichiarata l'avvenuta simulazione (assoluta) del negozio di compravendita/cessione di immobile a rogito Not. rep. 6166 racc. 4580 in Persona_1 data 10/02/2020 trascritto in data 12/02/2020 registro generale 16253 e registro particolare 11688
– Agenzia Territorio Roma 1 e per l'effetto dichiararne la relativa nullità;
- in via subordinata accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art.
2901 C.c. e, per l'effetto, tenuto conto che in sede di trascrizione della domanda giudiziale, dalle visure immobiliari aggiornate, è emerso che
l'appartamento (distinto al foglio 539, particella
28, sub. 25, z.c. 3, categoria A/2, classe 4, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 203 mq., totale escluse aree scoperte 191 mq., rendita catastale euro 2.343,42, Viale Parioli n. 77, piano
5, interno 10), anch'esso oggetto della presente azione revocatoria, è stato successivamente venduto dal convenuto Sig. (in alcuni atti Controparte_2
e documenti indicato anche come , nato ad [...]
El KA (Libano) il 29 dicembre 1974 (C.F.
alla società C.F._3 Controparte_4 società iscritta presso la camera di commercio di
UT (C.F. con atto di deposito a P.IVA_3 rogito Notaio di Roma del 4/11/2020 rep. Persona_2
n. 7145 relativo al contratto di compravendita sottoscritto in data 26.8.2020 innanzi al Notaio
[...]
di UT, legalizzato presso l'Ambasciata Per_3
d'Italia in Libano il 15.9.2020, dichiarare
l'inefficacia nei confronti della Parte_2 dell'atto di trasferimento e precisamente dell'atto di compravendita a rogito rep. Persona_4
6166 racc. 458 0 in data 10/02/2020 trascritto in data
12/02/2020 registro generale 16253 e registro particolare 11688 – Agenzia Territorio Roma 1, limitamente al seguente compendio immobiliare:
- box auto posto al piano terra, distinto con il numero interno 4 (quattro) della consistenza di mq.
17 (diciassette), cui si accede da rampa carrabile su Viale Parioli n. 75, confinante con terrapieno verso Viale Parioli, autorimesse numeri 5 e 3, proprietà condominiale, salvo altri, distinto in catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 539, particella 28, sub. 4, z.c. 3, categoria C/6, classe
9, consistenza 17 mq., superficie catastale totale
17 mq., rendita catastale euro 188,76, Viale Parioli
n. 75, piano T, interno 4, classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art. 1 comma 3 (D.M.
701/94).
Ordinando al Conservatore dei RR. II. di Roma le conseguenti trascrizioni ed annotazioni, esonerandolo da ogni responsabilità. - sempre in via principale, tenuto conto che il convenuto Sig. (in alcuni atti e Controparte_2 documenti indicato anche come , nato ad [...]_2
KA (Libano) il 29 dicembre 1974 (C.F.
codice fiscale generato mediante C.F._3 apposito strumento di calcolo, ha venduto
l'appartamento posto al piano attico (quinto catastale) sito in Viale Parioli n. 77 , distinto con il numero interno 10 (dieci), composto da ingresso, cinque locali oltre i servizi, terrazzo e veranda coperta al prezzo di € 1.050.000,00 con atto di compravendita in data 26.8.2020 innanzi al Notaio di UT, legalizzato presso Persona_3
l'Ambasciata d'Italia in Libano il 15.9.2020, condannare lo stesso convenuto al pagamento della somma di € 1.050.000,00 quale importo del prezzo ricevuto a seguito della compravendita effettuata in frode alla creditrice odierna attrice.”]
per : CP_1 CP_1
“… Il convenuto precisa come segue le proprie conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice nei confronti dei convenuti e comunque la loro carenza di legittimazione passiva essendo l'immobile de quo di proprietà di altro soggetto che lo ha acquistato prima della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dell'attrice nei confronti dei convenuti poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
1. La quale procuratrice e Parte_1 mandataria della - premesso che Parte_2 quest'ultima nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999
n. 130 aveva acquistato alcuni crediti in blocco dalla Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., tra cui il credito, pari ad Euro 4.756.435,35 (alla data dell'8 marzo 2019), vantato dalla suddetta banca nei confronti della società Yef Enterprise S.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario del 22.5.2008 di complessivi euro 5.350.000,00, e del sig.
[...]
quale fideiussore della società CP_1 mutuataria intervenuto nel suddetto contratto - ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma i sigg.ri e per Controparte_1 Controparte_2 ivi sentire a ccertare e dichiarare la simulazione assoluta o, in subordine, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di essa attrice del contratto di compravendita stipulato tra i due convenuti in data 10 febbraio 2020, con il quale aveva venduto a Controparte_1 Controparte_2 per il prezzo di euro 1.000.000,00 le seguenti porzioni immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Roma al viale Parioli n. 77: 1) appartamento posto al pianto attico distinto con il numero interno 10 censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio
539, p.lla 28, sub 25; 2) box auto posto al piano terra distinto con il numero interno 4 censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio 539, p.lla
28, sub 4.
A sostegno delle domande l'attrice ha dedotto che: - con l'alienazione di tale compendio immobiliare il garante/fideiussore aveva CP_1 compromesso ed evidentemente diminuito la garanzia patrimoniale in favore dei creditori, con ciò rendendo estremamente difficoltoso se non vana qualsiasi iniziativa esecutiva finalizzata al recupero del credito;
- nella specie l'atto di trasferimento qui impugnato risultava stipulato e trascritto in epoca immediatamente successiva alla notifica dell'atto di precetto (avvenuta in data 20 -22.01.2020) e, in ogni caso, in data ampiamente successiva al sorgere del rapporto obbligatorio con l'odierna attrice;
- allo stato attuale non vi era alcuna traccia, né prova dell'effettivo passaggio di denaro e del conseguente pagamento del prezzo riportato nell'atto di compravendita;
- il residuo patrimonio del Sig. CP_1 costituito da un solo appartamento sito in Roma Via
Nemorense n. 132, comunque oggetto di esecuzione immobiliare avviata dall'odierna attrice, era evidentemente insufficiente a coprire il debito maturato e indicato nell'atto di precetto.
Con specifico riferimento all'azione di simulazione la (e per essa la sua mandataria) Parte_2 ha indicato quali gravi, precise e concordanti presunzioni dell'accordo simulatorio:
- la mancanza della prova dell'effettivo pagamento del prezzo della compravendita e conseguente effettivo passaggio di proprietà dell'immobile;
- la mancata partecipazione al rogito notarile del presunto acquirente presente solo Controparte_2 per procura;
- il fatto che il presunto venditore anche dopo l'alienazione aveva mantenuto il proprio centro di interesse presso l'immobile compravenduto (in Roma al Viale Parioli 77) ove aveva continuato a ricevere e ritirare comunicazioni e notifiche;
- il dissesto del debitore che aveva stipulato il contratto di compravendita subito dopo la notifica dell'atto di precetto e così si era spogliato di un'unità immobiliare di pregio nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio al ceto dei creditori.
L'attrice ha poi affermato anche la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria ed in particolare: a) la sussistenza di un credito contratto in epoca antecedente all'atto di trasferimento e alla sua trascrizione;
b) l'eventus damni concretizzatosi nella dismissione di una importantissima parte del patrimonio immobiliare del garante/fideiussore, con conseguente irreparabile compromissione delle aspettative dell'attrice in ordine all'effettiva realizzazione della propria pretesa credi toria, anche in considerazione della mancanza di prova circa l'effettivo pagamento del prezzo;
c) la c.d.
“scientia damni” ovvero la consapevolezza di nuocere al creditore ravvisabile non solo nel debitore, ma anche nella connivenza dell'acquirente Sig.
[...]
il quale, anch'esso cittadino Libanese CP_2 come il venditore, mai aveva avuto alcun interesse o affare in Italia e al momento del rogito non era presente personalmente, ma solo per procura.
Con istanza depositata in data 26.7.2021 la società attrice, rilevato che in occasione della trascrizione della domanda giudiziale dalle visure immobiliari aggiornate era emerso che nelle more l'appartamento de quo era stato venduto dal convenuto CP_2
alla società con atto del
[...] Controparte_4
20.11.2020, ha chiesto di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima quale attuale proprietaria del bene.
Alla prima udienza del 4.11.2021, dichiarata la contumacia dei due convenuti, respinta l'istanza di integrazione del contraddittorio, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata in data 2.12.2021 la Parte_2
(e per essa la sua mandataria) ha modificato la domanda revocatoria ordinaria limitandola al solo box auto e, in aggiunta alle domande originariamente proposte, ha chiesto la condanna del convenuto sig. al pagamento della somma di € Controparte_2
1.050.000,00 quale importo del prezzo ricevuto a seguito della compravendita dell'appartamento effettuata in data 20.11.2020 in frode alla creditrice odierna attrice.
2. In data 14.03.2023 si è costituito in giudizio il sig. il quale in via Controparte_1 pregiudiziale ha sollevato l'eccezione di inesistenza e/o di nullità della notificazione dell'atto di citazione, chiedendo di essere rimesso in termini anche al fine di poter depositare le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Sempre in via preliminare il convenuto ha eccepito la carenza di interesse ad agire dell'attrice e la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando che, come rilevato dal Giudice con l'ordinanza del 4.11.2021 con cui era stata respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio, la trascrizione della citazione introduttiva del presente giudizio era assai successiva alla trascrizione dell'acquisto da parte del subacquirente, Controparte_4 Nel merito il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande avversarie deducendo che:
- il sig. , sapendo che il sig. Controparte_1
imprenditore residente in [...]a Controparte_2
UT, era alla ricerca di un immobile in Roma per i suoi figli, gli aveva proposto l'acquisto dell'appartamento di Viale Parioli n. 77, per il prezzo di € 1.000.000,00 che era indubbiamente congruo e conforme al valore di mercato;
- il prezzo della compravendita impugnata dall'attrice era stato regolarmente pagato dall'acquirente a mezzo assegno bancario n. 60094116 che il sig. aveva versato per l'incasso in CP_1 data 12.3.2020 presso la propria banca;
- da quanto appreso dal convenuto, l'acquirente aveva poi rivenduto l'immobile ad un prezzo più alto e si era determinato a farlo sia a causa della crisi economica sopravvenuta in Libano, sia a causa della nota esplosione verificatasi nel porto di UT, presso il quale si trovavano le attività imprenditoriali e gli immobili di proprietà del sig. rimasti danneggiati;
Controparte_2
- il sig. proprietario in Controparte_1
Libano di numerosi immobili ed aziende sia nel settore edile che nel settore agricolo, si era ben guardato dal riferire all'acquirente delle sue problematiche in Italia conseguenti alla fideiussione rilasciata all'istituto mutuante, dante causa dell'attrice, ritenendo che il credito di quest'ultima fosse ampiamente garantito da altri immobili;
- la aveva infatti già aggredito Parte_2 con pignoramento l'immobile di proprietà del convenuto sito in Roma alla via Controparte_1
Nemorense n. 132, il cui valore era stato stimato dal CTU in € 480.000,00 e l'immobile di proprietà della debitrice principale YEF s.r.l., il cui valore era stato già stimato dal CTU in € 3.324.000,00;
- a fronte di beni immobili pignorati per un valore di circa quattro milioni di euro, il convenuto aveva ritenuto che l'attrice fosse già adeguatamente garantita e si era quindi determinato a vendere l'immobile di viale Parioli per poter realizzare denaro contante;
- contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice il convenuto non abitava più nell'immobile per cui è causa.
3. Con ordinanza del 30.05.2023, rilevando che non era stata fornita la prova dell'esito del preventivo tentativo di notificazione ex art. 142 c.p.c., è stata dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti di CP_1
ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e sono stati
[...] assegnati alle parti nuovi termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
In seguito al deposito delle nuove memorie ex art. 183 c.p.c. è stata respinta la richiesta di prova testimoniale avanzata dal convenuto e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28 novembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le due parti costituite mediante il deposito di note scritte hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni
20 per le repliche.
*******
4. Anzitutto va esaminata la questione preliminare sollevata dal convenuto il Controparte_1 quale ha eccepito la carenza di interesse ad agire di e il difetto della propria Parte_2 legittimazione passiva, in ragione del fatto che l'immobile sito in Roma al viale Parioli n. 77 è ormai di proprietà di altro soggetto (la ) CP_4 che lo ha acquistato prima della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio, come peraltro rilevato dall'ordinanza del 4.11.2021 con cui è stata respinta l'istanza avanzata dalla stessa attrice di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo subacquirente CP_4
L'eccezione è infondata.
L'integrazione del contraddittorio non è stata autorizzata per il fatto che il terzo subacquirente non può essere considerato avente causa di
[...] soggetto agli effetti del giudicato di Persona_5 questo procedimento e che, trattandosi di doppia alienazione dello stesso immobile avvenuta prima della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2901 cod. civ., la possibilità per l'attrice di invocare l'inefficacia del doppio trasferimento è legata a presupposti diversi da quelli indicati in citazione, cost ituiti oltre che dai presupposti della revocatoria relativi alla vendita del 10.2.2020 anche dalla prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato dal suddetto atto ai creditori di
[...] da parte della subacquirente CP_1 [...]
non desumibile dall'anteriorità della CP_4 trascrizione della domanda ex art. 2901 cod. civ. rispetto all'acquisto di quest'ultima.
Tuttavia, il fatto che l'eventuale sentenza di accoglimento della domanda di simulazione o della domanda revocatoria qui proposte avverso l'atto di compravendita stipulato in data 10.2.2020 non sia immediatamente opponibile al terzo subacquirente
[...] non esclude l'interesse dell'odierna attrice CP_4 ad ottenere comunque siffatta pronuncia per poi agire in separata sede contro la al fine di CP_4 impugnare anche la successiva compravendita stipulata da quest'ultima con il sig. e di far Persona_5 valere l'ulteriore presupposto previsto dall'art. 2652 nn. 4 e 5 c.c. ovvero la mala fede del subacquirente.
Peraltro con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la ha modificato la Parte_2 domanda revocatoria originariamente proposta limitandola al solo box auto.
Persiste, dunque, l'interesse dell'attrice ad ottenere la declaratoria di inefficacia della compravendita del box auto stipulata in data
10.2.2020, anche in ragione del fatto che tale cespite non è stato rivenduto dal sig. Persona_5
alla con la successiva compravendita
[...] CP_4 del 26 agosto 2020 (prodotta in copia da parte attrice unitamente all'istanza depositata in data 26 luglio
2021) che ha avuto ad oggetto soltanto l'appartamento.
Non sussiste poi alcun dubbio sulla legittimazione passiva di rispetto alle domande Controparte_1 qui proposte dalla che Parte_2 riguardano, appunto, la compravendita stipulata in data 10.2.2020 dai due convenuti e non anche il successivo atto di trasferimento in favore della
[...]
CP_4
Per tali ragioni le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto devono essere respinte.
5. Venendo al merito in primo luogo si deve esaminare la domanda principale formulata dall'attrice, la quale ha denunciato la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 10.02.2020, assumendo che in concreto non vi sia stato un effettivo trasferimento di ricchezza e che, in realtà, le parti non abbiano voluto il negozio apparentemente posto in essere.
L'assunto di base è rimasto indimostrato.
La prova dell'accordo simulatorio (che pure può essere provato dai terzi anche mediante indizi e presunzioni) non può ritenersi definitivamente raggiunta.
Ed invero l'effettivo pagamento del prezzo, messo in discussione dall'attrice, ha trovato adeguato riscontro probatorio nella documentazione prodotta dal convenuto, dalla quale risulta che, in ossequio a quanto pattuito all'art. 6 del contratto di compravendita, il prezzo di euro 1.000.000,00 è stato regolarmente pagato dall'acquirente a mezzo assegno circolare n. 60094116, che il sig. ha versato CP_1 per l'incasso in data 12.3.2020 presso la propria banca. Ciò è provato dalla ricevuta di versamento dell'assegno (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta) e dall'attestazione dell'istituto bancario sulla provenienza del titolo dal conto corrente bancario del sig. (doc. 9 Controparte_2 del fascicolo di parte convenuta).
Gli altri elementi indiziari indicati dall'attrice
– ovvero la mancata partecipazione al rogito notarile dell'acquirente presente solo per Controparte_2 procura, la stipulazione del contratto di compravendita subito dopo la notifica dell'atto di precetto e la persistente disponibilità dell'immobile compravenduto in capo al venditore che ha continuato a ricevere e ritirare comunicazioni e notifiche – pur rilevando ai fini dell'azione revocatoria proposta in via subordinata (come sarà di seguito spiegato), non presentano sufficiente grado di gravità, precisione e concordanza per poter desumere in via presuntiva la sussistenza di un accordo simulatorio finalizzato a creare l'apparenza del trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile oggetto del contratto di compravendita. Del resto in senso contrario alla simulazione vi è la circostanza che l'acquirente
[...]
qui convenuto, ha successivamente CP_2 rivenduto l'appartamento alla con atto CP_4 di compravendita stipulato in data 26 agosto 2020 , di cui non è stata qui dedotta, né tanto meno provata la natura simulata.
Pertanto, va respinta la domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato dai due convenuti.
6. Merita invece accoglimento la domanda revocatoria che l'attrice ha proposto in via subordinata e che ha limitato, con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., al solo box auto.
L'art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Per promuovere l'azione revocatoria occorrono una serie di requisiti, oggettivi e soggettivi.
Quanto ai presupposti oggettivi, è anzitutto necessario che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore un pregiudizio (c.d. eventus damni). Occorre poi che tra l'atto di disposizione e il depauperamento del patrimonio del debitore (ossia il pregiudizio) ci sia un nesso di causalità.
Quanto ai requisiti soggettivi, questi attengono al profilo psicologico sia del debitore che del terzo.
In particolare, per gli atti a titolo oneroso bisogna distinguere: i) se furono compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore
(consilium fraudis) che da parte del terzo partecipatio fraudis); ii) se furono compiuti prima del sorgere del credito, il creditore dovrà provare la dolosa preordinazione sia del debitore (animus nocendi) che del terzo (scientia fraudis) e cioè che al momento in cui fu compiuto l'atto il debitore aveva già previsto il sorgere del credito e la volontà di rimanere inadempiente pregiudicando con l'atto dispositivo le ragioni dei creditori e che di questa intenzione fosse consapevole il terz o.
Circa l'oggetto dell'azione revocatoria, giova a questo punto ricordare che possono essere revocati gli atti di disposizione che a qualsiasi titolo incidono negativamente sul patrimonio del debitore, rendendolo insufficiente alla garanzia patrimoniale nei confronti del creditore.
Tornando alla fattispecie in esame le ragioni di credito che la ha posto a Parte_2 fondamento dell'azione pauliana traggono origine dalla fideiussione rilasciata da Controparte_1 in favore della Cassa di Risparmio di San Miniato
s.p.a. a garanzia del mutuo fondiario di complessivi euro 5.350.000,00 concesso da quest'ultima alla società Yef Enterprise S.r.l. mediante contratto stipulato in data 22.5.2008 (cfr. all. 4 dell'atto di citazione).
Al riguardo è bene precisare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale condiviso da questo
Giudice, “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare … l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (così Cass. 22/3/2016 n. 5619 e
Cass. 9/2/2012 n. 1893). Quindi, ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria non è necessario che il credito sia già certo, determinato nel suo ammontare ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito, anc he eventuale.
Di conseguenza deve ritenersi del tutto irrilevante in questa sede l'eccezione – sollevata dal convenuto peraltro soltanto con la prima Controparte_1 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. - di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990.
Ed invero, in ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione di nullità del titolo, tardivamente ecc epita dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36
c.p.c., ma di pregiudizialità (così Cass. Ordinanza n.
15275 del 30/05/2023).
Dal contratto di mutuo allegato in copia agli atti di causa (all. 4 dell'atto di citazione) è poi agevole riscontrare come il credito affermato dall'attrice, risalente appunto all'anno 2008, sia sorto anteriormente alla stipulazione del contratto di compravendita di cui è stata chiesta la revoca risalente al 10 febbraio 2020.
Ed infatti, l'anteriorità del credito rispetto agli atti impugnati con l'azione revocatoria deve essere affermata in riferimento al credito nella sua essenza, e cioè al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne ha determinato l'effettiva insorgenza, e non anche al relativo accertamento giudiziale, che può essere anche posteriore all'atto di cui viene chiesta l'inefficacia (cfr. Cass. 25 novembre 1985 n. 5824; Cass. 8 maggio 1984 n. 2801;
Cass. 16 luglio 1973 n. 2060).
Una volta acclarata l'esistenza di un credito in favore della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a.
(dante causa dell'odierna attrice) sorto anteriormente al perfezionamento del contratto di compravendita oggetto di impugnazione occorre a questo punto a ccertare:
a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio del debitore convenuto, sì da rendere più difficile e più incerta l'esazione del credito (c.d. eventus damni);
b) se al momento del compimento di tale atto il disponente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (c.d. consilium fraudis: art. 2901, primo comma, n. 1), prima ipotesi, c.c.);
c) se la stessa consapevolezza fosse da imputare al terzo acquirente (c.d. partecipatio fraudis art. 2901, primo comma, n. 2), prima ipotesi, c.c.).
In ordine al primo dei presupposti sopra richiamati
(l'eventus damni) è bene anzitutto precisare che nel caso in cui l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'eventus damni dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti (così Cass. Ordinanza n. 25883 del 05/09/2023). Sul punto la Suprema
Corte ha più volte chiarito che qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. 22/03/2011 n.
6486, Cass. 31/03/2017 n. 8315 e Cass. ordinanza n.
33391 del 11/11/2022).
Di conseguenza il pregiudizio arrecato all'odierna attrice dall'atto di disposizione qui impugnato deve essere valutato prescindendo completamente dal valore del patrimonio della debitrice principale YEF s.r.l. Non essendovi prova che il credito qui vantato dalla sia stato in Parte_2 tutto o in parte già soddisfatto non rileva ai fini della valutazione dell'eventus damni la vendita forzata di alcuni beni della debitrice principale documentata dal decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. prodotto in copia dal convenuto con le note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2024
Prendendo in considerazione il solo patrimonio del condebitore qui convenuto va poi rilevato che, per quanto risulta dall'altro decreto di trasferimento ex art. 586
c.p.c. allegato in copia sempre alle note del 26.11.2024,
l'altro bene di cui è titolare, Controparte_1 sito in Roma alla via Nemorense n. 132, è stato venduto in sede di esecuzione forzata per il prezzo di Euro 525.000,00 del tutto insufficiente a coprire il credito di euro 4.756.975,35 vantato dall'odierna attrice e risultante dall'atto di precetto notificato il 20-22.01.2020 al debitore Controparte_1
(cfr. all. 7 del fascicolo di parte attrice). E', quindi, evidente che la trasformazione monetaria dell'altro cespite immobiliare conseguente all'atto di compravendita è idonea a diminuire, o quantomeno a mettere in pericolo, la garanzia patrimoniale del debitore posto che, come afferma la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ai fini dell'integrazione di tale presupposto oggettivo non
è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato semplicemente una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. 17 ottobre
2001 n. 12678).
Ciò detto, risulta quindi comprovato il requisito dell'eventus damni.
Per quanto concerne il requisito del consilium fraudis, si deve precisare che detto elemento soggettivo, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 18 dicembre 1999 n.
14274), prescinde dalla specifica conoscenza di quel determinato credito per la cui tutela l'azione revocatoria viene proposta (cfr. Cass. 12 febbraio
1990 n. 1007; Cass. 23 novembre 1985 n. 5824; Cass.
21 gennaio 1982 n. 398), essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 23 novembre 1985 n. 5824).
Nel caso in esame la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla può essere Parte_2 agevolmente desunta dal fatto che proprio pochi giorni prima della compravendita qui impugnata ha ricevuto la notifica Controparte_1 dell'atto di precetto da parte della Parte_2
(cfr. all. 7 dell'atto di citazione) ed ha
[...] così preso legale conoscenza dell'ammontare delle proprie passività nei confronti di quest'ultima. Risulta, infine, integrato anche il requisito della c.d. partecipatio fraudis, essendo ragionevole ritenere che il sig. , non solo fosse Controparte_2
a conoscenza della situazione debitoria dell'alienante, ma che abbia consapevolmente partecipato al progetto di dismissione del patrimonio di quest'ultimo, come si può ricavare in via presuntiva dai seguenti elementi indiziari: i due contrenti sono entrambi cittadini libanesi;
l'acquirente non ha avuto alcun interesse o affare in Italia prima della stipula della compravendita qui impugnata;
il rogito notarile è stato stipulato da un procuratore all'uopo nominato dal sig. CP_2
senza attendere che quest'ultimo fosse presente
[...] in Italia per partecipare all'atto; l'intero prezzo pattuito è stato pagato successivamente alla stipula dell'atto di compravendita senza il rilascio di alcuna garanzia da parte dell'acquirente e persino con la rinuncia del venditore all'ipoteca legale;
nel rogito notarile non è stata espressamente prevista la consegna all'acquirente dell'immobile compravenduto che è rimasto nella disponibilità del venditore e della sua famiglia come risulta dalla notifica dell'atto di pignoramento effettuata in data
24 febbraio 2020 (all. 12 dell'atto di citazione) e dal tentativo di notifica dell'atto di citazione effettuato in data 22 gennaio 2021 e non andato a buon fine per rifiuto (a ricevere l'atto giudiziario) del figlio del sig. presente Controparte_1 presso la suddetta abitazione.
Si tratta di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrazione che tra il venditore e l'acquirente vi fosse una effettiva conoscenza tale da far presupporre un vero e proprio accordo in frode ai creditori. Per le ragioni fin qui illustrate la domanda revocatoria proposta dall'attrice merita pieno accoglimento con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto impugnato limitatamente al box auto.
7. Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda c.d. “revocatoria risarcitoria” che la
(e per essa la sua mandataria) Parte_2 ha introdotto soltanto con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata in data 2.12.2021, laddove, in aggiunta alle domande originariamente proposte, ha chiesto la condanna del convenuto sig. al pagamento della somma di € Controparte_2
1.050.000,00 quale importo del prezzo ricevuto a seguito della compravendita del 20.11.2020 effettuata in frode alla creditrice odierna attrice.
Si tratta a ben vedere non già di precisazioni o modificazioni di difese iniziali (cd emendatio libelli), bensì di una vera e propria domanda nuova obiettivamente diversa per causa petendi e per petitum dalle domande originariamente articolate con l'atto introduttivo (mutatio libelli) che comporta inevitabilmente l'allargamento del thema decidendum precluso dalle decadenze processuali stabilite dal codice di rito. Peraltro la nuova domanda non risulta neanche notificata al convenuto rimasto contumace,
che, pertanto, non è legalmente a Controparte_2 conoscenza della nuova pretesa avanzata da part e attrice.
8. In considerazione del rigetto della domanda di simulazione proposta in via principale, le spese di giudizio devono essere compensate per 1/2, riversando il residuo mezzo sui due convenuti da ritenere comunque prevalentemente soccombenti. Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro 4.000.001,00 ed euro 8.000.000,00. Ed infatti il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla , quale mandataria della Parte_1 [...]
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 di ogni diversa istanza disatte sa Controparte_2
e respinta, così provvede:
- respinge la domanda, proposta in via principale dall'attrice, di accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato tra e a rogito Controparte_1 Controparte_2 del Notaio di Roma in data 10 Persona_1 febbraio 2020;
- accoglie la domanda revocatoria proposta in via subordinata dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della del contratto di compravendita Parte_2 stipulato tra e Controparte_1 CP_2
a rogito del Nota io di Roma in
[...] Persona_1 data 10 febbraio 2020 (repertorio n. 6166 e raccolta n. 4580) e trascritto in data 12/02/2020 al n. 16253 del registro generale e al n. 11688 del registro particolare limitatamente alla seguente porzione immobiliare facente parte dell'edificio sito in Roma al viale Parioli n. 77: box auto posto al piano terra distinto con il numero interno 4 censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio 539, p.lla 28, sub 4;
- ordina all'Agenzia del Territorio-Servizio di
Pubblicità Immobiliare territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
- dichiara inammissibile perché tardiva la domanda
“revocatoria risarcitoria” proposta dall'attrice nei confronti di Controparte_2
- compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna i due convenuti, in solido, a rifondere alla parte attrice il restante mezzo liquidato in complessivi euro 18.000,00, per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 16/06/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo