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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1506/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PERRUCCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e dell'Avv. PASINI ANDREA ( ) C.F._2
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARI Parte_2 C.F._3
MASSIMO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, mantenendo le rispettive attuali e distinte residenze. In tal senso si precisa che il sig. ha già lasciato Parte_1
la casa coniugale con il consenso della moglie.
2) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre sig.ra e con esercizio disgiunto della Parte_2
responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie allorquando le minori si trovino presso ciascuno di essi e con l'impegno da parte di entrambi i genitori a fare sì che le condizioni e le abitudini attuali di vita delle minori restino per quanto possibile invariate rispetto a quanto osservato fino ad oggi;
3) I genitori concorderanno le questioni di straordinaria importanza relative alla vita delle figlie, quali l'istruzione, la salute, nonché l'indirizzo da imprimere alla loro educazione,
tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi pregiudizio, tenendo sempre presente il preminente interesse dalle bambine affinché non vengano lese o sminuite le figure genitoriali quali punti indefettibili di riferimento e guida;
4) Le figlie conserveranno la propria residenza presso la persona e l'abitazione della madre,
precisandosi al proposito che non sussiste titolo per provvedere sull'assegnazione della casa familiare, in quanto l'immobile è in nuda proprietà alla sig.ra la quale dichiara Parte_2
di essere legittimata ad utilizzare a titolo gratuito tale immobile in virtù di specifico accordo con l'usufruttuario, mentre il sig. non è proprietario di alcun bene immobile. Parte_1
5) Il sig. potrà far visita alle figlie quando vorrà, compatibilmente con le Parte_1 esigenze di studio e di educazione delle stesse e con quelle lavorative della madre, sempre previo accordo con quest'ultima. Inoltre, il padre avrà facoltà di tenere con sé le figlie:
- un fine settimana ogni due, dal sabato pomeriggio alle ore 14:30 fino alla domenica alle ore
22:00, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- una sera durante la settimana, indicativamente il mercoledì ovvero il diverso giorno che le parti concorderanno di settimana in settimana, dall'uscita da scuola e sino al mattino seguente, con pernottamento intermedio delle bambine insieme al padre presso l'abitazione della nonna paterna;
Qualora gli impegni lavorativi non consentissero al sig. di Pt_1
provvedere personalmente a preparare le bambine e ad accompagnarle a scuola la mattina seguente, sarà la nonna paterna sig.ra a provvedervi. un periodo di cinque Parte_3
giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, con quelle del 31 dicembre, del 1° e del 6 di gennaio;
- un periodo di cinque giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali,
avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì
dell'Angelo;
- un periodo fino a tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con l'onere di concordare con la madre con congruo anticipo l'esatta decorrenza di tali periodi di ferie e comunque entro il mese di maggio di ogni anno;
- nei giorni di vacanza delle minori con la madre, il sig. avrà facoltà di fare visita Pt_1
alle figlie, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della stessa e delle bambine;
Le parti si impegnano sin da ora a cooperare tra loro per facilitare il progressivo adattamento delle bambine al mutato contesto familiare.
6) I genitori si prestano fin da ora reciproco assenso per il rilascio a favore delle figlie della
Carta di Identità valida per l'espatrio, del passaporto o altro documento equipollente perché
si possano eventualmente recare all'estero con l'uno o con l'altro genitore per motivi di vacanza. 7) Il sig. si obbliga, dal momento del deposito del presente ricorso, a Parte_1
corrispondere in favore della sig.ra un contributo per il mantenimento ordinario Parte_2
delle figlie e determinato in complessivi Euro 600,00 (seicento/00) mensili Per_1 Per_2
(dunque Euro 300,00 per ciascuna bambina), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
e a lui già noto
8) Ciascun genitore si obbliga a concorrere alle spese dovute per il cosiddetto mantenimento extra ordinario relativo alle figlie minori nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo Famiglia del Tribunale di Modena di seguito trascritto:
A) spese mediche (da documentare) che NON richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) spese dentistiche,
odontoiatriche ed oculistiche, b) cure termali e fisioterapiche, c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, d) cure non convenzionali, e) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico, e) mensa;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, b) centri ricreativi e gruppi estivi;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature, b) spese per baby
– sitter c) viaggi e vacanze;
mentre dovranno essere previamente concordate tra le parti le eventuali ulteriori spese aventi carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie nell'interesse delle bambine.
Il genitore che le abbia anticipate dovrà inviare all'altro idonea documentazione giustificativa, anche tramite posta elettronica, e avrà diritto al rimborso entro il mese successivo.
9) L'assegno unico familiare di cui al D.lgs. n. 230/2022 spetterà sempre e comunque alla moglie, impegnandosi il marito ad attivarsi con ogni pratica necessaria a tale fine.
10) I coniugi dichiarano di avere da tempo provveduto alla divisione dei beni mobili comuni e di non avere comunque nulla a pretendere l'uno dall'altra per quanto derivante dal rapporto coniugale.
11) I coniugi si impegnano a gestire le rispettive vite private all'insegna del rispetto reciproco e della tutela degli interessi e della serenità delle figlie.
12) Ciascun coniuge sosterrà esclusivamente le spese del proprio difensore, i quali con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto rinunziano pure alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 della Legge 247\2012.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
NEL FRIGNANO (MO) il 11/10/1975 e nata a [...]_2
FRIGNANO (MO) il 19/08/1984
2. OMOLOGA le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MONTESE di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2009, atto n.8, Parte II serie A)
4. DISPONE che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. PROVVEDE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1506/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PERRUCCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e dell'Avv. PASINI ANDREA ( ) C.F._2
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARI Parte_2 C.F._3
MASSIMO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, mantenendo le rispettive attuali e distinte residenze. In tal senso si precisa che il sig. ha già lasciato Parte_1
la casa coniugale con il consenso della moglie.
2) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre sig.ra e con esercizio disgiunto della Parte_2
responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie allorquando le minori si trovino presso ciascuno di essi e con l'impegno da parte di entrambi i genitori a fare sì che le condizioni e le abitudini attuali di vita delle minori restino per quanto possibile invariate rispetto a quanto osservato fino ad oggi;
3) I genitori concorderanno le questioni di straordinaria importanza relative alla vita delle figlie, quali l'istruzione, la salute, nonché l'indirizzo da imprimere alla loro educazione,
tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi pregiudizio, tenendo sempre presente il preminente interesse dalle bambine affinché non vengano lese o sminuite le figure genitoriali quali punti indefettibili di riferimento e guida;
4) Le figlie conserveranno la propria residenza presso la persona e l'abitazione della madre,
precisandosi al proposito che non sussiste titolo per provvedere sull'assegnazione della casa familiare, in quanto l'immobile è in nuda proprietà alla sig.ra la quale dichiara Parte_2
di essere legittimata ad utilizzare a titolo gratuito tale immobile in virtù di specifico accordo con l'usufruttuario, mentre il sig. non è proprietario di alcun bene immobile. Parte_1
5) Il sig. potrà far visita alle figlie quando vorrà, compatibilmente con le Parte_1 esigenze di studio e di educazione delle stesse e con quelle lavorative della madre, sempre previo accordo con quest'ultima. Inoltre, il padre avrà facoltà di tenere con sé le figlie:
- un fine settimana ogni due, dal sabato pomeriggio alle ore 14:30 fino alla domenica alle ore
22:00, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- una sera durante la settimana, indicativamente il mercoledì ovvero il diverso giorno che le parti concorderanno di settimana in settimana, dall'uscita da scuola e sino al mattino seguente, con pernottamento intermedio delle bambine insieme al padre presso l'abitazione della nonna paterna;
Qualora gli impegni lavorativi non consentissero al sig. di Pt_1
provvedere personalmente a preparare le bambine e ad accompagnarle a scuola la mattina seguente, sarà la nonna paterna sig.ra a provvedervi. un periodo di cinque Parte_3
giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, con quelle del 31 dicembre, del 1° e del 6 di gennaio;
- un periodo di cinque giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali,
avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì
dell'Angelo;
- un periodo fino a tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con l'onere di concordare con la madre con congruo anticipo l'esatta decorrenza di tali periodi di ferie e comunque entro il mese di maggio di ogni anno;
- nei giorni di vacanza delle minori con la madre, il sig. avrà facoltà di fare visita Pt_1
alle figlie, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della stessa e delle bambine;
Le parti si impegnano sin da ora a cooperare tra loro per facilitare il progressivo adattamento delle bambine al mutato contesto familiare.
6) I genitori si prestano fin da ora reciproco assenso per il rilascio a favore delle figlie della
Carta di Identità valida per l'espatrio, del passaporto o altro documento equipollente perché
si possano eventualmente recare all'estero con l'uno o con l'altro genitore per motivi di vacanza. 7) Il sig. si obbliga, dal momento del deposito del presente ricorso, a Parte_1
corrispondere in favore della sig.ra un contributo per il mantenimento ordinario Parte_2
delle figlie e determinato in complessivi Euro 600,00 (seicento/00) mensili Per_1 Per_2
(dunque Euro 300,00 per ciascuna bambina), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
e a lui già noto
8) Ciascun genitore si obbliga a concorrere alle spese dovute per il cosiddetto mantenimento extra ordinario relativo alle figlie minori nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo Famiglia del Tribunale di Modena di seguito trascritto:
A) spese mediche (da documentare) che NON richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) spese dentistiche,
odontoiatriche ed oculistiche, b) cure termali e fisioterapiche, c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, d) cure non convenzionali, e) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico, e) mensa;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, b) centri ricreativi e gruppi estivi;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature, b) spese per baby
– sitter c) viaggi e vacanze;
mentre dovranno essere previamente concordate tra le parti le eventuali ulteriori spese aventi carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie nell'interesse delle bambine.
Il genitore che le abbia anticipate dovrà inviare all'altro idonea documentazione giustificativa, anche tramite posta elettronica, e avrà diritto al rimborso entro il mese successivo.
9) L'assegno unico familiare di cui al D.lgs. n. 230/2022 spetterà sempre e comunque alla moglie, impegnandosi il marito ad attivarsi con ogni pratica necessaria a tale fine.
10) I coniugi dichiarano di avere da tempo provveduto alla divisione dei beni mobili comuni e di non avere comunque nulla a pretendere l'uno dall'altra per quanto derivante dal rapporto coniugale.
11) I coniugi si impegnano a gestire le rispettive vite private all'insegna del rispetto reciproco e della tutela degli interessi e della serenità delle figlie.
12) Ciascun coniuge sosterrà esclusivamente le spese del proprio difensore, i quali con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto rinunziano pure alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 della Legge 247\2012.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
NEL FRIGNANO (MO) il 11/10/1975 e nata a [...]_2
FRIGNANO (MO) il 19/08/1984
2. OMOLOGA le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MONTESE di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2009, atto n.8, Parte II serie A)
4. DISPONE che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. PROVVEDE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale