Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2025, proposto da
EL NT RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del proprio diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio ai sensi dell'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Il sig. EL NT RA, odierno ricorrente, è un ex dipendente appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.
Lamentando che in sede di determina del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) abbia operato un calcolo che non ha tenuto conto dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, il ricorrente ha richiesto al predetto Istituto, con istanza del 16.04.2025, di procedere alla rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di T.F.S.
2. In assenza di riscontro in merito alla predetta istanza, con ricorso notificato in data 19.05.2025 e depositato il 29.05.2025 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto al ricalcolo del T.F.S. ai sensi dell'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Il ricorrente rileva, a sostegno della propria domanda processuale, di aver diritto alla rideterminazione del proprio T.F.S. secondo quanto previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387/1987, in quanto il relativo collocamento a riposo a domanda è avvenuto dopo il conseguimento del cinquantacinquesimo anno di età nonché dopo trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.
3. Con memoria di costituzione del 17.06.2025 l’I.N.P.S. ha rappresentato di aver dato riscontro, in autotutela, alla avversa pretesa, avendo operato, in data 12.06.2025, la riliquidazione del T.F.S. del ricorrente nei termini richiesti da quest’ultimo, precisando, altresì, i termini di decorrenza della liquidazione (versamento della prima rata in data 1.02.2026 e versamento della seconda rata in data 1.02.2027), secondo legge, come da documentazione versata in atti.
L’Ente ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
4. All’udienza pubblica del 21.04.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la parte ricorrente nulla ha osservato in ordine al ricalcolo operato dall’I.N.P.S. mediante il prospetto di riliquidazione del 12.06.2025 versato in atti; la causa, quindi, è stata posta in decisione.
5. Il Collegio ritiene che dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 17.06.2025 – tenuto altresì conto che il ricorrente non ha contestato i calcoli eseguiti dall’I.N.P.S. mediante il proprio prospetto di riliquidazione – debba evincersi che l’Ente abbia accolto la pretesa del ricorrente, volta ad ottenere “ l’accertamento e il riconoscimento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis DL n. 387/1987, il tutto con interessi e rivalutazione (...)”.
In assenza di una specifica contestazione in ordine agli importi riportati nel predetto prospetto di riliquidazione del 12.06.2025, comprensivo dei sei scatti stipendiali dell’art. 6- bis del d.l. 387/1987, depositato dall’Istituto previdenziale, invero, deve ritenersi che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita aspirato – ossia l’accertamento del proprio diritto – a nulla rilevando che le somme dovute dall’Ente non risultino ancora corrisposte (eventualmente anche parzialmente) all’ex dipendente, tenuto conto, peraltro, che secondo quanto previsto dall’art. 12, co. 7, lett. b) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riconoscimento del trattamento di fine rapporto viene effettuato “ in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro ” (nella presente fattispecie viene coerentemente riportato nel prospetto di riliquidazione il pagamento del primo importo di € 44.464,77 in data 1.02.2026 e il pagamento del secondo importo di € 26.647,91 in data 1.02.2027).
Il presente giudizio, infatti costituisce un giudizio di “accertamento” e l’I.N.P.S., provvedendo al ricalcolo dei relativi importi del T.F.S. del ricorrente (non contestato da quest’ultimo), ha assunto una condotta amministrativa che assicura la piena soddisfazione della pretesa fatta valere in questa sede dallo stesso ricorrente.
Ciò consente al Tribunale, pertanto, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che dall’accoglimento spontaneo dell’istanza per cui è causa debba trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa processuale. L’accoglimento dell’istanza, avvenuto solo in seguito alla proposizione del ricorso di cui in epigrafe, e, quindi, in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
6. Le spese, pertanto, seguono la soccombenza (virtuale) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese nei confronti della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri accessori così come per legge, da distrarsi al difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | UR TO |
IL SEGRETARIO