Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 996 / 2022
promossa da
, C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MOTTA DOMENICA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, CP_1
-convenuto contumace-
Oggetto: risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30 marzo 2022, la società indicata in epigrafe esponeva di essere stata datrice di lavoro della signora , dipendente addetta all'ufficio CP_1
Con postale dell' di Palma di Montechiaro;
di essersi accorta dell'ammanco pari ad € 270,00
dalla Cassetta Operatore, assegnata alla dipendente;
che, con provvedimento prot.
RUO/RURS2/331/17/RIS del 11/01/2018, è stato disposto il licenziamento per motivi disciplinari della stessa, con effetto retroattivo, circostanza che aveva determinato un saldo
dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, responsabile l'odierno resistente per i danni
cagionati a attraverso la sua condotta;
- conseguentemente, per le ragioni Parte_1
analiticamente specificate in narrativa, condannare la sig.ra al pagamento della somma CP_1
complessiva di € 758,64 - di cui € 270,00 quale ammanco di cassa, ed € 488,64, quale saldo negativo
contabilizzato con cedolino relativo alla mensilità di aprile 2018- oltre interessi, rivalutazione
monetaria e spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Nonostante la corretta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, CP_1
non si costituiva.
[...]
La causa, istruita mediante prova testimoniale e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della dipendente . CP_1
Nel merito, ha agito in giudizio al fine di sentire accertare la responsabilità Parte_1
della dipendente per i danni cagionati alla società a causa dell'ammanco di denaro sussistente nella Cassetta Operatore, assegnata alla . CP_1
Per inquadrare l'ambito e i limiti della responsabilità del dipendente verso il datore di lavoro per danni verificatisi nell'esercizio dell'attività lavorativa, si richiamano le seguenti pronunzie della Corte di Cassazione.
Sentenza 7861/1987 secondo cui: “La violazione del dovere di diligenza, che, in relazione alla
natura della prestazione nonché all'espletamento dei compiti ad essa accessori, è imposto al lavoratore
subordinato dall'art. 2104 cod. civ., comporta l'Obbligo del medesimo lavoratore di risarcire, a titolo
di responsabilità contrattuale, il danno che dalla sua condotta negligente o imprudente sia derivato
al datore di lavoro. In particolare, nel caso di furto di somme di denaro dell'imprenditore affidate in
custodia al dipendente nello espletamento delle sue mansioni, sussiste l'Obbligo risarcitorio del
lavoratore ove l'ammanco - secondo l'accertamento del giudice del merito (incensurabile in sede di
legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi) - sia ricollegabile con nesso causale ad una condotta colposa del dipendente sotto il profilo della negligenza o dell'imperizia o della violazione di
istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro.”.
Conseguentemente il datore di lavoro, che agisca in giudizio per conseguire il risarcimento del danno, deve fornire la dimostrazione che l'evento dannoso sia correlato ad una condotta colposa del lavoratore, che sia inadempiente a specifici doveri di diligenza e di fedeltà, a norma degli artt. 2104 e 2105 c.c. (cfr. Cass. sent. n. 663/2018).
In tema di rapporto di lavoro subordinato privato, il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, variabile secondo le peculiarità del singolo rapporto, deve essere apprezzato secondo due distinti parametri, costituiti dalla natura della prestazione, ovvero dalla complessità delle mansioni svolte anche con riferimento all'assunzione di responsabilità alle stesse collegata, e dall'interesse dell'impresa, ovvero dal raccordo della prestazione con la specifica organizzazione imprenditoriale in funzione della quale è resa.
Nel caso di specie, in assenza di contestazioni da parte convenuta, in forza della documentazione depositata dalla società ricorrente (cfr. in particolare il verbale di contestazione, le spontanee dichiarazioni rese dal la copia del brogliaccio Persona_1
delle verifiche di cassa) e delle prove orali raccolte in giudizio (cfr. verbale di udienza dell'11
settembre 2024), deve, innanzitutto, ritenersi provata la responsabilità della convenuta per i fatti alla stessa addebitati.
Invero, il Manuale di Sicurezza di Poste dispone che ogni postazione di lavoro custodisce nel “cassetto operatore” il denaro per fronteggiare speditamente le operazioni contabili di lieve entità; che, alla fine del turno di lavoro, il contenuto del cassetto operatore costituisce il fondo cassa affidato e, qualora venga riposto all'interno di una cassetta metallica dotata di serratura, la chiave viene affidata all'operatore titolare e un'altra copia è custodita nei mezzi forti dal Dup in busta chiusa e siglata dall'operatore stesso.
Il Manuale inoltre prevede che l'importo del fondo cassa sia in mano al singolo operatore e non alla postazione contabile dell'UP e la corretta giacenza è soggetta alla sua diretta responsabilità personale.
Sussiste, dunque, la responsabilità della dipendente, derivante dall'affidamento del fondo cassa: la cassetta era posta infatti nella sfera di controllo dell'affidataria, alla quale si imponeva lo sforzo diligente di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Invero, in assenza del contraddittorio, non è dato inferire se le somme siano state appropriate dalla stessa o altro;
tuttavia, ai fini della valutazione del grado di diligenza dovuto dal custode deve aversi riguardo quindi ai criteri propri del contratto di deposito:
la diligenza richiesta si commisura a quella del buon padre di famiglia che impone al depositario in applicazione del dovere di protezione di predisporre quanto necessario per prevenire fatti che possono determinare la perdita della cosa.
Deve, poi, ritenersi documentalmente provato, il danno patrimoniale patito dalla società
ricorrente a causa della condotta della convenuta.
Appare, dunque, evidente come la società ricorrente (non essendo all'evidenza rientrata in possesso delle somme mancanti), abbia subito un danno patrimoniale equivalente alle stesse.
Inoltre, la società ha rappresentato che, essendo la dipendente stata licenziata dal
22/12/2017, con i cedolini successivi sono prima stati recuperati gli stipendi indebitamente erogati, liquidato il tfr e pagata una rata del finanziamento acceso dalla stessa di € 236,39.
Tra debiti e crediti, il saldo negativo contabilizzato con cedolino relativo alla mensilità di aprile 2018 ha rilevato un importo negativo pari ad € 488,64, anch'esso da corrispondere alla società.
Pertanto, va condannata a corrispondere alla società a titolo di risarcimento CP_1
dei danni patrimoniali alla stessa cagionati, la somma di € 758,64 - di cui € 270,00 quale ammanco di cassa, ed € 488,64, quale saldo negativo contabilizzato con cedolino relativo alla mensilità di aprile 2018 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna a corrispondere alla società a titolo di CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali la somma di € 758,64 - di cui € 270,00 quale ammanco di cassa, ed € 488,64, quale saldo negativo contabilizzato con cedolino relativo alla mensilità
di aprile 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore della società che si CP_1
liquidano in euro 641,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 12/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo