Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 6273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6273 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al N. 8569/2023 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA il 12/12/1976 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente a [...]72 GIARRE (CT), rappr. e dif. dall'avv. ALESSANDRO
D'ANGELO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a MESSINA il 03/08/1976 (C.F.: ), CP_1 C.F._2
residente a [...]6/A GIARRE (CT), non comparsa sebbene ritualmente citata in giudizio resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta non definitivamente in decisione all'udienza del 03/12/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., chiedeva e a questo tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
e celebrato in Giarre il 03/05/2003, matrimonio dal quale erano nati due figli,
[...]
e rispettivamente il 19/12/2007 ed il 03/11/2010. Per_1 Per_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che essi coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di separazione.
non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente citata. CP_1
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo stante la contumacia della resistente;
quindi, essendo la domanda sullo status matura per la decisione, il relatore tratteneva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'art. 4, comma 12, della legge 898/1970 prevede espressamente la possibilità di emettere una sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio laddove il giudizio (come nella specie) debba proseguire per ulteriori statuizioni.
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 14/04/2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Spese processuali al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
8569/2023 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , in Giarre il 03/05/2003, trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
stato civile del comune di Giarre, al n. 8, parte II, Serie A, anno 2003.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Rimette le parti innanzi al giudice istruttore con separata ordinanza.
Così deciso in Catania, il 06/12/2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
(Massimo Escher)