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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO- SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo– in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Rita
Paola Terramagra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11566 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], c.f. Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_4 C.F._4
domiciliate in Carini, Corso Umberto I, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Randazzo,
che le rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attrici
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente CP_1 C.F._5
domiciliata in Palermo, via Giovanni Zappalà, n. 26 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano
Longo che la rappresenta e difende giusta procura calce alla comparsa di risposta;
convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6.9.2022 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Palermo la sorella Parte_4 [...]
e, lamentando il cattivo operato della convenuta in relazione agli obblighi gestori CP_2
e di rendicontazione cui la predetta era tenuta quale amministratrice di sostegno della de- funta genitrice , hanno chiesto ordinarsi alla congiunta di rendere il conto Parte_5
della gestione e, previo accertamento delle irregolarità contestate, condannarla “al pagamen-
to delle somme indebitamente utilizzate ”, oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi, la convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma
IV c.p.c. per assunta indeterminatezza della domanda , chiedendone, nel merito, il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 30.9.2023, disattesa la ri-
chiesta di parte attrice di richiamo del fascicolo relativo alla procedura di AdS di Enea Giro-
lama, il Tribunale ha ordinato alla convenuta di depositare il rendiconto, con i documenti giustificativi della gestione della propria attività di amministratrice di sostegno, quindi,
all'esito dell'udienza di discussione dei conti, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assunta in decisione all'udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. , con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art.164 comma 4 c.p.c. : la nullità della citazione si produce, a norma della citata disposi-
zione, solo quando il petitum risulti del tutto omesso o sia assolutamente incerto e postula una valutazione caso per caso da operarsi alla stregua del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati e avuto riguardo allo scopo di consentire alla con-
troparte di apprestare adeguate e puntuali difese (ex plurimis, Cass.civ. 26.4.2024 n.11201).
Nella fattispecie, anche mediante le relative allegazioni e produzioni documentali, le ger-
mane , quali eredi di sottoposta ad amministrazione di sostegno, Pt_1 Parte_5
hanno dedotto l'irregolare gestione della convenuta nella qualità di AdS, e, dopo aver rileva-
to l'omesso deposito dei rendiconti annuali e finale, hanno contestato i rendiconti da costei presentati solo a seguito dell'ordine del Giudice Tutelare, siccome infirmati da irregolarità e lacune e carenti di idonea documentazione giustificativa. Hanno quindi chiesto che, ordina-
ta la presentazione del conto, all'esito dell' accertamento, la convenuta fosse condannata al-
2 la corresponsione del dovuto.
Contrariamente a quanto eccepito, dall'atto introduttivo si ricavano, dunque, chiaramen-
te sia la causa petendi (ovvero la ragione posta a fondamento della pretesa), che il petitum (inteso quale provvedimento giudiziale richiesto - petitum immediato - che come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento -petitum mediato), senza che al riguardo ri-
levi che la pretesa non sia stata esattamente quantificata in termini monetari, avendo parte attrice indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, così consentendo alla controparte di formulare compiutamente le proprie difese.
Del tutto inconferente si palesa la giurisprudenza di legittimità evocata dalla convenuta
(Cass.civ., ord. 3.6.2022, n.17984) posto che nel caso non si verte di domanda di condanna limitata all'an debeatur e, in ogni caso, trattandosi di orientamento non condiviso dalle Se-
zioni Unite della Suprema Corte (Cass.civ. Sez. Un. 12.10.2022, n.29862).
Ciò detto, rammentandosi che il Giudice può assegnare una diversa qualificazione giuri-
dica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fon-
damento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dal-
le parti (ex plurimis, Cass.civ. n.15009/2024), va osservato che, nel caso concreto, in difetto di un provvedimento del Giudice tutelare sui rendiconti dell'amministratore di sostegno,
giusta quanto allegato dalle sin dall'atto introduttivo e non contestato dalla convenu- Pt_1
ta, non vi è luogo all' "impugnazione" di cui all'art. 386, comma 3, c.c. nell'ambito del quale parte attrice sussume la presente controversia.
L'azione promossa dalla parte attrice va qualificata, correttamente, quale ordinaria azione di rendiconto ex artt. 263 e 264 c.p.c., l'azione, cioè, che presuppone l'obbligo di una parte,
derivante da norma di legge o da accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte in modo tale da far conoscere il risultato della propria attività incidente
3 sulla sfera patrimoniale altrui (od eventualmente in quella altrui oltre che nella propria), allo scopo di ottenere l'emissione di titoli di pagamento (per tutte, Cass.civ. n. 25344/2023).
Non vi sono dubbi sulla sussistenza, in capo alle attrici, del diritto ad ottenere il rendi-
conto da parte della sorella amministratrice di sostegno (v. decreto del G.T. del 5.2.2018 -
all.4 atto di citazione), obbligata a rendere il conto ex artt. 380 e 411 c.c., in funzione della tutela degli interessi patrimoniali delle stesse quali eredi della beneficiaria.
Ora, in seguito all'ordine di presentazione del conto impartitole dal Tribunale, CP_1
ha depositato tre documenti, denominati, ciascuno, “Conto Economico
[...]
dell'amministrazione” e riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020.
All'udienza di discussione del conto, tenutasi il 20.2.2024, le attrici hanno contestato i detti rendiconti, specificando al contempo, in ossequio all'art. 264 c.p.c., le partite che in-
tendevano contestare (come da atto introduttivo del giudizio).
In particolare, le censure delle germane hanno riguardato la carenza di documen- Pt_1
tazione giustificativa delle spese asseritamente effettuate dalla convenuta nell'interesse della beneficiaria relative a “utenze”; “igiene personale” ; “farmaci”; “spese mediche” ; “assistenza domiciliare”; la mancata esposizione dei conti e rapporti intrattenuti dalla defunta signora presso l'Ufficio postale di Capaci;
l'inserimento, tra le uscite, della partita Parte_5
“spese da sostenere” esposta nel conto relativo all'anno 2020.
Permanendo il contrasto tra le parti, spetta, dunque, al Tribunale l'accertamento della correttezza e veridicità del conto, con eventuale pronuncia di condanna al pagamento del saldo che risulta dovuto.
Mette conto rammentare che sebbene l'art. 263 c.p.c. non prescriva particolari oneri for-
mali in ordine al suo contenuto, il rendiconto, per assolvere a quella funzione di garanzia che la legge assegna al documento, non può che presentare i caratteri della completezza e della chiarezza e, cioè, quel nucleo essenziale di requisiti che consente di far desumere la
4 corretta amministrazione del soggetto obbligato a renderlo.
Il rendiconto, pertanto, non può esaurirsi in un mero prospetto contabile, ma presuppone la specificazione dei fatti rilevanti e delle modalità della gestione, supportata dalla puntuale produzione dei documenti giustificativi necessari per il riscontro delle singole partite e per il controllo del risultato finale.
Sotto il profilo probatorio, la materia non si sottrae alla regola di cui dall'art. 2697 c.c.
sicché spetta alla parte che impugna il conto provare l'inesattezza delle voci contestate o la falsità del rendiconto corredato delle c.d. pezze d'appoggio, mentre il soggetto tenuto a ren-
derlo deve dimostrare l'esistenza delle poste in uscita contestate.
I rendiconti presentati da non sono idonei a dare sufficiente giustificazione CP_1
una dell'intera attività di gestione del patrimonio di . Parte_5
Preliminarmente, non ignorandosi l'insegnamento della Suprema Corte ( Cass. 25349/09)
secondo cui la sottoscrizione costituisce un elemento essenziale del rendiconto, ritiene il
Tribunale che la circostanza della mancata sottoscrizione dei rendiconti presentati da CP_1
non valga a far sorgere dubbi sulla loro riconducibilità alla predetta, anche in con-
[...]
siderazione del comportamento delle attrici le quali, senza peraltro eccepire il vizio, hanno inteso avvalersi - fermo restando le contestazione sollevate - dei rendiconti in questione per ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle somme risultanti dovute in forza dei medesimi.
Tanto chiarito, esaminando le partite in contestazione - le uniche, che a mente dell'art. 264 c.p.c. (“La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contesta-
re”) possono ritenersi oggetto dell' accertamento - e mettendole a confronto con la documen-
tazione giustificativa, i rendiconti presentati da risultano privi delle pezze di CP_1
appoggio degli esborsi relativi a “utenze”; “abbigliamento”; “igiene personale” ; “farmaci” ;
“spese mediche” indicati nei tre conti.
5 Sebbene possa ritenersi, con estrema probabilità che la convenuta, nell'arco temporale considerato, abbia sostenuto nell'interesse della genitrice le spese di cui alle partite sopra indicate, non avendo ella avuto la premura di conservare tutti i giustificativi, le dette spese non sono riconoscibili come realmente effettuate.
Sono,poi, del tutto prive di titolo (e di giustificazione documentale) gli esborsi per “com-
pensi legali per la contabilizzazione dei rendiconti” e “le spese da sostenere”, indicati nel con-
to dell'anno 2020.
Adeguatamente giustificate ( v. ricevute rilasciate da e Parte_2 Persona_1
all. 2, 3 e 4) devono ritenersi, invece, le spese, esposte nei tre conti, sostenute dalla Pt_1
per l'assistenza domiciliare, diurna e notturna, della madre, prestazione che le attrici non hanno espressamente contestato.
Alcun appunto hanno mosso le attrici in merito alle uscite - non documentate - per vitto
(conti 2018,'19 e '20), IMU (conti 2018-2019) e decreto ingiuntivo (conto 2019), e neppure sono state contestate pertinenza, utilità ed entità degli esborsi - documentati - per compen-
si, pari d € 18.000,00, versati all'avv. Randazzo per prestazioni professionali svolte nell'interesse della beneficiaria, per tasse e compenso architetto per vendita immobile (conto
2019 – all. 1, 8 e 9) e per le spese funerarie ( conto 2020 - all. 5).
Non vi è, altresì, contrasto circa la quantificazione delle entrate esposte nei tre rendicon-
ti comprensive, oltre che dei trattamenti pensionistici goduti dalla beneficiaria, del ricavo (€.
40.000,00) per la vendita di un immobile (conto 2019).
Nessun elemento di prova è stato fornito circa l'esistenza di rapporti e di conti intrattenu-
ti dalla de cuius con e gestiti dall' A.d.s., ciò che è sufficiente, alla stregua del- CP_3
la regola probatoria sopra richiamata, a far ritenere non riscontrabili le generiche censure svolte, in parte qua, dalle attrici.
Alla luce di quanto sopra esposto, venendo, quindi, alla quantificazione del saldo attivo,
6 si ha:
rendiconto 2018 (giugno-dic.) :
entrate € 7.596,00
uscite € 6.184,00 (vitto 2.100,00 +3.500,00 ass.+ 584,00 IMU)
saldo € + 1.412,00;
rendiconto 2019:
entrate € 62.336,00
uscite € 37.974,00 (vitto 3.600,00 +3.600 ass. diurna +584,00 IMU + 18.000,00 spese legali + 4.200,00 tasse e comp.prof.vendita imm.+790,00 d.i. + 7.200,00 ass. not.)
saldo + € 24.362,00;
rendiconto 2020 (gen.-apr.)
entrate € 4.112,00
uscite € 8.100,00 (vitto 1.200,00 + ass.diur.1.200,00 + ass. nott. 2.400,00+ spese fun.
3.300,00)
saldo - € 3.988,00
totale saldo attivo € 21.786,00 (25.774,00-3.988,00) .
E tale somma - pari alla differenza tra le entrate e le spese giustificate o non contestate indicate nei rendiconti - pacificamente di proprietà della de cuius, corrisponde all'importo di cui l'attrice si è illegittimamente appropriata.
Si osserva, ancora che, nel corpo dell'atto introduttivo, le attrici adombrano ( cfr. pag.5)
una richiesta di restituzione alla massa ereditaria delle somme illecitamente sottratte, men-
tre nel conclusum chiedono la condanna della convenuta al pagamento delle somme loro spettanti ( “alle stesse dovute”).
Ne segue che, non la somma di euro 21.786,00 dovrà essere restituita alle quattro attrici,
ma il minore importo di euro 17.428,8, già depurato del quinto spettante alla stessa conve-
7 nuta quale erede legittima della madre ( in difetto di prova della presenza di Parte_5
un testamento ovvero di altri eredi), in tal modo fissandosi l'importo da restituire nella mi-
sura in premessa, su cui computare gli interessi.
Le attrici chiedono altresì di dichiarare che l'ADS non ha tenuto una corretta ammini-
strazione dei beni della beneficiaria.
La domanda non può essere accolta.
Il giudizio di rendiconto non ha ad oggetto la valutazione della bontà della gestione dell'ADS o la sua conformità alle istruzioni del Giudice Tutelare o ai canoni di diligenza o correttezza, che possono rilevare in altri contesti.
Il giudizio è volto all'accertamento dell'esattezza del conto reso, verificando se le operazio-
ni patrimoniali compiute dall'ADS siano state correttamente esposte e documentate.
E' pertanto estranea al perimetro del presente giudizio la valutazione della correttezza della gestione del patrimonio dell'amministrata.
Segue alla soccombenza, la condanna della convenuta alle spese di lite che si liquidano,
in base al decisum e secondo i criteri di cui al D.M. n.147/2022 (valori minimi avuto riguar-
do alla natura della controversia) in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA come per legge
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento della domanda proposta, con l'atto di citazione notificato il 6.9.2022, da , , Parte_1 Parte_2 Parte_6
nina e nei confronti di , così provvede: Parte_4 CP_1
- condanna a restituire alle attrici la somma di euro 17.428,8, oltre agli in- CP_1
teressi legali dall'apertura della successione al soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
8 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie.
Palermo lì 14 luglio 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi-
ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo-
difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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Il Tribunale di Palermo– in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Rita
Paola Terramagra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11566 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], c.f. Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_4 C.F._4
domiciliate in Carini, Corso Umberto I, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Randazzo,
che le rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attrici
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente CP_1 C.F._5
domiciliata in Palermo, via Giovanni Zappalà, n. 26 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano
Longo che la rappresenta e difende giusta procura calce alla comparsa di risposta;
convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6.9.2022 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Palermo la sorella Parte_4 [...]
e, lamentando il cattivo operato della convenuta in relazione agli obblighi gestori CP_2
e di rendicontazione cui la predetta era tenuta quale amministratrice di sostegno della de- funta genitrice , hanno chiesto ordinarsi alla congiunta di rendere il conto Parte_5
della gestione e, previo accertamento delle irregolarità contestate, condannarla “al pagamen-
to delle somme indebitamente utilizzate ”, oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi, la convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma
IV c.p.c. per assunta indeterminatezza della domanda , chiedendone, nel merito, il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 30.9.2023, disattesa la ri-
chiesta di parte attrice di richiamo del fascicolo relativo alla procedura di AdS di Enea Giro-
lama, il Tribunale ha ordinato alla convenuta di depositare il rendiconto, con i documenti giustificativi della gestione della propria attività di amministratrice di sostegno, quindi,
all'esito dell'udienza di discussione dei conti, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assunta in decisione all'udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. , con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art.164 comma 4 c.p.c. : la nullità della citazione si produce, a norma della citata disposi-
zione, solo quando il petitum risulti del tutto omesso o sia assolutamente incerto e postula una valutazione caso per caso da operarsi alla stregua del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati e avuto riguardo allo scopo di consentire alla con-
troparte di apprestare adeguate e puntuali difese (ex plurimis, Cass.civ. 26.4.2024 n.11201).
Nella fattispecie, anche mediante le relative allegazioni e produzioni documentali, le ger-
mane , quali eredi di sottoposta ad amministrazione di sostegno, Pt_1 Parte_5
hanno dedotto l'irregolare gestione della convenuta nella qualità di AdS, e, dopo aver rileva-
to l'omesso deposito dei rendiconti annuali e finale, hanno contestato i rendiconti da costei presentati solo a seguito dell'ordine del Giudice Tutelare, siccome infirmati da irregolarità e lacune e carenti di idonea documentazione giustificativa. Hanno quindi chiesto che, ordina-
ta la presentazione del conto, all'esito dell' accertamento, la convenuta fosse condannata al-
2 la corresponsione del dovuto.
Contrariamente a quanto eccepito, dall'atto introduttivo si ricavano, dunque, chiaramen-
te sia la causa petendi (ovvero la ragione posta a fondamento della pretesa), che il petitum (inteso quale provvedimento giudiziale richiesto - petitum immediato - che come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento -petitum mediato), senza che al riguardo ri-
levi che la pretesa non sia stata esattamente quantificata in termini monetari, avendo parte attrice indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, così consentendo alla controparte di formulare compiutamente le proprie difese.
Del tutto inconferente si palesa la giurisprudenza di legittimità evocata dalla convenuta
(Cass.civ., ord. 3.6.2022, n.17984) posto che nel caso non si verte di domanda di condanna limitata all'an debeatur e, in ogni caso, trattandosi di orientamento non condiviso dalle Se-
zioni Unite della Suprema Corte (Cass.civ. Sez. Un. 12.10.2022, n.29862).
Ciò detto, rammentandosi che il Giudice può assegnare una diversa qualificazione giuri-
dica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fon-
damento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dal-
le parti (ex plurimis, Cass.civ. n.15009/2024), va osservato che, nel caso concreto, in difetto di un provvedimento del Giudice tutelare sui rendiconti dell'amministratore di sostegno,
giusta quanto allegato dalle sin dall'atto introduttivo e non contestato dalla convenu- Pt_1
ta, non vi è luogo all' "impugnazione" di cui all'art. 386, comma 3, c.c. nell'ambito del quale parte attrice sussume la presente controversia.
L'azione promossa dalla parte attrice va qualificata, correttamente, quale ordinaria azione di rendiconto ex artt. 263 e 264 c.p.c., l'azione, cioè, che presuppone l'obbligo di una parte,
derivante da norma di legge o da accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte in modo tale da far conoscere il risultato della propria attività incidente
3 sulla sfera patrimoniale altrui (od eventualmente in quella altrui oltre che nella propria), allo scopo di ottenere l'emissione di titoli di pagamento (per tutte, Cass.civ. n. 25344/2023).
Non vi sono dubbi sulla sussistenza, in capo alle attrici, del diritto ad ottenere il rendi-
conto da parte della sorella amministratrice di sostegno (v. decreto del G.T. del 5.2.2018 -
all.4 atto di citazione), obbligata a rendere il conto ex artt. 380 e 411 c.c., in funzione della tutela degli interessi patrimoniali delle stesse quali eredi della beneficiaria.
Ora, in seguito all'ordine di presentazione del conto impartitole dal Tribunale, CP_1
ha depositato tre documenti, denominati, ciascuno, “Conto Economico
[...]
dell'amministrazione” e riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020.
All'udienza di discussione del conto, tenutasi il 20.2.2024, le attrici hanno contestato i detti rendiconti, specificando al contempo, in ossequio all'art. 264 c.p.c., le partite che in-
tendevano contestare (come da atto introduttivo del giudizio).
In particolare, le censure delle germane hanno riguardato la carenza di documen- Pt_1
tazione giustificativa delle spese asseritamente effettuate dalla convenuta nell'interesse della beneficiaria relative a “utenze”; “igiene personale” ; “farmaci”; “spese mediche” ; “assistenza domiciliare”; la mancata esposizione dei conti e rapporti intrattenuti dalla defunta signora presso l'Ufficio postale di Capaci;
l'inserimento, tra le uscite, della partita Parte_5
“spese da sostenere” esposta nel conto relativo all'anno 2020.
Permanendo il contrasto tra le parti, spetta, dunque, al Tribunale l'accertamento della correttezza e veridicità del conto, con eventuale pronuncia di condanna al pagamento del saldo che risulta dovuto.
Mette conto rammentare che sebbene l'art. 263 c.p.c. non prescriva particolari oneri for-
mali in ordine al suo contenuto, il rendiconto, per assolvere a quella funzione di garanzia che la legge assegna al documento, non può che presentare i caratteri della completezza e della chiarezza e, cioè, quel nucleo essenziale di requisiti che consente di far desumere la
4 corretta amministrazione del soggetto obbligato a renderlo.
Il rendiconto, pertanto, non può esaurirsi in un mero prospetto contabile, ma presuppone la specificazione dei fatti rilevanti e delle modalità della gestione, supportata dalla puntuale produzione dei documenti giustificativi necessari per il riscontro delle singole partite e per il controllo del risultato finale.
Sotto il profilo probatorio, la materia non si sottrae alla regola di cui dall'art. 2697 c.c.
sicché spetta alla parte che impugna il conto provare l'inesattezza delle voci contestate o la falsità del rendiconto corredato delle c.d. pezze d'appoggio, mentre il soggetto tenuto a ren-
derlo deve dimostrare l'esistenza delle poste in uscita contestate.
I rendiconti presentati da non sono idonei a dare sufficiente giustificazione CP_1
una dell'intera attività di gestione del patrimonio di . Parte_5
Preliminarmente, non ignorandosi l'insegnamento della Suprema Corte ( Cass. 25349/09)
secondo cui la sottoscrizione costituisce un elemento essenziale del rendiconto, ritiene il
Tribunale che la circostanza della mancata sottoscrizione dei rendiconti presentati da CP_1
non valga a far sorgere dubbi sulla loro riconducibilità alla predetta, anche in con-
[...]
siderazione del comportamento delle attrici le quali, senza peraltro eccepire il vizio, hanno inteso avvalersi - fermo restando le contestazione sollevate - dei rendiconti in questione per ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle somme risultanti dovute in forza dei medesimi.
Tanto chiarito, esaminando le partite in contestazione - le uniche, che a mente dell'art. 264 c.p.c. (“La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contesta-
re”) possono ritenersi oggetto dell' accertamento - e mettendole a confronto con la documen-
tazione giustificativa, i rendiconti presentati da risultano privi delle pezze di CP_1
appoggio degli esborsi relativi a “utenze”; “abbigliamento”; “igiene personale” ; “farmaci” ;
“spese mediche” indicati nei tre conti.
5 Sebbene possa ritenersi, con estrema probabilità che la convenuta, nell'arco temporale considerato, abbia sostenuto nell'interesse della genitrice le spese di cui alle partite sopra indicate, non avendo ella avuto la premura di conservare tutti i giustificativi, le dette spese non sono riconoscibili come realmente effettuate.
Sono,poi, del tutto prive di titolo (e di giustificazione documentale) gli esborsi per “com-
pensi legali per la contabilizzazione dei rendiconti” e “le spese da sostenere”, indicati nel con-
to dell'anno 2020.
Adeguatamente giustificate ( v. ricevute rilasciate da e Parte_2 Persona_1
all. 2, 3 e 4) devono ritenersi, invece, le spese, esposte nei tre conti, sostenute dalla Pt_1
per l'assistenza domiciliare, diurna e notturna, della madre, prestazione che le attrici non hanno espressamente contestato.
Alcun appunto hanno mosso le attrici in merito alle uscite - non documentate - per vitto
(conti 2018,'19 e '20), IMU (conti 2018-2019) e decreto ingiuntivo (conto 2019), e neppure sono state contestate pertinenza, utilità ed entità degli esborsi - documentati - per compen-
si, pari d € 18.000,00, versati all'avv. Randazzo per prestazioni professionali svolte nell'interesse della beneficiaria, per tasse e compenso architetto per vendita immobile (conto
2019 – all. 1, 8 e 9) e per le spese funerarie ( conto 2020 - all. 5).
Non vi è, altresì, contrasto circa la quantificazione delle entrate esposte nei tre rendicon-
ti comprensive, oltre che dei trattamenti pensionistici goduti dalla beneficiaria, del ricavo (€.
40.000,00) per la vendita di un immobile (conto 2019).
Nessun elemento di prova è stato fornito circa l'esistenza di rapporti e di conti intrattenu-
ti dalla de cuius con e gestiti dall' A.d.s., ciò che è sufficiente, alla stregua del- CP_3
la regola probatoria sopra richiamata, a far ritenere non riscontrabili le generiche censure svolte, in parte qua, dalle attrici.
Alla luce di quanto sopra esposto, venendo, quindi, alla quantificazione del saldo attivo,
6 si ha:
rendiconto 2018 (giugno-dic.) :
entrate € 7.596,00
uscite € 6.184,00 (vitto 2.100,00 +3.500,00 ass.+ 584,00 IMU)
saldo € + 1.412,00;
rendiconto 2019:
entrate € 62.336,00
uscite € 37.974,00 (vitto 3.600,00 +3.600 ass. diurna +584,00 IMU + 18.000,00 spese legali + 4.200,00 tasse e comp.prof.vendita imm.+790,00 d.i. + 7.200,00 ass. not.)
saldo + € 24.362,00;
rendiconto 2020 (gen.-apr.)
entrate € 4.112,00
uscite € 8.100,00 (vitto 1.200,00 + ass.diur.1.200,00 + ass. nott. 2.400,00+ spese fun.
3.300,00)
saldo - € 3.988,00
totale saldo attivo € 21.786,00 (25.774,00-3.988,00) .
E tale somma - pari alla differenza tra le entrate e le spese giustificate o non contestate indicate nei rendiconti - pacificamente di proprietà della de cuius, corrisponde all'importo di cui l'attrice si è illegittimamente appropriata.
Si osserva, ancora che, nel corpo dell'atto introduttivo, le attrici adombrano ( cfr. pag.5)
una richiesta di restituzione alla massa ereditaria delle somme illecitamente sottratte, men-
tre nel conclusum chiedono la condanna della convenuta al pagamento delle somme loro spettanti ( “alle stesse dovute”).
Ne segue che, non la somma di euro 21.786,00 dovrà essere restituita alle quattro attrici,
ma il minore importo di euro 17.428,8, già depurato del quinto spettante alla stessa conve-
7 nuta quale erede legittima della madre ( in difetto di prova della presenza di Parte_5
un testamento ovvero di altri eredi), in tal modo fissandosi l'importo da restituire nella mi-
sura in premessa, su cui computare gli interessi.
Le attrici chiedono altresì di dichiarare che l'ADS non ha tenuto una corretta ammini-
strazione dei beni della beneficiaria.
La domanda non può essere accolta.
Il giudizio di rendiconto non ha ad oggetto la valutazione della bontà della gestione dell'ADS o la sua conformità alle istruzioni del Giudice Tutelare o ai canoni di diligenza o correttezza, che possono rilevare in altri contesti.
Il giudizio è volto all'accertamento dell'esattezza del conto reso, verificando se le operazio-
ni patrimoniali compiute dall'ADS siano state correttamente esposte e documentate.
E' pertanto estranea al perimetro del presente giudizio la valutazione della correttezza della gestione del patrimonio dell'amministrata.
Segue alla soccombenza, la condanna della convenuta alle spese di lite che si liquidano,
in base al decisum e secondo i criteri di cui al D.M. n.147/2022 (valori minimi avuto riguar-
do alla natura della controversia) in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA come per legge
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento della domanda proposta, con l'atto di citazione notificato il 6.9.2022, da , , Parte_1 Parte_2 Parte_6
nina e nei confronti di , così provvede: Parte_4 CP_1
- condanna a restituire alle attrici la somma di euro 17.428,8, oltre agli in- CP_1
teressi legali dall'apertura della successione al soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
8 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie.
Palermo lì 14 luglio 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi-
ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo-
difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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