CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 41/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 15 gennaio 2021
DA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, C.F. , C.F._1
t, del Foro di Verona, per procura generale alle liti n. Email_1
del 21/7/2015, a rogito del Notaio di Roma, elettivamente domiciliato nel P.IVA_2 Per_1
proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 VENEZIA, e per la ), con sede in Roma, Via Controparte_1
Giambattista Vico n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, Società cessionaria del credito per cui è causa, in forza di contratto di cessione del 29.11.1999, ai sensi dell'art. 13 della legge 448/98, della quale l' è procuratore speciale giusta procura Rep. n. 37521 del 3.7.2014 Pt_1
appellante
CONTRO
, C.F./ P.IVA , con sede legale in Verona, alla Via Controparte_2 P.IVA_3
XX Settembre, n°144, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario
Sig.ra C.F. , nata a [...] in data [...], CP_3 CodiceFiscale_2
rappresentata, assistita e difesa, in forza di mandato alle liti e procura ex art. 185 c.p.c. depositata in
1 via telematica unitamente al presente atto, dall'avvocato Nicola Cifelli del Foro di Verona (
[...]
), il quale indica di voler ricevere le comunicazioni al recapito PEC CodiceFiscale_3
e al numero di fax 045/8001565, ed elettivamente domiciliata presso Email_2 lo studio dell'Avv. Marco Lo Scalzo in 30124 Venezia, San Marco 3911, appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 311/20 del 15.07.20 e non notificata.
In punto: opposizione avviso addebito
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) accogliersi l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi le domande di cui al ricorso introduttivo;
2) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
1) In via principale: - Contrariis reiectis, respingersi l'appello ex adverso proposto con conferma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Verona Sez. Lavoro n. 311/2020, pubblicata in data
15.7.2020, come in epigrafe indicata. 2) In via subordinata e nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza: a) acclarata l'avvenuta regolarizzazione in data 13.04.2018 della contestata inadempienza contributiva relativa al mese di novembre 2017 (e di cui all'invito a regolarizzare del 14.03.2018), come meglio precisato in atti, dichiararsi tenuta l'opponente alla restituzione degli sgravi contributivi goduti in relazione alla dipendente assunta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014, limitatamente al periodo di persistenza della predetta inadempienza (novembre 2017 / marzo 2018) e per gli importi ingiunti nell'opposto provvedimento
(al netto delle somme a credito dell'azienda). Con conseguente declaratoria di illegittimità ed annullamento dell'impugnato provvedimento per i restanti periodi come meglio nello stesso indicati, ove occorrendo anche previa disapplicazione in parte qua del D.M. 30.01.2015; b) acclarato, peraltro, che l'impugnato Avviso di Addebito ingiunge il pagamento solo di una parte degli importi ricadenti nel suddetto periodo, e più precisamente quelli afferenti alle mensilità da dicembre 2017 a febbraio 2018, dichiararsi l'opponente tenuta alla restituzione dei soli importi relativi a dette mensilità e ferma restando la declaratoria d'illegittimità per i restanti periodi nello stesso provvedimento ricompresi. 3) Condannarsi parte appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, disporsi la compensazione delle stesse anche in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il tribunale di Verona accoglieva l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di addebito n. 42220190000115951000 notificato Parte_2
dall' per il pagamento di importo di euro 7.713,00, conseguente a note di rettifica emesse Pt_1
dall'Istituto per il periodo da settembre 2015 - febbraio 2018 ed inerente alla decadenza dagli sgravi contributivi per la dipendente (periodo novembre 2017). Controparte_4
L'ente previdenziale in data 14.03.2018 , a fronte della omessa presentazione del DM/10 relativo al mese di novembre 2017, notificava alla l'invito a regolarizzare il mancato pagamento;
la CP_2
società si attivava, corrispondendo il richiesto, tardivamente in data 13.04.2018 e quindi oltre il termine di 15 giorni dalla data della richiesta.
Ne seguivano le note di rettifica da parte dell' che, in ragione dell'art. 1, comma 1175, della Pt_1
legge n. 296/2006, disconosceva retroattivamente la riduzione contributiva fino ad allora riconosciuta alla società per la dipendente . CP_4
Ne seguiva l'avviso di addebito opposto considerato che, a fronte della irregolarità del Durc per mancata presentazione del DM alle scadenze di legge e il mancato adempimento nel termine assegnato, secondo l' si era verificata una decadenza integrale dal beneficio contributivo. Pt_1
Ad avviso del giudice di prime cure, l'irregolarità contributiva non aveva di per sé come conseguenza quella dell'impossibilità di fruire dei benefici laddove non aveva condotto, alla data della fruizione degli stessi, all'emissione di DURC negativo o al diniego del rilascio dello stesso, trattandosi, nel caso in esame, di un'omissione di una denuncia contributiva relativa soltanto alla mensilità di novembre 2017, regolarizzata dalla n data 13.04.2018. CP_2
Inoltre secondo il tribunale l'ente previdenziale non aveva dato prova della data di notifica dell'invito a regolarizzare, ai fini della decorrenza del termine decadenziale applicato dall' Pt_1
Quindi il Tribunale di Verona annullava l'avviso di addebito, compensando le spese di lite per novità della materia.
2. Avverso la sentenza proponeva rituale appello l instando per la riforma integrale della Pt_1
sentenza impugnata.
Si costituiva la società difendendo la pronuncia che era conforme ad altre emesse in tema dallo stesso tribunale.
3. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo e di trattazione congiunta con contenzioso analogo pendente in Corte.
Trattandosi di questione complessa il Collegio all'udienza del 28 marzo 2024 concedeva alle parti termine per il deposito di note di approfondimento.
3 Indi all'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata discussa e decisa dalla Corte di Appello di
Venezia, come da separato dispositivo in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di appello l'ente previdenziale contestava la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale di Verona. A tal proposito, precisava che l'avviso di addebito opposto si riferiva a note di rettifica derivanti da denunzie contributive relative al periodo compreso tra settembre 2015 e febbraio 2018, notificate alla società per ritardato versamento della contribuzione dovuta CP_2
per il mese di novembre 2017.
La società aveva provveduto al pagamento in data 13.04.2018 oltre il termine di 15 giorni ovvero oltre il 29.03.2018 rispetto alla richiesta di regolarizzazione, con conseguenza decadenza degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 190/2014 di cui la aveva beneficiato per CP_2
l'assunzione della dipendente e pari a complessivi euro 7.380,90. Controparte_4
L' il 28.11.2018 ed il 14.01.2019 aveva invitato la società opponente a regolarizzare la Pt_1
posizione contributiva della dipendente e a fronte del mancato versamento di quanto dovuto, aveva notificato l'avviso di addebito impugnato.
Precisava, infine, che le denunce Uniemens non congruenti determinano irregolarità aziendale, come previsto dalla circolare n. 126/2015 (all. 3 fascicolo di primo grado). Pt_1 Pt_1
6. Con il secondo motivo di appello eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
1175, legge n. 296/2006 ritenendo che la motivazione della sentenza non fosse corretta e contraria alla giurisprudenza di legittimità e di merito prevalenti.
Rilevava come il credito richiesto dall' derivava dal ritardato versamento dei contributi Pt_1
dovuti per il mese di novembre 2017 e che pertanto la non versava nella condizione di CP_2
regolarità contributiva tale da consentire la fruizione delle agevolazioni per cui è causa.
Richiamava il quadro normativo di riferimento, segnatamente, l'art. 1, comma 1175, legge n.
296/2006 e il D.M. n. 27/2007 sulla disciplina del documento unico di regolarità contributiva (c.d.
DURC).
Affermava che in virtù della normativa sopracitata la concessione dei benefici in esame era subordinata ad una posizione contributiva regolare e che nel caso di specie la società non avendo ottemperato tempestivamente all'invito di marzo 2018, si trovava in situazione di piena irregolarità.
Invocava giurisprudenza di merito e di legittimità; in particolare, richiamava sentenza del Tribunale di Verona n. 443/2019 e della Corte d'Appello di Miano n. 146/2020 nonché della Corte di
Cassazione nn. 27107, 27108 e 27109 del 2018. Concludeva per la riforma integrale della sentenza impugnata.
4 7. Si costituiva l'appellata rilevando come fino al mese di novembre 2017 la situazione contributiva della società fosse stata sempre regolare. L'ente aveva fruito dello sgravio con riferimento alla dipendente assunta nel dicembre 2015 dalle liste di mobilità senza che vi fossero irregolarità; la questione era sorta per l'inadempienza contributiva della società rispetto al personale nel mese di novembre 2017 (mancata presentazione di DM/10 pari a 760 euro di contributi); inadempienza che era stata sanata in data 13.04.18, tardivamente rispetto all'invito dell' (v. doc. 6 fasc. primo Pt_1
grado, vedi pag. 2 della memoria in appello).
Rilevava che prima della notificazione dell' avviso di addebito la società aveva ricevuto l' invito da parte dell' a regolarizzare situazione contributiva per il periodo da dicembre 2015 a novembre Pt_1
2018 (ovvero una retroattiva revoca degli sgravi contributivi di cui aveva fruito fino ad allora per la dipendente ). CP_4
Contestava la legittimità del recupero retroattivo evidenziando che al più l avrebbe potuto Pt_1
recuperare gli sgravi dal DURC negativo (e quindi da novembre 2017 fino al pagamento tardivo) e rilevava che tramite il proprio consulente aveva cercato di avere un incontro e delle spiegazioni da parte dell' prima della notifica dell'avviso di addebito. Pt_1
Evidenziava che le note di rettifica emesse dall' si riferivano al recupero (parziale) degli sgravi Pt_1 contributivi già fruiti da in virtù della L. 190/2014, con riferimento all'assunzione a CP_2
tempo indeterminato della lavoratrice ( ) dal dicembre 2015 al febbraio 2018. Controparte_4
L'Ente previdenziale aveva arbitrariamente equiparato gli sgravi che lo stesso aveva – illegittimamente e tacitamente – revocato a vere e proprie omissioni contributive, chiedendone dunque il pagamento attraverso la procedura prevista dall'art. 4 del D.M. 30.1.2015.
7.1 La società appellata invocava sentenze di merito del Tribunale Venezia, che avevano stabilito che l'irregolarità può al più incidere sugli sgravi futuri ma non su quelli passati per i quali l'irregolarità non c'era. Nel caso di specie, tutti i precedenti erano sempre stati regolari e CP_5
l'irregolarità si era verificata soltanto per il mese di novembre 2017; irregolarità sanata dalla società prima dell'emissione dell'avviso di addebito anche se in ritardo rispetto al primo invito a regolarizzare la situazione.
A sostegno della propria interpretazione invocava circolare n. 3/2017 dell'Ispettorato del Lavoro secondo cui l'accertata assenza del Durc può- al più -determinare il mancato godimento dei benefici contributivi per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione, senza che possano venir meno gli sgravi goduti nei periodi connotati da regolarità contributiva.
Eccepiva il giudicato rispetto al capo della sentenza ove il primo giudice aveva ritenuto non provata la ricezione dell'invito a regolarizzare del 13.03.2018 e in ogni caso eccepiva la non perentorietà del termine di 15 giorni non essendo previsto in tal senso dall'art. 4 del DM 30.01.15.
5 8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le assorbenti ragioni che seguono.
8.1 In punto fatto come esposto sinteticamente nei punti che precedono è provato e non controverso che la società appellata non avesse presentato nei termini, né pagato il DM relativo al mese di novembre 2017.
E' del pari provato – perché non controverso tra le parti- che fino al mese di novembre 2017 la società aveva fruito degli sgravi contributivi previsti dalla legge per l'assunzione- regolare- di nel 2015 dalle liste di mobilità. Controparte_4
A fronte della omessa presentazione del DM , l' per quanto ammesso e riconosciuto dalla Pt_1
stessa appellata ( cfr. pag. 2 della memoria di costituzione), in data 13.03.18 aveva invitato la società a regolarizzare la situazione contributiva ex art. 4 DM 30.01.15 nel termine di 15 giorni.
Adempimento che la società ottemperava oltre il termine scadente il 29.03.18 ed in particolare- per CP quanto riconosciuto dalla appellata data 13.04.18. Da ciò il disconoscimento dei benefici contributivi pregressi e l'avviso di addebito per cui è causa.
9. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo che non fosse possibile un disconoscimento retroattivo dei benefici in quanto non consentito dalla disposizione normativa di cui alla legge
296/06 a fronte della regolare situazione contributiva della società fino al 2017.
In ogni caso rispetto al procedimento di sanatoria del DM 2015 osservava quanto segue:”.. Nel caso che ci occupa, si tratta di un'omissione di una denuncia contributiva relativa soltanto ad una mensilità (novembre 2017), in ogni caso regolarizzata da parte ricorrente in data 13.4.2018 in seguito all'invito a regolarizzare del 14.3.2018, del quale peraltro non è stata data prova della data di notifica ai fini della decorrenza del termine previsto dall'invito, atteso che stralcio del documento è stato prodotto in copia soltanto dalla parte ricorrente al doc. n.
4. Ne deriva che il relativo addebito contenuto nell'avviso opposto è dunque infondato.”.
10. Valutazione non corretta poiché il tribunale non ha considerato le allegazioni della opponente;
in primo grado la società ( vedi pag. 3 del ricorso di primo grado) aveva riconosciuto ed ammesso di aver pagato tardivamente la contribuzione di novembre 2017, rispetto al termine assegnato dall' e scadente il 29.03.18. Allegazione sufficiente a far ritenere provata la ricezione della Pt_1
diffida e la decorrenza del termine di 15 giorni invocato dall'ente previdenziale.
10.1. Né può ritenersi fondata l'eccezione di giudicato interno sollevata dalla parte appellata in merito alla mancata impugnazione della valutazione del primo giudice sopra riportata, da parte dell' Pt_1
6 In primo luogo il Collegio osserva che nell'intero atto di impugnazione l' ha sempre allegato Pt_1
l'esistenza del proprio invito il cui termine di pagamento scadeva il 29.03.18; con conseguente tardività del pagamento operato dalla società in data 13.04.18.
10.2. Inoltre l' con i due motivi di appello ha contrastato l'interpretazione giuridica del primo Pt_1
giudice ritenendola contraria alla ratio del legislatore, insistendo per la integrale riforma della decisione.
Quanto poi alla considerazione del giudice sopra riportata e relativa alla ritenuta mancata prova della data di notifica dell'invito, osserva la Corte che trattasi non di capo autonomo suscettibile di passare in giudicato, ma di mera argomentazione utilizzata dal tribunale di Verona per sostenere il proprio ragionamento a completamento dell'accoglimento dell'opposizione (cfr. in tema di giudicato interno Cass. ordinanza 27246/24).
Pertanto l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte appellata non ha pregio.
11. Nel merito va evidenziato che l'art. 4 del D.M. 30.1.2015 dispone quanto segue “
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato Pt_1
o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito
e delle cause di irregolarità”.
Ne consegue che il pagamento anche tardivo non ha efficacia sanante, con conseguente decadenza automatica della società dalla concessione dei benefici.
12. A tal proposito, si richiama integralmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., precedente orientamento di questa Corte espresso con la sentenza n. 125/2024, confermativa della sentenza del tribunale Verona 443/19 dimessa sub. 3 dalla parte appellante.
Nel caso affrontato dal precedente Collegio a conferma della sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta poiché la società aveva provveduto tardivamente rispetto al termine di 15 giorni assegnato dall' con il proprio invito, questa Corte in punto sanatoria osservava Pt_1
7 quanto segue:”..“ L'inosservanza degli obblighi inerenti alla regolarità contributiva gravanti sul datore di lavoro, fonda pienamente la pretesa dell' non potendosi valorizzare il fatto che la Pt_1
abbia ad un certo punto e, comunque in epoca successiva al termine concesso per Controparte_7
la sanatoria, regolarizzato la posizione. Il successivo versamento delle somme dovute non elide la mora in cui era incontrovertibilmente incorso l'opponente, cui è seguita la decadenza automatica dal regime agevolatorio;
né sul punto sono stati dedotti ed allegati motivi e riscontri tali da poter giustificare il ritardo in cui era incorsa la società ovvero contestazioni e specifiche doglianze in ordine alla infondatezza e/o inefficacia dei fatti dedotti dall' nella comparsa di costituzione Pt_1 svolta nel primo giudizio, nella quale l'ente aveva puntualmente indicato, con riferimento all'avviso di addebito opposto, i periodi, i lavoratori interessati e le causali riportate nelle note di rettifica regolarmente notificate alla società e rispetto alle quali, la aveva Controparte_8
provveduto a regolarizzare la posizione oltre il termine concesso.omissis.”..” La fattispecie sanante di cui alla disposizione richiamata è di natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, co. 1175, l.
296/2006 con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi e con l'ottica di premiare i comportamenti virtuosi dei datori di lavoro e di impedire, nel contempo, fenomeni elusivi. “( cfr. sentenzza CA Venezia
125/24).
In tema si richiamano anche le conformi pronunce di Legittimità richiamate nel precedente ( Cass
27107/182 e 27109 del 20183). 2 “In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non Pt_1 determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi”. Principi di diritto richiamati e ribaditi anche da un recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n.
296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell non determina Pt_1
l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale” (Cass.
n. 30273/2024).
12.1.Ne consegue che, la disposizione di cui all'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 a mente del quale “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, giustifica il recupero delle agevolazioni contributive fruite
“non già da una presunta retroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi” (cfr. Cass. n. 30273/2024, in tal senso già Cass. n. 12591 del 2024).
13. In definitiva, considerando che la società opponente ammetteva di non aver pagato DM/10 riferito a novembre 2017 – pagamento intervenuto tardivamente rispetto alla procedura indicata dall'Istituto – e tenuto conto dell'orientamento più recente sia di questa Corte che della Corte di
Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono Pt_1 regolate, in forza del rinvio operato dal comma 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007. n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e
7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali
9 Cassazione, l'appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dalla società appellata.
Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio sono compensante tenuto conto dell'esistenza di precedenti di merito di segno contrario e della complessità della questione sottoposta all'esame del
Collegio.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado dalla società Parte_2
- Spese di entrambi i gradi compensate.
Venezia, 12 dicembre 2024
La Presidente relatrice
Annalisa Multari
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Peraltro, a causa dei gravi problemi di salute della (precedente) socia accomandataria la società ottemperava al predetto invito pochi giorni dopo il termine dei 15 giorni ivi indicato ed esattamente il 13.04.2018 (v. doc. 6 fasc. primo grado). 3 Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 15 gennaio 2021
DA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, C.F. , C.F._1
t, del Foro di Verona, per procura generale alle liti n. Email_1
del 21/7/2015, a rogito del Notaio di Roma, elettivamente domiciliato nel P.IVA_2 Per_1
proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 VENEZIA, e per la ), con sede in Roma, Via Controparte_1
Giambattista Vico n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, Società cessionaria del credito per cui è causa, in forza di contratto di cessione del 29.11.1999, ai sensi dell'art. 13 della legge 448/98, della quale l' è procuratore speciale giusta procura Rep. n. 37521 del 3.7.2014 Pt_1
appellante
CONTRO
, C.F./ P.IVA , con sede legale in Verona, alla Via Controparte_2 P.IVA_3
XX Settembre, n°144, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario
Sig.ra C.F. , nata a [...] in data [...], CP_3 CodiceFiscale_2
rappresentata, assistita e difesa, in forza di mandato alle liti e procura ex art. 185 c.p.c. depositata in
1 via telematica unitamente al presente atto, dall'avvocato Nicola Cifelli del Foro di Verona (
[...]
), il quale indica di voler ricevere le comunicazioni al recapito PEC CodiceFiscale_3
e al numero di fax 045/8001565, ed elettivamente domiciliata presso Email_2 lo studio dell'Avv. Marco Lo Scalzo in 30124 Venezia, San Marco 3911, appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 311/20 del 15.07.20 e non notificata.
In punto: opposizione avviso addebito
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) accogliersi l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi le domande di cui al ricorso introduttivo;
2) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
1) In via principale: - Contrariis reiectis, respingersi l'appello ex adverso proposto con conferma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Verona Sez. Lavoro n. 311/2020, pubblicata in data
15.7.2020, come in epigrafe indicata. 2) In via subordinata e nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza: a) acclarata l'avvenuta regolarizzazione in data 13.04.2018 della contestata inadempienza contributiva relativa al mese di novembre 2017 (e di cui all'invito a regolarizzare del 14.03.2018), come meglio precisato in atti, dichiararsi tenuta l'opponente alla restituzione degli sgravi contributivi goduti in relazione alla dipendente assunta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014, limitatamente al periodo di persistenza della predetta inadempienza (novembre 2017 / marzo 2018) e per gli importi ingiunti nell'opposto provvedimento
(al netto delle somme a credito dell'azienda). Con conseguente declaratoria di illegittimità ed annullamento dell'impugnato provvedimento per i restanti periodi come meglio nello stesso indicati, ove occorrendo anche previa disapplicazione in parte qua del D.M. 30.01.2015; b) acclarato, peraltro, che l'impugnato Avviso di Addebito ingiunge il pagamento solo di una parte degli importi ricadenti nel suddetto periodo, e più precisamente quelli afferenti alle mensilità da dicembre 2017 a febbraio 2018, dichiararsi l'opponente tenuta alla restituzione dei soli importi relativi a dette mensilità e ferma restando la declaratoria d'illegittimità per i restanti periodi nello stesso provvedimento ricompresi. 3) Condannarsi parte appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, disporsi la compensazione delle stesse anche in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il tribunale di Verona accoglieva l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di addebito n. 42220190000115951000 notificato Parte_2
dall' per il pagamento di importo di euro 7.713,00, conseguente a note di rettifica emesse Pt_1
dall'Istituto per il periodo da settembre 2015 - febbraio 2018 ed inerente alla decadenza dagli sgravi contributivi per la dipendente (periodo novembre 2017). Controparte_4
L'ente previdenziale in data 14.03.2018 , a fronte della omessa presentazione del DM/10 relativo al mese di novembre 2017, notificava alla l'invito a regolarizzare il mancato pagamento;
la CP_2
società si attivava, corrispondendo il richiesto, tardivamente in data 13.04.2018 e quindi oltre il termine di 15 giorni dalla data della richiesta.
Ne seguivano le note di rettifica da parte dell' che, in ragione dell'art. 1, comma 1175, della Pt_1
legge n. 296/2006, disconosceva retroattivamente la riduzione contributiva fino ad allora riconosciuta alla società per la dipendente . CP_4
Ne seguiva l'avviso di addebito opposto considerato che, a fronte della irregolarità del Durc per mancata presentazione del DM alle scadenze di legge e il mancato adempimento nel termine assegnato, secondo l' si era verificata una decadenza integrale dal beneficio contributivo. Pt_1
Ad avviso del giudice di prime cure, l'irregolarità contributiva non aveva di per sé come conseguenza quella dell'impossibilità di fruire dei benefici laddove non aveva condotto, alla data della fruizione degli stessi, all'emissione di DURC negativo o al diniego del rilascio dello stesso, trattandosi, nel caso in esame, di un'omissione di una denuncia contributiva relativa soltanto alla mensilità di novembre 2017, regolarizzata dalla n data 13.04.2018. CP_2
Inoltre secondo il tribunale l'ente previdenziale non aveva dato prova della data di notifica dell'invito a regolarizzare, ai fini della decorrenza del termine decadenziale applicato dall' Pt_1
Quindi il Tribunale di Verona annullava l'avviso di addebito, compensando le spese di lite per novità della materia.
2. Avverso la sentenza proponeva rituale appello l instando per la riforma integrale della Pt_1
sentenza impugnata.
Si costituiva la società difendendo la pronuncia che era conforme ad altre emesse in tema dallo stesso tribunale.
3. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo e di trattazione congiunta con contenzioso analogo pendente in Corte.
Trattandosi di questione complessa il Collegio all'udienza del 28 marzo 2024 concedeva alle parti termine per il deposito di note di approfondimento.
3 Indi all'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata discussa e decisa dalla Corte di Appello di
Venezia, come da separato dispositivo in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di appello l'ente previdenziale contestava la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale di Verona. A tal proposito, precisava che l'avviso di addebito opposto si riferiva a note di rettifica derivanti da denunzie contributive relative al periodo compreso tra settembre 2015 e febbraio 2018, notificate alla società per ritardato versamento della contribuzione dovuta CP_2
per il mese di novembre 2017.
La società aveva provveduto al pagamento in data 13.04.2018 oltre il termine di 15 giorni ovvero oltre il 29.03.2018 rispetto alla richiesta di regolarizzazione, con conseguenza decadenza degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 190/2014 di cui la aveva beneficiato per CP_2
l'assunzione della dipendente e pari a complessivi euro 7.380,90. Controparte_4
L' il 28.11.2018 ed il 14.01.2019 aveva invitato la società opponente a regolarizzare la Pt_1
posizione contributiva della dipendente e a fronte del mancato versamento di quanto dovuto, aveva notificato l'avviso di addebito impugnato.
Precisava, infine, che le denunce Uniemens non congruenti determinano irregolarità aziendale, come previsto dalla circolare n. 126/2015 (all. 3 fascicolo di primo grado). Pt_1 Pt_1
6. Con il secondo motivo di appello eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
1175, legge n. 296/2006 ritenendo che la motivazione della sentenza non fosse corretta e contraria alla giurisprudenza di legittimità e di merito prevalenti.
Rilevava come il credito richiesto dall' derivava dal ritardato versamento dei contributi Pt_1
dovuti per il mese di novembre 2017 e che pertanto la non versava nella condizione di CP_2
regolarità contributiva tale da consentire la fruizione delle agevolazioni per cui è causa.
Richiamava il quadro normativo di riferimento, segnatamente, l'art. 1, comma 1175, legge n.
296/2006 e il D.M. n. 27/2007 sulla disciplina del documento unico di regolarità contributiva (c.d.
DURC).
Affermava che in virtù della normativa sopracitata la concessione dei benefici in esame era subordinata ad una posizione contributiva regolare e che nel caso di specie la società non avendo ottemperato tempestivamente all'invito di marzo 2018, si trovava in situazione di piena irregolarità.
Invocava giurisprudenza di merito e di legittimità; in particolare, richiamava sentenza del Tribunale di Verona n. 443/2019 e della Corte d'Appello di Miano n. 146/2020 nonché della Corte di
Cassazione nn. 27107, 27108 e 27109 del 2018. Concludeva per la riforma integrale della sentenza impugnata.
4 7. Si costituiva l'appellata rilevando come fino al mese di novembre 2017 la situazione contributiva della società fosse stata sempre regolare. L'ente aveva fruito dello sgravio con riferimento alla dipendente assunta nel dicembre 2015 dalle liste di mobilità senza che vi fossero irregolarità; la questione era sorta per l'inadempienza contributiva della società rispetto al personale nel mese di novembre 2017 (mancata presentazione di DM/10 pari a 760 euro di contributi); inadempienza che era stata sanata in data 13.04.18, tardivamente rispetto all'invito dell' (v. doc. 6 fasc. primo Pt_1
grado, vedi pag. 2 della memoria in appello).
Rilevava che prima della notificazione dell' avviso di addebito la società aveva ricevuto l' invito da parte dell' a regolarizzare situazione contributiva per il periodo da dicembre 2015 a novembre Pt_1
2018 (ovvero una retroattiva revoca degli sgravi contributivi di cui aveva fruito fino ad allora per la dipendente ). CP_4
Contestava la legittimità del recupero retroattivo evidenziando che al più l avrebbe potuto Pt_1
recuperare gli sgravi dal DURC negativo (e quindi da novembre 2017 fino al pagamento tardivo) e rilevava che tramite il proprio consulente aveva cercato di avere un incontro e delle spiegazioni da parte dell' prima della notifica dell'avviso di addebito. Pt_1
Evidenziava che le note di rettifica emesse dall' si riferivano al recupero (parziale) degli sgravi Pt_1 contributivi già fruiti da in virtù della L. 190/2014, con riferimento all'assunzione a CP_2
tempo indeterminato della lavoratrice ( ) dal dicembre 2015 al febbraio 2018. Controparte_4
L'Ente previdenziale aveva arbitrariamente equiparato gli sgravi che lo stesso aveva – illegittimamente e tacitamente – revocato a vere e proprie omissioni contributive, chiedendone dunque il pagamento attraverso la procedura prevista dall'art. 4 del D.M. 30.1.2015.
7.1 La società appellata invocava sentenze di merito del Tribunale Venezia, che avevano stabilito che l'irregolarità può al più incidere sugli sgravi futuri ma non su quelli passati per i quali l'irregolarità non c'era. Nel caso di specie, tutti i precedenti erano sempre stati regolari e CP_5
l'irregolarità si era verificata soltanto per il mese di novembre 2017; irregolarità sanata dalla società prima dell'emissione dell'avviso di addebito anche se in ritardo rispetto al primo invito a regolarizzare la situazione.
A sostegno della propria interpretazione invocava circolare n. 3/2017 dell'Ispettorato del Lavoro secondo cui l'accertata assenza del Durc può- al più -determinare il mancato godimento dei benefici contributivi per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione, senza che possano venir meno gli sgravi goduti nei periodi connotati da regolarità contributiva.
Eccepiva il giudicato rispetto al capo della sentenza ove il primo giudice aveva ritenuto non provata la ricezione dell'invito a regolarizzare del 13.03.2018 e in ogni caso eccepiva la non perentorietà del termine di 15 giorni non essendo previsto in tal senso dall'art. 4 del DM 30.01.15.
5 8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le assorbenti ragioni che seguono.
8.1 In punto fatto come esposto sinteticamente nei punti che precedono è provato e non controverso che la società appellata non avesse presentato nei termini, né pagato il DM relativo al mese di novembre 2017.
E' del pari provato – perché non controverso tra le parti- che fino al mese di novembre 2017 la società aveva fruito degli sgravi contributivi previsti dalla legge per l'assunzione- regolare- di nel 2015 dalle liste di mobilità. Controparte_4
A fronte della omessa presentazione del DM , l' per quanto ammesso e riconosciuto dalla Pt_1
stessa appellata ( cfr. pag. 2 della memoria di costituzione), in data 13.03.18 aveva invitato la società a regolarizzare la situazione contributiva ex art. 4 DM 30.01.15 nel termine di 15 giorni.
Adempimento che la società ottemperava oltre il termine scadente il 29.03.18 ed in particolare- per CP quanto riconosciuto dalla appellata data 13.04.18. Da ciò il disconoscimento dei benefici contributivi pregressi e l'avviso di addebito per cui è causa.
9. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo che non fosse possibile un disconoscimento retroattivo dei benefici in quanto non consentito dalla disposizione normativa di cui alla legge
296/06 a fronte della regolare situazione contributiva della società fino al 2017.
In ogni caso rispetto al procedimento di sanatoria del DM 2015 osservava quanto segue:”.. Nel caso che ci occupa, si tratta di un'omissione di una denuncia contributiva relativa soltanto ad una mensilità (novembre 2017), in ogni caso regolarizzata da parte ricorrente in data 13.4.2018 in seguito all'invito a regolarizzare del 14.3.2018, del quale peraltro non è stata data prova della data di notifica ai fini della decorrenza del termine previsto dall'invito, atteso che stralcio del documento è stato prodotto in copia soltanto dalla parte ricorrente al doc. n.
4. Ne deriva che il relativo addebito contenuto nell'avviso opposto è dunque infondato.”.
10. Valutazione non corretta poiché il tribunale non ha considerato le allegazioni della opponente;
in primo grado la società ( vedi pag. 3 del ricorso di primo grado) aveva riconosciuto ed ammesso di aver pagato tardivamente la contribuzione di novembre 2017, rispetto al termine assegnato dall' e scadente il 29.03.18. Allegazione sufficiente a far ritenere provata la ricezione della Pt_1
diffida e la decorrenza del termine di 15 giorni invocato dall'ente previdenziale.
10.1. Né può ritenersi fondata l'eccezione di giudicato interno sollevata dalla parte appellata in merito alla mancata impugnazione della valutazione del primo giudice sopra riportata, da parte dell' Pt_1
6 In primo luogo il Collegio osserva che nell'intero atto di impugnazione l' ha sempre allegato Pt_1
l'esistenza del proprio invito il cui termine di pagamento scadeva il 29.03.18; con conseguente tardività del pagamento operato dalla società in data 13.04.18.
10.2. Inoltre l' con i due motivi di appello ha contrastato l'interpretazione giuridica del primo Pt_1
giudice ritenendola contraria alla ratio del legislatore, insistendo per la integrale riforma della decisione.
Quanto poi alla considerazione del giudice sopra riportata e relativa alla ritenuta mancata prova della data di notifica dell'invito, osserva la Corte che trattasi non di capo autonomo suscettibile di passare in giudicato, ma di mera argomentazione utilizzata dal tribunale di Verona per sostenere il proprio ragionamento a completamento dell'accoglimento dell'opposizione (cfr. in tema di giudicato interno Cass. ordinanza 27246/24).
Pertanto l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte appellata non ha pregio.
11. Nel merito va evidenziato che l'art. 4 del D.M. 30.1.2015 dispone quanto segue “
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato Pt_1
o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito
e delle cause di irregolarità”.
Ne consegue che il pagamento anche tardivo non ha efficacia sanante, con conseguente decadenza automatica della società dalla concessione dei benefici.
12. A tal proposito, si richiama integralmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., precedente orientamento di questa Corte espresso con la sentenza n. 125/2024, confermativa della sentenza del tribunale Verona 443/19 dimessa sub. 3 dalla parte appellante.
Nel caso affrontato dal precedente Collegio a conferma della sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta poiché la società aveva provveduto tardivamente rispetto al termine di 15 giorni assegnato dall' con il proprio invito, questa Corte in punto sanatoria osservava Pt_1
7 quanto segue:”..“ L'inosservanza degli obblighi inerenti alla regolarità contributiva gravanti sul datore di lavoro, fonda pienamente la pretesa dell' non potendosi valorizzare il fatto che la Pt_1
abbia ad un certo punto e, comunque in epoca successiva al termine concesso per Controparte_7
la sanatoria, regolarizzato la posizione. Il successivo versamento delle somme dovute non elide la mora in cui era incontrovertibilmente incorso l'opponente, cui è seguita la decadenza automatica dal regime agevolatorio;
né sul punto sono stati dedotti ed allegati motivi e riscontri tali da poter giustificare il ritardo in cui era incorsa la società ovvero contestazioni e specifiche doglianze in ordine alla infondatezza e/o inefficacia dei fatti dedotti dall' nella comparsa di costituzione Pt_1 svolta nel primo giudizio, nella quale l'ente aveva puntualmente indicato, con riferimento all'avviso di addebito opposto, i periodi, i lavoratori interessati e le causali riportate nelle note di rettifica regolarmente notificate alla società e rispetto alle quali, la aveva Controparte_8
provveduto a regolarizzare la posizione oltre il termine concesso.omissis.”..” La fattispecie sanante di cui alla disposizione richiamata è di natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, co. 1175, l.
296/2006 con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi e con l'ottica di premiare i comportamenti virtuosi dei datori di lavoro e di impedire, nel contempo, fenomeni elusivi. “( cfr. sentenzza CA Venezia
125/24).
In tema si richiamano anche le conformi pronunce di Legittimità richiamate nel precedente ( Cass
27107/182 e 27109 del 20183). 2 “In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non Pt_1 determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi”. Principi di diritto richiamati e ribaditi anche da un recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n.
296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell non determina Pt_1
l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale” (Cass.
n. 30273/2024).
12.1.Ne consegue che, la disposizione di cui all'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 a mente del quale “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, giustifica il recupero delle agevolazioni contributive fruite
“non già da una presunta retroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi” (cfr. Cass. n. 30273/2024, in tal senso già Cass. n. 12591 del 2024).
13. In definitiva, considerando che la società opponente ammetteva di non aver pagato DM/10 riferito a novembre 2017 – pagamento intervenuto tardivamente rispetto alla procedura indicata dall'Istituto – e tenuto conto dell'orientamento più recente sia di questa Corte che della Corte di
Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono Pt_1 regolate, in forza del rinvio operato dal comma 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007. n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e
7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali
9 Cassazione, l'appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dalla società appellata.
Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio sono compensante tenuto conto dell'esistenza di precedenti di merito di segno contrario e della complessità della questione sottoposta all'esame del
Collegio.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado dalla società Parte_2
- Spese di entrambi i gradi compensate.
Venezia, 12 dicembre 2024
La Presidente relatrice
Annalisa Multari
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Peraltro, a causa dei gravi problemi di salute della (precedente) socia accomandataria la società ottemperava al predetto invito pochi giorni dopo il termine dei 15 giorni ivi indicato ed esattamente il 13.04.2018 (v. doc. 6 fasc. primo grado). 3 Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d.
8