Ordinanza cautelare 18 maggio 2017
Sentenza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/10/2022, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01552/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2017, proposto da
Impresa IM AT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Garzia e Giulio Insalata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Garzia in CE, viale Giacomo Leopardi n. 151;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento/nota adottato dall’INPS distrettuale di CE (riferimento 1602369731/41000016/10000044) datato 27.01.17, notificato a mezzo PEC in pari data, di diniego della richiesta di integrazione salariale per cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame l’impresa IM AT esponeva di aver stipulato un contratto di subappalto con la società Bieffe Costruzioni S.r.l., avente ad oggetto l’esecuzione di parte dei lavori appaltati da Acquedotto Pugliese S.p.a. per la realizzazione delle condotte idriche e fognanti nel comune di Porto Cesareo.
2. Esponeva, altresì, che – per effetto di quanto disposto dall’art. 34 della Del. Cons. Com. di Porto Cesareo n. 31/2005 – in data 15.6.2016 Acquedotto Pugliese S.p.a. disponeva la sospensione dei lavori suddetti, essendo vietate nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre le attività e/o le lavorazioni rumorose (ivi comprese quelle rinvenienti dall’utilizzo di motocompressori, gru, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici).
La ricorrente, pertanto, presentava domanda di integrazione salariale all’I.N.P.S. per n. 4 unità lavorative e per un numero di 11 settimane, a decorrere dal 18.7.2016 e sino al 01.10.2016
Con provvedimento del 27 gennaio 2017, notificato in pari data, l’I.N.P.S. - Sede di CE respingeva tale domanda, adducendo a sostegno della reiezione la seguente motivazione: “Causale non integrabile in quanto la sospensione dell ’ attività è attinente ai rapporti tra il committente e la ditta stessa. Sospensione dei lavori da parte dell ’ appaltante nel rispetto della delibera n. 31 del 16.05.2005 Comune di Porto Cesareo (no lavorazioni dal 15.6 al 30.9)” .
Avverso detto provvedimento insorgeva la ricorrente, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ed articolando i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sotto plurimi profili sintomatici.
In sintesi, la ricorrente deduceva che l’INPS avrebbe errato nel ritenere che la sospensione dei lavori de quibus non integri la fattispecie delle “situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non Imputabili all ’ impresa” , idonea alla concessione dell’integrazione salariale richiesta; asseriva in proposito che la necessità di sospendere i lavori ad essa commissionati – in presenza di una disposizione regolamentare emanata dalla P.A. – avrebbe dovuto essere intesa come un evento imprevedibile, non imputabile alla parte, né al committente.
3. L’INPS, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
4. Con ordinanza n. 259/2017, pubblicata il 18.5.2017, il Collegio respingeva l’istanza cautelare rilevando in particolare l’insussistenza del fumus di fondatezza, atteso che “nella fattispecie che occupa, non sembra integrata l ’ ipotesi contemplata dall ’ art. 8 comma 2 D.M. 95442/2016 come interpretato dalla Circolare I.N.P.S. n. 139 del 01/08/2016, atteso che la sospensione dei lavori nel Comune di Porto Cesareo per il periodo ricompreso tra il 15/06 ed il 30/09 di ogni anno è prevista dalla Delibera di C.C. n. 31 del 16 maggio 2005, dunque da un atto di gran lunga preesistente all ’ inizio dei lavori programmati da parte della Ditta ricorrente, e non da un ordine della P.A. impartito dopo la stipulazione del contratto di appalto” .
5. All’udienza del 22 settembre 2022 la causa veniva introitata per la decisione.
6. Ciò posto, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da istanza a firma del procuratore della ditta ricorrente, depositata in data 16.9.2022.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
7. Non vi luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Istituto intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – CE, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CE nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO