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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza dell'8.5.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 645/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Maria Gabriella Del Rosso
contro
- appellato- CP_1
Avv.ti LA Baronti e OS MA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 616/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 4.7.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 4.7.2023 il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso con cui casalinga, quindi assicurata Parte_1 presso l' a norma della L. 493/1999, aveva chiesto di CP_1 essere indennizzata dall'istituto assicuratore delle conseguenze di un infortunio domestico, che aveva affermato di avere subito il 16.9.2020.
2. Quel giorno, secondo la prospettazione del ricorso,
l'assicurata, salendo le scale per rientrare a casa, sarebbe inciampata sull'ultimo gradino e sarebbe quindi caduta all'indietro, rotolando per un intero piano di scale e procurandosi una lussazione acromion-claveare della spalla sinistra. La lesione le avrebbe causato esiti permanenti del
20%, dei quali aveva chiesto, in via amministrativa, all'istituto di essere indennizzata, con esito negativo.
3. aveva quindi agito davanti al Tribunale di Firenze, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiari che, a causa dell'evento infortunistico del 16.9.2020, la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20% - o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia comunque pari o superiore al 16%
– e, pertanto, condanni l' ad erogare la rendita di cui CP_1 all'art. 9, commi 1 e 2, L. n. 493/1999, nella misura di legge, oltre interessi;
in subordine, nel caso in cui si ritenesse che la ricorrente, in conseguenza dell'infortunio, abbia riportato una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 6% e il 15%, condanni l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità una CP_1 tantum di cui all'art. 9, comma 2bis, L. n. 493/1999 nella misura di legge, oltre interessi. Con vittoria di compensi e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria”.
4. L' aveva resistito, assumendo che dall'evento lesivo CP_1 fossero residuati postumi del 4%, inferiori quindi al minimo previsto come indennizzabile dalla L. 493/1999. Aveva concluso per il rigetto del ricorso.
5. Il Tribunale aveva disposto una CTU medico legale, che aveva ritenuto la ricorrente affetta dagli esiti di una lussazione acromion-claveare della spalla sinistra, tuttavia consistenti in una minima riduzione della mobilità della spalla, come tali, in ipotesi, quantificabili nel 4% di invalidità.
6. Secondo il CTU nominato dal Tribunale, peraltro, non vi sarebbe stata prova sufficiente in atti della riferibilità neppure
2 di tali conseguenze al fatto denunciato. La storia clinica risultante dalla documentazione medica di causa avrebbe avuto infatti, ad avviso del perito, caratteristiche “atipiche rispetto ai comuni casi di lussazione acromion-claveare metatraumatica” (così la relazione peritale a pag. 10). Ciò in quanto, pur a fronte di un trauma normalmente produttivo di un'intensa sintomatologia dolorosa locale, l'assicurata non si era recata nell'immediatezza al Pronto soccorso, ma presso uno studio medico privato. Il medico consultato inoltre non avrebbe redatto, all'atto del primo esame, alcuna certificazione, né prescritto un esame radiografico, in effetti eseguito dodici giorni dopo il fatto denunciato, né avrebbe provveduto all'immobilizzazione dell'arto, trattamento che, secondo il CTU, sarebbe stato, invece e ogni caso, necessario.
Infine, non sarebbe stato corrispondente alle normali evenienze, in caso di lesioni come quella lamentata in causa, il fatto che non avesse mai assunto farmaci Parte_1 antidolorifici. E anche il trattamento che il medico le avrebbe praticato, alcuni giorni dopo il fatto, a causa di un intenso dolore (un'infiltrazione locale di farmaci non specificati), non sarebbe stato abituale in caso di lesione acuta e invece maggiormente “compatibile con una lesione cronica con sintomatologia dolorosa riacutizzata da un sopraggiunto evento traumatico” (così il perito del Tribunale a pag. 11 della relazione).
7. Il primo giudice ha condiviso l'esito della CTU e ha quindi respinto il ricorso.
8. L'assicurata impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a un unico, articolato motivo. Con esso, in primo luogo, lamenta che il
Tribunale abbia condiviso le conclusioni della CTU, in ordine
3 all'assunto difetto di prova del nesso causale tra la lesione e l'evento denunciato, per quanto tale presupposto della pretesa non fosse stato mai messo in dubbio in sede amministrativa, avendo l'istituto ritenuto piuttosto l'esistenza di postumi inferiori al minimo indennizzabile.
9. In ogni caso, secondo l'appellante, gli argomenti del CTU, cui il primo giudice aveva aderito, neppure sarebbero stati fondati nel merito, dato che non vi sarebbe stata alcuna anomalia nella vicenda clinica successiva al fatto denunciato. Così la circostanza che non fosse andata al Pronto soccorso, Parte_1 ma in uno studio medico privato, sarebbe stata agevolmente spiegabile, dato che l'infortunio era accaduto durante la seconda ondata del contagio da COVID 19, che aveva indotto molte persone a non accedere agli ospedali, considerati luoghi a rischio per la diffusione del virus.
10. In secondo luogo, secondo l'appellante, sarebbe stata errata l'affermazione del CTU circa l'inesistenza di una valutazione clinica resa nell'immediatezza dell'evento, dato che il medico consultato avrebbe rilasciato un certificato, contenente la diagnosi della lesione poi accertata anche dal
CTU. Del pari sarebbe stato irrilevante, data la tipologia di danno, il tempo trascorso (12 giorni) tra l'infortunio e il primo esame radiografico cui si era sottoposta, mentre la Parte_1 terapia con infiltrazioni sarebbe stata perfettamente congrua rispetto alla lesione lamentata.
11. L'attrice ha censurato le conclusioni della CTU, condivise dalla sentenza impugnata, anche in ordine alla determinazione degli esiti permanenti, in ipotesi, ritenuti residuati all'evento, che non sarebbero stati esattamente valutati, secondo i criteri tabellari previsti dal TU INAIL.
Secondo la prospettazione attrice infatti, ove fossero stati
4 correttamente applicati tali criteri, i postumi sarebbero stati quantificati almeno nel 15% di invalidità.
12. ha chiesto quindi il rinnovo dell'indagine Parte_1 peritale e ha concluso come segue: “riformare la sentenza n.
616 del 19/6/2023 del Tribunale di Firenze e per l'effetto dichiarare che , a causa dell'infortunio subito Parte_1 in data 16/9/2020, è affetta da una riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 15% della totale, o nella diversa ritenuta di giustizia, comunque superiore al 4%.
Conseguentemente condanni l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente la rendita ovvero l'indennizzo di cui all'art. 9 legge
n.493/1999, oltre interessi. Con vittoria di compenso e spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria”.
13. L'istituto appellato si è costituito per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
14. La Corte, ritenutolo necessario ai fini del decidere ha disposto il rinnovo dell'indagine peritale. Quindi, acquisita la relazione del perito, all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, ha deciso nei termini che seguono.
15. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito le questioni di causa sono essenzialmente medico- legali, non essendo in contestazione gli altri presupposti della tutela assicurativa prevista dalla L. 493/1999 (la qualità soggettiva di persona addetta in via esclusiva all'attività di lavoro domestico di il fatto che ella avesse all'epoca Parte_1 dei fatti meno di 67 anni, il regolare versamento dei contributi obbligatori, nella specie necessario, non operando, per l'assicurazione prevista dalla L. 493/1999, il principio di automatismo delle prestazioni).
16. Assunto questo dato, la Corte ha ritenuto necessario
5 rinnovare l'indagine tecnica disposta dal Tribunale, in ragione della controvertibilità dei suoi esiti, non solo in ordine alla misura dei postumi riconosciuti (prossimi al minimo indennizzabile), ma soprattutto quanto all'esclusione del nesso di causalità tra fatto e lesione, circostanza che, costituendosi in giudizio in primo grado, neppure l' aveva CP_1 messo in discussione.
17. E all'esito della sua indagine, il CTU nominato dal collegio ha ritenuto l'appellante affetta da “postumi a carattere permanente a carico della spalla sinistra (non dominante), identificati in esiti algo-disfunzionali e anatomici di lussazione acromion- claveare con instabilità, limitazione della motilità e della forza, e dolore”. Postumi che l'ausiliario tecnico ha ritenuto causalmente riferibili all'evento lesivo denunciato e valutato nella misura del 6 % secondo Tabelle . CP_1
18. Il perito ha poi dato conto della difformità delle sue conclusioni rispetto a quelle del consulente del Tribunale, rilevando che “l'evento traumatico denunciato soddisfa di per sé i criteri medico- legali di causalità, per cui non si può negarne il nesso sulla base di una storia meta-traumatica non corrispondente alla “usualità” di altri casi: il mancato accesso in pronto soccorso non esclude di per sé l'acuzie del fatto
(ricordiamo anche come fossimo in pieno periodo COVID-19, il che giustificava anche il timore a recarsi in ospedale per problematiche “minori”), la sintomatologia dolorosa è soggettiva
e riconosce un trattamento multimodale (riposo funzionale e ghiaccio) che può ridurre la necessità di assunzione di terapia farmacologica, il trattamento chirurgico della lussazione acromion-claveare è riservato agli sportivi e ai lavoratori manuali pesanti e non è certo la prima indicazione in soggetto sedentario ultra 50enne. Per quanto riguarda invece la
6 valutazione percentualistica del danno, nella descrizione del
Dr. iene fatto riferimento a soli disturbi algo-disfunzionali Per_1
(con un riconoscimento di postumi permanenti nella misura del
4 %) ma nessun cenno è fatto agli esiti anatomici della lussazione acromion-claveare, che hanno anch'essi una loro dignità e una loro valutazione di cui tener conto, in special modo nel caso di specie in cui la instabilità è ben evidente”. Di qui la valutazione del 6% di tali esiti, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (su quest'ultimo punto il CTU ha accolto un'osservazione del CTP della ricorrente).
19. La Corte ritiene che le conclusioni del CTU debbano essere condivise e poste a fondamento della decisione.
L'ausiliario del collegio, infatti, ha dato conto in maniera approfondita delle indagini compiute e dei relativi esiti, valutandoli secondo esatti criteri di scienza medico legale. Né può trascurarsi come le parti e i loro consulenti non abbiano mosso alcuna censura a tali conclusioni (che, peraltro e come si è detto, quanto al nesso di causalità, non si discostano da quelle assunte dall' in sede amministrativa). CP_1
20. Pertanto, in riforma della decisione di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello, l' deve essere CP_1 condannato a l'indennizzare in capitale le conseguenze dell'infortunio di cui è causa e quindi a corrispondere a l'indennità una tantum prevista dall'art. 9 della L. Parte_1
493/1999, in relazione a postumi permanenti del 6% così quantificati già alla data della domanda amministrativa
(12.10.2020), maggiorato il capitale dovuto di interessi legali dal 14.11.2020 (data del provvedimento di rigetto) fino al saldo.
21. Le spese del doppio grado, liquidate con in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore della
7 procuratrice, dichiaratasi antistataria. Dovranno infine gravare sull' anche le spese delle CTU, nella misura già CP_1 indicata dal Tribunale per quella svolta in primo grado e nell'importo determinato con separato decreto, quanto a quella disposta dal collegio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in riforma della decisione di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello, condanna l' a corrispondere CP_1
a l'indennizzo in capitale, in relazione all'infortunio Parte_1 da lei patito il 16.9.2020 e a postumi permanenti del 6% così quantificati già alla data della domanda amministrativa (12.10.2020), maggiorato il capitale così dovuto di interessi legali dal 14.11.2020 fino al saldo.
Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado, CP_1 che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 1.458,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado, somme tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Del Rosso, dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'istituto di previdenza le spese di CTU, liquidate nella misura già indicata dal Tribunale quanto a quella svolta in primo grado e nell'importo indicato in separato decreto quanto a quella disposta dal collegio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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