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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1729/2023 promossa da:
con l'Avv. SCIFONI ANNA (pec Parte_1 Email_1
ATTORE contro con l'Avv. LUCANTONI SABRINA (pec CP_1 Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
E' provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
pagina 1 di 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in mancanza di eccezione da parte del convenuto.
Dall'unione sono nati (15.11.2007) e (16.02.2012). Per_1 Per_2
La regolamentazione proposta dalle parti in merito all'affidamento della prole, alla sua collocazione, ai rapporti col genitore non collocatario, al contributo paterno al mantenimento nonché al concorso nelle spese straordinarie si palesa conforme agli interessi del minore.
Vi è accordo economico.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AN LE
(RM) il 09/4/2005 dai signori e , trascritto nel Registro di Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di AN LE (RM) al n. 11, parte II, Serie A, dell'anno 2005.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN LE (RM) di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che il padre corrisponda alla madre a titolo di assegno perequativo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 1.200,00 dal mese di marzo 2025, oltre rivalutazione Istat e oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Velletri già vigente tra le parti ed a loro ben conosciuto;
Dispone che, previa rinuncia, del Sig. l'assegno unico venga percepito integralmente al 100% Pt_1 dalla Sig.ra anche tenuto conto della collocazione prevalente presso la madre;
CP_1
dispone che il costo mensile dei viaggi dei figli, da Milano a Roma e ritorno, per le visite al Pt_1
saranno a totale carico del medesimo;
Conferma tutte le altre condizioni della separazione vigenti da intendersi riportate e trascritte, quanto al diritto di visita e alle vacanze, come da sentenza di separazione n. 2311/22 Tribunale di Velletri.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Velletri in data 05/02/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1729/2023 promossa da:
con l'Avv. SCIFONI ANNA (pec Parte_1 Email_1
ATTORE contro con l'Avv. LUCANTONI SABRINA (pec CP_1 Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
E' provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
pagina 1 di 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in mancanza di eccezione da parte del convenuto.
Dall'unione sono nati (15.11.2007) e (16.02.2012). Per_1 Per_2
La regolamentazione proposta dalle parti in merito all'affidamento della prole, alla sua collocazione, ai rapporti col genitore non collocatario, al contributo paterno al mantenimento nonché al concorso nelle spese straordinarie si palesa conforme agli interessi del minore.
Vi è accordo economico.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AN LE
(RM) il 09/4/2005 dai signori e , trascritto nel Registro di Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di AN LE (RM) al n. 11, parte II, Serie A, dell'anno 2005.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN LE (RM) di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che il padre corrisponda alla madre a titolo di assegno perequativo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 1.200,00 dal mese di marzo 2025, oltre rivalutazione Istat e oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Velletri già vigente tra le parti ed a loro ben conosciuto;
Dispone che, previa rinuncia, del Sig. l'assegno unico venga percepito integralmente al 100% Pt_1 dalla Sig.ra anche tenuto conto della collocazione prevalente presso la madre;
CP_1
dispone che il costo mensile dei viaggi dei figli, da Milano a Roma e ritorno, per le visite al Pt_1
saranno a totale carico del medesimo;
Conferma tutte le altre condizioni della separazione vigenti da intendersi riportate e trascritte, quanto al diritto di visita e alle vacanze, come da sentenza di separazione n. 2311/22 Tribunale di Velletri.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Velletri in data 05/02/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2