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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 389/2024 promossa
DA
C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Marcantoni
Gerardo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
con sede a Roma in via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso, giusta procura CP_1
generale alle liti a rogito del notaio di Ancona del 27.11.2018, rep. n. 1862 e racc. n. Persona_1
1503, dall'avv. Roberta Bruni ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 20 marzo 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 giugno 2024 , premettendo di esser titolare dal 13 novembre Parte_1
2019 di una rendita al 24% derivante da postumi d'infortunio o malattie consistenti intrauma cranico minore, contusione temporo-parietale sx (sede temporo-parietale sinistra per ematoma extracranico), trauma distorsivo ginocchio destro con lesione menisco mediale ed lca frattura parcellare malleolo peroneale destro, discopatie da D12 ad L3, ipoacusia post cranio traumatica acufene sinistro, insufficienza vertebrale lombare in soggetto con multiple discopatie, rilevava che, in sede di revisione di maggio del 2023, non era stato accertato alcun aggravamento in relazione alla ipoacusia post cranio traumatica ed all'acufenequantificate erroneamente dall' solamente CP_1
al 5%.
Chiedeva l'accertamento di un danno biologico, correlato a tale patologia di natura professionale, del
15%, da unirsi alle preesistenze e la condanna dell al versamento della rendita sulla base CP_1
del maggior gradiente accertato.
Con memoria difensiva depositata il 12 settembre 2024 si costituiva l' eccependo CP_1
la correttezza della valutazione operata e l'insussistenza di aggravamento.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni delle parti, previa ammissione di c.t.u. medico-legale all'odierna udienza del 20 marzo 2025 viene discussa in forma orale e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Va premesso che sul ricorrente all'esito della visita di revisione del 29 maggio 2023, Pt_1
è stata accertata una menomazione permanente all'integrità psicofisica del 24% da trauma cranico minore, contusione temporo-parietale sx (sede temporo-parietale sinistra per ematoma extracranico), trauma distorsivo ginocchio destro con lesione menisco mediale ed lca, frattura parcellare malleolo peroneale destro, discopatie da D12 ad L3, ipoacusia post cranio traumatica, acufene sinistro ed insufficienza vertebrale lombare in soggetto con multiple discopatie.
Egli contesta la mancata valutazione di aggravamenti per l'ipoacusia post cranio traumatica, stimata al 4%, ed acufene sinistro, quantificato all'1%.
Nella fattispecie in esame la questione verte unicamente sulla quantificazione della menomazione permanente all'integrità psicofisica patita dal ricorrente in rapporto a tali menomazioni, con riguardo al periodo oggetto di revisione, risultando ultronea l'indagine sul nesso di causalità tra le patologie ed attività lavorativa da ritenersi accertata in virtù della pregressa determinazione compiuta dall'istituto assicuratore.
Sotto il profilo delle menomazioni il nominato c.t.u. dott. ha rilevato la sostanziale Persona_2
correttezza della valutazione compiuta dall' e l'assenza di aggravamenti alla data di CP_1
revisione del 2023 rispetto alla precedente valutazione, tenuto conto dell'esito dei test uditivi, mentre quanto all'insorgenza nel 2022-2023 di una ipoacusia destra, peraltro non denunciata all' CP_1
ha ritenuto l'insussistenza di correlazione eziologica con l'attività lavorativa, in ragione dell'epoca di sviluppo.
Le conclusioni analitiche, basate su un adeguato ed approfondito esame del quadro anamnestico e clinico, appaiono condivisibili e recepibili.
Andrà, conseguentemente, rigettato il ricorso, essendo stata accertata la correttezza della valutazione dell' in sede di revisione di maggio del 2023. CP_1 Tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza, visto l'art. 91 c.p.c. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base a natura e valore della controversia tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55/2014, vanno poste a carico del che dovrà effettuare la rifusione all' Pt_1 CP_1
Avuto riguardo all'esito dell'accertamento peritale le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la correttezza delle determinazioni dell' in sede di revisione. CP_1
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna alla rifusione all delle spese di lite, liquidate Parte_1 CP_1 in complessivi € 2.150,00, oltre al rimborso spese generali del 15% ed oneri riflessi.
Pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico del ricorrente.
Fermo, 20/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan