Sentenza 31 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 8568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8568 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Università degli Studi Napoli Parthenope, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) Del Decreto del Dirigente dell’Ateneo convenuto, della Ripartizione Didattica Orientamento e Affari Istituzionali n. -OMISSIS-, in pari data comunicato alla ricorrente, con il quale si decreta quanto segue: “[…] Art. 1) la decadenza della dott.ssa -OMISSIS- dal Corso di Dottorato in “il Di-ritto dei servizi nell’Ordinamento Italiano ed Europeo” -OMISSIS-; Art.2) la restituzione di € -OMISSIS- quali ratei della borsa di studio percepiti nell’anno accademico del provvedimento di decadenza comprensivi degli oneri versati dall’Ateneo per il periodo dal -OMISSIS-”.
B) Se ed in quanto possa occorrere della nota prot. n.-OMISSIS- con la quale l’Ufficio Dottorati evidenziava al Collegio Docenti l’incompatibilità dell’attività lavorativa svolta dalla dottoranda -OMISSIS- e la prosecuzione del corso di dottorato;
C) Se ed in quanto possa occorrere della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale l’Ufficio Dottorati comunicava alla dottoranda -OMISSIS- l’avvio del procedimento di decadenza, unitamente alla nota prot. n.-OMISSIS- dell’ufficio dottorati, inoltrata al Collegio Docenti, con la quale comunicava che il termine di 15 giorni assegnato alla dottoranda fosse trascorso senza aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della medesima;
D) Nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso o conseguente, lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Napoli Parthenope;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. GE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’odierna ricorrente, ammessa alla selezione per i corsi di dottorato del -OMISSIS- di cui al D.R. -OMISSIS- dell’Università degli studi di Napoli Parthenope, è risultata vincitrice del corso di dottorato in “ Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo ”, bandito per un posto con borsa di studio PNRR ai sensi -OMISSIS-.
2. – Ottenuta con D.R. -OMISSIS- la sospensione dalla partecipazione per parte del secondo anno, per il periodo da -OMISSIS-, la ricorrente ha manifestato, scaduto il termine, la volontà di proseguire il dottorato contestualmente al rapporto di lavoro a tempo determinato (con scadenza -OMISSIS-) frattanto instaurato con il Ministero della Giustizia quale funzionario presso -OMISSIS-.
3. – Il Collegio dei Docenti, reso edotto di quanto sopra, con verbale del -OMISSIS- autorizzava la ricorrente a proseguire l’attività di dottorato unitamente a quella lavorativa presso il Tribunale -OMISSIS-; l’Ufficio Dottorati, tuttavia, con nota n. -OMISSIS-, contestava l’incompatibilità tra attività lavorativa e dottorato e, nel prosieguo, notificava alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, conclusosi con D.R. n. -OMISSIS-, con il quale l’Ateneo la dichiarava decaduta dal corso di dottorato e le intimava la restituzione dei ratei di borsa percepiti per il periodo del secondo anno (siccome non ultimato) non “ coperto ” dalla sospensione (da -OMISSIS-), corrispondenti alla somma pari a € -OMISSIS-.
3. – Tanto premesso, il decreto n. -OMISSIS- che, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe forma oggetto di impugnazione sarebbe illegittimo, secondo quanto dedotto in ricorso e ribadito nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, siccome viziato da:
- “ incompetenza – violazione del giusto procedimento – violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Regolamento di dottorato di Ateneo ” (motivo sub I).
Assume la ricorrente che, come si evince dal cit . art. 20, spetterebbe unicamente al Collegio dei Docenti – che nella specie si era pronunciato favorevolmente nel verbale del -OMISSIS- – la valutazione in ordine alla compatibilità tra il corso di dottorato ed eventuali altre e diverse ‘attività retribuite’; l’Ufficio Dottorati, di contro, sarebbe sfornito di qualsivoglia competenza in merito ad eventuali valutazioni di compatibilità delle attività svolte dal dottorando, con conseguente illegittimità dell’impugnato D.R. -OMISSIS-.
- “ incompetenza – violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Regolamento di dottorato di Ateneo - violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.M. n. -OMISSIS- ” (motivo sub II).
Ulteriore violazione del cit. art. 20 consisterebbe nella obliterazione della circostanza che “ il dottorando ben potrebbe essere autorizzato a svolgere in contemporanea sia l’attività di ricerca connessa al dottorato, sia un lavoro a tempo determinato, purché trattasi di attività lavorativa che consenta l’acquisizione di ulteriori competenze relative all’ambito formativo del dottorato ”.
A favore di tale compatibilità si era espresso, ribadisce la ricorrente, il Collegio dei docenti nei verbali del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, valorizzando la coerenza dell’impiego con i profili di ricerca della dottoranda (-OMISSIS-) e il limitato impatto orario dell’attività lavorativa presso il Tribunale (il contratto prevede lo svolgimento di un’attività giornaliera che si conclude alle ore 15.00).
Siffatta possibile “ coesistenza ” tra svolgimento del corso di dottorato e impiego a termine quale funzionario addetto al-OMISSIS- troverebbe riscontro, ancora, nell'art. 12 del D.M. n. -OMISSIS-, rubricato “[D] iritti e doveri dei dottorandi ”, avente contenuto sovrapponibile al menzionato art. 20 del Regolamento di dottorato di Ateneo, a mente del quale “[I] l collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato ”.
Ad ulteriore conferma dell’illegittimità del D.R. -OMISSIS-, nella parte in cui fonda la dichiarazione di decadenza esclusivamente su quanto stabilito dall’Ufficio Dottorati, la ricorrente produce una nota del Ministero della Giustizia -OMISSIS-, avente ad oggetto – secondo quanto asserito – “ una questione identica a quella della presente controversia ”.
- “ violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento di dottorato di Ateneo - violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 2, del D.M. -OMISSIS- – violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. – difetto di motivazione – eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria – illogicità manifesta ” (motivo sub III).
L’impugnato decreto risulterebbe illegittimo anche sotto il profilo della quantificazione economica posto che lo scioglimento del vincolo contrattuale non potrebbe che operare pro futuro , sicché non potrebbero essere richieste somme erogate a titolo retributivo in funzione di prestazioni effettivamente rese, in costanza di rapporto, pena la violazione dei principi generali in materia di contratti sinallagmatici e, segnatamente, dell’art. 36 Cost.
- “ violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.M. -OMISSIS- in connessione con gli artt. 18 e ss. del Regolamento di Ateneo – eccesso di potere per presupposto erroneo – travisamento dei fatti – difetto di motivazione (motivo sub IV).
La tesi dell’Ateneo della inscindibilità della borsa di studio dal dottorato sarebbe contraria al Regolamento posto che l’art. 18, co. 13, prevede espressamente che “[L] a revoca della borsa di studio con la restituzione dei ratei percepiti nell’anno del provvedimento può avvenire se il dottorando: a) rinuncia alla fruizione della borsa e/o alla prosecuzione del corso; b) ha superato il limite di reddito previsto dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo […]”.
La rinuncia alla borsa di studio – alla quale nella specie la ricorrente si è dichiarata disponibile (ne dà espressamente atto il cit . verbale -OMISSIS-) – non ne implicherebbe, dunque, l'interruzione del percorso formativo quale dottoranda, senza considerare che l'obbligo di restituzione delle somme percepite sarebbe privo di fondamento normativo o regolamentare e anzi smentito dall’art. 9, co. 2, del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- che, viceversa, contempla tale possibilità (“[S] e la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l’importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca ”).
Quanto all’aspettativa – osserva ulteriormente la ricorrente – la stessa, come chiarito dal Ministero in un caso simile (nota -OMISSIS-, prodotta in atti), non sarebbe compatibile con l’impiego a tempo determinato e, quindi, non sarebbe applicabile allo specifico caso degli addetti al-OMISSIS-.
- “ violazione del principio di affidamento legittimo e della continuità del percorso formativo – violazione del diritto al completamento del corso di dottorato – violazione e falsa applicazione dell’art. 34 Cost. – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza ” (motivo sub V).
Il Decreto Rettorale -OMISSIS- apparirebbe illegittimo anche sotto il profilo della violazione del principio di affidamento legittimo e della continuità del percorso formativo.
4. – Si è costituito in giudizio l’intimato Ateneo, svolgendo ampie argomentazioni a confutazione delle plurime censure articolate da parte ricorrente, insistendo per la legittimità del provvedimento impugnato, siccome fondato sulla “ specificità dei dottorati con borsa PNRR sui fondi di cui al DM -OMISSIS- ” e sulla “ necessità della messa in aspettativa anche per il dipendente pubblico a tempo determinato ”.
5. – All’udienza dell’8 ottobre 2025, previa rinuncia all’istanza di tutela cautelare, la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Va in primis disattesa la complessiva censura – motivi sub I e II – fondata sul vizio di incompetenza (relativa, per materia).
6.1. – Le ragioni poste a sostegno della decadenza esulano, infatti, da aspetti di esclusiva competenza del Collegio Docenti, essendo fondate su una presunta incompatibilità tra dottorato e impiego pubblico e sulla asserita impossibilità di rinunciare alla borsa di studio.
6.2. – La decadenza, in altri termini, non è l’esito di una valutazione di estraneità o inconferenza delle competenze tecniche suscettibili di essere acquisite con l’impiego presso il Tribunale rispetto a quelle “ concernenti l’ambito formativo del dottorato ” ex art. 20 del Regolamento di Ateneo – nel qual caso, invero, ben potrebbe persuasivamente profilarsi il dedotto vizio di incompetenza per materia – bensì, più a monte, l’effetto decadenziale è ritenuto ineludibile conseguenza ex lege dell’esclusività del rapporto di impiego pubblico (che imporrebbe il necessario collocamento in aspettativa) e della irrinunciabilità della borsa di studio PNRR (non cumulabile con lo stipendio).
Non vi è dunque, alcuna ‘invasione’ della sfera di competenza del Collegio docenti, essendo la decadenza fondata su una incompatibilità in astratto tra impiego pubblico, ancorché a tempo determinato e dottorato di ricerca, in tesi ritenuto inscindibile dalla borsa di studio.
L’amministrazione universitaria, dunque, ha ritenuto sussistere un’incompatibilità ex lege , per l’assenza di aspettativa e per l’irrinunciabilità della borsa di studio e, nell’esplicazione delle sue prerogative decisionali, per tali ragioni, ha pronunciato la decadenza della dottoranda.
Di qui l’insussistenza del lamentato vizio di competenza.
7. – Quanto ai profili di illegittimità che su appuntano sulla motivazione dell’impugnato provvedimento decadenziale, gli stessi sono fondati, invece, nei limiti di cui appresso si dà conto.
8. – È incontestato che le ragioni ostative poste dall’Ateneo a fondamento della decadenza consistano nell’indissolubilità del legame tra borsa di studio e corso di ‘dottorato PNRR’, di guisa che non sarebbe possibile rinunciare all’una senza decadere dall’altro e viceversa e, in applicazione del principio della non cumulabilità dello stipendio e della borsa di studio, nella necessità del collocamento in aspettativa dall’impiego a tempo determinato presso il Tribunale quale funzionario del-OMISSIS-, in modo da ‘congelare’ la corresponsione della relativa retribuzione e fruire, invece, della (irrinunciabile) borsa di studio finanziata con fondi PNRR per il dottorato di ricerca.
8.1. – Ad avviso dell’Ufficio dottorati, in sostanza, l’unica soluzione percorribile per il dipendente pubblico che frequenta un corso di dottorato finanziato con fondi PNRR sarebbe, sempre e necessariamente, il collocamento in aspettativa senza assegni presso la P.A. di appartenenza, anche nel caso, come quello di specie, di rapporto di impiego a tempo determinato.
8.1.1. – Tanto si ricava inequivocamente dalla nota -OMISSIS-, resa in risposta al verbale della seduta del Collegio docenti -OMISSIS-, con la quale quest’ultimo aveva autorizzato la ripresa e la prosecuzione, per quattro mesi, del corso di dottorato della ricorrente contestualmente allo svolgimento del rapporto di impiego frattanto instaurato.
Nella cit . nota n. -OMISSIS- dell’Ufficio Dottorati si legge: “ in prima facie, si rappresenta l'incompatibilità nel percepire contemporaneamente la borsa di dottorato PNRR e il reddito percepito dal contratto di lavoro; a tale riguardo, si sottolinea come la borsa di dottorato sia indissolubilmente legata al posto di dottorato tanto che l'eventuale rinuncia alla stessa comporterebbe inevitabilmente la decadenza dal corso avendo la dottoranda EN partecipato e accettato una specifica tipologia di posto con borsa, accettando tra l'altro anche la disciplina specifica sottesa alla borsa di studio PNRR. A seguire, si significa, altresì, la necessità, stante l'incompatibilità con fa frequenza del corso di dottorato, della messa in aspettativa per il dipendente pubblico anche se a tempo determinato. A tale proposito, si trasmette in allegato il parere del Dipartimento della Funzione pubblica che, sebbene relativo ad una fattispecie diversa da quella in oggetto, ciò non rileva ai fini, invece, del riconoscimento della fruizione dell'aspettativa anche per l'assunzione a tempo determinato ”.
9. – Ciò posto, la sopra richiamata tesi dell’Ufficio Dottorati circa l’obbligatorietà del collocamento in aspettativa (senza assegni) del dipendente pubblico che frequenti un corso di dottorato di ricerca, ad avviso del Collegio, nella sua rigidità, non appare sostenibile né, d’altronde, trova riscontro nel dato normativo.
9.1. – Sebbene il collocamento in aspettativa – o in ‘congedo’ – costituisca, nel caso del dipendente pubblico ammesso a un corso di dottorato di ricerca, un’eventualità del tutto “fisiologica”, espressamente normata dal Legislatore (art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 476; cfr. anche art. 12, comma 5, D.M. -OMISSIS-), cionondimeno esso non si impone, ad avviso del Collegio, come soluzione ‘vincolata’ che non ammette deroghe.
9.1.1. – Del tutto inconferente, a tale riguardo, è il richiamo all’art. 60, D.P.R. n. 3/1957 (“ L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro […]”) – ripreso dall’art. 53, d.lgs. n. 165/2001 – e, con esso, la valorizzazione del parere del Dipartimento della Funzione pubblica, erroneamente invocato a supporto dall’Ateneo riguardando esso l’applicazione delle norme concernenti il cumulo di impieghi (e l’applicazione dell’art. 23- bis , d.lgs. n. 165/2001), del quale non si fa questione in questa sede, venendo in rilievo lo svolgimento dell’attività di dottorato di ricerca (che non integra un’ipotesi di pubblico impiego).
9.1.2. – Né, ad avviso del Collegio, l’obbligatorietà del collocamento in aspettativa può derivare dall’art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 476 (“ Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università ”) – o dalle omologhe disposizioni contenute nei CCNL di riferimento, ivi incluso quello applicabile nella specie – ai sensi del quale “[I] l pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro ”.
9.2. – Siffatte disposizioni – inclusa, ancora, quella di cui all’art. 12, comma 5, D.M. -OMISSIS- secondo cui “[I] dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare […] – configurano un diritto ‘ condizionato ’ (‘ compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione ’) del pubblico dipendente, se richiesta, alla fruizione dell’aspettativa, ma non sembra possano essere interpretate nel senso di imporre, in capo allo stesso, sempre e necessariamente, un correlativo obbligo a richiederla, perlomeno laddove siano possibili, come nella specie, soluzioni alternative e sempreché risultino osservate le disposizioni sugli incarichi extra-istituzionali dei pubblici dipendenti.
9.3. – In tal senso, rileva per incidens il Collegio, la ricorrente non ha documentato di aver informato il Tribunale presso il quale presta servizio della frequentazione del dottorato di ricerca (meno che di aver acquisito pareri favorevoli o il rilascio di nulla osta provenienti dalla P.A. di appartenenza), limitandosi, sul punto, ad allegare un provvedimento di diniego del Ministero di collocamento in aspettativa richiesto da un soggetto appartenente al personale addetto all’ufficio del processo, motivato sul presupposto dell’incompatibilità dell’aspettativa con l’impiego, come nella specie, a tempo determinato.
9.4. – Cionondimeno, in direzione contraria alla necessità del ricorso al collocamento in aspettativa del dipendente pubblico iscritto a un corso di dottorato sembra deporre, come rilevato dalla difesa della ricorrente, l’art. 12, comma 1, del D.M. -OMISSIS- (“ Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati ”), che definisce il corso di dottorato come un impegno esclusivo e a tempo pieno senza precludere al dottorando, però, la possibilità di svolgere contestualmente “ attività retribuite ” che gli consentano di acquisire competenze rientranti nell’ambito formativo del dottorato (“[I] l collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato ”).
9.5. – Nel primo verbale del -OMISSIS- il Collegio dei Docenti autorizzava, del resto, espressamente, la ricorrente a proseguire il corso di dottorato e a svolgere l’attività lavorativa quale addetto al-OMISSIS- in applicazione dell’art. 20, comma 3, del Regolamento dottorati dell’Ateneo, a mente del quale “[C] ompete, altresì, al collegio docenti, per i dottorandi con borsa, autorizzare o meno il dottorando allo svolgimento di eventuali attività retribuite che devono, in ogni caso, essere limitate esclusivamente a quelle comunque riferibili all’acquisizione di competenze relative all’ambito formativo del dottorato, fermo restando i limiti previsti per la fruizione della borsa di studio ”).
9.6. – Il Collegio docenti, infatti, “[…] nel prendere atto della volontà della dott.ssa -OMISSIS-ripresa del corso di dottorato, esprime parere favorevole in merito. Riguardo alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, il Collegio, dopo lunga discussione, ed esprimendosi per i soli profili di propria competenza rileva, da un lato, che: i) il contratto prevede lo svolgimento di un’attività giornaliera che si conclude alle ore 15.00, e che si sostanzia nello studio dei contenziosi in materia civile, ricerca giurisprudenziale e dottrinale e ricostruzione del contesto normativi riferibile alle fattispecie proposte. L’oggetto della attività è del tutto coerente con i profili di ricerca della dottoranda (-OMISSIS-) e l’orario consente alla stessa nella restante parte della giornata (e/o usufruendo anche dei previsti permessi) di dedicarsi ulteriormente all’attività di ricerca a e studio nell’ambito del dottorato. Il Collegio osserva altresì che la dottoranda sta terminando il secondo anno (terminerebbe alla fine -OMISSIS- in ragione della sospensione di mesi 4) e dunque non è tenuta a frequentare obbligatoriamente i corsi di dottorato prevalentemente rivolti ai dottorandi del primo e parzialmente del secondo ”.
9.7. – Non persuade, in conclusione, la tesi dell’Ateneo resistente che postula l’obbligatorietà del collocamento in aspettativa (o in congedo per motivi di studio senza assegni) del dottorando di ricerca, prospettandone una sorta di incompatibilità ‘ a priori ’ con il rapporto di pubblico impiego anche se a tempo determinato, viepiù ove si consideri che, nella sua rigidità, siffatta posizione non sembra trovare, in effetti, un sicuro e inequivoco sostegno in diritto positivo (e nemmeno trova riscontro nella FAQ n. 9 allegata alla circolare -OMISSIS- del Ministero della Giustizia sugli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti del Ministero).
10. – Posto che non può escludersi, almeno in astratto, sulla scorta di quanto sopra osservato, la possibilità dello svolgimento contestuale del dottorato di ricerca e dell’impiego quale funzionario addetto al-OMISSIS-, va ora indagata la possibilità di rinunciare, da parte della dottoranda ricorrente, alla borsa di studio associata al corso, vigendo senz’altro il principio del divieto di cumulo tra borsa di studio da dottorato di ricerca e redditi da lavoro dipendente, come si ricava dall’art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476 e dall’art. 6, comma 7, L. n. 398/2001.
10.1. – Senonché, è proprio la norma di legge di cui al cit . art. 2 che induce a ritenere superabile, ad avviso del Collegio, la prospettata regola della indissolubilità tra borsa di studio e dottorato di ricerca, la quale – e il rilievo assume portata dirimente – non trova, in effetti, alcuna formalizzazione a livello di normativa primaria.
10.2. – L’art. 2 L. n. 476/1984 (« Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università »), così come attualmente vigente, ammette, di contro, espressamente, la rinuncia alla borsa di studio per dottorato disponendo, per quanto di specifico interesse, che il pubblico dipendente in aspettativa “[I] n caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa […] conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro […]”.
10.3. – Se è ammessa, dunque, la rinuncia alla borsa di studio e il mantenimento del trattamento economico da parte del pubblico dipendente in caso di aspettativa o congedo per dottorato di ricerca ex art. 2 cit ., pare irragionevole precludere tale possibilità di rinuncia laddove, essendo (stato) l’impiego (ritenuto) compatibile con il dottorato (e autorizzato, per impegno orario e attinenza tematica, dal Collegio docenti), l’interessato, lungi dall’essere collocato in congedo, continui a prestare servizio ( id est : a svolgere la sua attività lavorativa) presso l’amministrazione di appartenenza.
10.4. – Non è dato rinvenire, del resto, una norma speciale – di pari rango e forza gerarchica – che, in modo inequivoco, escluda la possibilità di rinuncia alla borsa di studio per i dottorati PNRR, al più trovando riconoscimento, siffatta preclusione, solo negli atti di accettazione e nei disciplinari che i dottorandi devono sottoscrivere; una norma che sancisce la irrinunciabilità della borsa non è contenuta, del resto, nemmeno nei Decreti ministeriali che disciplinano l’attribuzione delle borse di dottorato PNRR né, in particolare, nelle Linee Guida accreditamento ANVUR (Linee guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell’art. 4 comma 3 del regolamento di cui al D.M. -OMISSIS-), le quali dispongono, relativamente ai dottorati interamente finanziati nell’ambito dei bandi del PNRR, solamente “ che tutti i posti devono […] essere coperti con borsa ”.
Né, come detto, a fronte di una previsione di rango primario che l’ammette, la rinuncia alla borsa di dottorato da parte del dipendente pubblico può essere inibita in ragione delle paventate controindicazioni – nella specie solo ipotizzate ma non comprovate – in termini di ricadute sull’accreditamento ex D.M. -OMISSIS- in relazione all’osservanza della regola, ivi stabilita, che prevede un rapporto di 1 posto senza borsa ogni 3 con borsa.
10.5. – Nemmeno l’assunto della irrinunciabilità della borsa di studio PNRR, dunque, si rivela convincente e, in ogni caso, come osservato, non sembra poter prevalere sulla contraria disposizione di legge che tale rinuncia espressamente consente al pubblico dipendente in aspettativa o, deve ritenersi, comunque autorizzato a svolgere il dottorato e, contemporaneamente, a prestare servizio presso la P.A. di appartenenza.
11. – Di qui, in conclusione, l’illegittimità del provvedimento di decadenza in questa sede impugnato, la cui motivazione riposa su ragioni che si rivelano viziate nei sensi anzidetti e, a cascata, la non riconoscibilità della pretesa creditoria vantata dall’Ateneo resistente, siccome fondata sull’illegittimo provvedimento decadenziale.
12. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della complessità e della novità delle questioni giuridiche esaminate, come pure della possibile reversibilità, sul piano interpretativo, delle soluzioni esegetiche ritenute maggiormente persuasive dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN NE, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
GE IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE IN | IN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.