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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. UC VE, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3297 R.G. Cont. dell'anno 2021
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in via G.B. Vico n. 45 - Latina presso lo studio dell'avv. Pierluigi
ANGELONI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in via Oberdan n. 24 - Latina presso lo studio dell'avv. Silvestro
CARBONI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato del 04/10/2022;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione. CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 13/10/2025): “Si rappresenta che il C.T.U., Ing. ha ritenuto non opportuna la Persona_1 divisione del terreno di cui le parti sono comproprietarie rispettivamente per 5/6
e, per 1/6 . Il valore dello intero cespite, nella C.T.U., Parte_1 Controparte_1
è stato valutato in €. 85.000,00= e, conseguentemente, il valore del sesto spettante a
è di €. 14.166,00=. Questo difensore, per le considerazioni del C.T.U Controparte_1
e, per quanto evidenziato nei precedenti scritti difensivi, insiste perché le quote di terreno di vengano liquidate nei termini ed importo suindicati. Stante Controparte_1
l'opposizione della controparte questo difensore insiste perché parte convenuta venga condannata alla refusione delle spese di lite in esse già compreso quanto liquidato da
in favore del C.T.U. per il 100% delle spese”; Parte_1 per parte convenuta (note scritte del 27/10/2025): “Intende riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi ed in particolare alle note a trattazione scritta del
25/11/2024 ove venivano richiamate le osservazioni del ctp dall'Arch. Per_2 alla CTU dell'Arch. Conclusivamente si chiede che in caso di
[...] Per_1 attribuzione dell'intero fondo alla sig.ra venga disposta la Parte_1 liquidazione dell'indennizzo in favore del minor quotista sig. per una Controparte_1 somma non inferiore ad € 20.000,00”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/06/2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo lo scioglimento e la
[...] Controparte_1 divisione del bene immobile sito in Pontinia (LT), via Migliara n. 51, censito al
N.C.T. al foglio 127, p.lla 44 (seminativo irriguo, classe 3, ettari 3 are 40 centiare 23, reddito dominicale di € 509,97 e agrario di € 246,00), caduto in successione per la morte del comune padre, , deceduto in data 29/09/2007, con Persona_3 attribuzione ai singoli eredi della quota ad essi spettante.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che, a seguito della morte del padre , è stata depositata denuncia di successione in data Persona_3
06/02/2010, in cui risulta menzionato il bene immobile come sopra identificato;
che per 1/2 tale immobile già apparteneva alla moglie del de cuius, la Persona_4 quale, a seguito della morte del marito, ha acquisito un'ulteriore quota pari a 1/6, unitamente ai figli, e , entrambi divenuti titolari di una Parte_1 Controparte_1 quota pari ad 1/6; che con atto del 03/03/2010 (rep. n. 7655) ai rogiti del notaio Per_5 essa attrice ha acquistato dalla madre , con riserva di usufrutto,
[...] Persona_4 la quota di 4/6 del terreno come sopra identificato, divenendo, dunque, titolare della complessiva quota di 5/6 e, dunque, di una quota maggiore rispetto a quella del convenuto, pari ad 1/6 del bene ereditato ed oggetto di domanda.
Identificato il bene immobile e individuate le quote spettanti, parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, accertato che Parte_1
è proprietaria per 5/6 e è proprietario - pro indiviso- nella
[...] Controparte_1 misura di 1/6 del terreno sito in Pontinia (Lt), censito al N.C.T. di Pontinia al foglio
0127 part.00044, superficie di Ha 3.40.23 circa, ed accertato altresì a mezzo C.T.U., fin da ora richiesta, il valore del detto terreno, considerato che l'odierna attrice è comproprietaria per una maggiore quota, stabilire l'importo che Parte_1 dovrà versare al fratello , per acquisire l'intera proprietà del suddetto bene. In CP_1 subordine: disporre equa divisione del detto terreno, con attribuzione proporzionale a ciascuno dei condividenti di appezzamento di terreno corrispondente, per estensione, alla quota di spettanza, con gli eventuali conguagli del caso. Ordinare conseguentemente alla Agenzia delle Entrate- Ufficio Territorio di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza. Vittoria di spese, in caso di opposizione”.
1.1 Con comparsa del 25/10/2021 si è costituito in giudizio , il Controparte_1 quale, opponendosi nel merito alla richiesta di assegnazione della quota di 1/6, con liquidazione in denaro della quota, ha chiesto disporsi breve rinvio in attesa dello svolgimento della procedura di mediazione, avente ad oggetto la divisione dell'intero compendio immobiliare caduto in successione.
1.2 Dato atto dell'esito negativo della mediazione e assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 07/02/2023, il g.i. ha disposto procedersi a CTU, nominando allo scopo l'ing. Persona_1
e individuando quesito da sottoporre al consulente nel seguente: “1) Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, accedendo ove necessario presso uffici ed enti pubblici, descriva il c.t.u. gli immobili per cui è causa (indicati in atto di citazione) e proceda alla relativa individuazione (ubicazione, confini, dati catastali, acquisendo, ove non già in atti, certificazione catastale e ipotecaria aggiornata, al ventennio al fine di verificarne la sicura appartenenza al de cuius); verifichi la conformità degli immobili agli strumenti urbanistici;
2) ove dalle certificazioni ipotecarie risulti la presenza di creditori iscritti il CTU ne darà immediata comunicazione al giudice;
riferisca sull'ammontare delle iscrizioni ipotecarie verificandone l'attualità; 3) dica, tenuto conto delle quote spettanti alle parti, se gli immobili siano comodamente divisibili, se sia possibile il frazionamento delle singole unità sulla base della normativa urbanistica, indicando i connessi lavori necessari e il loro costo;
4) effettui la stima all'attualità; 5) procuri ove previsto l'attestazione energetica APE relativa all'immobile per cui è causa;
6) predisponga ove possibile uno o più progetti di divisione (uno per ciascuna massa) sulla base delle quote di diritto, indicando gli eventuali conguagli;
7) depositi copia cartacea di cortesia della relazione e dei relativi allegati”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 27/2/2023, l'elaborato peritale definitivo, autorizzata la proroga di giorni 75 come richiesta (03/07/2023), è stato depositato in data
09/03/2024.
All'esito dell'udienza del 16/04/2024, sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 127- ter c.p.c., rilevata, in vista della formazione del progetto divisionale, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Persona_6
in favore della quale è costituito fondo patrimoniale che comprende anche il
[...] bene oggetto di divisione (come emerge dalla CTU da ultimo depositata e non altrimenti evidenziato) e a cui deve essere riconosciuta, in quanto titolare del fondo, la possibilità di opporre l'acquisto del bene, in relazione alla concreta prospettiva che il bene venga assegnato al maggiore quotista, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio a cura della parte più diligente.
Vista l'istanza di parte attrice, con ordinanza del 05/07/2024, ritenuta fondata la richiesta per l'applicazione dell'art. 171 c.c., alla luce della circostanza documentata dell'intervenuto decesso di cha ha lasciato figli Persona_7 maggiorenni, è stata revocata l'ordinanza del 17/04/2024 che disponeva l'integrazione del contraddittorio ed è stata confermata la fissazione dell'udienza del
26/11/2024 per la formazione del progetto divisionale. Con ordinanza del 23/03/2025, per l'eventuale approvazione non contenziosa ai sensi dell'art. 789, terzo comma, c.p.c., è stato formato il seguente progetto divisionale: “attribuzione del terreno oggetto di divisione sito nel comune di Pontinia
(LT), Strada Migliara 51 destra, esteso catastalmente ha 03.40.23 e censito al NCT del comune di Pontinia al foglio 127, particella 44 [CAT. seminativo irriguo] all'attrice con addebito dell'eccedenza a suo carico e a favore Parte_1 del condividente cui spetta un conguaglio di € 14.200,00”. Controparte_1
Rilevata l'adesione al progetto divisionale della sola parte attrice e la conseguente necessità di procedere ai sensi dell'art. 187 c.p.c. nonché l'insussistenza di vincoli di pregiudizialità tecnica tra il presente giudizio e quello (meramente) annunciato dalla difesa del convenuto (azione di riduzione), con ordinanza del
18/04/2025 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. l'udienza del 28/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 29/10/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 29/10/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per incertezza circa la titolarità della quota, sollevata dal convenuto, è opportuno osservare come la determinazione delle quote ereditarie, nell'ipotesi di successione ab intestato, ricorrente nel caso di specie, è stabilita dalla legge che costituisce la fonte del fenomeno successorio;
pertanto, non sussiste alcun onere in capo ai condividenti, che introducono il relativo giudizio, di indicare specificamente le quote spettanti ad ogni coerede.
Pur condividendo l'esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24/01/2022, ord. n. 1965), la giurisprudenza di legittimità ha precisato, sulla scorta di risalenti princìpi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi. Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. n. 20645/2005). La divisione, in considerazione della sua efficacia retroattiva sancita dagli artt. 757 e 1116 c.c., non opera alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro dei condividenti (Cass. n.
17061/2011), ma lascia ciascuno di essi aventi causa dal de cuius (o più in generale, con riferimento a qualsiasi comunione, dal dante causa dei partecipanti alla comunione medesima) (Cass. civ., sez. VI, 02/03/2023, ord. n. 6228).
Il minor rigore della prova della comproprietà nei giudizi di divisione non significa che “la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi”, fondata sul presupposto dell'appartenenza dei beni stessi alla comunione,
“sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n.
21716/2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n.
1065/2022). La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo,
è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105/1987; n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione
(Cass.n.4353/1980). Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041/2021)”
(Cass. civ., sez. VI, 02/03/2023, ord. n. 6228 in motivazione).
È stato altresì chiarito che, non potendo escludersi a priori, nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria, la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi, nel significato sopra chiarito, sia incontroversa, una produzione documentale, operata in corso di causa, o acquisita d'ufficio dal consulente tecnico, non incorre in alcuna preclusione, tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro. La produzione, infatti, ridonda a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. civ., sez. VI, 14/12/2021, ord. n.
40041).
A ciò si aggiunga che, peraltro, l'omessa produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell'immobile pignorato, non costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della domanda.
È indubbio che “se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro
i singoli compartecipi il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa. Tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli. Un tale onere, infatti, non previsto da quelle norme, non si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega piuttosto avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, primo comma, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991); con la conseguenza che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere
«se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti»
(Cass. n. 4703/1981; n. 4330/1986). La mancata evocazione in giudizio dei creditori
e aventi causa non invalida la sentenza anche nei confronti dei comproprietari (Cass.
n. 4703/1981), ma comporta le conseguenze stabilite nell'art. 1113 cc.” (Cass. civ., sez. VI, 02/03/2023, ord. n. 6228, in motivazione).
2.1 Va altresì chiarito, in ordine alla dedotta inammissibilità dell'azione promossa, la quale dovrebbe avere ad oggetto non il singolo bene ma l'intero asse ereditario e la conseguente incertezza della titolarità della quota di proprietà vantata dall'attrice, stante la sussistenza di altri beni caduti in successione, che è pacificamente ammissibile una divisione parziale e, dunque, relativa ad un solo bene, come accaduto nel caso di specie.
Il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c., che disciplina la formazione delle quote, implica che la divisione deve condurre al definitivo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune.
Tale principio, tuttavia, non è assoluto e inderogabile, ben potendo intervenire una divisione parziale laddove sussista sul punto un accordo tra le parti o, proposta da una delle parti una divisione parziale, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse (Cass. civ., sez. II, 14/01/2022, ord. n. 1065).
L'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi nella divisione uno o più beni ereditari, senza la necessità di indagare se fosse nota alle parti l'esistenza di tali beni (nel caso di specie dei conti correnti) al momento della dell'apertura della successione. Sebbene il principio cardine in materia di comunione ereditaria sia quello della 'universalità' della divisione ereditaria - in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario - tale principio non è assoluto ma trova eccezione per via legislativa (articoli 713, comma 3; 720; 722, 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti. In definitiva, la divisione parziale dei beni ereditari è ammessa sia per via contrattuale che per via giudiziale, in quanto il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è inderogabile (Cass. civ., sez. II,
15/04/2025, n. 9869 in motivazione).
Pertanto, quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass.
n. 796/1964). Tale finalità del giudizio importa, fermo il rispetto delle preclusioni tipiche del normale giudizio di cognizione, che la indicazione dei beni possa essere fatta anche in un secondo tempo, costituendo una tale indicazione una precisazione della domanda (Cass. n. 28272/2018) (Cass. civ., sez. II, 14/01/2022, ord. n. 1065).
Le parti possono, dunque, indicare i beni oggetto della divisione anche dopo aver introdotto la domanda, ma sempre nei limiti delle preclusioni processuali, e dunque entro i termini in cui è consentita la precisazione o l'integrazione delle rispettive domande.
Nulla osta, come già osservato, ad uno scioglimento parziale della comunione ereditaria, potendo procedersi ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti, ovvero quando essa divisione parziale costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse. Nel caso di specie, parte attrice, nell'introdurre il presente giudizio, ha chiesto la divisione del solo bene immobile sito in Pontinia, censito al N.C.T. al foglio 127,
p.lla 44, senza fare alcuna menzione di altri beni immobili.
Non avendo il convenuto esteso la domanda, chiedendo la divisione dell'intero asso ereditario, ma essendosi limitato, nelle note scritte dell'01/02/2023, e dunque, oltre le preclusioni, a dedurre la sola inammissibilità della domanda di divisione promossa perché riferita ad un solo bene e non all'intero asso ereditario, deve ritenersi che il presente giudizio abbia ad oggetto il solo scioglimento della comunione esistente sul singolo bene come sopra identificato.
3. Va dunque aperta la successione di e devoluta per legge in Persona_3 favore degli eredi , e per una quota di Persona_4 Controparte_1 Parte_1
1/3 in favore di e di 2/3 dei figli e . Parte_2 Controparte_1 Parte_1
3.1 Prima di disporre lo scioglimento si rende necessaria una premessa circa l'attuale misura delle quote in capo ai condividenti.
L'immobile per cui è causa è stato acquistato da , unitamente Persona_3 alla moglie , in ragione di 1/2 ciascuno, con atto del 15/06/1968 (racc. Persona_4
n. 19212 - rep. n. 5447) ai rogiti del notaio (doc. 6 allegato alla Persona_8 memoria di replica di parte attrice).
A seguito della morte di , è pervenuta alla moglie Persona_3 Pt_3
l'ulteriore quota del bene ereditata dal marito.
[...]
Con atto (rep. n. 7655 - racc. n. 4241) del 03/03/2010 (doc. allegato all'atto di citazione), ai rogiti del notaio ha trasferito alla figlia Persona_5 Persona_4
la propria quota relativa all'immobile per cui è causa, pari a 4/6, Parte_1 riservando a sé l'usufrutto.
Deceduta , consolidatasi la nuda proprietà, è Persona_4 Parte_1 divenuta piena proprietaria di 4/6 dell'intero, a cui si aggiunge la quota acquistata come erede del padre . Persona_3
Va dunque preso atto che è titolare di una quota astratta pari a Parte_1
5/6 dell'immobile oggetto di divisione.
4. In ragione delle rispettive quote, va ora disposto lo scioglimento della comunione sul bene così individuato secondo gli accertamenti svolti dal CTU ing.
(elaborato depositato telematicamente il 09/03/2024): “Il terreno di Persona_1 cui è causa è ubicato nel Comune di Pontinia (LT), Strada Migliara 51 destra, in una porzione di territorio compresa tra la stessa Migliara 51 (su cui espone a sud-est un fronte di limitata estensione), il fiume Sisto a sud-ovest, la Strada Migliara 50 e 1/2 a nord-ovest e la Strada poderale Lungo Botte a nordest2 . Il terreno è inserito in un contesto a prevalente vocazione agricola dello stesso comune di Pontinia ed è caratterizzato, nella porzione di terreno più ampia ed interna, da una forma pressoché trapezia, un lato del quale segue la sinuosità del fiume Sisto, porzione poi collegata con una residua parte di terreno che si affaccia sulla Migliara 51; detta residua parte risulta separata dalla Migliara 51 da una fascia frangivento (Part.lla
19), di proprietà del e da una canaletta consortile di bordo Controparte_2 strada. Per tale motivo l'accessibilità al fondo è subordinata all'affrancazione della fascia demaniale ed alle opere connesse alla realizzazione dell'accesso al fondo dalla viabilità stradale. Il terreno di superficie catastale pari ad ha 03.40.23 risulta attualmente servito da colonnina idrante di irrigazione gestita dal CP_3
.
[...]
Il cespite di cui trattasi è censito al N.C.T. di Pontinia al Foglio 127, particella 44, categoria catastale “seminativo irriguo”, superficie ha 03.40.23, e confina con le seguenti particelle catastali:
- a nord/nord-est - con P.lla 45 - Prop. (1/1) Controparte_1
- a sud-est - parte P.lla 68 - Prop. (5/6) e Parte_1 Controparte_1
(1/6) - parte con P.lla 19 - Propr. (1/1) Controparte_2
- a sud-ovest - parte P.lla 40 - Prop. Controparte_4
(1/1) - parte P.lla 20 - Prop. (1/1).
[...] Controparte_3
Il terreno, in N.C.T. di Pontinia F. 127, P.lla 44, come risulta da visura storica catastale3 , deriva da vari frazionamenti e fusioni effettuate nel corso del tempo a partire dall'originaria P.lla 16, un tempo facente parte dell'ex podere O.N.C. contraddistinto con il n. 1524; in particolare: - con tipo di frazionamento n. 871 del
26/01/1988, la P.lla 16 veniva frazionata in tre particelle (due terreni ed un fabbricato) contraddistinte con numerazioni 16 (terreno) - 40 (terreno) - 41
(fabbricato); - con tipo di frazionamento n. 1787.1 del 19/09/1992, la predetta P.lla
16 veniva nuovamente frazionata in due ulteriori particelle 44 e 45”. Con ordinanza del 23/03/2025, sulla scorta della valutazione dell'immobile e del valore delle quote spettanti alle parti in giudizio, è stato formato il seguente progetto divisionale: attribuzione del terreno oggetto di divisione sito nel comune di
Pontinia (LT), Strada Migliara 51 destra, esteso catastalmente ha 03.40.23 e censito al
NCT del comune di Pontinia al foglio 127, particella 44 [CAT. seminativo irriguo] all'attrice con addebito dell'eccedenza a suo carico e a favore del Parte_1 condividente cui spetta un conguaglio di € 14.200,00; Controparte_1
Il progetto divisionale così formato, cui parte attrice ha aderito, non è stato accettato dalla difesa del convenuto.
4.1 Si rende necessaria una premessa in merito alle fasi del procedimento divisorio.
Ai fini della determinazione delle quote ereditarie e dei conguagli, come si evince dall'art. 723 c.c. si deve, tuttavia, procedere ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro, ivi compresi quelli relativi ai frutti del bene comune di cui un coerede gode in via esclusiva.
L'art. 723 c.c., che non è dotato di un vero e proprio contenuto precettivo bensì meramente esemplificativo, con esclusione di portata vincolante per i condividenti, individua le fasi del procedimento divisorio per la formazione delle porzioni e assegnazione delle stesse.
Successivamente alla fase eventuale della vendita dei beni mobili o immobili, vi è la resa dei conti, la formazione dello stato attivo e passivo e la determinazione delle porzioni, dei conguagli e dei rimborsi.
L'operazione di cui all'art. 723 c.c. deve necessariamente precedere la divisione perché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente (Cass. civ., sez. II, 10/10/2018, n. 25120).
La formazione dello stato attivo e passivo, sebbene nella prospettiva del legislatore segua alla resa dei conti, costituisce attività preliminare ad ogni altra operazione divisoria, atteso che è solo a seguito dell'inventario dei beni è possibile conoscere la consistenza della massa da dividere e la sussistenza di passività relative alla gestione del bene indiviso da parte di uno dei condividenti.
Estinte le passività, è possibile la resa dei conti, che consiste in un'operazione finalizzata a definire le situazioni debitorie e creditorie tra i coeredi, derivanti da atti di amministrazione del bene indiviso posti in essere da uno di essi nell'interesse comune o da atti separati di godimento dei beni.
Tale operazione comporta, dunque, che ogni condividente imputi alla sua quota, ai sensi dell'art. 724, secondo comma, c.c., le somme di cui è debitore nei confronti degli altri, in dipendenza dei rapporti di comunione (nonché nei confronti del defunto, in caso di divisione ereditaria).
L'obbligo del rendiconto presuppone, in altri termini, il compimento di atti di amministrazione e godimento dei beni comuni e può derivare dalla percezione di frutti naturali o civili dei beni comuni da parte di alcuni condividenti o da migliorie apportate al bene comune possedute nonché dal godimento in via esclusiva di un bene immobile da parte di uno o più condividenti.
In sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n.
366/1985).
Lo scopo della resa dei conti è quello di rendere definitivi e, quindi, liquidi debiti e crediti di ciascun condividente verso gli altri, determinati da eventuali atti di godimento separato di beni comuni o da eventuali atti di amministrazione compiuti nell'interesse comune.
La ragione per la quale l'art. 723 c.c., nello stabilire l'ordine delle operazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividenti avvenga prima della
«formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità» risulta chiara da quanto dispone il secondo comma dell'art. 724 c.c.: ciascun coerede deve «imputare alla sua quota» non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche «quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione», cioè per debiti relativi alla gestione della comunione.
Sono esclusi dall'imputazione i debiti che hanno una genesi diversa (Cass. n.
975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977) (Cass. civ., sez. II, 06/10/2021, n. 27086).
Eseguiti i prelevamenti di cui all'art. 725 c.c. (“Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura”) - che, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolge con riferimento ai beni che residuano (tolti in altri termini i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori) - previa stima dei beni, si formano le porzioni.
Invero, dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 724 e del primo comma dell'art. 725 c.c. si evince che nel giudizio di divisione il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione (Cass. civ., sez. II, 06/10/2021, n. 27086).
Determinate le quote, occorre definire i conguagli e i rimborsi derivanti dalle ragioni di credito e debito a seguito del rendiconto.
Si precisa che tale fase non ha finalità riequilibrativa delle porzioni.
Dunque, formate le porzioni, previa stima dei beni, si procederà all'assegnazione con la corresponsione di eventuali conguagli.
4.2 Posto quanto sopra sul piano generale, il consulente tecnico incaricato ha provveduto a stimare il valore dell'immobile in comunione tra le parti, con relazione chiara, precisa e condivisibile in quanto intrinsecamente attendibile ed immune da vizi logico-giuridici.
Il valore del compendio immobiliare indiviso, in ragione dell'ubicazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, delle peculiarità della zona, della sussistenza del vincolo (atto d'obbligo edilizio, rep. n. 120578, del 19/01/1977, ai rogiti del notaio , allegato all'originaria L.E. n. 667 del 1977 e confermato dalla Per_9 concessione n. 330 del 2019, che limita una parte consistente del diritto edificatorio relativo al terreno in oggetto) è determinabile in € 85.000,00.
4.3 Com'è noto, secondo la disciplina dettata dal codice civile agli artt. 726 e ss., eseguita la stima dei beni residui facenti parte della massa da dividere, si procede alla formazione delle porzioni, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 726 c.c. sono tante quante sono gli eredi o le stirpi condividenti.
Il legislatore non si è limitato ad attribuire ai condividenti il diritto alla divisione in natura ai sensi dell'art. 718 c.c., ma ha altresì dettato norme per la formazione delle porzioni, improntate al principio di omogeneità qualitativa temperato dalla previsione dei conguagli ex art. 728 c.c.; le porzioni devono dunque essere formate, previa stima dei beni, secondo un principio di equa distribuzione,
“comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota”.
Le disposizioni richiamate, aventi contenuto precettivo autonomo, si integrano tra loro articolando una disciplina che si ispira solo tendenzialmente al criterio della omogeneità qualitativa delle porzioni.
L'applicazione concreta della disciplina ha portato ad affermare che l'art. 727
c.c., prevede che nello scioglimento della comunione le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota;
che tale principio non ha tuttavia natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima per cui il giudice della divisione, nel formare i lotti da attribuire ai singoli comproprietari, può legittimamente discostarsi dal suddetto criterio di ordine generale, al fine di meglio soddisfare l'interesse concreto dei condividenti, che giustifica il potere derogatorio del giudice.
Si legge nelle massime della giurisprudenza di legittimità: Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per
l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (così di recente Cass. civ., sez. VI, 27/08/2020, n.17862).
4.4 Quando non vi è proporzionalità tra il valore delle porzioni formate e le rispettive quote (o perché nella massa vi sono beni indivisibili o non comodamente divisibili o perché il valore delle porzioni, pur essendo le stesse omogenee, non corrisponde comunque alle quote), qualora non vi siano nell'asse ereditario beni (più precisamente, denaro) in grado di riequilibrare il valore delle singole porzioni, il legislatore prevede l'imposizione di conguagli in denaro da parte degli assegnatari di porzioni di valore eccedente la quota, con funzione perequativa del valore delle porzioni stesse ed in deroga alla regola della divisione in natura.
4.5 Formate le porzioni si procede alla assegnazione per estrazione a sorte di quelle di pari valore, corrispondenti a quote uguali, con criterio legale posto a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali. In caso di quote diseguali, si procede invece alla attribuzione delle corrispondenti porzioni, ricollegando la porzione alla quota di uguale valore.
L'interprete è stato interrogato ancora una volta sulla questione relativa alla derogabilità dei criteri indicati dall'art. 729 c.c., specie in presenza di quote eguali.
La giurisprudenza ha da tempo assunto la seguente posizione che dà conto del carattere non assoluto ma tendenziale del criterio stabilito dalla legge: In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore (così Cass. civ., sez. VI,
06/05/2021, n. 11857, che richiama Cass. civ., sez. II, 21/02/2017, n. 4426).]
4.6 La quota spettante alle odierne parti in giudizio, come già in precedenza osservato, in forza dell'atto di compravendita intervenuto tra e Parte_1
, non è paritaria e, tenuto conto del valore commerciale del compendio Persona_4 immobiliare, è quantificabile, come detto, in € 70.833,33, importo corrispondente 5/6 del valore complessivo del bene per , e in € 14.166,67, importo Parte_1 corrispondente 1/6 del valore complessivo del bene per . Controparte_1
4.7 Nel caso di specie, parte attrice sin dall'atto introduttivo ha chiesto l'assegnazione a sé dell'immobile oggetto del presente giudizio e tale richiesta è stata ribadita in tutti gli atti successivi.
Va premesso che l'immobile, come accertato dal consulente tecnico nominato nel presente giudizio, non è comodamente divisibile.
Invero, “[…] il citato Atto d'obbligo edilizio, allegato all'originaria L.E. n.
667 del 1977 e confermato dalla Concessione a sanatoria n. 330 del 2019, che limita per una parte consistente il diritto edificatorio esprimibile dal fondo, pregiudica
l'omogeneità divisionale discendente da un eventuale frazionamento pro quota, anche alla luce delle quote proprietarie spettanti ai due coeredi, di cui una quota di gran lunga maggioritaria (5/6); ciò a ragione della circostanza per la quale si dovrebbe poter suddividere le quote in modo proporzionale tra i condividenti sia con riguardo all'intera superficie che alla superficie impegnata dall'atto d'obbligo, operazione non materialmente realizzabile;
- un eventuale frazionamento pro quota, produrrebbe un maggiore deprezzamento del valore delle quote divise rispetto invece ad una valutazione economica condotta sull'intero, considerandosi in tal senso conveniente una valorizzazione del bene correlata ad una sua utilizzazione unitaria.
Per le ragioni suesposte si ritiene pertanto che il bene, per propria conformazione e caratteristiche intrinseche ed estrinseche, non sia da ritenersi “comodamente divisibile” (cfr. pag. 11 elaborato peritale). Sul punto, pare opportuno osservare come “l'indagine sulla comoda o non comoda divisibilità, al fine del riconoscimento o meno, in sede di divisione giudiziale, del diritto di ciascun partecipante di ottenere la sua quota in natura, deve essere non solo rigorosa, ma deve anche essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tale che la porzione da attribuirsi a ciascun condividente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, 9/11/1977, n. 4738; Cass., Sez. 2,
29/5/2007, n. 12498)” (Cass. civ., sez. II, 18/10/2024, n. 27040).
Posto quanto sopra, come si evince dall'art. 720 c.c., nel caso in cui l'immobile indiviso non sia comodamente divisibile, l'immobile deve preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, in caso di richiesta di attribuzione congiunta.
Nell'ambito della normativa di cui all' art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza del condividente interessato (che costituisce una sollecitazione dell'interessato in ordine alle modalità attuative della divisione ed integra, dunque, una specificazione della domanda di scioglimento della comunione, cfr. Cass. civ., II , 07/02/2024, n.
3487), assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota;
analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro (Cass. civ., sez. VI, 15/12/2022, n. 36736).
In caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, come nel caso di specie, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione e al combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c. , l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione (Cassazione civile , sez. II , 25/10/2024 , n. 27733).
In applicazione dei principi su esposti, l'immobile sito in Pontinia, censito al
N.C.T. al foglio 127, p.lla 44, in ragione della richiesta di attribuzione, essendo titolare della quota maggiore, va assegnato a . Parte_1
4.7.1 Tenuto conto della quota in astratto spettante alle odierne parti in giudizio e dell'assegnazione disposta, va riconosciuto un conguaglio nei confronti di
, pari ad € 14.166,67. Controparte_1
Si avrà pertanto, in esecuzione del progetto divisionale, che è Parte_1 tenuta al pagamento del conguaglio di € 14.166,67 in favore di . Controparte_1
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra 52.000,01 ed € 260.000,00, applicati i parametri minimi in relazione a tutte le fasi del processo tenuto conto della non rilevate complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta) seguono l'applicazione dei seguenti criteri.
Va rilevato innanzitutto, con la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione), ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diversamente da quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito (Cass. civ., sez. II, 23/01/2017, n. 1665).
Sotto altro profilo va rilevato che, nel giudizio di divisione ereditaria, per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, non trova normalmente applicazione il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. in base al quale le stesse seguono la soccombenza. In tale tipologia di giudizio, infatti, le spese, essendo effettuate nel comune interesse dei condividenti, sono a carico della massa, ricadendo su ciascun condividente in virtù della rispettiva quota. Il principio della soccombenza nel giudizio di divisione può tuttavia essere applicato con riferimento alle spese determinate da pretese sproporzionate o da inutili resistenze o da opposizioni ed eccezioni risultate infondate. Pertanto, la valutazione giudiziale sulla regolamentazione delle spese di liti deve essere effettuata dal giudice analizzando il contegno processuale complessivo dei condividenti
Nel caso di specie, il convenuto ha resistito alla divisione Controparte_1 ponendo questioni sulla stessa ammissibilità della domanda e rifiutando l'approvazione di un pacifico progetto divisionale, cosicché nei suoi confronti va applicato il criterio della soccombenza, essendo risultate le questioni poste tutte infondate.
5.1 Le spese della CTU, liquidata con separato decreto in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico delle parti giusta la metà ciascuno in considerazione del comune interesse delle parti allo svolgimento degli accertamenti effettuati dal consulente nominato dall'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara aperta la successione di (deceduto in data Persona_3
29/09/2007);
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le odierne parti in giudizio sul bene immobile sito in Pontinia (LT), via Migliara n. 51, censito al
N.C.T. al foglio 127, p.lla 44 (seminativo irriguo, classe 3, ettari 3 are 40 centiare 23, reddito dominicale di € 509,97 e agrario di € 246,00);
- accerta che è titolare di una quota astratta pari a 5/6 Parte_1 dell'immobile oggetto di divisione e che è titolare della restante quota Controparte_1 di 1/6; - attribuisce a il bene immobile sito in Pontinia (LT), via Parte_1
Migliara n. 51, censito al N.C.T. al foglio 127, p.lla 44 (seminativo irriguo, classe 3, ettari 3 are 40 centiare 23, reddito dominicale di € 509,97 e agrario di € 246,00);
- pone a carico di il pagamento del conguaglio di € 14.166,67 Parte_1 in favore di , oltre interessi legali dalla presente sentenza al Controparte_1 pagamento;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Latina-Territorio, già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità e a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, l'iscrizione di ipoteca a garanzia dei crediti per conguaglio ex artt.
2817, n. 2, e 2834 c.c.;
- ordina alla medesima Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, al suo passaggio in giudicato, la trascrizione della presente sentenza;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che liquida in € 7.051,50 per compenso al difensore, oltre rimborso Parte_1 delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico di entrambe le parti giusta la metà ciascuna.
Latina, lì 29/10/2025
Il giudice
UC VE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. UC VE, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3297 R.G. Cont. dell'anno 2021
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in via G.B. Vico n. 45 - Latina presso lo studio dell'avv. Pierluigi
ANGELONI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in via Oberdan n. 24 - Latina presso lo studio dell'avv. Silvestro
CARBONI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato del 04/10/2022;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione. CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 13/10/2025): “Si rappresenta che il C.T.U., Ing. ha ritenuto non opportuna la Persona_1 divisione del terreno di cui le parti sono comproprietarie rispettivamente per 5/6
e, per 1/6 . Il valore dello intero cespite, nella C.T.U., Parte_1 Controparte_1
è stato valutato in €. 85.000,00= e, conseguentemente, il valore del sesto spettante a
è di €. 14.166,00=. Questo difensore, per le considerazioni del C.T.U Controparte_1
e, per quanto evidenziato nei precedenti scritti difensivi, insiste perché le quote di terreno di vengano liquidate nei termini ed importo suindicati. Stante Controparte_1
l'opposizione della controparte questo difensore insiste perché parte convenuta venga condannata alla refusione delle spese di lite in esse già compreso quanto liquidato da
in favore del C.T.U. per il 100% delle spese”; Parte_1 per parte convenuta (note scritte del 27/10/2025): “Intende riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi ed in particolare alle note a trattazione scritta del
25/11/2024 ove venivano richiamate le osservazioni del ctp dall'Arch. Per_2 alla CTU dell'Arch. Conclusivamente si chiede che in caso di
[...] Per_1 attribuzione dell'intero fondo alla sig.ra venga disposta la Parte_1 liquidazione dell'indennizzo in favore del minor quotista sig. per una Controparte_1 somma non inferiore ad € 20.000,00”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/06/2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo lo scioglimento e la
[...] Controparte_1 divisione del bene immobile sito in Pontinia (LT), via Migliara n. 51, censito al
N.C.T. al foglio 127, p.lla 44 (seminativo irriguo, classe 3, ettari 3 are 40 centiare 23, reddito dominicale di € 509,97 e agrario di € 246,00), caduto in successione per la morte del comune padre, , deceduto in data 29/09/2007, con Persona_3 attribuzione ai singoli eredi della quota ad essi spettante.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che, a seguito della morte del padre , è stata depositata denuncia di successione in data Persona_3
06/02/2010, in cui risulta menzionato il bene immobile come sopra identificato;
che per 1/2 tale immobile già apparteneva alla moglie del de cuius, la Persona_4 quale, a seguito della morte del marito, ha acquisito un'ulteriore quota pari a 1/6, unitamente ai figli, e , entrambi divenuti titolari di una Parte_1 Controparte_1 quota pari ad 1/6; che con atto del 03/03/2010 (rep. n. 7655) ai rogiti del notaio Per_5 essa attrice ha acquistato dalla madre , con riserva di usufrutto,
[...] Persona_4 la quota di 4/6 del terreno come sopra identificato, divenendo, dunque, titolare della complessiva quota di 5/6 e, dunque, di una quota maggiore rispetto a quella del convenuto, pari ad 1/6 del bene ereditato ed oggetto di domanda.
Identificato il bene immobile e individuate le quote spettanti, parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, accertato che Parte_1
è proprietaria per 5/6 e è proprietario - pro indiviso- nella
[...] Controparte_1 misura di 1/6 del terreno sito in Pontinia (Lt), censito al N.C.T. di Pontinia al foglio
0127 part.00044, superficie di Ha 3.40.23 circa, ed accertato altresì a mezzo C.T.U., fin da ora richiesta, il valore del detto terreno, considerato che l'odierna attrice è comproprietaria per una maggiore quota, stabilire l'importo che Parte_1 dovrà versare al fratello , per acquisire l'intera proprietà del suddetto bene. In CP_1 subordine: disporre equa divisione del detto terreno, con attribuzione proporzionale a ciascuno dei condividenti di appezzamento di terreno corrispondente, per estensione, alla quota di spettanza, con gli eventuali conguagli del caso. Ordinare conseguentemente alla Agenzia delle Entrate- Ufficio Territorio di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza. Vittoria di spese, in caso di opposizione”.
1.1 Con comparsa del 25/10/2021 si è costituito in giudizio , il Controparte_1 quale, opponendosi nel merito alla richiesta di assegnazione della quota di 1/6, con liquidazione in denaro della quota, ha chiesto disporsi breve rinvio in attesa dello svolgimento della procedura di mediazione, avente ad oggetto la divisione dell'intero compendio immobiliare caduto in successione.
1.2 Dato atto dell'esito negativo della mediazione e assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 07/02/2023, il g.i. ha disposto procedersi a CTU, nominando allo scopo l'ing. Persona_1
e individuando quesito da sottoporre al consulente nel seguente: “1) Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, accedendo ove necessario presso uffici ed enti pubblici, descriva il c.t.u. gli immobili per cui è causa (indicati in atto di citazione) e proceda alla relativa individuazione (ubicazione, confini, dati catastali, acquisendo, ove non già in atti, certificazione catastale e ipotecaria aggiornata, al ventennio al fine di verificarne la sicura appartenenza al de cuius); verifichi la conformità degli immobili agli strumenti urbanistici;
2) ove dalle certificazioni ipotecarie risulti la presenza di creditori iscritti il CTU ne darà immediata comunicazione al giudice;
riferisca sull'ammontare delle iscrizioni ipotecarie verificandone l'attualità; 3) dica, tenuto conto delle quote spettanti alle parti, se gli immobili siano comodamente divisibili, se sia possibile il frazionamento delle singole unità sulla base della normativa urbanistica, indicando i connessi lavori necessari e il loro costo;
4) effettui la stima all'attualità; 5) procuri ove previsto l'attestazione energetica APE relativa all'immobile per cui è causa;
6) predisponga ove possibile uno o più progetti di divisione (uno per ciascuna massa) sulla base delle quote di diritto, indicando gli eventuali conguagli;
7) depositi copia cartacea di cortesia della relazione e dei relativi allegati”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 27/2/2023, l'elaborato peritale definitivo, autorizzata la proroga di giorni 75 come richiesta (03/07/2023), è stato depositato in data
09/03/2024.
All'esito dell'udienza del 16/04/2024, sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 127- ter c.p.c., rilevata, in vista della formazione del progetto divisionale, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Persona_6
in favore della quale è costituito fondo patrimoniale che comprende anche il
[...] bene oggetto di divisione (come emerge dalla CTU da ultimo depositata e non altrimenti evidenziato) e a cui deve essere riconosciuta, in quanto titolare del fondo, la possibilità di opporre l'acquisto del bene, in relazione alla concreta prospettiva che il bene venga assegnato al maggiore quotista, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio a cura della parte più diligente.
Vista l'istanza di parte attrice, con ordinanza del 05/07/2024, ritenuta fondata la richiesta per l'applicazione dell'art. 171 c.c., alla luce della circostanza documentata dell'intervenuto decesso di cha ha lasciato figli Persona_7 maggiorenni, è stata revocata l'ordinanza del 17/04/2024 che disponeva l'integrazione del contraddittorio ed è stata confermata la fissazione dell'udienza del
26/11/2024 per la formazione del progetto divisionale. Con ordinanza del 23/03/2025, per l'eventuale approvazione non contenziosa ai sensi dell'art. 789, terzo comma, c.p.c., è stato formato il seguente progetto divisionale: “attribuzione del terreno oggetto di divisione sito nel comune di Pontinia
(LT), Strada Migliara 51 destra, esteso catastalmente ha 03.40.23 e censito al NCT del comune di Pontinia al foglio 127, particella 44 [CAT. seminativo irriguo] all'attrice con addebito dell'eccedenza a suo carico e a favore Parte_1 del condividente cui spetta un conguaglio di € 14.200,00”. Controparte_1
Rilevata l'adesione al progetto divisionale della sola parte attrice e la conseguente necessità di procedere ai sensi dell'art. 187 c.p.c. nonché l'insussistenza di vincoli di pregiudizialità tecnica tra il presente giudizio e quello (meramente) annunciato dalla difesa del convenuto (azione di riduzione), con ordinanza del
18/04/2025 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. l'udienza del 28/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 29/10/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 29/10/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per incertezza circa la titolarità della quota, sollevata dal convenuto, è opportuno osservare come la determinazione delle quote ereditarie, nell'ipotesi di successione ab intestato, ricorrente nel caso di specie, è stabilita dalla legge che costituisce la fonte del fenomeno successorio;
pertanto, non sussiste alcun onere in capo ai condividenti, che introducono il relativo giudizio, di indicare specificamente le quote spettanti ad ogni coerede.
Pur condividendo l'esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24/01/2022, ord. n. 1965), la giurisprudenza di legittimità ha precisato, sulla scorta di risalenti princìpi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi. Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. n. 20645/2005). La divisione, in considerazione della sua efficacia retroattiva sancita dagli artt. 757 e 1116 c.c., non opera alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro dei condividenti (Cass. n.
17061/2011), ma lascia ciascuno di essi aventi causa dal de cuius (o più in generale, con riferimento a qualsiasi comunione, dal dante causa dei partecipanti alla comunione medesima) (Cass. civ., sez. VI, 02/03/2023, ord. n. 6228).
Il minor rigore della prova della comproprietà nei giudizi di divisione non significa che “la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi”, fondata sul presupposto dell'appartenenza dei beni stessi alla comunione,
“sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n.
21716/2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n.
1065/2022). La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo,
è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105/1987; n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione
(Cass.n.4353/1980). Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041/2021)”
(Cass. civ., sez. VI, 02/03/2023, ord. n. 6228 in motivazione).
È stato altresì chiarito che, non potendo escludersi a priori, nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria, la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi, nel significato sopra chiarito, sia incontroversa, una produzione documentale, operata in corso di causa, o acquisita d'ufficio dal consulente tecnico, non incorre in alcuna preclusione, tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro. La produzione, infatti, ridonda a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. civ., sez. VI, 14/12/2021, ord. n.
40041).
A ciò si aggiunga che, peraltro, l'omessa produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell'immobile pignorato, non costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della domanda.
È indubbio che “se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro
i singoli compartecipi il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa. Tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli. Un tale onere, infatti, non previsto da quelle norme, non si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega piuttosto avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, primo comma, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991); con la conseguenza che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere
«se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti»
(Cass. n. 4703/1981; n. 4330/1986). La mancata evocazione in giudizio dei creditori
e aventi causa non invalida la sentenza anche nei confronti dei comproprietari (Cass.
n. 4703/1981), ma comporta le conseguenze stabilite nell'art. 1113 cc.” (Cass. civ., sez. VI, 02/03/2023, ord. n. 6228, in motivazione).
2.1 Va altresì chiarito, in ordine alla dedotta inammissibilità dell'azione promossa, la quale dovrebbe avere ad oggetto non il singolo bene ma l'intero asse ereditario e la conseguente incertezza della titolarità della quota di proprietà vantata dall'attrice, stante la sussistenza di altri beni caduti in successione, che è pacificamente ammissibile una divisione parziale e, dunque, relativa ad un solo bene, come accaduto nel caso di specie.
Il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c., che disciplina la formazione delle quote, implica che la divisione deve condurre al definitivo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune.
Tale principio, tuttavia, non è assoluto e inderogabile, ben potendo intervenire una divisione parziale laddove sussista sul punto un accordo tra le parti o, proposta da una delle parti una divisione parziale, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse (Cass. civ., sez. II, 14/01/2022, ord. n. 1065).
L'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi nella divisione uno o più beni ereditari, senza la necessità di indagare se fosse nota alle parti l'esistenza di tali beni (nel caso di specie dei conti correnti) al momento della dell'apertura della successione. Sebbene il principio cardine in materia di comunione ereditaria sia quello della 'universalità' della divisione ereditaria - in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario - tale principio non è assoluto ma trova eccezione per via legislativa (articoli 713, comma 3; 720; 722, 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti. In definitiva, la divisione parziale dei beni ereditari è ammessa sia per via contrattuale che per via giudiziale, in quanto il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è inderogabile (Cass. civ., sez. II,
15/04/2025, n. 9869 in motivazione).
Pertanto, quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass.
n. 796/1964). Tale finalità del giudizio importa, fermo il rispetto delle preclusioni tipiche del normale giudizio di cognizione, che la indicazione dei beni possa essere fatta anche in un secondo tempo, costituendo una tale indicazione una precisazione della domanda (Cass. n. 28272/2018) (Cass. civ., sez. II, 14/01/2022, ord. n. 1065).
Le parti possono, dunque, indicare i beni oggetto della divisione anche dopo aver introdotto la domanda, ma sempre nei limiti delle preclusioni processuali, e dunque entro i termini in cui è consentita la precisazione o l'integrazione delle rispettive domande.
Nulla osta, come già osservato, ad uno scioglimento parziale della comunione ereditaria, potendo procedersi ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti, ovvero quando essa divisione parziale costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse. Nel caso di specie, parte attrice, nell'introdurre il presente giudizio, ha chiesto la divisione del solo bene immobile sito in Pontinia, censito al N.C.T. al foglio 127,
p.lla 44, senza fare alcuna menzione di altri beni immobili.
Non avendo il convenuto esteso la domanda, chiedendo la divisione dell'intero asso ereditario, ma essendosi limitato, nelle note scritte dell'01/02/2023, e dunque, oltre le preclusioni, a dedurre la sola inammissibilità della domanda di divisione promossa perché riferita ad un solo bene e non all'intero asso ereditario, deve ritenersi che il presente giudizio abbia ad oggetto il solo scioglimento della comunione esistente sul singolo bene come sopra identificato.
3. Va dunque aperta la successione di e devoluta per legge in Persona_3 favore degli eredi , e per una quota di Persona_4 Controparte_1 Parte_1
1/3 in favore di e di 2/3 dei figli e . Parte_2 Controparte_1 Parte_1
3.1 Prima di disporre lo scioglimento si rende necessaria una premessa circa l'attuale misura delle quote in capo ai condividenti.
L'immobile per cui è causa è stato acquistato da , unitamente Persona_3 alla moglie , in ragione di 1/2 ciascuno, con atto del 15/06/1968 (racc. Persona_4
n. 19212 - rep. n. 5447) ai rogiti del notaio (doc. 6 allegato alla Persona_8 memoria di replica di parte attrice).
A seguito della morte di , è pervenuta alla moglie Persona_3 Pt_3
l'ulteriore quota del bene ereditata dal marito.
[...]
Con atto (rep. n. 7655 - racc. n. 4241) del 03/03/2010 (doc. allegato all'atto di citazione), ai rogiti del notaio ha trasferito alla figlia Persona_5 Persona_4
la propria quota relativa all'immobile per cui è causa, pari a 4/6, Parte_1 riservando a sé l'usufrutto.
Deceduta , consolidatasi la nuda proprietà, è Persona_4 Parte_1 divenuta piena proprietaria di 4/6 dell'intero, a cui si aggiunge la quota acquistata come erede del padre . Persona_3
Va dunque preso atto che è titolare di una quota astratta pari a Parte_1
5/6 dell'immobile oggetto di divisione.
4. In ragione delle rispettive quote, va ora disposto lo scioglimento della comunione sul bene così individuato secondo gli accertamenti svolti dal CTU ing.
(elaborato depositato telematicamente il 09/03/2024): “Il terreno di Persona_1 cui è causa è ubicato nel Comune di Pontinia (LT), Strada Migliara 51 destra, in una porzione di territorio compresa tra la stessa Migliara 51 (su cui espone a sud-est un fronte di limitata estensione), il fiume Sisto a sud-ovest, la Strada Migliara 50 e 1/2 a nord-ovest e la Strada poderale Lungo Botte a nordest2 . Il terreno è inserito in un contesto a prevalente vocazione agricola dello stesso comune di Pontinia ed è caratterizzato, nella porzione di terreno più ampia ed interna, da una forma pressoché trapezia, un lato del quale segue la sinuosità del fiume Sisto, porzione poi collegata con una residua parte di terreno che si affaccia sulla Migliara 51; detta residua parte risulta separata dalla Migliara 51 da una fascia frangivento (Part.lla
19), di proprietà del e da una canaletta consortile di bordo Controparte_2 strada. Per tale motivo l'accessibilità al fondo è subordinata all'affrancazione della fascia demaniale ed alle opere connesse alla realizzazione dell'accesso al fondo dalla viabilità stradale. Il terreno di superficie catastale pari ad ha 03.40.23 risulta attualmente servito da colonnina idrante di irrigazione gestita dal CP_3
.
[...]
Il cespite di cui trattasi è censito al N.C.T. di Pontinia al Foglio 127, particella 44, categoria catastale “seminativo irriguo”, superficie ha 03.40.23, e confina con le seguenti particelle catastali:
- a nord/nord-est - con P.lla 45 - Prop. (1/1) Controparte_1
- a sud-est - parte P.lla 68 - Prop. (5/6) e Parte_1 Controparte_1
(1/6) - parte con P.lla 19 - Propr. (1/1) Controparte_2
- a sud-ovest - parte P.lla 40 - Prop. Controparte_4
(1/1) - parte P.lla 20 - Prop. (1/1).
[...] Controparte_3
Il terreno, in N.C.T. di Pontinia F. 127, P.lla 44, come risulta da visura storica catastale3 , deriva da vari frazionamenti e fusioni effettuate nel corso del tempo a partire dall'originaria P.lla 16, un tempo facente parte dell'ex podere O.N.C. contraddistinto con il n. 1524; in particolare: - con tipo di frazionamento n. 871 del
26/01/1988, la P.lla 16 veniva frazionata in tre particelle (due terreni ed un fabbricato) contraddistinte con numerazioni 16 (terreno) - 40 (terreno) - 41
(fabbricato); - con tipo di frazionamento n. 1787.1 del 19/09/1992, la predetta P.lla
16 veniva nuovamente frazionata in due ulteriori particelle 44 e 45”. Con ordinanza del 23/03/2025, sulla scorta della valutazione dell'immobile e del valore delle quote spettanti alle parti in giudizio, è stato formato il seguente progetto divisionale: attribuzione del terreno oggetto di divisione sito nel comune di
Pontinia (LT), Strada Migliara 51 destra, esteso catastalmente ha 03.40.23 e censito al
NCT del comune di Pontinia al foglio 127, particella 44 [CAT. seminativo irriguo] all'attrice con addebito dell'eccedenza a suo carico e a favore del Parte_1 condividente cui spetta un conguaglio di € 14.200,00; Controparte_1
Il progetto divisionale così formato, cui parte attrice ha aderito, non è stato accettato dalla difesa del convenuto.
4.1 Si rende necessaria una premessa in merito alle fasi del procedimento divisorio.
Ai fini della determinazione delle quote ereditarie e dei conguagli, come si evince dall'art. 723 c.c. si deve, tuttavia, procedere ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro, ivi compresi quelli relativi ai frutti del bene comune di cui un coerede gode in via esclusiva.
L'art. 723 c.c., che non è dotato di un vero e proprio contenuto precettivo bensì meramente esemplificativo, con esclusione di portata vincolante per i condividenti, individua le fasi del procedimento divisorio per la formazione delle porzioni e assegnazione delle stesse.
Successivamente alla fase eventuale della vendita dei beni mobili o immobili, vi è la resa dei conti, la formazione dello stato attivo e passivo e la determinazione delle porzioni, dei conguagli e dei rimborsi.
L'operazione di cui all'art. 723 c.c. deve necessariamente precedere la divisione perché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente (Cass. civ., sez. II, 10/10/2018, n. 25120).
La formazione dello stato attivo e passivo, sebbene nella prospettiva del legislatore segua alla resa dei conti, costituisce attività preliminare ad ogni altra operazione divisoria, atteso che è solo a seguito dell'inventario dei beni è possibile conoscere la consistenza della massa da dividere e la sussistenza di passività relative alla gestione del bene indiviso da parte di uno dei condividenti.
Estinte le passività, è possibile la resa dei conti, che consiste in un'operazione finalizzata a definire le situazioni debitorie e creditorie tra i coeredi, derivanti da atti di amministrazione del bene indiviso posti in essere da uno di essi nell'interesse comune o da atti separati di godimento dei beni.
Tale operazione comporta, dunque, che ogni condividente imputi alla sua quota, ai sensi dell'art. 724, secondo comma, c.c., le somme di cui è debitore nei confronti degli altri, in dipendenza dei rapporti di comunione (nonché nei confronti del defunto, in caso di divisione ereditaria).
L'obbligo del rendiconto presuppone, in altri termini, il compimento di atti di amministrazione e godimento dei beni comuni e può derivare dalla percezione di frutti naturali o civili dei beni comuni da parte di alcuni condividenti o da migliorie apportate al bene comune possedute nonché dal godimento in via esclusiva di un bene immobile da parte di uno o più condividenti.
In sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n.
366/1985).
Lo scopo della resa dei conti è quello di rendere definitivi e, quindi, liquidi debiti e crediti di ciascun condividente verso gli altri, determinati da eventuali atti di godimento separato di beni comuni o da eventuali atti di amministrazione compiuti nell'interesse comune.
La ragione per la quale l'art. 723 c.c., nello stabilire l'ordine delle operazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividenti avvenga prima della
«formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità» risulta chiara da quanto dispone il secondo comma dell'art. 724 c.c.: ciascun coerede deve «imputare alla sua quota» non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche «quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione», cioè per debiti relativi alla gestione della comunione.
Sono esclusi dall'imputazione i debiti che hanno una genesi diversa (Cass. n.
975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977) (Cass. civ., sez. II, 06/10/2021, n. 27086).
Eseguiti i prelevamenti di cui all'art. 725 c.c. (“Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura”) - che, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolge con riferimento ai beni che residuano (tolti in altri termini i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori) - previa stima dei beni, si formano le porzioni.
Invero, dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 724 e del primo comma dell'art. 725 c.c. si evince che nel giudizio di divisione il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione (Cass. civ., sez. II, 06/10/2021, n. 27086).
Determinate le quote, occorre definire i conguagli e i rimborsi derivanti dalle ragioni di credito e debito a seguito del rendiconto.
Si precisa che tale fase non ha finalità riequilibrativa delle porzioni.
Dunque, formate le porzioni, previa stima dei beni, si procederà all'assegnazione con la corresponsione di eventuali conguagli.
4.2 Posto quanto sopra sul piano generale, il consulente tecnico incaricato ha provveduto a stimare il valore dell'immobile in comunione tra le parti, con relazione chiara, precisa e condivisibile in quanto intrinsecamente attendibile ed immune da vizi logico-giuridici.
Il valore del compendio immobiliare indiviso, in ragione dell'ubicazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, delle peculiarità della zona, della sussistenza del vincolo (atto d'obbligo edilizio, rep. n. 120578, del 19/01/1977, ai rogiti del notaio , allegato all'originaria L.E. n. 667 del 1977 e confermato dalla Per_9 concessione n. 330 del 2019, che limita una parte consistente del diritto edificatorio relativo al terreno in oggetto) è determinabile in € 85.000,00.
4.3 Com'è noto, secondo la disciplina dettata dal codice civile agli artt. 726 e ss., eseguita la stima dei beni residui facenti parte della massa da dividere, si procede alla formazione delle porzioni, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 726 c.c. sono tante quante sono gli eredi o le stirpi condividenti.
Il legislatore non si è limitato ad attribuire ai condividenti il diritto alla divisione in natura ai sensi dell'art. 718 c.c., ma ha altresì dettato norme per la formazione delle porzioni, improntate al principio di omogeneità qualitativa temperato dalla previsione dei conguagli ex art. 728 c.c.; le porzioni devono dunque essere formate, previa stima dei beni, secondo un principio di equa distribuzione,
“comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota”.
Le disposizioni richiamate, aventi contenuto precettivo autonomo, si integrano tra loro articolando una disciplina che si ispira solo tendenzialmente al criterio della omogeneità qualitativa delle porzioni.
L'applicazione concreta della disciplina ha portato ad affermare che l'art. 727
c.c., prevede che nello scioglimento della comunione le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota;
che tale principio non ha tuttavia natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima per cui il giudice della divisione, nel formare i lotti da attribuire ai singoli comproprietari, può legittimamente discostarsi dal suddetto criterio di ordine generale, al fine di meglio soddisfare l'interesse concreto dei condividenti, che giustifica il potere derogatorio del giudice.
Si legge nelle massime della giurisprudenza di legittimità: Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per
l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (così di recente Cass. civ., sez. VI, 27/08/2020, n.17862).
4.4 Quando non vi è proporzionalità tra il valore delle porzioni formate e le rispettive quote (o perché nella massa vi sono beni indivisibili o non comodamente divisibili o perché il valore delle porzioni, pur essendo le stesse omogenee, non corrisponde comunque alle quote), qualora non vi siano nell'asse ereditario beni (più precisamente, denaro) in grado di riequilibrare il valore delle singole porzioni, il legislatore prevede l'imposizione di conguagli in denaro da parte degli assegnatari di porzioni di valore eccedente la quota, con funzione perequativa del valore delle porzioni stesse ed in deroga alla regola della divisione in natura.
4.5 Formate le porzioni si procede alla assegnazione per estrazione a sorte di quelle di pari valore, corrispondenti a quote uguali, con criterio legale posto a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali. In caso di quote diseguali, si procede invece alla attribuzione delle corrispondenti porzioni, ricollegando la porzione alla quota di uguale valore.
L'interprete è stato interrogato ancora una volta sulla questione relativa alla derogabilità dei criteri indicati dall'art. 729 c.c., specie in presenza di quote eguali.
La giurisprudenza ha da tempo assunto la seguente posizione che dà conto del carattere non assoluto ma tendenziale del criterio stabilito dalla legge: In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore (così Cass. civ., sez. VI,
06/05/2021, n. 11857, che richiama Cass. civ., sez. II, 21/02/2017, n. 4426).]
4.6 La quota spettante alle odierne parti in giudizio, come già in precedenza osservato, in forza dell'atto di compravendita intervenuto tra e Parte_1
, non è paritaria e, tenuto conto del valore commerciale del compendio Persona_4 immobiliare, è quantificabile, come detto, in € 70.833,33, importo corrispondente 5/6 del valore complessivo del bene per , e in € 14.166,67, importo Parte_1 corrispondente 1/6 del valore complessivo del bene per . Controparte_1
4.7 Nel caso di specie, parte attrice sin dall'atto introduttivo ha chiesto l'assegnazione a sé dell'immobile oggetto del presente giudizio e tale richiesta è stata ribadita in tutti gli atti successivi.
Va premesso che l'immobile, come accertato dal consulente tecnico nominato nel presente giudizio, non è comodamente divisibile.
Invero, “[…] il citato Atto d'obbligo edilizio, allegato all'originaria L.E. n.
667 del 1977 e confermato dalla Concessione a sanatoria n. 330 del 2019, che limita per una parte consistente il diritto edificatorio esprimibile dal fondo, pregiudica
l'omogeneità divisionale discendente da un eventuale frazionamento pro quota, anche alla luce delle quote proprietarie spettanti ai due coeredi, di cui una quota di gran lunga maggioritaria (5/6); ciò a ragione della circostanza per la quale si dovrebbe poter suddividere le quote in modo proporzionale tra i condividenti sia con riguardo all'intera superficie che alla superficie impegnata dall'atto d'obbligo, operazione non materialmente realizzabile;
- un eventuale frazionamento pro quota, produrrebbe un maggiore deprezzamento del valore delle quote divise rispetto invece ad una valutazione economica condotta sull'intero, considerandosi in tal senso conveniente una valorizzazione del bene correlata ad una sua utilizzazione unitaria.
Per le ragioni suesposte si ritiene pertanto che il bene, per propria conformazione e caratteristiche intrinseche ed estrinseche, non sia da ritenersi “comodamente divisibile” (cfr. pag. 11 elaborato peritale). Sul punto, pare opportuno osservare come “l'indagine sulla comoda o non comoda divisibilità, al fine del riconoscimento o meno, in sede di divisione giudiziale, del diritto di ciascun partecipante di ottenere la sua quota in natura, deve essere non solo rigorosa, ma deve anche essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tale che la porzione da attribuirsi a ciascun condividente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, 9/11/1977, n. 4738; Cass., Sez. 2,
29/5/2007, n. 12498)” (Cass. civ., sez. II, 18/10/2024, n. 27040).
Posto quanto sopra, come si evince dall'art. 720 c.c., nel caso in cui l'immobile indiviso non sia comodamente divisibile, l'immobile deve preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, in caso di richiesta di attribuzione congiunta.
Nell'ambito della normativa di cui all' art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza del condividente interessato (che costituisce una sollecitazione dell'interessato in ordine alle modalità attuative della divisione ed integra, dunque, una specificazione della domanda di scioglimento della comunione, cfr. Cass. civ., II , 07/02/2024, n.
3487), assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota;
analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro (Cass. civ., sez. VI, 15/12/2022, n. 36736).
In caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, come nel caso di specie, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione e al combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c. , l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione (Cassazione civile , sez. II , 25/10/2024 , n. 27733).
In applicazione dei principi su esposti, l'immobile sito in Pontinia, censito al
N.C.T. al foglio 127, p.lla 44, in ragione della richiesta di attribuzione, essendo titolare della quota maggiore, va assegnato a . Parte_1
4.7.1 Tenuto conto della quota in astratto spettante alle odierne parti in giudizio e dell'assegnazione disposta, va riconosciuto un conguaglio nei confronti di
, pari ad € 14.166,67. Controparte_1
Si avrà pertanto, in esecuzione del progetto divisionale, che è Parte_1 tenuta al pagamento del conguaglio di € 14.166,67 in favore di . Controparte_1
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra 52.000,01 ed € 260.000,00, applicati i parametri minimi in relazione a tutte le fasi del processo tenuto conto della non rilevate complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta) seguono l'applicazione dei seguenti criteri.
Va rilevato innanzitutto, con la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione), ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diversamente da quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito (Cass. civ., sez. II, 23/01/2017, n. 1665).
Sotto altro profilo va rilevato che, nel giudizio di divisione ereditaria, per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, non trova normalmente applicazione il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. in base al quale le stesse seguono la soccombenza. In tale tipologia di giudizio, infatti, le spese, essendo effettuate nel comune interesse dei condividenti, sono a carico della massa, ricadendo su ciascun condividente in virtù della rispettiva quota. Il principio della soccombenza nel giudizio di divisione può tuttavia essere applicato con riferimento alle spese determinate da pretese sproporzionate o da inutili resistenze o da opposizioni ed eccezioni risultate infondate. Pertanto, la valutazione giudiziale sulla regolamentazione delle spese di liti deve essere effettuata dal giudice analizzando il contegno processuale complessivo dei condividenti
Nel caso di specie, il convenuto ha resistito alla divisione Controparte_1 ponendo questioni sulla stessa ammissibilità della domanda e rifiutando l'approvazione di un pacifico progetto divisionale, cosicché nei suoi confronti va applicato il criterio della soccombenza, essendo risultate le questioni poste tutte infondate.
5.1 Le spese della CTU, liquidata con separato decreto in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico delle parti giusta la metà ciascuno in considerazione del comune interesse delle parti allo svolgimento degli accertamenti effettuati dal consulente nominato dall'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara aperta la successione di (deceduto in data Persona_3
29/09/2007);
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le odierne parti in giudizio sul bene immobile sito in Pontinia (LT), via Migliara n. 51, censito al
N.C.T. al foglio 127, p.lla 44 (seminativo irriguo, classe 3, ettari 3 are 40 centiare 23, reddito dominicale di € 509,97 e agrario di € 246,00);
- accerta che è titolare di una quota astratta pari a 5/6 Parte_1 dell'immobile oggetto di divisione e che è titolare della restante quota Controparte_1 di 1/6; - attribuisce a il bene immobile sito in Pontinia (LT), via Parte_1
Migliara n. 51, censito al N.C.T. al foglio 127, p.lla 44 (seminativo irriguo, classe 3, ettari 3 are 40 centiare 23, reddito dominicale di € 509,97 e agrario di € 246,00);
- pone a carico di il pagamento del conguaglio di € 14.166,67 Parte_1 in favore di , oltre interessi legali dalla presente sentenza al Controparte_1 pagamento;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Latina-Territorio, già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità e a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, l'iscrizione di ipoteca a garanzia dei crediti per conguaglio ex artt.
2817, n. 2, e 2834 c.c.;
- ordina alla medesima Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, al suo passaggio in giudicato, la trascrizione della presente sentenza;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che liquida in € 7.051,50 per compenso al difensore, oltre rimborso Parte_1 delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico di entrambe le parti giusta la metà ciascuna.
Latina, lì 29/10/2025
Il giudice
UC VE