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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 5569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5569 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9369/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa ET OC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 9369/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALESTRO Parte_1 C.F._1
SI e dell'avv. MORONI GIULIA ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PECO GIULIO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro, rilevato che:
- con ricorso depositato in data 25/07/2025 la ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza dell'indebito rivendicato dall' a titolo di NASPI, per complessivi € 14.448,59, essendo la CP_1
ricorrente in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla prestazione e avendo la stessa indicato nella domanda di Naspi – pur presentata in epoca precedente alla cessazione del rapporto e precisamente in data 4.4.2017 - che il rapporto di lavoro sarebbe cessato in data
30.4.2017;
pagina 1 di 2 - si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1
avendo l' abbandonato l'indebito; CP_1
- all'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere senza accordo sulle spese;
ritenuto che:
- la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, essendo venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto e quello di causalità della lite inducono a porre a carico della convenuta le spese di lite sostenute dalla ricorrente, in forza dell'abbandono CP_1
dell'indebito solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso e sulla base di elementi di fatto già indicati nella domanda amministrativa e di ragioni già evidenziate nel ricorso amministrativo (cfr. docc. 4 e 7 fascicolo ricorrente);
- la liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000 tenuto conto del modesto grado di complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite nell'importo di CP_1
€ 1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
IL GIUDICE
ET OC pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa ET OC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 9369/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALESTRO Parte_1 C.F._1
SI e dell'avv. MORONI GIULIA ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PECO GIULIO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro, rilevato che:
- con ricorso depositato in data 25/07/2025 la ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza dell'indebito rivendicato dall' a titolo di NASPI, per complessivi € 14.448,59, essendo la CP_1
ricorrente in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla prestazione e avendo la stessa indicato nella domanda di Naspi – pur presentata in epoca precedente alla cessazione del rapporto e precisamente in data 4.4.2017 - che il rapporto di lavoro sarebbe cessato in data
30.4.2017;
pagina 1 di 2 - si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1
avendo l' abbandonato l'indebito; CP_1
- all'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere senza accordo sulle spese;
ritenuto che:
- la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, essendo venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto e quello di causalità della lite inducono a porre a carico della convenuta le spese di lite sostenute dalla ricorrente, in forza dell'abbandono CP_1
dell'indebito solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso e sulla base di elementi di fatto già indicati nella domanda amministrativa e di ragioni già evidenziate nel ricorso amministrativo (cfr. docc. 4 e 7 fascicolo ricorrente);
- la liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000 tenuto conto del modesto grado di complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite nell'importo di CP_1
€ 1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
IL GIUDICE
ET OC pagina 2 di 2