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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/11/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2781/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2781/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Elisabetta Mugnai, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Cassia Nord 2/e, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, per e l'Avv. Elisabetta Mugnai, ha Parte_1 Parte_2 concluso chiedendo di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di stabilire, ove ritenuto più opportuno, la propria residenza;
2 / 4
2. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti;
3. i coniugi danno atto, altresì, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà comune a mezzo di separato accordo;
4. i coniugi danno atto che rimarrà ad abitare nell'immobile di proprietà, Parte_2 sito in Poggibonsi (SI), Vai Dante 37, assieme al figlio minore che ivi manterrà la Per_1 residenza, mentre il sig. continuerà ad abitare nell'immobile di proprietà sito Parte_1 in Poggibonsi (SI) Via Via Giuseppe di Vittorio n° 2 ove ha la residenza;
5. in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c., al fine di mantenere il diritto dei figli ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, il minore vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso entrambe i genitori, mantenimento diretto e con la responsabilità genitoriale esercitata congiuntamente dagli stessi. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
6. Il mantenimento sarà diretto ed ogni genitore provvederà a quanto necessario per il figlio minore nei giorni di propria spettanza;
7. le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da entrambe i genitori, nella specie: spese sanitarie non coperte dal SSN e spese scolastiche necessarie (quali: a titolo tolo esemplificativo i libri scolastici e altri strumenti di studio, la cancelleria varia, le gite e le escursioni scolastiche, il trasporto scolastico, le tasse scolastiche anche universitarie, mensa). Sempre al 50% tra loro i coniugi dovranno provvedere anche al pagamento delle ulteriori spese straordinarie dei figli, quali a titolo meramente esemplificativo le spese inerenti le attività ludico - sportive - ricreative - formative svolte al di fuori dell'ambito scolastico, ma queste ultime solo se previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, o, in caso di mancato accordo, se autorizzate dal Giudice, così come meglio previsto e stabilito dal Protocollo del Diritto di
Famiglia del Tribunale di Siena, fornito in copia alle parti.
Le parti stabiliscono, inoltre, che l'assegno unico spettante per i figli minori sarà suddiviso al
50% tra ciascun genitore;
8. il padre e la madre potranno vedere il figlio minore, ogni volta che lo vorranno, fatti Per_1 salvi gli impegni del medesimo, e previo accordo tra di loro. 3 / 4
In particolare, il sig. e la sig.ra potranno stare con il Parte_1 Parte_2 minore a settimane alterne, o, comunque, la vita del minore dovrà essere organizzata con entrambe i genitori in modo equo e bilanciato anche in termini di tempo trascorso con ciascuno a periodo temporali anche minori o maggiori della settimana.
9. Per quanto concerne le vacanze estive, il minore starà 2/3 settimane anche non consecutivi con ciascun genitore, secondo un calendario che sarà concordemente stabilito dalle parti ad inizio del mese di maggio di ogni anno.
10. Per le vacanze Natalizie, le parti dichiarano che trascorreranno insieme al figlio, ciascuno alternando negli anni la Vigilia del Santo Natale e il Santo Natale, l giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, mentre per le vacanze Pasquali le parti alterneranno i giorni della Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo;
11. Ogni genitore potrà comunicare con i figli telefonicamente nei giorni in cui starà con l'altro genitore stabilendo un orario che rispetti gli impegni e gli orari del figlio minore e dell'altro genitore.
12. I giorni e gli orari di visita del minore potranno essere variati congiuntamene da entrambe i genitori sulla base degli orari/turni lavorativi dei coniugi ed anche delle necessità del bambino;
13. i coniugi potranno avvalersi di baby sitter, familiari, amici di fiducia per la gestione dei bimbi in caso di loro assenza, preferendo tuttavia l'altro genitore laddove fosse disponibile, così come da piano genitoriale allegato;
la baby sitter, qualora ve ne sia necessità, verrà pagata da chi la richiederà;
14. I coniugi si rendono disponibili a rilasciare la firma per la richiesta e/o rinnovo di passaporto e/o carta di identità dei figli minori senza bisogno di ulteriore autorizzazione;
Pubblico Ministero: visto in data 19.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.8.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in
[...] Parte_2 data 16.9.2014 in a Roccapiemonte (SA), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Roccapiemonte (SA) all'atto n. 6, Parte 1, anno 2014, e che dalla loro unione era nato, in Poggibonsi in data 20.7.2016, il figlio evidenziavano che la convivenza era Per_1 divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra. 4 / 4
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ) alle C.F._1 Parte_2 C.F._2 condizioni concordate indicate supra;
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccapiemonte (SA), di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2781/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Elisabetta Mugnai, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Cassia Nord 2/e, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, per e l'Avv. Elisabetta Mugnai, ha Parte_1 Parte_2 concluso chiedendo di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di stabilire, ove ritenuto più opportuno, la propria residenza;
2 / 4
2. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti;
3. i coniugi danno atto, altresì, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà comune a mezzo di separato accordo;
4. i coniugi danno atto che rimarrà ad abitare nell'immobile di proprietà, Parte_2 sito in Poggibonsi (SI), Vai Dante 37, assieme al figlio minore che ivi manterrà la Per_1 residenza, mentre il sig. continuerà ad abitare nell'immobile di proprietà sito Parte_1 in Poggibonsi (SI) Via Via Giuseppe di Vittorio n° 2 ove ha la residenza;
5. in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c., al fine di mantenere il diritto dei figli ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, il minore vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso entrambe i genitori, mantenimento diretto e con la responsabilità genitoriale esercitata congiuntamente dagli stessi. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
6. Il mantenimento sarà diretto ed ogni genitore provvederà a quanto necessario per il figlio minore nei giorni di propria spettanza;
7. le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da entrambe i genitori, nella specie: spese sanitarie non coperte dal SSN e spese scolastiche necessarie (quali: a titolo tolo esemplificativo i libri scolastici e altri strumenti di studio, la cancelleria varia, le gite e le escursioni scolastiche, il trasporto scolastico, le tasse scolastiche anche universitarie, mensa). Sempre al 50% tra loro i coniugi dovranno provvedere anche al pagamento delle ulteriori spese straordinarie dei figli, quali a titolo meramente esemplificativo le spese inerenti le attività ludico - sportive - ricreative - formative svolte al di fuori dell'ambito scolastico, ma queste ultime solo se previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, o, in caso di mancato accordo, se autorizzate dal Giudice, così come meglio previsto e stabilito dal Protocollo del Diritto di
Famiglia del Tribunale di Siena, fornito in copia alle parti.
Le parti stabiliscono, inoltre, che l'assegno unico spettante per i figli minori sarà suddiviso al
50% tra ciascun genitore;
8. il padre e la madre potranno vedere il figlio minore, ogni volta che lo vorranno, fatti Per_1 salvi gli impegni del medesimo, e previo accordo tra di loro. 3 / 4
In particolare, il sig. e la sig.ra potranno stare con il Parte_1 Parte_2 minore a settimane alterne, o, comunque, la vita del minore dovrà essere organizzata con entrambe i genitori in modo equo e bilanciato anche in termini di tempo trascorso con ciascuno a periodo temporali anche minori o maggiori della settimana.
9. Per quanto concerne le vacanze estive, il minore starà 2/3 settimane anche non consecutivi con ciascun genitore, secondo un calendario che sarà concordemente stabilito dalle parti ad inizio del mese di maggio di ogni anno.
10. Per le vacanze Natalizie, le parti dichiarano che trascorreranno insieme al figlio, ciascuno alternando negli anni la Vigilia del Santo Natale e il Santo Natale, l giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, mentre per le vacanze Pasquali le parti alterneranno i giorni della Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo;
11. Ogni genitore potrà comunicare con i figli telefonicamente nei giorni in cui starà con l'altro genitore stabilendo un orario che rispetti gli impegni e gli orari del figlio minore e dell'altro genitore.
12. I giorni e gli orari di visita del minore potranno essere variati congiuntamene da entrambe i genitori sulla base degli orari/turni lavorativi dei coniugi ed anche delle necessità del bambino;
13. i coniugi potranno avvalersi di baby sitter, familiari, amici di fiducia per la gestione dei bimbi in caso di loro assenza, preferendo tuttavia l'altro genitore laddove fosse disponibile, così come da piano genitoriale allegato;
la baby sitter, qualora ve ne sia necessità, verrà pagata da chi la richiederà;
14. I coniugi si rendono disponibili a rilasciare la firma per la richiesta e/o rinnovo di passaporto e/o carta di identità dei figli minori senza bisogno di ulteriore autorizzazione;
Pubblico Ministero: visto in data 19.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.8.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in
[...] Parte_2 data 16.9.2014 in a Roccapiemonte (SA), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Roccapiemonte (SA) all'atto n. 6, Parte 1, anno 2014, e che dalla loro unione era nato, in Poggibonsi in data 20.7.2016, il figlio evidenziavano che la convivenza era Per_1 divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra. 4 / 4
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ) alle C.F._1 Parte_2 C.F._2 condizioni concordate indicate supra;
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccapiemonte (SA), di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi