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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 12618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12618 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa CE OM UC
Alla udienza del 25/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 tre c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20788 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FERRI DOMENICO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.06.2026 la ricorrente, premesso di aver in data
17.02.2025, comunicazione da parte dell' avente ad oggetto la restituzione della somma CP_1
di € 6.607,73 percepita dal Fondo di garanzia a titolo di TFR per il periodo lavorativo dal
12.05.1997 al 31.12.2006, sostenendone la natura indebita, stante il perdurare del rapporto lavorativo con la cessionaria dell'azienda; assumendo l'inesistenza del suddetto indebito, sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., in caso di cessione eseguita dalla procedura concorsuale, ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito vantato dall' CP_1
Tardivamente costituitosi in giudio, l'Ente di previdenza ha dedotto di aver annullato in autotutela la richiesta di ripetizione dell'indebito impugnato ed ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
1 All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente, dato atto dell'intervenuto annullamento del provvedimento di indebito, ha aderito alla richiesta formulata dall' insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente alla refusione CP_1
delle spese di lite.
Pertanto, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia insorta tra le parti.
Le spese di lite, considerato che l'annullamento dell'indebito oggetto di causa è intervenuto solo in data 21.07.2025, successivamente alla notifica del ricorso e, quindi nelle more del giudizio, si pongono a carico dell' e si liquidano come in dispositivo tenuto CP_1 conto del valore della controversia e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% attesa l'assenza di questioni giuridiche di rilievo ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento di indebito;
condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.864,00 oltre rimborso CP_1
spese al 15%, iva e cap, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 6.12.2025
La Giudice
CE OM UC
Provvedimento redatto in collaborazione con la UPP Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa CE OM UC
Alla udienza del 25/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 tre c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20788 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FERRI DOMENICO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.06.2026 la ricorrente, premesso di aver in data
17.02.2025, comunicazione da parte dell' avente ad oggetto la restituzione della somma CP_1
di € 6.607,73 percepita dal Fondo di garanzia a titolo di TFR per il periodo lavorativo dal
12.05.1997 al 31.12.2006, sostenendone la natura indebita, stante il perdurare del rapporto lavorativo con la cessionaria dell'azienda; assumendo l'inesistenza del suddetto indebito, sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., in caso di cessione eseguita dalla procedura concorsuale, ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito vantato dall' CP_1
Tardivamente costituitosi in giudio, l'Ente di previdenza ha dedotto di aver annullato in autotutela la richiesta di ripetizione dell'indebito impugnato ed ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
1 All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente, dato atto dell'intervenuto annullamento del provvedimento di indebito, ha aderito alla richiesta formulata dall' insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente alla refusione CP_1
delle spese di lite.
Pertanto, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia insorta tra le parti.
Le spese di lite, considerato che l'annullamento dell'indebito oggetto di causa è intervenuto solo in data 21.07.2025, successivamente alla notifica del ricorso e, quindi nelle more del giudizio, si pongono a carico dell' e si liquidano come in dispositivo tenuto CP_1 conto del valore della controversia e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% attesa l'assenza di questioni giuridiche di rilievo ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento di indebito;
condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.864,00 oltre rimborso CP_1
spese al 15%, iva e cap, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 6.12.2025
La Giudice
CE OM UC
Provvedimento redatto in collaborazione con la UPP Claudia Candi
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