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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, iscritta al n. 1819 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E Parte_2
nato a [...] il [...], c.f. Parte_3
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 21 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_3
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30 settembre 2012 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 93).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo il 16 giugno 2012, a Viterbo il 3 ottobre 2017, e
[...] Persona_2
a Viterbo il 25 aprile 2020; che sono separati per effetto del decreto Persona_3
di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 23 marzo 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2. I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 Per_3
modo condiviso e collocati in via preferenziale presso la mamma in Viterbo, Via S.
Maria dell'Elce, alla quale l'immobile (in comproprietà al 50% con l'ex marito) rimane quindi assegnato.
3. Il padre vedrà i figli con le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra i genitori:
Settimana 1): martedì, giovedì e sabato con pernotto;
Settimana 2): martedì, giovedì
e domenica con pernotto;
con riferimento al weekend, qualora un genitore voglia trascorrerlo fuori sede con i figli, ovvero debba recarsi personalmente fuori sede, godrà dell'intero fine settimana, ferma restando la facoltà di recupero dell'altro genitore nel week end successivo;
durante le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di 7 giorni consecutivi, rispettivamente dal 24 al
31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio, ad anni alterni;
in occasione della Pasqua, i genitori si alterneranno la domenica ed il lunedì dell'Angelo; i minori trascorreranno con ciascun genitore il rispettivo compleanno a pranzo o a cena ad
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
anni alterni;
durante le ferie estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane non necessariamente continuative a luglio e altrettante ad agosto, nei periodi e nelle località da comunicare e concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Il sig corrisponderà ogni mese alla sig.r a somma di € 750,00 Pt_3 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), oltre rivalutazione Istat come per legge.
5. Le parti parteciperanno alle spese straordinarie che riguardano la prole nella misura del 50%, dichiarando di conoscere e approvare il contenuto del Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo a settembre 2018. A tale proposito, il sig Pt_3
dichiara di essere d'accordo acché, durante il periodo estivo, i figli partecipino al grest: tuttavia, laddove - come quest'anno - non vi fosse intesa rispetto alla struttura ove iscrivere i figli, le parti concordano che in luogo della metà, il sig. Pt_3
parteciperà in percentuale inferiore, da concordare di volta in volta.
6. Ciascuna parte continuerà a percepire la propria quota, pari al 50%, dell'assegno unico universale.
7. Le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo ad accezione di quanto previsto nel presente accordo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT), per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, iscritta al n. 1819 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E Parte_2
nato a [...] il [...], c.f. Parte_3
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 21 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_3
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30 settembre 2012 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 93).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo il 16 giugno 2012, a Viterbo il 3 ottobre 2017, e
[...] Persona_2
a Viterbo il 25 aprile 2020; che sono separati per effetto del decreto Persona_3
di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 23 marzo 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2. I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 Per_3
modo condiviso e collocati in via preferenziale presso la mamma in Viterbo, Via S.
Maria dell'Elce, alla quale l'immobile (in comproprietà al 50% con l'ex marito) rimane quindi assegnato.
3. Il padre vedrà i figli con le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra i genitori:
Settimana 1): martedì, giovedì e sabato con pernotto;
Settimana 2): martedì, giovedì
e domenica con pernotto;
con riferimento al weekend, qualora un genitore voglia trascorrerlo fuori sede con i figli, ovvero debba recarsi personalmente fuori sede, godrà dell'intero fine settimana, ferma restando la facoltà di recupero dell'altro genitore nel week end successivo;
durante le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di 7 giorni consecutivi, rispettivamente dal 24 al
31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio, ad anni alterni;
in occasione della Pasqua, i genitori si alterneranno la domenica ed il lunedì dell'Angelo; i minori trascorreranno con ciascun genitore il rispettivo compleanno a pranzo o a cena ad
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anni alterni;
durante le ferie estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane non necessariamente continuative a luglio e altrettante ad agosto, nei periodi e nelle località da comunicare e concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Il sig corrisponderà ogni mese alla sig.r a somma di € 750,00 Pt_3 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), oltre rivalutazione Istat come per legge.
5. Le parti parteciperanno alle spese straordinarie che riguardano la prole nella misura del 50%, dichiarando di conoscere e approvare il contenuto del Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo a settembre 2018. A tale proposito, il sig Pt_3
dichiara di essere d'accordo acché, durante il periodo estivo, i figli partecipino al grest: tuttavia, laddove - come quest'anno - non vi fosse intesa rispetto alla struttura ove iscrivere i figli, le parti concordano che in luogo della metà, il sig. Pt_3
parteciperà in percentuale inferiore, da concordare di volta in volta.
6. Ciascuna parte continuerà a percepire la propria quota, pari al 50%, dell'assegno unico universale.
7. Le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo ad accezione di quanto previsto nel presente accordo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT), per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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