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Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2023, n. 16933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16933 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso 29882-2018 proposto da: IM IO e IM LU, rappresentati e difesi dagli avvocati ANNONI ERMINIO e DELBECCHI AN del foro di Imperia, GU CA del foro di Genova e VI IL del foro di Roma, come da procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati, Civile Sent. Sez. 2 Num. 16933 Anno 2023 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 14/06/2023 2 di 19 unitamente ai loro difensori, in Roma, via Asiago n. 8, presso lo studio dell’ultimo difensore;
- ricorrenti -
contro REGIS ANGELO, in qualità di unico erede di RO VE, rappresentato e difeso dagli avvocati TREVIA ROBERTO del foro di Imperia e SI PA del foro di Roma, con procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimentana n.198, presso il secondo difensore;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1069/2018 della Corte di appello di Genova depositata il 18 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
lette e sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Alessandro Pepe, nel senso del rigetto del ricorso;
sentiti l’avvocato Luca Saguato, per parte ricorrente, e l’avvocato Roberto Trevia, per parte resistente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 1992 FA MO evocava, dinanzi al Tribunale di Imperia, i coniugi PI IS e 3 di 19 RO VE, nella qualità di proprietari degli immobili confinanti con i propri, siti in San AR al Mare, in provincia di Imperia, esponendo che nell’aprile del 1982 con i convenuti, nella prospettiva di effettuare una ristrutturazione dei rispettivi beni, avevano stipulato una scrittura privata con reciproche concessioni per la esecuzione dei lavori e la regolamentazione convenzionale delle distanze, ma ad un certo punto, ad opere in parte già eseguite, i coniugi avevano assunto un atteggiamento inosservante dell’attuazione dell’accordo; l’attore chiedeva quindi la condanna dei convenuti all’osservanza della scrittura privata de qua e alle conseguenti demolizioni ed al risarcimento dei danni. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, che eccepivano in primo luogo la carenza di legittimazione ad agire dell’MO e l’invalidità della scrittura privata in quanto risultava sottoscritta dal padre dell’attore, Giovanni MO, spiegata anche domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore ad opere demolitorie e ripristinatorie di situazioni anteriori ai lavori in contestazione, oltre al risarcimento danni, il giudice adito, intervenuto ad adiuvandum CI MO, fratello dell’attore e figlio di Giovanni, con sentenza n. 72 del 2008, all’esito dell’assunzione delle prove orali e dell’espletamento di c.t.u., in sostanziale accoglimento delle domande attoree, riteneva la validità e l’efficacia della scrittura privata del 1982 e dichiarava che il muro oggetto di confine era di proprietà comune, per l’effetto condannava i coniugi IS-VE a una serie di adempimenti e demolizioni, compensate interamente tra le parti le spese di lite, al pari di quelle del C.T.U. 4 di 19 In virtù di impugnazione interposta dagli originari convenuti, la Corte di appello di Genova, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 544 del 2011, respingeva il gravame, compensando le spese del grado. Avverso quest’ultima sentenza proponevano ricorso per cassazione la VE e LO IS, quest’ultimo nella qualità di erede di PI IS, e la Suprema Corte, con sentenza n. 4256 del 2017, nella resistenza degli MO, in accoglimento del secondo motivo di ricorso per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la efficacia della scrittura privata de qua, sottoscritta da CI MO in assenza di procura scritta del genitore, proprietario dei beni, assorbita la prima censura, cassava con rinvio la sentenza gravata. Riassunta la causa da LO IS, in proprio e quale unico erede della madre, RO VE, dinanzi alla Corte di Appello di Genova, nella resistenza degli MO, il giudice del rinvio, dichiarata la nullità della scrittura privata dell’aprile del 1982, condannava gli MO alla demolizione o all’arretramento dell’opera consistente nella copertura con soletta in cemento armato del corridoio insistente sulla loro proprietà, utilizzata a terrazza e munita di parapetto, dei pilastri e della ringhiera, sino alla distanza minima di mt. 3 dalla proprietà del IS e dalla contigua sua terrazza, nonché delle opere di ristrutturazione e sopraelevazione relative al locale adibito a forno, comprendenti l’apertura sul nuovo prospetto di due finestre e di due porte finestre sino alla distanza minima di mt. 3 dal fabbricato della controparte e dalla contigua sua terrazza;
5 di 19 condannava gli stessi MO al risarcimento dei danni liquidati in euro 5.000,00, oltre accessori, regolate le spese di giudizio. A sostegno della decisione la Corte territoriale – premessa l’invalidità e la inefficacia della scrittura privata per quanto esposto nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione – accertava la proprietà esclusiva del IS quanto al muro di confine per essere stato costruito interamente sulla proprietà dello stesso e per essere perfettamente allineato con il muro del fabbricato IS-VE, come emergeva dalla lettura della relazione peritale. Aggiungeva che non essendo al tempo della realizzazione delle reciproche opere esistente nel Comune di San AR al mare alcuno strumento urbanistico generale, nella specie trovava applicazione l’art. 873 e ss. c.c. per cui le distanze dovevano essere misurate rispetto ai fabbricati e non dal muro di confine. In particolare, quanto alla soletta, appoggiata sulla metà del muro di confine ed utilizzata come terrazza, delimitata con parapetto in muratura, oltre ad 8 pilastrini ed una ringhiera metallica alta un metro e sormontante il parapetto, doveva essere definita vera e propria costruzione, che per un tratto di circa cm. 8 invadeva il fondo di proprietà IS, oltre ad essere per tutto il tratto a distanza inferiore ai tre metri dal fabbricato del IS stesso e alla sua contigua terrazza. Quanto alle opere di ristrutturazione relative al locale adibito a forno, con le stesse era stata realizzata una vera e propria sopraelevazione, con aumento volumetrico, che era posta per un tratto non minimo ad una distanza inferiore ai mt. 3 dal fabbricato confinante. Ravvisava, infine, l’esistenza di un danno in re ipsa nella violazione delle 6 di 19 distanze, con conseguente diritto al risarcimento del danno liquidato in via equitativa. Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova quale giudice di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione gli MO, sulla base di otto motivi, cui ha resistito il IS con controricorso. Posto in discussione il ricorso per la decisione allo stato degli atti all’udienza pubblica del 20 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, in prossimità della quale è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso, parte controricorrente ha formulato istanza di discussione orale della controversia. Entrambe le parti hanno curato il depositato anche di memorie ex art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 112, 164, 167 e 392 c.p.c. per avere la sentenza di appello accolto le domande riconvenzionali proposte dal IS, già respinte in primo grado con motivazione su cui si era formato il giudicato. La censura è manifestamente infondata. Il Giudice di rinvio ha ritenuto ammissibili tali domande desumendolo dal tenore della pronuncia di annullamento che nell’accogliere il secondo motivo di ricorso relativo alla efficacia ravvisata dalla Corte di appello della scrittura privata stipulata 7 di 19 nell’aprile 1982 fra le parti, sebbene sottoscritta dal figlio del proprietario, CI MO, in assenza di procura scritta del genitore, Giovanni MO, ha dichiarato assorbita la prima doglianza e ciò perché nel giudizio di appello dette domande non erano state esaminate in quanto contrastanti con la suindicata scrittura, domande che risultavano essere state espressamente riproposte, per essersi la sentenza di appello concentrata sulla contestazione della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina legale delle distanze ed essendovi stato l’erroneo convincimento della validità della deroga pattizia. A fortiori, il Giudice del rinvio ha rilevato che dette domande erano state riproposte dal controricorrente essendo sufficiente, ai fini della riproposizione di domande ed eccezioni assorbite, qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, nella specie manifestata non solo ribadendo le originarie domande riconvenzionali, ma anche insistendo per la controversa comunione del muro di confine (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Peraltro il Giudice del rinvio ha chiarito che l’unica parte del giudizio che aveva rinunciato alle sue originarie domande era proprio quella degli MO, “i quali, alla luce della sentenza della Suprema Corte ed alla loro conseguente impotenza a far valere nei confronti del IS il contenuto della scrittura privata del 1982, da un lato, hanno dichiarato di nulla opporre alla domanda avversaria per l’invalidità ed inefficacia di tale scrittura, dall’altro, logicamente e conseguentemente, non hanno più riproposto le domande attoree di 8 di 19 ‘adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte’ con la ridetta scrittura”. Con il secondo motivo i germani MO contestano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 112, 164, 167 e 392 c.p.c. per avere la Corte di appello pronunciato sulla domanda riconvenzionale che si assume proposta dal IS in relazione alla declaratoria di comunione del muro divisorio lungo il confine est, senza che questa fosse stata realmente formulata né nel giudizio di primo grado né in quello di riassunzione. Il motivo è inammissibile prima che infondato. La domanda di accertamento della natura comune o meno del muro divisorio era stata formulata dall’originario attore fin dall’atto introduttivo del giudizio, costituendo siffatto accertamento il presupposto delle sue richieste. La Corte di appello era, dunque, chiamata a valutare la legittimità dell’intervento compiuto dai convenuti (attuale controricorrente) con riguardo a tale muro, posto che la comunione del muro costituiva una conseguenza inevitabile dell’accoglimento della domanda attorea che – si ricorda – si fondava sulla validità ed efficacia della scrittura privata dell’aprile 1982. Occorre, invero, rilevare che il presupposto per definire il rispetto delle distanze legali fra costruzioni poste su fondi finitimi sta proprio nel fatto di individuare la domanda come azione di regolamento di confini. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 880, 950, 2697 c.c. per violazione del principio dell’onere della 9 di 19 prova e difetto di istruttoria per avere la sentenza gravata statuito la proprietà esclusiva del muro in capo al IS fondando il proprio convincimento su risultanze catastali non allegate alla C.T.U. e che ad ogni modo, per insegnamento giurisprudenziale consolidato, hanno un valore probatorio del tutto sussidiario per essere contraddistinte da un valore indiziario, non idoneo di per sé a vincere la presunzione di comproprietà del muro di confine sancita dall’art.880 c.c. Anche il terzo motivo è inammissibile sotto molteplici profili. Con riguardo all’asserita violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giova osservare che il motivo non attinge alcuna specifica violazione di legge, tanto che i ricorrenti travisano la stessa fonte posta a base del convincimento del giudice di merito. Ove in base al contenuto dei successivi rilievi si volesse ipotizzare un’asserita carenza di motivazione, si dovrebbe rammentare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 della Costituzione, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", 10 di 19 al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). Nel caso in esame, invece, la Corte d'Appello di Genova ha fornito una chiara e coerente motivazione, basandosi sia sulle foto, sia sulle risultanze della CTU e del catasto, ancorando il proprio convincimento a risultanze oggettive ritenute di maggiore affidabilità e non è certo questa la sede per richiedere una diversa valutazione in fatto delle risultanze istruttorie (Cass. n. 15777 del 2022; Cass. n. 7724 del 2022; Cass. n. 24395 del 2020). A ciò va aggiunta la considerazione che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742 del 2022; Cass. n. 1515 del 2015; Cass. n. 10688 del 2008; Cass. n. 8355 del 2007). Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163, 164, 167 11 di 19 e 392 c.p.c. per nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza dell’oggetto, rilevando, altresì, l’indeterminatezza della causa petendi per non essere stati indicati i fatti e gli elementi di diritto oggetto della domanda. Infatti ad avviso dei MO gli stessi avevano evidenziato come la demolizione della copertura del corridoio era stata domandata per tutta la sua lunghezza, senza indicare in alcun modo la parte del manufatto che avrebbe dovuto essere rimossa. Anche la rimessione in pristino domandata in relazione al magazzino retrostante la proprietà IS soffriva anch’essa di assoluta indeterminabilità. Il complesso delle censure articolate con il mezzo non supera lo scrutinio di ammissibilità. In primo luogo, va osservato che i ricorrenti lamentano la erroneità della demolizione della copertura del corridoio e della rimessione in pristino del magazzino senza considerare che quanto a quest’ultimo manufatto il Giudice del gravame ne ha accertato la regolarità urbanistica (v. pag. 8 della sentenza impugnata), con conseguente carenza di interesse posto che da detto capo della decisione non conseguono effetti pregiudizievoli per i ricorrenti. Quanto all’opera consistente nella copertura con soletta in cemento armato del corridoio di proprietà degli MO, la critica non attinge la statuizione con la quale la Corte territoriale ha accertato che per una parte era appoggiata sulla metà del muro di confine, di proprietà esclusiva del IS, manufatto che oltre ad integrare per la sua consistenza e stabilità una costruzione, invade, seppure per un modesto tratto di 8 cm., il fondo dello stesso confinante, 12 di 19 ponendosi peraltro ad una distanza inferiore a metri tre dal fabbricato del controricorrente. Appare evidente che la censura si incentra su questioni che non attingono in alcun modo la “ratio decidendi” sopra riportata, quanto piuttosto introducono apprezzamenti e critiche nei confronti della decisione con la quale i ricorrenti sono stati condannati al ripristino dello stato dei luoghi. Con il quinto motivo gli MO evidenziano ancora la nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto con quest’ultima controparte richiedeva la remissione in pristino “del locale adibito a forno eliminando ogni ulteriore piano e/o tetto e le aperture realizzate” senza però mai indicare l’oggetto specifico delle demolizioni ovvero i beni che dovrebbero essere demoliti e in quale misura. Il motivo è privo di pregio. Basta qui osservare che correttamente la Corte locale ha fatto applicazione del principio consolidato e condiviso da questo collegio, secondo cui "le distanze fra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di guisa che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi. Pertanto, in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distanze legali o regolamentari, il giudice deve ordinare 13 di 19 incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell'edificio regolari" (Cass. n. 8725 del 1993; Cass. n. 213 del 2006; Cass. n. 8691 del 2017). Ne consegue che, secondo gli arresti innanzi richiamati, in caso di costruzione realizzata senza l’osservanza delle distanze legali o regolamentari, al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità per disciplinare i rapporti di vicinato, per avere siffatta disciplina carattere assoluto, essendo stata predeterminata dal legislatore in via generale ed astratta, anche quanto ai rimedi. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono ancora la nullità della domanda riconvenzionale per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 164, 167 e 392 c.p.c. stante il difetto di causa petendi e l’omessa motivazione per essere stata attribuita a tale fine valenza probatoria ad una scrittura che è stata dichiarata nulla per l’assenza di sottoscrizione delle parti legittimate e nelle quale si faceva presente che la reciproca deroga alle distanze avrebbe dovuto essere verificata caso per caso e non era di per sé necessaria. La totale assenza di motivazione era tangibile sulla totale mancanza di ragioni di diritto della comparsa in primo grado dei IS - VE. Il motivo è infondato. Va, infatti, ritenuto che, lungi dal cagionare il lamentato vulnus all'art. 112 c.p.c. in relazione al parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte territoriale abbia compiutamente preso in esame e tenuto conto delle conclusioni della CTU, che ha fatto proprie, sottolineando espressamente le ragioni per cui ha ritenuto (in stretta coerenza con le domande proposte in giudizio 14 di 19 da parte convenuta) la esclusione di una posizione giuridica tutelabile degli MO con riguardo allo sconfinamento per pochi centimetri del muro di confine nella proprietà del IS, nonché lo sconfinamento della copertura con soletta del corridoio di proprietà degli MO, al pari delle opere di ristrutturazione del locale adibito a forno che aveva comportato una non esigua sopraelevazione e la costruzione di un nuovo tetto a falde. Pertanto, i ricorrenti attribuiscono erroneamente alla Corte di merito la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché avrebbe fatto riferimento alla scrittura privata del 1982 per dedurne la fondatezza delle riconvenzionali. Invero, la Corte (a sostegno del decisum, fondato sulla idoneità del quadro probatorio a supportare le domande riconvenzionali) si è limitata a rilevare (in termini di mero obiter dictum) come la scrittura privata del 1982 fosse ragionevolmente finalizzata proprio ad eludere le distanze legali, comportando le opere realizzate la necessità di reciproche concessioni, senza che la statuizione abbia una diretta incidenza sulla risoluzione delle quaestiones oggetto specifico del giudizio. Con il settimo motivo gli MO lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873, 874, 875, 876, 877, 878 c.c. per violazione della disciplina in materia di costruzioni realizzate in unione o in aderenza, in quanto la sentenza della Corte d’Appello evidenzia erroneamente una violazione dell’art. 873 c.c. e segg. per ciò che concerne la soletta in cemento armato del corridoio di proprietà MO di cui ne impone demolizione o arretramento sino a porsi alla distanza di m.3 dal fabbricato IS ed alla sua 15 di 19 contigua terrazza. Tale violazione però non sussiste come si evince dalla relazione del C.T.U perché essendo la soletta realizzata in appoggio con il muro di confine sussiste l’inapplicabilità delle distanze legali fissate dall’art. 873 c.c. Tale disposizione, difatti, si applica soltanto ove le costruzioni non siano unite o aderenti. Del pari al settimo motivo non può essere dato ingresso. I ricorrenti, in effetti, non si confrontano realmente con la sentenza che hanno impugnato: la quale, invero, ben lungi dall'ordinare l'arretramento dell’opera realizzata dagli MO con la costruzione della soletta in cemento armato posta a copertura del loro corridoio appoggiandola sul muro di confine di proprietà esclusiva del vicino, ha, in realtà, ritenuto, per un verso, che la costruzione era in appoggio solo al muro e, per altro verso, proprio in forza di tale apprezzamento in fatto, rimasto incensurato per l'omesso esame di fatti decisivi, che, di conseguenza, doveva trovare applicazione la norma prevista dall'art. 873 c.c., che fissa la distanza di tre metri, disponendo, quindi, la costruzione degli MO, proprio perché non seguite le procedure previste dall’art. 874 c.c. e/o dell’art. 877 c.c., doveva essere arretrata fino al rispetto della suddetta distanza. Dunque, non emerge alcuna anomalia nella qualificazione della domanda. Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873, 874, 875, 876, 877, 878 c.c. per violazione della disciplina in materia di costruzioni realizzate in unione o in aderenza e violazione del principio della prevenzione in quanto la sentenza gravata ha erroneamente condannato alla 16 di 19 demolizione od arretramento delle opere di ristrutturazione e sopraelevazione relative al locale adibito a forno, in quanto quest’ultimo non rispetta la distanza minima di metri tre dal fabbricato IS e dalla contigua sua terrazza e quindi viola la disciplina prevista dall’art.873 c. L’erroneità della statuizione della corte si configura nella scorretta applicazione della disciplina prevista dall’art 873 c.c. e segg. in quanto la sopraelevazione del manufatto destinato a magazzino non è frontistante il fabbricato IS quindi non esiste alcuna violazione della disciplina richiamata. La censura è infondata. Ed invero, la nozione di pareti antistanti o frontistanti va riferita e circoscritta a (porzioni di) pareti che si fronteggiano e pertanto presentano, ove non distanziate adeguatamente, un’insufficiente circolazione d’aria e/o irradiazione di luce, con il concreto pericolo che si crei un’intercapedine nociva. Per l’effetto, ove le pareti si fronteggino solo per un tratto – perché di diversa estensione orizzontale, verticale o non perfettamente parallele – il rispetto della distanza ex art. 873 c.c. deve essere assicurato entro (e solo entro) le porzioni antistanti, nell’accezione predetta (Cass. n. 24471 del 2019; Cass. n. 4639 del 1997). E a tali effetti la distanza di tre metri deve essere misurata in modo lineare e non radiale o “a raggio”, come accade, invece, rispetto alle vedute (Cass. n. 9649 del 2016; Cass. n. 7285 del 2005; Cass. n. 7048 del 1993). Sicché la predetta distanza va rispettata entro il segmento delle pareti fronteggianti (recte non necessariamente parallele, ma anche fronteggianti con andamento obliquo), purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse, in modo tale 17 di 19 che l’avanzamento ipotetico di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento, con l’effetto che non sussistono pareti antistanti allorché gli edifici siano posti ad angolo retto o laddove siano gli spigoli opposti a potersi toccare, se prolungati idealmente uno verso l’altro (Cass. n. 24471/2019 cit.; Cass. n. 4175 del 2001). Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio. Essa, infatti, ha verificato — sulla base degli elaborati del C.T.U. in tal modo pervenendo a conclusioni coincidenti con quelle del consulente tecnico d'ufficio — che mentre il fabbricato del IS si trova perfettamente allineato col muro di confine che si diparte proprio da esso, le opere in contestazione si pongono , per almeno un non minimo tratto, a distanza inferiore a metri tre dal fabbricato IS e dalla terrazza annessa a tale costruzione, per cui si impone il loro arretramento, misura ripristinatoria che consente di superare anche le questioni delle vedute aperte con la sopraelevazione, facendo acquistare anche a queste la distanza minima di cui all’art. 905 c.c. Né può trovare applicazione l’art. 31 della legge n. 457 del 1978 in materia di definizione degli interventi edilizi, come richiesto in sede di discussione orale dalla difesa dei ricorrenti, trattandosi di norma che al comma 1, lettera b) è stata parzialmente abrogata dalla legge n. 120 del 2020, che pur prevedendo la realizzabilità degli interventi di manutenzione straordinaria, stabilisce che gli stessi non devono alterare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanistici rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. 18 di 19 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore del IS, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 19 di 19 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
contro REGIS ANGELO, in qualità di unico erede di RO VE, rappresentato e difeso dagli avvocati TREVIA ROBERTO del foro di Imperia e SI PA del foro di Roma, con procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimentana n.198, presso il secondo difensore;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1069/2018 della Corte di appello di Genova depositata il 18 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
lette e sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Alessandro Pepe, nel senso del rigetto del ricorso;
sentiti l’avvocato Luca Saguato, per parte ricorrente, e l’avvocato Roberto Trevia, per parte resistente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 1992 FA MO evocava, dinanzi al Tribunale di Imperia, i coniugi PI IS e 3 di 19 RO VE, nella qualità di proprietari degli immobili confinanti con i propri, siti in San AR al Mare, in provincia di Imperia, esponendo che nell’aprile del 1982 con i convenuti, nella prospettiva di effettuare una ristrutturazione dei rispettivi beni, avevano stipulato una scrittura privata con reciproche concessioni per la esecuzione dei lavori e la regolamentazione convenzionale delle distanze, ma ad un certo punto, ad opere in parte già eseguite, i coniugi avevano assunto un atteggiamento inosservante dell’attuazione dell’accordo; l’attore chiedeva quindi la condanna dei convenuti all’osservanza della scrittura privata de qua e alle conseguenti demolizioni ed al risarcimento dei danni. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, che eccepivano in primo luogo la carenza di legittimazione ad agire dell’MO e l’invalidità della scrittura privata in quanto risultava sottoscritta dal padre dell’attore, Giovanni MO, spiegata anche domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore ad opere demolitorie e ripristinatorie di situazioni anteriori ai lavori in contestazione, oltre al risarcimento danni, il giudice adito, intervenuto ad adiuvandum CI MO, fratello dell’attore e figlio di Giovanni, con sentenza n. 72 del 2008, all’esito dell’assunzione delle prove orali e dell’espletamento di c.t.u., in sostanziale accoglimento delle domande attoree, riteneva la validità e l’efficacia della scrittura privata del 1982 e dichiarava che il muro oggetto di confine era di proprietà comune, per l’effetto condannava i coniugi IS-VE a una serie di adempimenti e demolizioni, compensate interamente tra le parti le spese di lite, al pari di quelle del C.T.U. 4 di 19 In virtù di impugnazione interposta dagli originari convenuti, la Corte di appello di Genova, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 544 del 2011, respingeva il gravame, compensando le spese del grado. Avverso quest’ultima sentenza proponevano ricorso per cassazione la VE e LO IS, quest’ultimo nella qualità di erede di PI IS, e la Suprema Corte, con sentenza n. 4256 del 2017, nella resistenza degli MO, in accoglimento del secondo motivo di ricorso per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la efficacia della scrittura privata de qua, sottoscritta da CI MO in assenza di procura scritta del genitore, proprietario dei beni, assorbita la prima censura, cassava con rinvio la sentenza gravata. Riassunta la causa da LO IS, in proprio e quale unico erede della madre, RO VE, dinanzi alla Corte di Appello di Genova, nella resistenza degli MO, il giudice del rinvio, dichiarata la nullità della scrittura privata dell’aprile del 1982, condannava gli MO alla demolizione o all’arretramento dell’opera consistente nella copertura con soletta in cemento armato del corridoio insistente sulla loro proprietà, utilizzata a terrazza e munita di parapetto, dei pilastri e della ringhiera, sino alla distanza minima di mt. 3 dalla proprietà del IS e dalla contigua sua terrazza, nonché delle opere di ristrutturazione e sopraelevazione relative al locale adibito a forno, comprendenti l’apertura sul nuovo prospetto di due finestre e di due porte finestre sino alla distanza minima di mt. 3 dal fabbricato della controparte e dalla contigua sua terrazza;
5 di 19 condannava gli stessi MO al risarcimento dei danni liquidati in euro 5.000,00, oltre accessori, regolate le spese di giudizio. A sostegno della decisione la Corte territoriale – premessa l’invalidità e la inefficacia della scrittura privata per quanto esposto nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione – accertava la proprietà esclusiva del IS quanto al muro di confine per essere stato costruito interamente sulla proprietà dello stesso e per essere perfettamente allineato con il muro del fabbricato IS-VE, come emergeva dalla lettura della relazione peritale. Aggiungeva che non essendo al tempo della realizzazione delle reciproche opere esistente nel Comune di San AR al mare alcuno strumento urbanistico generale, nella specie trovava applicazione l’art. 873 e ss. c.c. per cui le distanze dovevano essere misurate rispetto ai fabbricati e non dal muro di confine. In particolare, quanto alla soletta, appoggiata sulla metà del muro di confine ed utilizzata come terrazza, delimitata con parapetto in muratura, oltre ad 8 pilastrini ed una ringhiera metallica alta un metro e sormontante il parapetto, doveva essere definita vera e propria costruzione, che per un tratto di circa cm. 8 invadeva il fondo di proprietà IS, oltre ad essere per tutto il tratto a distanza inferiore ai tre metri dal fabbricato del IS stesso e alla sua contigua terrazza. Quanto alle opere di ristrutturazione relative al locale adibito a forno, con le stesse era stata realizzata una vera e propria sopraelevazione, con aumento volumetrico, che era posta per un tratto non minimo ad una distanza inferiore ai mt. 3 dal fabbricato confinante. Ravvisava, infine, l’esistenza di un danno in re ipsa nella violazione delle 6 di 19 distanze, con conseguente diritto al risarcimento del danno liquidato in via equitativa. Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova quale giudice di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione gli MO, sulla base di otto motivi, cui ha resistito il IS con controricorso. Posto in discussione il ricorso per la decisione allo stato degli atti all’udienza pubblica del 20 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, in prossimità della quale è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso, parte controricorrente ha formulato istanza di discussione orale della controversia. Entrambe le parti hanno curato il depositato anche di memorie ex art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 112, 164, 167 e 392 c.p.c. per avere la sentenza di appello accolto le domande riconvenzionali proposte dal IS, già respinte in primo grado con motivazione su cui si era formato il giudicato. La censura è manifestamente infondata. Il Giudice di rinvio ha ritenuto ammissibili tali domande desumendolo dal tenore della pronuncia di annullamento che nell’accogliere il secondo motivo di ricorso relativo alla efficacia ravvisata dalla Corte di appello della scrittura privata stipulata 7 di 19 nell’aprile 1982 fra le parti, sebbene sottoscritta dal figlio del proprietario, CI MO, in assenza di procura scritta del genitore, Giovanni MO, ha dichiarato assorbita la prima doglianza e ciò perché nel giudizio di appello dette domande non erano state esaminate in quanto contrastanti con la suindicata scrittura, domande che risultavano essere state espressamente riproposte, per essersi la sentenza di appello concentrata sulla contestazione della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina legale delle distanze ed essendovi stato l’erroneo convincimento della validità della deroga pattizia. A fortiori, il Giudice del rinvio ha rilevato che dette domande erano state riproposte dal controricorrente essendo sufficiente, ai fini della riproposizione di domande ed eccezioni assorbite, qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, nella specie manifestata non solo ribadendo le originarie domande riconvenzionali, ma anche insistendo per la controversa comunione del muro di confine (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Peraltro il Giudice del rinvio ha chiarito che l’unica parte del giudizio che aveva rinunciato alle sue originarie domande era proprio quella degli MO, “i quali, alla luce della sentenza della Suprema Corte ed alla loro conseguente impotenza a far valere nei confronti del IS il contenuto della scrittura privata del 1982, da un lato, hanno dichiarato di nulla opporre alla domanda avversaria per l’invalidità ed inefficacia di tale scrittura, dall’altro, logicamente e conseguentemente, non hanno più riproposto le domande attoree di 8 di 19 ‘adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte’ con la ridetta scrittura”. Con il secondo motivo i germani MO contestano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 112, 164, 167 e 392 c.p.c. per avere la Corte di appello pronunciato sulla domanda riconvenzionale che si assume proposta dal IS in relazione alla declaratoria di comunione del muro divisorio lungo il confine est, senza che questa fosse stata realmente formulata né nel giudizio di primo grado né in quello di riassunzione. Il motivo è inammissibile prima che infondato. La domanda di accertamento della natura comune o meno del muro divisorio era stata formulata dall’originario attore fin dall’atto introduttivo del giudizio, costituendo siffatto accertamento il presupposto delle sue richieste. La Corte di appello era, dunque, chiamata a valutare la legittimità dell’intervento compiuto dai convenuti (attuale controricorrente) con riguardo a tale muro, posto che la comunione del muro costituiva una conseguenza inevitabile dell’accoglimento della domanda attorea che – si ricorda – si fondava sulla validità ed efficacia della scrittura privata dell’aprile 1982. Occorre, invero, rilevare che il presupposto per definire il rispetto delle distanze legali fra costruzioni poste su fondi finitimi sta proprio nel fatto di individuare la domanda come azione di regolamento di confini. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 880, 950, 2697 c.c. per violazione del principio dell’onere della 9 di 19 prova e difetto di istruttoria per avere la sentenza gravata statuito la proprietà esclusiva del muro in capo al IS fondando il proprio convincimento su risultanze catastali non allegate alla C.T.U. e che ad ogni modo, per insegnamento giurisprudenziale consolidato, hanno un valore probatorio del tutto sussidiario per essere contraddistinte da un valore indiziario, non idoneo di per sé a vincere la presunzione di comproprietà del muro di confine sancita dall’art.880 c.c. Anche il terzo motivo è inammissibile sotto molteplici profili. Con riguardo all’asserita violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giova osservare che il motivo non attinge alcuna specifica violazione di legge, tanto che i ricorrenti travisano la stessa fonte posta a base del convincimento del giudice di merito. Ove in base al contenuto dei successivi rilievi si volesse ipotizzare un’asserita carenza di motivazione, si dovrebbe rammentare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 della Costituzione, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", 10 di 19 al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). Nel caso in esame, invece, la Corte d'Appello di Genova ha fornito una chiara e coerente motivazione, basandosi sia sulle foto, sia sulle risultanze della CTU e del catasto, ancorando il proprio convincimento a risultanze oggettive ritenute di maggiore affidabilità e non è certo questa la sede per richiedere una diversa valutazione in fatto delle risultanze istruttorie (Cass. n. 15777 del 2022; Cass. n. 7724 del 2022; Cass. n. 24395 del 2020). A ciò va aggiunta la considerazione che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742 del 2022; Cass. n. 1515 del 2015; Cass. n. 10688 del 2008; Cass. n. 8355 del 2007). Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163, 164, 167 11 di 19 e 392 c.p.c. per nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza dell’oggetto, rilevando, altresì, l’indeterminatezza della causa petendi per non essere stati indicati i fatti e gli elementi di diritto oggetto della domanda. Infatti ad avviso dei MO gli stessi avevano evidenziato come la demolizione della copertura del corridoio era stata domandata per tutta la sua lunghezza, senza indicare in alcun modo la parte del manufatto che avrebbe dovuto essere rimossa. Anche la rimessione in pristino domandata in relazione al magazzino retrostante la proprietà IS soffriva anch’essa di assoluta indeterminabilità. Il complesso delle censure articolate con il mezzo non supera lo scrutinio di ammissibilità. In primo luogo, va osservato che i ricorrenti lamentano la erroneità della demolizione della copertura del corridoio e della rimessione in pristino del magazzino senza considerare che quanto a quest’ultimo manufatto il Giudice del gravame ne ha accertato la regolarità urbanistica (v. pag. 8 della sentenza impugnata), con conseguente carenza di interesse posto che da detto capo della decisione non conseguono effetti pregiudizievoli per i ricorrenti. Quanto all’opera consistente nella copertura con soletta in cemento armato del corridoio di proprietà degli MO, la critica non attinge la statuizione con la quale la Corte territoriale ha accertato che per una parte era appoggiata sulla metà del muro di confine, di proprietà esclusiva del IS, manufatto che oltre ad integrare per la sua consistenza e stabilità una costruzione, invade, seppure per un modesto tratto di 8 cm., il fondo dello stesso confinante, 12 di 19 ponendosi peraltro ad una distanza inferiore a metri tre dal fabbricato del controricorrente. Appare evidente che la censura si incentra su questioni che non attingono in alcun modo la “ratio decidendi” sopra riportata, quanto piuttosto introducono apprezzamenti e critiche nei confronti della decisione con la quale i ricorrenti sono stati condannati al ripristino dello stato dei luoghi. Con il quinto motivo gli MO evidenziano ancora la nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto con quest’ultima controparte richiedeva la remissione in pristino “del locale adibito a forno eliminando ogni ulteriore piano e/o tetto e le aperture realizzate” senza però mai indicare l’oggetto specifico delle demolizioni ovvero i beni che dovrebbero essere demoliti e in quale misura. Il motivo è privo di pregio. Basta qui osservare che correttamente la Corte locale ha fatto applicazione del principio consolidato e condiviso da questo collegio, secondo cui "le distanze fra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di guisa che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi. Pertanto, in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distanze legali o regolamentari, il giudice deve ordinare 13 di 19 incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell'edificio regolari" (Cass. n. 8725 del 1993; Cass. n. 213 del 2006; Cass. n. 8691 del 2017). Ne consegue che, secondo gli arresti innanzi richiamati, in caso di costruzione realizzata senza l’osservanza delle distanze legali o regolamentari, al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità per disciplinare i rapporti di vicinato, per avere siffatta disciplina carattere assoluto, essendo stata predeterminata dal legislatore in via generale ed astratta, anche quanto ai rimedi. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono ancora la nullità della domanda riconvenzionale per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 164, 167 e 392 c.p.c. stante il difetto di causa petendi e l’omessa motivazione per essere stata attribuita a tale fine valenza probatoria ad una scrittura che è stata dichiarata nulla per l’assenza di sottoscrizione delle parti legittimate e nelle quale si faceva presente che la reciproca deroga alle distanze avrebbe dovuto essere verificata caso per caso e non era di per sé necessaria. La totale assenza di motivazione era tangibile sulla totale mancanza di ragioni di diritto della comparsa in primo grado dei IS - VE. Il motivo è infondato. Va, infatti, ritenuto che, lungi dal cagionare il lamentato vulnus all'art. 112 c.p.c. in relazione al parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte territoriale abbia compiutamente preso in esame e tenuto conto delle conclusioni della CTU, che ha fatto proprie, sottolineando espressamente le ragioni per cui ha ritenuto (in stretta coerenza con le domande proposte in giudizio 14 di 19 da parte convenuta) la esclusione di una posizione giuridica tutelabile degli MO con riguardo allo sconfinamento per pochi centimetri del muro di confine nella proprietà del IS, nonché lo sconfinamento della copertura con soletta del corridoio di proprietà degli MO, al pari delle opere di ristrutturazione del locale adibito a forno che aveva comportato una non esigua sopraelevazione e la costruzione di un nuovo tetto a falde. Pertanto, i ricorrenti attribuiscono erroneamente alla Corte di merito la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché avrebbe fatto riferimento alla scrittura privata del 1982 per dedurne la fondatezza delle riconvenzionali. Invero, la Corte (a sostegno del decisum, fondato sulla idoneità del quadro probatorio a supportare le domande riconvenzionali) si è limitata a rilevare (in termini di mero obiter dictum) come la scrittura privata del 1982 fosse ragionevolmente finalizzata proprio ad eludere le distanze legali, comportando le opere realizzate la necessità di reciproche concessioni, senza che la statuizione abbia una diretta incidenza sulla risoluzione delle quaestiones oggetto specifico del giudizio. Con il settimo motivo gli MO lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873, 874, 875, 876, 877, 878 c.c. per violazione della disciplina in materia di costruzioni realizzate in unione o in aderenza, in quanto la sentenza della Corte d’Appello evidenzia erroneamente una violazione dell’art. 873 c.c. e segg. per ciò che concerne la soletta in cemento armato del corridoio di proprietà MO di cui ne impone demolizione o arretramento sino a porsi alla distanza di m.3 dal fabbricato IS ed alla sua 15 di 19 contigua terrazza. Tale violazione però non sussiste come si evince dalla relazione del C.T.U perché essendo la soletta realizzata in appoggio con il muro di confine sussiste l’inapplicabilità delle distanze legali fissate dall’art. 873 c.c. Tale disposizione, difatti, si applica soltanto ove le costruzioni non siano unite o aderenti. Del pari al settimo motivo non può essere dato ingresso. I ricorrenti, in effetti, non si confrontano realmente con la sentenza che hanno impugnato: la quale, invero, ben lungi dall'ordinare l'arretramento dell’opera realizzata dagli MO con la costruzione della soletta in cemento armato posta a copertura del loro corridoio appoggiandola sul muro di confine di proprietà esclusiva del vicino, ha, in realtà, ritenuto, per un verso, che la costruzione era in appoggio solo al muro e, per altro verso, proprio in forza di tale apprezzamento in fatto, rimasto incensurato per l'omesso esame di fatti decisivi, che, di conseguenza, doveva trovare applicazione la norma prevista dall'art. 873 c.c., che fissa la distanza di tre metri, disponendo, quindi, la costruzione degli MO, proprio perché non seguite le procedure previste dall’art. 874 c.c. e/o dell’art. 877 c.c., doveva essere arretrata fino al rispetto della suddetta distanza. Dunque, non emerge alcuna anomalia nella qualificazione della domanda. Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873, 874, 875, 876, 877, 878 c.c. per violazione della disciplina in materia di costruzioni realizzate in unione o in aderenza e violazione del principio della prevenzione in quanto la sentenza gravata ha erroneamente condannato alla 16 di 19 demolizione od arretramento delle opere di ristrutturazione e sopraelevazione relative al locale adibito a forno, in quanto quest’ultimo non rispetta la distanza minima di metri tre dal fabbricato IS e dalla contigua sua terrazza e quindi viola la disciplina prevista dall’art.873 c. L’erroneità della statuizione della corte si configura nella scorretta applicazione della disciplina prevista dall’art 873 c.c. e segg. in quanto la sopraelevazione del manufatto destinato a magazzino non è frontistante il fabbricato IS quindi non esiste alcuna violazione della disciplina richiamata. La censura è infondata. Ed invero, la nozione di pareti antistanti o frontistanti va riferita e circoscritta a (porzioni di) pareti che si fronteggiano e pertanto presentano, ove non distanziate adeguatamente, un’insufficiente circolazione d’aria e/o irradiazione di luce, con il concreto pericolo che si crei un’intercapedine nociva. Per l’effetto, ove le pareti si fronteggino solo per un tratto – perché di diversa estensione orizzontale, verticale o non perfettamente parallele – il rispetto della distanza ex art. 873 c.c. deve essere assicurato entro (e solo entro) le porzioni antistanti, nell’accezione predetta (Cass. n. 24471 del 2019; Cass. n. 4639 del 1997). E a tali effetti la distanza di tre metri deve essere misurata in modo lineare e non radiale o “a raggio”, come accade, invece, rispetto alle vedute (Cass. n. 9649 del 2016; Cass. n. 7285 del 2005; Cass. n. 7048 del 1993). Sicché la predetta distanza va rispettata entro il segmento delle pareti fronteggianti (recte non necessariamente parallele, ma anche fronteggianti con andamento obliquo), purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse, in modo tale 17 di 19 che l’avanzamento ipotetico di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento, con l’effetto che non sussistono pareti antistanti allorché gli edifici siano posti ad angolo retto o laddove siano gli spigoli opposti a potersi toccare, se prolungati idealmente uno verso l’altro (Cass. n. 24471/2019 cit.; Cass. n. 4175 del 2001). Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio. Essa, infatti, ha verificato — sulla base degli elaborati del C.T.U. in tal modo pervenendo a conclusioni coincidenti con quelle del consulente tecnico d'ufficio — che mentre il fabbricato del IS si trova perfettamente allineato col muro di confine che si diparte proprio da esso, le opere in contestazione si pongono , per almeno un non minimo tratto, a distanza inferiore a metri tre dal fabbricato IS e dalla terrazza annessa a tale costruzione, per cui si impone il loro arretramento, misura ripristinatoria che consente di superare anche le questioni delle vedute aperte con la sopraelevazione, facendo acquistare anche a queste la distanza minima di cui all’art. 905 c.c. Né può trovare applicazione l’art. 31 della legge n. 457 del 1978 in materia di definizione degli interventi edilizi, come richiesto in sede di discussione orale dalla difesa dei ricorrenti, trattandosi di norma che al comma 1, lettera b) è stata parzialmente abrogata dalla legge n. 120 del 2020, che pur prevedendo la realizzabilità degli interventi di manutenzione straordinaria, stabilisce che gli stessi non devono alterare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanistici rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. 18 di 19 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore del IS, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 19 di 19 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda