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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 09 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6852 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Monfalcone n. 11, ed elettivamente domiciliato in Sant'Agata li Battiati, via Leucatia Croce n. 1, presso lo studio dell'avv. Michele Ezio Gallo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
12.07.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002158442 (Prot. n. CP_
.2100.12/06/2024.0455821) notificata in data 25.06.2024, con la quale n.q. di rappresentante legale della società “ veniva richiesto il pagamento della somma di € 7.203,00, a titolo di sanzione Controparte_2 amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2019, oltre € 9,05 a titolo di spese, di cui all'atto di accertamento CP_ prot. n. .2100.13/01/2021.0022453 del 13/01/2021.
1 CP_ Con il predetto atto l , richiamati l'atto di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di legittimazione passiva, poiché con sentenza n. 165 del 27.09.2019 era stato dichiarato il fallimento della società e quindi non Controparte_2 ricopriva più la carica di legale rappresentante della predetta società; per la stessa ragione doveva ritenersi nullo anche il verbale di accertamento allo stesso asseritamente notificato nel 2021, la cui notifica comunque contestava fosse mai avvenuta e che doveva essere comunicato al curatore fallimentare. Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 14 della L 681/81 per essere stato comunque notificato oltre i novanta giorni fissati dal predetto articolo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via cautelare, sospendere, inaudita altera parte, o previa fissazione di apposita udienza, sussistendo gravi motivi, anche ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n.
150/2011, l'efficacia esecutiva della ordinanza di ingiunzione opposta;
In via principale, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi richiamato, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente opposizione, dichiararsi l'invalidità o comunque l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e per l'effetto disporne l'annullamento e/o la nullità nei confronti della ricorrente;
Con vittoria di spese di causa, nonché accessori. In via istruttoria: senza che ciò determini una inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, con concessione di termine per il deposito lista testi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l contestando il ricorso e svolgendo varie difese volte al suo rigetto. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 09.12.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa veniva chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 09.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Parte ricorrente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, poiché con sentenza n. 165 del
27.09.2019 era stato dichiarato il fallimento della società e quindi non ricopriva più la carica di Controparte_2 legale rappresentante della predetta società.
2 Ebbene, sul punto va rilevato che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, il fallimento non determina per l'autore del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 2, comma 1 bis, primo periodo, del D L 463/1983, l'impossibilità di versare le ritenute stesse entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notificazione dell'avvenuta violazione, in modo da beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis, secondo periodo, del D L 463/1983.
La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ( D.L. 12.09.1983 n. 463, art. 2, conv. con mod. in L 11.11.1983 n. 638) il legale rappresentante di una società dichiarata fallita in quanto obbligato, ove non dichiarato fallito personalmente, al pagamento delle ritenute con le personali risorse finanziarie (Cass. Pen., Sez. 3, 14.06.2011 n. 29616 - dep. 25.07.2011, Rv. 250529). Tes_1
Ed infatti, con orientamento ormai costante, la Cassazione (Penale, Sez. III, 14.01.2019 n. 1511; Id. Cass.
Pen., Sez III 11.01.2019 n. 17695) ha precisato che “… il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D. Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015,
Rv. 264031).
Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010, Rv. 248332; Sez. 3, n. 5416 del 07/11/2002, Per_2
Soriano, Rv. 223372; Sez. 3, n. 33141 del 10/04/2002, Rv. 222252). In tale ambito, tenuto ad Per_3 adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d. l. n. 463 del 1983, resta pertanto colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione
(Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, Assirelli, Rv. 259741). Per_4
L'imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2 d. l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla
3 legge 11 novembre 1983, n. 638, e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art.
1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, che ha ricevuto la diffida di pagamento, sostiene di non essere più tenuto al pagamento perché estraneo alla compagine sociale, avendo cessato la carica di legale rappresentante, e, comunque, di non poter adempiere perché orami estraneo alla stessa.
L'assunto difensivo è privo di pregio sotto tutti i profili. Esso è contrario ai principi richiamati in quanto resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Quanto al profilo dell'impossibilità a provvedere al pagamento, egli poteva, ai fini della causa di non punibilità, adempiere secondo lo schema civilistico di cui all'art. 1180 cod. civ. ovvero sollecitare l'adempimento a terzi (nuovi amministratori), circostanza questa neppure allegata.”
Ne consegue che il ricorrente deve ritenersi dotato di legittimazione passiva e legittimo destinatario dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di mancata notificazione dell'atto di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.13/01/2021.0022453 del 13/01/2021, va rilevato come l ha prodotto copia rispettivamente dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 78603920609-4, che risulta all'indirizzo del Parte_2 destinatario in data 22.01.2021 a mani di tale “ ”, quale “persona di famiglia convivente” cui è Persona_5 seguita la spedizione della raccomandata informativa n. 66603920609-7, in data 22.01.2021.
In merito alle modalità di notifica va rilevato che nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n.
890/1982, se la busta che contiene l'atto viene recapitata, presso l'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la comunicazione (CAN) con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento. Questo principio è stato confermato dalla
Cassazione con Ordinanza del 20.07.2021 n. 20736, ove è stato altresì ricordato che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello, successivo, di recapito della CAN.
Sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, inoltre, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale nel corpo della sentenza ha precisato “… si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa
4 ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
…”.
Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
La predetta notificazione deve, con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguita e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento, invece, all'eccezione di tardività della notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L
689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 03.03.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 08.03.2023 nel proc. n. 7178/2022R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
5 Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del
25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, [tenuto conto dell'applicazione del disposto dell'art. 155 c.p.c.]
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione
6 non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Ciò posto, nella specie, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2019 (ultima scadenza Ottobre 2019) deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 22.01.2021 (cfr. avviso di ricevimento racc. a/r in atti), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
7 Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse stante la reciproca soccombenza, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 12.07.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 002158442, per la tardiva notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 09.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 09 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6852 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Monfalcone n. 11, ed elettivamente domiciliato in Sant'Agata li Battiati, via Leucatia Croce n. 1, presso lo studio dell'avv. Michele Ezio Gallo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
12.07.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002158442 (Prot. n. CP_
.2100.12/06/2024.0455821) notificata in data 25.06.2024, con la quale n.q. di rappresentante legale della società “ veniva richiesto il pagamento della somma di € 7.203,00, a titolo di sanzione Controparte_2 amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2019, oltre € 9,05 a titolo di spese, di cui all'atto di accertamento CP_ prot. n. .2100.13/01/2021.0022453 del 13/01/2021.
1 CP_ Con il predetto atto l , richiamati l'atto di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di legittimazione passiva, poiché con sentenza n. 165 del 27.09.2019 era stato dichiarato il fallimento della società e quindi non Controparte_2 ricopriva più la carica di legale rappresentante della predetta società; per la stessa ragione doveva ritenersi nullo anche il verbale di accertamento allo stesso asseritamente notificato nel 2021, la cui notifica comunque contestava fosse mai avvenuta e che doveva essere comunicato al curatore fallimentare. Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 14 della L 681/81 per essere stato comunque notificato oltre i novanta giorni fissati dal predetto articolo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via cautelare, sospendere, inaudita altera parte, o previa fissazione di apposita udienza, sussistendo gravi motivi, anche ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n.
150/2011, l'efficacia esecutiva della ordinanza di ingiunzione opposta;
In via principale, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi richiamato, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente opposizione, dichiararsi l'invalidità o comunque l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e per l'effetto disporne l'annullamento e/o la nullità nei confronti della ricorrente;
Con vittoria di spese di causa, nonché accessori. In via istruttoria: senza che ciò determini una inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, con concessione di termine per il deposito lista testi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l contestando il ricorso e svolgendo varie difese volte al suo rigetto. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 09.12.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa veniva chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 09.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Parte ricorrente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, poiché con sentenza n. 165 del
27.09.2019 era stato dichiarato il fallimento della società e quindi non ricopriva più la carica di Controparte_2 legale rappresentante della predetta società.
2 Ebbene, sul punto va rilevato che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, il fallimento non determina per l'autore del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 2, comma 1 bis, primo periodo, del D L 463/1983, l'impossibilità di versare le ritenute stesse entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notificazione dell'avvenuta violazione, in modo da beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis, secondo periodo, del D L 463/1983.
La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ( D.L. 12.09.1983 n. 463, art. 2, conv. con mod. in L 11.11.1983 n. 638) il legale rappresentante di una società dichiarata fallita in quanto obbligato, ove non dichiarato fallito personalmente, al pagamento delle ritenute con le personali risorse finanziarie (Cass. Pen., Sez. 3, 14.06.2011 n. 29616 - dep. 25.07.2011, Rv. 250529). Tes_1
Ed infatti, con orientamento ormai costante, la Cassazione (Penale, Sez. III, 14.01.2019 n. 1511; Id. Cass.
Pen., Sez III 11.01.2019 n. 17695) ha precisato che “… il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D. Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015,
Rv. 264031).
Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010, Rv. 248332; Sez. 3, n. 5416 del 07/11/2002, Per_2
Soriano, Rv. 223372; Sez. 3, n. 33141 del 10/04/2002, Rv. 222252). In tale ambito, tenuto ad Per_3 adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d. l. n. 463 del 1983, resta pertanto colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione
(Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, Assirelli, Rv. 259741). Per_4
L'imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2 d. l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla
3 legge 11 novembre 1983, n. 638, e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art.
1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, che ha ricevuto la diffida di pagamento, sostiene di non essere più tenuto al pagamento perché estraneo alla compagine sociale, avendo cessato la carica di legale rappresentante, e, comunque, di non poter adempiere perché orami estraneo alla stessa.
L'assunto difensivo è privo di pregio sotto tutti i profili. Esso è contrario ai principi richiamati in quanto resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Quanto al profilo dell'impossibilità a provvedere al pagamento, egli poteva, ai fini della causa di non punibilità, adempiere secondo lo schema civilistico di cui all'art. 1180 cod. civ. ovvero sollecitare l'adempimento a terzi (nuovi amministratori), circostanza questa neppure allegata.”
Ne consegue che il ricorrente deve ritenersi dotato di legittimazione passiva e legittimo destinatario dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di mancata notificazione dell'atto di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.13/01/2021.0022453 del 13/01/2021, va rilevato come l ha prodotto copia rispettivamente dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 78603920609-4, che risulta all'indirizzo del Parte_2 destinatario in data 22.01.2021 a mani di tale “ ”, quale “persona di famiglia convivente” cui è Persona_5 seguita la spedizione della raccomandata informativa n. 66603920609-7, in data 22.01.2021.
In merito alle modalità di notifica va rilevato che nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n.
890/1982, se la busta che contiene l'atto viene recapitata, presso l'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la comunicazione (CAN) con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento. Questo principio è stato confermato dalla
Cassazione con Ordinanza del 20.07.2021 n. 20736, ove è stato altresì ricordato che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello, successivo, di recapito della CAN.
Sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, inoltre, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale nel corpo della sentenza ha precisato “… si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa
4 ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
…”.
Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
La predetta notificazione deve, con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguita e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento, invece, all'eccezione di tardività della notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L
689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 03.03.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 08.03.2023 nel proc. n. 7178/2022R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
5 Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del
25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, [tenuto conto dell'applicazione del disposto dell'art. 155 c.p.c.]
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione
6 non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Ciò posto, nella specie, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2019 (ultima scadenza Ottobre 2019) deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 22.01.2021 (cfr. avviso di ricevimento racc. a/r in atti), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
7 Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse stante la reciproca soccombenza, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 12.07.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 002158442, per la tardiva notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 09.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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