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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2241/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2241/2022, promossa
DA
(C.F. ), quale socio accomandatario e le- Parte_1 C.F._1 gale rapp.te della società con sede legale in Firenze Parte_2
(FI), Via Sant'Antonino n.48/50/52/r, domiciliato per la lite in Campi Bisenzio (FI), Via
Trieste n.19, presso l'Avv. Luigi Napoli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello CP_1 C.F._2
Iervolino (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3 in Via di Novoli n.81 – Firenze, come da procura allegata telematicamente alla compar- sa di costituzione in appello.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza n.6121 di repertorio del Tribunale di Firenze pubblicata il 25 ottobre
2022.
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “In riforma della predetta ordinanza si insiste per sentir respingere la esclusione del socio accomandatario Sig. dalla società Parte_1
. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Parte_2
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e per i motivi di cui in narrativa: A)- in via preliminare e nel rito, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli art.li 342 e 348bis c.p.c., l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza del Tribu- Parte_1 nale di Firenze del 24-25/10/2022, Rep n. 6121/2022, pronunciata nella causa R.G.
n.2057/2022; B)- nel merito (se ammissibile l'appello), integralmente respingere e ri- gettare l'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza del Tribunale di Firen- Parte_1 ze del 24-25/10/2022, Rep n. 6121/2022, pronunciata nella causa R.G. n.2057/2022,
e per l'effetto integralmente confermare l'ordinanza stessa in ogni sua parte;
C)- nel merito ed in ogni caso: respingere e rigettare tutte le domande giudiziali formulate dal
Sig. nei confronti del Sig. poiché infondate in fatto ed in diritto. 2 Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex art 702 bis CHU LI, premesso di essere socio accomandante della società (di seguito “ ); che la società Parte_2 Parte_2 era composta di due soli soci e socio accomandatario era;
che la società è Parte_1 titolare dell'esercizio di somministrazione al dettaglio (friggitoria) sito in Via
Sant'Antonino n.50/R52 - Firenze;
che il socio accomandatario si era reso da tempo ir- reperibile;
che aveva intimato in via formale al predetto socio accomandatario l'esercizio delle proprie funzioni, con contestuale adempimento dei connessi obblighi;
che le lettere raccomandate inviate a tal fine nell'indirizzo di residenza e nel domicilio risultante presso la CCIAA di Firenze erano state restituite al mittente con la dicitura
“sconosciuto”; che l'assenza e/o irreperibilità del socio accomandatario erano idonee a cagionare la paralisi sociale;
che, in particolare, l'omesso svolgimento, da parte di Pt_1
, dei compiti propri ed esclusivi del socio accomandatario (amministrazione e le-
[...] gale rappresentanza) era tale da compromettere irreparabilmente: - lo svolgimento dell'attività ordinaria;
- il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la sopravvivenza stessa dell'attività commerciale di cui la era titolare;
che dalla visura CCIAA Parte_2 emergeva che l'ultimo protocollo risultante dai pubblici registri risaliva al lontano
2 27/12/2019; che la condotta di integrava a pieno i presupposti di cui Parte_1 all'art.2286, I° comma, cod. civ., secondo cui l'esclusione di un socio può avere luogo
“per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto so- ciale”; tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firen- Parte_1 ze per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con- trariis reiectis e per i motivi di cui in narrativa: A)- ordinare l'esclusione del socio Sig.
dalla società con adozione di ogni e qualsi- Parte_1 Parte_2 voglia consequenziale provvedimento di legge;
B)- ordinare al Conservatore del Regi- stro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze la iscrizione dell'emanando provvedimento di esclusione de quo. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
2.- Nella contumacia del resistente, con l'ordinanza 25-10-2022, n.6121 di re- pertorio, il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda e ha ordinato l'esclusione dalla società del socio accomandatario.
Il Tribunale, riprodotto nel corpo del provvedimento le allegazioni del socio ac- comandante sopra trascritte, ha così motivato: “L'assenza e la irreperibilità del socio accomandatario Sig. sono idonee a cagionare la paralisi sociale, con inevita- Parte_1 bile rilevante pregiudizio per il socio ricorrente. L'attuale omesso svolgimento, da parte del Sig. , dei compiti propri ed esclusivi del socio accomandatario (ammini- Parte_1 strazione e legale rappresentanza) è tale da compromettere irreparabilmente: - lo svolgimento dell'attività ordinaria;
- il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la soprav- vivenza stessa dell'attività commerciale di cui la è titolare. Basti pensare Parte_2 che, come si evince dalla visura CCIAA qui depositata sub 1, l'ultimo protocollo risul- tante dai pubblici registri risale al lontano 27/12/2019. Non c'è dubbio che la condotta del Sig. integri a pieno i presupposti di cui all'art.2286, I° comma, cod. civ., Parte_1 secondo cui l'esclusione di un socio può avere luogo “per gravi inadempienze delle ob- bligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”. Il presente procedimento è quindi meritevole di accoglimento, considerato che: - il socio accomandante Sig. CP_1
è privo di qualsivoglia potere e/o facoltà in relazione alla amministrazione ed alla ge- stione sociale;
- l'art.2286, comma I°, cod. civ., è applicabile alla società in accoman- dita semplice, in virtù del combinato disposto degli art.li 2315 e 2293 cod. civ. (v. Trib.
Cosenza, Sez. II, 9/7/2019, n.1519); - l'art.2287, comma III°, cod. civ. prevede che
“se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tri- bunale, su domanda dell'altro”. Ciò posto, poiché lo stato di assenza e di irreperibilità
3 Sig. è dimostrato documentalmente (v. doc.3) e configura di per sé un gra- Parte_1 ve inadempimento ai sensi dell'art.2286, I° comma, cod. civ. [così letteralmente, an- che nell'incompiutezza dell'ultimo periodo]”.
L'appello.
Avverso l'ordinanza de qua ha proposto tempestivo appello , nella Parte_1 qualità di socio e legale rappresentante della società , artico- Parte_2 lando un unico motivo con il quale denuncia “l'erronea e illogica valutazione dei fatti” e, in particolare, evidenzia:
- che la sua asserita assenza e/o irreperibilità non aveva in alcun modo cagiona- to la paralisi sociale: l'attività commerciale della società è costituita da una friggitoria nel centro storico della città di Firenze che ha sempre svolto regolarmente la sua attivi- tà di somministrazione di cibo e bevande;
- che se era vero che lui per un brevissimo periodo, a causa di problemi familia- ri, era stato costretto a rientrare in Cina, era altrettanto vero che aveva continuato a interagire, mediante contatti telefonici, con il suo socio;
- che le lettere raccomandate menzionate nel ricorso in primo grado erano state inviate dall'altro socio non presso la sede legale, ove, ricevute da qualche dipendente, sarebbero state a lui comunicate per le vie brevi, ma presso il luogo di residenza nella consapevolezza dell'altro socio che, essendo in quel momento lui in Cina, non le avreb- be potuto ritirare;
che, peraltro, al suo rientro in Italia, non aveva riscontrato alcun avviso di giacenza nella cassetta della posta;
- che, infine, anche durante il periodo in cui era ritornato in Cina, aveva avuto contatti e rapporti con i fornitori, i dipendenti, il commercialista.
In forza di tali assunti ha chiesto che, in riforma dell'impugnata ordinanza,
l'azione di esclusione del socio sia respinta.
Le difese dell'appellato.
Costituitosi in giudizio ha chiesto, in tesi, dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art.342 cpc e, in ipotesi, rigettarsi l'appello, tutte le alle- gazioni in fatto contenute nell'impugnazione essendo contestate e non supportate da alcuna prova.
Il passaggio in decisione.
4 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 28-2-2025 sul- le conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e con assegnazione di termine ridotto a giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
1.- L'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc, nel testo ratione temporis applicabile (testo ante riforma Cartabia), è infondata e va re- spinta.
La specificità dell'appello va posta in relazione alla specificità della decisione im- pugnata.
Nel caso di specie, difetta una tale specificità e prima ancora, invero, difettava di specificità la stessa domanda di esclusione.
A fronte di un'affermazione quale quella contenuta nel provvedimento impugna- to, secondo cui “l'assenza e la irreperibilità del socio accomandatario sig. Parte_1 sono idonee a cagionare la paralisi sociale”, affermazioni che rimandano ad una con- dotta di pericolo ma non ad un attuale ed effettiva paralisi dell'attività sociale,
l'impugnante oppone che “l'asserita assenza e irreperibilità del DING non ha in alcun modo cagionato la paralisi sociale della In prima battuta è utile segnala- Parte_2 re che l'attività commerciale della società, cioè una friggitoria nel pieno centro storico della città di Firenze, ha sempre svolto regolarmente la propria attività di somministra- zione di cibo e bevande”.
A fronte dell'affermazione contenuta nell'ordinanza, che replica le allegazioni del ricorrente, secondo cui “l'attuale omesso svolgimento, da parte di , dei com- Parte_1 piti propri ed esclusivi del socio accomandatario (amministrazione e legale rappresen- tanza), è tale da compromettere irreparabilmente: - lo svolgimento dell'attività ordina- ria;
- il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la sopravvivenza stessa dell'attività commerciale di cui la era titolare”, l'appellante oppone che il giudice di Parte_2 primo grado ha errato nel valutare le prove (documentali) in quanto inidonee a provare il suo disinteresse e che egli, pur essendo stato costretto per un breve periodo a recar- si in Cina, ha continuato a tenere i rapporti con i fornitori, i dipendenti e il commerciali- sta della società.
5 Incompiuto logicamente è, poi, il periodo conclusivo del ragionamento contenu- to nell'ordinanza impugnata: “Ciò posto, poiché lo stato di assenza e di irreperibilità
[del] Sig. è dimostrato documentalmente (v. doc.3) e configura di per sé un Parte_1 grave inadempimento ai sensi dell'art.2286, I° comma, cod. civ.”.
A tale incompiutezza di ragionamento l'appellante ribatte che la sua temporanea irreperibilità non ha causato alcuna paralisi della società che ha continuato a svolgere la propria attività di impresa.
2.- L'appello non solo è ammissibile ma è anche fondato.
Invero, le allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si so- stanziano, in sintesi, nell'affermazione che il socio accomandatario è irreperibile e che da ciò può derivare la paralisi sociale, essendo lui l'unico socio accomandatario.
Al riguardo va ricordato che la disciplina delle società di persone prevede due distinti rimedi: l'esclusione del socio, in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano a carico del socio dalla legge o dal contratto sociale (art.2286 c.c.); la re- voca della facoltà di amministrare (2259) in caso di violazione degli obblighi statutari e legali gravanti sui soci-amministratori della società.
La Corte di Cassazione, sin da una risalente pronuncia del 1956, ha aderito all'impostazione dottrinale secondo cui il cumulo delle qualifiche di socio e amministra- tore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore de- terminino non solo la revoca del mandato di amministratore e l'esercizio dell'azione di responsabilità espressamente prevista, ma anche l'esclusione dalla società quando la violazione si concretizzi in un atto che si ponga in contrasto non solo con il mandato di amministratore ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio (con rife- rimento specifico all'ipotesi in cui il socio amministratore si era appropriato degli utili in questo modo violando non solo il mandato ad amministrare ma anche gli obblighi sca- turenti dal contratto sociale, che prevedono l'esercizio in comune di un'attività econo- mica proprio al fine del conseguimento e della distribuzione degli utili, v. Cass. 710-
1980; Cass. 4404-1988).
Orbene, nel caso di specie, il socio accomandante/ricorrente per l'esclusione ha allegato che il socio accomandatario era irreperibile e che la società era così priva di amministratore, ma non ha indicato quali atti d'amministrazione il socio accomandata- rio avrebbe omesso e come dalla loro omissione fosse derivato un danno per la società
e come ciò avrebbe potuto refluire sullo stesso rapporto sociale nei termini predicati dalla corte di legittimità.
6 Lo stesso ricorrente/attuale appellato riconosce, nella comparsa di risposta de- positata in questo giudizio, che “in un dato momento storico, e cioè quello in cui è sta- to introdotto dal Sig. il giudizio di primo grado, l'odierno appellante era del tutto CP_1 irreperibile” (così a pag.3, righi 4-5). Affermazione, questa, che non contrasta ma anzi conferma l'assunto dell'appellante secondo cui lui era stato costretto, per motivi fami- liari, ad un breve (brevissimo) rientro in Cina.
Non è contestato, poi, l'asserto dell'appellante che la società ha continuato a gestire la propria friggitoria posta nel centro storico di Firenze senza alcun impedimen- to di sorta.
In sintesi, era onere del ricorrente allegare fatti specifici dai quali desumere la violazione degli obblighi gravanti sul socio-amministratore, ma tale onere non è stato assolto, non essendovi alcuna allegazione di addebiti specifici né vi è prova che la so- cietà abbia subito una “paralisi” nella propria attività.
Per cui, in sintesi, non è dato comprendere in che cosa sia consistita la violazio- ne degli obblighi statutari e/o legali gravanti sul socio accomandatario, posto che nes- suna violazione specifica è stata dedotta.
Né infine argomento a sostegno dell'esclusione può essere tratto dalla circo- stanza che l'ultimo protocollo al registro delle imprese risale al 2019, sia perché tratta- si di elemento indiziario privo di concludenza e precisione ai fini de quibus (ovvero del- la prova della violazione di obblighi statutari e/o legali di gravità tale da giustificare l'esclusione dalla società), sia perché qui viene in rilievo una società di persone, che non è tenuta al deposito del bilancio annuale nel registro delle imprese, che costituisce l'adempimento di maggiore frequenza, sicché, per tali tipologie di società, non è infre- quente una situazione quale quella descritta dall'attuale appellato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e succ. mod., causa di valore indeterminato bas- so, parametri minimi stante la scarsa complessità della lite). Nulla per spese quanto al giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della ordinanza di primo grado respinge la domanda di esclusione;
7 - condanna parte appellata a rimborsare all'appellante le spese di grado, che liquida in complessivi euro € 4.996,00, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 11-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2241/2022, promossa
DA
(C.F. ), quale socio accomandatario e le- Parte_1 C.F._1 gale rapp.te della società con sede legale in Firenze Parte_2
(FI), Via Sant'Antonino n.48/50/52/r, domiciliato per la lite in Campi Bisenzio (FI), Via
Trieste n.19, presso l'Avv. Luigi Napoli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello CP_1 C.F._2
Iervolino (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3 in Via di Novoli n.81 – Firenze, come da procura allegata telematicamente alla compar- sa di costituzione in appello.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza n.6121 di repertorio del Tribunale di Firenze pubblicata il 25 ottobre
2022.
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “In riforma della predetta ordinanza si insiste per sentir respingere la esclusione del socio accomandatario Sig. dalla società Parte_1
. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Parte_2
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e per i motivi di cui in narrativa: A)- in via preliminare e nel rito, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli art.li 342 e 348bis c.p.c., l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza del Tribu- Parte_1 nale di Firenze del 24-25/10/2022, Rep n. 6121/2022, pronunciata nella causa R.G.
n.2057/2022; B)- nel merito (se ammissibile l'appello), integralmente respingere e ri- gettare l'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza del Tribunale di Firen- Parte_1 ze del 24-25/10/2022, Rep n. 6121/2022, pronunciata nella causa R.G. n.2057/2022,
e per l'effetto integralmente confermare l'ordinanza stessa in ogni sua parte;
C)- nel merito ed in ogni caso: respingere e rigettare tutte le domande giudiziali formulate dal
Sig. nei confronti del Sig. poiché infondate in fatto ed in diritto. 2 Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex art 702 bis CHU LI, premesso di essere socio accomandante della società (di seguito “ ); che la società Parte_2 Parte_2 era composta di due soli soci e socio accomandatario era;
che la società è Parte_1 titolare dell'esercizio di somministrazione al dettaglio (friggitoria) sito in Via
Sant'Antonino n.50/R52 - Firenze;
che il socio accomandatario si era reso da tempo ir- reperibile;
che aveva intimato in via formale al predetto socio accomandatario l'esercizio delle proprie funzioni, con contestuale adempimento dei connessi obblighi;
che le lettere raccomandate inviate a tal fine nell'indirizzo di residenza e nel domicilio risultante presso la CCIAA di Firenze erano state restituite al mittente con la dicitura
“sconosciuto”; che l'assenza e/o irreperibilità del socio accomandatario erano idonee a cagionare la paralisi sociale;
che, in particolare, l'omesso svolgimento, da parte di Pt_1
, dei compiti propri ed esclusivi del socio accomandatario (amministrazione e le-
[...] gale rappresentanza) era tale da compromettere irreparabilmente: - lo svolgimento dell'attività ordinaria;
- il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la sopravvivenza stessa dell'attività commerciale di cui la era titolare;
che dalla visura CCIAA Parte_2 emergeva che l'ultimo protocollo risultante dai pubblici registri risaliva al lontano
2 27/12/2019; che la condotta di integrava a pieno i presupposti di cui Parte_1 all'art.2286, I° comma, cod. civ., secondo cui l'esclusione di un socio può avere luogo
“per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto so- ciale”; tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firen- Parte_1 ze per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con- trariis reiectis e per i motivi di cui in narrativa: A)- ordinare l'esclusione del socio Sig.
dalla società con adozione di ogni e qualsi- Parte_1 Parte_2 voglia consequenziale provvedimento di legge;
B)- ordinare al Conservatore del Regi- stro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze la iscrizione dell'emanando provvedimento di esclusione de quo. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
2.- Nella contumacia del resistente, con l'ordinanza 25-10-2022, n.6121 di re- pertorio, il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda e ha ordinato l'esclusione dalla società del socio accomandatario.
Il Tribunale, riprodotto nel corpo del provvedimento le allegazioni del socio ac- comandante sopra trascritte, ha così motivato: “L'assenza e la irreperibilità del socio accomandatario Sig. sono idonee a cagionare la paralisi sociale, con inevita- Parte_1 bile rilevante pregiudizio per il socio ricorrente. L'attuale omesso svolgimento, da parte del Sig. , dei compiti propri ed esclusivi del socio accomandatario (ammini- Parte_1 strazione e legale rappresentanza) è tale da compromettere irreparabilmente: - lo svolgimento dell'attività ordinaria;
- il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la soprav- vivenza stessa dell'attività commerciale di cui la è titolare. Basti pensare Parte_2 che, come si evince dalla visura CCIAA qui depositata sub 1, l'ultimo protocollo risul- tante dai pubblici registri risale al lontano 27/12/2019. Non c'è dubbio che la condotta del Sig. integri a pieno i presupposti di cui all'art.2286, I° comma, cod. civ., Parte_1 secondo cui l'esclusione di un socio può avere luogo “per gravi inadempienze delle ob- bligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”. Il presente procedimento è quindi meritevole di accoglimento, considerato che: - il socio accomandante Sig. CP_1
è privo di qualsivoglia potere e/o facoltà in relazione alla amministrazione ed alla ge- stione sociale;
- l'art.2286, comma I°, cod. civ., è applicabile alla società in accoman- dita semplice, in virtù del combinato disposto degli art.li 2315 e 2293 cod. civ. (v. Trib.
Cosenza, Sez. II, 9/7/2019, n.1519); - l'art.2287, comma III°, cod. civ. prevede che
“se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tri- bunale, su domanda dell'altro”. Ciò posto, poiché lo stato di assenza e di irreperibilità
3 Sig. è dimostrato documentalmente (v. doc.3) e configura di per sé un gra- Parte_1 ve inadempimento ai sensi dell'art.2286, I° comma, cod. civ. [così letteralmente, an- che nell'incompiutezza dell'ultimo periodo]”.
L'appello.
Avverso l'ordinanza de qua ha proposto tempestivo appello , nella Parte_1 qualità di socio e legale rappresentante della società , artico- Parte_2 lando un unico motivo con il quale denuncia “l'erronea e illogica valutazione dei fatti” e, in particolare, evidenzia:
- che la sua asserita assenza e/o irreperibilità non aveva in alcun modo cagiona- to la paralisi sociale: l'attività commerciale della società è costituita da una friggitoria nel centro storico della città di Firenze che ha sempre svolto regolarmente la sua attivi- tà di somministrazione di cibo e bevande;
- che se era vero che lui per un brevissimo periodo, a causa di problemi familia- ri, era stato costretto a rientrare in Cina, era altrettanto vero che aveva continuato a interagire, mediante contatti telefonici, con il suo socio;
- che le lettere raccomandate menzionate nel ricorso in primo grado erano state inviate dall'altro socio non presso la sede legale, ove, ricevute da qualche dipendente, sarebbero state a lui comunicate per le vie brevi, ma presso il luogo di residenza nella consapevolezza dell'altro socio che, essendo in quel momento lui in Cina, non le avreb- be potuto ritirare;
che, peraltro, al suo rientro in Italia, non aveva riscontrato alcun avviso di giacenza nella cassetta della posta;
- che, infine, anche durante il periodo in cui era ritornato in Cina, aveva avuto contatti e rapporti con i fornitori, i dipendenti, il commercialista.
In forza di tali assunti ha chiesto che, in riforma dell'impugnata ordinanza,
l'azione di esclusione del socio sia respinta.
Le difese dell'appellato.
Costituitosi in giudizio ha chiesto, in tesi, dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art.342 cpc e, in ipotesi, rigettarsi l'appello, tutte le alle- gazioni in fatto contenute nell'impugnazione essendo contestate e non supportate da alcuna prova.
Il passaggio in decisione.
4 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 28-2-2025 sul- le conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e con assegnazione di termine ridotto a giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
1.- L'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc, nel testo ratione temporis applicabile (testo ante riforma Cartabia), è infondata e va re- spinta.
La specificità dell'appello va posta in relazione alla specificità della decisione im- pugnata.
Nel caso di specie, difetta una tale specificità e prima ancora, invero, difettava di specificità la stessa domanda di esclusione.
A fronte di un'affermazione quale quella contenuta nel provvedimento impugna- to, secondo cui “l'assenza e la irreperibilità del socio accomandatario sig. Parte_1 sono idonee a cagionare la paralisi sociale”, affermazioni che rimandano ad una con- dotta di pericolo ma non ad un attuale ed effettiva paralisi dell'attività sociale,
l'impugnante oppone che “l'asserita assenza e irreperibilità del DING non ha in alcun modo cagionato la paralisi sociale della In prima battuta è utile segnala- Parte_2 re che l'attività commerciale della società, cioè una friggitoria nel pieno centro storico della città di Firenze, ha sempre svolto regolarmente la propria attività di somministra- zione di cibo e bevande”.
A fronte dell'affermazione contenuta nell'ordinanza, che replica le allegazioni del ricorrente, secondo cui “l'attuale omesso svolgimento, da parte di , dei com- Parte_1 piti propri ed esclusivi del socio accomandatario (amministrazione e legale rappresen- tanza), è tale da compromettere irreparabilmente: - lo svolgimento dell'attività ordina- ria;
- il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la sopravvivenza stessa dell'attività commerciale di cui la era titolare”, l'appellante oppone che il giudice di Parte_2 primo grado ha errato nel valutare le prove (documentali) in quanto inidonee a provare il suo disinteresse e che egli, pur essendo stato costretto per un breve periodo a recar- si in Cina, ha continuato a tenere i rapporti con i fornitori, i dipendenti e il commerciali- sta della società.
5 Incompiuto logicamente è, poi, il periodo conclusivo del ragionamento contenu- to nell'ordinanza impugnata: “Ciò posto, poiché lo stato di assenza e di irreperibilità
[del] Sig. è dimostrato documentalmente (v. doc.3) e configura di per sé un Parte_1 grave inadempimento ai sensi dell'art.2286, I° comma, cod. civ.”.
A tale incompiutezza di ragionamento l'appellante ribatte che la sua temporanea irreperibilità non ha causato alcuna paralisi della società che ha continuato a svolgere la propria attività di impresa.
2.- L'appello non solo è ammissibile ma è anche fondato.
Invero, le allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si so- stanziano, in sintesi, nell'affermazione che il socio accomandatario è irreperibile e che da ciò può derivare la paralisi sociale, essendo lui l'unico socio accomandatario.
Al riguardo va ricordato che la disciplina delle società di persone prevede due distinti rimedi: l'esclusione del socio, in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano a carico del socio dalla legge o dal contratto sociale (art.2286 c.c.); la re- voca della facoltà di amministrare (2259) in caso di violazione degli obblighi statutari e legali gravanti sui soci-amministratori della società.
La Corte di Cassazione, sin da una risalente pronuncia del 1956, ha aderito all'impostazione dottrinale secondo cui il cumulo delle qualifiche di socio e amministra- tore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore de- terminino non solo la revoca del mandato di amministratore e l'esercizio dell'azione di responsabilità espressamente prevista, ma anche l'esclusione dalla società quando la violazione si concretizzi in un atto che si ponga in contrasto non solo con il mandato di amministratore ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio (con rife- rimento specifico all'ipotesi in cui il socio amministratore si era appropriato degli utili in questo modo violando non solo il mandato ad amministrare ma anche gli obblighi sca- turenti dal contratto sociale, che prevedono l'esercizio in comune di un'attività econo- mica proprio al fine del conseguimento e della distribuzione degli utili, v. Cass. 710-
1980; Cass. 4404-1988).
Orbene, nel caso di specie, il socio accomandante/ricorrente per l'esclusione ha allegato che il socio accomandatario era irreperibile e che la società era così priva di amministratore, ma non ha indicato quali atti d'amministrazione il socio accomandata- rio avrebbe omesso e come dalla loro omissione fosse derivato un danno per la società
e come ciò avrebbe potuto refluire sullo stesso rapporto sociale nei termini predicati dalla corte di legittimità.
6 Lo stesso ricorrente/attuale appellato riconosce, nella comparsa di risposta de- positata in questo giudizio, che “in un dato momento storico, e cioè quello in cui è sta- to introdotto dal Sig. il giudizio di primo grado, l'odierno appellante era del tutto CP_1 irreperibile” (così a pag.3, righi 4-5). Affermazione, questa, che non contrasta ma anzi conferma l'assunto dell'appellante secondo cui lui era stato costretto, per motivi fami- liari, ad un breve (brevissimo) rientro in Cina.
Non è contestato, poi, l'asserto dell'appellante che la società ha continuato a gestire la propria friggitoria posta nel centro storico di Firenze senza alcun impedimen- to di sorta.
In sintesi, era onere del ricorrente allegare fatti specifici dai quali desumere la violazione degli obblighi gravanti sul socio-amministratore, ma tale onere non è stato assolto, non essendovi alcuna allegazione di addebiti specifici né vi è prova che la so- cietà abbia subito una “paralisi” nella propria attività.
Per cui, in sintesi, non è dato comprendere in che cosa sia consistita la violazio- ne degli obblighi statutari e/o legali gravanti sul socio accomandatario, posto che nes- suna violazione specifica è stata dedotta.
Né infine argomento a sostegno dell'esclusione può essere tratto dalla circo- stanza che l'ultimo protocollo al registro delle imprese risale al 2019, sia perché tratta- si di elemento indiziario privo di concludenza e precisione ai fini de quibus (ovvero del- la prova della violazione di obblighi statutari e/o legali di gravità tale da giustificare l'esclusione dalla società), sia perché qui viene in rilievo una società di persone, che non è tenuta al deposito del bilancio annuale nel registro delle imprese, che costituisce l'adempimento di maggiore frequenza, sicché, per tali tipologie di società, non è infre- quente una situazione quale quella descritta dall'attuale appellato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e succ. mod., causa di valore indeterminato bas- so, parametri minimi stante la scarsa complessità della lite). Nulla per spese quanto al giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della ordinanza di primo grado respinge la domanda di esclusione;
7 - condanna parte appellata a rimborsare all'appellante le spese di grado, che liquida in complessivi euro € 4.996,00, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 11-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
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